Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 668 del 12/9/2005
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Discussione del testo unificato dei progetti di legge: Lucidi ed altri; Cento; Pistone; Misuraca e Amato; Molinari; Stucchi; Nespoli ed altri; Ascierto e La Russa; Marras e Vitali; Pezzella; d'iniziativa del Governo: Disciplina in materia di sicurezza sussidiaria (301-452-823-868-1172-2188-2303-2393-2508-2880-4209) (ore 16,51).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato dei progetti di legge d'iniziativa dei deputati Lucidi ed altri; Cento; Pistone; Misuraca e Amato; Molinari; Stucchi; Nespoli ed altri; Ascierto e La Russa; Marras e Vitali; Pezzella; d'iniziativa del Governo: Disciplina in materia di sicurezza sussidiaria.
Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (vedi calendario).

(Discussione sulle linee generali - A.C. 301 ed abbinati)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che la I Commissione (Affari costituzionali) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, onorevole Nespoli, ha facoltà di svolgere la relazione.

VINCENZO NESPOLI, Relatore. Signor Presidente, in questa sede mi limiterò a svolgere una breve sintesi del lungo iter parlamentare del provvedimento in discussione. In Commissione, all'inizio del 2003, abbiamo cominciato ad esaminare una serie di proposte provenienti da tutti i gruppi politici e, poi, un provvedimento d'iniziativa del Governo sulla materia, che ha proposto una riforma organica che dovrebbe sostituire l'antiquata normativa prevista dal testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza.
Siamo di fronte a necessità che derivano non solo dall'adeguamento alla normativa e alle mutate esigenze, ma anche dal rapporto con la Comunità europea e da una serie di richiami che, pur nel tempo, vi sono stati nella materia specifica. Infatti, sono in corso diverse procedure di infrazione ai danni dell'Italia.
Il testo unificato all'attenzione dell'Assemblea reca una disciplina organica dell'attività di sicurezza esperibile da soggetti privati (vigilanza privata, investigazione privata, ricerca e raccolta di informazioni, recupero extragiudiziale di crediti per conto terzi, trasporti e scorta valori, servizi di custodia e di sicurezza sussidiaria). Tali attività sono complessivamente definite «di sicurezza sussidiaria».
Ritengo che dalla definizione scaturisca una prima riflessione tutta di carattere politico. Infatti, se si è voluto individuare questo grande comparto definendolo «di sicurezza sussidiaria», ciò vuol dire che si ritiene che tale comparto, partendo dall'attività e dall'impegno dei privati, debba concorrere con il settore pubblico e con lo Stato a dare maggiore incidenza ai servizi di sicurezza e una risposta più completa alle esigenze della società moderna.
Il testo unificato si compone di 34 articoli ripartiti in sette capitoli, recanti rispettivamente: disposizioni di carattere generale, norme sugli istituti di vigilanza e di sicurezza e sulle guardie giurate, disciplina dei servizi di trasporto di valori e di scorta a valori, norme sui servizi di custodia e sugli altri servizi di sicurezza secondaria, disposizioni sull'attività di investigazione e ricerca, disciplina dell'attività di recupero crediti e disposizioni diverse e finali.
Come si comprende, si tratta di un testo significativo e di un intervento legislativo molto articolato, che cerca di rispondere alle esigenze del settore e di tanti soggetti privati che si sono impegnati, dal punto di vista degli ingenti investimenti,


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per adeguarsi alle più sofisticate tecnologie in termini di sicurezza complessiva, anche dei sistemi economici.
L'articolo 1 definisce l'oggetto della legge: disciplina delle attività di sicurezza sussidiaria rivolte ad evitare danni o pregiudizi alla libera fruizione dei beni, anche immateriali, svolte da soggetti privati, che la legge non riserva alla forza pubblica.
L'articolo 2 disciplina in via generale le autorizzazioni di polizia alle quali la legge subordina l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1. Ai sensi dell'articolo 3, il rilascio delle autorizzazioni è subordinato all'approvazione di un progetto organizzativo e tecnico-operativo presentato dal richiedente, nonché, per gli istituti di vigilanza e di sicurezza, all'approvazione delle regole tecnico-operative concernenti il servizio delle guardie giurate.
Al di là dell'articolo 1, che reca norme di carattere generale, si tratta di una prima significativa innovazione nel rapporto fra lo Stato e i privati che agiscono in questo settore. Infatti, ad oggi tutta la materia è regolata dal vecchio testo di pubblica sicurezza, in base alla quale qualsiasi cittadino che possiede i requisiti minimali previsti dalla norma può richiedere all'autorità competente per territorio - in questo caso, il prefetto - il rilascio di un'autorizzazione a svolgere questo tipo di servizio, senza che siano richieste capacità tecniche ed economiche.
In questo modo, invece, la possibilità di ottenere un'autorizzazione in un settore tanto delicato è legata al possesso di una serie di requisiti anche da parte dei titolari. Si tratta di un'altra innovazione. Infatti, mentre oggi l'autorizzazione è ad personam, la legge attuale prevede che le autorizzazioni possano essere rilasciate a società o cooperative; esse, quindi, diventano un bene aziendale, perché in tal modo deve essere concepita un'azienda che agisce in questo settore.
Quindi, la prima innovazione riguarda la concessione delle autorizzazioni: sono necessari alcuni requisiti particolari dal punto di vista tecnico e relativamente alla capacità economica dell'azienda che deve essere presente sul mercato.
L'articolo 4 elenca gli obblighi di registrazione, comunicazione all'autorità e vigilanza cui sono tenuti in via generale i titolari delle attività autorizzate in aggiunta a quanto specificatamente previsto per ciascuna di tali attività.
L'articolo 5 disciplina condizioni e modalità del diniego, della sospensione e della revoca delle autorizzazioni. Anche in questo caso si riempie un vuoto normativo dato che oggi tali evenienze sono tutte collegate alla discrezionalità dell'autorità responsabile presente sul territorio. Molto spesso in tale campo la norma è stata dettata da circolari prefettizie o ministeriali o, addirittura, da sentenza del TAR che ha interdetto l'attività dei responsabili territoriali.
L'articolo 6 consente, a determinate condizioni, che per le imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione europea in cui prestino legalmente servizi di sicurezza sussidiaria l'autorizzazione sia sostituita da una dichiarazione di inizio attività. Tale articolo collega la suddetta norma a quanto accennavo in premessa, ossia all'attività della Comunità economica europea, che in tale settore è intervenuta più volte richiamando l'Italia ed innescando la procedura di infrazione tuttora pendente presso la Corte europea. Con il presente articolato si cerca, appunto, di ovviare a tale tipo di richiamo.
L'articolo 7 indica i casi ed i modi in cui gli enti pubblici, gli altri enti collettivi ed i privati possono esercitare in forma diretta, a mezzo di guardia giurata, attività di sicurezza sussidiaria.
L'articolo 8 istituisce presso il Ministero dell'interno una commissione consultiva centrale per le attività di sicurezza sussidiaria, mentre ai sensi dell'articolo 9 il Ministero dell'interno può delegare i prefetti dei capoluoghi di regione ad istituire osservatori regionali in materia. Anche in tale caso si tratta di un'innovazione dal punto di vista dei meccanismi di coordinamento dell'attività in tale settore. La suddetta commissione consultiva, infatti, dovrà regolare il mercato ed i rapporti fra le categorie interessate (datori di lavoro, maestranze, sindacati e quant'altri)


