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Sul testo del provvedimento:
con le seguenti condizioni:
all'articolo 1, sostituire il comma 4-bis con il seguente: «4-bis. All'espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 4 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Per le assunzioni di cui al medesimo comma 4, è autorizzata la spesa annua massima di 5.140.000 euro a decorrere dall'anno 2006»;
all'articolo 1, sostituire il comma 5-bis, con il seguente: «5-bis. All'istituzione e al finanziamento del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, di cui al comma 3, si provvede nell'ambito delle risorse strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. Gli oneri derivanti dal comma 5 sono valutati in euro 93.360 per l'anno 2005 ed in euro 560.170 annui a decorrere dall'anno 2006.»;
all'articolo 2, comma 2, sopprimere le parole: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Agli interventi di cui al presente comma le regioni provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri.».
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
sugli emendamenti 1.11, 1.12. 1.13, 1.14, 1,16, 1.1.9, 1,22, 1-23, 1.28, 1.43, 1,45 1.46, 1.48, 2.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.8, 5.9, 5.13, 5.15, 5,41, e sugli articoli aggiuntivi 5.06, 5.09, 2.040, 2.041, 3.01, 5.01, 5.02, 5,03, 5.04, 5.05, 5.07, 5.08, 5.010, 5.040, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.