Allegato A
Seduta n. 706 del 16/11/2005


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DISEGNO DI LEGGE: S. 3616 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1o OTTOBRE 2005, N. 202, RECANTE MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DELL'INFLUENZA AVIARIA (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 6144)

(A.C. 6144 - Sezione 1)

PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Misure urgenti riguardo l'allevamento dei polli). - 1. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:
«Art. 3-bis. - (Disposizioni di maggiore protezione per i polli negli allevamenti). - 1. La densità dell'allevamento dei polli destinati alla produzione di carni non può superare i venti chilogrammi di peso vivo per metro quadrato.
2. Negli allevamenti dei polli destinati alla produzione di carni ed alla riproduzione, la lettiera deve essere di almeno cinque centimetri al momento dell'accesso degli animali, la ventilazione minima non deve mai essere inferiore ai 4,5 metri cubi/ora per ogni chilo di peso vivo presente nell'area dell'allevamento, la temperatura interna degli allevamenti non deve superare la temperatura esterna di tre gradi quando la temperatura esterna è di 30 gradi, l'illuminazione deve garantire un regolare ciclo notte-giorno per gli animali con un periodo giornaliero di buio di otto ore di cui almeno sei ininterrotto mentre l'intensità luminosa minima deve essere di almeno 100 lux, la concentrazione di ammoniaca non deve superare le 10 ppm, la concentrazione di ossido di carbonio non deve superare le 3.000 ppm.
3. L'etichettatura dei polli destinati al consumo umano o loro parti deve riportare anche l'indicazione del sistema di allevamento utilizzato secondo le definizioni di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 29 luglio 2004 ovvero "allevamento rurale all'aperto" o "allevamento rurale al chiuso" o "allevamento intensivo all'aperto" o "allevamento intensivo al chiuso"».

2. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, dopo le parole «di cui all'articolo 2» sono aggiunte le seguenti: «e all'articolo 3-bis».
1. 01. Valpiana.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Misure urgenti riguardo i controlli sul trasporto degli animali da allevamento e macellazione). - 1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tale sanzione amministrativa viene applicata secondo le modalità previste dall'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il nuovo codice della strada. Il fermo amministrativo del veicolo deve essere disposto


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assicurando agli animali condizioni igienico-sanitarie e di benessere anche attraverso il personale medico veterinario di sanità pubblica o libero professionista».
1. 02. Valpiana.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:
«Art. 3-bis. - (Disposizioni di maggiore protezione per i polli negli allevamenti). - 1. La densità dell'allevamento dei polli destinati alla produzione di carni non può superare i venti chilogrammi di peso vivo per metro quadrato.
2. Negli allevamenti dei polli destinati alla produzione di carni ed alla riproduzione, la lettiera deve essere di almeno cinque centimetri al momento dell'accesso degli animali, la ventilazione minima non deve mai essere inferiore ai 4,5 metri cubi/ora per ogni chilo di peso vivo presente nell'area dell'allevamento, la temperatura interna degli allevamenti non deve superare la temperatura esterna di tre gradi quando la temperatura esterna è di 30 gradi, l'illuminazione deve garantire un regolare ciclo notte-giorno per gli animali con un periodo giornaliero di buio di otto ore di cui almeno sei ininterrotto mentre l'intensità luminosa minima deve essere di almeno 100 lux, la concentrazione di ammoniaca non deve superare le 10 ppm, la concentrazione di ossido di carbonio non deve superare le 3.000 ppm.
3. L'etichettatura dei polli destinati al consumo umano o loro parti deve riportare anche l'indicazione del sistema di allevamento utilizzato secondo le definizioni di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 29 luglio 2004 ovvero "allevamento rurale all'aperto" o "allevamento rurale al chiuso" o "allevamento intensivo all'aperto" o "allevamento intensivo al chiuso"»;
b) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole «di cui all'articolo 2» sono aggiunte le seguenti: «e all'articolo 3-bis».
5. 40. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima. Lion.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma l è applicata secondo le modalità previste dall'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Il fermo amministrativo del veicolo deve essere disposto assicurando agli animali condizioni igienico-sanitarie e di benessere adeguate, anche con l'ausilio dei servizi veterinari pubblici».
5. 15. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima. Lion.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Interventi per la prevenzione dell'influenza aviaria e di altre epizoozie). - 1. All'articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) al primo periodo, dopo le parole: «è concessa al proprietario», sono inserite le seguenti: «, al conduttore dell'azienda colpita nel caso ciò venga previsto in via contrattuale con il proprietario, ovvero al soccidario, in ragione degli accordi contrattuali stipulati fra le parti»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «prodotti zootecnici contaminati, al proprietario», sono inserite le seguenti: «, al conduttore dell'azienda colpita nel caso ciò venga previsto in via contrattuale con il proprietario, ovvero al soccidario, in ragione degli accordi contrattuali stipulati fra le parti»;


