Allegato A
Seduta n. 706 del 16/11/2005


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(A.C. 6150 - Sezione 3)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1-bis.

Sopprimerlo.
*1-bis. 5. Nicotra, Dell'Anna.

Sopprimerlo.
*1-bis. 8. Guido Dussin, Caparini.

Sopprimerlo.
*1-bis. 18. Tidei, Panattoni.

Al comma 1, sostituire le parole: articoli 61 e 62 di elementi con le parole: articoli 61 e/o 62 di elementi.
1-bis. 1. Albonetti.

Al comma 1, sostituire le parole da: che ecceda fino a: cinquanta chilometri con le seguenti: di blocchi di pietre naturali e di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi entro cento chilometri.
1-bis. 67. Dell'Anna.

Al comma 1, sopprimere la parola: congiuntamente.
1-bis. 2. Albonetti.

Al comma 1, sostituire le parole da: congiuntamente fino a: cinquanta chilometri con le seguenti: i limiti fissati dagli articoli 61 e/o 62 di blocchi di pietre naturali e di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi entro cento chilometri.
1-bis. 66. Dell'Anna.

Al comma 1, sopprimere le parole: entro cinquanta chilometri dal luogo di carico.
*1-bis. 3. Ricciotti, Dell'Anna.
(Approvato)

Al comma 1, sopprimere le parole: entro cinquanta chilometri dal luogo di carico.
*1-bis. 7. De Laurentiis.
(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: cinquanta chilometri con le seguenti: duecentocinquanta chilometri.
1-bis. 6. De Laurentiis.

Al comma 1, sostituire le parole: cinquanta chilometri con le seguenti: centodieci chilometri.
1-bis. 60. Tuccillo.

Al comma 1, sostituire le parole: cinquanta chilometri con le seguenti: centocinque chilometri.
1-bis. 61. Rosato.

Al comma 1, sostituire le parole: cinquanta chilometri con le seguenti: cento chilometri.
*1-bis. 17. Raffaldini.


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Al comma 1, sostituire le parole: cinquanta chilometri con le seguenti: cento chilometri.
*1-bis. 62. Carbonella.

Al comma 1, sostituire le parole: cinquanta chilometri con le seguenti: novantacinque chilometri.
1-bis. 16. Panattoni.

Al comma 1, sostituire le parole: cinquanta chilometri con le seguenti: novanta chilometri.
*1-bis. 15. Panattoni.

Al comma 1, sostituire le parole: cinquanta chilometri con le seguenti: novanta chilometri.
*1-bis. 63. Rosato.

Al comma 1, sostituire le parole: cinquanta chilometri con le seguenti: ottantacinque chilometri.
1-bis. 14. Susini.

Al comma 1, sostituire le parole: cinquanta chilometri con le seguenti: ottanta chilometri.
*1-bis. 13. De Luca.

Al comma 1, sostituire le parole: cinquanta chilometri con le seguenti: ottanta chilometri.
*1-bis. 64. Tuccillo.

Al comma 1 sostituire le parole: cinquanta chilometri con le seguenti: settantacinque chilometri.
1-bis. 9. Tidei.

Al comma 1, sostituire le parole: cinquanta chilometri con le seguenti: settanta chilometri.
*1-bis. 12. De Luca.

Al comma 1, sostituire le parole: cinquanta chilometri con le seguenti: settanta chilometri.
*1-bis. 65. Rosato.

Al comma 1, sostituire le parole: cinquanta chilometri con le seguenti: sessantacinque chilometri.
1-bis. 11. Tidei.

Al comma 1, sostituire le parole: cinquanta chilometri con le seguenti: sessanta chilometri.
1-bis. 10. Tidei.

Al comma 1, dopo le parole: superiore a sei unità aggiungere la seguente: totali.
1-bis. 4. Bornacin, Bocchino, Nicotra.
(Approvato)

ART. 1-quater.

Al comma 1, premettere il seguente:
01-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Sulle strade extraurbane principali, ai corpi e ai servizi di polizia municipale di cui al comma 1, lettera e), è precluso l'accertamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità di cui all'articolo 142 attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità, ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi di controllo a distanza delle violazioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge


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20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168».
1-quater. 50. (Testo modificato nel corso della seduta)Meroi.
(Approvato)

ART. 1-quaterdecies.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «La targa» sono aggiunte le seguenti: «, carta valori,» e le parole: «che può affidarle con le modalità previste dal regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264» sono soppresse.
*1-quaterdecies. 1. Antonio Pepe.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «La targa» sono aggiunte le seguenti: «, carta valori,» e le parole: «che può affidarle con le modalità previste dal regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264» sono soppresse.
*1-quaterdecies. 2. Ricciotti, Testoni, La Starza.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro 500 a euro 2.000 con le seguenti: euro 238 a euro 906.
1-quaterdecies. 60. Carbonella.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro 500 a euro 2.000 con le seguenti: euro 250 a euro 930.
1-quaterdecies. 61. Tuccillo.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro 500 a euro 2.000 con le seguenti: euro 250 a euro 1.000.
*1-quaterdecies. 29. Susini.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro 500 a euro 2.000 con le seguenti: euro 250 a euro 1.000.
*1-quaterdecies. 62. Carbonella.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro 500 a euro 2.000 con le seguenti: euro 257 a euro 973.
1-quaterdecies. 64. Tuccillo.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro 500 a euro 2.000 con le seguenti: euro 260 a euro 950.
1-quaterdecies. 65. Tuccillo.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro 500 a euro 2.000 con le seguenti: euro 260 a euro 960.
1-quaterdecies. 66. Carbonella.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro 500 a euro 2.000 con le seguenti: euro 260 a euro 1.040.
1-quaterdecies. 31. Tidei.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro 500 a euro 2.000 con le seguenti: euro 265 a euro 940.
1-quaterdecies. 67. Carbonella.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro 500 a euro 2.000 con le seguenti: euro 270 a euro 1.080.
1-quaterdecies. 32. Susini.


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Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro 500 a euro 2.000 con le seguenti: euro 278 a euro 890.
1-quaterdecies. 68. Tuccillo.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro 500 a euro 2.000 con le seguenti: euro 280 a euro 1.120.
1-quaterdecies. 33. Susini.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro 500 a euro 2.000 con le seguenti: euro 290 a euro 1.160.
1-quaterdecies. 34. Susini.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro 500 a euro 2.000 con le seguenti: euro 300 a euro 1.050.
1-quaterdecies. 69. Carbonella.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro 500 a euro 2.000 con le seguenti: euro 300 a euro 1.200.
1-quaterdecies. 30. Tidei.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro 500 a euro 2.000 con le seguenti: euro 310 a euro 1.240.
1-quaterdecies. 35. Panattoni.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro 500 a euro 2.000 con le seguenti: euro 320 a euro 1.280.
1-quaterdecies. 36. Panattoni.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro 500 a euro 2.000 con le seguenti: euro 330 a euro 1.320.
1-quaterdecies. 37. De Luca.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro 500 a euro 2.000 con le seguenti: euro 340 a euro 1.360.
1-quaterdecies. 38. Mazzarello.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e le parole: «per un periodo di un mese» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo di almeno sessanta giorni, subordinando comunque la restituzione del veicolo al ripristino delle condizioni di circolazione richieste dal codice. Le procedure di ripristino delle condizioni di circolazione vanno effettuate sotto la vigilanza dell'organo accertatore».
1-quaterdecies. 11. Meroi.

Dopo l'articolo 1-quaterdecies, aggiungere il seguente:

Art. 1-quaterdecies.1.

1. All'articolo 104 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per le macchine agricole munite di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso dall'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 da N/cm2 e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore a 1,20 m, le masse complessive di cui al precedente comma non possono superare rispettivamente 8 t, 18 t e 25 t.»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. La massa complessiva delle macchine agricole a cingoli non può eccedere 20 t».
1-quaterdecies. 020. De Laurentiis.
(Approvato)


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Dopo l'articolo 1-quaterdecies, aggiungere il seguente:

Art. 1-quaterdecies.1.

1. All'articolo 115, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: «; autovetture, purché la conduzione di tali veicoli avvenga con accanto un genitore in possesso della patente di guida da almeno dieci anni e a condizione che il genitore medesimo si impegni ad impartire al figlio sedicenne lezioni di guida, in attesa del compimento del diciottesimo anno di età, richiedendo, a nome del figlio, presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, il rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione alla guida».
1-quaterdecies. 01. Luciano Dussin, Guido Dussin, Caparini.

Dopo l'articolo 1-quaterdecies, aggiungere il seguente:

Art. 1-quaterdecies.1.

1. All'articolo 115, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis) anni diciassette per guidare autovetture, purché la conduzione di tali veicoli avvenga con accanto un genitore in possesso della patente di guida da almeno dieci anni e a condizione che il genitore medesimo si impegni ad impartire al figlio diciassettenne lezioni di guida, in attesa del compimento del diciottesimo anno di età, richiedendo a nome del figlio, presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, il rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione alla guida.»
1-quaterdecies.02. Luciano Dussin, Guido Dussin, Caparini.

Dopo l'articolo 1-quaterdecies, aggiungere il seguente:

Art. 1-quaterdecies.1.

1. All'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. È consentita la guida di autovetture su strade urbane ed extraurbane secondarie a soggetti di età non inferiore a diciassette anni in possesso di «autorizzazione alla guida anticipata» rilasciata dagli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri, purché accompagnati durante la circolazione da persona di età non inferiore a quaranta anni in possesso di patente di guida della categoria B o superiore da almeno dieci anni, espressamente indicata nella stessa autorizzazione. Possono ottenere il rilascio dell'autorizzazione alla guida anticipata coloro che abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e siano già in possesso della patente di guida della sottocategoria A1, ovvero che abbiano superato l'esame di teoria per il conseguimento della patente di guida per la medesima sottocategoria presso un ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri. Con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono fissate modalità e procedure per il rilascio dell'autorizzazione anticipata alla guida»;
b) al comma 8, dopo le parole: «ai sensi del comma 2» sono aggiunte le seguenti: «o l'accompagnatore di cui al comma 3-bis».
1-quaterdecies. 0500. La Commissione.
(Approvato)

ART. 1-quinquiesdecies.

Sopprimerlo.
1-quinquiesdecies.8. Bornacin, Bocchino, Meroi.


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Sostituire l'articolo 1-quinquiesdecies con il seguente:
Art. 1-quinquiesdecies. - 1. All'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1o gennaio 2008, per guidare un quadriciclo leggero è necessario avere compiuto 16 anni di età».
1-quinquiesdecies.9 (Nuova formulazione) Bornacin, Bocchino.
(Approvato)

Al comma 1, sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:
«1-bis. Per guidare un quadriciclo leggero omologato ad un ciclomotore, il minore di età che abbia compiuto 14 anni, deve aver conseguito il certificato di idoneità alla guida dello stesso, rilasciato dal competente Dipartimento trasporti terrestri a seguito di esame, dopo aver partecipato ad un corso teorico sulla segnaletica stradale e sulle norme di comportamento, svolto da una scuola pubblica, privata o da un'autoscuola, ed un corso pratico di guida di almeno 4 ore svolto presso un'autoscuola.»
1-quinquiesdecies.6. Ricciotti, Testoni, La Starza, Nicotra.

Al comma 1, capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: o un quadriciclo leggero fino alla fine del capoverso con le seguenti: il minore che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis.
*1-quinquiesdecies. 7. Foti, La Starza, Nicotra.

Al comma 1, capoverso 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
*1-quinquiesdecies. 13. Tidei.

Al comma 1, capoverso 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
*1-quinquiesdecies. 60. Rosato.

Al comma 1, capoverso 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.
1-quinquiesdecies. 15. Meta.

Al comma 1, capoverso 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.
*1-quinquiesdecies. 14. Panattoni.

Al comma 1, capoverso 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.
*1-quinquiesdecies. 61. Rosato.

Al comma 1, capoverso 1-bis, terzo periodo, sopprimere la lettera a).
**1-quinquiesdecies. 16. Mazzarello, Raffaldini.

Al comma 1, capoverso 1-bis, terzo periodo, sopprimere la lettera a).
**1-quinquiesdecies. 62. Dell'Anna.

