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PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2 (vedi l'allegato A - A.C. 4604 - sezione 3), al quale non sono state presentate proposte emendative.
Passiamo dunque alla votazione.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, il mio gruppo esprimerà un voto contrario affinché l'articolo 2, così come proposto dalla Commissione, non venga approvato; è bene, in premessa, sintetizzare quale sia il contenuto dell'articolo in questione.
Ebbene, con tale disposizione si modifica il secondo comma dell'articolo 597 del codice di procedura penale; si è in tema di disciplina del giudizio di gravame. Il testo al nostro esame si limita a coordinare la disciplina codicistica con i nuovi principi che, ormai, l'Assemblea ha approvato votando l'articolo 1 della proposta di legge. Con quest'ultimo, come è noto - ma giova ribadirlo a beneficio del ragionamento che sto sviluppando -, è stato introdotto il principio che pubblico ministero ed imputato non possano impugnare le sentenze di assoluzione e di procedimento. È chiaro che nel momento in cui tale principio diventa diritto positivo, è necessario riscrivere, e comunque coordinare, l'intera disciplina codicistica del giudizio di appello
tenendo conto che quest'ultimo, appunto, non potrà più riguardare le ricordate sentenze.
Ebbene, l'articolo 2 fa esattamente questo, poiché elimina dal testo vigente dell'articolo 597 del codice di procedura penale tutte quelle parti che disciplinano il giudizio d'appello in pendenza di un gravame avverso sentenze di proscioglimento.
Perché, allora, ci accingiamo a votare contro l'approvazione dell'articolo esame, che pur appare necessario giacché, come ho precedentemente anticipato, si limita a coordinare la disciplina del processo rispetto al mutamento di un importante principio? Lo facciamo perché siamo contro il sovvertimento di tale principio.
È vero: non ho difficoltà ad ammettere che, sul piano teorico, non solo in passato, ma ancora oggi esprimo un giudizio assolutamente positivo - ancorché in termini di problematica e di confronto culturale - rispetto al principio secondo il quale sia del tutto congruo, nell'ambito di un processo accusatorio, limitare la possibilità d'appello in relazione alle pronunce di assoluzione. L'ho sostenuto in sede di Commissione e lo ribadisco ancora qui, in sede di dibattito in Assemblea.
Tuttavia, immediatamente dopo l'approvazione del principio sul piano teorico, sia allora, sia oggi ho sottolineato l'inopportunità dell'adozione di un intervento microsettoriale: tutto qui! Per queste ragioni, propongo al mio gruppo di votare contro l'approvazione dell'articolo 2 (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
ROBERTO GIACHETTI. Chiedo di parlare per un chiarimento.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROBERTO GIACHETTI. Volevo solo capire un punto, signor Presidente. Si tratta di un mio limite, ma non ho capito bene la comunicazione che ha precedentemente reso riguardo all'esaurimento dei tempi per la discussione: che cosa vuol dire concretamente?
PRESIDENTE. Onorevole Giachetti, dal momento che garantisco sempre, ed anzi amplio le aree di dissenso nel merito dei contenuti, vuol dire che, trovandoci, per vostre stesse dichiarazioni, in una fase ostruzionistica, dovrò regolarmi di conseguenza. Ho fatto semplicemente notare, per cortesia nei confronti dei gruppi, che è esaurito il tempo disponibile per gli interventi a titolo personale.
ROBERTO GIACHETTI. Mi scusi, signor Presidente, ma, sempre per un mio limite, vorrei risponderle che non mi è chiaro cosa voglia dire che lei si regolerà «di conseguenza». Le sto chiedendo semplicemente se, per la certezza di ciascuno di noi, potesse chiarire che cosa intende quando afferma che si comporterà «di conseguenza».
PRESIDENTE. Onorevole Giachetti, è già stata annunciata la decisione di ridurre da un minuto a 30 secondi il limite temporale degli interventi; nel prosieguo del dibattito, vedremo se dovremmo ridurre ulteriormente tale tempo.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.
GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, intervengo per preannunciare che anche il gruppo di Rifondazione comunista esprimerà voto contrario sull'articolo 2 del provvedimento in esame, al quale, in realtà, non era neppure possibile presentare proposte emendative, poiché esso rappresenta la logica conseguenza dell'approvazione dell'articolo 1. Tuttavia, avendo già votato contro l'approvazione del citato articolo 1 per i motivi e le argomentazioni testè richiamate dall'onorevole Bonito, non possiamo che essere contrari anche all'approvazione dell'articolo 2.
