Allegato A
Seduta n. 687 del 12/10/2005


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PROPOSTE DI LEGGE: SORO ED ALTRI*; FONTANA; SODA**; GAZZARA ED ALTRI; BENEDETTI VALENTINI ED ALTRI; NESPOLI; NESPOLI; BENEDETTI VALENTINI; BENEDETTI VALENTINI ED ALTRI: MODIFICHE ALLE NORME PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA (2620-2712-3304-3560-5613-5651-5652-5908-6052).

(A.C. 2620 - Sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati).

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:
«Art. 1 - 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.
2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a norma degli articoli 77, 83 e 84, e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale».

2. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 4. - 1. Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.
2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista».
3. All'articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni,».

*I deputati dei gruppi dei Democratici di Sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, di Rifondazione comunista e delle componenti SDI-Unità Socialista e Popolari-UDEUR del gruppo Misto hanno ritirato la loro sottoscrizione dalla proposta di legge.
**Il deputato Soda ha ritirato la sua sottoscrizione dalla proposta di legge.


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4. Dopo l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il seguente:
«Art. 14-bis. - 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.
2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.
3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale e dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata per la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati depositano lo stesso programma e dichiarano lo stesso nome e cognome della persona da loro indicata per la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi».

5. All'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «del 44o e non oltre le ore 16 del 42o» sono sostituite dalle seguenti: «del 54o e non oltre le ore 16 del 52o».

6. L'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:
«Art. 18-bis. - 1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.
2. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione».

6-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è soppresso il secondo periodo.
7. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:
«Le liste dei candidati, insieme con gli atti di accettazione delle candidature e i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati, devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della Corte di appello o del Tribunale indicati nella tabella A, allegata al presente testo unico, dalle ore 8 del 45o giorno alle ore 20 del 44o giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria della


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Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
Entro dieci giorni dalla presentazione delle liste dei candidati deve essere presentata la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori esclusivamente nel corso dei predetti dieci giorni».

8. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 31. - 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nella tabella B allegata al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24.
2. Sulle schede per l'attribuzione dei seggi i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto l'altro, su un'unica colonna. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre».

9. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:
«Art. 77. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data
dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
2) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista».

10. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 83. - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;
3) individua quindi:
a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il dieci per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il due per cento dei voti validi espressi;
b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi;


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4) tra le coalizioni di liste e le liste di cui al numero 3), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggior cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
5) verifica poi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi;
6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il due per cento dei voti validi espressi;
7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6). A tal fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4), ottenendo così il quoziente elettorale di coalizione. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggior cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Le stesse operazioni di calcolo sono effettuate con riferimento alle liste individuate ai sensi del numero 3), lettera b), nel senso che le rispettive cifre elettorali nazionali vengono divise per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4), ottenendo così il quoziente elettorale di lista;
8) salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tal fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il quoziente elettorale della coalizione, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), divide la cifra circoscrizionale per il relativo quoziente elettorale di lista, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggior cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima


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si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o liste singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali le coalizioni di liste o singole liste che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata;
9) salvo quanto disposto dal comma 2, l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tal fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggior cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali le liste che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata.
2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi ai sensi del comma 1, non abbia già conseguito almeno 340 seggi, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tal caso l'Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista.
3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 278 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A tal fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per 278. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole


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liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
4. L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tal fine calcola il quoziente elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista procedendo ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.
5. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del numero 6) del comma 1, l'Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numeri 8) e 9).
6. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
7. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

11. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 84.- 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione.
2. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture - uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.
(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati).

Soopprimere i commi 1, 9, 10 e 11.
1. 153. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Montecchi, Falanga, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 1, 9 e 10.
1. 108. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 1 e 9.
1. 52. Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 1, 10 e 11.
1. 109. Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 1 e 10.
1. 53. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 1 e 11.
1. 54. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.


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Sopprimere il comma 1.
1. 4. Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 1, capoverso Art. 1, sopprimere il comma 1.
1. 5. Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 1, capoverso Art. 1, sopprimere il comma 2.
1. 6. Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: nelle circoscrizioni fino alla fine del periodo, con le seguenti: in trentacinque circoscrizioni elettorali individuate con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
1. 488. Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Cusumano, Intini, Zanella, Falanga, Giordano, Amici, Zaccaria, Montecchi, Russo Spena, Cabras.

Subemendamenti all'emendamento 1. 454.

All'emendamento 1. 454., parte consequenziale, lettera a), sopprimere il capoverso comma 2-bis.

Conseguentemente, alla lettera c):
sopprimere il numero 2-
bis);
al numero 2-ter), sostituire le parole: in caso positivo verifica se alcuna delle liste di cui al numero 2-bis) con le seguenti: verifica se alcuna delle liste presentate nelle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche;
al numero 2-quater), sostituire le parole: di cui al numero 2-bis) con le seguenti: di cui al medesimo numero 2-ter).
0. 1. 454. 2. Boato, Bressa, Leoni, Mascia, Cusumano, Sgobio, Intini, Zanella, Falanga, Giordano, Russo Spena, Montecchi, Galante, Zaccaria, Amici, Cabras.

All'emendamento 1. 454., parte consequenziale, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-
bis) al comma 4, capoverso Art. 14-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: gruppi politici organizzati aggiungere le seguenti: , esclusi i partiti e i gruppi politici che intendono concorrere all'attribuzione dei seggi ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 2-quater),
0. 1. 454. 1. Zeller, Brugger, Widmann.

Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero aggiungere le seguenti: , alla circoscrizione Valle d'Aosta ed i seggi assegnati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 2-quater), nelle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche.

Conseguentemente:
a) al comma 4, capoverso Art. 14-bis, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. I partiti o gruppi politici organizzati che intendano concorrere all'attribuzione


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dei seggi assegnati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 2-quater), esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche, non possono presentare la dichiarazione di collegamento.
2-ter. L'elezione nel collegio della Valle d'Aosta, che è circoscrizione elettorale, è regolata dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico. Le liste che intendono concorrere in tale collegio non possono presentare la dichiarazione di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis.
b) al comma 9, capoverso Art. 77, comma 1, numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora abbia proceduto ad assegnazioni di seggi ai sensi del numero 2-quater), comunica all'Ufficio centrale nazionale il numero di seggi complessivamente assegnato ed esclude le liste di cui al numero 2-quater), dalla comunicazione delle cifre elettorali circoscrizionali e dal computo del totale dei voti validi della circoscrizione.
c) al comma 9, capoverso Art. 77, comma 1, dopo il numero 2), aggiungere i seguenti:
2-bis) nelle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche, verifica che siano presenti liste che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 14-bis, comma 2-bis;
2-ter) in caso positivo verifica se alcuna delle liste di cui al numero 2-bis) abbia ottenuto almeno il 20 per cento del totale dei voti validi espressi nella circoscrizione; qualora almeno una di tali liste abbia ottenuto tale cifra elettorale procede ad una prima ripartizione dei seggi in sede circoscrizionale. A tal fine, dopo avere trasmesso all'Ufficio centrale nazionale una prima comunicazione sui dati elettorali della circoscrizione ed avere ricevuto dall'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni riguardanti i dati di cui al comma 1, numero 3), dell'articolo 83, divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse per il numero dei seggi da assegnare nella circoscrizione. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. La parte intera del quoziente rappresenta il numero dei seggi da attribuire a ciascuna lista. I seggi che residuano sono rispettivamente attribuiti alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
2-quater) qualora dalla ripartizione di cui al numero 2-ter) siano attribuiti uno o più seggi ad alcuna delle liste di cui al numero 2-bis), la quale abbia ottenuto almeno il 20 per cento del totale dei voti validi espressi nella circoscrizione, assegna a tali liste i seggi ad esse attribuiti dalla ripartizione effettuata e procede alle relative proclamazioni;
d) al comma 10, capoverso Art. 83, comma 1, dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
3-bis) nella determinazione del numero dei seggi da attribuire complessivamente nelle circoscrizioni del territorio nazionale e rispettivamente in ciascuna di queste, esclude il seggio assegnato nel collegio Valle d'Aosta ed i seggi eventualmente assegnati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 2-quater), nelle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche. Fermo quanto disposto dal comma 2, il numero dei seggi assegnati al collegio Valle d'Aosta, nonché ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 2-quater), è detratto dal numero dei seggi restanti ai sensi del comma 3.
e) aggiungere, in fine, il seguente comma:
12. All'articolo 86, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è aggiunto, in fine, il


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seguente periodo: «Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 2-quater), che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito esclusivamente nella circoscrizione al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.».
1. 454. Zeller, Brugger, Widmann, Collè.

