Allegato A
Seduta n. 714 del 30/11/2005


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(A.C. 4129 - Sezione 4)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Finalità ed ambito di applicazione).

1. La presente legge promuove la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali.
2. Restano salve, nei casi di discriminazioni in pregiudizio delle persone con disabilità relative all'accesso al lavoro e sul lavoro, le disposizioni del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.
(Finalità ed ambito di applicazione).

Al comma 1, dopo le parole: La presente legge aggiungere le seguenti: , ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione,
1. 10. Bindi, Burtone, Mosella, Meduri, Fioroni, Dorina Bianchi, Molinari, Giacco, Labate, Zanotti.
(Approvato)