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1. Dopo la lettera l) del primo comma dell'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono aggiunte le seguenti:
«l-bis) il presidente della provincia, l'assessore provinciale delegato, il sindaco e l'assessore delegato del comune nel cui territorio è situato l'istituto penitenziario;
l-ter) il Garante dei diritti dei detenuti, ove costituito presso la regione nel cui territorio è situato l'istituto penitenziario;
l-quater) i membri italiani del Parlamento europeo».
Al comma 1, capoverso, lettera l-ter), dopo la parola: regione aggiungere le seguenti: , la provincia o il comune.
1. 10. Pisapia, Mascia.
Al comma 1, capoverso, dopo la lettera l-ter), aggiungere la seguente:
l-ter.1) il Garante dei diritti delle persone detenute, ove costituito presso la provincia nel cui territorio è situato l'istituto penitenziario;
1. 11. Pisapia, Mascia.
Al comma 1, capoverso, dopo la lettera l-ter), aggiungere la seguente:
l-ter.1) il Garante dei diritti delle persone detenute, ove costituito presso il comune nel cui territorio è situato l'istituto penitenziario;
1. 12. Pisapia, Mascia.