Al comma 1, capoverso 1-bis, terzo periodo, sopprimere la lettera b).
1-quinquiesdecies. 17. De Luca.


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Al comma 1, dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:
«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis, relative ai quadricicli leggeri, si applicano trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma medesimo.»
1-quinquiesdecies. 12. Albonetti.

Dopo l'articolo 1-quinquiesdecies, aggiungere il seguente:
Art. 1-quinquiesdecies.1. - 1. All'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nei commi 2-bis e 4, è effettuato nei gabinetti medici da medici iscritti in apposito elenco istituito presso ogni ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri, ai sensi dell'articolo 103 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. L'iscrizione nell'elenco è effettuata previa presentazione di attestazione del competente ordine professionale dalla quale risulti il possesso di laurea in medicina e chirurgia e l'abilitazione all'esercizio della professione, nonché di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina interna o in medicina legale. I medici abilitati all'esercizio della professione e iscritti negli albi professionali, che non sono in possesso delle suddette specializzazioni, possono essere iscritti nell'elenco previa presentazione di attestazione dalla quale risulti il superamento di un corso di formazione specifico. Con decreto del Ministero della salute sono stabiliti le procedure organizzative, la durata, i contenuti del corso di formazione e le modalità di accertamento dell'avvenuta frequenza. L'iscrizione è ammessa ad un solo elenco ed abilita all'effettuazione degli accertamenti su indicati esclusivamente nella provincia in cui si trova l'elenco.»;
b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da Commissioni mediche locali che possono essere costituite, previa valutazione dei competenti organi regionali, presso ogni Azienda sanitaria locale, nei riguardi:»;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Avverso il giudizio delle Commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Questi decide avvalendosi degli accertamenti demandati agli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato s.p.a.».

2. All'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6, dopo le parole «può svolgersi» sono aggiunte le seguenti: «, subordinatamente alle esigenze organizzative dell'ufficio,».

3. All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, con le modalità da quest'ultimo stabilite. A tal fine, i medici e le commissioni di cui all'articolo 119 sono tenuti a trasmettere per via telematica al suddetto ufficio con le modalità stabilite dal medesimo Dipartimento, nel termine di cinque giorni dalla data di effettuazione della visita medica, ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, nonché le necessarie documentazioni richieste dal Dipartimento per i trasporti terrestri per la conferma di validità. La validità della


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patente non può essere confermata se non risultano effettuati i versamenti degli importi dovuti.»;
b) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
«5-ter. Gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri effettuano controlli a campione sull'osservanza da parte dei sanitari di cui al comma 5 delle disposizioni relative alle procedure informatiche stabilite con decreto dirigenziale del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel caso in cui nel corso dei controlli, sia accertata la violazione delle disposizioni sopraindicate, il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri emana atto di diffida. All'accertamento di una seconda violazione, tale ufficio provvede a disabilitare l'accesso telematico del medico al centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri per un periodo di quindici giorni. In caso di persistenti o ripetute violazioni, si procede alla cancellazione dall'elenco.».

4. In fase di prima applicazione dell'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, come modificato dal comma 1, possono essere altresì iscritti nell'elenco, a seguito di specifica richiesta da presentarsi nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, coloro che, fino alla medesima data, si trovano in attività di servizio presso l'Amministrazione di appartenenza in qualità di medico dell'Ufficio sanitario locale, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, o di medico responsabile dei servizi di base del Distretto sanitario o di medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute o di ispettore medico della Ferrovie dello Stato s.p.a., o di medico militare in servizio permanente effettivo, o di medico del ruolo professionale dei sanitari della polizia di Stato, o di medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o di ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Alla predetta richiesta deve essere allegata specifica autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza a svolgere l'attività di cui al richiamato articolo 119, comma 2.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono presiedute dal medico responsabile dell'ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria locale presso la quale opera la Commissione; in mancanza di detto ufficio le Commissioni sono presiedute dal medico responsabile del settore cui, secondo le disposizioni interne dell'Azienda sanitaria locale, siano attribuite le corrispondenti funzioni in materia. Le Commissioni mediche locali sono composte di due membri effettivi e di due supplenti scelti tra medici in attività di servizio presso l'Azienda sanitaria locale dove opera la Commissione o, in mancanza, tra i medici iscritti ai sensi del comma 4, nell'elenco istituito presso l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Fermi restando gli altri componenti che le integrano nei casi previsti dall'articolo 330, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le Commissioni mediche locali sono integrate da psicologi abilitati all'esercizio della professione ed iscritti nell'albo professionale nei casi previsti all'articolo 119, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1-quinquiesdecies.03. Bornacin, Bocchino.
(Approvato)

Dopo l'articolo 1-quinquiesdecies, aggiungere il seguente:
Art. 1-quinquiesdecies.1. - 1. All'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nei


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commi 2-bis e 4, è effettuato nei gabinetti medici da medici iscritti in apposito elenco istituito presso ogni ufficio del dipartimento dei trasporti terrestri, ai sensi dell'articolo 103 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. L'iscrizione nell'elenco è effettuata previa presentazione di attestazione del competente ordine professionale dalla quale risulti il possesso di laurea in medicina e chirurgia e l'abilitazione all'esercizio della professione nonché di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina interna o in medicina legale. I medici abilitati all'esercizio della professione e iscritti negli albi professionali, che non sono in possesso delle suddette specializzazioni, possono essere iscritti nell'elenco previa presentazione di attestazione dalla quale risulti il superamento di un corso di formazione specifico. Con decreto del Ministero della salute sono stabiliti le procedure organizzative, la durata, i contenuti del corso di formazione e le modalità di accertamento dell'avvenuta frequenza. L'iscrizione è ammessa ad un solo elenco ed abilita all'effettuazione degli accertamenti su indicati esclusivamente nella provincia in cui si trova l'elenco.»;
b) al comma 4, l'alinea è sostituito dal seguente: «L'accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da Commissioni mediche locali che possono essere costituite, previa valutazione dei competenti organi regionali, presso ogni Azienda sanitaria locale, nei riguardi:»;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Avverso il giudizio delle Commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Questi decide avvalendosi degli accertamenti demandati agli organi sanitari periferici della Ferrovie dello Stato s.p.a.».

2. All'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6, dopo le parole «può svolgersi» sono aggiunte le seguenti: «,subordinatamente alle esigenze organizzative dell'ufficio,».

3. All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, con le modalità da quest'ultimo stabilite. A tal fine, i medici e le commissioni di cui all'articolo 119 sono tenuti a trasmettere per via telematica al suddetto ufficio con le modalità stabilite dal medesimo Dipartimento, nel termine di cinque giorni dalla data di effettuazione della visita medica, ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, nonché le necessarie documentazioni richieste dal Dipartimento per i trasporti terrestri per la conferma di validità. La validità della patente non può essere confermata se non risultano effettuati i versamenti degli importi dovuti.»;
b) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
«5-ter. Gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri effettuano controlli a campione sull'osservanza da parte dei sanitari di cui al comma 5 delle disposizioni relative alle procedure informatiche stabilite con decreto dirigenziale del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel caso in cui nel corso dei controlli, sia accertata la violazione delle disposizioni sopraindicate, il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri emana atto di diffida. All'accertamento di una seconda violazione, tale ufficio provvede a disabilitare l'accesso telematico del medico al centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri per un periodo di quindici giorni. In caso di persistenti o ripetute violazioni, si procede alla cancellazione dall'elenco.».


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4. In fase di prima applicazione dell'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, come modificato dal comma 1, possono essere altresì iscritti nell'elenco, a seguito di specifica richiesta da presentarsi nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, coloro che, fino alla medesima data, si trovano in attività di servizio presso l'Amministrazione di appartenenza in qualità di medico dell'Ufficio sanitario locale, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, o di medico responsabile dei servizi di base del Distretto sanitario o di medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute o di ispettore medico della Ferrovie dello Stato s.p.a., o di medico militare in servizio permanente effettivo, o di medico del ruolo professionale dei sanitari della polizia di Stato, o di medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o di ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Alla predetta richiesta deve essere allegata specifica autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza a svolgere l'attività di cui al richiamato articolo 119, comma 2.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono presiedute dal medico responsabile dell'ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria locale presso la quale opera la Commissione; in mancanza di detto ufficio le Commissioni sono presiedute dal medico responsabile del settore cui, secondo le disposizioni interne dell'Azienda sanitaria locale, siano attribuite le corrispondenti funzioni in materia. Le Commissioni mediche locali sono composte di due membri effettivi e di due supplenti scelti tra medici in attività di servizio presso l'Azienda sanitaria locale dove opera la Commissione o, in mancanza, tra i medici iscritti ai sensi del comma 4, nell'elenco istituito presso l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Fermi restando gli altri componenti che le integrano nei casi previsti dall'articolo 330, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le Commissioni mediche locali sono integrate da psicologi abilitati all'esercizio della professione ed iscritti nell'albo professionale nei casi previsti all'articolo 119, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1-quinquiesdecies. 02. Dell'Anna, Nicotra.

Dopo l'articolo 1-quinquiesdecies, aggiungere il seguente:
Art. 1-quinquiesdecies. - 1. All'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nei commi 2-bis e 4, è effettuato nei gabinetti medici da medici iscritti in apposito elenco istituito presso ogni ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri, ai sensi dell'articolo 103 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. L'iscrizione nell'elenco è effettuata previa presentazione di attestazione del competente ordine professionale dalla quale risulti il possesso di laurea in medicina e chirurgia e l'abilitazione all'esercizio della professione, nonché di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina interna o in medicina legale. I medici abilitati all'esercizio della professione e iscritti negli albi professionali, che non sono in possesso delle suddette specializzazioni, possono essere iscritti nell'elenco previa presentazione di attestazione dalla quale risulti il superamento di un corso di formazione specifico. Con decreto del Ministro della salute sono stabiliti le procedure organizzative, la durata, i contenuti del corso di formazione e le modalità di accertamento dell'avvenuta frequenza. L'iscrizione è ammessa ad un solo elenco ed abilita all'effettuazione degli accertamenti su indicati esclusivamente nella provincia in cui si trova l'elenco».


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2. All'articolo 121, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole «può svolgersi» sono aggiunte le seguenti: «, subordinatamente alle esigenze organizzative dell'ufficio,».

3. All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, con le modalità da quest'ultimo stabilite. A tal fine, i medici e le commissioni di cui all'articolo 119 sono tenuti a trasmettere per via telematica al suddetto ufficio, con le modalità stabilite dal medesimo Dipartimento, nel termine di cinque giorni dalla data di effettuazione della visita medica, ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, nonché le necessarie documentazioni richieste dal Dipartimento per i trasporti terrestri per la conferma di validità. La validità della patente non può essere confermata se non risultano effettuati i versamenti degli importi dovuti.»;
b) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
«5-ter. Gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri effettuano controlli a campione sull'osservanza da parte dei sanitari di cui al comma 5 delle disposizioni relative alle procedure informatiche stabilite con decreto dirigenziale del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, sia accertata la violazione delle disposizioni sopraindicate, il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri emana atto di diffida. All'accertamento di una seconda violazione, tale ufficio provvede a disabilitare l'accesso telematico del medico al centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri per un periodo di quindici giorni. In caso di persistenti o ripetute violazioni, si procede alla cancellazione dall'elenco.».

4. In fase di prima applicazione dell'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, come modificato dal comma 1, possono essere altresì iscritti nell'elenco, a seguito di specifica richiesta da presentarsi nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, coloro che, fino alla medesima data, si trovino in attività di servizio presso l'amministrazione di appartenenza in qualità di medico dell'ufficio sanitario locale, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, o di medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario o di medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute o di ispettore medico delle Ferrovie dello Stato s.p.a., o di medico del ruolo professionale dei sanitari della polizia di Stato, o di medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o di ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Alla predetta richiesta deve essere allegata specifica autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza a svolgere l'attività di cui al richiamato articolo 119, comma 2. 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le Commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fermi restando gli altri componenti che le integrano nei casi previsti dall'articolo 330, comma 4, dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono composte da medici in attività di servizio presso l'Azienda sanitaria locale presso la quale opera la Commissione. 6. Le Commissioni mediche locali, di cui all'articolo 330, comma 3, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono integrate di un membro effettivo e di


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uno supplente psicologo abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'albo professionale. 7. Il comitato tecnico previsto dall'articolo 119, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è integrato con uno psicologo abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'albo professionale, prescelto tra una terna di nomi fornita dal presidente nazionale dell'ordine degli psicologi.
*1-quinquiesdecies. 04. Pasetto, Rosato, Carbonella.

