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1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario ed è composto da:
a) professori e ricercatori eletti in rappresentanza di aree di settori scientifico-disciplinari determinate, in numero non superiore a quattordici, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per ciascuna area sono eletti un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore;
b) otto studenti di differenti facoltà eletti dal Consiglio nazionale degli studenti universitari fra i componenti del medesimo;
c) tre membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle università;
d) tre membri designati, tra i suoi componenti, dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI);
e) un membro designato, tra i propri componenti, dal Coordinamento nazionale delle Conferenze dei presidi di facoltà;
f) un membro designato, tra i propri componenti, dal Convegno permanente dei dirigenti amministrativi delle università.
2. La mancata elezione o designazione di uno o più membri appartenenti alle categorie di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) e f), non comporta l'invalidità della costituzione dell'organo.
3. Il presidente del CUN è eletto nell'ambito dello stesso Consiglio fra i professori ordinari di cui al comma 1, lettera a). Il presidente nomina, fra i componenti, un vice presidente con funzioni vicarie in caso di impedimento o assenza dello stesso presidente o su sua delega.
4. Alle sedute del CUN possono partecipare, senza diritto di voto, i presidenti, o loro delegati, del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CONVSU), del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM). Il presidente del CUN, o un suo delegato, può partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze dei predetti organi.
5. Il CUN disciplina con norme interne le modalità del proprio funzionamento. Fino all'adozione di tali nuove disposizioni continua ad applicarsi la disciplina vigente.
6. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4, durano in carica quattro anni. I componenti elettivi, di cui al comma 1, lettere a), b) e c), non sono eleggibili consecutivamente per più di due volte.
7. I componenti del CUN che nel corso del mandato perdono o modificano lo status di appartenenza alla fascia o categoria od organismo rappresentato decadono immediatamente e sono sostituiti entro due mesi, con le stesse procedure, per il residuo periodo del mandato originario. Non si verifica la decadenza nel caso in cui la perdita o la modifica dello status intervenga nell'ultimo anno del mandato.
8. I componenti del CUN con la qualifica di professore e di ricercatore non possono far parte delle commissioni giudicatrici che intervengono nelle procedure preordinate al reclutamento dei professori ordinari e associati e dei ricercatori nel periodo in cui ricoprono la carica.
9. Ai fini delle elezioni per la costituzione ed il rinnovo del CUN, l'elettorato attivo e passivo è attribuito, separatamente, agli appartenenti alle corrispondenti aree, fasce e categorie di cui al comma 1, lettere a) e c), nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente.
10. Le elezioni delle componenti di cui al comma 1, lettere a) e c), sono indette con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca almeno quattro mesi prima della scadenza di ciascun mandato e si svolgono secondo modalità definite con l'ordinanza medesima. Per l'elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori e del personale tecnico e amministrativo, si può utilizzare senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica una procedura telematica validata, sentiti il CUN e la CRUI, che assicuri contemporaneamente l'accertamento dell'identità dei votanti, della preferenza espressa e della segretezza del voto.
Sopprimerlo.
1. 65. Boccia.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
1. 66. Boccia.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: aree di settori fino alla fine della lettera con le seguenti: sei grandi aree di settori scientifico-disciplinari determinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, corrispondenti ad altrettanti collegi unici nazionali. In ciascun collegio unico sono eletti il professore ordinario, il professore associato e il ricercatore che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, inoltre, i quattro più votati tra i nominativi restanti, indipendentemente dalla categoria o fascia di appartenenza, ma di settori scientifico-disciplinari differenti. Ciascun elettore può esprimere un unico voto di preferenza. Nel caso in cui nessuna donna figuri tra i tre più votati rispettivamente tra i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori, un posto aggiuntivo è attribuito alla donna più votata nel collegio.
1. 84. Bimbi, Martella, Colasio, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Tocci, Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Buffo, Pistone, Capitelli, Giulietti, Lolli, Sasso, Bulgarelli, Villetti.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: aree di settori fino alla fine della lettera con le seguenti: sei grandi aree di settori scientifico-disciplinari determinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per ciascuna area sono eletti il professore ordinario, il professore associato e il ricercatore che hanno ottenuto il maggior numero di voti e inoltre i cinque professori o ricercatori che, indipendentemente dalla fascia o categoria di appartenenza, hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Conseguentemente:
al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: alla fascia con le seguenti: all'area;
al comma 9, sopprimere la parola: , fasce.
1. 5. Martella, Grignaffini, Tocci, Sasso, Buffo, Capitelli, Chiaromonte, Carli, Giulietti, Lolli, Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: di differenti settori scientifico-disciplinari.
1. 6. Bimbi, Martella, Colasio, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Tocci, Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Buffo, Pistone, Capitelli, Giulietti, Lolli, Sasso, Bulgarelli, Villetti.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: che hanno ottenuto il maggior numero dei voti.
1. 60. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) quattro professori o ricercatori che hanno ottenuto il maggior numero dei voti, indipendentemente dall'area di appartenenza di cui alla lettera a);
1. 61. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1. 67. Boccia.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
1. 68. Boccia.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
1. 69. Boccia.
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
1. 70. Boccia.
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
1. 71. Boccia.
Sopprimere il comma 2.
1. 72. Boccia.
Sopprimere il comma 3.
1. 73. Boccia.
Sopprimere il comma 4.
*1. 9. Grignaffini, Martella, Tocci, Sasso, Buffo, Capitelli, Chiaromonte, Carli, Giulietti, Lolli.
Sopprimere il comma 4.
Sopprimere il comma 4.
*1. 64. Titti De Simone, Russo Spena.
Sopprimere il comma 4.
*1. 74. Boccia, Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale.
Sopprimere il comma 5.
1. 75. Boccia.
Sopprimere il comma 6.
1. 76. Boccia.
Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da: salvo quanto fino a: articolo 4.
1. 63. Titti De Simone, Russo Spena.
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: salvo quanto previsto fino alla fine del comma con le seguenti: durano in carica quattro anni. Essi non sono immediatamente rieleggibili. Tale ultima disposizione si applica anche in sede di prima elezione del CUN in attuazione della presente legge.
1. 10. Tocci, Martella, Grignaffini, Sasso, Buffo, Capitelli, Chiaromonte, Carli, Giulietti, Lolli, Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale.
Sopprimere il comma 7.
1. 77. Boccia.
Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: od organismo rappresentato.
1. 78. Boccia.
Sopprimere il comma 8.
1. 79. Boccia.
Sopprimere il comma 9.
1. 80. Boccia.
Sopprimere il comma 10.
1. 81. Boccia.