Allegato A
Seduta n. 663 del 27/7/2005

TESTO AGGIORNATO AL 28 LUGLIO 2005


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(A.C. 6016 - Sezione 7)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
in ragione dei grandi processi di globalizzazione il Mediterraneo ha nuovamente assunto, negli ultimi anni, una significativa centralità nei commerci internazionali;
ciò ha comportato una grandissima crescita del traffico attraverso i porti del nostro Paese, che hanno recuperato peso, capacità produttiva, competitività, rispetto ai grandi scali europei;
le misure che limitano l'incremento della spesa alle autorità portuali per il triennio 2005-2007, contenute nella legge 30 dicembre 2004, n. 311, bloccano gli investimenti nei porti e la capacità competitiva dei nostri scali,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative, eventualmente nell'ambito della prossima legge finanziaria, volte a predisporre l'esclusione delle autorità portuali dall'elenco degli enti pubblici interessati dal limite di spesa previsto dal comma 57 dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004 per i1 triennio 2005-2007.
9/6016/1. Mazzarello, Duca, Albonetti, De Luca, Panattoni, Raffaldini, Susini, Tidei.

La Camera,
premesso che:
in ragione dei grandi processi di globalizzazione il Mediterraneo ha nuovamente assunto, negli ultimi anni, una significativa centralità nei commerci internazionali;
ciò ha comportato una grandissima crescita del traffico attraverso i porti del nostro Paese, che hanno recuperato peso, capacità produttiva, competitività, rispetto ai grandi scali europei;
le misure che limitano l'incremento della spesa alle autorità portuali per il triennio 2005-2007, contenute nella legge 30 dicembre 2004, n. 311, bloccano gli investimenti nei porti e la capacità competitiva dei nostri scali,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative, eventualmente nell'ambito della prossima legge finanziaria, volte ad escludere tutte le spese di investimento delle autorità portuali, dai limiti di spesa di cui al comma 57 dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004 per i1 triennio 2005-2007.
9/6016/2. Duca, Mazzarello, Albonetti, De Luca, Panattoni, Raffaldini, Susini, Tidei.


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La Camera,
premesso che:
con riferimento alle disposizioni del decreto-legge in esame concernenti l'assunzione dei precari nella scuola, si riconosce al Governo la volontà di colmare i vuoti negli organici per consentire un sollecito inizio del prossimo anno scolastico;
considerato, inoltre, che un autentico pluralismo scolastico presuppone la compresenza all'interno del sistema pubblico di strutture statali e non statali,

impegna il Governo

ad attivarsi per adottare opportune iniziative volte a consentire un reale «decollo» della parità scolastica, quali l'aumento delle detrazioni fiscali per le famiglie con figli frequentanti tali istituti oppure l'adozione del «buono scuola», e in ogni caso a potenziare le misure attualmente previste, quale il credito d'imposta.
9/6016/3. Garagnani.

La Camera,
premesso che:
secondo il comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005) le autorità portuali risultano ricomprese tra le amministrazioni pubbliche cui viene applicato il limite all'incremento della spesa;
da ciò consegue che per il triennio 2005-2007, le Autorità portuali possono incrementare le proprie spese in misura non superiore all'ammontare delle spese dell'anno 2003 incrementato del 4,5 per cento;
una tale norma impedisce investimenti preventivati con risorse già a disposizione delle autorità portuali su cui sono già stati contratti mutui e penalizza seriamente la capacità competitiva dei nostri scali indebolendo così un comparto nevralgico per la crescita competitiva e occupazionale dell'Italia;
rispondendo all'atto di sindacato ispettivo Rosato 5-04480 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha presentato una tabella riepilogativa dalla quale è emerso che l'ammontare di investimenti che risultano compromessi dalle norme introdotte con la legge finanziaria ammonta a 1.732.552.103 euro;
l'entità della cifra fornita dal Ministero ha confermato le preoccupazioni manifestate durante i lavori parlamentari dalle forze di opposizione e spinto il Governo a predisporre una disposizione correttiva del suddetto comma 57 della legge finanziaria per il 2005;
il correttivo apportato dall'articolo 14-bis del decreto-legge in esame, non risolve in modo definitivo il problema dei vincoli di spesa posti alle autorità portuali dall'ultima legge finanziaria;
la norma relativa allo sblocco dei finanziamenti presenta infatti alcune problematiche interpretative in quanto sembra riguardare solo i fondi legati alla legge n. 166 del 2002 e non fare cenno ad altre forme di finanziamento e trasferimenti ugualmente finalizzati al finanziamento dei programmi di infrastrutturazione e ammodernamento delle infrastrutture portuali. In questo modo si viene a determinare una disparità di trattamento tra le autorità portuali con una penalizzazione di quelle in cui i programmi di investimento sono finanziati da diverse fonti finanziarie quali le risorse proprie dell'autorità, i fondi ministeriali di diversa provenienza o gli interventi comunitari;
lo sblocco dei finanziamenti previsto circoscrive inoltre la deroga soltanto all'anno 2005 non rimuovendo il limite di spesa per gli anni 2006 e 2007, impedendo così alle autorità portuali di far fronte agli impegni di investimento di carattere pluriennale;
la norma citata non prevede inoltre la rimozione dei vincolo relativo alla gestione


