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ROBERTO ZACCARIA. Intervengo sull'articolo 15 del disegno di legge n. 5864 rubricato «Semplificazione della legislazione». La «sovrabbondanza» di disposizioni contenute in questo comma mi induce a trattare diversi profili, primo tra tutti il tema dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR).
Tale strumento è stato inserito nella prima legge di semplificazione, la 1egge n. 50 del 1999, che all'articolo 5 rinviava ad un successivo D.P.C.M. la disciplina dei tempi e delle modalità di esercizio dell'analisi di impatto della regolamentazione. In questa materia sono intervenute la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000 sull'analisi tecnico-normativa e l'impatto della regolamentazione (preceduta dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2000), e poi la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2001 in tema di sperimentazione dell'analisi di impatto della regolamentazione sui cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.
I commi da 1 a 9 del presente disegno di legge recepiscono tali disposizioni dando loro una veste legislativa, ma ripropongono una fase sperimentale in quanto rimettono alla Presidenza del Consiglio l'individuazione delle modalità di azione e i casi di esclusione dall'AIR. In questo modo, si è ben lontani da una generalizzazione dell'istituto dell'analisi di impatto della regolamentazione, non facendo tesoro di quanto si era fin qui affermato.
Vengo ora alla seconda parte dell'articolo 15. I commi da 12 a 24 sono oggetto di più forti critiche, in quanto pongono in essere una delega dai confini assai labili e dagli effetti dirompenti. Ciò che si contesta non è infine la volontà di procedere allo sfoltimento della legislazione, ma lo strumento che si è scelto per realizzare tale obiettivo, ovvero una delega al Governo priva dei requisiti costituzionalmente previsti.
Tali disposizioni sono state oggetto di numerose proposte emendative nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, vista l'esiguità delle garanzie previste nella prima versione del testo presentata dal Governo. Il tentativo di inserire nuove clausole restrittive, nuove eccezioni, limiti più stringenti è il segno di una concreta ed oggettiva difficoltà nel circoscrivere lo straripante potere normativo attribuito al Governo.
Il Governo diviene il protagonista indiscusso dell'attività normativa che in questo caso non è finalizzata a riordinare singoli settori o macro materie ma opera su un ambito potenzialmente onnicomprensivo, e con un metodo cervellotico.
Ben si poteva stabilire che il Governo fosse abilitato ad individuare le sole disposizioni da abrogare, con una portata più restrittiva, ma meno problematica (prevedendo una fase transitoria e di verifica di tale opera di semplificazione - del resto è a questo fine che in questo disegno di legge si introduce la verifica di impatto della regolamentazione a cadenza biennale).
Invece, si è preferito delegare al Governo ogni aspetto di questa complessa opera di riordino: la fase di ricognizione delle norme vigenti, la fase di individuazione delle disposizioni di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, e
la fase di integrativi, che potrebbero eventualmente far rivivere norme abrogate o eliminare norme prima «dimenticate».
Tutto ciò avviene senza un ancoraggio a criteri definiti e si basa su parametri di estrema opinabilità, e di incerto valore giuridico, come il carattere «obsoleto» di alcune disposizioni o «l'indispensabilità». I1 riferimento temporale di esercizio della delega è inoltre molto diluito nel tempo: copre un periodo di 72 mesi, più di un'intera legislatura, salva la possibilità poi di prolungare o riaprire i termini di esercizio delle deleghe stesse come spesso è avvenuto.
Abbiamo assistito molte volte all'impossibilità del Governo di portare a compimento il riordino normativo in determinati settori, e ciò sarà ancora più difficile se si considera che questo tipo di riassetto avviene su ogni materia.
A questo proposito, ci sono disposizioni contenute nell'articolo 15 del disegno di legge che si pongono come diretta espressione e realizzazione dei principi e criteri direttivi cui dovrebbe già nella precedente legge di semplificazione per il 2001, la n. 229 del 2003: delega in quel caso finalizzata al riassetto delle disposizioni statali di natura legislativa vigenti in materia di produzione normativa, semplificazione e qualità della regolazione, i cui termini - più volte prorogati da vari decreti-legge - sono scaduti. Se il Governo non è riuscito a realizzare una ricognizione delle disposizioni vigenti in materia di produzione normativa, come può pensare di realizzare da solo un'opera monumentale quale quella di scegliere le norme, decidere se lasciarle in vigore, e poi abrogarle, nel silenzio forzato del Parlamento?
Un'attività di questo tipo non dovrebbe essere svolta da un soggetto che solo «temporaneamente» è delegato ad svolgere attività di produzione normativa, pena una distorsione dello stesso principio di separazione dei poteri.
Da queste considerazioni non possiamo non adottare un atteggiamento negativo, poiché l'obiettivo della semplificazione non deve avere ad oggetto solo la quantità di leggi da abrogare in maniera frettolosa e sbrigativa, ma deve mirare piuttosto a riordinare in maniera qualitativamente considerevole la legislazione oggi vigente; proprio per questa attenzione all'aspetto qualitativo non si può accettare uno strumento così radicale, non a caso chiamato «legge ghigliottina».
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