All'emendamento 1. 458., parte consequenziale, lettera b), capoverso comma 2-bis, sopprimere le parole: , non possono presentare la dichiarazione di collegamento;
0. 1. 458. 1. Boato, Bressa, Leoni, Mascia, Cusumano, Sgobio, Intini, Zanella, Falanga, Giordano, Amici, Zaccaria, Montecchi, Russo Spena, Galante, Cabras.

Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero aggiungere le seguenti: e i seggi assegnati ai sensi dell'articolo 93-bis.

Conseguentemente:
a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - 1. L'elezione nel collegio Valle d'Aosta, che è circoscrizione elettorale, e l'assegnazione dei seggi riservati alla rappresentanza delle minoranze linguistiche nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono regolate dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico.»;
b) al comma 4, capoverso Art. 14-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. I partiti o i gruppi politici organizzati che intendano concorrere all'attribuzione dei seggi assegnati ai sensi dell'articolo 93-bis non possono presentare la dichiarazione di collegamento; presentano una dichiarazione nella quale attestano di essere espressione di una minoranza linguistica tutelata dallo statuto speciale.»;
c) al comma 10, capoverso Art. 83:
al comma 1, dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) in tutte le occorrenze del calcolo determina il numero dei seggi da attribuire escludendo i seggi riservati alla rappresentanza delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 2;
al comma 3:
al primo periodo, sostituire le parole:
278 seggi con le seguenti: seggi, fatti salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e quanto disposto dall'articolo 2;
al secondo periodo, sostituire le parole: per 278 con le seguenti: per il numero dei seggi da ripartire ai sensi del primo periodo;
d) aggiungere, in fine, i seguenti commi:
12. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo l'articolo 93 è aggiunto il seguente:
«Art. 93-bis. - Nella circoscrizione Trentino Alto Adige/Südtirol alle liste, presentate da partiti o gruppi politici organizzati espressi dalle minoranze linguistiche, che abbiano ottenuto almeno il 20 per cento del totale dei voti validi espressi nella stessa circoscrizione, è riservata una quota dei seggi spettanti alla circoscrizione, corrispondente alla consistenza proporzionale dei gruppi linguistici che costituiscono le minoranze stesse, come determinata ai sensi del comma 4. I partiti o gruppi politici organizzati si intendono espressi dalle minoranze linguistiche quando, al momento della presentazione delle candidature, presentino una dichiarazione in tal senso e abbiano eletto, in ogni tempo, almeno un proprio rappresentante in un Consiglio provinciale o nel Consiglio regionale, componente di un


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gruppo consiliare costituito almeno per la metà da consiglieri appartenenti a minoranze linguistiche.
2. Al fine di dare espressione democratica alla pluralità delle componenti all'interno delle minoranze linguistiche, le liste di cui al comma 1 possono presentare un elenco di candidati, ai sensi dell'articolo 18-bis, da scegliere con voto di preferenza. A tal fine le schede elettorali, previste all'articolo 31, riportano accanto al relativo contrassegno di lista lo spazio per l'attribuzione dell'eventuale voto di preferenza. L'elettore può manifestare un voto di preferenza esclusivamente per uno dei candidati della lista da lui votata, scrivendo nello spazio previsto il nome e cognome o il solo cognome o, in caso di più cognomi o di donne coniugate, uno dei due cognomi, del candidato prescelto tra quelli compresi nell'elenco della lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita. Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata. Le preferenze per candidati non comprese nella lista votata sono inefficaci. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia scritto una preferenza per candidati compresi tutti nella medesima lista si intende che abbia votato la lista alla quale appartengano i preferiti. Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze per candidati appartenenti a una soltanto di tale liste, il voto é attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.
3. L'Ufficio centrale circoscrizionale, prima di procedere alle operazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numero 3), individua il numero di seggi da attribuire alle liste di cui al comma 1, aumentato all'unità superiore in caso di parte frazionaria eccedente i cinquanta centesimi, ed assegna preliminarmente tali seggi alla rappresentanza delle minoranza linguistiche; a tal fine:
1) individua le liste che hanno diritto a concorrere all'assegnazione dei seggi riservati, concorrendo a tale assegnazione le liste che hanno presentato proprie candidature esclusivamente nella circoscrizione e che sono espressione di partititi o gruppi politici espressi dalle minoranze linguistiche;
2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna delle liste di cui al numero 1), data dalla somma dei voti espressi per la lista nella circoscrizione;
3) ammette alla ripartizione dei seggi riservati le liste di, cui al numero 1) che abbiano ottenuto almeno il 20 per cento del totale dei voti validi espressi nella circoscrizione;
4) assegna i seggi riservati alle liste ammesse alla ripartizione; a tal fine divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse alla ripartizione per il numero dei seggi di cui al comma 1 e assume come quoziente della ripartizione la parte intera del risultato di tale divisione; procede quindi all'assegnazione dei seggi riservati alle liste ammesse con il metodo dei quozienti interi e maggiori resti dì cui all'articolo 83, comma 1, numero 7);
5) determina la graduatoria dei candidati per le liste che hanno presentato i candidati da scegliere con voto di preferenza, secondo il numero di preferenze ottenuto. A parità di preferenze prevale il più anziano di età e a parità di età l'ordine di presentazione. Determina gli eletti delle liste che non hanno presentato i candidati da scegliere con voto di preferenza, secondo l'ordine di presentazione. Procede quindi alla proclamazione dei candidati eletti;
6) comunica all'Ufficio centrale nazionale le proclamazioni effettuate; le cifre elettorali e le altre candidature delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi riservati sono escluse da ogni computo ai fini dell'assegnazione degli altri seggi spettanti alla circoscrizione.
4. Ai fini della determinazione della consistenza proporzionale dei gruppi linguistici


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che costituiscono le minoranze linguistiche di cui al presente articolo si fa riferimento, per la provincia di Bolzano, alla consistenza proporzionale dei gruppi linguistici tedesco e ladino nella provincia stessa, di cui all'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 26 luglio 1976, n. 752, rapportata alla popolazione della stessa provincia di Bolzano, nonché, per la provincia di Trento, alla consistenza dei gruppi linguistici, di cui al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, come rilevati dall'ultimo censimento generale della popolazione italiana sull'intero territorio della provincia di Trento.
5. Il seggio attribuito ai sensi del comma 1 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della graduatoria o rispettivamente della lista.
6. Qualora nessuna delle liste o gruppi politici espressi dalle minoranze linguistiche di cui al presente articolo abbia ottenuto almeno il 20 per cento del totale dei voti validi espressi nella circoscrizione, i seggi delle circoscrizioni sono interamente attribuiti ai sensi degli articoli articoli 77, 83, e 84. Le liste delle minoranze linguistiche concorrono a tale riparto con tutte le altre liste presentate, senza dover conseguire le percentuali minime previste all'articolo 83.»
13. La rubrica del TITOLO VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituita dalla seguente «Disposizioni speciali per il collegio Valle d'Aosta e per l'assegnazione dei seggi riservati alla rappresentanza delle minoranze linguistiche del territorio della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol».
1. 458. Zeller, Brugger, Widmann.

Subemendamento all'emendamento 1. 459.

All'emendamento 1. 459., parte consequenziale, lettera b), capoverso comma 2-bis, sopprimere le parole: , non possono presentare la dichiarazione di collegamento;
0. 1. 459. 1. Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Cusumano, Sgobio, Intini, Zanella, Falanga, Giordano, Amici, Zaccaria, Montecchi, Russo Spena, Galante, Cabras.

Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero aggiungere le seguenti: e i seggi assegnati ai sensi dell'articolo 93-bis.

