Allegato A
Seduta n. 706 del 16/11/2005


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(A.C. 6144 - Sezione 6)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Prevenzione e lotta contro l'influenza aviaria le malattie degli animali e le relative emergenze).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Centro nazionale con le seguenti: Coordinamento nazionale.
Conseguentemente:
al medesimo comma:
al primo periodo, sostituire le parole:
«Centro nazionale» con le seguenti: «Coordinamento nazionale»;
al secondo periodo, sostituire le parole: Centro nazionale con le seguenti: Coordinamento nazionale;
al comma 2, sostituire le parole: Centro nazionale con le seguenti: Coordinamento nazionale;
al comma 3, sostituire le parole: Centro nazionale con le seguenti: Coordinamento nazionale.
1. 1. Valpiana, Nardini.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: , coordinamento.
1. 2. Valpiana, Nardini.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Sono altresì stabilite le modalità di raccordo tra l'attività del Centro Nazionale e le competenze del centro controllo malattie con particolare riferimento alle competenze del comitato strategico del centro controllo malattie in materia di misure per la prevenzione delle malattie infettive.
1. 44. Rocchi.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: del Dipartimento di veterinaria.
1. 3. Burtone.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: funzionamento aggiungere le seguenti: , nonché delle modalità di raccordo


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tra l'attività del Centro nazionale e le competenze del Centro controllo malattie, di cui al decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, con particolare riferimento alle competenze del Comitato strategico del Centro controllo malattie in materia di direttive per la prevenzione delle malattie infettive.
1. 4. Labate, Turco, Bolognesi, Galeazzi, Giacco, Petrella, Zanotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: decreto del Ministro della salute aggiungere le seguenti: adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
*1. 5. Labate, Turco, Bolognesi, Galeazzi, Giacco, Petrella, Zanotti, Valpiana.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: decreto del Ministro della salute aggiungere le seguenti: adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
*1. 49. Giachetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di valutare l'attività del Centro nazionale di cui al comma 1, il Ministero della salute trimestralmente invia una relazione alle competenti Commissioni parlamentari.
1. 6. Frigato.

Sopprimere il comma 3.
1. 7. Labate, Turco, Bolognesi, Galeazzi, Giacco, Petrella, Zanotti.

Al comma 3, dopo le parole: sicurezza degli alimenti aggiungere le seguenti: e per il benessere animale.

Conseguentemente:
al medesimo comma, sostituire le parole:
tre uffici con le seguenti: quattro uffici;
al comma 5, sostituire le parole: tre posti con le seguenti: quattro posti.
1. 43. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima. Lion.

Al comma 3, dopo le parole: sicurezza degli alimenti aggiungere le seguenti: e per il benessere animale.
1. 8. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima. Lion, Valpiana.

Al comma 3, sopprimere le parole da: , articolato fino alla fine del comma.
1. 9. Lettieri.

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) definire il distacco di dieci dirigenti veterinari per il periodo di durata dell'emergenza aviaria, nominati dalle regioni e di comprovata esperienza, quattro per il Nord Italia, tre per il Centro, tre per il Sud e le Isole;
1. 10. Valpiana, Nardini.

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) stabilizzare i dirigenti veterinari di primo livello attualmente impegnati nei posti di ispezione frontaliera (PIF) e negli


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uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari (Uvac). I maggiori oneri sono posti a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3;
1. 11. Ruta.

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) incrementare i servizi veterinari delle regioni con numero massimo di quaranta dirigenti veterinari con contratti a tempo determinato di durata triennale.
1. 12. Valpiana, Nardini.

Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) assumere con contratto a tempo indeterminato con la qualifica di dirigenti veterinari di I livello i veterinari coadiutori in servizio presso gli uffici periferici del Ministero della salute. Le aziende sanitarie locali e gli istituti zooprofilattici sperimentali, per garantire lo svolgimento dei compiti connessi alla prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria, le malattie degli animali e le relative emergenze, sono autorizzati a ricoprire i posti di dirigenti veterinari resisi vacanti nelle piante organiche a seguito di cessazioni dal servizio del personale veterinario.
*1. 13. Ruggieri.

Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) assumere con contratto a tempo indeterminato con la qualifica di dirigenti veterinari di I livello i veterinari coadiutori in servizio presso gli uffici periferici del Ministero della salute. Le aziende sanitarie locali e gli istituti zooprofilattici sperimentali, per garantire lo svolgimento dei compiti connessi alla prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria, le malattie degli animali e le relative emergenze, sono autorizzati a ricoprire i posti di dirigenti veterinari resisi vacanti nelle piante organiche a seguito di cessazioni dal servizio del personale veterinario.
*1. 53. Maura Cossutta.

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) convertire i contratti di collaborazione attualmente in essere stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1996, n. 532, in contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale.

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I maggiori oneri derivanti da quanto previsto all'articolo 1, comma 4, lettera b-bis), sono posti a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
**1. 14. Lucchese.

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) convertire i contratti di collaborazione attualmente in essere stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1996, n. 532, in contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale.

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I maggiori oneri derivanti da quanto previsto all'articolo 1, comma 4,


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lettera b-bis), sono posti a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
**1. 16. Valpiana, Nardini.

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) convertire i contratti di collaborazione attualmente in essere stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1996, n. 532, in contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale.

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I maggiori oneri derivanti da quanto previsto all'articolo 1, comma 4, lettera b-bis), sono posti a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
**1. 54. Maura Cossutta.

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) convertire i contratti di collaborazione attualmente in essere stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito dalla legge 21 ottobre 1996, n. 523, in contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale, riguardanti i 118 medici veterinari, chimici e farmacisti coadiutori impegnati nei posti di ispezione frontaliera (PIF) e negli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari (Uvac).

Conseguentemente, al comma 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I maggiori oneri derivanti dall'attuazione della lettera b-bis) del comma 4, sono posti a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, senza oneri aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.
1. 52. Labate, Turco, Bolognesi, Galeazzi, Giacco, Petrella, Zanotti.

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) stabilizzare, con contratti a tempo determinato di durata triennale, i novantasei dirigenti veterinari di I livello, attualmente impegnati nei posti di ispezione frontaliera (PIF) e negli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari (Uvac).
1. 48. Mantini.