La norma in esame prevede che, quando appellante è il pubblico ministero, il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici (mi riferisco alla sospensione condizionale della pena
piuttosto che della mancata menzione sul certificato penale), applicare, quando occorre, misure di sicurezza e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge.
Inoltre, il secondo periodo del comma 2 dell'articolo in discussione, sostituendo e modificando solamente a livello «logistico» l'attuale lettera c) dell'articolo 597 del codice di procedura penale, prevede che se il giudice conferma la sentenza di primo grado, può applicare, modificare o escludere, nei casi evidentemente determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza.
Il presente articolo, in sostanza, elimina la lettera b) del comma 2 del vigente articolo 597 del codice di procedura penale, il quale prevede che, se l'appello riguarda una sentenza di proscioglimento, il giudice può pronunciare condanna ed emettere i provvedimenti indicati nella lettera a), ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza appellata.
Anche con questo articolo credo si creino pericolose conseguenze rispetto all'impossibilità di appellare le sentenze di assoluzione da parte dell'imputato, per i motivi già espressi in precedenza, ossia poiché le sentenze di assoluzione possono essere motivate con l'insufficienza di prove, ma può anche trattarsi di sentenze di assoluzione per mancanza dell'elemento psicologico del reato, pur in presenza di una condotta oggettivamente rilevante sotto il profilo penale, o ancora di sentenze di assoluzione sotto il profilo esclusivo del dubbio o dell'insufficienza o della contraddittorietà della prova.
È chiaro che tale tipo di sentenze hanno - o, meglio, possono avere - conseguenze negative, ripeto, sia sotto il profilo disciplinare sia sotto il profilo civilistico, sia soprattutto sotto quello della dignità e dell'immagine della persona. È, infatti a tutti noto che all'esterno, quando si parla di una sentenza di assoluzione, spesso si vuole minare il valore di tale assoluzione, rilevando gli elementi di dubbio emersi dalla motivazione della sentenza, pur in presenza di un dispositivo che parla esclusivamente di assoluzione, perché il fatto non sussiste o perché è il fatto non è stato commesso dall'imputato.
Credo che in tale ambito sarebbe stato utile, invece, intervenire sull'articolo 530 del codice di procedura penale, proprio per eliminare quei commi che diversificano tra assoluzione per non aver commesso il fatto o assoluzione perché la prova è contraddittoria o insufficiente. Sarebbe stato utile intervenire prevedendo solo un dispositivo che affermasse la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato e, nel contempo, rimettere alla motivazione le argomentazioni che determinano la sentenza.
Questi sono i motivi, oltre a quelli già esposti dall'onorevole Bonito, e già da me espressi nel corso della discussione dell'articolo 1, che ci portano a votare contro anche l'articolo 2.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo - Dai banchi dei deputati dei gruppi di opposizione si scandisce: A casa! A casa! Una voce dai banchi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo: Elezioni subito!) (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 424
Maggioranza 213
Hanno votato sì 212
Hanno votato no 212).
Chiedo al presidente della II Commissione, onorevole Pecorella, se ritiene che si possa proseguire nell'esame del provvedimento (Commenti).
GAETANO PECORELLA, Presidente della II Commissione. Se gli onorevoli colleghi sono interessati alle decisioni che
dovremo prendere, inizierò a parlare quando saranno in condizione di ascoltarmi...
MAURA COSSUTTA. A casa!
PIER PAOLO CENTO. A casa!
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, qui non c'entra l'ostruzionismo, ma l'educazione. Ascoltiamo il presidente della II Commissione (Commenti). Ho chiesto di ascoltare il presidente della II Commissione! Non mi sembra nulla di clamoroso.
GAETANO PECORELLA, Presidente della II Commissione. Signor Presidente, si tratta di una norma tecnica, che è semplicemente la conseguenza automatica di un voto favorevole sul principio. Ritengo che, in quanto tale, il principio non sia toccato e che pertanto si possa proseguire nell'esame del provvedimento. Eventualmente, se vi sarà una problema di coordinamento, lo potrà correggere il Senato.
MAURA COSSUTTA. Ma come coordinamento...?
PRESIDENTE. Gli uffici mi confermano che è così.
FRANCESCO BONITO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, notoriamente ho totale e concreto rispetto verso gli uffici. Faccio tuttavia osservare che la bocciatura dell'articolo 2 del provvedimento fa sì che rimanga integro l'articolo 597 del codice di procedura penale, ossia quello che disciplina, in modo importante, il processo di appello.
Nell'ambito di questa disciplina, che è quella esistente, rimane in vigore la normativa sui gravami avverso le sentenze di condanna, così come quella sui gravami avverso le sentenze di assoluzione.