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attraverso una serie di regolamenti attuativi della legge che dovranno tentare di fornire direttive specifiche sulle varie attività in tali settori.
L'articolo 10 istituisce presso il Ministero dell'interno il registro delle persone che esercitano professionalmente talune delle attività di sicurezza disciplinate dal provvedimento. Il registro è tenuto dalla commissione istituita dall'articolo 8. Anche in questo caso vi è un'innovazione dato che ad oggi non abbiamo un registro generale delle persone che agiscono in tale settore, delle persone autorizzate o che hanno avuto dal prefetto competente per territorio il rilascio del decreto di guardia particolare giurata.
L'articolo 11 definisce i requisiti e le condizioni del rilascio delle autorizzazioni concernenti le attività degli istituti di vigilanza e di sicurezza, ivi compresi i limiti territoriali per l'esercizio di tale attività.
L'articolo 12 elenca gli obblighi inerenti alle autorizzazioni medesime. Anche in questo caso vi sono alcune innovazioni: i limiti territoriali attuali, che cozzano con le esigenze del mercato, vengono superati dando la possibilità ad un'azienda di avere anche più sedi. Sono, ovviamente, fissati limiti di concentrazione per far sì che non vi siano posizioni prevalenti all'interno del mercato.
I successivi articoli sono specificatamente dedicati alle guardie giurate: l'articolo 13 disciplina le modalità ed i limiti di impiego di tali guardie, l'articolo 14 i requisiti per la nomina e le relative modalità, l'articolo 15 ne definisce i requisiti professionali, mentre l'articolo 16 definisce cause ed effetti della sospensione e della cessazione della qualifica di guardia giurata.
Fino ad oggi, per la disciplina della materia relativa ai requisiti richiesti per il rilascio dell'idoneità alla guardia giurata vi erano soltanto alcune indicazioni nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ed essa era collegata alla discrezionalità dei singoli prefetti. A noi è sembrato inverosimile che il possesso di una pistola e di una divisa per svolgere compiti di sicurezza collettiva non fosse collegato al possesso di una serie di requisiti professionali. Da questo punto di vista, il provvedimento normativo al nostro esame innova moltissimo, perché con esso si introduce il concetto di una formazione professionale obbligatoria, che diventa così un prerequisito per essere iscritti all'albo provinciale delle persone idonee ad ottenere il decreto di nomina di guardia particolare giurata. Cambia dunque l'approccio alla professione. Vi è un prerequisito di base, costituito dalla formazione professionale; questa dovrà essere stabilita con protocolli e programmi da parte della commissione di cui all'articolo 8 del provvedimento medesimo.
Quindi, una volta acquisito il prerequisito della formazione professionale, si potrà chiedere l'iscrizione nell'elenco gestito dal prefetto competente per territorio; così ogni istituto potrà liberamente chiedere l'assunzione di coloro che sono iscritti in tale elenco, superando in tal modo uno dei problemi più sentiti nel settore in questione. Oggi infatti per il rilascio di un decreto di nomina di guardia particolare giurata non ci sono tempi prefissati o procedure che possano essere controllate: tutto è collegato alla discrezionalità delle singole prefetture e ai tempi che queste con grande discrezionalità utilizzano per il rilascio di tale idoneità. Accade dunque molto spesso che gli istituti di vigilanza si trovino nella condizione di non poter procedere a nuove assunzioni, per la variabilità (non preventivabile) del periodo occorrente per il rilascio di un permesso da parte delle prefetture competenti. Quindi anche su questo aspetto abbiamo fatto chiarezza, definendo una procedura certa, senza che possa intervenire una discrezionalità molto spesso anche contestabile.
I successivi articoli del provvedimento sono specificatamente dedicati al rilascio delle autorizzazioni per i servizi di trasporto valori e di scorta a valori e all'esercizio delle relative attività; mi riferisco agli articoli 17, 18 e 19. L'articolo 20 contempla invece specificatamente l'attività di contazione del denaro e di deposito del denaro (o di altri valori) in luoghi protetti


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(caveaux). L'articolo 21 disciplina l'impiego in tale ambito delle guardie giurate. Anche in questo campo vi è stata una grande innovazione, in quanto si contempla la possibilità di un'autorizzazione a carattere nazionale per i servizi di trasporto valori. Per la prima volta vengono regolamentati - anche perché forse negli anni Trenta quando fu emanato il testo unico non esistevano queste metodiche - le autorizzazioni per i caveaux e il modo in cui deve essere gestito il denaro che viene affidato alle società private per la conta; anche a tale riguardo credo però che si porrà la necessità di intervenire, per collegare questo tipo di attività alle norme in materia di antiriciclaggio richiamate da più parti.
Le autorizzazioni relative ai servizi di custodia e agli altri servizi di sicurezza secondaria sono regolate dall'articolo 22, mentre l'articolo 23 rimette ad un regolamento ministeriale la definizione dei requisiti professionali e tecnici per l'esercizio di tale attività e dei relativi controlli. L'articolo 24 disciplina l'impiego degli operatori abilitati all'espletamento di tali servizi. Costoro, ai sensi dell'articolo 25, devono ottenere l'iscrizione in un apposito registro. Anche in questo caso vi è un'innovazione, che recepisce la necessità di un controllo in questi settori tanto articolati. Oggi vi è il paradosso - l'ho detto in molte occasioni (convegni pubblici, confronti) - che per quanto riguarda l'attività di portierato, qui regolamentata, non vi è nessun limite all'accesso alla professione. Paradossalmente, infatti, qualsiasi operatore del settore può utilizzare qualsiasi tipo di personale; può anche mettersi fuori di un penitenziario, aspettare il primo detenuto che viene rilasciato ed assumerlo: nessuno oggi gli può contestare questa evenienza. Con la norma indicata nel testo in esame, invece, si intende disciplinare anche tali casi, prevedendo la possibilità di individuare in qualsiasi momento la persona addetta all'esercizio di un'attività di sicurezza.
Gli articoli 26 e 27 concernono le attività di investigazione e ricerca, fermo restando le specifiche discipline relative alle attività di investigazione difensiva, di cui al libro V, titolo VI-bis del codice di procedura penale; l'esercizio di tale attività è anch'esso soggetto ad autorizzazione e sottoposto a specifici obblighi e controlli.
Gli articoli 28 e 29 disciplinano, infine, le attività di recupero crediti ed il rilascio delle relative autorizzazioni, istituendo, altresì, un apposito registro degli agenti di recupero. Con riferimento a tale aspetto, oggi, per l'attività di recupero crediti (è cresciuta oltre modo per la grande mole di credito presente in tutti i settori), si utilizzano operatori che, molto spesso, non sono identificabili. A tale riguardo, vorrei citare qualche esempio sollevato in altre circostanze, anche con riferimento alle categorie interessate su cui mi soffermerò fra poco.
Oggi il recupero credito viene effettuato da società autorizzate da chi ha competenza specifica; tuttavia, il personale che opera a tale riguardo non è rintracciabile tanto che chiunque può bussare alla porta di un creditore per chiedere il recupero della somma dovuta. In alcune regioni del Mezzogiorno, ad esempio, l'attività di recupero crediti può essere svolta da un soggetto affiliato a qualche clan malavitoso o che notoriamente delinque: qualora lo stesso si presentasse a riscuotere alla porta di qualcuno che deve un credito ad una società, il soggetto rimarrebbe interdetto, non sapendo come comportarsi rispetto a tale richiesta. Riteniamo, pertanto, di introdurre dei chiarimenti al riguardo e che la persona che svolge questo tipo di attività debba possedere determinati requisiti e soprattutto vada rintracciata e controllata dall'autorità di polizia che sul territorio esplica questo tipo di attività.
Gli articoli 30, 31 e 32 recano rispettivamente disposizioni penali, misure agevolative di natura finanziaria e fiscale destinate agli operatori del settore, nonché disposizioni transitorie in materia. L'articolo 33 è dedicato alle abrogazioni che la legge prevede, mentre l'articolo 34 dispone in ordine all'entrata in vigore del testo (è previsto un doppio regime per gli adempimenti previsti dalla legge). Da questo punto di vista, credo che l'attività svolta dalla Commissione in questi anni (all'esterno