Dopo l'articolo 1-quinquiesdecies, aggiungere il seguente:
Art. 1-quinquiesdecies. - 1. All'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nei commi 2-bis e 4, è effettuato nei gabinetti medici da medici iscritti in apposito elenco istituito presso ogni ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri, ai sensi dell'articolo 103 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. L'iscrizione nell'elenco è effettuata previa presentazione di attestazione del competente ordine professionale dalla quale risulti il possesso di laurea in medicina e chirurgia e l'abilitazione all'esercizio della professione, nonché di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina interna o in medicina legale. I medici abilitati all'esercizio della professione e iscritti negli albi professionali, che non sono in possesso delle suddette specializzazioni, possono essere iscritti nell'elenco previa presentazione di attestazione dalla quale risulti il superamento di un corso di formazione specifico. Con decreto del Ministro della salute sono stabiliti le procedure organizzative, la durata, i contenuti del corso di formazione e le modalità di accertamento dell'avvenuta frequenza. L'iscrizione è ammessa ad un solo elenco ed abilita all'effettuazione degli accertamenti su indicati esclusivamente nella provincia in cui si trova l'elenco».

2. All'articolo 121, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole «può svolgersi» sono aggiunte le seguenti: «, subordinatamente alle esigenze organizzative dell'ufficio,».

3. All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, con le modalità da quest'ultimo stabilite. A tal fine, i medici e le commissioni di cui all'articolo 119 sono tenuti a trasmettere per via telematica al suddetto ufficio, con le modalità stabilite dal medesimo Dipartimento, nel termine di cinque giorni dalla data di effettuazione della visita medica, ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, nonché le necessarie documentazioni richieste dal Dipartimento per i trasporti terrestri per la conferma di validità. La validità della patente non può essere confermata se non risultano effettuati i versamenti degli importi dovuti.»;
b) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente: «5-ter. Gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri effettuano controlli a campione sull'osservanza da parte dei sanitari di cui al comma 5 delle disposizioni relative alle procedure informatiche stabilite con decreto dirigenziale del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, sia accertata la violazione delle disposizioni sopraindicate, il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri emana atto di diffida. All'accertamento di una seconda violazione,


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tale ufficio provvede a disabilitare l'accesso telematico del medico al centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri per un periodo di quindici giorni.In caso di persistenti o ripetute violazioni, si procede alla cancellazione dall'elenco.».

4. In fase di prima applicazione dell'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, come modificato dal comma 1, possono essere altresì iscritti nell'elenco, a seguito di specifica richiesta da presentarsi nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, coloro che, fino alla medesima data, si trovino in attività di servizio presso l'amministrazione di appartenenza in qualità di medico dell'ufficio sanitario locale, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, o di medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario o di medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute o di ispettore medico delle Ferrovie dello Stato s.p.a., o di medico del ruolo professionale dei sanitari della polizia di Stato, o di medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o di ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Alla predetta richiesta deve essere allegata specifica autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza a svolgere l'attività di cui al richiamato articolo 119, comma 2.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le Commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fermi restando gli altri componenti che le integrano nei casi previsti dall'articolo 330, comma 4, dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono composte da medici in attività di servizio presso l'Azienda sanitaria locale presso la quale opera la Commissione.
6. Le Commissioni mediche locali, di cui all'articolo 330, comma 3, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono integrate di un membro effettivo e di uno supplente psicologo abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'albo professionale.
7. Il comitato tecnico previsto dall'articolo 119, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è integrato con uno psicologo abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'albo professionale, prescelto tra una terna di nomi fornita dal presidente nazionale dell'ordine degli psicologi.
*1-quinquiesdecies. 061. Lion, Zanella, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

Dopo l'articolo 1-quinquiesdecies, aggiungere il seguente:
Art. 1-quinquiesdecies. - 1. All'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nei commi 2-bis e 4, è effettuato nei gabinetti medici da medici iscritti in apposito elenco istituito presso ogni ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri, ai sensi dell'articolo 103 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. L'iscrizione nell'elenco è effettuata previa presentazione di attestazione del competente ordine professionale dalla quale risulti il possesso di laurea in medicina e chirurgia e l'abilitazione all'esercizio della professione, nonché di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina interna o in medicina legale. I medici abilitati all'esercizio della professione e iscritti negli albi professionali, che non sono in possesso delle suddette specializzazioni, possono essere iscritti nell'elenco previa presentazione di attestazione dalla quale risulti il superamento di un corso di formazione specifico. Con decreto del Ministro della salute sono stabiliti le procedure organizzative, la durata, i contenuti del corso di formazione e le modalità di accertamento dell'avvenuta


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frequenza. L'iscrizione è ammessa ad un solo elenco ed abilita all'effettuazione degli accertamenti su indicati esclusivamente nella provincia in cui si trova l'elenco».

2. All'articolo 121, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole «può svolgersi» sono aggiunte le seguenti: «, subordinatamente alle esigenze organizzative dell'ufficio,».

3. All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, con le modalità da quest'ultimo stabilite. A tal fine, i medici e le commissioni di cui all'articolo 119 sono tenuti a trasmettere per via telematica al suddetto ufficio, con le modalità stabilite dal medesimo Dipartimento, nel termine di cinque giorni dalla data di effettuazione della visita medica, ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, nonché le necessarie documentazioni richieste dal Dipartimento per i trasporti terrestri per la conferma di validità. La validità della patente non può essere confermata se non risultano effettuati i versamenti degli importi dovuti.»;
b) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente: «5-ter. Gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri effettuano controlli a campione sull'osservanza da parte dei sanitari di cui al comma 5 delle disposizioni relative alle procedure informatiche stabilite con decreto dirigenziale del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, sia accertata la violazione delle disposizioni sopraindicate, il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri emana atto di diffida. All'accertamento di una seconda violazione, tale ufficio provvede a disabilitare l'accesso telematico del medico al centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri per un periodo di quindici giorni. In caso di persistenti o ripetute violazioni, si procede alla cancellazione dall'elenco.».

4. In fase di prima applicazione dell'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, come modificato dal comma 1, possono essere altresì iscritti nell'elenco, a seguito di specifica richiesta da presentarsi nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, coloro che, fino alla medesima data, si trovino in attività di servizio presso l'amministrazione di appartenenza in qualità di medico dell'ufficio sanitario locale, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, o di medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario o di medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute o di ispettore medico delle Ferrovie dello Stato s.p.a., o di medico del ruolo professionale dei sanitari della polizia di Stato, o di medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o di ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Alla predetta richiesta deve essere allegata specifica autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza a svolgere l'attività di cui al richiamato articolo 119, comma 2.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le Commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fermi restando gli altri componenti che le integrano nei casi previsti dall'articolo 330, comma 4, dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono composte da medici in attività di servizio presso l'Azienda sanitaria locale presso la quale opera la Commissione.
6. Le Commissioni mediche locali, di cui all'articolo 330, comma 3, primo periodo,


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del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono integrate di un membro effettivo e di uno supplente psicologo abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'albo professionale.
7. Il comitato tecnico previsto dall'articolo 119, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è integrato con uno psicologo abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'albo professionale, prescelto tra una terna di nomi fornita dal presidente nazionale dell'ordine degli psicologi.
*1-quinquiesdecies. 067. Cusumano, Iannuccilli, Mongiello.

Dopo l'articolo 1-quinquiesdecies, aggiungere il seguente:
Art. 1-quinquiesdecies-1-bis. - 1. All'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nei commi 2-bis e 4, è effettuato nei gabinetti medici da medici iscritti in apposito elenco istituito presso ogni ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri, ai sensi dell'articolo 103 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. L'iscrizione nell'elenco è effettuata previa presentazione di attestazione del competente ordine professionale dalla quale risulti il possesso di laurea in medicina e chirurgia e l'abilitazione all'esercizio della professione, nonché di specializzazione in una branca dell'area funzionale medico legale (medicina del lavoro, igiene e medicina preventiva o medicina legale). I medici abilitati all'esercizio della professione e iscritti negli albi professionali in possesso delle suddette specializzazioni possono essere iscritti nell'elenco previa presentazione di attestazione dalla quale risulti il superamento di un corso di formazione specifico. Con decreto del Ministro della salute sono stabiliti le procedure organizzative, la durata, i contenuti del corso di formazione e le modalità di accertamento dell'avvenuta frequenza. Corsi di aggiornamento periodici possono essere istituiti periodicamente per tutti i medici che svolgono tale attività. L'iscrizione è ammessa ad un solo elenco ed abilita all'effettuazione degli accertamenti nella regione di appartenenza previa comunicazione preventiva al Dipartimento dei trasporti terrestri nel cui territorio si esercita l'attività in cui sia indicato il possesso dei requisiti e la provincia di iscrizione all'albo».
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare da certificazione di dati non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida. La certificazione deve tenere conto dei precedenti morbosi del richiedente sottoscritti dall'interessato con apposita autocertificazione e, nel caso di pazienti con età superiore ai 65 anni, dichiarati da un certificato medico rilasciato dal medico di fiducia».

2. All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, con le modalità da quest'ultimo stabilite. A tal fine, i medici e le commissioni di cui all'articolo 119 sono tenuti a trasmettere per via telematica al suddetto ufficio, con le modalità stabilite dal medesimo Dipartimento, nel termine di cinque giorni dalla data di effettuazione della visita medica, ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, nonché le necessarie documentazioni richieste dal Dipartimento per i trasporti terrestri per la


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conferma di validità. La validità della patente non può essere confermata se non risultano effettuati i versamenti degli importi dovuti.»;
b) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
«5-ter. Gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri effettuano controlli a campione sull'osservanza da parte dei sanitari di cui al comma 5 delle disposizioni relative alle procedure informatiche stabilite con decreto dirigenziale del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, sia accertata la violazione delle disposizioni sopraindicate, il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri emana atto di diffida. All'accertamento di una seconda violazione, tale ufficio provvede a disabilitare l'accesso telematico del medico al centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri per un periodo di quindici giorni. In caso di persistenti o ripetute violazioni, si procede alla cancellazione dall'elenco».

3. In fase di prima applicazione dell'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, come modificato dal comma 1, possono essere altresì iscritti nell'elenco, a seguito di specifica richiesta da presentarsi nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, coloro che, fino alla medesima data, si trovino in attività di servizio presso l'amministrazione di appartenenza in qualità di medico dell'ufficio sanitario locale, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, o di medico responsabile dei servizi di base del Distretto sanitario, o di medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o di ispettore medico della Ferrovie di Stato s.p.a., o da un medico militare in servizio permanente effettivo, o di medico del ruolo professionale dei sanitari della polizia di Stato, o di medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, o di ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Alla predetta richiesta deve essere allegata specifica autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza a svolgere l'attività di cui al richiamato articolo 119, comma 2.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le Commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fermi restando gli altri componenti che le integrano nei casi previsti dall'articolo 330, comma 4, dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono composte da medici in attività di servizio presso l'Azienda sanitaria locale presso la quale opera la Commissione.
5. Le Commissioni mediche locali, di cui all'articolo 330, comma 3, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono integrate di un membro effettivo e di uno supplente psicologo abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'albo professionale.
6. Il comitato tecnico previsto dall'articolo 119, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è integrato con uno psicologo abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'albo professionale, prescelto tra una terna di nomi fornita dal presidente nazionale dell'ordine degli psicologi.
1-quinquiesdecies. 07. Bellotti.