Sopprimere il comma 5.
*1. 18. Labate, Turco, Bolognesi, Galeazzi, Giacco, Petrella, Zanotti.

Sopprimere il comma 5.
*1. 20. Bindi.

Sopprimere il comma 5.
*1. 21. Valpiana, Nardini.

Sostituire il comma 5 con i seguenti:
5. Ai fini del potenziamento e della realizzazione degli strumenti di lotta contro l'influenza aviaria e le emergenze veterinarie a livello territoriale, nonché per il necessario raccordo tecnico operativo con il Centro nazionale di lotta e di emergenza contro le malattie animali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo


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modalità definite da un accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono:
a) a concordare un modello organizzativo essenziale per un potenziamento dei servizi e delle strutture veterinarie attraverso la riorganizzazione dei servizi di sanità pubblica veterinaria regionali e delle aziende sanitarie locali;
b) alla istituzione di unità di crisi regionali e locali con compiti di coordinamento con il livello nazionale ed operative sul territorio per le attività di prevenzione ordinaria ed in fase di emergenza.

5.1. Con l'accordo di cui al comma 5, vengono ripartite le risorse da destinare alle azioni previste, da individuare appositamente con la legge finanziaria per l'anno 2006. Per i fini di cui al comma 5, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali e gli istituti zooprofilattici, nei limiti delle risorse definite, possono derogare ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
1. 19. Labate, Turco, Bolognesi, Galeazzi, Giacco, Petrella, Zanotti.

Sostituire il comma 5 con i seguenti:
5. Ai fini del potenziamento dei mezzi di contrasto e prevenzione dal rischio dell'influenza aviaria e per le emergenze veterinarie attraverso il Centro nazionale, in coordinamento con le altre strutture sanitarie, sulla base di una intesa definita nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano vengono concordati i seguenti obiettivi:
a) il potenziamento dei servizi e delle strutture veterinarie;
b) la istituzione territoriale su base regionale di unità di crisi con compiti di raccordo con le strutture centrali nazionali in caso di emergenza e per la prevenzione ordinaria;
c) il rafforzamento della formazione del personale medico attraverso le strutture predisposte.
1. 45. Ruggeri.

Sopprimere il comma 5-bis.
*1. 22. Labate, Turco, Bolognesi, Galeazzi, Giacco, Petrella, Zanotti.

Sopprimere il comma 5-bis.
*1. 46. Dorina Bianchi.

Sostituire il comma 5-bis con il seguente:
5-bis. All'articolo 3 della legge 2 giugno 1988, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 2» sono aggiunte le seguenti: «e le spese connesse con la estinzione dei focolai di malattia»;
b) al comma 2, le parole: «indennità di abbattimento» sono sostituite dalle seguenti: «spese di abbattimento».
1. 23. Labate, Turco, Bolognesi, Galeazzi, Giacco, Petrella, Zanotti.

Sostituire il comma 5-ter con i seguenti:
5-ter. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 1o gennaio 2007, sull'intero territorio nazionale è vietata la caccia e la detenzione delle specie ornitiche indicate all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Nello stesso periodo è vietato l'uso e la detenzione di richiami vivi, «zimbelli» o «volantini» di qualsiasi specie, ancorché provenienti da allevamenti.
5-quater. Ai trasgressori del divieto di cui al comma 5-ter si applicano le sanzioni previste dall'articolo 30, comma 1, lettera


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h), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
1. 25. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima. Lion.

Al comma 5-ter, aggiungere, in fine, le parole: ai fini della prevenzione e lotta contro l'influenza aviaria, le malattie degli animali e le relative emergenze.
1. 24. Labate, Turco, Bolognesi, Galeazzi, Giacco, Petrella, Zanotti.

Al comma 5-ter, aggiungere, in fine, le parole: al fine di prevenire e contrastare l'influenza aviaria.
1. 47. Stradiotto.

Dopo il comma 5-ter, aggiungere i seguenti:
5-quater. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è vietata l'importazione di selvaggina appartenente alla classe «Aves» abbattuta all'estero nell'esercizio di attività venatorie, nonché l'introduzione dall'estero di fauna viva di cui all'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. I permessi e le autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, finora rilasciati, sono sospesi.
5-quinquies. Ai trasgressori del divieto di cui al comma 5-quater si applicano le sanzioni previste dall'articolo 30, comma 1, lettera l), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
1. 26. Valpiana, Nardini.

Dopo il comma 5-ter, aggiungere i seguenti:
5-quater. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, è sospesa l'importazione di selvaggina appartenente alla classe «Aves» abbattuta all'estero nell'esercizio di attività venatorie, nonché l'introduzione dall'estero di fauna viva di cui all'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. I permessi e le autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, finora rilasciati, sono sospesi.
5-quinquies. Ai trasgressori del divieto di cui al comma 5-quater si applicano le sanzioni previste dall'articolo 30, comma 1, lettera l), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
1. 41. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima. Lion.

Dopo il comma 5-ter, aggiungere i seguenti:
5-quater. Nelle aziende venatorie di cui all'articolo 16 e nelle zone cinologiche di cui all'articolo 10, comma 8, lettera e), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietata la detenzione e l'immissione di animali d'allevamento appartenenti alla classe «Aves».
5-quinquies. Ai trasgressori del divieto di cui al comma 5-quater si applicano le sanzioni previste dall'articolo 30, comma 1, lettera l), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
1. 42. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima. Lion.

Dopo il comma 5-ter, aggiungere i seguenti:
5-quater. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 gennaio 2007 sull'intero territorio nazionale sono vietate le attività di ripopolamento a fini venatori mediante immissione di fauna in ambiente naturale.
5-quinquies. Ai trasgressori del divieto di cui al comma 5-quater si applicano le sanzioni previste dall'articolo 30, comma


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1, lettera h), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
1. 50. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima. Lion.

Dopo il comma 5-ter, aggiungere i seguenti:
5-quater. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 gennaio 2007 sull'intero territorio nazionale sono vietate le attività di pasturazione, ovvero di richiamo degli uccelli selvatici, a fini venatori, mediante l'apposizione di cibo.
5-quinquies. Ai trasgressori del divieto di cui al comma 5-quater si applicano le sanzioni previste dall'articolo 30, comma 1, lettera h), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
1. 51. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima. Lion.