Conseguentemente:
a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - 1. L'elezione nel collegio Valle d'Aosta, che è circoscrizione elettorale, e l'assegnazione dei seggi riservati alla rappresentanza delle minoranze linguistiche nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono regolate dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico.»;
b) al comma 4, capoverso Art. 14-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. I partiti o i gruppi politici organizzati che intendano concorrere all'attribuzione dei seggi assegnati ai sensi dell'articolo 93-bis non possono presentare la dichiarazione di collegamento; presentano una dichiarazione nella quale attestano di essere espressione di una minoranza linguistica tutelata dallo statuto speciale.»;
c) al comma 10, capoverso Art. 83:
al comma 1, dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) in tutte le occorrenze del calcolo determina il numero dei seggi da


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attribuire escludendo i seggi riservati alla rappresentanza delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 2;
al comma 3:
al primo periodo, sostituire le parole:
278 seggi con le seguenti: seggi, fatti salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e quanto disposto dall'articolo 2;
al secondo periodo, sostituire le parole: per 278 con le seguenti: per il numero dei seggi da ripartire ai sensi del primo periodo;
d) aggiungere, in fine, i seguenti commi:
12. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo l'articolo 93 è aggiunto il seguente:
«Art. 93-bis. - 1- Nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol alle liste, presentate da partiti o gruppi politici organizzati espressi dalle minoranze linguistiche, che abbiano ottenuto almeno il 20 per cento del totale dei voti validi espressi nella stessa circoscrizione, è riservata una quota dei seggi spettanti alla circoscrizione, corrispondente alla consistenza proporzionale dei gruppi linguistici che costituiscono le minoranze stesse, come determinata ai sensi del comma 2. I partiti o gruppi politici organizzati si intendono espressi dalle minoranze linguistiche quando, al momento della presentazione delle candidature, presentino una dichiarazione in tal senso e abbiano eletto - in ogni tempo - almeno un proprio rappresentante in un Consiglio provinciale o nel Consiglio regionale, componente di un gruppo consiliare costituito almeno per la metà da consiglieri appartenenti a minoranze linguistiche. L'Ufficio centrale circoscrizionale, prima di procedere alle operazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numero 3), individua il numero di seggi da attribuire alle liste di cui al primo periodo, aumentato all'unità superiore in caso di parte frazionaria eccedente i cinquanta centesimi, ed assegna preliminarmente tali seggi alla rappresentanza delle minoranza linguistiche; a tal fine:
1) individua le liste che hanno diritto a concorrere all'assegnazione dei seggi riservati, concorrendo a tale assegnazione le liste che hanno presentato proprie candidature esclusivamente nella circoscrizione e che sono espressione di partititi o gruppi politici espressi dalle minoranze linguistiche;
2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna delle liste di cui al numero 1), data dalla somma dei voti espressi per la lista nella circoscrizione;
3) ammette alla ripartizione dei seggi riservati le liste di cui al numero 1) che abbiano ottenuto almeno il 20 per cento dei totale dei voti validi espressi nella circoscrizione;
4) assegna i seggi riservati alle liste ammesse alla ripartizione; a tal fine divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse alla ripartizione per il numero dei seggi di cui al comma 1 e assume come quoziente della ripartizione la parte intera del risultato di tale divisione; procede quindi all'assegnazione dei seggi riservati alle liste ammesse con il metodo dei quozienti interi e maggiori resti di cui all'articolo 83, comma 1, numero 7);
5) procede quindi alla proclamazione dei candidati eletti;
6) comunica all'Ufficio centrale nazionale le proclamazioni effettuate; le cifre elettorali e le altre candidature delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi riservati sono escluse da ogni computo ai fini dell'assegnazione degli altri seggi spettanti alla circoscrizione.
2. Ai fini della determinazione della consistenza proporzionale dei gruppi linguistici che costituiscono le minoranze linguistiche di cui al presente articolo si fa riferimento, per la provincia di Bolzano, alla consistenza proporzionale dei gruppi linguistici tedesco e ladino nella provincia stessa, di cui all'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 26 luglio 1976, n. 752, rapportata alla


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popolazione della stessa provincia dì Bolzano, nonché, per la provincia di Trento, alla consistenza dei gruppi linguistici, di cui al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, come rilevati dall'ultimo censimento generale della popolazione italiana sull'intero territorio della provincia di Trento.
3. Il seggio attribuito ai sensi del comma 1 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.
4. Qualora nessuna delle liste o gruppi politici espressi dalle minoranze linguistiche di cui al presente articolo abbia ottenuto almeno il 20 per cento del totale dei voti validi espressi nella circoscrizione, i seggi delle circoscrizioni sono interamente attribuiti ai sensi degli articoli 77, 83, e 84. Le liste delle minoranze linguistiche concorrono a tale riparto con tutte le altre liste presentate, senza dover conseguire le percentuali minime previste all'articolo 83.»
13. La rubrica del TITOLO VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituita dalla seguente «Disposizioni speciali per il collegio Valle d'Aosta e per l'assegnazione dei seggi riservati alla rappresentanza delle minoranze linguistiche del territorio della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol».
1. 459. Zeller, Brugger, Widmann.

Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero aggiungere le seguenti: e salvo quanto stabilito per la circoscrizione del Trentino Alto Adige/Südtirol.

Conseguentemente:
a) al medesimo capoverso:
1) comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il territorio della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol costituisce una circoscrizione elettorale articolata in due collegi corrispondenti ai territori delle province di Trento e di Bolzano; i seggi assegnati a tale circoscrizione, ripartiti in parti uguali tra i due collegi, sono attribuiti secondo quanto disposto dal comma 2-bis e dall'articolo 77, comma 1-bis;
2) aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2-bis. La ripartizione dei seggi assegnati ai collegi della circoscrizione elettorale Trentino-Alto Adige/Südtirol è effettuata in ragione proporzionale dagli uffici centrali circoscrizionali rispettivamente costituiti presso la Corte d'appello di Trento e presso la Corte d'appello di Bolzano, secondo quanto disposto dall'articolo 77, comma 1-bis.»;
b) al comma 9, capoverso Art. 77, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Gli Uffici centrali circoscrizionali presso le Corti d'appello di Trento e di Bolzano, dopo aver compiuto le operazioni di cui al comma 1, numero 1), provvedono al riparto dei seggi assegnati al rispettivo collegio elettorale in base alla cifra elettorale conseguita nel medesimo collegio da ciascuna lista, applicando il metodo del quoziente elettorale di collegio e dei più alti resti. Il predetto quoziente è ottenuto dividendo il totale delle cifre elettorali ottenute da tutte le liste nel collegio per il numero di seggi da ripartire nel medesimo. I voti utilizzati per l'attribuzione dei seggi del collegio sono scorporati dalla cifra elettorale ottenuta nel medesimo collegio dalla rispettiva lista e sono comunicati all'Ufficio centrale nazionale per essere utilizzati al solo fine di quanto previsto dall'articolo 83, comma 1, numero 3)»;
c) al comma 10, capoverso Art. 83, comma 1, alinea, premettere le parole: Salvo quanto disposto dall'articolo 1 e dall'articolo 77, comma 1-bis,"
1. 363. Detomas.

Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Salvo i


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seggi assegnati alla circoscrizione Estero aggiungere le seguenti: e quanto disposto dall'articolo 2.

Conseguentemente:
a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - 1. L'elezione nel collegio Valle d'Aosta, che è circoscrizione elettorale, e l'assegnazione di tre seggi riservati alla rappresentanza della popolazione di lingua tedesca del territorio della Provincia autonoma di Bolzano, sono regolate dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico.»;
b) al comma 10, capoverso Art. 83:
al comma 1, dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) in tutte le occorrenze del calcolo, determina il numero dei seggi da attribuire escludendo i seggi riservati alla rappresentanza dei territori di cui all'articolo 2;
al comma 3:
al primo periodo, sostituire le parole:
278 seggi con le seguenti: 274 seggi;
al secondo periodo, sostituire le parole: per 278 con le seguenti: per 274;
c) aggiungere, in fine, i seguenti commi:
12. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo l'articolo 93 è aggiunto il seguente:
«Art. 93-bis. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale della circoscrizione nella quale è compreso il territorio della Provincia autonoma di Bolzano, prima di procedere alle operazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numero 3), assegna preliminarmente i tre seggi spettanti alla rappresentanza della popolazione di lingua tedesca e della popolazione di lingua ladina; a tal fine:
1) individua le liste che hanno diritto a concorrere alla assegnazione dei tre seggi riservati; concorrono a tale assegnazione le liste che hanno presentato proprie candidature esclusivamente nella circoscrizione e che sono espressione di partiti o gruppi politici che abbiano eletto - in ogni tempo - almeno un proprio rappresentante nel Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano il quale, ai sensi dell'articolo 48-ter, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sia appartenuto o appartenga al gruppo dei consiglieri di lingua tedesca o al gruppo dei consiglieri di lingua ladina;
2) determina la cifra elettorale provinciale di ciascuna delle liste di cui al numero 1); tale cifra è data dalla somma dei voti espressi per la lista nelle sezioni del territorio della Provincia autonoma di Bolzano; determina successivamente il totale delle cifre elettorali provinciali;
3) ammette alla ripartizione dei tre seggi riservati le liste di cui al numero 1) che abbiano ottenuto nelle sezioni del territorio della Provincia autonoma di Bolzano almeno il 25 per cento del totale delle cifre elettorali provinciali, determinato ai sensi del numero 2);
4) assegna i tre seggi alle liste ammesse alla ripartizione; a tal fine divide per tre la somma delle cifre elettorali provinciali delle liste ammesse alla ripartizione e assume come quoziente della ripartizione la parte intera del risultato di tale divisione; procede quindi all'assegnazione dei seggi alle liste ammesse con il metodo dei quozienti interi e maggiori resti di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3);
5) procede quindi alla proclamazione dei candidati eletti;
6) comunica all'Ufficio centrale nazionale le proclamazioni effettuate; le cifre elettorali e le altre candidature delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi riservati sono escluse da ogni computo ai fini dell'assegnazione degli altri seggi spettanti alla circoscrizione.