Dopo l'articolo 1-quinquiesdecies, aggiungere il seguente:
Art. 1-quinquiesdecies.1. - 1. All'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nei commi 2-bis e 4, è effettuato dalla struttura dell'azienda sanitaria locale cui sono attribuite le funzioni in materia medico-legale. In applicazione dell'articolo 103 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l'accertamento può essere effettuato anche da medici iscritti in apposito albo istituito


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presso l'ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri. Requisito per l'iscrizione all'albo è il possesso di laurea in medicina e chirurgia e di specializzazione in medicina legale o discipline equipollenti. Gli altri laureati in medicina e chirurgia appartenenti al ruolo dei medici del Ministero della sanità o al ruolo di ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o al ruolo di medico militare in servizio permanente effettivo o al ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o al ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o al ruolo di ispettore medico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale possono essere iscritti nell'albo ove abbiano superato un corso di formazione specifico. Con decreto ministeriale sono stabilite, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, le procedure organizzative, la durata ed i contenuti del corso di formazione nonché le modalità di accertamento dell'avvenuta frequenza. In sede di prima applicazione, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si possono iscrivere ad esaurimento, nell'albo istituito dal suddetto ufficio, tutti coloro che già svolgano la predetta attività certificativa alla data di entrata in vigore della presente disposizione.»
1-quinquiesdecies.01. Bornacin, Bocchino.

Dopo l'articolo 1-quinquiesdecies, aggiungere il seguente:
Art. 1-quinquiesdecies.1. - 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a modificare e ad integrare l'articolo 330 del regolamento di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nel senso di prevedere che la composizione della commissione medica locale di cui al citato articolo 330, comma 4, in caso di particolari problematiche relative ai requisiti visivi è integrata da uno specialista in oculistica o oftalmologia.
1-quinquiesdecies. 060. Ricciotti.

Dopo l'articolo 1-quinquiesdecies, aggiungere il seguente:
Art. 1-quinquiesdecies.1. - 1. L'articolo 121, comma 6, del decreto legislativo n. 285 del 1992, si interpreta nel senso che vi è una facoltà dell'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri subordinata alle esigenze organizzative dell'ufficio stesso.
1-quinquiesdecies. 05. Panattoni.

Dopo l'articolo 1-quinquiesdecies, aggiungere il seguente:
Art. 1-quinquiesdecies.1. - 1. All'articolo 128, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «nonché il prefetto nei
casi previsti dall'articolo 187» sono sostituite dalle seguenti: «nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187».
1-quinquiesdecies. 06. Meroi.
(Approvato)

ART. 1-sexiesdecies.

Sostiturlo con il seguente:
Art. 1-sexiesdecies. - 1. L'articolo 130-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato.
2. Dopo l'articolo 218 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto il seguente:
«Art. 218-bis. - (Sanzione accessoria della sospensione o della revoca della patente e del certificato di idoneità per la guida di ciclomotori). - 1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione


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o della revoca della patente, essa si applica anche ai conducenti muniti di patente che guidano ciclomotori.
2. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano negli stessi casi e con analoga procedura anche ai conducenti muniti di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori».

3. All'articolo 222 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nella ipotesi di condanna per omicidio colposo causato da incidente stradale, a seguito di violazione di una delle norme di comportamento o per inosservanza della segnaletica stradale quando la violazione sia stata commessa da conducente in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi degli articoli 186 e 187».
1-sexiesdecies. 61. Cusumano, Iannuccilli, Mongiello.

Al comma 1, dopo le parole: del 1992, aggiungere le seguenti: le parole: «doppio del» sono soppresse e.
1-sexiesdecies. 60. Lion, Zanella, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

Dopo l'articolo 1-sexiesdecies, aggiungere il seguente:
Art. 1-sexiesdecies. 1. - 1. All'articolo 72 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Sugli autoveicoli può essere installato un terminale telematico essenziale di bordo, ovvero un insieme di unità radioelettriche ed elettroniche che, governate da eventuali appositi programmi software e sfruttando o utilizzando tecnologie di comunicazione satellitare italiana «tipo VIASAT«, GPS, GSM, oppure GPRS, consentano all'utente di richiedere e fruire di servizi (assistenza, sicurezza ed informazioni) a bordo del proprio autoveicolo secondo i principi e le tempistiche dettate dal programma comunitario e-call relativo all'introduzione di un sistema armonizzato di chiamata d'emergenza sulle autovetture e sugli autocarri.»
1-sexiesdecies. 0500. La Commissione.
(Approvato)

Dopo l'articolo 1-sexiesdecies, aggiungere il seguente:
Art. 1-sexiesdecies. 1. - 1. All'articolo 131 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La violazione alle disposizioni del presente codice commesse da agenti diplomatici e consolari nonché da consoli onorari accreditati in Italia, o da altre persone che, con riguardo a tali violazioni, godono, nei limiti previsti dalle norme internazionali, delle immunità spettanti agli agenti suddetti, sono segnalate dagli uffici o comandi dai quali dipendono coloro che le hanno accertate al Ministero degli affari esteri, per le comunicazioni da effettuare per via diplomatica».
1-sexiesdecies. 011. Bornacin, Migliori, Bocchino.

Dopo l'articolo 1-sexiesdecies, aggiungere il seguente:
Art. 1-sexiesdecies. 1. (Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). - 1. All'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini delle sicurezza della circolazione e delle tutela della vita umana, la velocità massima non può superare i 110 Km/h per le autostrade e per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le


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strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Nei centri residenziali dei centri urbani la velocità massima non può superare i 30 Km/h.»
1-sexiesdecies. 063. Lion, Zanella, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

Dopo l'articolo 1-sexiesdecies, aggiungere il seguente:
Art. 1-sexiesdecies.1. - l. All'articolo 142, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, il secondo ed il terzo periodo sono soppressi"
1-sexiesdecies. 065. Cusumano, Iannuccilli, Mongiello.

Dopo l'articolo 1-sexiesdecies, aggiungere il seguente:
Art. 1-sexiesdecies. 1. - 1. Al comma 1 dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il secondo periodo è soppresso.
*1-sexiesdecies.08. Pasetto, Rosato, Realacci, Carbonella, Tuccillo.

Dopo l'articolo 1-sexiesdecies, aggiungere il seguente:
Art. 1-sexiesdecies. 1. - 1. AI comma 1 dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il secondo periodo è soppresso.
*1-sexiesdecies. 02. Albonetti, Mazzarello, Meta.

Dopo l'articolo 1-sexiesdecies, aggiungere il seguente:
Art. 1-sexiesdecies. 1. - 1. Al comma 1 dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il secondo periodo è soppresso.
*1-sexiesdecies.062. Lion, Zanella, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

Dopo l'articolo 1-sexiesdecies, aggiungere il seguente:
Art. 1-sexiesdecies. 1. - 1. All'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, dopo la parola: «Chiunque» sono aggiunte le seguenti: «, al di fuori dei centri abitati,»;
b) a1 comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Chiunque, nei centri abitati, supera di oltre 20 e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 286 a euro 573. Chiunque, nei centri abitati, supera di oltre 10 km/h e di non oltre 20 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 286».

2. Alla tabella dei punteggi di cui all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, voce: «Art. 142», dopo le parole: «comma 8» sono aggiunte le seguenti: «, primo e secondo periodo».
1-sexiesdecies. 07. Luciano Dussin, Guido Dussin, Caparini, Arrighi.
(Approvato)

Dopo l'articolo 1-sexiesdecies, aggiungere il seguente:
Art. 1-sexiesdecies. 1. - 1. All'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
«9-bis. Le previsioni di cui al comma 9 non si applicano ai conducenti che abbiano la qualifica di medico e vi siano comprovate esigenze connesse all'espletamento delle proprie funzioni professionali.»


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2. All'articolo 172 del decreto legislativo n. 285 del 1992, al comma 3, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
«h) ai conducenti che abbiano la qualifica di medico e vi siano comprovate esigenze connesse all'espletamento delle propri funzioni professionali.»
1-sexiesdecies. 05. Giuseppe Gianni.

Dopo l'articolo 1-sexiesdecies, aggiungere il seguente:
Art. 1-sexiesdecies. 1. - 1. Dopo l'articolo 156 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto il seguente:
«Art. 156-bis. - 1. Entro l'anno 2006, su tutti gli autoveicoli circolanti, in possesso dei requisiti indicati dal comma 2, è installato un «terminale telematico essenziale di bordo", ovvero un insieme di unità radioelettriche ed elettroniche che, governate da appositi programmi software, consentano all'utente di richiedere e fruire di servizi (assistenza, sicurezza ed informazioni) a bordo del proprio autoveicolo.
2. Sono soggetti all'obbligo di cui al comma 1, tutti i modelli nuovi di fabbrica omologati dopo il 1o gennaio 2003, con i seguenti requisiti: vetture con cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubi e veicoli industriali e per trasporto passeggeri superiori a 35 quintali; dal 1o giugno 2004, le vetture con cilindrata superiore a 1.200 centimetri cubi ed i veicoli industriali e per trasporto passeggeri di peso inferiore a 35 quintali; dal 1o gennaio 2006 tutti gli autoveicoli di prima immatricolazione. Su tutti gli autoveicoli può essere, altresì, installato volontariamente un terminale telematico essenziale di bordo a condizione che esso rientri nei tipi omologati ai sensi dei successivi commi, e sia conforme alle disposizioni dei regolamenti previsti dalla presente legge ed alle eventuali norme emanate successivamente alla data di entrata in vigore della medesima ai fini degli opportuni adeguamenti e aggiornamenti tecnici.
3. Entro il 1o giugno 2006, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede a coordinare la costituzione di una o più centrali operative a copertura nazionale ed a rilasciare l'autorizzazione all'esercizio secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al comma 7.
4. La centrale operativa è un insieme di apparati e di strumenti, quali apparecchi e programmi, che, gestiti da un qualificato fornitore di servizio, consentono l'erogazione di servizi ai terminali telematici essenziali di bordo.
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fissa gli standard minimi e le caratteristiche funzionali delle centrali operative, nonché i criteri tariffari dei relativi servizi, nel rispetto del regolamento di attuazione di cui al comma 7, e stabilisce i criteri per l'erogazione del servizio nonché per la concessione delle relative autorizzazioni agli operatori.
6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fissa, altresì, i criteri per l'omologazione dei terminali telematici essenziali di bordo.
7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo regolamento di attuazione recante norme relative:
a) alle caratteristiche essenziali del servizio reso, tra le quali sono comprese l'informazione tempestiva di eventuali pericoli e delle condizioni del traffico e meteorologiche, nonché le modalità per l'eventuale richiesta di soccorso;
b) alle caratteristiche fondamentali dell'unità telematica di bordo;
c) alle caratteristiche fondamentali degli accorgimenti a bordo dell'autoveicolo, per la predisposizione del mezzo all'installazione dell'unità telematica di bordo;
d) alle caratteristiche essenziali e alla funzionalità delle centrali operative;
e) alle caratteristiche essenziali delle reti di telecomunicazioni tra terminali mobili e centrali operative;


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f) alle caratteristiche dei protocolli e delle procedure di colloquio con i terminali telematici essenziali di bordo, da parte delle centrali operative, per il monitoraggio dei flussi di traffico e degli incidenti.

8. Le tasse di proprietà sugli autoveicoli sui quali è stato installato per legge o volontariamente il terminale telematico essenziale di bordo dei tipi omologati, ai sensi dei precedenti commi, e che sono pertanto monitorati telematicamente dalle centrali operative, divenendo nei loro computer dei vettori traccianti, sono ridotte fino alla misura del 30 per cento con limiti di riduzione compresi tra un minimale e un massimale stabiliti da regolamento di cui al comma 7.
9. Con il regolamento di cui al comma 7 sono, altresì, fissate le modalità di applicazione delle sanzioni nei confronti dei proprietari di autoveicoli che, dopo avere beneficiato delle riduzioni previste sulle tasse di proprietà ai sensi del comma 1, volontariamente non consentano l'utilizzo del terminale telematico di bordo nella sua funzione di vettore tracciante.
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in conformità alla norme nazionali e comunitarie vigenti in materia, emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un decreto recante disposizioni sull'obbligo di adempiere alla funzione di vettori traccianti, ai sensi del comma 8, nei confronti dei veicoli per i quali, in relazione al loro impiego, sono in corso studi istituzionali per la definizione dei criteri di monitoraggio obbligatorio e tra i quali rientrano veicoli per il trasporto dei rifiuti, dei carichi pericolosi, nonché per la distribuzione commerciale nei centri storici.
11. Con il medesimo decreto di cui al comma 10 sono, altresì, definiti i criteri di interazione tra il terminale telematico essenziale di bordo e le altre apparecchiature informatiche di bordo, quale il cronotachigrafo elettronico che è reso obbligatorio sui veicoli pesanti a decorrere dall'anno 2003.
12. Nella relazione annuale al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale di cui all'articolo 1, comma 2, il Governo riferisce anche sull'attuazione della disposizione del presente articolo.
1-sexiesdecies. 06. Nicotra.