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di cassa ed alle spese di parte corrente rischiando così di compromettere la possibilità, per le autorità portuali, di adempiere agli obblighi contrattuali assunti ovvero di fronteggiare essenziali compiti istituzionali, come ad esempio quelli in tema di security che, a seguito dei tragici eventi di questi giorni, assumono tra l'altro una assoluta priorità;
le limitazioni alla spesa corrente penalizzano in modo particolare le autorità portuali di più recente costituzione ovvero in regime di commissariamento nell'anno 2003, determinandone la sostanziale paralisi amministrativa;
la compressione delle spese di investimento, ancora contenuta nel decreto in esame, vanificherebbe le scelte in tema di infrastrutturazione e di trasporto, ritardando la realizzazione o il completamento di opere fondamentali per la valorizzazione di un comparto strategico per la nostra economia,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a risolvere definitivamente il problema delle limitazioni all'attività di investimento delle autorità portuali e quindi ad attivarsi affinché venga chiarito che lo sblocco degli investimenti delle autorità portuali deve essere esteso all'intero programma di riqualificazione e ammodernamento delle infrastrutture portuali indipendentemente dalle sue fonti di finanziamento;
a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative, anche normative, volte a rimuovere il limite di spesa delle autorità portuali anche per gli anni successivi al 2005, permettendo così di intraprendere in modo credibile da un punto di vista finanziario investimenti di carattere pluriennale;
a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative, anche normative, volte a rimuovere i vincoli di spesa anche in relazione alle spese di parte corrente e di cassa delle autorità portuali, al fine di permettere il normale adempimento di obblighi contrattuali già assunti e di fronteggiare importanti impegni istituzionali come, ad esempio, quelli in tema di security.
9/6016/4. Rosato, Pasetto, Tuccillo.

La Camera,
premesso che:
nella giornata dell'8 giugno 2005 si è svolta presso la sede di piazza Verdi l'incontro tra i massimi vertici aziendali dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato (IPZS) e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali;
in tale sede il presidente dell'IPZS ha riconfermato la positività del bilancio dell'IPZS il cui valore nell'anno 2004 si è attestato a circa 470 milioni di euro e ribadito la volontà di fornire un'attenzione particolare all'intensificazione delle lavorazioni di «nuovi prodotti» come la carta di identità elettronica, il passaporto elettronico, i permessi di soggiorno, mantenendo tuttavia inalterata la necessità di potenziare le lavorazioni tradizionali;
nelle loro relazioni, gli stessi vertici aziendali hanno espresso le proprie preoccupazioni per la continua sottrazione di lavorazioni strategicamente fondamentali per il futuro dell'IPZS (come l'operazione marche da bollo), la messa in discussione di importanti lavori tradizionali (quale la stessa stampa della Gazzetta Ufficiale) e gli effetti economici e sociali che possono determinarsi da tali circostanze;
ad oggi l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato risulta privo di un piano strategico di sviluppo;
da questa situazione consegue una forte incertezza. Non si conoscono le azioni prioritarie che l'amministrazione in carica vorrà effettuare per difendere gli attuali segmenti di attività dal rischio che importanti commesse storicamente istituzionali possano essere dirottate su soggetti esterni all'IPZS, così come non sono note