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è stata posta in essere anche da diversi colleghi parlamentari, nonché da quanti sono interessati alla tematica in oggetto nel confronto con le categorie interessate, nonché nel corso delle numerose audizioni svolte) abbia dimostrato la necessità e l'impellenza di questo intervento legislativo per riempire un vuoto.
Spero che nei prossimi giorni tale tematica verrà affrontata e risolta con un'ampia maggioranza.
Le organizzazioni di categoria richiedono un forte intervento legislativo; da questo punto di vista, il Governo è intervenuto estendendo il campo di intervento iniziale (si prevedeva di intervenire unicamente sugli istituti di vigilanza) anche ad altri settori e per questo vi è una certa attesa (gli operatori del settore aspettano tale disciplina normativa da molti anni).
Ritengo che la normativa in esame possa risolvere definitivamente i tanti problemi che attanagliano questo settore, mettendolo nelle condizioni di crescere e competere, a fronte della sfida che l'Europa, la globalità, l'economia impone a tutti i mercati (Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza Nazionale e di Forza Italia).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Lucidi. Ne ha facoltà.

MARCELLA LUCIDI. Signor Presidente, signor sottosegretario, colleghi, il provvedimento in discussione definisce con un contenuto assai complesso la nozione di sicurezza sussidiaria. È un concetto nuovo che, allo stato attuale, manca di un sostanziale riconoscimento giuridico, ma che non è privo di una sua considerazione formale, vale a dire la legge n. 155 del 2005, recante misure urgenti per il contrasto al terrorismo internazionale che, all'articolo 18, ha affidato i servizi di sicurezza sussidiaria in ambiti specificamente indicati alle guardie giurate.
Con la suddetta legge, di recente approvazione, per la prima volta il concetto compare in un testo normativo privo, tra l'altro, di una definizione e di una consistenza che faccia comprendere quali competenze esso attribuisca ai soggetti che ne sono titolari (nel caso della legge richiamata: gli istituti di vigilanza e i loro dipendenti).
Evidentemente, si è trattato di una scelta assai opinabile - come da noi evidenziato - perché presta il fianco a rilievi giuridici e costituzionali di non poco conto e di dubbia legittimità, se consideriamo che il principio di legalità, che regola la materia della sicurezza pubblica, esige che i poteri e le funzioni relative siano stabiliti attraverso la legge.
Mi soffermo su tale aspetto perché vorrei fosse chiaro a tutti - a noi come agli operatori - che, in assenza di una specifica disciplina della materia, la nozione generale di sicurezza sussidiaria non può avere nessuna sostanza, almeno non una sostanza nuova o autonoma rispetto alle competenze che il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e le norme successive hanno finora attribuito ad una serie di soggetti autorizzati a svolgere specifiche attività per la tutela di determinati beni. D'altra parte, una sostanza nuova ed autonoma non può nemmeno essere fornita dal decreto del ministro dell'interno, al quale l'articolo 18 della suddetta legge rimanda per stabilire condizioni e modalità per l'affidamento dei servizi.
In linea di principio è escluso che si possa procedere nell'esercizio di poteri amministrativi ad una ridefinizione e ad una estensione dell'attività di sicurezza privata, all'attribuzione di attività finora svolte dalle Forze di polizia. Per tale motivo è necessaria una legge e per questo siamo qui oggi a discutere di un'ipotesi di provvedimento legislativo che, solo alla conclusione del suo iter, potrà identificare le specifiche attribuzioni relative al concetto di sicurezza sussidiaria.


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Nei giorni scorsi, nell'aeroporto di una città italiana, dopo aver superato il varco elettronico di accesso senza che questo suonasse, mi è capitato di essere fermata da una dipendente, guardia giurata in divisa, che cortesemente ha chiesto di perquisirmi. Faccio presente che, non avendo con me il tesserino parlamentare, apparivo ai suoi occhi semplicemente come una normale cittadina senza particolari prerogative. Allora, domando: lo sa la cittadina o il cittadino che la guardia giurata non ha un potere di perquisizione personale? Quella lavoratrice sa che intende esercitare una funzione che non le compete, in quanto espressione di un compito riservato alle Forze di polizia?
Colleghi, più volte, in quest'aula, abbiamo condiviso la comune preoccupazione per le esigenze di sicurezza dei cittadini. È un tema che interpella la politica, rispetto al quale, pur con valutazioni programmatiche diverse, avvertiamo un forte senso di responsabilità e proprio il nostro voto favorevole all'approvazione urgente di norme di contrasto al terrorismo internazionale, pur vincolato ad una comune verifica della loro efficacia, ne è stata una ulteriore testimonianza.
Tuttavia, la questione che pongo non è scevra di quelle preoccupazioni che, allo stesso modo, devono accomunare la nostra responsabilità in ordine al rispetto dei principi fondamentali che cementano, nutrono e garantiscono la nostra società e la sua convenienza e che animano e stabiliscono lo Stato di diritto e insieme il rispetto dei diritti e delle libertà di tutti.
Le minacce criminali, o come oggi quella terroristica, impongono un percorso complicato, decisioni salomoniche che devono tenere insieme l'efficacia dell'intervento statale con le garanzie democratiche per non favorire l'idea di una società che cambia e diventa anomica, autoritaria o chiusa. È quanto spesso in questi giorni il ministro Pisanu sta rappresentando con l'esempio delle due mani.
Allora vorrei che questo spirito animasse anche il confronto che stiamo avviando su questo testo, perché siamo convinti della necessità di una nuova disciplina della sicurezza privata e che questa possa giovare a comporre nel nostro paese un'offerta integrata di servizi di sicurezza, purché non si mantengano o addirittura si generino zone d'ombra sulle funzioni tali da intaccare i princìpi che regolano la tutela dei beni primari e purché anche queste norme siano un'occasione per motivare tutte le risorse, pubbliche e private, nazionali e locali, che il paese può impegnare contro il crimine e contro l'illegalità e - direi di più - in favore di una moderna politica della sicurezza, non più riducibile ai soli ambiti della difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Purtroppo un'attenta lettura del testo non ci rassicura al riguardo, anzi alimenta la preoccupazione che ben altro sia il modello che si intende perseguire attraverso queste norme. Mi riferisco ad un modello di privatizzazione della sicurezza pubblica che non intende fermarsi al contenuto degli articoli proposti, ma che anzi li usa come chiave di accesso, come un grimaldello, evocando idee del rapporto privato alla sicurezza dei cittadini che abbiamo sentito esprimere in questi anni dai rappresentanti della maggioranza ma che l'ordinamento ha finora scongiurato.
Allora, non si tratta più di qualificare il servizio che i privati rendono ai cittadini come noi intendiamo. Non si tratta più soltanto di dare uno status giuridico chiaro alle guardie giurate e agli operatori che da anni attendono una riforma che riconosca la loro dignità professionale ed il loro lavoro. Non si tratta più solo di promuovere le nostre imprese private su un mercato che richiede qualità dei servizi all'interno della concorrenza europea.
Esiste qualcos'altro di apparentemente poco chiaro che il testo propone e che può sostanziare l'idea di sicurezza sussidiaria svolta dai privati, in direzione di una attività sostitutiva di una funzione pubblica di polizia e di sicurezza svolta dagli organi statali. Al riguardo, onorevoli colleghi, dico che se questo è il piano, la riforma non può trovare il nostro assenso. Abbiamo assunto un convinto impegno per una nuova disciplina del settore, abbiamo presentato un progetto di legge e collaborato