Dopo l'articolo 1-sexiesdecies, aggiungere il seguente:
Art. 1-sexiesdecies. 1. - 1. All'articolo 159 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-ter. Nelle aree portuali e marittime come definite dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, è autorizzata la rimozione forzata ed il conseguente fermo amministrativo per dieci giorni degli automezzi e degli, autoveicoli in sosta vietata che ostacolano la regolare circolazione viaria e ferroviaria o l'operatività delle strutture portuali».
1-sexiesdecies. 060. (Nuova formulazione) Rosato, Pasetto.
(Approvato)

Dopo l'articolo 1-sexiesdecies, aggiungere il seguente:
Art. 1-sexiesdecies. 1. - 1. All'articolo 159 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-ter. Nelle aree portuali e marittime come definite dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, è autorizzato il sequestro conservativo degli automezzi e degli autoveicoli in sosta vietata che ostacolano la regolare circolazione viaria e ferroviaria o l'operatività delle strutture portuali.»
1-sexiesdecies. 060. Rosato, Pasetto.

Dopo l'articolo 1-sexiesdecies, aggiungere il seguente:
Art. 1-sexiesdecies. 1. - 1. All'articolo 159 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-ter. Nelle aree portuali e marittime come definite dalla legge 28 gennaio 1994,


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n. 84, è autorizzato il sequestro conservativo degli automezzi in sosta vietata che ostacolano la regolare circolazione viaria e ferroviaria o l'operatività delle strutture portuali.»
1-sexiesdecies. 03. Duca.

Dopo l'articolo 1-sexiesdecies, aggiungere il seguente:
Art. 1-sexiesdecies. 1. - 1. All'articolo 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992, al comma 1-bis, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c) di ciclomotori con motore elettrico di potenza massima di 1 kw e con velocità massima di costruzione di 21 Km/h.»
*1-sexiesdecies. 04. Meroi, Nicotra, De Laurentiis.
(Approvato)

Dopo l'articolo 1-sexiesdecies, aggiungere il seguente:
Art. 1-sexiesdecies. 1. - 1. All'articolo 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992, al comma 1-bis, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c) di ciclomotori con motore elettrico di potenza massima di 1 kw e con velocità massima di costruzione di 21 Km/h.»
*1-sexiesdecies. 061. Rosato, Carbonella, Tuccillo.
(Approvato)

ART. 1-septiesdecies.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1-septiesdecies. - 1. All'articolo 213 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 2-sexies è abrogato.
2. All'articolo 169 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
«10-bis. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 7 consegue il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni e la sospensione della patente per analoga durata, ai sensi del capo I, sezione II, Titolo VI. In caso di recidiva, il fermo amministrativo è di sei mesi e la sospensione della patente è da quattro a dodici mesi»;

3. All'articolo 170, comma 7, del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni;
a) le parole: «per trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «per novanta giorni»;
b) sono aggiunte, in fine, le parole: « e la sospensione della patente o del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori per analoga durata. In caso di recidiva, il fermo amministrativo è di sei mesi e la sospensione della patente o del certificato di idoneità alla guida di ciclomotore è da quattro a dodici mesi»;

4. All'articolo 171, del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni;
a) dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
«Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti di ciclomotori con motore elettrico di potenza massima di 1 kW e con velocità massima di costruzione di 18 km/h»;
b) al comma 3, le parole: «per trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «per novanta giorni»;
c) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: « e con la sospensione della patente o del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori per analoga durata. In caso di recidiva, il fermo amministrativo è di sei mesi e la sospensione della


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patente o del certificato di idoneità alla guida di ciclomotore è da quattro a dodici mesi».
1-septiesdecies. 64. Cusumano, Iannuccilli, Mongiello.

Sopprimere i commi 1 e 2.
1-septiesdecies. 18. De Luca.

Sopprimere i commi 1 e 3.
1-septiesdecies. 19. Duca.

Sopprimere i commi 1 e 4.
1-septiesdecies. 20. Raffaldini.

Sopprimere il comma 1.
1-septiesdecies. 14. Susini.

All'emendamento 1-septiesdecies.4, comma 1, lettera c), capoverso comma 2-sexies, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. All'articolo 214 del decreto legislativo n. 258 del 1992, comma 1-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170, comma 2 e 171, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per centottanta giorni».
0.1-septiesdecies. 4. 500. La Commissione.
(Approvato)

Sostituire il comma 1, con i seguenti:
1. All'articolo 213 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «depositare il veicolo» sono aggiunte le seguenti: «, nell'ambito della provincia in cui è avvenuto l'accertamento,»;
b) al comma 2-bis, il terzo periodo è soppresso;
c) il comma 2-sexies è sostituito dal seguente:
«2-sexies. È sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motociclo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un detentore maggiorenne che da un detentore minorenne. È altresì sempre disposta la confisca quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170, comma 2, e 171. A cura della autorità di polizia il ciclomotore o il motociclo sottoposto a sequestro amministrativo deve essere rimosso e trasportato in un luogo di deposito individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, ponendo a carico del proprietario le spese di trasporto e di custodia. Si applicano le disposizioni del comma 2-quinquies.»;
d) al comma 7, dopo la parola: «annotazione» sono aggiunte le seguenti: «, senza oneri ed emolumenti,».
1-bis. All'articolo 169 del decreto legislativo n. 285 del 1992, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se la violazione è commessa con motoveicoli, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI».

Conseguentemente, al comma 2, capoverso, sostituire le parole: dal comma 2 con le seguenti: dai commi 1 e 2.
1-septiesdecies. 4. Meroi.
(Approvato)


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Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: È sempre con le seguenti: In caso di recidiva è

Conseguentemente,
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 169 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«11. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 7, consegue il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni e la sospensione della patente per analoga durata, ai sensi dei capo I, sezione II, titolo VI. In caso di recidiva, si applicano le disposizioni di cui al comma 2-sexies dell'articolo 213.»;
sostituire il comma 2, con il seguente:
2. All'articolo 170, comma 7, del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni;
a) le parole: «per trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «per novanta giorni»;
b) sono aggiunte, in fine, le parole: « e la sospensione della patente o del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori per analoga durata. In caso di recidiva, il fermo amministrativo è di sei mesi e la sospensione della patente o del certificato di idoneità alla guida di ciclomotore è da quattro a dodici mesi»;
sostituire il comma 3, con il seguente:
3. All'articolo 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
«Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti di ciclomotori con motore elettrico di potenza massima di 1 kW e con velocità massima di costruzione di 18 km/h»;
b) al comma 3, le parole: «per trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «per novanta giorni»;
c) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: « e con la sospensione della patente o del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori per analoga durata. In caso di recidiva, si applicano le disposizioni di cui al comma 2-sexies dell'articolo 213.».
1-septiesdecies. 65. Lion, Zanella, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.
1-septiesdecies. 60. Rosato.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: la confisca con le seguenti: il fermo amministrativo.
1-septiesdecies. 61. Rosato.

Al comma 1, capoverso, terzo periodo, sopprimere le parole da: A cura dell'autorità fino alla fine del capoverso.
1-septiesdecies. 62. Dell'Anna.

Al comma 1, capoverso, terzo periodo, sostituire le parole da: A cura dell'autorità fino alla fine del capoverso, con le seguenti: Con successivo regolamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, viene definita la procedura per la custodia del motoveicolo sequestrato.
1-septiesdecies. 3. Rosato, Carbonella, Pasetto.


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Sopprimere i commi 2 e 3.
1-septiesdecies. 21. Tidei.

Sopprimere i commi 2 e 4.
1-septiesdecies. 22. Panattoni.

Sopprimere il comma 2.
1-septiesdecies. 15. De Luca.

Al comma 2, capoverso , sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: trenta giorni.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
*1-septiesdecies. 2. Rosato, Carbonella, Pasetto.

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: trenta giorni.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
*1-septiesdecies. 63. Dell'Anna.

Sopprimere i commi 3 e 4.
1-septiesdecies. 23. Susini.

Sopprimere il comma 3.
1-septiesdecies. 16. Tidei.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: e al comma 1-bis, dopo la lettera b), è inserita la seguente: c) di quadricicli con motore elettrico di potenza massima di 1,5 Kw con velocità massima di costruzione di 21 Km/h.
1-septiesdecies.1. (Nuova formulazione) Stradella, Nicotra, Di Luca, Testoni.
(Approvato)

Sopprimere il comma 4.
1-septiesdecies. 17. Albonetti.

Dopo l'articolo 1-septiesdecies, aggiungere il seguente:
Art. 1-septiesdecies. 1. - All'articolo 172, comma 3, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) i conducenti di veicoli di massa a pieno carico non superiore a 7,5 tonnellate adibiti al trasporto dei rifiuti urbani nell'ambito dei centri abitati;»

2. All'articolo 173, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «il trasporto di persone in conto terzi» sono aggiunte le seguenti: «nonché ai conducenti dei veicoli adibiti al servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nell'ambito dei centri abitati».
1-septiesdecies. 060. Dell'Anna.

ART. 1-vicies.

Sopprimere il comma 1.
1-vicies. 16. Raffaldini.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
1-vicies. 13. Meta.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).
1-vicies. 14. Mazzarello.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1-vicies. 25. Susini.


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Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: tre mesi fino alla fine del capoverso, con le seguenti: sei mesi e con l'ammenda da euro 5.000 a euro 20.000. Se dalla violazione deriva un incidente stradale, si applica l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da euro 10.000 a euro 40.000. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da sei mesi a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del Titolo VI. La patente è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del Titolo VI quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli. Ai fini del ritiro della patente, si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.

Conseguentemente:
al medesimo comma, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: ai commi 2 e 7 con le seguenti: al comma 2;
al comma 2:
alla lettera
a), sostituire il capoverso con il seguente:
«1. È vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica avendo assunto sostanze stupefacenti o psicotrope»;
alla lettera b), sostituire il capoverso con il seguente:
«7. Chiunque guida in stato di alterazione fisica e psichica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con le sanzioni previste dall'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 186, comma 2-bis».
1-vicies. 62. Cusumano, Iannuccilli, Mongiello.

Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: tre mesi fino alla fine del capoverso con le seguenti: sei mesi e con l'ammenda da euro 5.000a euro 20.000. Con la sentenza di condanna, anche a pena condizionalmente sospesa, è sempre disposta la confisca dei veicolo con il quale è stato commesso il reato. Se dalla violazione deriva un incidente stradale, si applica la reclusione fino ad un anno e la multa da euro 10.000 a euro 40.000. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da sei mesi a tre anni ai sensi dei capo II, sezione II, dei Titolo VI. La patente è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del Titolo VI quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli. Ai fini del ritiro della patente, si applicano le disposizioni dell'articolo 223. II veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.

Conseguentemente:
al comma 2:
alla lettera
a), sostituire il capoverso con il seguente:
«1. È vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica avendo assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.»;
alla lettera b), sostituire il capoverso con il seguente:
«7. Chiunque guida in stato di alterazione fisica e psichica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con le sanzioni previste dall'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-bis».
1-vicies. 61. Lion, Zanella, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.


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Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , salvo che appartenga a persona estranea al reato stesso.
1-vicies. 2. Meroi.
(Approvato)

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
1-vicies. 15. De Luca.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1-vicies. 26. Panattoni.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 6, le parole: «superiore a 0,5 grammi per litro (g/l)», sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 0,8 grammi per litro (g/l)».
1-vicies. 27. Luciano Dussin, Guido Dussin, Caparini.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
1-vicies. 12. Tidei.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) al comma 9, le parole: «1,5 grammi» sono sostituite dalle seguenti: «1 grammo».
1-vicies. 60. Lion, Zanella, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

Sopprimere il comma 2.
1-vicies. 23. De Luca.

