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1. Le elezioni per il rinnovo del CUN sono indette entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle aree di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).
2. Al fine di assicurare la continuità dell'attività del CUN, in sede di prima applicazione della presente legge, i rappresentanti di sette delle aree di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), determinate per sorteggio prima dell'elezione, restano in carica per sei anni in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 6.
3. Alle spese di funzionamento del CUN si fa fronte con gli ordinari stanziamenti a legislazione vigente.
4. Il CUN in carica alla data del 30 aprile 2005 continua a svolgere le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio riordinato secondo le disposizioni della presente legge.
Sopprimerlo.
4. 61. Boccia.
Sopprimere il comma 1.
4. 62. Boccia.
Sopprimere il comma 2.
*4. 60. Titti De Simone, Russo Spena.
Sopprimere il comma 2.
Al comma 2, sostituire la parola sette con la seguente: metà.
Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il numero delle aree di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sia dispari, il numero dei rappresentanti che restano in carica per sei anni ai sensi del presente comma è arrotondato all'unità superiore.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
Sopprimere il comma 3.
Sopprimere il comma 4.
*4. 63. Boccia.
4. 100. La Commissione.
(Approvato)
2-bis. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai membri del CUN in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. 1. Grignaffini, Martella, Tocci, Sasso, Buffo, Capitelli, Chiaromonte, Carli, Giulietti, Lolli, Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale.
4. 64. Boccia.
4. 65. Boccia.