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2. Il seggio attribuito ai sensi del comma 1 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista».
13. La rubrica del TITOLO VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per il Collegio Valle d'Aosta e per l'assegnazione dei seggi riservati alla rappresentanza della popolazione di lingua tedesca e della popolazione di lingua ladina del territorio della Provincia autonoma di Bolzano».
14. Il seggio spettante alla circoscrizione Valle d'Aosta è assegnato con metodo uninominale maggioritario secondo le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione per la elezione della Camera dei deputati la cui abrogazione è disposta dalla presente legge restano in vigore, in quanto applicabili, limitatamente alla assegnazione del seggio spettante alla regione Valle d'Aosta.
1. 455. Zeller, Brugger, Widmann.

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
1. 262. Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Bressa, Cabras, Montecchi, Falanga, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
1. 257. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
1. 248. Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
1. 234. Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
1. 214. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5 e 6.
1. 189. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.
1. 154. Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.
1. 110. Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2 e 3.
1. 55. Bressa, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Cabras, Montecchi, Falanga, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
1. 258. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.


Pag. 21


Sopprimere i commi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
1. 249. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
1. 235. Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 4, 5, 6, 7 e 8.
1. 215. Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 4, 5, 6 e 7.
1. 190. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 4, 5 e 6.
1. 155. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 4 e 5.
1. 111. Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2 e 4.
1. 56. Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
1. 250. Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
1. 236. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Montecchi, Falanga, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 5, 6, 7, 8 e 9.
1. 216. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 5, 6 e 7.
1. 156. Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 5 e 6.
1. 112. Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2 e 5.
1. 57. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
1. 237. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.


Pag. 22


Sopprimere i commi 2, 6, 7, 8, 9 e 10.
1. 217. Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 6, 7, 8 e 9.
1. 191. Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 6, 7 e 8.
1. 157. Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 6 e 7.
1. 113. Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Bressa, Cabras, Montecchi, Falanga, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2 e 6.
1. 58. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 7, 8, 9, 10 e 11.
1. 218. Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 7, 8, 9 e 10.
1. 192. Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 7, 8 e 9.
1. 158. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 7 e 8.
1. 114. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2 e 7.
1. 59. Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 8, 9, 10 e 11.
1. 193. Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 8, 9 e 10.
1. 159. Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 8 e 9.
1. 115. Bressa, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Cabras, Montecchi, Falanga, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2 e 8.
1. 60. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.


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Sopprimere i commi 2, 9, 10 e 11.
1. 160. Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 9 e 10.
1. 116. Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2 e 9.
1. 61. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 10 e 11.
1. 117. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2 e 10.
1. 62. Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2 e 11.
1. 63. Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere il comma 2.
1. 7. Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 2, capoverso Art. 4, sopprimere il comma 1.
1. 8. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Montecchi, Falanga, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 2, capoverso Art. 4, sopprimere il comma 2.
1. 9. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 2, capoverso Art. 4, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Oltre al voto di lista, l'elettore può esprimere una preferenza per uno dei candidati compresi nella lista medesima.
Conseguentemente:
a) al comma 8, capoverso Art. 31, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Le schede per l'attribuzione dei seggi riportano accanto ad ogni contrassegno uno spazio per consentire all'elettore di esprimere la preferenza per uno dei candidati della lista prescelta.
b) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. L'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 58. - 1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola, una scheda e la consegna all'elettore, opportunamente piegata, insieme alla matita copiativa.
2. L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque


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apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome, o solo il cognome, del candidato preferito, compreso nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita. Sono vietati altri segni o indicazioni. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati. Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata. Le preferenze per candidati compresi in liste di altri collegi sono inefficaci. Sono, altresì, inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia scritto una preferenza per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti. Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni il presidente dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando, in ogni caso, le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere.
3. Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa nell'urna.
4. Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore abbia votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopra indicata.
5. Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, nel quale si fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano riconsegnata»;
c) al comma 9, capoverso Art. 77, comma 1:
dopo il numero 1, aggiungere il seguente:
1-bis) determina la graduatoria dei candidati secondo il numero di preferenze ottenuto. A parità di preferenze prevale il più anziano di età;
al numero 2), aggiungere, in fine, le parole: , nonché il numero di preferenze di ciascun candidato.
d) al comma 11, capoverso Art. 84, comma 1, sostituire le parole: l'ordine di presentazione con le seguenti: la graduatoria delle preferenze ottenute
1. 456. Zeller, Brugger, Widmann.

Sopprimere i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
1. 259. Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
1. 251. Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.


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Sopprimere i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
1. 238. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
1. 219. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3, 4, 5, 6 e 7.
1. 194. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3, 4, 5 e 6.
1. 161. Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.
1. 118. Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3 e 4.
1. 64. Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
1. 252. Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Bressa, Cabras, Montecchi, Falanga, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
1. 239. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3, 5, 6, 7, 8 e 9.
1. 220. Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3, 5, 6, 7 e 8.
1. 195. Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3, 5, 6 e 7.
1. 162. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3, 5 e 6.
1. 119. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3 e 5.
1. 65. Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.


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Sopprimere i commi 3, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
1. 240. Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3, 6, 7, 8, 9 e 10.
1. 221. Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3, 6, 7 e 8.
1. 163. Bressa, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Cabras, Montecchi, Falanga, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3, 6 e 7.
1. 120. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3 e 6.
1. 66. Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3, 7, 8, 9, 10 e 11.
1. 222. Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3, 7, 8, 9 e 10.
1. 196. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3, 7, 8 e 9.
1. 430. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3, 7 e 8.
1. 121. Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3 e 7.
1. 67. Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3, 8, 9, 10 e 11.
1. 197. Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3, 8, 9 e 10.
1. 165. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Montecchi, Falanga, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3, 8 e 9.
1. 122. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3 e 8.
1. 68. Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.


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Sopprimere i commi 3, 9, 10 e 11.
1. 166. Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3, 9 e 10.
1. 123. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3 e 9.
1. 69. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3, 10 e 11.
1. 124. Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3 e 10.
1. 70. Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3 e 11.
1. 71. Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere il comma 3.
1. 12. Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Bressa, Cabras, Montecchi, Falanga, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se, alla data di convocazione dei comizi elettorali, i soggetti di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono già membri del Parlamento o del Governo. Per gli stessi non si applica l'articolo 62 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
1. 445. Maninetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente dalle formazioni politiche o dalle coalizioni presenti in Parlamento ovvero con quelli presentati in precedenza.»;
b) il quarto comma è sostituito dai seguenti:
«Ai fini di cui al terzo comma costituisce elemento di confondibilità, anche una sola delle condizioni di seguito indicate:
1) l'utilizzo nel contrassegno di colori analoghi i quali complessivamente risultino, nella posizione e nella rappresentazione grafica e cromatica, coincidere sovrapponendo i due simboli per oltre il 25 per cento del totale;
2) l'utilizzo di simboli e dati grafici costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento;


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3) l'utilizzo di parole che siano parte integrante della denominazione del partito o della forza politica di riferimento.
In deroga al quarto comma, i partiti o i gruppi politici presenti in Parlamento da almeno due legislature, aventi un gruppo parlamentare costituito presso una delle due Camere o presso il Parlamento europeo, ovvero una componente riconosciuta nel Gruppo Misto della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora abbiano già nel simbolo, con cui notoriamente si presentano, parole o espressioni letterali uguali ad altre formazioni politiche presenti in Parlamento, possono continuare a farne uso.
In deroga ai numeri 2) e 3) del quarto comma, le formazioni politiche di coalizione possono autorizzare l'uso della denominazione della coalizione ovvero del simbolo grafico di riferimento a più di una delle formazioni politiche partecipanti alle elezioni con sistema proporzionale.»;
c) il sesto comma è abrogato.
1. 449. Cento, Zanella.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, dopo le parole: «con quelli riproducenti simboli» sono aggiunte le seguenti: «, elementi e diciture, o solo alcuni di essi,»;
b) al quarto comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica».
1. 472. (Nuova formulazione) Parolo.
(Approvato)

Sopprimere i commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
1. 253. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
1. 241. Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
1. 223. Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 4, 5, 6, 7 e 8.
1. 198. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 4, 5, 6 e 7.
1. 167. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.
1. 125. Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 4 e 5.
1. 72. Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.