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con una positiva azione emendativa in favore delle imprese interessate - di vigilanza, di investigazione, di informazione commerciale, di recupero crediti - soprattutto in favore dei loro dipendenti che, proprio grazie al nostro contributo, hanno trovato una giusta considerazione rispetto al testo del Governo. Possiamo dire che tutto ciò è stato il frutto di un confronto costante con queste categorie e con le loro rappresentanze, ma un frutto che possiamo cogliere solo all'interno di una impostazione chiara, condivisibile e per questo anche rispettosa del loro possibile apporto.
Auspicando che il passaggio in aula possa favorire questa impostazione, intendo allora richiamare gli aspetti più significativi che le nostre proposte emendative intendono salvaguardare. Dico - tra parentesi - che è vero che i nostri emendamenti sono tanti, ma ne difendo lo sforzo di apporto costruttivo ad un testo lungo, articolato, tecnicamente difficile e che, a nostro giudizio, ha preteso di spostare in ambito normativo parti di disciplina che potevano, secondo indicazioni precise, essere rimandate a norme di rango secondario.
In sintesi, direi che si tratta di un testo troppo fumoso e sbiadito quanto ai princìpi e, di converso, eccessivamente rigoroso quanto agli aspetti regolamentativi della materia che possono finire con imbrigliare anziché incoraggiare l'attività imprenditoriale, privilegiando il controllo legislativo sugli istituti a quello amministrativo o affidato ad organismi specificamente competenti. Nel merito il provvedimento muove dall'esigenza di aggiornare, dopo oltre sessant'anni dalla loro adozione, le norme che disciplinano le attività di sicurezza privata, stabilite nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Si tratta di norme che hanno accompagnato un lungo tratto di storia degli istituti di vigilanza e di investigazione privata e che rispondevano ad una diversa organizzazione sociale, introdotte in un sistema ispirato dai codici penale e di procedura penale del 1930 e, in ogni caso, prive di quei riferimenti essenziali all'ordinamento attuale che furono introdotti successivamente con la nostra Costituzione.
Tale lasso di tempo ha segnato un notevole cambiamento della struttura sociale ed economica del paese ed un'evoluzione dei sistemi e degli strumenti tecnologici fruibili; ha consegnato, quindi, alle imprese potenzialità di crescita qualitativa, con un ampliamento del mercato e del modo di stare nel mercato che al legislatore del 1931 non era dato concepire, e ha collocato soprattutto le imprese italiane dentro una concorrenza che si misura in ambito europeo, ancora di più in ragione dei princìpi dettati dal Trattato istitutivo dell'Unione europea. Si tratta di princìpi che possono stimolare ad una crescita e ad un dinamismo positivo, ove sorretti da regole certe, oggettivamente idonee a progettare tale crescita. Non possono inoltre essere trascurate le sfide che muove a questo settore l'evoluzione dei fenomeni criminali, anche essi più complessi, cambiati nelle strategie di aggressione ai beni affidati alla tutela di tali imprese.
Vi sono quindi comprensibili istanze e aspirazioni che dobbiamo raccogliere, fra cui, non ultime, quelle dei lavoratori del settore: per molti, quelli di cui alla disciplina del testo unico, si tratta di avere un debito riconoscimento della professionalità svolta, in corrispondenza di un'autorizzazione data, una debita formazione, una debita possibilità di lavorare in condizioni di sicurezza per essere attori di sicurezza. Più volte, onorevoli colleghi, ho dovuto ricordare che una guardia giurata, che presta la sua opera dietro autorizzazione e a seguito di un giuramento e che lavora esponendo la propria vita (che in molti casi le guardie giurate hanno perduto) è considerata niente più che un operaio generico, priva dunque di una propria qualificazione. Alle guardie giurate si affiancano certamente altri lavoratori, che, ancora fuori da un riconoscimento normativo, svolgono le attività di sicurezza privata senza alcuna tutela giuridica.
Occorre dunque mettere ordine al disordine e consentire che una cornice di


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legittimità raccolga le attività possibili e, a tal fine, incoraggi le imprese sane, che scommettono sulla progettazione, sugli investimenti e sulla qualità dei servizi, a garanzia degli utenti, dei dipendenti nonché dei superiori interessi della comunità. Quanto alla cornice di legittimità che proponiamo, ritengo non si possa prescindere al riguardo dal considerare i caratteri propri dell'attività di sicurezza privata - anche in tal caso, sono consapevole che si tratta di un concetto argomentativo e non giuridico - ovvero di quella che intendiamo definire attività di sicurezza sussidiaria. Si tratta di un'attività che determinate persone svolgono per la difesa della proprietà o di altro diritto reale di enti pubblici o di soggetti privati. Le problematiche che essa pone sono sempre state ben presenti al legislatore, consapevole che si tratta di un'eccezione al principio generale, tuttora vigente, che demanda alle forze di polizia la salvaguardia istituzionale delle persone e dei beni.
Nel nostro ordinamento, la tutela degli interessi pubblici primari, nei quali rientrano l'integrità fisica e psichica delle persone, la sicurezza dei possessi ed il rispetto e la garanzia di ogni altro bene giuridico di fondamentale importanza per l'esistenza dell'ordinamento stesso, rappresenta il nucleo essenziale delle funzioni riservate allo Stato. Tali funzioni contemplano l'esercizio di speciali poteri autoritativi e coercitivi e sostanziano le attività di polizia e di sicurezza pubblica, regolate da una dettagliata disciplina. Proprio in quanto si tratta di un'eccezione a tale principio, giustificata dalle possibilità connesse alla libertà di difesa privata, l'attività di sicurezza affidata ai privati, oltre che vincolata a norme di rango primario, è sempre stata condizionata alla presenza di presupposti particolari, in primis l'autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza, e alla rigorosa esclusione di poteri autoritativi e coercitivi, nel rispetto delle necessità primarie della pubblica sicurezza, attente ai diritti e alle libertà di ciascuno, nonché delle competenze proprie delle forze dell'ordine, non richieste, né numericamente in grado, di assolvere completamente alla tutela di interessi privati.
Nessun dubbio può sorgere in ordine al fatto che l'attività di sicurezza privata ha natura privatistica. Essa trae origine dall'esigenza di una più intensa e mirata vigilanza di beni esattamente individuati, reclamata da soggetti pubblici o privati, che in favore di tali beni e non di altri intendono investire il servizio; sicché è chiaro perché si impongano adeguati cautele e limiti, che evidentemente devono prevalere nell'interesse pubblico generale, che lo Stato non può non tenere presente quale istanza superiore da garantire e non delegare.
Non si è avuto finora, colleghi, un orientamento interpretativo che favorisse, tranne che per la qualifica delle guardie giurate, la connotazione pubblicistica di un'attività che è posta a salvaguardia di privati interessi connessi con il diritto naturale di difesa.
È bene ricordare che la struttura delle imprese del settore non ha carattere pubblicistico: il titolare dell'attività svolge una mansione dalla quale intende legittimamente ricavare un utile; i rapporti con la committenza nascono e vivono in regime di diritto privato; e privati sono i rapporti di lavoro dei dipendenti e dei collaboratori.
Noi riteniamo, colleghi, che questi riferimenti debbano continuare ad ispirare la legislazione in materia e debbano trasparire dal testo che scriviamo; testo che, invece, introduce ambiguità e genera una confusione insidiosa. Dite chiaramente se condividete la nostra missione di fondo, che è quella di non fare alcuna breccia nel nostro ordinamento tale da consentire la nascita di veri e propri corpi di polizia privata investiti di pubbliche funzioni (benché privati), suscettibili comunque di creare interferenze con la funzione di polizia, che è inalienabile attribuzione dello Stato!
Allora deve essere chiaro che per «sicurezza sussidiaria» intendiamo un'attività che affianca, ma non si confonde con quella della sicurezza pubblica; che non