Dopo il comma 5-ter, aggiungere i seguenti:
5-quater. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è sospesa su tutto il territorio nazionale la cattura e l'impiego di richiami vivi di cui agli articoli 4 e 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. È altresì vietato l'uso e la detenzione nelle attività venatorie di esemplari domestici di tutte le specie appartenenti alla famiglia degli anatidi e dei columbiformi usati come richiami, «zimbelli» o «volantini».
5-quinquies. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in violazione di quanto stabilito al comma 5-quater, eserciti la cattura di uccelli vivi è punito con le sanzioni di cui all'articolo 30, comma 1, lettera e), della legge 11 febbraio 1992, n. 157; per le
violazioni relative al divieto di impiego e detenzione dei richiami vivi di cui al comma 5-quater, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 30, comma 1, lettera h), della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
*1. 27. Valpiana, Nardini.

Dopo il comma 5-ter, aggiungere i seguenti:
5-quater. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è sospesa su tutto il territorio nazionale la cattura e l'impiego di richiami vivi di cui agli articoli 4 e 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. È altresì vietato l'uso e la detenzione nelle attività venatorie di esemplari domestici di tutte le specie appartenenti alla famiglia degli anatidi e dei columbiformi usati come richiami, «zimbelli» o «volantini».
5-quinquies. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in violazione di quanto stabilito al comma 5-quater, eserciti la cattura di uccelli vivi è punito con le sanzioni di cui all'articolo 30, comma 1, lettera e), della legge 11 febbraio 1992, n. 157; per le violazioni relative al divieto di impiego e detenzione dei richiami vivi di cui al comma 5-quater, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 30, comma 1, lettera h), della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
*1. 40. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima. Lion.

Dopo il comma 5-ter, aggiungere i seguenti:
5-quater. Al fine di assicurare con carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte dal personale già in servizio con contratti a tempo determinato, il Ministero della salute è autorizzato ad avviare, in deroga al divieto di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di novantacinque veterinari coadiutori, considerando prioritariamente, nella valutazione dei titoli, il servizio effettivamente svolto presso il Ministero stesso.


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5-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-quater valutato in 3.100.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante l'impiego di quota parte del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
1. 28. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Valpiana.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art.1-bis. - (Misure urgenti riguardo l'allevamento dei polli). - 1. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:
«Art. 3-bis. - (Disposizioni di maggiore protezione per i polli negli allevamenti). - 1. La densità dell'allevamento dei polli destinati alla produzione di carni non può superare i venti chilogrammi di peso vivo per metro quadrato.
2. Negli allevamenti dei polli destinati alla produzione di carni ed alla riproduzione, la lettiera deve essere di almeno cinque centimetri al momento dell'accesso degli animali, la ventilazione minima non deve mai essere inferiore ai 4,5 metri cubi/ora per ogni chilo di peso vivo presente nell'area dell'allevamento, la temperatura interna degli allevamenti non deve superare la temperatura esterna di tre gradi quando la temperatura esterna è di 30 gradi, l'illuminazione deve garantire un regolare ciclo notte-giorno per gli animali con un periodo giornaliero di buio di otto ore di cui almeno sei ininterrotto mentre l'intensità luminosa minima deve essere di almeno 100 lux, la concentrazione di ammoniaca non deve superare le 10 ppm, la concentrazione di ossido di carbonio non deve superare le 3.000 ppm.
3. L'etichettatura dei polli destinati al consumo umano o loro parti deve riportare anche l'indicazione del sistema di allevamento utilizzato secondo le definizioni di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 29 luglio 2004 ovvero "allevamento rurale all'aperto" o "allevamento rurale al chiuso" o "allevamento intensivo all'aperto" o "allevamento intensivo al chiuso"».

2. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, dopo le parole «di cui all'articolo 2» sono aggiunte le seguenti: «e all'articolo 3-bis».
1. 01. Valpiana, Nardini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Misure urgenti riguardo i controlli sul trasporto degli animali da allevamento e macellazione). - 1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tale sanzione amministrativa viene applicata secondo le modalità previste dall'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il nuovo codice della strada. Il fermo amministrativo del veicolo deve essere disposto assicurando agli animali condizioni igienico-sanitarie e di benessere anche attraverso il personale medico veterinario di sanità pubblica o libero professionista».
1. 02. Valpiana, Nardini.

ART. 2.
(Modalità di costituzione di scorte nazionali di farmaci antivirali e altro materiale profilattico).

Sopprimerlo.
2. 6. Valpiana, Nardini.


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Al comma 1, dopo le parole: altro materiale profilattico aggiungere le seguenti: , con particolare riferimento al vaccino,
2. 4. Duilio.

Al comma 1, sostituire le parole da: e su proposta fino alla fine del comma, con le seguenti: , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
2. 3. Milana.

Al comma 1, dopo le parole: e delle finanze aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
2. 1. Labate, Turco, Bolognesi, Galeazzi, Giacco, Petrella, Zanotti.

Al comma 2, sopprimere le parole:, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
2. 5. Iannuzzi.

Al comma 2, sopprimere la parola: analoghe.
2. 2. Ria.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Istituti zooprofilattici). - 1. Al fine di potenziare l'attività degli istituti zooprofilattici sperimentali, in ordine all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza previsti dal Piano sanitario nazionale e all'incremento dei servizi ad essi richiesti, in attuazione dei regolamenti comunitari a seguito delle continue emergenze riguardanti la sanità pubblica veterinaria, tra cui in particolare l'influenza aviaria determinata da agenti patogeni ad alto rischio, gli istituti zooprofilattici, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, rideterminano le proprie dotazioni organiche, nel limite di spesa che non sia superiore a quella finanziata annualmente con il finanziamento distribuito dal Ministero della salute ai sensi dell'articolo 121 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, da erogare direttamente da parte del Ministero dell'economia e delle finanze agli istituti zooprofilattici medesimi.
2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2006 e 2007 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 041. Labate, Turco, Bolognesi, Galeazzi, Giacco, Petrella, Zanotti.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Istituti zooprofilattici). - 1. Per il potenziamento dell'attività degli istituti zooprofilattici sperimentali operanti sul territorio nazionale in relazione alle emergenze riguardanti la sanità pubblica e con particolare riferimento al rischio di pandemia da influenza aviaria, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, è autorizzato un ulteriore fondo di dieci milioni di euro per l'anno 2006.
2. Conseguentemente, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti, entro il 31 luglio 2006,l'aumento


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dell'aliquota dell'accisa sull'alcol etilico di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di conseguire un maggior gettito su base annua di dieci milioni di euro.
2. 040. Meduri.

