1. Il CUN formula pareri e proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativamente alle seguenti materie:
a) obiettivi della programmazione universitaria;
b) criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università;
c) criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
d) regolamenti didattici di ateneo;
e) settori scientifico-disciplinari;
f) decreti ministeriali di cui all'articolo 17, comma 96, della legge citata n. 127 del 1997;
g) ogni altra materia che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ritenga di sottoporre al parere del CUN.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca richiede il parere del CUN sulla individuazione degli obiettivi della programmazione universitaria di cui al comma 1, lettera a), dopo l'acquisizione dei previsti pareri di altri organi.
3. Il termine per l'espressione del parere sui regolamenti didattici di ateneo delle università e delle università telematiche che richiedono l'accreditamento dei corsi a distanza è di quarantacinque giorni e decorre dalla data di comunicazione degli altri pareri obbligatori previsti dal procedimento.
4. Il CUN esprime il parere di legittimità sugli atti delle commissioni nelle procedure preordinate al reclutamento dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, nonché alla loro conferma in ruolo. Il parere è reso entro novanta giorni dalla richiesta. Una volta espresso il parere o, comunque, decorso il termine di cui al secondo periodo, l'università approva o non approva gli atti, motivando l'eventuale difformità dal parere stesso.
5. In relazione a questioni di particolare complessità o rilevanza il CUN, al fine di formulare i pareri e le proposte di sua competenza, previa approvazione di apposita delibera, può acquisire il parere dell'Accademia nazionale dei Lincei, del Consiglio nazionale delle ricerche o di istituzioni culturali e scientifiche di riconosciuta competenza a livello nazionale e internazionale.
6. Restano ferme le competenze attribuite al CUN da specifiche norme.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
2. 61. Boccia.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Relativamente alle materie di cui alle lettere a), c) ed f) del comma 1, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, qualora non tenga conto
delle indicazioni del Consiglio, deve motivarne le ragioni nella richiesta di parere alle Commissioni parlamentari competenti.
2. 72. Bimbi, Martella, Colasio, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Tocci, Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Buffo, Pistone, Capitelli, Giulietti, Lolli, Sasso, Bulgarelli, Villetti.
Sopprimere il comma 2.
2. 62. Boccia.
Al comma 4, premettere le parole: Su richiesta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle università interessate o dei candidati che vi abbiano partecipato,
2. 2. Bimbi, Martella, Colasio, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Tocci, Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Buffo, Pistone, Capitelli, Giulietti, Lolli, Sasso, Bulgarelli, Villetti.
Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: l'università aggiungere le seguenti: , esperita a sua volta la valutazione di legittimità.
*2. 3. Grignaffini, Martella, Tocci, Sasso, Buffo, Capitelli, Chiaromonte, Carli, Giulietti, Lolli, Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale.
Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: l'università aggiungere le seguenti: , esperita a sua volta la valutazione di legittimità.
*2. 60. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.
Sopprimere il comma 5.
2. 64. Boccia.