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Sopprimere i commi 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
1. 242. Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 4, 6, 7, 8, 9 e 10.
1. 224. Bressa, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Cabras, Montecchi, Falanga, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 4, 6, 7, 8 e 9.
1. 199. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 4, 6, 7 e 8.
1. 168. Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 4, 6 e 7.
1. 126. Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 4 e 6.
1. 73. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 4, 7, 8, 9, 10 e 11.
1. 225. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 4, 7, 8, 9 e 10.
1. 200. Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 4, 7, 8 e 9.
1. 169. Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 4, 7 e 8.
1. 127. Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 4 e 7.
1. 74. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 4, 8, 9, 10 e 11.
1. 201. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Montecchi, Falanga, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 4, 8, 9 e 10.
1. 170. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 4, 8 e 9.
1. 128. Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.


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Sopprimere i commi 4 e 8.
1. 75. Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 4, 9, 10 e 11.
1. 171. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 4, 9 e 10.
1. 129. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 4 e 9.
1. 76. Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 4, 10 e 11.
1. 130. Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 4 e 10.
1. 77. Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 4 e 11.
1. 78. Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Bressa, Cabras, Montecchi, Falanga, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 4, capoverso articolo 14-bis, sopprimere i commi 1, 2 e 3.
1. 264. Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 4, capoverso articolo 14-bis, sopprimere i commi 1 e 2.
1. 263. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 4, capoverso articolo 14-bis, sopprimere i commi 2 e 3.
1. 265. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 4, capoverso articolo 14-bis, sopprimere il comma 2.
1. 15. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 4, capoverso articolo 14-bis, sopprimere il comma 3.
1. 414. Bressa, Boato, Zaccaria, Leoni, Amici, Mascia, Sgobio, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 4, capoverso Art. 14-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: depositano fino alla fine del comma con le seguenti: che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati


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in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.
1. 450. (Testo modificato nel corso della seduta) Palma, Di Giandomenico, Luciano Dussin, Saia.
(Approvato)

Al comma 4, capoverso Art. 14-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.
1. 600. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 4, capoverso Art. 14-bis, sopprimere il comma 4.
1. 415. Mascia, Zaccaria, Boato, Bressa, Amici, Leoni, Sgobio, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
1. 243. Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Amici, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
1. 226. Bressa, Amici, Boato, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 5, 6, 7, 8 e 9.
1. 202. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 5, 6, 7 e 8.
1. 172. Cabras, Amici, Boato, Bressa, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 5, 6 e 7.
1. 131. Bressa, Amici, Boato, Cabras, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Falanga, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 5 e 6.
1. 80. Leoni, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 5, 7, 8, 9, 10 e 11.
1. 227. Mascia, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 5, 7, 8, 9 e 10.
1. 203. Sgobio, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 5, 7, 8 e 9.
1. 173. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.


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Sopprimere i commi 5, 7 e 8.
1. 132. Montecchi, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 5 e 7.
1. 451. Palma, Luciano Dussin, Saia, Di Giandomenico.
(Approvato)

Sopprimere i commi 5, 8, 9, 10 e 11.
1. 204. Intini, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 5, 8, 9 e 10.
1. 174. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 5, 8 e 9.
1. 133. Boato, Amici, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 5 e 8.
1. 82. Bressa, Boato, Amici, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 5, 9, 10 e 11.
1. 175. Cabras, Amici, Boato, Bressa, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 5, 9 e 10.
1. 134. Leoni, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 5 e 9.
1. 83. Mascia, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 5, 10 e 11.
1. 135. Sgobio, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 5 e 10.
1. 84. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 5 e 11.
1. 79. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 5.
1. 17. Montecchi, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 5, sostituire le parole: del 54o con le seguenti: del 53o.
1. 307. Mascia, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.


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Al comma 5, sostituire le parole: del 54o con le seguenti: del 55o.
1. 306. Galante, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 5, sostituire le parole: ore 16 con le seguenti: ore 15.
1. 309. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 5, sostituire le parole: ore 16 con le seguenti: ore 17.
1. 308. Sgobio, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 5, sostituire le parole: del 52o con le seguenti: del 53o.
1. 311. Montecchi, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 5, sostituire le parole: del 52o con le seguenti: del 51o.
1. 310. Galante, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
1. 228. Intini, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 6, 7, 8, 9 e 10.
1. 205. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 6, 7, 8 e 9.
1. 176. Boato, Amici, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 6, 7 e 8.
1. 136. Bressa, Amici, Boato, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 6 e 7.
1. 86. Cabras, Amici, Boato, Bressa, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 6, 8, 9, 10 e 11.
1. 206. Leoni, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Falanga,Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 6, 8, 9 e 10.
1. 177. Leoni, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 6, 8 e 9.
1. 137. Mascia, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.


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Sopprimere i commi 6 e 8.
1. 87. Sgobio, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 6, 9, 10 e 11.
1. 178. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 6, 9 e 10.
1. 138. Montecchi, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 6 e 9.
1. 88. Galante, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 6, 10 e 11.
1. 139. Intini, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 6 e 10.
1. 89. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 6 e 11.
1. 90. Boato, Amici, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 6.
1. 18. Bressa, Amici, Boato, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 6, capoverso Art. 18-bis, sopprimere il comma 1.
1. 19. Cabras, Amici, Boato, Bressa, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 6, capoverso Art. 18-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: : da almeno 1.500 fino alla fine del periodo con le seguenti: da un numero di elettori della circoscrizione pari al numero degli abitanti risultante dall'ultimo censimento e diviso per mille; la cifra risultante è arrotondata per eccesso alla decina superiore, nessuna lista di candidati può essere sottoscritta da un numero di elettori superiore al doppio del numero minimo richiesto.
1. 443. Serena.

Al comma 6, capoverso Art. 18-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: almeno 1.500 fino a: 4.500 elettori con le seguenti: almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 3.000 e da non più di 3.500 elettori.
1. 444. Rotondi.

Al comma 6, capoverso Art. 18-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: almeno 1.500 con le seguenti: almeno 1.510.
1. 313. Boato, Amici, Bressa, Cabras, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi,


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Falanga, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 6, capoverso Art. 18-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: almeno 1.500 con le seguenti: almeno 1.490.
1. 312. Leoni, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 6, capoverso Art. 18-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2.000 elettori con le seguenti: 2.010 elettori.
1. 314. Mascia, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 6 capoverso Art. 18-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2.000 elettori con le seguenti: 1990 elettori.
1. 315. Sgobio, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 6, capoverso Art. 18-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: fino a 500.000 abitanti con le seguenti: fino a 510.000 abitanti.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: più di 500.000 abitanti con le seguenti: più di 510.000 abitanti.
1. 317. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 6, capoverso Art. 18-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: fino a 500.000 con le seguenti: fino a 490.000.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: più di 500.000 abitanti con le seguenti: più di 490.000 abitanti.
1. 316. Montecchi, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 6 capoverso Art. 18-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: almeno 2.500 con le seguenti: almeno 2.600.
1. 319. Galante, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 6, capoverso Art. 18-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: almeno 2.500 con le seguenti: almeno 2.400.
1. 318. Intini, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 6, capoverso Art. 18-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 3.000 elettori con le seguenti: 2.990 elettori.
1. 320. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 6, capoverso Art. 18-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: fino a 1.000.000 con le seguenti: fino a 1.010.000.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: più di 1.000.000 con le seguenti: più di 1.010.000 abitanti.
1. 322. Boato, Amici, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.