ART. 3.
(Comando Carabinieri per la tutela della salute).

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: tutela della.
3. 1. Mosella.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Allo scopo di garantire l'immissione in ruolo degli ufficiali di cui al comma 2, il Ministro della difesa è autorizzato a bandire, entro il 31 dicembre 2005, un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 20 sottotenenti in servizio permanente del Ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri, riservato agli ufficiali in servizio del Ruolo speciale in ferma prefissata dell'Arma dei Carabinieri, che alla data di scadenza del bando abbiano prestato senza demerito servizio per almeno 24 mesi. Al reclutamento di cui al presente comma si procede in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, all'articolo 7 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, ed agli articoli 24, commi 3 e 4, fatta eccezione per il requisito dell'età, e 26, comma 4-bis, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni.
3. 40. Ascierto.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Comando Carabinieri politiche agricole). - 1. Il Comando Carabinieri politiche agricole è potenziato di 37 unità di personale, secondo la tabella allegata, da considerare in soprannumero rispetto all'organico vigente dell'Arma dei Carabinieri. A tale fine è autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari per un numero corrispondente di unità di personale, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.
2. Allo scopo di garantire l'immissione in ruolo degli ufficiali di cui al comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato a bandire, entro il 31 dicembre 2005, un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 5 sottotenenti in servizio permanente del Ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri, riservato agli ufficiali in servizio del Ruolo speciale in ferma prefissata dell'Arma dei Carabinieri, che alla data di scadenza del bando abbiano prestato senza demerito servizio per almeno 24 mesi. Al reclutamento di cui al presente comma si procede in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, all'articolo 7 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, ed agli articoli 24, commi 3 e 4, fatta eccezione per il requisito dell'età, e 26, comma 4-bis, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni.
3. Gli oneri connessi al trattamento economico fisso ed accessorio, compreso lo straordinario, del personale di cui ai commi 1 e 2, sono a carico del Ministero delle politiche agricole e forestali che provvede anche al versamento dei relativi oneri sociali.
4. Per gli scopi di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di euro 1.800.000 annui a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.


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Conseguentemente, all'allegato, aggiungere, in fine, la seguente tabella:

Tabella
(Prevista dall'articolo 3-bis).

POTENZIAMENTO DELL'ORGANICO DEL COMANDO CARABINIERI POLITICHE AGRICOLE

Grado/Ruolo
Personale in extraorganico
Generale di brigata
1
Colonnello
1 (a)
Capitano
2 (a)
Tenente/Sottotenente
2 (a)
Totale Ufficiali ...
6
Luogotenente  
Maresciallo A.UPS  
Maresciallo Capo  
Maresciallo ordinario  
Maresciallo  
Totale Ispettori ...
27
Brigadiere Capo  
Brigadiere  
Vice Brigadiere  
Totale Sovrintendenti ...
1
Appuntato scelto  
Appuntato  
Carabiniere scelto  
Carabiniere  
Totale Appuntati/Carabinieri ...
3
TOTALE GENERALE ...
37

(a) Ufficiali in extraorganico al Ruolo speciale di cui alla tabella n. 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298.
3. 01. Bellotti.

ART. 5.
(Interventi urgenti nel settore avicolo).

Sopprimerlo.
5. 11. Valpiana, Nardini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'AGEA è autorizzata ad acquistare carni congelate avicole ed altri prodotti avicoli freschi per un quantitativo non superiore a 17.000 tonnellate per un importo di 20 milioni di euro, da destinare ad aiuti alimentari.
5. 12. Francesca Martini, Luciano Dussin, Ercole.

Al comma 1, sostituire le parole da: per un quantitativo fino alla fine del comma, con le seguenti: per un importo massimo di 50 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 3:
sostituire le parole:
20 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro;
sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 28 milioni di euro;
sostituire le parole: 8 milioni di euro con le seguenti: 15 milioni di euro.
5. 8. Molinari.

Al comma 1, sostituire le parole da: non superiore fino alla fine del comma, con le seguenti: da concertare d'intesa con le organizzazioni di categoria.
5. 10. Colasio.

Al comma 1, sostituire le parole: 17.000 tonnellate con le seguenti: 34.000 tonnellate.

Conseguentemente, al comma 3:
sostituire le parole:
20 milioni di euro con le seguenti: 40 milioni di euro;
aggiungere, in fine, le parole: e, quanto a euro 20 milioni, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il finanziamento dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999,


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n. 300, come da ultimo rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.
5. 4. Sedioli, Rava, Labate, Preda, Rossiello, Borrelli, Franci, Gerardo Oliverio.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, il Ministro delle politiche agricole e forestali può disporre, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse di cui al comma 4-ter, a favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione avicola e degli esercenti di attività di commercio all'ingrosso di carni avicole, i seguenti interventi:
a) sospensione o differimento dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari;
b) sospensione dei pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri;
c) sospensione dei pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), in scadenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4-ter. Per l'attuazione del comma 4-bis è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede, quanto a milioni di euro annui a decorrere dal 2006 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo e, quanto a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. 4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a concedere contributi per l'accensione di mutui per la riconversione e la ristrutturazione delle imprese coinvolte nella situazione di emergenza della filiera avicola, ivi compresi gli allevamenti avicoli e le imprese di macellazione e di trasformazione di carne avicola o di prodotti a base di carne avicola. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 - Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi.
4-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*5. 13. Francesca Martini, Luciano Dussin, Ercole.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, il Ministro delle politiche agricole e forestali può disporre, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse di cui al comma 4-ter, a favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione avicola e degli esercenti di attività di commercio all'ingrosso di carni avicole, i seguenti interventi:
a) sospensione o differimento dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari;


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b) sospensione dei pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri;
c) sospensione dei pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), in scadenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4-ter. Per l'attuazione del comma 4-bis è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede, quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo e, quanto a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a concedere contributi per l'accensione di mutui per la riconversione e la ristrutturazione delle imprese coinvolte nella situazione di emergenza della filiera avicola, ivi compresi gli allevamenti avicoli e le imprese di macellazione e di trasformazione di carne avicola o di prodotti a base di carne avicola. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 - Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi.
4-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*5. 41. Rava, Sedioli, Labate, Preda, Rossiello, Borrelli, Franci, Gerardo Oliverio.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4-bis. A favore degli allevamenti avicoli, colpiti dalla crisi di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni:
a) sospensione o differimento dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, disposta dal Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti dei contribuente. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato;
b) sospensione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 luglio 2006, dei pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri;
c) sospensione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino ai 31 luglio 2006, dei pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), in scadenza entro il 31 dicembre 2005. Le rate sospese sono consolidate per la durata residua delle operazioni, senza aggravio di sanzioni, interessi od altri oneri.