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sostituisce le funzioni pubbliche di polizia, ma consta di una attività complementare, di stato e grado diverso rispetto a quella riservata allo Stato. E ciò, permettetemi di dirlo, non è nell'anima di questo testo.
Non si può scrivere, colleghi, che gli istituti di vigilanza possono essere chiamati ad assolvere funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza. Non si può dire, colleghi, che essi assumono la nuova definizione di «istituti di sicurezza», senza aggettivazioni.
Sapete bene che, grazie ai nostri emendamenti, è stato redatto un testo che riconosce alle guardie giurate un'adeguata formazione, un titolo professionale e un albo (meglio sarebbe dire un ruolo) nel quale restare iscritti anche dopo la perdita del posto di lavoro.
Ma una guardia giurata (che correttamente intendiamo qualificare), incaricata di pubblico servizio, se può essere obbligata ad aderire alle richieste rivoltegli da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, non può altrettanto essere comandata per lo svolgimento di servizi: non è il suo compito!
A cosa serve distinguere - per le guardie giurate - tra due giuramenti da prestare, uno dei quali attribuisce loro l'esercizio di pubbliche funzioni? Quale tutela vi è per il cittadino, che mentre conosce bene l'autorità spettante alle forze di polizia, non dispone di strumenti tali da consentirgli di conoscere quali poteri ha la guardia giurata che gli sta davanti?
Ecco, ho l'impressione - o, meglio, noi la abbiamo (i nostri emendamenti sono presentati dall'Unione nel suo complesso) - che nel testo si sia voluto fare ciò che espressamente non si vuole dire. E ciò contrasta con la nostra missione di fondo. Così voi non avete voluto esplicitare quali sono i beni che questi soggetti possono tutelare. Oggi, il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza fa chiaramente riferimento ai beni immobili e mobili. In ordine al principio di legalità, di rigorosa disciplina della materia che l'ordinamento impone, vorrei capire, ancora, cosa significa «tutelare la libera fruizione dei beni, anche immateriali».
Colleghi della maggioranza, rappresentante del Governo, cosa significa «beni immateriali»?
Non vi è tempo, in questa sede, per articolare una valutazione giuridica, per un esame codicistico del termine (lo faremo nel prosieguo del dibattito). A nostro giudizio, si tratta di un contenitore che rende ammissibile qualsiasi contenuto. Tant'è che, in alcune parti del testo, si prevedono già casi di tutela dell'incolumità personale. Cos'altro potrà aggiungere oggi, o domani, un ministro dell'interno, in virtù della delega che il testo gli concede al riguardo?
Colleghi, credo che comprendiate bene queste nostre critiche. Ritengo che voi in fondo sappiate di avere agito con sufficiente astuzia e con apparente timidezza che, se non fuga i dubbi dell'opposizione, tranquillizza comunque quei gruppi della maggioranza che hanno chiaramente scritto nelle loro proposte di legge di voler comprendere tra i beni tutelati anche l'incolumità personale.
Noi non condividiamo né il metodo né il merito di questa scelta, soprattutto considerando che il nostro è un paese che dispone di cinque forze di polizia nazionali, che intende valorizzare le proprie polizie locali e che dopo sessant'anni sta finalmente parlando di un settore in evidente disagio imprenditoriale e di lavoratori che reclamano con forza tutela e dignità. Quello in esame è infatti un settore che deve ritrovare innanzitutto la capacità di stare sul mercato con regole certe che lo promuovano, in un mercato che è sempre più competitivo, soprattutto oggi che esso si è ampliato su una dimensione europea dove le nostre imprese devono riuscire a concorrere con servizi di qualità, senza temere di soccombere nel confronto con i colleghi d'Oltralpe.
Vorrei spendere qualche parola in ordine alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia in materia di attività di sicurezza privata. Con lettera di costituzione in mora del 2002 e con parere motivato del 2004, sono state contestate al nostro paese alcune disposizioni del testo unico


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delle leggi di pubblica sicurezza perché ritenute in contrasto con il Trattato istitutivo della Comunità europea, specificamente con il diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 43 e 49. Gli aspetti contestati riguardano: l'obbligo di giuramento; l'esigenza di una licenza e la sua territorialità; gli obblighi di avere una sede operativa per ogni provincia e di residenza del personale; il numero dei dipendenti; la cauzione e il controllo amministrativo dei prezzi.
Devo, in questa sede, anche per chi ci ascolta, far presente che l'opposizione ha avuto notizia di questa procedura soltanto nel mese di gennaio 2005 da alcuni istituti preoccupati dall'esito della procedura stessa e soprattutto dai riflessi immediati che ci sarebbero stati nel mercato italiano. Per molto tempo la Commissione e noi in particolare abbiamo lavorato ad un testo senza che si ritenesse - da parte del Governo - necessario informarci di un giudizio in itinere sulla nostra normativa che non avrebbe risparmiato nemmeno la riforma in corso che, tuttavia, procedeva «distratta» da quei rilievi. Tralascio ogni giudizio su questo comportamento e sul fatto che il Governo non ha nemmeno ritenuto di reagire convintamente alle contestazioni mosse onde impedire che il procedimento giungesse all'esame della Corte di giustizia europea con conseguente emissione di una sentenza nei confronti dell'Italia avente prevedibili conseguenze, anche in termini di pagamento delle relative spese.
Per senso di responsabilità, abbiamo ricercato in questi mesi di favorire una riformulazione più idonea del testo ed abbiamo presentato emendamenti ulteriori con l'auspicio che ciò aiutasse a trovare una convergenza con le norme del trattato. Chiedo, in ogni caso, al Governo - e, in particolare, al sottosegretario Mantovano, qui presente - di farsi carico di svolgere una verifica al riguardo perché non possiamo lasciare le imprese italiane in una condizione di incertezza tale per cui esse debbano temere che le imprese straniere possano trovarsi in condizioni più agevoli di quelle in cui esse si trovano sia per effetto di norme vigenti negli altri paesi, meno rigide di quelle in vigore in Italia, sia per la facilità di ingresso nel nostro territorio che viene consentita alle imprese straniere. Sarebbe, quindi, un paradosso prevedere un ampliamento di competenze di un settore in evidente difficoltà ed osservare che a prevalere, sul mercato interno ed esterno, siano i soggetti stranieri a seguito del mancato svolgimento di una competizione trasparente e leale.
Detto ciò, ritengo di aver affrontato i nodi più importanti, quelli strutturali, di un testo che, a nostro parere, deve sostenere ed incoraggiare competenze e professionalità.
Ciò vale per gli istituti di vigilanza e per quelli di investigazione. A proposito di questi ultimi, ricordo che, proprio grazie alla nostra insistenza, è stato conservato ad essi uno spazio in questa riforma; i colleghi ricorderanno, infatti, che taluno aveva proposto di stralciare dal provvedimento la relativa disciplina, che, invece, il disegno di legge governativo contemplava. Penso agli operatori del credito ed a tutti gli altri soggetti interessati.
Attraverso la nostra partecipazione attiva alla discussione svoltasi nel corso di questi anni (ed a quella che ci vedrà impegnati in Assemblea), abbiamo inteso dire che ci interessano molto la loro crescita, la loro qualificazione ed il contributo che intendono offrire con il loro personale, negli ambiti di competenza, alla sicurezza dei cittadini. Tuttavia, non possiamo accettare che di ciò si occupi un testo poco chiaro nelle sue scelte di fondo: comprenderete, colleghi, che in materia di sicurezza e di tutela delle persone, di garanzia dei diritti e delle libertà primarie, nulla può essere o rimanere poco chiaro (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Perrotta. Ne ha facoltà.