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Al comma 6, capoverso Art. 18-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: fino a 1.000.000 con le seguenti: fino a 990.000.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: più di 1.000.000 abitanti con le seguenti: più di 990.000 abitanti.
1. 321. Bressa, Amici, Boato, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 6, capoverso Art. 18-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: almeno 4.000 con le seguenti: almeno 3.010.
1. 324. Cabras, Amici, Boato, Bressa, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 6, capoverso Art. 18-bis, comma 1, sostituire le parole: almeno 4.000 con le seguenti: almeno 4.500.
1. 323. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 6, capoverso Art. 18-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: più di 4.500 con le seguenti: più di 4.600.
1. 325. Bressa, Amici, Boato, Cabras, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Falanga, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 6, capoverso Art. 18-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: più di 4.500 con le seguenti: più di 4.400.
1. 326. Leoni, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 6, capoverso Art. 18-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nessuna sottoscrizione è richiesta per quei partiti o gruppi politici organizzati che abbiano almeno un deputato e un senatore entrambi iscritti rispettivamente al Gruppo misto della Camera dei deputati ed a quello del Senato della Repubblica, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Conseguentemente:
al comma 10, capoverso Art. 83:
a) al comma 1:
1) sopprimere il numero 6);
2) al numero 7), sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: di cui al numero 6);
3) al numero 8), sopprimere le parole: di cui al numero 6);
4) al numero 9), sostituire le parole: di cui al numero 6) con le seguenti: che la compongono.
b) al comma 5, sopprimere le parole: ai sensi del numero 6) del comma 1.
all'articolo 2:
a) al comma 3, capoverso Art. 9, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nessuna sottoscrizione è richiesta per quei partiti o gruppi politici organizzati che abbiano almeno un deputato e un senatore entrambi iscritti rispettivamente al Gruppo misto della Camera dei deputati ed a quello del Senato della Repubblica, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
b) al comma 6, capoverso Art. 16, comma 1, sopprimere il numero 2).
1. 479. Sgarbi


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All'emendamento 1.452, capoverso «1-bis», aggiungere in fine il seguente periodo: Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.
0. 1. 452. 600. La Commissione.

Al comma 6, capoverso Art. 18-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale.
1. 452. Palma, Luciano Dussin, Saia, Di Giandomenico.

Al comma 6, capoverso Art. 18-bis, sopprimere il comma 2.
1. 20. Mascia, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 6, capoverso Art. 18-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: da un elenco fino alla fine del periodo con le seguenti: dall'elenco di candidati su cui è possibile esprimere voto di preferenza.

Conseguentemente:
a) al comma 8, capoverso Art. 31, comma 2, al primo periodo premettere il seguente: Le schede per l'attribuzione dei seggi riportano accanto ad ogni contrassegno uno spazio per consentire all'elettore di esprimere fino ad un massimo di tre preferenze per i candidati di cui al comma 2 dell'articolo 18-bis.
b) al comma 9, capoverso Art. 77, comma 1, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis) determina la graduatoria dei candidati della lista di cui all'articolo 18-bis, comma 2, secondo il numero di preferenze ottenute. In caso di parità prevale il più anziano di età;
c) al comma 11, capoverso Art. 84, comma 1, sostituire le parole: compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione con le seguenti: sulla base della graduatoria dei voti di preferenza ottenuti.
1. 476. Sgarbi.

Al comma 6, capoverso Art. 18-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: da un elenco fino alla fine del periodo con le seguenti: dall'elenco di candidati su cui è possibile esprimere voto di preferenza.

Conseguentemente:
a) al comma 8, capoverso Art. 31, comma 2, al primo periodo premettere il seguente: Le schede per l'attribuzione dei seggi riportano accanto ad ogni contrassegno uno spazio per consentire all'elettore di esprimere la preferenza per uno dei candidati di cui all'articolo 18-bis, comma 2.


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b) al comma 9, capoverso Art. 77, comma 1, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis) determina la graduatoria dei candidati della lista di cui al comma 2 dell'articolo 18-bis, secondo il numero di preferenze ottenute. In caso di parità prevale il più anziano di età;
c) al comma 11, capoverso Art. 84, comma 1, sostituire le parole: compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione con le seguenti: sulla base della graduatoria dei voti di preferenza ottenuti.
1. 478. Sgarbi.

Al comma 6, capoverso Art. 18-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: presentati fino alla fine del comma con le seguenti: alternati per genere e in cui, in ogni caso, nessun genere può essere rappresentato in misura inferiore alla metà.
1. 467. Mascia, Amici, Bindi, Deiana, Zanella, Montecchi, Bellillo, Maura Cossutta, Bimbi, Pollastrini, Coluccini, Trupia, Mazzuca Poggiolini, Cima, Labate, Magnolfi, Pistone.

Al comma 6, capoverso Art. 18-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: presentati fino alla fine del comma con le seguenti: alternati per genere e in cui, in ogni caso, nessun genere può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi.
1. 468. Amici, Mascia, Bindi, Zanella, Mazzuca Poggiolini, Bellillo, Maura Cossutta, Deiana, Montecchi, Bimbi, Pollastrini, Coluccini, Trupia, Cima, Labate, Magnolfi, Pistone.

Al comma 6, capoverso articolo 18-bis, comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , in cui ogni genere non può essere rappresentato in una successione superiore a tre ed in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima».

Conseguentemente:
al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«3. Alle liste che non rispettino i requisiti previsti al comma 2 in merito all'alternanza ed alla rappresentanza di genere, il rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, viene ridotto del 10 per cento per ogni violazione, in misura direttamente proporzionale al numero delle violazioni, fino ad un massimo del 50 per cento».

Aggiungere in fine il seguente comma:
12. Dalla seconda elezione successiva all'entrata in vigore della presente legge, nelle liste di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, a pena di inammissibilità, ogni genere è rappresentato in una successione non superiore a due.
Le norme relative alla alternanza e alla rappresentanza di genere di cui all'articolo 1, comma 6, capoverso articolo 18-bis, comma 2, si applicano fintanto che lo scarto di eletti nazionali tra i due generi risulti superiore al 15 per cento.
1. 620. La Commissione.

Al comma 6, capoverso Art. 18-bis, comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , in cui ogni genere non può essere rappresentato in una successione superiore a tre ed in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima.

Conseguentemente:
dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del


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1957, dopo il numero 7), è aggiunto il seguente:
«7-bis) dichiara inammissibili le liste che non rispettino i requisiti previsti dall'articolo 18-bis, comma 2, relativi all'alternanza e alla rappresentanza di genere».
aggiungere, in fine, il seguente comma:
12. Dalla seconda elezione successiva all'entrata in vigore della presente legge, nelle liste di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ogni genere è rappresentato in una successione non superiore a due. Le norme relative alla alternanza e alla rappresentanza di genere di cui all'articolo 1, comma 6, capoverso Art. 18-bis, comma 2, si applicano fintanto che lo scarto di eletti nazionali tra i due generi risulti superiore al 15 per cento.
1. 460. Bertolini, Garnero Santanché, Francesca Martini, Mazzoni, Moroni, Paoletti Tangheroni.

Al comma 6, capoverso Art. 18-bis, comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nel quale ogni genere è rappresentato in una successione non superiore a tre.

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 22 del decreto legislativo n. 361 del 1957, primo comma, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:
«7-bis) dichiara inammissibili le liste che non rispettano i requisiti di rappresentanza di genere di cui all'articolo 18-bis, comma 2».
1. 424. (Nuova formulazione) Bertolini, Garnero Santanché, Francesca Martini, Lussana, Mazzoni, Paoletti Tangheroni, Moroni.

Al comma 6, capoverso Art. 18-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui al primo periodo si applica esclusivamente in occasione delle prime elezioni della Camera dei deputati che saranno svolte dopo l'entrata in vigore della medesima disposizione.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. A partire dalle seconde elezioni della Camera dei deputati successive alla data di entrata in vigore della presente legge, al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18-bis, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ogni lista all'atto della presentazione è composta dall'elenco di candidati su cui è possibile esprimere voto di preferenza»;
b) all'articolo 31, comma 2, al primo periodo è premesso il seguente: «Le schede per l'attribuzione dei seggi riportano accanto ad ogni contrassegno uno spazio per consentire all'elettore di esprimere la preferenza per uno dei candidati di cui all'articolo 18-bis, comma 2»;
c) all'articolo 77, comma 1, dopo il numero 1), è aggiunto il seguente:
«1-bis) determina la graduatoria dei candidati della lista di cui all'articolo 18-bis, comma 2, secondo il numero di preferenze ottenute. In caso di parità prevale il più anziano d'età;»;
d) all'articolo 84, comma 1, le parole: «compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base della graduatoria dei voti di preferenza ottenuti».
1. 447. Buontempo.

