Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 703 del 10/11/2005
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(Aliquota IVA sulla fornitura di gas metano per uso domestico - n. 3-05152)

PRESIDENTE. L'onorevole Dell'Anna ha facoltà di illustrare la sua interrogazione n. 3-05152 (vedi l'allegato A - Interrogazioni a risposta immediata sezione 5).

GREGORIO DELL'ANNA. Signor Presidente, signor ministro, l'interrogazione che illustro riguarda un tema che tocca un po' tutte le famiglie italiane.
C'è un'applicazione poco puntuale ed accorta dell'aliquota IVA relativa alla somministrazione di gas metano per uso domestico. Infatti, se si utilizza il gas metano per riscaldare acqua e cuocere cibi, l'aliquota è quella agevolata del 10 per cento, mentre, se lo si utilizza per riscaldamento domestico, l'aliquota è quella ordinaria del 20 per cento. Orbene, nei periodi in cui non viene usato il riscaldamento, l'aliquota applicata è sempre del 20 per cento e ciò determina sicuramente un aggravio per le famiglie.


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Pertanto, vorremmo sapere come il Governo intenda risolvere un inconveniente che pesa sull'economia delle famiglie italiane.

PRESIDENTE. Il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Giovanardi, ha facoltà di rispondere.

CARLO GIOVANARDI, Ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, si tratta di un problema complesso.
L'aliquota IVA è del 20 per cento per riscaldamento per uso domestico e del 10 per cento, invece, per cottura di cibi e produzione di acqua calda. L'amministrazione finanziaria ha costantemente ritenuto che, in caso di consumo promiscuo (per cottura cibi e produzione di acqua calda e per riscaldamento) tutto vada assoggettato all'aliquota del 20 per cento. Ciò in quanto non risulta possibile determinare in misura certa ed oggettiva l'esatta quantità del consumo agevolato (che vada in una direzione o nell'altra), fatta eccezione per il caso in cui vengano installati distinti contatori che contabilizzino separatamente i consumi agevolati rispetto a quelli non agevolati (quindi, riscaldamento da una parte, cottura cibi e acqua calda dall'altra).
Tale interpretazione poggia sulla considerazione che l'aliquota agevolata IVA, derogando alla disciplina generale dell'assoggettamento all'aliquota ordinaria, può trovare applicazione solo in presenza degli specifici presupposti richiesti dalla legge, vale a dire con riferimento ai consumi domestici di gas riconducibili in modo certo a quelli di cui alla tariffa «T1». Da ciò discende che una contabilizzazione dei consumi che faccia riferimento a criteri meramente presuntivi di distinzione di quelli agevolati rispetto a quelli non agevolati non consente l'applicazione dei benefici.
Con riferimento alla questione in esame, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che dai limiti posti all'accensione dei riscaldamenti in certi periodi dell'anno non deriva la conseguenza che i consumi di gas in tali periodi siano da imputare in modo certo ed oggettivo alla cottura di cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa agevolata «T1».
In conclusione, l'Agenzia delle entrate ritiene che l'aliquota IVA del 10 per cento possa e debba trovare applicazione nei confronti degli utenti che abbiano sottoscritto un contratto per la fornitura del gas per uso cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa contrattuale «T1». In presenza di utenti che hanno sottoscritto un diverso contratto, tale aliquota ridotta sarà applicabile esclusivamente in presenza di distinti contatori, la cui installazione consente di individuare in modo certo il consumo di gas ad aliquota agevolata.
Notizie di stampa hanno, peraltro, dato evidenza alla recentissima sentenza con la quale la Corte di Cassazione ha escluso che il beneficio in esame (IVA al 10 per cento) possa applicarsi distinguendo i consumi dell'utente anche su base stagionale. La Suprema Corte ha, pertanto, ritenuto corretta l'applicazione, da parte della società fornitrice di gas, dell'aliquota del 20 per cento, atteso che il trattamento fiscale di favore sul gas domestico discende esclusivamente dalla tipologia contrattuale di utenza e di impianto. Quindi, credo che la strada da seguire sia quella della differenziazione del contatore, naturalmente applicando l'aliquota agevolata del 10 per cento ai consumi di cibo e di acqua calda, purché siano distinguibili dai consumi derivanti dal riscaldamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Dell'Anna ha facoltà di replicare.

GREGORIO DELL'ANNA. Signor Presidente, quanto ha riferito il ministro era chiaro nella circolare dell'Agenzia delle entrate.
Il problema dell'utilizzazione di due contatori comporta, tuttavia, la sottoscrizione di due contratti. Ciò significa, comunque, un aggravio per le famiglie.
Con riferimento alle società titolate a gestire la fornitura del gas metano, da parte del Governo ci aspettiamo indicazioni diverse rispetto a quanto ha dichiarato


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l'Agenzia delle entrate. Infatti, il 20 per cento, oltre al consumo, viene anche applicato all'imposta di consumo e alle addizionali regionali. Quindi, il 20 per cento va a pesare in maniera considerevole, per quanto limitata possa essere la somma.
Alla luce di questi aggravi che si vanno ad aggiungere sulla bolletta, il costo del gas metano assume una rilevanza fondamentale sul bilancio delle famiglie.
Nel prendere atto della risposta del ministro, solleciterei il Governo a fornire indicazioni diverse, affinché le famiglie, specialmente quelle monoreddito, non siano oltremodo sovraccaricate, fino al punto da non essere in grado di distinguere l'incidenza del consumo del gas per il riscaldamento da quella derivante dal consumo del gas per la cottura dei cibi.

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