ALDO PERROTTA. Signor Presidente, poiché intervengo spesso in sede di discussione


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sulle linee generali, mi capita sovente di considerare che la sinistra «predica bene e razzola male»: nel caso di specie, è al nostro esame un provvedimento che era atteso da anni; ebbene, la sinistra ha avuto cinque anni per approvare una legge in materia quando era al Governo e, invece, ha abbandonato in Commissione le proposte che erano state presentate al riguardo senza mai portarle all'esame dell'Assemblea (ne parleremo ancora più avanti)!
Dopo avere ascoltato attentamente gli interventi dei colleghi, debbo dire che mi è piaciuto particolarmente il relatore quando ha chiarito che la differenza tra ieri ed oggi, anzi tra ieri e domani, è la seguente: ieri, chiunque (o quasi), in base al vecchio testo delle leggi di pubblica sicurezza, poteva dare vita ad una società di sicurezza sussidiaria (così come si usa dire adesso); oggi, essendo in Europa ormai da tempo, abbiamo visto che sono necessarie caratteristiche di pulizia morale, progetto di sviluppo aziendale, presenza sul territorio, uffici e possibilità finanziarie. Con il testo unificato in esame abbiamo dato una professionalità anche agli operatori di questo settore.
Più specificamente, tra le altre cose, abbiamo istituito il registro professionale per le varie attività, abbiamo «inquadrato» la professionalità delle guardie giurate al fine di valorizzarne il lavoro - cosa che la categoria ci chiedeva da tempo -, abbiamo riorganizzato la disciplina dei servizi di scorta valori, abbiamo razionalizzato le attività investigative e di ricerca e, soprattutto abbiamo riordinato - se ne sentiva proprio la necessità! - le attività di recupero crediti stragiudiziale.
A quest'ultimo proposito, ricordo che tanti cittadini, attivata a loro carico una procedura di recupero di importi dovuti per spese telefoniche o per consumo di gas da parte di un soggetto qualsiasi (magari senza né capo né coda), dopo un primo contatto, un sollecito o qualcosa di simile, vengono ricontattati da un altro soggetto, da un'altra società, e poi da altri ancora, per la semplice ragione che i crediti passano di mano in mano. In questo modo, dei fatti dei privati cittadini vengono a conoscenza non una, due o tre persone, ma le tante che se ne sono occupate nei vari passaggi (con buona pace della tutela della privacy)!
Vorrei complimentarmi con il relatore e con la Commissione per il lavoro svolto. La riforma che stiamo esaminando era attesa da decenni e certamente non si può dire che sia fumosa. Se veramente aveste voluto riformare questa disciplina, colleghi dell'opposizione, avreste potuto farlo a modo vostro nella precedente legislatura. Mi pongo, dunque, la seguente domanda: perché, nella scorsa legislatura, non avete attuato questa riforma? Perché vi siate limitati ad esaminare il provvedimento in Commissione, senza sottoporlo all'attenzione dell'Assemblea per l'approvazione finale? Le risposte potrebbero essere due: o non volevate la riforma (quindi, è falso affermare oggi che la volete, perché avete presentato tante di quelle proposte emendative che corriamo il rischio di arrivare alle calende greche; volete lasciare il settore così come è, con tutti i suoi problemi) oppure non eravate convinti del vostro provvedimento che, nella scorsa legislatura, avevate esaminato ed approvato solo in Commissione. Ma perché non avete trasmesso il provvedimento in aula per concludere il suo iter legislativo? Non volevate approvarlo, perché non ne eravate convinti.
Noi siamo convinti della nostra proposta di riforma e l'abbiamo portata in aula, perché riguarda un settore che interessa quasi 600 mila persone. Riteniamo che il provvedimento al nostro esame, nel bene e nel male, ma soprattutto nel bene, migliori la professionalità delle guardie giurate e delle società che svolgono questo lavoro e soprattutto potenzi la sicurezza del cittadino che usufruisce di tali servizi.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ascierto. Ne ha facoltà.

FILIPPO ASCIERTO. Signor Presidente, quello che stiamo vivendo è un momento storico. Infatti, dopo sessant'anni modifichiamo la disciplina di un settore che


