Allegato A
Seduta n. 701 dell'8/11/2005


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(A.C. 6150 - Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:
rilevato che:
in base alla vigente disciplina contabile, alla previsione di diversi interventi onerosi, nell'ambito di uno stesso articolo, come nel caso dell'articolo 1-vicies quater, devono accompagnarsi distinte autorizzazioni di spesa per ciascuna delle finalità indicate;
la previsione dell'utilizzo di maggiori entrate, quali quelle derivanti dalla rideterminazione delle tariffe di cui al comma 1 dell'articolo 1-vicies quater, a copertura di oneri determinati nel loro ammontare è consentito, in base alla vigente disciplina contabile, solo nel caso che tali entrate siano sufficientemente certe nel loro ammontare e nella loro effettiva acquisizione;
appare necessario inserire una clausola di invarianza finanziaria volta ad evitare che dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo l-vicies quinquies derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in ordine alla quantificazione degli oneri relativi agli interventi per il personale e per la promozione e lo sviluppo della professionalità di cui al medesimo comma 1 dell'articolo l-vicies quater; l'incremento delle tariffe prospettato nel medesimo articolo è comunque inferiore all'aumento autorizzato per l'adeguamento agli indici ISTAT;

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 1-vicies quater, sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad aumentare, a decorrere dall'anno 2006,


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le tariffe per le operazioni di cui all'articolo 18 della legge 1o dicembre 1986, n. 870. Le maggiori entrate derivanti dagli aumenti di cui al precedente periodo, sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
1-bis. A valere sulle maggiori entrate di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 15.075.000 annui a decorrere dall'anno 2006 per l'avvio del processo di riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riguardo alle politiche del personale e alla promozione e sviluppo della professionalità. Nell'ambito dell'autorizzazione di cui al periodo precedente, l'importo massimo di euro 225.000 per l'anno 2006, è destinato alla prosecuzione dei servizi istituzionali in rete di pubblica utilità, erogati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante i siti Internet www.infrastrutturetrasporti.it/appalti e www.legge109-94.it relativi alla pubblicazione dei bandi on line, alla programmazione triennale dei lavori pubblici e al supporto nell'applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109. A valere delle maggiori entrate di cui al comma 1 è altresì autorizzata la spesa di euro 30.150.000 annui a decorrere dall'anno 2006 per 1'efficientamento e lo sviluppo Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri.
all'articolo 1-vicies quinquies, comma 1, sopprimere le parole: , entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.6, 1.55, 1.101, 1.103, 1-quater.1, 1-septiesdecies.4, 1-viciesquater.1, 1-viciesquater.2, 1-viciesquater.3, 1-viciesquater.18, 1-viciesquater.34, 1-viciesquinquies.1, e sugli articoli aggiuntivi, 1-quater.060, 1-quinquiesdecies.01, 1-quinquiesdecies.02, 1-quinquiesdecies.03, 1-quinquiesdecies.04, 1-quinquiesdecies.07, 1-quinquisdecies.060, 1-quinquiesdecies.061, 1-quinquiesdecies.067, 1-sexiesdecies.06, 1-sexiesdecies.063, 1-viciesquater.02, 1-viciesquater.03, 1-viciesquinquies.06, 1-viciesquinquies.07, 1-viciesquinquies.012, 1-viciesquinquies.062, 1-viciesquinquies.063, 1-viciesquinquies.064, 1-viciesquinquies.072, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.