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4-ter. Per l'attuazione del comma 4-bis, è autorizzata la spesa massima complessiva di 2 milioni di euro per l'anno 2005 e di 8 milioni di euro per l'anno 2006. Al relativo onere si provvede per gli anni 2005 e 2006 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - Fondi investimenti (Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura, foreste e pesca).
4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 5. Sedioli, Rava, Labate, Preda, Rossiello, Borrelli, Franci, Gerardo Oliverio.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4-bis. A favore degli allevamenti avicoli, colpiti dalla crisi di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni:
a) sospensione o differimento dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, disposta dal Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti del contribuente. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato;
b) sospensione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 luglio 2006, dei pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri;
c) sospensione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 luglio 2006, dei pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), in scadenza entro il 31 dicembre 2005. Le rate sospese sono consolidate per la durata residua delle operazioni, senza aggravio di sanzioni, interessi od altri oneri.

4-ter. Per l'attuazione del comma 4-bis, è autorizzata la spesa massima complessiva di 2 milioni di euro per l'anno 2005 e di 8 milioni di euro per l'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2005, quanto a 2 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per l'anno 2006, quanto a 8 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 1. Sedioli, Rava, Labate, Preda, Rossiello, Borrelli, Franci, Gerardo Oliverio.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4-bis. A favore degli allevamenti avicoli, colpiti dalla crisi di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni:
a) sospensione o differimento dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, disposta dal Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti del contribuente. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato;
b) sospensione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 luglio 2006, dei pagamenti di ogni contributo o


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premio di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri;
c) sospensione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 luglio 2006, dei pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), in scadenza entro il 31 dicembre 2005. Le rate sospese sono consolidate per la durata residua delle operazioni, senza aggravio di sanzioni, interessi od altri oneri.
4-ter. Per l'attuazione del comma 4-bis, è autorizzata la spesa massima complessiva di 2 milioni di euro per l'anno 2005 e di 8 milioni di euro per l'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2005, quanto a 2 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per l'anno 2006, quanto a 8 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 2. Sedioli, Rava, Labate, Preda, Rossiello, Borrelli, Franci, Gerardo Oliverio.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4-bis. A favore degli allevamenti avicoli, colpiti dalla crisi di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni:
a) sospensione o differimento dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, disposti dal Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti dei contribuente. Non si fa luogo ai rimborso di quanto già versato;
b) sospensione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 luglio 2006, dei pagamenti di ogni contributo o premio dl previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti. II versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri;
c) sospensione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 luglio 2006, dei pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, in scadenza entro il 31 dicembre 2005. Le rate sospese sono consolidate per la durata residua delle operazioni, senza aggravio di sanzioni, interessi od altri oneri. 4-ter. Per l'attuazione del comma 4-bis, è autorizzata la spesa massima complessiva di 2 milioni di euro per l'anno 2005 e di 8 milioni di euro per l'anno 2006. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, determinati nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2005 e di 8 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione dei Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. *5. 6. Sedioli, Rava, Labate, Preda, Rossiello, Borrelli, Franci, Gerardo Oliverio.


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Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4-bis. A favore degli allevamenti avicoli, colpiti dalla crisi di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni:
a) sospensione o differimento dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, disposti dal Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti dei contribuente. Non si fa luogo ai rimborso di quanto già versato;
b) sospensione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 luglio 2006, dei pagamenti di ogni contributo o premio dl previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti. II versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri;
c) sospensione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 luglio 2006, dei pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, in scadenza entro il 31 dicembre 2005. Le rate sospese sono consolidate per la durata residua delle operazioni, senza aggravio di sanzioni, interessi od altri oneri.

4-ter. Per l'attuazione del comma 4-bis, è autorizzata la spesa massima complessiva di 2 milioni di euro per l'anno 2005 e di 8 milioni di euro per l'anno 2006. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, determinati nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2005 e di 8 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione dei Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*5. 9. Annunziata.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:
«Art. 3-bis. - (Disposizioni di maggiore protezione per i polli negli allevamenti). - 1. La densità dell'allevamento dei polli destinati alla produzione di carni non può superare i venti chilogrammi di peso vivo per metro quadrato.
2. Negli allevamenti dei polli destinati alla produzione di carni ed alla riproduzione, la lettiera deve essere di almeno cinque centimetri al momento dell'accesso degli animali, la ventilazione minima non deve mai essere inferiore ai 4,5 metri cubi/ora per ogni chilo di peso vivo presente nell'area dell'allevamento, la temperatura interna degli allevamenti non deve superare la temperatura esterna di tre gradi quando la temperatura esterna è di 30 gradi, l'illuminazione deve garantire un regolare ciclo notte-giorno per gli animali con un periodo giornaliero di buio di otto ore di cui almeno sei ininterrotto mentre l'intensità luminosa minima deve essere di almeno 100 lux, la concentrazione di ammoniaca non deve superare le 10 ppm, la concentrazione di ossido di carbonio non deve superare le 3.000 ppm.
3. L'etichettatura dei polli destinati al consumo umano o loro parti deve riportare anche l'indicazione del sistema di allevamento utilizzato secondo le definizioni di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 29 luglio 2004 ovvero «allevamento rurale all'aperto» o «allevamento rurale al chiuso» o «allevamento intensivo all'aperto» o «allevamento intensivo al chiuso»;