Al comma 2, sopprimere le lettere a) e b).
1-vicies. 20. Tidei.

Al comma 2, sopprimere le lettere a) e c).
1-vicies. 21. Panattoni.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
1-vicies. 17. Duca.

Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c).
1-vicies. 22. Susini.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).
1-vicies. 18. Raffaldini.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).
1-vicies. 19. Albonetti.

ART. 1-vicies semel.

Dopo l'articolo 1-vicies semel, aggiungere il seguente:
«Art. 1-vicies semel.1. - 1. All'articolo 200 del decreto legislativo n. 285 del 1992, al comma 1, le parole: «, quando è possibile,» sono soppresse,
2. All'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, al comma 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le lettere e) ed f) sono soppresse;
b) alla lettera g), sono aggiunte, in fine, le parole: «nei soli casi, per quanto riguarda le ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), in cui risulti da apposita documentazione e puntuale descrizione che la contestazione immediata avrebbe causato rischi elevati per la sicurezza della circolazione".
1-vicies semel. 01. La Starza.


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Dopo l'articolo 1-vicies-semel, aggiungere il seguente:
Art. 1-vicies-semel 1. - (Disposizioni in materia di ricorso al prefetto ed al giudice di pace). - 1. All'articolo 203 del decreto legislativo n. 285 del 1992, comma 1, secondo periodo, le parole: «e può essere richiesta l'audizione personale» sono soppresse.
2. All'articolo 204 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta,» sono soppresse;
b) il comma 1-ter è soppresso;

3. All'articolo 204-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 le parole: «, del pari,» sono soppresse;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace, con sentenza immediatamente eseguibile, ordina al ricorrente di pagare, entro 30 giorni, all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, una somma determinata ai sensi dall'articolo 204, comma 1. L'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore provvede a destinare detta somma secondo quanto prescritto dall'articolo 208.»;
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. La sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice di pace. Decorsi 30 giorni senza che sia avvenuto il pagamento della somma di cui al comma 5, si applicano le disposizioni dell'articolo 203, comma 3.»;
d) al comma 7, le parole da: «al minimo edittale» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «alla somma determinata ai sensi dall'articolo 204, comma 1»;
e) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«10. Il ricorso ai sensi del presente articolo non è ammesso avverso i verbali di accertamento delle violazioni per le quali non è consentito il pagamento in misura ridotta. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 205.»
1-vicies semel. 02. (Testo modificato nel corso della seduta)Meroi.
(Approvato)

Dopo l'articolo 1-vicies-semel, aggiungere il seguente:
Art.1 vicies-semel. 1 - (Disposizioni in materia di ricorso al giudice di pace). - 1. All'articolo 204-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nei giudizi avverso i verbali di accertamento redatti da organi di polizia appartenenti all'amministrazione dello Stato, la legittimazione passiva spetta al prefetto. Negli altri casi legittimato passivo è l'ente di appartenenza dell'organo accertatore.»
1-vicies semel. 03. Meroi.
(Approvato)

ART. 1-vicies bis.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
1-vicies bis. 5. Susini.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).
1-vicies bis. 6. Tidei.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1-vicies bis. 2. Duca.


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Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
1-vicies bis. 7. Panattoni.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1-vicies bis. 3. Raffaldini.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
1-vicies bis. 4. Albonetti.

Al comma 2, sopprimere le lettere a) e b).
1-vicies bis. 14. Albonetti.

Al comma 2, sopprimere le lettere a) e c).
1-vicies bis. 15. Susini.

Al comma 2, sopprimere le lettere a) e d).
1-vicies bis. 16. Tidei.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
1-vicies bis. 9. Mazzarello.

Al comma 2, lettera a), capoverso 2, sostituire il sesto periodo con il seguente:
Qualora non sia stato possibile il ritiro della carta di circolazione al momento dell'accertamento, il documento deve essere consegnato al più vicino organo di polizia stradale entro il decimo giorno successivo a quello in cui è stato contestato o notificato al trasgressore il verbale di accertamento contenente anche l'invito alla consegna del documento; il periodo di sospensione decorre comunque dalla data della contestazione o di notificazione del verbale.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La patente di guida ritirata è trattenuta presso i propri uffici dall'organo accertatore che, entro i cinque giorni successivi all'accertamento della violazione, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione, il quale, ove ne ricorrano i presupposti, può riformare o revocare tale sanzione amministrativa accessoria. Dal momento dei ritiro, la patente di guida resta sospesa per un periodo uguale al minimo stabilito per ciascuna violazione ovvero, salvo quanto previsto dagli articoli 142 e 143, per un periodo pari alla metà del massimo qualora nei due anni precedenti sia già stata sospesa per la medesima violazione. Se la violazione è commessa con veicoli che trasportano merci pericolose, la durata del periodo di sospensione è raddoppiata. Qualora si tratti di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, la validità è sospesa ai fini della circolazione sul territorio nazionale, con le stesse modalità. L'interdizione alla circolazione è comunicata all'autorità competente dello Stato che ha rilasciato la patente. Qualora la patente di guida non sia stata ritirata al momento dell'accertamento della violazione, il periodo di sospensione decorre dal momento del successivo ritiro, ovvero, qualora questo non sia stato possibile, dal decimo giorno successivo a quello in cui è stato contestato ovvero notificato al trasgressore il verbale contenente l'invito a consegnare la patente di guida presso il più vicino organo di polizia stradale. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione.»
1-vicies bis. 500. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 2, lettera a), capoverso 2, sostituire il sesto periodo con il seguente: Qualora non sia stato possibile il ritiro della carta di circolazione al momento dell'accertamento, il documento deve essere consegnato al più vicino organo di polizia stradale entro il decimo giorno successivo a quello in cui è stato contestato o notificato al trasgressore il verbale di accertamento contenente anche l'invito


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alla consegna del documento; il periodo di sospensione decorre comunque dalla data della contestazione o di notificazione del verbale.
1-vicies bis. 1. Meroi.

Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c).
1-vicies bis. 17. Panattoni.

Al comma 2, sopprimere la lettera b) e d).
1-vicies bis. 18. Meta.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).
1-vicies bis. 11. De Luca, Susini.

Al comma 2, sopprimere le lettere c) e d).
1-vicies bis. 19. Mazzarello.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).
1-vicies bis. 12. Duca.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).
1-vicies bis. 20. De Luca.

Al comma 3, sopprimere le lettere a) e b).
1-vicies bis. 29. De Luca.

Al comma 3, sopprimere le lettere a) e c).
1-vicies bis. 30. Raffaldini.

Al comma 3, sopprimere le lettere a) e d).
1-vicies bis. 31. Albonetti.

Al comma 3, sopprimere la lettera a).
1-vicies bis. 25. Tidei.

Al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).
1-vicies bis. 32. Susini.

Al comma 3, sopprimere le lettere b) e d).
1-vicies bis. 34. Meta.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).
1-vicies bis. 26. Panattoni.

Al comma 3, sopprimere le lettere c) e d).
1-vicies bis. 33. Tidei.

Al comma 3, sopprimere la lettera c).
1-vicies bis. 27. Meta.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).
1-vicies bis. 13. Raffaldini, Mazzarello.

Dopo l'articolo 1-vicies bis, aggiungere il seguente:
Art. 1-vicies bis. 1. - Dopo l'articolo 218 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto il seguente:
«Art. 218-bis. (Sanzione accessoria della sospensione o della revoca della patente e del certificato di idoneità per la guida di ciclomotori). - 1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente, essa si applica anche ai conducenti muniti di patente che guidano ciclomotori.
2. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano negli stessi casi e con analoga procedura anche ai conducenti muniti di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.»
1-vicies bis. 060. Lion, Zanella, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.


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ART. 1-vicies quater.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad aumentare, a decorrere dall'anno 2006, le tariffe per le operazioni di cui all'articolo 18 della legge 1o dicembre 1986, n. 870. Le maggiori entrate derivanti dagli aumenti di cui al precedente periodo sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
1-bis. A valere sulle maggiori entrate di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 15.075.000 annui a decorrere dall'anno 2006 per l'avvio del processo di riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riguardo alle politiche del personale e alla promozione e sviluppo della professionalità. Nell'ambito dell'autorizzazione di cui al periodo precedente, l'importo massimo di euro 225.000 per l'anno 2006, è destinato alla prosecuzione dei servizi istituzionali in rete di pubblica utilità, erogati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante i siti Internet www.infrastrutturetrasporti.it/appalti e www.legge109-94.it relativi alla pubblicazione dei bandi on line, alla programmazione triennale dei lavori pubblici e al supporto nell'applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109. A valere sulle maggiori entrate di cui al comma 1 è altresì autorizzata la spesa di euro 30.150.000 annui a decorrere dall'anno 2006 per l'efficientamento e lo sviluppo del Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri.
1-vicies quater. 600.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge 1o dicembre 1986, n. 870, è sostituito dal seguente:
«Tali uffici sono i seguenti:
1. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti - Settore Trasporti - per il Piemonte e la Valle d'Aosta «Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi» con sede in Torino;
2. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti - Settore Trasporti - per la Lombardia e la Liguria «Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi» con sede in Milano;
3. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti - Settore Trasporti - per il Veneto, il Trentino Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia «Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi» con sede in Venezia;
4. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti - Settore Trasporti - per l'Emilia Romagna e le Marche «Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi» sede in Bologna;
5. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti - Settore Trasporti - per la Toscana e l'Umbria «Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi» con sede in Firenze;
6. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti - Settore Trasporti - per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna »Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi» con sede in Roma;
7. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti - Settore Trasporti - per la Campania e il Molise «Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi» con sede in Napoli;
8. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti - Settore Trasporti - per la Puglia e la Basilicata «Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi» con sede in Bari;


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9. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti - Settore Trasporti - per la Calabria e la Sicilia «Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi» con sede in Catanzaro».
2-ter. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge 1o dicembre 1986, n. 870, è sostituito dal seguente:
«Tali uffici sono i seguenti:
1. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti - Settore Trasporti - per il Piemonte e la Valle d'Aosta «Centro Prova Autoveicoli» con sede in Torino;
2. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti - Settore Trasporti - per la Lombardia e la Liguria «Centro Prova Autoveicoli» con sede in Milano e »Centro Prova Autoveicoli» con sede in Brescia;
3. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti - Settore Trasporti - per il Veneto, il Trentino Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia «Centro Prova Autoveicoli» con sede in Verona;
4. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti - Settore Trasporti - per l'Emilia Romagna e le Marche «Centro Prova Autoveicoli» con sede in Bologna;
5. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti - Settore Trasporti - per la Toscana e l'Umbria «Centro Prova Autoveicoli» con sede in Firenze;
6. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti - Settore Trasporti - per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna »Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi» con sede in Roma e «Centro Prova Autoveicoli» con sede in Pescara;
7. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti - Settore Trasporti - per la Campania e il Molise «Centro Prova Autoveicoli» con sede in Napoli;
8. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti - Settore Trasporti - per la Puglia e la Basilicata «Centro Prova Autoveicoli» con sede in Bari;
9. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti - Settore Trasporti - per la Calabria e la Sicilia «Centro Prova Autoveicoli» con sede in Catania e «Centro Prova Autoveicoli» con sede in Palermo.
2-quater. A far data dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per far fronte a nuove o diverse esigenze organizzative, l'organizzazione prevista dal presente articolo è ridefinita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
1-vicies quater. 2. Bornacin, Bocchino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Alla gestione economico-finanziaria dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, istituiti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, si applicano le disposizioni di cui alla legge 17 agosto 1960, n. 908.
1-vicies quater. 1. Bornacin, Bocchino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. All'articolo 43, comma 2-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I Servizi integrati infrastrutture e trasporti - settore trasporti, per la peculiarità delle funzioni svolte, sono da intendersi operanti sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposte dal Dipartimento dei trasporti terrestri anche in materia di personale, organizzazione dei servizi e degli uffici e come tali sono assimilati agli uffici di livello dirigenziale generale previsti dall'articolo 5, commi 3 e 4».
*1-vicies quater. 3. Meroi.
(Approvato)


