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1. Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità.
2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.
3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.
4. Sono, altresì, considerati come discriminazioni quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione e di ostilità nei suoi confronti.
ART. 2.
(Nozione di discriminazione).
Al comma 3, sopprimere la parola: particolare.
2. 10. Bindi, Burtone, Mosella, Meduri, Fioroni, Dorina Bianchi, Giacco, Labate, Zanotti.
(Approvato)
Al comma 3, sostituire la parola: particolare con la seguente: oggettivo.
2. 11. Bindi, Burtone, Mosella, Meduri, Fioroni, Dorina Bianchi, Giacco, Labate, Zanotti.
Al comma 4, dopo le parole: come discriminazioni aggiungere le seguenti: le molestie ovvero.
2. 12. (Testo modificato nel corso della seduta)Bindi, Burtone, Mosella, Meduri, Fioroni, Dorina Bianchi, Molinari, Giacco, Labate, Zanotti.
(Approvato)
Al comma 4, dopo le parole: di intimidazione aggiungere le seguenti: , di umiliazione.
2. 13. Bindi, Burtone, Mosella, Meduri, Fioroni, Dorina Bianchi, Molinari, Giacco, Labate, Zanotti.
(Approvato)
Al comma 3, sostituire la parola: ostilità con la seguente: avversione.
2. 14. Sgobio, Diliberto, Armando Cossutta, Bellillo, Maura Cossutta, Galante, Pistone, Sciacca, Vertone.