Non si tratta, pertanto, di un coordinamento formale, né di un coordinamento sostanziale di scarso rilievo. Si tratta del mantenimento di una disciplina contraddittoria! Affido le mie argomentazioni alla Presidenza, ma credo che emerga una questione regolamentare, tecnico-giuridica e parlamentare di maggiore spessore rispetto a quella rappresentata.
GIULIANO PISAPIA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, credo che non si versi affatto in un'ipotesi in cui sia possibile un coordinamento, e tanto meno un coordinamento formale. Nella stessa norma si avrebbero due presupposti e due ipotesi assolutamente in contraddizione fra di loro, che non possono essere conciliabili all'interno dello stesso provvedimento.
In pratica, da un lato, si prevede l'impossibilità di appello del pubblico ministero per le sentenze di assoluzione. Dall'altro, rimarrebbe in vigore il secondo comma dell'articolo 597, lettera b), del codice di procedura penale che riguarda l'appello da parte del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento. Mi sembra che questa norma sia assolutamente incompatibile con quanto (Applausi dei deputati dei gruppi di Rifondazione comunista, dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani)...
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, visto che l'incongruenza sottolineata dall'onorevole Bonito e ripresa dall'onorevole Pisapia è un dato reale - seppure in un sistema bicamerale, in qualche modo, sarebbe possibile rimediare in un altro ambito - è anche vero che dobbiamo licenziare una disciplina legislativa che abbia una sua organicità.
Ritengo pertanto opportuno che si riunisca immediatamente il Comitato dei nove per esaminare tale questione e, al termine di tale riunione, per riferire in Assemblea. Sospendo, quindi, la seduta.
La seduta, sospesa alle 18,50, è ripresa alle 19,20.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, chiedo all'onorevole Pecorella, presidente della II Commissione, di riferire all'Assemblea sugli esiti del Comitato dei nove.
GAETANO PECORELLA, Presidente della II Commissione. Signor Presidente, il Comitato dei nove si è riunito per valutare se vi fossero situazioni di contraddittorietà interna tali da non consentire di portare a termine l'esame del provvedimento. Lo stesso ha riscontrato, con riferimento all'articolo 1, che, tra i casi in cui il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di condanna, è stato escluso quello previsto dall'articolo 448, secondo comma, del codice di procedura penale, secondo il quale, in caso di dissenso, il pubblico ministero può proporre appello. Non mi vorrei addentrare nei profili tecnici della questione, ma è il caso del patteggiamento a cui il pubblico ministero non ha dato il consenso e che si può chiudere con una sentenza di assoluzione.
Mancando questo elemento di palese contraddittorietà, anzi avendo salvaguardato la regolamentazione dell'unico caso di appello che resta al pubblico ministero, la maggioranza ha ritenuto, all'unanimità, che l'esame del provvedimento possa proseguire.
MAURA COSSUTTA. La maggioranza, ma non l'unanimità...!
ANNA FINOCCHIARO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, vorrei proporre all'Assemblea la questione che poc'anzi, molto brevemente, ho illustrato al Comitato dei nove, le cui conclusioni non condividiamo per due ordini di ragioni. Una è squisitamente legata alla disciplina che regola l'espressione della volontà dell'Assemblea.
Nel momento in cui l'Assemblea ha votato positivamente la riforma contenuta nell'articolo 1 della proposta di legge, è stato affermato il principio dell'inappellabilità del pubblico ministero contro le sentenze di assoluzione; decade, quindi, nel sistema processuale penale la possibilità per il pubblico ministero di proporre impugnazione contro le sentenze di assoluzione.
Il secondo voto, intervenuto sull'articolo 2, non può essere liquidato dicendo che, marginalmente o per inciampo o per incidente, era diretto a conservare nel nostro ordinamento la possibilità di impugnazione del pubblico ministero. Secondo una lettura non così artificiosamente retrospettiva, credo che il secondo voto, anche per il modo in cui è stato espresso in aula, per il numero di voti riconosciuto all'una o all'altra tesi in campo, abbia mostrato come la volontà parlamentare sia, al contrario, quella di mantenere nel nostro ordinamento al pubblico ministero la possibilità di proporre impugnazione contro le sentenze di assoluzione. Vorrei che su tale punto i colleghi riflettessero, perché, altrimenti, rischieremmo di confinare il valore di un voto esplicito, intervenuto su un articolo che è dal 1989 legge dello Stato nell'ambito di ciò che può essere considerato un errore sanabile con la procedura del coordinamento formale, oppure con altro espediente che, con la volontà della sola maggioranza della Commissione, può ripristinare la scelta adottata con l'articolo 1.