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merita un'attenzione particolare, perché riguarda le esigenze di sicurezza e di libertà dei cittadini, una libertà assoluta dell'essere umano. Al di là del sacrosanto principio stabilito dalla Costituzione, in base al quale spetta allo Stato garantire la sicurezza, ognuno ha la libertà di tutelare al meglio i propri beni. Quindi, il concetto di sicurezza sussidiaria, così come viene chiaramente indicato nel testo, occupa quel segmento che non è di competenza dello Stato, ma che concorre con lo Stato a garantire più libertà ad ogni cittadino. Non vedo dunque una sovrapposizione di compiti né la nascita di nuove polizie: vedo un'azione sinergica per far funzionare meglio ciò che già esiste.
In questo momento particolare, vorrei ringraziare, per gli sforzi compiuti per raggiungere l'obiettivo dell'esame in aula del provvedimento - di cui auspico l'approvazione -, il relatore, la Commissione ed in modo particolare il Governo, perché ha saputo interpretare non solo la volontà che è emersa in Parlamento, ma anche l'esigenza degli stessi cittadini.
Oggi, è importante definire un nuovo concetto di sicurezza sussidiaria. Mi sono meravigliato di fronte alle affermazioni della collega Lucidi. Abbiamo, infatti, la necessità di far interagire realtà professionali che, fino ad oggi, non avevano alcuna qualificazione e nessuna preparazione e quando intervenivano lo facevano con approssimazione, senza le funzioni che, con questo provvedimento, intendiamo conferirgli.
Mi riferisco chiaramente a tutte quelle funzioni che oggi le forze dell'ordine svolgono in modo improprio; mi riferisco alle tante vigilanze alle infrastrutture, che costituiscono beni immobili.
Molte volte mi chiedo quanti poliziotti, carabinieri e finanzieri potremmo recuperare da quelle vigilanze statiche, da quei servizi, talvolta apparentemente inutili, per proiettarli sul territorio, in virtù della loro professionalità, delle loro attitudini e della loro preparazione, nella lotta alla criminalità. Ebbene, vedo ragazzi fermi sotto gli stabili... Anzi, trovo vergognoso che vi siano ufficiali di polizia giudiziaria in modo così numeroso a salvaguardia anche di beni storici importanti ed a volte istituzionali. Sicuramente può essere ridotto il numero degli addetti dalle forze dell'ordine preposti alla salvaguardia delle istituzioni e dei beni, integrandoli in tale servizio con le nuove professionalità delle guardie giurate e degli istituti di vigilanza.
Cosa fanno presso il Ministero della difesa i carabinieri che stanno a guardare quell'immobile, ad alzare la sbarra, a controllare i documenti di coloro che entrano all'interno dei ministeri? Cosa fanno gli ufficiali di polizia giudiziaria, come ad esempio i marescialli che dovrebbero costituire il meglio dell'investigazione, qui a Montecitorio, davanti alla Camera dei deputati, quando basterebbero quindici carabinieri e cinquanta guardie particolari giurate, restituendoli alla loro natura e alla loro professionalità? Si tratta di migliaia di persone!
Come facciamo ad integrare, a sostituire, a restituire all'investigazione le forze dell'ordine? Come possiamo combattere la criminalità se non restituiamo al territorio le centinaia e anche migliaia di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria? Possiamo farlo in un modo molto semplice: attraverso questo provvedimento, il vecchio operaio generico (alias guardia particolare giurata, che non ha avuto alcuna formazione e di cui non si conosce neppure il percorso di vita né l'estrazione, ma di cui si sa soltanto che ha una divisa e che svolge la sua attività presso un'istituto di vigilanza, e che oggi non può essere identificato con colui che vigila beni anche istituzionali) avrà una formazione adeguata, prevista dall'articolo 15, con percorsi formativi che saranno concordati con il Ministero dell'interno, a garanzia quindi della qualità del servizio, ad elevare il quale contribuiranno anche le regioni attraverso la formazione culturale e la preparazione di questo personale. Con questo provvedimento avremo un'altra figura professionale, quella dell'operatore della sicurezza, il quale potrà sostituire le forze dell'ordine nella vigilanza degli immobili, restituendo quelle risorse ai cittadini ed all'attività di contrasto alla criminalità.


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Questo discorso potrebbe far venire la pelle d'oca e i brividi a sinistra, ma io li capisco! Una cosa che non capisco è invece l'ipocrisia! Il primo esperimento integrato, infatti, di questa forma di sicurezza non l'abbiamo realizzato noi come centrodestra, e non lo realizziamo con questa legge: lo avevamo proposto in passato, ma chi lo ha realizzato è stato il ministro dell'interno Jervolino, il quale presso gli aeroporti sostituì una parte delle forze dell'ordine, in modo particolare la polizia di Stato, al controllo dei varchi con operatori del settore della sicurezza. E furono gli aeroporti stessi che li formarono e li specializzarono ed ancora oggi svolgono un servizio insieme!
La collega Lucidi ha rappresentato il problema della perquisizione di una persona dopo che la stessa abbia superato i varchi ed i primi controlli all'aeroporto.
Effettivamente, si tratta di una questione di funzioni; infatti, con questo provvedimento certamente non possiamo, né vogliamo, attribuire ad un operatore della sicurezza funzioni diverse da quelle che gli competono. Quando, ad un varco, o presso un qualsiasi stabile, sia adibita una guardia particolare giurata che collabori con le forze dell'ordine - e sia, quindi, presente un esponente di queste ultime -, le citate funzioni, previste dal codice di procedura penale, devono essere esercitate dalle forze dell'ordine, e non dalla sicurezza sussidiaria.
Infatti, nel testo non si ravvisa alcuna funzione del genere attribuita ad operatori della sicurezza ovvero a guardie particolari giurate; anzi, finalmente, dopo sessant'anni, si rende giustizia alle innovazioni tecnologiche, al progresso che avanza.
Si considerino la telesorveglianza, il controllo degli automezzi per il trasporto tramite le varie tecnologie satellitari, i sistemi più avanzati nelle telecomunicazioni; ebbene, non possiamo ritenere che la disposizione non venga modificata e che si rimanga radicati nei tempi giurassici durante i quali tutto ciò non occorreva. Oggi, abbiamo la necessità di modernizzare il sistema; dobbiamo coadiuvare lo Stato nella funzione di garantire la sicurezza del cittadino, anche dando al cittadino la possibilità di meglio tutelare i propri beni. E quando cittadino e Stato si integrano in un unico impegno, ecco che possiamo sancire principi e concetti che per l'innanzi nessuno aveva osato stabilire. Allora, con il testo in esame, si stabilisce, per così dire, cosa fare e chi deve farlo. L'articolo 1 del provvedimento in esame sancisce in modo molto chiaro che i beni possono essere tutelati da forme di sicurezza sussidiarie rispetto a quelle apprestate dello Stato: i beni, non i cittadini...

MARCELLA LUCIDI. Quali beni?

FILIPPO ASCIERTO. Ci sono beni e custodie dei beni; esistono applicazioni tecnologiche che fino ad oggi erano gestite, installate e anche, talvolta, create da apprendisti stregoni, da scienziati, da ingegneri. Nessuno aveva tutelato la garanzia della qualità di tali interventi; talvolta, semplici elettricisti hanno installato sistemi sofisticati di allarme e si è poi constatato che costoro non avevano tutti i requisiti morali richiesti da un impiego e da un impegno così delicati. Oggi, noi ci troviamo dinanzi ad una certificazione di uomini - quindi, di qualità e di formazione - ma anche di strumenti; gli strumenti che verranno adottati, come gli uomini che opereranno in questo settore, saranno, infatti, valutati da una commissione - finora mai esistita - che verrà creata ed insediata presso il Ministero dell'interno. Ecco, allora, un sistema nuovo, moderno, integrato con lo Stato nella difesa dei cittadini: mettiamo in concorrenza la difesa dei beni con la difesa, più alta, apprestata nei confronti di tutti i cittadini dallo Stato e creiamo delle sinergie!
Ad esempio, mi è sempre piaciuta l'idea seguita da alcune regioni che hanno incentivato le tecnologie per la sicurezza. Penso a Padova, un comune governato dal centrosinistra; Padova sta continuando ad installare telecamere per videosorvegliare la città. Tali telecamere, quindi strumenti tecnologici - sicurezza sussidiaria -, sono