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3) al terzo periodo, dopo le parole: «il proprietario degli animali di cui è stato disposto l'abbattimento» sono inserite le seguenti: «o gli altri soggetti previsti dal presente comma»;
b) al comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «L'indennità non è altresì concessa a coloro che contravvengono ai provvedimenti assunti dalle autorità competenti in relazione alle malattie epizootiche degli animali»;
c) dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. Nell'ambito di idonei programmi di prevenzione, controllo ed eradicazione delle relative malattie infettive realizzati a livello comunitario, nazionale e regionale è concessa agli imprenditori agricoli una indennità compensativa della perdita di reddito o delle maggiori spese sopportate a causa del verificarsi dell'evento, commisurata al periodo di fermo ed alla superficie dell'allevamento interessata dai provvedimenti. Gli aiuti sono concessi prioritariamente agli imprenditori agricoli che realizzano interventi di prevenzione, anche mediante vaccinazione degli animali delle specie ricettive, nonché eradicazione degli agenti patogeni che possono trasmettere l'infezione. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, sono determinate le modalità per la concessione degli aiuti, nei limiti dello stanziamento di 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.
10-ter. In favore delle imprese agricole nei confronti delle quali, a causa di provvedimenti sanitari, siano state applicate misure di limitazione della movimentazione degli animali o di fermo aziendale, sono attivati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in conformità agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura e nei limiti dello stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, i seguenti interventi:
a) prestiti agevolati ad ammortamento quinquennale, da erogarsi con le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
b) contributi in conto capitale fino all'80 per cento della spesa per la sostituzione degli animali abbattuti, determinata nei limiti unitari fissati dai bollettini ufficiali ISMEA, a causa delle misure di limitazione di cui al presente articolo».

2. All'articolo 3 della legge 2 giugno 1988, n. 218, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Su richiesta delle Regioni, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura può anticipare la liquidazione agli allevatori delle indennità ad essi spettanti. Le Regioni provvedono al rimborso all'AGEA, senza interessi, delle somme anticipate dall'AGEA stessa, entro 90 giorni dalla liquidazione delle stesse, e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento».

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nel limite massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante l'applicazione della seguente disposizione: a decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 25 milioni di euro annui.
5. 02. Rava, Sedioli, Labate, Preda, Rossiello, Borrelli, Franci, Gerardo Oliverio.