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b) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole «di cui all'articolo 2» sono aggiunte le seguenti: «e all'articolo 3-bis».
5. 40. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima. Lion.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma l è applicata secondo le modalità previste dall'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Il fermo amministrativo del veicolo deve essere disposto assicurando agli animali condizioni igienico-sanitarie e di benessere adeguate, anche con l'ausilio dei servizi veterinari pubblici».
5. 15. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima. Lion.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. -. (Sostegno al reddito ed alla liquidità delle imprese operanti nel settore avicolo). - 1. Al fine di fare fronte agli ingenti problemi di reddito e di liquidità delle imprese operanti nel settore avicolo, nonché per sostenere il completamento delle azioni necessarie al ripristino delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali e per favorire la ripresa delle normali attività produttive delle imprese operanti nei territori dei comuni gia interessati dall'epidemia di influenza aviaria, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per fanno 2006. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a ripartire il suddetto importo tra le regioni interessate.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2006, quanto a 20 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 05. Rava, Sedioli, Labate, Preda, Rossiello, Borrelli, Franci, Gerardo Oliverio.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Sostegno al reddito ed alla liquidità delle imprese operanti nel settore avicolo). - 1. Al fine di fare fronte agli ingenti problemi di reddito e di liquidità delle imprese operanti nel settore avicolo, nonché per sostenere il completamento delle azioni necessarie al ripristino delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali e per favorire la ripresa delle normali attività produttive delle imprese operanti nei territori dei comuni gia interessati dall'epidemia di influenza aviaria, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2006. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a ripartire il suddetto importo tra le regioni interessate.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»


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dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2006, quanto a 20 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. II Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 06. Rava, Sedioli, Labate, Preda, Rossiello, Borrelli, Franci, Gerardo Oliverio.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. Al fine di fare fronte agli ingenti problemi di reddito e di liquidità delle imprese operanti nel settore avicolo, nonché per sostenere il completamento delle azioni necessarie al ripristino delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali e per favorire la ripresa delle normali attività produttive delle imprese operanti nei territori dei comuni gia interessati dall'epidemia di influenza aviaria, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2006. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a ripartire il suddetto importo tra le regioni interessate.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede a valere sulla dotazione, per l'anno 2006, del fondo per gli investimenti del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Fondo unico da ripartire - investimenti in agricoltura, foreste e pesca).
5. 08. Rava, Sedioli, Labate, Preda, Rossiello, Borrelli, Franci, Gerardo Oliverio.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. -(Accesso ammortizzatori sociali). 1. Allo scopo di fronteggiare la grave crisi che ha colpito le imprese del settore, anche con meno di 15 dipendenti, derivante dalla diminuzione dei consumi in conseguenza dell'aviaria, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali autorizza, in deroga alla normativa vigente, l'accesso agli ammortizzatori sociali.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 100 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento triennale, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e trasporti.
*5. 09. Bottino.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. -(Accesso ammortizzatori sociali). 1. Allo scopo di fronteggiare la grave crisi che ha colpito le imprese del settore, anche con meno di 15 dipendenti, derivante dalla diminuzione dei consumi in conseguenza dell'aviaria, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali autorizza, in deroga alla normativa vigente, l'accesso agli ammortizzatori sociali.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 100 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento triennale, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo


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scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e trasporti.
*5. 040. Rava, Sedioli, Labate, Preda, Rossiello, Borrelli, Franci, Gerardo Oliverio.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Interventi per la prevenzione dell'influenza aviaria e di altre epizoozie). - 1. All'articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) al primo periodo, dopo le parole: «è concessa al proprietario», sono inserite le seguenti: «, al conduttore dell'azienda colpita nel caso ciò venga previsto in via contrattuale con il proprietario, ovvero al soccidario, in ragione degli accordi contrattuali stipulati fra le parti»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «prodotti zootecnici contaminati, al proprietario», sono inserite le seguenti: «, al conduttore dell'azienda colpita nel caso ciò venga previsto in via contrattuale con il proprietario, ovvero al soccidario, in ragione degli accordi contrattuali stipulati fra le parti»;
3) al terzo periodo, dopo le parole: «il proprietario degli animali di cui è stato disposto l'abbattimento» sono inserite le seguenti: «o gli altri soggetti previsti dal presente comma»;
b) al comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «L'indennità non è altresì concessa a coloro che contravvengono ai provvedimenti assunti dalle autorità competenti in relazione alle malattie epizootiche degli animali»;
c) dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. Nell'ambito di idonei programmi di prevenzione, controllo ed eradicazione delle relative malattie infettive realizzati a livello comunitario, nazionale e regionale è concessa agli imprenditori agricoli una indennità compensativa della perdita di reddito o delle maggiori spese sopportate a causa del verificarsi dell'evento, commisurata al periodo di fermo ed alla superficie dell'allevamento interessata dai provvedimenti. Gli aiuti sono concessi prioritariamente agli imprenditori agricoli che realizzano interventi di prevenzione, anche mediante vaccinazione degli animali delle specie ricettive, nonché eradicazione degli agenti patogeni che possono trasmettere l'infezione. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, sono determinate le modalità per la concessione degli aiuti, nei limiti dello stanziamento di 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.
10-ter. In favore delle imprese agricole nei confronti delle quali, a causa di provvedimenti sanitari, siano state applicate misure di limitazione della movimentazione degli animali o di fermo aziendale, sono attivati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in conformità agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura e nei limiti dello stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, i seguenti interventi:
a) prestiti agevolati ad ammortamento quinquennale, da erogarsi con le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
b) contributi in conto capitale fino all'80 per cento della spesa per la sostituzione degli animali abbattuti, determinata nei limiti unitari fissati dai bollettini ufficiali ISMEA, a causa delle misure di limitazione di cui al presente articolo».

2. All'articolo 3 della legge 2 giugno 1988, n. 218, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Su richiesta delle Regioni, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura


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può anticipare la liquidazione agli allevatori delle indennità ad essi spettanti. Le Regioni provvedono al rimborso all'AGEA, senza interessi, delle somme anticipate dall'AGEA stessa, entro 90 giorni dalla liquidazione delle stesse, e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento».