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utilizzati dalle Forze di polizia per le esigenze quotidiane della loro attività. Immaginiamo, allora, in futuro che il privato, nell'esercitare il suo diritto di difendere un bene, possa, con ciò, giovare anche all'attività dello Stato. Le tecnologie che egli installerà per la difesa del bene - o gli uomini che utilizzerà a tal fine - potranno anche garantire, automaticamente e in modo indiretto, la sicurezza complessiva dei cittadini.
Sono occhi che guardano la città! Vorrei segnalare che, a Milano, è stato varato un progetto che ha prodotto grandi risultati: si chiamava «mille occhi sulla città». Tale progetto consisteva, né più e né meno, in ciò che è più naturale al mondo, vale a dire l'osservazione di quanto si verifica. Esso prevedeva, comunque, l'interazione delle comunicazioni tra le varie realtà di Milano: le forze di polizia, la Polizia municipale e le guardie particolari giurate in servizio davanti agli istituti bancari.
Dovete sapere che questo progetto ha dato ottimi risultati: i crimini a Milano, infatti, sono diminuiti, e numerosi autori di reati sono stati individuati grazie alla segnalazione di quell'operatore «generico» - che da oggi, invece, sarà un operatore della sicurezza - che si trovava fermo in una strada! Ebbene, tutto ciò è stato possibile grazie agli sforzi sinergici delle varie componenti sociali e istituzionali!
È proprio questo l'appello che rivolgo: bisogna mettere insieme le forze operanti nel settore della sicurezza nell'interesse del cittadino, lasciando casomai da parte battaglie ideologiche che, su tali argomenti, forse non sono redditizie. Infatti, nel momento in cui discutiamo di sicurezza, dobbiamo trovare per forza punti di convergenza.
Noi vogliamo non stravolgere il quadro normativo esistente, ma perfezionarlo. Il provvedimento in esame rappresenta un perfezionamento, perché riesce perfino a far emergere attività che oggi si trovano in una zona grigia e che difficilmente possono essere individuate, poiché talvolta risultano essere anche controverse e contrastanti. Mi riferisco, ad esempio, a coloro che lavorano davanti alle discoteche: spesso, infatti, sulle loro magliette leggiamo la parola security. Chi sono costoro? Che funzione svolgono? Quale attività esercitano? Che conoscenza delle leggi hanno?
Orbene, da domani queste persone, se verranno impiegate in tali attività, avranno un inquadramento professionale ben preciso, attraverso il registro istituito dal provvedimento in esame. Pertanto, vi sarà non solo garanzia di una migliore qualità del lavoro, ma anche un maggior rispetto dei cittadini: infatti, quando viene svolta un'adeguata formazione, è difficile incontrare persone che abusino della loro attività.
Ritengo il provvedimento in esame importante, poiché stabilisce chi svolge, e con quali modalità, le attività di sicurezza sussidiaria. Come è stato già ricordato, gli istituti di vigilanza dovranno presentare un progetto ben preciso in ordine alla loro costituzione, alle tecnologie impiegate e, soprattutto, al numero di guardie giurate di cui hanno bisogno per svolgere la loro attività. Essi dovranno altresì precisare come parteciperanno alla formazione del personale ed in che modo rispetteranno i loro dipendenti; un'apposita commissione, inoltre, controllerà tali istituti.
Vorrei soprattutto evidenziare come venga data dignità non all'imprenditore, ma all'essere umano ed al lavoratore che opera nel settore, attribuendogli la qualificazione che merita. Questo è forse il momento di ricordare quanti sono morti, da lavoratori, per mano omicida ed assassina di una criminalità che ha cercato, in tutti i modi, di approfittare del transito di valori, o di un bene, per colpire tali operatori della sicurezza!
Allora, oggi possiamo non solo ricordarli, ma anche onorare l'attività che hanno svolto, poiché sono caduti non a causa di un incidente di lavoro, ma per mano della criminalità. Pertanto, quando la criminalità incombe, per tutelare sia i cittadini, sia i loro beni, occorre operare nel campo della sicurezza, e le guardie giurate devono essere giustamente inquadrate come operatori della sicurezza, grazie


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all'iscrizione in un apposito registro, anche al fine di garantire loro la possibilità di lavorare nel settore.
Risale a pochi giorni fa la richiesta che mi è stata rivolta da un operatore del settore, un quarantenne, il quale, rimasto senza lavoro, mi ha detto: «Non trovo lavoro in questo settore perché preferiscono i giovani e non più coloro che hanno superato i trent'anni. Non so davvero come reinserirmi in questo settore». Onorevoli colleghi, abbiamo superato anche tale scoglio, perché, disponendo l'inquadramento professionale, le diverse società - o istituti di vigilanza - dovranno attingere da tale registro e chi ha quaranta, quarantacinque, o anche più anni sarà un operatore di grande professionalità, con una notevole conoscenza del settore. Dunque, noi valorizziamo anche coloro che hanno trascorso un'intera vita al servizio lavorativo di tali società e, soprattutto, a tutelare i beni altrui.
Si tratta, dunque, di un provvedimento importante e positivo, che va al passo con i tempi, che stabilisce nuove frontiere, che controlla ciò che ieri non poteva esser controllato, che dà modernità e che pone l'accento sulle tecnologie e sulla qualità.
All'interno del testo del provvedimento vi è una parte, alla quale in precedenza accennava la collega Lucidi, riguardante gli investigatori. Al riguardo, stento a comprendere in quale modo si possa inserire in un contesto di attività di sicurezza l'investigatore, che svolge ben altri compiti rispetto, appunto, al settore della sicurezza. È vero che vi è una piccola parte di tali lavoratori che svolge attività antitaccheggio all'interno di supermercati, di uffici o di strutture commerciali, ma credo che il loro lavoro sia ben diverso dalla sicurezza sussidiaria. Avrei preferito, quindi, che tale aspetto fosse inserito all'interno di un unico testo, quello in discussione al Senato. Il Governo ha compiuto una scelta in materia ed ha indicato la parte dell'investigazione penale nell'ambito della giustizia e l'ha voluta regolamentare ed incardinare nell'ambito del controllo che deve esercitare il Ministero dell'interno; si tratta di una scelta che, personalmente, non condivido ma accetto, perché, nell'insieme, è stato compiuto un grande lavoro. In proposito, do atto al sottosegretario Mantovano della grande e duttile volontà di portare a termine tale lavoro.
Tra l'altro, non deve essere nascosta la grande importanza anche del settore del recupero crediti che, fino ad oggi, era gestito da società non meglio identificate, che talvolta sfociava anche in forme estreme di pressione nei confronti dei cittadini. Il provvedimento al nostro esame introduce non solo la paternità - e, quindi, l'autenticità - di coloro che svolgono tale tipo di attività, ma anche un controllo esercitato nei confronti di tali società.
Dunque, Alleanza Nazionale è felice per l'avvio della discussione generale di questo importante provvedimento. Ne gioisce e ricorda che ciò rappresenta la conclusione di molti sforzi compiuti, anche nel corso della precedente legislatura, insieme a molti colleghi che si sono interessati a questa problematica; peraltro la stessa Alleanza Nazionale ha chiesto la calendarizzazione del provvedimento e la sua istruttoria in Commissione.
È un momento importante. Confrontiamoci sui nodi da sciogliere. È importante, comunque, dare funzionalità all'intero settore, che serve allo Stato e - soprattutto - a decongestionare attività superflue delle forze di polizia, che possiamo restituire al controllo del territorio, alla vera investigazione giudiziaria e, soprattutto, al contrasto del crimine ed alla prevenzione dei reati, in un momento delicato quale quello attuale, in cui il terrorismo angoscia milioni e milioni di cittadini. Anche questo piccolo segmento della sicurezza privata può venire in aiuto alle istituzioni.
Tra l'altro, proprio con un provvedimento collegato alla legge finanziaria di tre anni fa abbiamo compiuto un primo passo in avanti sulla sicurezza sussidiaria. Infatti, l'articolo 19 del provvedimento collegato a quella legge finanziaria conteneva una norma volta a prevedere che, in base alle direttive del Ministero dell'interno,


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il privato e gli enti pubblici concorressero alla sicurezza del cittadino con tecnologie, infrastrutture e mezzi.
Si tratta di un ciclo di previsioni che oggi abbiamo completato in considerazione delle esigenze dello Stato e del Ministero dell'interno. Possiamo gioire di ciò e mi auguro che vi sia un confronto sereno. Soprattutto, mi auguro che il testo unificato al nostro esame sia approvato al più presto, perché è indispensabile per i cittadini, per i privati, per lo Stato.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

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