Allegato A
Seduta n. 714 del 30/11/2005


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(A.C. 5198 - Sezione 4)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 dell'articolo 1, pari a 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediantecorrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: 2. 500.000 euro con le seguenti: 3.000.000 di euro.
2. 10. Bindi, Burtone, Dorina Bianchi, Fioroni, Meduri, Mosella.

Al comma 2, sostituire le parole: , con propri decreti, con la seguente: tutte.
2. 11. Sgobio, Diliberto, Armando Cossutta, Bellillo, Maura Cossutta, Galante, Pistone, Sciacca, Vertone.