Allegato A
Seduta n. 714 del 30/11/2005


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(A.C. 5974 - Sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 295.985 per l'anno 2005, di euro 283.280 per l'anno 2006 e di euro 295.985 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si prov


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vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia eedelle finanze per l'anno finanziario 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e della finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.