Signor Presidente, lo dico in quanto mi sta a cuore che ciò che accade in quest'aula, di fronte all'evidenza del voto, non possa essere piegato all'interesse della tutela del principio affermato dall'articolo 1, che non è ancora legge dello Stato e che non è detto esprima la volontà autentica dell'Assemblea.
A tale osservazione vorrei aggiungerne un'altra di merito, con la quale intendo rispondere al presidente Pecorella che, in sede di Comitato dei nove, ha osservato che in fondo questo «inciampo» non ha nociuto, perché in realtà nel testo ci si era dimenticati di regolamentare l'unica ipotesi, tra l'altro residua, della possibilità per il pubblico ministero di proporre appello
contro una sentenza di assoluzione intervenuta a seguito di un giudizio di patteggiamento.
Anche su ciò vorrei obiettare ai numerosi colleghi giuristi intervenuti in Comitato dei nove che il comma 1 dell'articolo 593 del codice di procedura penale, come riformato dall'articolo 1 del testo in esame, fa salva la previsione dell'articolo 448, comma 2, del codice di procedura penale. Si fa dunque salva l'ipotesi che il pubblico ministero possa appellare le sentenze di condanna nel caso in cui avesse espresso dissenso rispetto al patteggiamento.
Nella logica del codice tutto è chiaro. È logico che venga conservata la possibilità di proporre appello in caso di dissenso del pubblico ministero, in quanto il patteggiamento ha quale suo fine naturale quello di chiudere quel procedimento; è uno dei riti deflattivi, dei riti acceleratori della definizione del processo penale.
Dunque, le argomentazioni sviluppate dai colleghi, a mio avviso, si scontrano con un dato sistematico. Per tali ragioni continuiamo ad insistere nella nostra richiesta di rinvio del provvedimento in Commissione (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, Misto-Comunisti italiani e Misto-Verdi-l'Unione).
GIUSEPPE FANFANI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Onorevole Fanfani, a questo punto mi affido alla sua cortesia, in quanto hanno già parlato il relatore e l'onorevole Finocchiaro per l'opposizione. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, insisto anch'io per un rinvio del provvedimento in Commissione.
Tutti ci rendiamo conto che in quest'aula vi è un grande disagio, che non può essere superato con i richiami al provvidenziale intervento di un errore commesso da parte di chi non ha espresso un voto favorevole su questo provvedimento. Non si può andare avanti così!
Questa mattina il presidente Castagnetti vi ha invitati a fornire una risposta politica ad una domanda precisa: la riforma elettorale la vogliamo realizzare insieme o no? A tale domanda non è stata data risposta. Dunque, se volete andare avanti così, sappiate che non arriverete in fondo!
Presidente, la prego di insistere affinché il provvedimento sia rinviato in Commissione, perché in quella sede potremmo approfondirlo meglio. Ma, se non si risolve il problema politico, continueremo ad andare avanti in questo modo, che non ha razionalità.
PRESIDENTE. Onorevole Fanfani, come lei ha ben spiegato, non si sta procedendo non per una questione di merito, ma per un problema politico diverso. D'altronde, i capigruppo dell'opposizione mi hanno chiesto di convocare una Conferenza dei presidenti di gruppo e, come sempre, adempirò a tale richiesta.
Per quanto riguarda il provvedimento in esame, devo evidenziare alcune questioni in ordine agli effetti delle deliberazioni assunte dall'Assemblea, in particolare a seguito della reiezione dell'articolo 2.
Prima della sospensione, è stato affermato dagli onorevoli Bonito e Pisapia che la reiezione dell'articolo 2 determinerebbe un'insanabile incongruenza normativa. A tal proposito, intendo evidenziare un'osservazione che attiene alla competenza della Presidenza in quanto riguardante la regolarità dei lavori.
Sotto questo profilo, confermo che la reiezione dell'articolo 2 della proposta non comporta l'impossibilità procedurale di proseguire l'esame del testo, data l'autonomia logica e normativa dell'articolo 2 rispetto all'articolo 1 ed agli altri articoli.
La reiezione dell'articolo 2 non può essere ritenuta equivalente a quella dell'intero provvedimento. Questo per quanto attiene alla competenza propria della Presidenza.
Per quanto invece attiene alle conseguenze che la deliberazione della Camera può avere sulla coerenza normativa della
legislazione vigente in materia, la Presidenza prende atto di quanto testè detto dal presidente della Commissione. Quindi, onorevoli colleghi, proseguiamo nell'esame del provvedimento.
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