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nel limite massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante l'applicazione della seguente disposizione: a decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 25 milioni di euro annui.
5. 02. Rava, Sedioli, Labate, Preda, Rossiello, Borrelli, Franci, Gerardo Oliverio.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Interventi per la prevenzione dell'influenza aviaria e di altre epizoozie). - 1. All'articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) al primo periodo, dopo le parole: «è concessa al proprietario», sono inserite le seguenti: «, al conduttore dell'azienda colpita nel caso ciò venga previsto in via contrattuale con il proprietario, ovvero al soccidario, in ragione degli accordi contrattuali stipulati fra le parti»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «prodotti zootecnici contaminati, al proprietario», sono inserite le seguenti: «, al conduttore dell'azienda colpita nel caso ciò venga previsto in via contrattuale con il proprietario, ovvero al soccidario, in ragione degli accordi contrattuali stipulati fra le parti»;
3) al terzo periodo, dopo le parole: «il proprietario degli animali di cui è stato disposto l'abbattimento» sono inserite le seguenti: «o gli altri soggetti previsti dal presente comma»;
b) al comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «L'indennità non è altresì concessa a coloro che contravvengono ai provvedimenti assunti dalle autorità competenti in relazione alle malattie epizootiche degli animali»;
c) dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:
10-bis. Nell'ambito di idonei programmi di prevenzione, controllo ed eradicazione delle relative malattie infettive realizzati a livello comunitario, nazionale e regionale è concessa agli imprenditori agricoli una indennità compensativa della perdita di reddito o delle maggiori spese sopportate a causa del verificarsi dell'evento, commisurata al periodo di fermo ed alla superficie dell'allevamento interessata dai provvedimenti. Gli aiuti sono concessi prioritariamente agli imprenditori agricoli che realizzano interventi di prevenzione, anche mediante vaccinazione degli animali delle specie ricettive, nonché eradicazione degli agenti patogeni che possono trasmettere l'infezione. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, sono determinate le modalità per la concessione degli aiuti, nei limiti dello stanziamento di 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.
10-ter. In favore delle imprese agricole nei confronti delle quali, a causa di provvedimenti sanitari, siano state applicate


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misure di limitazione della movimentazione degli animali o di fermo aziendale, sono attivati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in conformità agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura e nei limiti dello stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, i seguenti interventi:
a) prestiti agevolati ad ammortamento quinquennale, da erogarsi con le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
b) contributi in conto capitale fino all'80 per cento della spesa per la sostituzione degli animali abbattuti, determinata nei limiti unitari fissati dai bollettini ufficiali ISMEA, a causa delle misure dì limitazione di cui al presente articolo.

2. All'articolo 3 della legge 2 giugno 1988, n. 218, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Su richiesta delle Regioni, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura può anticipare la liquidazione agli allevatori delle indennità ad essi spettanti. LeRegioni provvedono al rimborso all'AGEA, senza interessi, delle somme anticipate dall'AGEA stessa, entro 90 giorni dalla liquidazione delle stesse, e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento».
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nel limite massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante l'applicazione della seguente disposizione: a decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 25 milioni di euro annui.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 03. Rava, Sedioli, Labate, Preda, Rossiello, Borrelli, Franci, Gerardo Oliverio.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Interventi per la prevenzione dell'influenza aviaria e di altre epizoozie). 1. All'articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) al primo periodo, dopo le parole: «è concessa al proprietario», sono inserite le seguenti: «, al conduttore dell'azienda colpita nel caso ciò venga previsto in via contrattuale con il proprietario, ovvero al soccidario, in ragione degli accordi contrattuali stipulati fra le parti»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «prodotti zootecnici contaminati, al proprietario», sono inserite le seguenti: «, al conduttore dell'azienda colpita nel caso ciò venga previsto in via contrattuale con il proprietario, ovvero al soccidario, in ragione degli accordi contrattuali stipulati fra le parti»;
3) al terzo periodo, dopo le parole: «il proprietario degli animali di cui è stato disposto l'abbattimento» sono inserite le seguenti: «o gli altri soggetti previsti dal presente comma»;
b) al comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «L'indennità non è altresì concessa a coloro che contravvengono ai provvedimenti assunti dalle autorità competenti in relazione alle malattie epizootiche degli animali»;
c) dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:
10-bis. Nell'ambito di idonei programmi di prevenzione, controllo ed eradicazione


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delle relative malattie infettive realizzati a livello comunitario, nazionale e regionale è concessa agli imprenditori agricoli una indennità compensativa della perdita di reddito o delle maggiori spese sopportate a causa del verificarsi dell'evento, commisurata al periodo di fermo ed alla superficie dell'allevamento interessata dai provvedimenti. Gli aiuti sono concessi prioritariamente agli imprenditori agricoli che realizzano interventi di prevenzione, anche mediante vaccinazione degli animali delle specie ricettive, nonché eradicazione degli agenti patogeni che possono trasmettere l'infezione. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, sono determinate le modalità per la concessione degli aiuti, nei limiti dello stanziamento di 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.
10-ter. In favore delle imprese agricole nei confronti delle quali, a causa di provvedimenti sanitari, siano state applicate misure di limitazione della movimentazione degli animali o di fermo aziendale, sono attivati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in conformità agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura e nei limiti dello stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, i seguenti interventi:
a) prestiti agevolati ad ammortamento quinquennale, da erogarsi con le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
b) contributi in conto capitale fino all'80 per cento della spesa per la sostituzione degli animali abbattuti, determinata nei limiti unitari fissati dai bollettini ufficiali ISMEA, a causa delle misure di limitazione di cui al presente articolo.

2. All'articolo 3 della legge 2 giugno 1988, n. 218, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Su richiesta delle Regioni, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura può anticipare la liquidazione agli allevatori delle indennità ad essi spettanti. Le Regioni provvedono al rimborso all'AGEA, senza interessi, delle somme anticipate dall'AGEA stessa, entro 90 giorni dalla liquidazione delle stesse, e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento».