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Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Interventi per la prevenzione dell'influenza aviaria e di altre epizoozie). - 1. All'articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) al primo periodo, dopo le parole: «è concessa al proprietario», sono inserite le seguenti: «, al conduttore dell'azienda colpita nel caso ciò venga previsto in via contrattuale con il proprietario, ovvero al soccidario, in ragione degli accordi contrattuali stipulati fra le parti»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «prodotti zootecnici contaminati, al proprietario», sono inserite le seguenti: «, al conduttore dell'azienda colpita nel caso ciò venga previsto in via contrattuale con il proprietario, ovvero al soccidario, in ragione degli accordi contrattuali stipulati fra le parti»;
3) al terzo periodo, dopo le parole: «il proprietario degli animali di cui è stato disposto l'abbattimento» sono inserite le seguenti: «o gli altri soggetti previsti dal presente comma»;
b) al comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «L'indennità non è altresì concessa a coloro che contravvengono ai provvedimenti assunti dalle autorità competenti in relazione alle malattie epizootiche degli animali»;
c) dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:
10-bis. Nell'ambito di idonei programmi di prevenzione, controllo ed eradicazione delle relative malattie infettive realizzati a livello comunitario, nazionale e regionale è concessa agli imprenditori agricoli una indennità compensativa della perdita di reddito o delle maggiori spese sopportate a causa del verificarsi dell'evento, commisurata al periodo di fermo ed alla superficie dell'allevamento interessata dai provvedimenti. Gli aiuti sono concessi prioritariamente agli imprenditori agricoli che realizzano interventi di prevenzione, anche mediante vaccinazione degli animali delle specie ricettive, nonché eradicazione degli agenti patogeni che possono trasmettere l'infezione. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, sono determinate le modalità per la concessione degli aiuti, nei limiti dello stanziamento di 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.
10-ter. In favore delle imprese agricole nei confronti delle quali, a causa di provvedimenti sanitari, siano state applicate misure di limitazione della movimentazione degli animali o di fermo aziendale, sono attivati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in conformità agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura e nei limiti dello stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, i seguenti interventi:
a) prestiti agevolati ad ammortamento quinquennale, da erogarsi con le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
b) contributi in conto capitale fino all'80 per cento della spesa per la sostituzione degli animali abbattuti, determinata nei limiti unitari fissati dai bollettini ufficiali ISMEA, a causa delle misure dì limitazione di cui al presente articolo.

2. All'articolo 3 della legge 2 giugno 1988, n. 218, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Su richiesta delle Regioni, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura può anticipare la liquidazione agli allevatori delle indennità ad essi spettanti. LeRegioni provvedono al rimborso all'AGEA, senza interessi, delle somme anticipate dall'AGEA stessa, entro 90 giorni dalla


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liquidazione delle stesse, e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento».

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nel limite massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante l'applicazione della seguente disposizione: a decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 25 milioni di euro annui.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 03. Rava, Sedioli, Labate, Preda, Rossiello, Borrelli, Franci, Gerardo Oliverio.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Interventi per la prevenzione dell'influenza aviaria e di altre epizoozie). 1. All'articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) al primo periodo, dopo le parole: «è concessa al proprietario», sono inserite le seguenti: «, al conduttore dell'azienda colpita nel caso ciò venga previsto in via contrattuale con il proprietario, ovvero al soccidario, in ragione degli accordi contrattuali stipulati fra le parti»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «prodotti zootecnici contaminati, al proprietario», sono inserite le seguenti: «, al conduttore dell'azienda colpita nel caso ciò venga previsto in via contrattuale con il proprietario, ovvero al soccidario, in ragione degli accordi contrattuali stipulati fra le parti»;
3) al terzo periodo, dopo le parole: «il proprietario degli animali di cui è stato disposto l'abbattimento» sono inserite le seguenti: «o gli altri soggetti previsti dal presente comma»;
b) al comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «L'indennità non è altresì concessa a coloro che contravvengono ai provvedimenti assunti dalle autorità competenti in relazione alle malattie epizootiche degli animali»;
c) dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:
10-bis. Nell'ambito di idonei programmi di prevenzione, controllo ed eradicazione delle relative malattie infettive realizzati a livello comunitario, nazionale e regionale è concessa agli imprenditori agricoli una indennità compensativa della perdita di reddito o delle maggiori spese sopportate a causa del verificarsi dell'evento, commisurata al periodo di fermo ed alla superficie dell'allevamento interessata dai provvedimenti. Gli aiuti sono concessi prioritariamente agli imprenditori agricoli che realizzano interventi di prevenzione, anche mediante vaccinazione degli animali delle specie ricettive, nonché eradicazione degli agenti patogeni che possono trasmettere l'infezione. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, sono determinate le modalità per la concessione degli aiuti, nei limiti dello stanziamento di 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.
10-ter. In favore delle imprese agricole nei confronti delle quali, a causa di provvedimenti sanitari, siano state applicate misure di limitazione della movimentazione degli animali o di fermo aziendale,