Sopprimere il comma 6-bis.
1. 401. Boato, Bressa, Mascia, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Leoni, Amici, Sgobio, Falanga, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.


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Al comma 6-bis, sostituire le parole: è soppresso il secondo periodo con le seguenti: il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica».
1. 500. Governo.
(Approvato)

Sopprimere i commi 7, 8, 9, 10 e 11.
1. 207. Sgobio, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 7, 8, 9 e 10.
1. 179. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 7, 8 e 9.
1. 140. Montecchi, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 7 e 8.
1. 91. Galante, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 7, 9, 10 e 11.
1. 180. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 7, 9 e 10.
1. 141. Boato, Amici, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 7 e 9.
1. 92. Bressa, Amici, Boato, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 7, 10 e 11.
1. 142. Cabras, Boato, Amici, Bressa, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 7 e 10.
1. 93. Leoni, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Falanga, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 7 e 11.
1. 94. Leoni, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 7.
1. 21. Mascia, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 7, capoverso, primo comma, sostituire le parole: ore 8 del 45o con le seguenti: ore 5 del 45o.
1. 327. Sgobio, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.


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Al comma 7, capoverso, primo comma, sostituire le parole: ore 8 del 45o con le seguenti: ore 10 del 45o.
1. 328. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 7, capoverso, primo comma, sostituire le parole da: del 45o fino alla fine del capoverso con le seguenti: del 35o giorno alle ore 20 del 34o giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20. Contestualmente deve essere presentata la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.
1. 442. Serena.

Al comma 7, capoverso, primo comma, sostituire le parole: del 45o con le seguenti: del 47o.
1. 330. Montecchi, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 7, capoverso, primo comma, sostituire le parole: del 45o con le seguenti: del 46o.
1. 329. Galante, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 7, capoverso, primo comma, sostituire le parole: ore 20 del 44o con le seguenti: ore 23 del 44o.
1. 331. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 7, capoverso, primo comma, sostituire le parole: ore 20 del 44o con le seguenti: ore 18 del 44o.
1. 332. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 7, capoverso, primo comma, sostituire le parole: del 44o con le seguenti: del 42o.
1. 334. Boato, Amici, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 7, capoverso, primo comma, sostituire le parole: del 44o con le seguenti: del 43o.
1. 333. Bressa, Amici, Boato, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 7, capoverso, primo comma, sostituire le parole: dalle ore 8 alle con le seguenti: dalle ore 5 alle.
1. 340. Mascia, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 7, capoverso, primo comma, sostituire le parole: dalle ore 8 alle con le seguenti: dalle ore 6 alle.
1. 339. Sgobio, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 7, capoverso, primo comma, sostituire le parole: dalle ore 8 alle con le seguenti: dalle ore 10 alle.
1. 338. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio,


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Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 7, capoverso, primo comma, sostituire le parole: alle ore 20 con le seguenti: alle ore 18.
1. 336. Cabras, Amici, Boato, Bressa, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 7, capoverso, primo comma, sostituire le parole: alle ore 20 con le seguenti: alle ore 22.
1. 335. Boato, Amici, Bressa, Cabras, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Falanga, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 7, capoverso, primo comma, sostituire le parole: alle ore 20 con le seguenti: alle ore 21.
1. 337. Leoni, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 7, capoverso, secondo comma, sostituire le parole: Entro dieci con la seguente: Entro nove.
1. 342. Galante, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 7, capoverso, secondo comma, sostituire le parole: Entro dieci con le seguenti: Entro undici.
1. 341. Montecchi, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 8, 9, 10 e 11.
1. 181. Intini, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 8, 9 e 10.
1. 143. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 8 e 9.
1. 95. Boato, Amici, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 8, 10 e 11.
1. 144. Bressa, Amici, Boato, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 8 e 10.
1. 96. Cabras, Amici, Boato, Bressa, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 8 e 11.
1. 97. Bressa, Amici, Boato, Cabras, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Falanga, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 8.
1. 22. Leoni, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.


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Al comma 8, capoverso Art. 31, sopprimere il comma 1.
1. 23. Mascia, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 8, capoverso Art. 31, comma 1, sostituire la parola: consistente con la seguente: gialla.
1. 344. Sgobio, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 8, capoverso Art. 31, comma 1, sostituire la parola: consistente con la seguente: rosa.
1. 345. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 8, capoverso Art. 31, comma 1, sostituire la parola: consistente con la seguente: «extrastrong».
1. 343. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 8, capoverso Art. 31, comma 1, sostituire le parole: nella tabella B con le seguenti: nelle tabelle A-bis e A-ter.

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo la tabella A, sono aggiunte le tabelle A-bis e A-ter di cui all'allegato 1 della presente legge.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente allegato:


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1. 601. La Commissione.
(Approvato)


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Al comma 8, capoverso Art. 31, sopprimere il comma 2.
1. 24. Montecchi, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 8, capoverso Art. 31, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: per l'attribuzione dei seggi.
1. 602. La Commissione.
(Approvato)

All'emendamento 1. 453, sopprimere le parole da: Il voto è altresì valido fino alla fine dell'emendamento.
0. 1. 453. 1. Bressa, Amici, Boato, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.
(Approvato)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 58, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Il voto è altresì valido se l'elettore scrive, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta, anche il cognome di un candidato della lista medesima. Qualora l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia scritto il cognome di un candidato di una lista nel rettangolo che contiene il relativo contrassegno, il voto è attribuito alla lista alla quale appartiene il candidato indicato».
1. 453. Palma, Di Giandomenico, Luciano Dussin, Saia.
(Approvato)

Sopprimere i commi 9, 10 e 11.
1. 145. Galante, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 9 e 10.
1. 98. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 9 e 11.
1. 99. Boato, Amici, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 9.
1. 25. Bressa, Amici, Boato, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 9, capoverso articolo 77, comma 1, sopprimere il numero 2).
1. 28. Leoni, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Falanga, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 9, capoverso articolo 77, comma 1, numero 2), sopprimere le parole: ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista.
1. 475. Palma, Di Giandomenico, Luciano Dussin, Saia.
(Approvato)


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Sopprimere i commi 10 e 11.
1. 100. Leoni, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 10.
1. 30. Mascia, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.
1. 299. Sgobio, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere i commi 1, 2 e 3.
1. 289. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere i commi 1 e 2.
1. 274. Montecchi, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere i commi 1, 3, 4 e 5.
1. 300. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere i commi 1, 3 e 4.
1. 290. Cabras, Amici, Boato, Bressa, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere i commi 1 e 3.
1. 275. Leoni, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere i commi 1, 4, 5 e 6.
1. 301. Boato, Amici, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere i commi 1, 4 e 5.
1. 291. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere i commi 1 e 4.
1. 276. Montecchi, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere i commi 1, 5 e 6.
1. 292. Galante, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.


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Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere i commi 1 e 5.
1. 277. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere i commi 1 e 6.
1. 278. Bressa, Amici, Boato, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere il comma 1.
1. 31. Cabras, Amici, Boato, Bressa, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, comma 1, sopprimere i numeri 1) e 2).
1. 268. Boato, Amici, Bressa, Cabras, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Falanga, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, comma 1, sopprimere i numeri 1) e 3).
1. 269. Leoni, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, comma 1, sopprimere i numeri 1) e 4).
1. 270. Mascia, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, comma 1, sopprimere il numero 1).
1. 37. Sgobio, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, comma 1, sopprimere i numeri 2) e 3).
1. 271. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, comma 1, sopprimere i numeri 2) e 4).
1. 272. Montecchi, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, comma 1, sopprimere il numero 2).
1. 38. Galante, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, comma 1, sopprimere i numeri 3) e 4).
1. 273. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, comma 1, sopprimere il numero 3).
*1. 39. Boato, Amici, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.


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Al comma 10, capoverso Art. 83, comma 1, sopprimere il numero 3).
*1. 477. Sgarbi.

Al comma 10, capoverso Art. 83, comma 1, numero 3), sopprimere la lettera a).
1. 402. Amici, Bressa, Zaccaria, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Cabras, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, comma 1, numero 3), lettera a), sopprimere le parole da: e che contengano fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:
1) al comma 1:
sopprimere il numero 6);

al numero 7), sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: di cui al numero 6);
al numero 8), sopprimere le parole: di cui al numero 6);
al numero 9), sostituire le parole: di cui al numero 6) con le seguenti: che la compongono;
2) al comma 5, sopprimere le parole: ai sensi del numero 6) del comma 1.
1. 480. Rotondi.