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Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. All'articolo 43, comma 2-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I Servizi integrati infrastrutture e trasporti - settore trasporti, per la peculiarità delle funzioni svolte, sono da intendersi operanti sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposte dal Dipartimento dei trasporti terrestri anche in materia di personale, organizzazione dei servizi e degli uffici e come tali sono assimilati agli uffici di livello dirigenziale generale previsti dall'articolo 5, commi 3 e 4».
*1-vicies quater. 18. Panattoni.
(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. All'articolo 43, comma 2-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I Servizi integrati infrastrutture e trasporti - settore trasporti, per la peculiarità delle funzioni svolte, sono da intendersi operanti sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposte dal Dipartimento dei trasporti terrestri anche in materia di personale, organizzazione dei servizi e degli uffici e come tali sono assimilati agli uffici di livello dirigenziale generale previsti dall'articolo 5, commi 3 e 4».
*1-vicies quater. 34. Muratori.
(Approvato)

Dopo l'articolo 1-vicies quater aggiungere il seguente:
Art. 1-vicies-quater.1. - 1. Ferme restando le competenze, anche in ordine al coordinamento tecnico-operativo, della Presidenza del Consiglio, Dipartimento per la protezione civile, nonché del Ministero dell'interno, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un sistema di monitoraggio delle informazioni inerenti alla sicurezza stradale nonché, comunque, al regolare svolgimento dei servizi di trasporto, realizzato mediante l'interscambio di dati e la connessione stabile in via telematica tra le sale operative e comunque le strutture apposite esistenti presso le amministrazioni, gli enti e i soggetti operatori, pubblici e privati, preposti ai singoli settori.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'innovazione e tecnologie, vengono emanate direttive per l'organizzazione del sistema di cui al comma 1 e per l'attuazione degli strumenti di connessione.
1-vicies quater. 02. Bornacin, Bocchino.
(Approvato)

Dopo l'articolo 1-vicies quater aggiungere il seguente:
Art. 1-vicies-quater.1. - 1. È istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una banca dati presso il Centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri - Direzione generale per la motorizzazione - dedicata alla registrazione anagrafica dei conducenti professionali di nazionalità italiana in possesso di patente di categoria B, Bm+E, C o Cm+E che detengano anche il cosiddetto «CFP» Certificato di formazione professionale necessario per il trasporto in regime ADR di merci pericolose, conseguito presso uno stato estero aderente al trattato internazionale ADR. Si intende per registrazione anagrafica, la annotazione delle generalità del conducente, dei dati del CFP (data di conseguimento, organismo che ha provveduto al rilascio, nazione presso la quale e stata conseguita l'abilitazione). L'iscrizione alla banca dati è obbligatoria. L'iscrizione è effettuata, presso uno qualunque degli uffici della Motorizzazione civile presenti in ambito provinciale, a partire dal 91o giorno dalla data di entrata in vigore


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della legge di conversione del presente decreto. Chiunque, conducente di nazionalità italiana che abbia conseguito il Certificato di formazione professionale (CFP) in uno stato estero, guidi oltre il 180o giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un mezzo in regime ADR, senza aver adempiuto all'obbligo dell'iscrizione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di euro 500. Per l'iscrizione si applica la tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 annessa alla legge 1o dicembre 1986, n. 870.
1-vicies quater. 03. Bornacin, Bocchino.

ART. 1-vicies quinquies.

Al comma 1, sopprimere le parole: , entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-vicies quinquies. 600.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. II Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali, di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, emana le direttive per la revisione organica dei limiti di velocità sulla rete stradale non nazionale ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, a norma dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1-vicies quinquies. 1. Rosato, Carbonella, Pasetto.

Dopo l'articolo 1-vicies quinquies aggiungere il seguente:
Art. 1-vicies sexies. - 1. Per guidare un veicolo del tipo fuoristrada e SUV, i possessori dell'attestato di idoneità alla guida di categoria B da almeno cinque anni, devono conseguire l'attestato di idoneità alla guida per fuoristrada e SUV rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento trasporti terrestri a seguito di specifico corso teorico-pratico e successiva prova finale.
2. È ammessa l'iscrizione per la frequenza al corso per il conseguimento dell'attestato di idoneità alla guida delle fuoristrada e dei SUV, per i candidati di cui al comma 1 che, all'atto dell'iscrizione, siano in possesso dei requisiti fisici e psichici di cui al comma 7, accertati dagli organismi di cui all'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Gli aspiranti di cui al comma 1, dei quali sia stata accertata l'idoneità fisica e psichica, possono frequentare appositi corsi organizzati da autoscuole e in tal caso il rilascio dell'attestato di idoneità è subordinato ad un esame finale svolto da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri.
4. Non possono iscriversi al corso per il conseguimento dell'attestato di idoneità per la guida delle fuoristrada e dei SUV, i candidati di cui al comma 1 che pur in possesso dei requisiti fisici e psichici, all'atto della iscrizione risultino dall'anagrafe degli abilitati alla guida in possesso di un punteggio inferiore a 15 punti.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai possessori del certificato di idoneità alla guida di categoria C, D e E.
6. L'idoneità conseguita per la guida delle fuoristrada e dei SUV ha validità per quattro anni; qualora sia rilasciata o confermata a chi abbia superato il cinquantesimo anno di età ha validità per due anni ed è revocata al compimento del sessantesimo anno di età o quando il titolare non sia in possesso dei requisiti fisici e psichici.


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7. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato ogni due anni, il primo a decorrere dalla data di ammissione alla frequenza al corso per il conseguimento dell'attestato di idoneità alla guida. Gli esami devono accertare che il candidato o l'idoneo che richieda il rinnovo dell'attestato di idoneità alla guida non abbia un campo visivo ridotto o sia affetto da diplopia o da visione-binoculare e che reagisca a stimoli semplici e complessi con una tempistica rapida e regolare.
8. Entro 180 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Dipartimento trasporti terrestri stabilisce le modalità di svolgimento dei corsi e degli esami per il conseguimento e il rilascio dell'attestato di idoneità alla guida delle fuoristrada e dei SUV.
1-vicies quinquies. 08. Gallo.

Dopo l'articolo 1-vicies-quinquies aggiungere il seguente:
Art. 1-vicies-sexies. - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è fatto obbligo a tutte le aziende produttrici e importatrici di bande adesive di evidenziazione rifrangenti commercializzate sul territorio nazionale di trasmettere ai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e delle attività produttive le specifiche dei prodotti commercializzati con riferimento alle specifiche tecniche di conformità contenute nel regolamento ECE/ONU n. 22/05, relativo alla omologazione dei caschi protettivi per gli utenti dei ciclomotori e motoveicoli.
2. A decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è fatto obbligo a tutti i rivenditori di caschi e di accessori per ciclomotoristi e motociclisti di dotarsi di kit di bande adesive di evidenziazione rifrangenti, corredate di certificato attestante la conformità delle stesse alle disposizioni contenute nel citato regolamento ECE/ONU n. 22/05, nonché delle relative istruzioni per l'applicazione sul casco protettivo.
3. È vietata la commercializzazione delle bande adesive di evidenziazione rifrangenti per caschi per ciclomotoristi e motociclisti che non sono conformi alle disposizioni contenute nel citato regolamento ECE/ONU n. 22/05.
4. Chiunque importa o produce o commercializza sul territorio nazionale bande adesive di evidenziazione rifrangenti per caschi protettivi non conformi alle disposizioni contenute nel citato regolamento ECE/ONU n. 22/05 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 687,75 a euro 2.754,15, al sequestro e alla relativa confisca.
5. A decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è fatto obbligo a tutti i conducenti e i trasportati di ciclomotori e motocicli, di indossare durante la circolazione caschi di protezione dotati di bande adesive di evidenziazione rifrangenti, conformi alle specifiche tecniche di conformità contenute nel citato regolamento ECE/ONU n. 22/05.
6. Il ciclomotorista e il motociclista che circola indossando un casco protettivo non dotato di bande adesive di evidenziazione rifrangenti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 68,25 a euro 275,10. Quando il mancato rispetto della presente disposizione riguarda un minorenne trasportato, della violazione risponde il conducente e la sanzione amministrativa pecuniaria è aggravata del fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni.
7. Il ciclomotorista e il motociclista che circola indossando un casco protettivo dotato di bande adesive di evidenziazione rifrangenti non conformi alle specifiche tecniche contenute nel citato regolamento ECE/ONU 22/05 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 33,60 a euro 137,55 e al sequestro del casco protettivo. Quando il mancato rispetto della presente disposizione riguarda un minorenne trasportato, della violazione risponde il conducente


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e la sanzione amministrativa è aggravata del fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni.
8. È consentita l'applicazione delle bande adesive di evidenziazione rifrangenti sui caschi protettivi omologati per i quali non è trascorso il periodo di garanzia, purché conformi alle norme di omologazione contenute nel citato regolamento ECE/ONU n. 22/05.
1-vicies quinquies. 09. Gallo.

Dopo l'articolo 1-vicies-quinquies aggiungere il seguente:
Art. 1-vicies-sexies. - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è fatto obbligo a tutte le aziende produttrici e importatrici di caschi per ciclomotoristi e motociclisti commercializzati sul territorio nazionale, di trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero delle attività produttive le specifiche dei prodotti commercializzati con riferimento agli anni di garanzia e di affidabilità degli stessi a decorrere dalla data di fabbricazione o di acquisto.
2. A decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è fatto obbligo a tutti i rivenditori di caschi ed accessori per ciclomotoristi e motociclisti di dotare gli acquirenti di tali prodotti di un attestato di garanzia in originale, nel quale sono riprodotti l'anno di fabbricazione, il codice di omologazione, il giorno il mese e l'anno di vendita, il giorno il mese e l'anno di scadenza della garanzia e l'anno entro il quale il prodotto è comunque da considerare affidabile anche se è scaduto il periodo di garanzia.
3. A decorrere dal nono mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aziende costruttrici e importatrici di caschi per ciclomotoristi e motociclisti, commercializzati sul territorio nazionale, che hanno ottemperato alla disposizioni di cui al comma 1, autorizzano i rivenditori a rilasciare l'attestato di garanzia per i caschi venduti un anno prima dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che da accertamenti sommari risultino integri e non danneggiati.
4. Chiunque commercializza sul territorio nazionale caschi per ciclomotoristi e motociclisti omettendo di rilasciare l'attestato di garanzia in osservanza delle disposizione di cui al comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 687,75 a euro 2.754,15. Tale sanzione è aggravata del sequestro e della confisca dei caschi quando questi sono stati fabbricati da aziende che non hanno ottemperato le disposizioni di cui al comma 1.
5. È vietata la commercializzazione di caschi per ciclomotoristi e motociclisti in centri commerciali che non dispongano di personale addetto al reparto.
6. A decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è fatto obbligo a tutti i conducenti di ciclomotori e motocicli di esser muniti durante la circolazione di attestato di garanzia del casco.
7. Il ciclomotorista e il motociclista che circola senza essere munito di attestato di garanzia del casco è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. Quando il mancato rispetto del presente comma riguarda un minorenne trasportato, della violazione risponde il conducente e la sanzione amministrativa pecuniaria è aggravata dal fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni.
8. L'azienda costruttrice del casco per ciclomotoristi e motociclisti che, danneggiandosi nel periodo di garanzia a seguito di accertati difetti dei materiali o di fabbricazione, è causa di compromissione della salute e della incolumità dell'utilizzatore, è soggetta al risarcimento del danno secondo le disposizioni vigenti in materia.
9. L'accertamento del difetto dei materiali o della fabbricazione ai sensi del


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comma 1 comporta il sequestro e la relativa confisca dei caschi della stessa produzione anche se utilizzati.
10. È vietata la commercializzazione sul territorio nazionale di accessori per telefonia mobile del tipo auricolare e bluetooth da applicare a qualsiasi parte del casco per ciclomotoristi e motociclisti il cui utilizzo richiede il disimpegno di una della mani dal manubrio.
11. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale gli accessori di cui al comma 10 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 685,75 a euro 2.754,15, nonché al sequestro e alla relativa confisca degli accessori stessi.
12. Il conducente del ciclomotore che applica al casco l'accessorio per telefonia mobile di cui al comma 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10, al sequestro del casco e al fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni quando trasporta un passeggero.
13. A decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per circolare su strade extraurbane è fatto obbligo ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motocicli di indossare il casco integrale.
14. Il conducente o il passeggero che circola su strada extraurbana indossando un casco non a protezione integrale è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. Quando il mancato rispetto del presente comma riguarda un minorenne trasportato, della violazione risponde il conducente e la sanzione amministrativa pecuniaria è aggravata dal fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni.
1-vicies quinquies. 010. Gallo.

