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ANNA MARIA LEONE. Le persone disabili o meglio «diversamente abili» appartengono ad uno dei gruppi più svantaggiati della nostra società e si trovano ancora oggi a dover superare grandi barriere che impediscono loro di partecipare a tutti gli aspetti della vita sociale, politica ed economica del nostro Paese.
I diversamente abili vogliono e devono essere integrati ed accettati, perciò è importante porre in essere tutte quelle misure atte a farli sentire parte integrante della collettività.
Principio quest'ultimo che l'Italia ha posto da sempre al centro della propria attività governativa infatti, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 104 del 1992 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate), il nostro Paese può vantare una delle più avanzate normative a livello internazionale in ambito di tutela dei diritti delle persone disabili.
Ciò però non ci deve far dimenticare che la persona disabile è ancora dal punto di vista sociale un soggetto debole.
Si deve allora rendere merito a questo Governo e a questo Parlamento di avere ravvisato la necessità di affrontare il problema della tutela delle persone disabili in un'ottica generale che partendo dal principio fondamentale contenuto nell'articolo 3 della nostra Carta costituzionale introduce strumenti giuridici diretti a garantire la parità di trattamento e le pari opportunità di questi soggetti nel caso in cui si trovino a subire discriminazioni dirette ed indirette.
Il disegno di legge all'esame, oggi, di quest'Aula, è volto ad individuare le misure necessarie a garantire l'attuazione del principio di parità di trattamento e di pari opportunità rafforzando, in tal modo, quel processo d'integrazione dei soggetti disabili nella vita politica, sociale ed economica, dando concreta attuazione al disposto dell'articolo 3 della Costituzione che prevede tra i doveri fondamentali della Repubblica la rimozione degli ostacoli che impediscono una piena partecipazione di tutti i cittadini.
A tal fine il disegno di legge fa comunque salve le norme già approvate in attuazione della Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
In ambito comunitario desidero inoltre sottolineare che nella parte seconda del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, all'articolo 81 si vieta esplicitamente qualsiasi discriminazione fondata, tra le altre cose, anche sulla disabilità e, sulla scia dell'articolo 13 del Trattato di Amsterdam, nella parte III, articolo 124, si stabilisce che le istituzioni comunitarie adottino le misure necessarie per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età e l'orientamento sessuale.
Altro aspetto importante di questo provvedimento è quello che descrive la condotta discriminatoria, enucleando i diversi comportamenti che costituiscono una simile attività e fissando la nozione di discriminazione sia diretta (quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una non disabile in una situazione analoga) che indiretta (quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono tali persone in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre).
Il legislatore, inoltre, facendo riferimento implicito alla recente normativa comunitaria, la direttiva 2000/43/CE, relativa alla parità di trattamento fra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, fa rientrare nel concetto di discriminazione anche quei comportamenti indesiderati che creano nei confronti dei disabili un clima di intimidazione ostile e degradante.
Il quadro infine della tutela giurisdizionale viene completato con la previsione della legittimazione ad agire.
In particolare vorrei sottolineare la possibilità di attivare le procedure giurisdizionali di cui all'articolo 44 del testo unico n. 286 del 1998 al fine di garantire al disabile una tutela celere e spedita. In caso di discriminazione il giudice, in accoglimento del ricorso, oltre a disporre in ordine al risarcimento del danno anche non patrimoniale, può ordinare ogni provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti del comportamento discriminatorio.
Da ultimo, ritengo importante l'estensione della legittimazione ad agire in giudizio alle associazioni e agli enti costituiti a tutela dei disabili. Vengono così a delinearsi due diversi livelli di tutela in quanto dati enti potranno agire sia nel caso di
discriminazione perpetrata nei confronti di un singolo soggetto, sia nel caso in cui si tratti di discriminazione collettiva.
In base alle considerazioni sopra esposte posso annunciare il voto favorevole del gruppo UDC affermando che con l'approvazione di questo disegno di legge il nostro Paese compie un passo significativo verso un'integrazione totale delle persone diversamente abili nella società.
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