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sono attivati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in conformità agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura e nei limiti dello stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, i seguenti interventi:
a) prestiti agevolati ad ammortamento quinquennale, da erogarsi con le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
b) contributi in conto capitale fino all'80 per cento della spesa per la sostituzione degli animali abbattuti, determinata nei limiti unitari fissati dai bollettini ufficiali ISMEA, a causa delle misure di limitazione di cui al presente articolo.

2. All'articolo 3 della legge 2 giugno 1988, n. 218, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Su richiesta delle Regioni, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura può anticipare la liquidazione agli allevatori delle indennità ad essi spettanti. Le Regioni provvedono al rimborso all'AGEA, senza interessi, delle somme anticipate dall'AGEA stessa, entro 90 giorni dalla liquidazione delle stesse, e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento».

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nel limite massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante l'applicazione della seguente disposizione: a decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 25 milioni di euro annui.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 04. Rava, Sedioli, Labate, Preda, Rossiello, Borrelli, Franci, Gerardo Oliverio.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Interventi per la prevenzione dell'influenza aviaria e di altre epizoozie). - 1. All'articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) al primo periodo, dopo le parole: «è concessa al proprietario», sono inserite le seguenti: «, al conduttore dell'azienda colpita nel caso ciò venga previsto in via contrattuale con il proprietario, ovvero al soccidario, in ragione degli accordi contrattuali stipulati fra le parti»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «prodotti zootecnici contaminati, al proprietario», sono inserite le seguenti: «, al conduttore dell'azienda colpita nel caso ciò venga previsto in via contrattuale con il proprietario, ovvero al soccidario, in ragione degli accordi contrattuali stipulati fra le parti»;
3) al terzo periodo, dopo le parole: «il proprietario degli animali di cui è stato disposto l'abbattimento» sono inserite le seguenti: «o gli altri soggetti previsti dal presente comma»;
b) al comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «L'indennità non è altresì concessa a coloro che contravvengono ai provvedimenti assunti dalle autorità competenti in relazione alle malattie epizootiche degli animali»;
c) dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:
10-bis. Nell'ambito di idonei programmi di prevenzione, controllo ed eradicazione delle relative malattie infettive


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realizzati a livello comunitario, nazionale e regionale è concessa agli imprenditori agricoli una indennità compensativa della perdita di reddito o delle maggiori spese sopportate a causa del verificarsi dell'evento, commisurata al periodo di fermo ed alla superficie dell'allevamento Interessata dal provvedimenti. Gli aiuti sono concessi prioritariamente agli imprenditori agricoli che realizzano interventi di prevenzione, anche mediante vaccinazione degli animali delle specie ricettive, nonché eradicazione degli agenti patogeni che possono trasmettere l'infezione. Con decreto dei Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, sono determinate le modalità per la concessione degli aiuti, nei limiti dello stanziamento di 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.
10-ter. In favore delle imprese agricole nei confronti delle quali, a causa di provvedimenti sanitari, siano state applicate misure di limitazione della movimentazione degli animali o di fermo aziendale, sono attivati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in conformità agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura e nei limiti dello stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, i seguenti interventi:
a) prestiti agevolati ad ammortamento quinquennale, da erogarsi con le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
b) contributi in conto capitale fino all'80 per cento della spesa per la sostituzione degli animali abbattuti, determinata nei limiti unitari fissati dai bollettini ufficiali ISMEA, a causa delle misure di limitazione di cui al presente articolo.