Dopo l'articolo 1-vicies quinquies aggiungere il seguente:
Art. 1-vicies sexies - 1. Per la lotta contro la violenza stradale, in coerenza con l'obiettivo di dimezzare il numero delle vittime della strada a livello comunitario entro il 2010, contenuto nel Libro bianco sulla politica dei trasporti della Commissione europea, per il rafforzamento dell'attività delle forze dell'ordine di vigilanza, prevenzione e repressione delle infrazioni al codice della strada e per la sua piena attuazione, nonché per il coordinamento delle funzioni attinenti alla sicurezza stradale previste dalla legislazione vigente è istituita, presso il Ministero dell'interno, la Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale.
2. La nomina dei componenti della Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale è disposta con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il decreto di cui al comma 2, che contiene anche disposizioni sull'organizzazione e il funzionamento della Sala unificata di cui al comma 1, è emanato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e previa intesa acquisita in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Con successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, i compensi spettanti ai componenti della Sala unificata di cui al comma 1.
5. La Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale è così composta:
a) un rappresentante della Polizia di Stato proposto dal capo della Polizia;
b) un rappresentante dell'Arma dei Carabinieri proposto dal comandante dell'Arma;
c) un rappresentante della Guardia di finanza proposto dal comandante della Guardia di finanza;
d) un rappresentante dei vigili urbani proposto dall'ANCI;


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e) un rappresentante del Ministero dell'interno e un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, indicati rispettivamente dal Ministro dell'interno e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
f) un rappresentante della Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali;
g) un rappresentante dell'ANAS designato dal Ministro delle infrastrutture e trasporti;
h) due rappresentanti delle società concessionarie di autostrade designati dal Ministro delle infrastrutture e trasporti;
i) due rappresentanti delle associazioni delle vittime della strada proposti dalla Consulta nazionale sulla sicurezza stradale.

6. La Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale svolge i seguenti compiti:
a) raccoglie, con cadenza settimanale, dati sui flussi di traffico e sull'incidentalità stradale e li elabora al fine di predisporre una carta dei rischi riferita alla rete delle strade statali, principali e secondarie, e delle autostrade. Tale elaborazione è finalizzata al rapido e capillare intervento da parte delle Forze dell'ordine nell'attività di vigilanza sul rispetto dei limiti di velocità e di regolazione dei flussi di traffico, in particolare nei giorni festivi;
b) fornisce informazioni, anche attraverso gli strumenti del servizio pubblico radiotelevisivo, ai cittadini, agli utenti e alle aziende circa gli eventi che modificano, limitano o comunque condizionano la fruizione della rete stradale e autostradale;
c) elabora e diffonde, con cadenza mensile, dati sugli incidenti stradali su scala nazionale e regionale;
d) redige ogni anno, entro il 31 dicembre, sulla base dei dati forniti, entro il 31 ottobre di ogni anno, da regioni, province e comuni, dall'ANAS e dalle società concessionarie autostradali l'elenco delle strade urbane, delle strade extraurbane e delle autostrade più a rischio di incidenti stradali;
e) individua, sulla base degli elaborati e delle informazioni di cui alle lettere a), c) e d), gli interventi prioritari di manutenzione e messa in sicurezza delle strade più a rischio di incendi stradali;
f) individua, sulla base degli elaborati e delle informazioni di cui alle lettere a), c) e d), gli interventi prioritari di potenziamento dell'illuminazione delle gallerie e delle strade più a rischio di incidenti stradali;
g) individua nuove modalità d'intervento, anche mediante l'utilizzazione di strumenti ad alta tecnologia, per ridurre il numero degli incidenti stradali;
h) predispone e coordina campagne di educazione stradale e di comunicazione sui rischi legati alla violazione delle norme di comportamento di cui al titolo V del Codice della strada;
i) dispone e coordina l'installazione, nelle sole strade extraurbane, di sagome, a dimensione e forma umana, in corrispondenza dei luoghi dove si sono verificati incidenti mortali al fine di sensibilizzare gli utenti della strada ad un maggior rispetto delle norme a tutela della sicurezza stradale e di indurli a maggiore prudenza.

7. Per il funzionamento della Sala unificata di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 5.000.000 milioni di euro per ognuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in 5.000.000 di euro per ognuno degli anni 2005, 2006 e 2007 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze


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per l'anno 2005 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
*1-vicies quinquies. 06. Susini.

Dopo l'articolo 1-vicies quinquies aggiungere il seguente:
Art. 1-vicies sexies - 1. Per la lotta contro la violenza stradale, in coerenza con l'obiettivo di dimezzare il numero delle vittime della strada a livello comunitario entro il 2010, contenuto nel Libro bianco sulla politica dei trasporti della Commissione europea, per il rafforzamento dell'attività delle forze dell'ordine di vigilanza, prevenzione e repressione delle infrazioni al codice della strada e per la sua piena attuazione, nonché per il coordinamento delle funzioni attinenti alla sicurezza stradale previste dalla legislazione vigente è istituita, presso il Ministero dell'interno, la Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale.
2. La nomina dei componenti della Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale è disposta con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il decreto di cui al comma 2, che contiene anche disposizioni sull'organizzazione e il funzionamento della Sala unificata di cui al comma 1, è emanato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e previa intesa acquisita in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Con successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, i compensi spettanti ai componenti della Sala unificata di cui al comma 1.
5. La Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale è così composta:
a) un rappresentante della Polizia di Stato proposto dal capo della Polizia;
b) un rappresentante dell'Arma dei Carabinieri proposto dal comandante dell'Arma;
c) un rappresentante della Guardia di finanza proposto dal comandante della Guardia di finanza;
d) un rappresentante dei vigili urbani proposto dall'ANCI;
e) un rappresentante del Ministero dell'interno e un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, indicati rispettivamente dal Ministro dell'interno e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
f) un rappresentante della Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali;
g) un rappresentante dell'ANAS designato dal Ministro delle infrastrutture e trasporti;
h) due rappresentanti delle società concessionarie di autostrade designati dal Ministro delle infrastrutture e trasporti;
i) due rappresentanti delle associazioni delle vittime della strada proposti dalla Consulta nazionale sulla sicurezza stradale.

6. La Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale svolge i seguenti compiti:
a) raccoglie, con cadenza settimanale, dati sui flussi di traffico e sull'incidentalità stradale e li elabora al fine di predisporre una carta dei rischi riferita alla rete delle strade statali, principali e secondarie, e delle autostrade. Tale elaborazione è finalizzata al rapido e capillare intervento da parte delle Forze dell'ordine nell'attività di vigilanza sul rispetto dei limiti di velocità e di regolazione dei flussi di traffico, in particolare nei giorni festivi;
b) fornisce informazioni, anche attraverso gli strumenti del servizio pubblico radiotelevisivo, ai cittadini, agli utenti e alle aziende circa gli eventi che modificano,


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limitano o comunque condizionano la fruizione della rete stradale e autostradale;
c) elabora e diffonde, con cadenza mensile, dati sugli incidenti stradali su scala nazionale e regionale;
d) redige ogni anno, entro il 31 dicembre, sulla base dei dati forniti, entro il 31 ottobre di ogni anno, da regioni, province e comuni, dall'ANAS e dalle società concessionarie autostradali l'elenco delle strade urbane, delle strade extraurbane e delle autostrade più a rischio di incidenti stradali;
e) individua, sulla base degli elaborati e delle informazioni di cui alle lettere a), c) e d), gli interventi prioritari di manutenzione e messa in sicurezza delle strade più a rischio di incendi stradali;
f) individua, sulla base degli elaborati e delle informazioni di cui alle lettere a), c) e d), gli interventi prioritari di potenziamento dell'illuminazione delle gallerie e delle strade più a rischio di incidenti stradali;
g) individua nuove modalità d'intervento, anche mediante l'utilizzazione di strumenti ad alta tecnologia, per ridurre il numero degli incidenti stradali;
h) predispone e coordina campagne di educazione stradale e di comunicazione sui rischi legati alla violazione delle norme di comportamento di cui al titolo V del Codice della strada;
i) dispone e coordina l'installazione, nelle sole strade extraurbane, di sagome, a dimensione e forma umana, in corrispondenza dei luoghi dove si sono verificati incidenti mortali al fine di sensibilizzare gli utenti della strada ad un maggior rispetto delle norme a tutela della sicurezza stradale e di indurli a maggiore prudenza.

7. Per il funzionamento della Sala unificata di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 5.000.000 milioni di euro per ognuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in 5.000.000 di euro per ognuno degli anni 2005, 2006 e 2007 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
*1-vicies quinquies. 062. Pasetto, Realacci, Rosato, Carbonella, Tuccillo.

Dopo l'articolo 1-vicies quinquies aggiungere il seguente:
Art. 1-vicies sexies - 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio provvedimento, istituisce la Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale con compiti di raccolta dei dati sui flussi di traffico e sull'incidentalità stradale al fine di predisporre una carta dei rischi riferita alla rete delle strade statali, principali e secondarie, e delle autostrade.
1-vicies quinquies. 07. Albonetti.

Dopo l'articolo 1-vicies quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 1- vicies sexies. - 1. I soggetti che abbiano ricevuto, entro la data del 30 settembre 2005, cartelle esattoriali relative a contravvenzioni per violazioni del codice della strada, possono regolarizzare la loro posizione mediante pagamento di una somma pari al 40 per cento degli importi dovuti, comprensivi di sanzioni e di interessi.
2. Ai fini della regolarizzazione di cui al comma 1, i soggetti devono effettuare i relativi pagamenti entro la data del 31 gennaio 2006.
1-vicies quinquies. 01. Antonio Pepe.


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Dopo l'articolo 1-vicies quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 1-vicies sexies - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua le strade e le autostrade sulle quali non possono transitare trasporti pericolosi. In assenza di collegamenti alternativi tali trasporti devono essere considerati trasporti eccezionali.
1-vicies quinquies. 060. (Testo modificato nel corso della seduta)Rosato, Pasetto, Mazzarello.
(Approvato)

Dopo l'articolo 1-vicies quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 1-vicies sexies - 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua le strade e le autostrade sulle quali non possono transitare trasporti pericolosi. In assenza di collegamenti alternativi tali trasporti devono essere considerati trasporti eccezionali.
1-vicies quinquies. 02. Mazzarello.

Dopo l'articolo 1-vicies quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 1-vicies sexies - 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate ed omologate apparecchiature, di cui possono essere equipaggiati i veicoli, che consentano di segnalare al conducente, automaticamente e in tempo reale, la presenza di ostacoli sulla carreggiata, ovvero situazioni di pericolo, in qualunque condizione atmosferica, di visibilità o avversa.
1-vicies quinquies. 03. Panattoni.
(Approvato)

Dopo l'articolo 1-vicies quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 1-vicies sexies - 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati ed omologati dispositivi di rilevamento a distanza di situazioni di rischio o emergenza di cui possono essere dotati gli autoveicoli.
1-vicies quinquies. 04. Raffaldini.

Dopo l'articolo 1-vicies quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 1-vicies sexies - 1. Con apposito regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture dei trasporti disciplina lo svolgimento degli allenamenti sportivi organizzati sulle strade o sulle aree ad uso pubblico, prevedendo che agli organizzatori possano essere rilasciate speciali autorizzazioni periodiche o permanenti che, nel rispetto delle esigenze di sicurezza del traffico e delle norme sportive, consentano, su determinati percorsi, l'effettuazione degli allenamenti con modalità analoghe a quelle delle competizioni sportive autorizzate sulle strade.
1-vicies quinquies. 05. (Testo modificato nel corso della seduta)De Luca.
(Approvato)