Al comma 10, capoverso Art. 83, comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: il due per cento con le seguenti: l'uno per cento.

Conseguentemente, al medesimo comma, numero 6), sostituire le parole: il due per cento con le seguenti: l'uno per cento.
1. 470. Pisicchio.

Al comma 10, capoverso Art. 83, comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: il due per cento con le seguenti: l'1,5 per cento.
Conseguentemente, al medesimo comma, numero 6), sostituire le parole:
il due per cento con le seguenti: l'1,5 per cento.
*1. 469. Ciro Alfano.

Al comma 10, capoverso Art. 83, comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: il due per cento con le seguenti: l'1,5 per cento.
Conseguentemente, al medesimo comma, numero 6), sostituire le parole:
il due per cento con le seguenti: l'1,5 per cento.
*1. 471. Pisicchio.

Al comma 10, capoverso Art. 83, comma 1, numero 3) lettera a), aggiungere , in fine, le parole: ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione.

Conseguentemente:
al medesimo numero, lettera b):
dopo le parole:
non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione,
aggiungere, in fine, le parole: ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze


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linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione.
al numero 6), aggiungere, in fine, le parole: e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione.
1. 473. Palma, Di Giandomenico, Luciano Dussin, Saia.
(Approvato)

Al comma 10, capoverso Art. 83, comma 1, numero 3), sopprimere la lettera b).
1. 403. Leoni, Zaccaria, Bressa, Amici, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Cabras, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, comma 1, sopprimere il numero 4).
1. 40. Bressa, Amici, Boato, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, comma 1, numero 4), sostituire le parole: e le liste di cui al numero 3) con le seguenti: di cui al numero 3), lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b).
1. 481. Palma, Di Giandomenico, Luciano Dussin, Saia.
(Approvato)

Al comma 10, capoverso Art. 83, comma 1, sopprimere il numero 5).
1. 404. Boato, Bressa, Zaccaria, Amici, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Cabras, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, comma 1, sopprimere il numero 6).
1. 405. Mascia, Zaccaria, Bressa, Leoni, Amici, Sgobio, Boato, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Cabras, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, comma 1, numero 6), aggiungere, in fine, le parole: , nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il due per cento dei voti validi espressi.
1. 603. (Testo corretto nel corso della seduta) La Commissione.
(Approvato)

Al comma 10, capoverso Art. 83, comma 1, sopprimere il numero 7).
1. 406. Leoni, Boato, Bressa, Amici, Zaccaria, Mascia, Sgobio, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Cabras, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, comma 1, numero, numero 7), secondo periodo, sopprimere le parole: , ottenendo così il quoziente elettorale di coalizione.

Conseguentemente:
al medesimo capoverso:
al comma 1:
al numero 7):
al terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole:
così ottenuto;
sostituire l'ultimo periodo con il seguente: A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);


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al numero 8):
al secondo periodo, sostituire le parole:
delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6), per il quoziente elettorale della coalizione con le seguenti: di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4);
al terzo periodo, sostituire le parole: circoscrizionale per il relativo quoziente elettorale di lista con le seguenti: elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale;
al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Divide quindi il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste della coalizione o della singola lista per 340, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza;
al comma 3:
al primo periodo, sostituire le parole:
278 seggi con le seguenti: 277 seggi;
al secondo periodo, sostituire le parole: per 278 con le seguenti per 277, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza;
al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: calcola il quoziente elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista procedendo con la seguente: procede;
al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste.
1. 482. Palma, Di Giandomenico, Luciano Dussin, Saia.
(Approvato)

Al comma 10, capoverso Art. 83, comma 1, sopprimere il numero 8).
1. 407. Boato, Sgobio, Bressa, Zaccaria, Amici, Leoni, Mascia, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Cabras, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, comma 1, numero 8), ottavo periodo, sostituire le parole da: , secondo il loro ordine crescente fino alla fine del periodo con le seguenti: di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste.
1. 484. Palma, Di Giandomenico, Luciano Dussin, Saia.
(Approvato)

Al comma 10, capoverso Art. 83, comma 1, numero 8), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui non sia possibile far riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di lista o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di lista o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

Conseguentemente, al medesimo comma, numero 9), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui non sia possibile far riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le


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maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.
1. 485. Palma, Di Giandomenico, Luciano Dussin, Saia.
(Approvato)

Al comma 10, capoverso Art. 83, comma 1, sopprimere il numero 9).
1. 408. Sgobio, Zaccaria, Bressa, Mascia, Leoni, Amici, Boato, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Cabras, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, comma 1, numero 9), ottavo periodo, sostituire le parole da: le liste che non abbiano fino alla fine del periodo con le seguenti: inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzati. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste.
1. 486. Palma, Di Giandomenico, Luciano Dussin, Saia.
(Approvato)

Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere i commi 2, 3 e 4.
1. 293. Cabras, Boato, Amici, Bressa, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere i commi 2 e 3.
1. 279. Bressa, Amici, Boato, Cabras, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Falanga, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere i commi 2, 4 e 5.
1. 294. Leoni, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere i commi 2 e 4.
1. 280. Mascia, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere i commi 2, 5 e 6.
1. 295. Sgobio, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere i commi 2 e 5.
1. 431. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere i commi 2 e 6.
1. 282. Montecchi, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere il comma 2.
1. 432. Galante, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere i commi 3, 4, 5 e 6.
1. 302. Intini, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.


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Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere i commi 3, 4 e 5.
1. 296. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere i commi 3 e 4.
1. 283. Boato, Amici, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere i commi 3, 5 e 6.
1. 297. Bressa, Amici, Boato, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere i commi 3 e 5.
1. 284. Cabras, Amici, Boato, Bressa, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere i commi 3 e 6.
1. 285. Leoni, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Falanga, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere il comma 3.
1. 33. Leoni, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere i commi 4, 5 e 6.
1. 298. Mascia, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere i commi 4 e 5.
1. 286. Sgobio, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere i commi 4 e 6.
1. 287. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere il comma 4.
1. 34. Montecchi, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere i commi 5 e 6.
1. 288. Galante, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere il comma 5.
1. 35. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.


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Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere il comma 6.
1. 36. Boato, Amici, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere il comma 7.
1. 409. Bressa, Leoni, Zaccaria, Zanella, Amici, Boato, Sgobio, Mascia, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Cabras, Cusumano, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 11.
1. 41. Cabras, Amici, Boato, Bressa, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Subemendamenti all'emendamento 1. 474.

All'emendamento 1. 474, sopprimere il comma 1-bis.
0. 1. 474. 1. Amici, Boato, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena, Bressa.

All'emendamento 1. 474, sopprimere il comma 1-ter.
0. 1. 474. 2. Boato, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena, Bressa, Amici.

All'emendamento 1. 474, sopprimere il comma 1-quater.
0. 1. 474. 3. Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena, Bressa, Amici, Boato.

All'emendamento 1. 474, sopprimere il comma 1-quinquies.
0. 1. 474. 4. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena, Bressa, Amici, Boato, Cabras, Falanga.


Al comma 11, capoverso Art. 84, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.
1-ter. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 1-bis, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell'ambito della circoscrizione originaria alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.
1-quater. Se nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter, due o


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più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.
1-quinquies. L'Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter agli uffici elettorali regionali ai fini delle relative proclamazioni.
1. 474. Palma, Di Giandomenico, Luciano Dussin, Saia.
(Approvato)

Al comma 11, capoverso Art. 84, sopprimere il comma 2.
1. 43. Mascia, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Subemendamento all'emendamento 1. 604. della Commissione

All'emendamento 1. 604. della Commissione, capoverso Art. 86, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«3. Nel caso in cui rimanga vacante il seggio della circoscrizione Valle d'Aosta si procede ad elezioni suppletive».
0. 1. 604. 1. Collè, Boato.
(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12. L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
«Art. 86. - 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.
2. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui all'articolo 84, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.».
1. 604. La Commissione.
(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, i numeri 17) e 18) sono sostituiti dal seguente:
«17) CIRCOSCRIZIONE: Abruzzi e Molise - Sede Ufficio centrale circoscrizionale: L'Aquila».
1. 441. Riccio.