...
1. Sono altresì legittimati ad agire ai sensi dell'articolo 3 in forza di delega rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata a pena di nullità, in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti individuati con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della finalità statutaria e della stabilità dell'organizzazione.
2. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 possono intervenire nei giudizi per danno subìto dalle persone con disabilità e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti lesivi degli interessi delle persone stesse.
3. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 sono altresì legittimati ad agire, in relazione ai comportamenti discriminatori di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 quando questi assumano carattere collettivo.
ART. 4.
(Legittimazione ad agire).
Al comma 2, dopo le parole: con disabilità aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. 10. Sgobio, Diliberto, Armando Cossutta, Bellillo, Maura Cossutta, Galante, Pistone, Sciacca, Vertone.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 5. - 1. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Non sono, inoltre, tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore».
*4. 010. Buemi.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 5. - 1. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Non sono, inoltre, tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore».
*4. 011. Stradella.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è costituita l'Autorità nazionale per la tutela dei diritti umani delle persone con disabilità e lotta alle discriminazioni, organismo indipendente che promuove e coordina le attività connesse con tutto il quadro normativo nazionale e comunitario circa i principi di cui all'articolo 1.
2. L'Autorità nazionale di cui al comma 1 è soggetto istituzionale recettore delle denunce di persone con disabilità o, nel caso non possano rappresentarsi da sole, di loro familiari o di associazioni nel campo di applicazione della presente legge, fornendo informazioni, consulenze e sostegno; promuove e conduce inchieste o
ricerche relative alle discriminazioni e trattamenti ineguali nel campo della disabilità; presenta annualmente al Parlamento un rapporto indipendente e propone raccomandazioni su ogni argomento collegato alla presente legge; svolge azioni di monitoraggio sulla condizione delle persone con disabilità.
3. L'Autorità nazionale di cui al comma 1 è costituita da una commissione di esperti che include rappresentanti delle federazioni nazionali di persone con disabilità più rappresentative a livello nazionale, esperti legali e tecnici; rappresentanti delle organizzazioni di categoria e sindacali.
4. Il responsabile dell'Autorità nazionale di cui al comma 1 e la commissione di esperti sono nominati dai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
4. 012. Bindi, Burtone, Mosella Meduri, Fioroni, Dorina Bianchi, Giacco, Labate, Zanotti, Galeazzi, Giacco, Labate, Zanotti.