Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 670 del 14/9/2005
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Seguito della discussione della proposta di legge Pecorella: Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (A.C. 4604) (ore 11,38).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Pecorella: Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.
Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per il seguito del dibattito è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (vedi calendario).
Ricordo che nella seduta del 26 luglio si sono conclusi gli interventi sull'articolo 1 e sul complesso degli emendamenti ad esso riferiti.
Avverto che la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso l'ulteriore prescritto parere (vedi l'allegato A - A.C. 4604 sezione 1).
Avverto altresì che la Commissione ha presentato ulteriori proposte emendative: il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti è fissato per le 12.

(Ripresa esame dell'articolo 1 - A.C. 4604)

PRESIDENTE. Riprendiamo, dunque, l'esame dell'articolo 1 delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 4604 sezione 2).
Invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione sulle proposte emendative riferite all'articolo 1.

ISABELLA BERTOLINI, Relatore. Signor Presidente, sull'emendamento Fanfani 1.10 il parere della Commissione è favorevole, a condizione che lo stesso sia riformulato, altrimenti il parere è contrario. La riformulazione che si propone è la seguente: «Al comma 1, capoverso, articolo 593, comma 1, sostituire le parole: "dagli articoli 443, comma 3 e 448, comma 2" con le seguenti: "dagli articoli 448, comma 2, 579 e 680". Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 1, aggiungere le seguenti parole: "il pubblico ministero può appellare contro la sentenza di condanna solo nei casi in cui questa abbia modificato il titolo del reato, ovvero abbia applicato una pena per quantità e specie non prevista dal codice, ovvero non abbia applicato pene accessorie o misure di sicurezza la cui applicazione sia obbligatoria per legge. Può sempre appellare la sentenza di condanna per chiedere l'assoluzione del condannato". Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente articolo 4-bis: "Il comma 3 dell'articolo 443 del codice di procedura penale è abrogato"».
La Commissione raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.25, ove non assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento Fanfani 1.10.


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La Commissione esprime, infine, parere contrario sugli emendamenti Fanfani 1.11 e 1.12.

PRESIDENTE. Il Governo?

JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

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