![]() |
![]() |
![]() |
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Pecorella: Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.
Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per il seguito del dibattito è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (vedi calendario).
Ricordo che nella seduta del 26 luglio si sono conclusi gli interventi sull'articolo 1 e sul complesso degli emendamenti ad esso riferiti.
Avverto che la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso l'ulteriore prescritto parere (vedi l'allegato A - A.C. 4604 sezione 1).
Avverto altresì che la Commissione ha presentato ulteriori proposte emendative: il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti è fissato per le 12.
PRESIDENTE. Riprendiamo, dunque, l'esame dell'articolo 1 delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 4604 sezione 2).
Invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione sulle proposte emendative riferite all'articolo 1.
ISABELLA BERTOLINI, Relatore. Signor Presidente, sull'emendamento Fanfani 1.10 il parere della Commissione è favorevole, a condizione che lo stesso sia riformulato, altrimenti il parere è contrario. La riformulazione che si propone è la seguente: «Al comma 1, capoverso, articolo 593, comma 1, sostituire le parole: "dagli articoli 443, comma 3 e 448, comma 2" con le seguenti: "dagli articoli 448, comma 2, 579 e 680". Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 1, aggiungere le seguenti parole: "il pubblico ministero può appellare contro la sentenza di condanna solo nei casi in cui questa abbia modificato il titolo del reato, ovvero abbia applicato una pena per quantità e specie non prevista dal codice, ovvero non abbia applicato pene accessorie o misure di sicurezza la cui applicazione sia obbligatoria per legge. Può sempre appellare la sentenza di condanna per chiedere l'assoluzione del condannato". Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente articolo 4-bis: "Il comma 3 dell'articolo 443 del codice di procedura penale è abrogato"».
La Commissione raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.25, ove non assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento Fanfani 1.10.
La Commissione esprime, infine, parere contrario sugli emendamenti Fanfani 1.11 e 1.12.
PRESIDENTE. Il Governo?
JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.
![]() |
![]() |
![]() |