2. All'articolo 3 della legge 2 giugno 1988, n. 218, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Su richiesta delle Regioni, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura può anticipare la liquidazione agli allevatori delle Indennità ad essi spettanti. Le Regioni provvedono al rimborso all'AGEA, senza interessi, delle somme anticipate dall'AGEA stessa, entro 90 giorni dalla liquidazione delle stesse, e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento».

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nel limite massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante l'applicazione della seguente disposizione: a decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I dei testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sul consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedie all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 25 milioni di euro annui.
5. 07. Rava, Sedioli, Labate, Preda, Rossiello, Borrelli, Franci, Gerardo Oliverio.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. -(Interventi per la prevenzione dell'influenza aviaria e di altre epizoozie). - 1. All'articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) al primo periodo, dopo le parole: «è concessa al proprietario», sono inserite le seguenti: «, al conduttore dell'azienda colpita nel caso ciò venga previsto in via contrattuale con il proprietario, ovvero al soccidario, in ragione degli accordi contrattuali stipulati fra le parti»;


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2) al secondo periodo, dopo le parole: «prodotti zootecnici contaminati, al proprietario», sono inserite le seguenti: «, al conduttore dell'azienda colpita nel caso ciò venga previsto in via contrattuale con il proprietario, ovvero al soccidario, in ragione degli accordi contrattuali stipulati fra le parti»;
3) al terzo periodo, dopo le parole: «il proprietario degli animali di cui è stato disposto l'abbattimento» sono inserite le seguenti: «o gli altri soggetti previsti dal presente comma»;
b) al comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «L'indennità non è altresì concessa a coloro che contravvengono ai provvedimenti assunti dalle autorità competenti in relazione alle malattie epizootiche degli animali»;
c) dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:
10-bis. Nell'ambito di idonei programmi di prevenzione, controllo ed eradicazione delle relative malattie infettive realizzati a livello comunitario, nazionale e regionale è concessa agli imprenditori agricoli una indennità compensativa della perdita di reddito o delle maggiori spese sopportate a causa del verificarsi dell'evento, commisurata al periodo di fermo ed alla superficie dell'allevamento interessata dai provvedimenti. Gli aiuti sono concessi prioritariamente agli imprenditori agricoli che realizzano interventi di prevenzione, anche mediante vaccinazione degli animali delle specie ricettive, nonché eradicazione degli agenti patogeni che possono trasmettere l'infezione. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, sono determinate le modalità per la concessione degli aiuti, nei limiti dello stanziamento di 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.
10-ter. In favore delle imprese agricole nei confronti delle quali, a causa di provvedimenti sanitari, siano state applicate misure di limitazione della movimentazione degli animali o di fermo aziendale, sono attivati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in conformità agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura e nei limiti dello stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, i seguenti interventi:
a) prestiti agevolati ad ammortamento quinquennale, da erogarsi con le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
b) proroga, sino al termine delle misure di prevenzione e per un periodo comunque non superiore a dodici mesi, dei termini per il pagamento delle rate delle operazioni creditizie e dei contributi previdenziali e assistenziali propri e dei lavoratori dipendenti in scadenza dalla data di emanazione del provvedimento sanitario di limitazione;
c) contributi in conto capitale fino all'80 per cento della spesa per la sostituzione degli animali abbattuti, determinata nei limiti unitari fissati dai bollettini ufficiali ISMEA, a causa delle misure di limitazione di cui al presente articolo.

2. All'articolo 3 della legge 2 giugno 1988, n. 218, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Su richiesta delle Regioni, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura può anticipare la liquidazione agli allevatori delle indennità ad essi spettanti. Le Regioni provvedono al rimborso all'AGEA, senza interessi, delle somme anticipate dall'AGEA stessa, entro 90 giorni dalla liquidazione delle stesse, e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento».
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nel limite massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante l'applicazione della seguente disposizione: a decorrere dal 1o gennaio 2006, con


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decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 25 milioni di euro annui.
5. 010. Delbono.