1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 2004, n. 312, è sostituito dal seguente:
«3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in 75.000 milioni di euro».