Allegato A
Seduta n. 714 del 30/11/2005


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(A.C. 3532 - Sezione 2)

ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Dopo la lettera l) del primo comma dell'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono aggiunte le seguenti:
«l-bis) il presidente della provincia, l'assessore provinciale delegato, il sindaco e l'assessore delegato del comune nel cui territorio è situato l'istituto penitenziario;
l-ter) il Garante dei diritti dei detenuti, ove costituito presso la regione nel cui territorio è situato l'istituto penitenziario;
l-quater) i membri italiani del Parlamento europeo».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Al comma 1, capoverso, lettera l-ter), dopo la parola: regione aggiungere le seguenti: , la provincia o il comune.
1. 10. Pisapia, Mascia.

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera l-ter), aggiungere la seguente:
l-ter.1)
il Garante dei diritti delle persone detenute, ove costituito presso la provincia nel cui territorio è situato l'istituto penitenziario;
1. 11. Pisapia, Mascia.

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera l-ter), aggiungere la seguente:
l-ter.1)
il Garante dei diritti delle persone detenute, ove costituito presso il comune nel cui territorio è situato l'istituto penitenziario;
1. 12. Pisapia, Mascia.