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nel limite massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante l'applicazione della seguente disposizione: a decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 25 milioni di euro annui.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 04. Rava, Sedioli, Labate, Preda, Rossiello, Borrelli, Franci, Gerardo Oliverio.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Interventi per la prevenzione dell'influenza aviaria e di altre epizoozie). - 1. All'articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) al primo periodo, dopo le parole: «è concessa al proprietario», sono inserite


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le seguenti: «, al conduttore dell'azienda colpita nel caso ciò venga previsto in via contrattuale con il proprietario, ovvero al soccidario, in ragione degli accordi contrattuali stipulati fra le parti»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «prodotti zootecnici contaminati, al proprietario», sono inserite le seguenti: «, al conduttore dell'azienda colpita nel caso ciò venga previsto in via contrattuale con il proprietario, ovvero al soccidario, in ragione degli accordi contrattuali stipulati fra le parti»;
3) al terzo periodo, dopo le parole: «il proprietario degli animali di cui è stato disposto l'abbattimento» sono inserite le seguenti: «o gli altri soggetti previsti dal presente comma»;
b) ai comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «L'indennità non è altresì concessa a coloro che contravvengono ai provvedimenti assunti dalle autorità competenti in relazione alle malattie epizootiche degli animali»;
c) dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:
10-bis. Nell'ambito di idonei programmi di prevenzione, controllo ed eradicazione delle relative malattie infettive realizzati a livello comunitario, nazionale e regionale è concessa agli imprenditori agricoli una indennità compensativa della perdita di reddito o delle maggiori spese sopportate a causa del verificarsi dell'evento, commisurata al periodo di fermo ed alla superficie dell'allevamento Interessata dal provvedimenti. Gli aiuti sono concessi prioritariamente agli imprenditori agricoli che realizzano interventi di prevenzione, anche mediante vaccinazione degli animali delle specie ricettive, nonché eradicazione degli agenti patogeni che possono trasmettere l'infezione. Con decreto dei Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, sono determinate le modalità per la concessione degli aiuti, nei limiti dello stanziamento di 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.
10-ter. In favore delle imprese agricole nei confronti delle quali, a causa di provvedimenti sanitari, siano state applicate misure di limitazione della movimentazione degli animali o di fermo aziendale, sono attivati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in conformità agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura e nei limiti dello stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, i seguenti interventi:
a) prestiti agevolati ad ammortamento quinquennale, da erogarsi con le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
b) contributi in conto capitale fino all'80 per cento della spesa per la sostituzione degli animali abbattuti, determinata nei limiti unitari fissati dai bollettini ufficiali ISMEA, a causa delle misure di limitazione di cui al presente articolo.

2. All'articolo 3 della legge 2 giugno 1988, n. 218, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Su richiesta delle Regioni, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura può anticipare la liquidazione agli allevatori delle Indennità ad essi spettanti. Le Regioni provvedono al rimborso all'AGEA, senza interessi, delle somme anticipate dall'AGEA stessa, entro 90 giorni dalla liquidazione delle stesse, e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento».

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nel limite massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante l'applicazione della seguente disposizione: a decorrere dal 1o


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gennaio 2006, con decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I dei testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sul consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedie all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 25 milioni di euro annui.
5. 07. Rava, Sedioli, Labate, Preda, Rossiello, Borrelli, Franci, Gerardo Oliverio.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. -(Interventi per la prevenzione dell'influenza aviaria e di altre epizoozie). - 1. All'articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) al primo periodo, dopo le parole: «è concessa al proprietario», sono inserite le seguenti: «, al conduttore dell'azienda colpita nel caso ciò venga previsto in via contrattuale con il proprietario, ovvero al soccidario, in ragione degli accordi contrattuali stipulati fra le parti»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «prodotti zootecnici contaminati, al proprietario», sono inserite le seguenti: «, al conduttore dell'azienda colpita nel caso ciò venga previsto in via contrattuale con il proprietario, ovvero al soccidario, in ragione degli accordi contrattuali stipulati fra le parti»;
3) al terzo periodo, dopo le parole: «il proprietario degli animali di cui è stato disposto l'abbattimento» sono inserite le seguenti: «o gli altri soggetti previsti dal presente comma»;
b) al comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «L'indennità non è altresì concessa a coloro che contravvengono ai provvedimenti assunti dalle autorità competenti in relazione alle malattie epizootiche degli animali»;
c) dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:
10-bis. Nell'ambito di idonei programmi di prevenzione, controllo ed eradicazione delle relative malattie infettive realizzati a livello comunitario, nazionale e regionale è concessa agli imprenditori agricoli una indennità compensativa della perdita di reddito o delle maggiori spese sopportate a causa del verificarsi dell'evento, commisurata al periodo di fermo ed alla superficie dell'allevamento interessata dai provvedimenti. Gli aiuti sono concessi prioritariamente agli imprenditori agricoli che realizzano interventi di prevenzione, anche mediante vaccinazione degli animali delle specie ricettive, nonché eradicazione degli agenti patogeni che possono trasmettere l'infezione. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, sono determinate le modalità per la concessione degli aiuti, nei limiti dello stanziamento di 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.
10-ter. In favore delle imprese agricole nei confronti delle quali, a causa di provvedimenti sanitari, siano state applicate misure di limitazione della movimentazione degli animali o di fermo aziendale, sono attivati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in conformità agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura e nei limiti dello stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, i seguenti interventi:
a) prestiti agevolati ad ammortamento quinquennale, da erogarsi con le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;


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b) proroga, sino al termine delle misure di prevenzione e per un periodo comunque non superiore a dodici mesi, dei termini per il pagamento delle rate delle operazioni creditizie e dei contributi previdenziali e assistenziali propri e dei lavoratori dipendenti in scadenza dalla data di emanazione del provvedimento sanitario di limitazione;
c) contributi in conto capitale fino all'80 per cento della spesa per la sostituzione degli animali abbattuti, determinata nei limiti unitari fissati dai bollettini ufficiali ISMEA, a causa delle misure di limitazione di cui al presente articolo.

2. All'articolo 3 della legge 2 giugno 1988, n. 218, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Su richiesta delle Regioni, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura può anticipare la liquidazione agli allevatori delle indennità ad essi spettanti. Le Regioni provvedono al rimborso all'AGEA, senza interessi, delle somme anticipate dall'AGEA stessa, entro 90 giorni dalla liquidazione delle stesse, e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento».
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nel limite massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante l'applicazione della seguente disposizione: a decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 25 milioni di euro annui.
5. 010. Delbono.