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le aree su cui si intende rafforzare e consolidare le capacità produttive interne, il piano di valorizzazione dell'IPZS e l'eventuale strategia di alleanze che si intende perseguire per questo fine,

impegna il Governo

ad attivarsi al fine di sollecitare la presentazione del piano strategico di sviluppo dell'IPZS e affinché in esso siano riconfermate le commesse storicamente fornite da parte della pubblica amministrazione e consolidati i tradizionali segmenti produttivi al fine di evitare che l'IPZS possa essere svuotato da importanti lavorazioni compatibilmente con il rispetto della normativa comunitaria sulla concorrenza.
9/6016/5.(Testo modificato nel corso della seduta).Pasetto, Rosato, Carbonella.

La Camera,
premesso che:
il comma 148 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 (legge finanziaria per il 2005) così come modificato dal decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, prevede che i trattamenti economici previdenziali di malattia, riferiti ai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto pubblico, sono dovuti secondo le norme, le modalità e i limiti previsti per i lavoratori del settore industria e che il pagamento dei trattamenti economici previdenziali di malattia aggiuntivi rispetto a quelli spettanti ai lavoratori del settore industria, sia trasferito dall'INPS alle aziende di gestione dei servizi di trasporto pubblico locale;
il decrescere in termini reali, a partire dal 1996, delle risorse annualmente trasferite al settore da parte dello Stato e di molte regioni ha condotto le imprese in una situazione di sofferenza, talora molto gravi, sui piani economico e finanziario;
le disposizioni contenute nell'ultima legge finanziaria hanno riacceso fortemente lo scontro sociale nel settore con il rischio di alimentare fortemente e ingiustificatamente le resistenze delle parti sociali ad ulteriormente procedere sulla strada dell'efficientamento della gestione e del miglioramento qualitativo dei servizi,

impegna il Governo

ad intervenire nelle opportune sedi istituzionali al fine di allentare lo scontro sociale che sembra interessare il settore del trasporto pubblico locale e quindi di prevedere nella prossima sessione di bilancio adeguati trasferimenti al settore al fine di accelerare il suo percorso di riforma e rafforzamento.
9/6016/6. Carbonella, Pasetto, Rosato.

La Camera
premesso che:
le scorte delle targhe per gli autoveicoli sono pressoché esaurite;
a Catania già da alcune settimane mancano le targhe ed esse vanno verso l'esaurimento nelle province di Ancona, Aosta, Enna, Lucca, Potenza, Sassari, Pordenone, Matera, Arezzo, Verona, Palermo, Firenze, Venezia, Brescia, Ascoli Piceno, Torino, Napoli, Pavia;
stanno finendo anche le targhe in disponibilità presso le agenzie abilitate allo sportello telematico dell'automobilista (STA);
solo grazie al sistema degli sportelli telematici dell'automobilista, all'interscambiabilità e alla cooperazione delle 4.500 agenzie abilitate (STA), operatori pur sprovvisti di targhe hanno potuto immatricolare, grazie all'intervento di colleghi con ancora disponibilità, anche in province diverse;
le targhe in disponibilità stanno finendo e la mancata consegna delle targhe da parte dell'Istituto poligrafico e


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zecca dello Stato agli uffici della Motorizzazione rischia di avere effetti reali sull'economia a causa del blocco delle immatricolazioni;
analogo problema riguarda le targhe per le moto e i contrassegni dei ciclomotori;
come recentemente ha dichiarato il sottosegretario al Ministero delle attività produttive, la situazione critica dell'approvvigionamento delle targhe automobilistiche e motociclistiche è determinata esclusivamente dalla situazione finanziaria dell' Istituto poligrafico e zecca dello Stato,

impegna il Governo

ad intervenire, con gli opportuni atti e nelle opportune sedi, affinché venga risolto il gravissimo disagio degli automobilisti che non possono ritirare i veicoli acquistati e sia evitato il grave danno che la mancata consegna delle targhe sta determinando al mercato dell'auto e a confermare i finanziamenti all'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, al fine di evitare che importanti commesse possano essere messe in discussione.
9/6016/7. Lettieri, Rosato, Pasetto, Carbonella

La Camera
premesso che:
le leggi n. 139 del 1992, n. 135 del 1997, n. 194 del 1998 e n. 166 del 2002, e successive modifiche ed integrazioni, hanno disposto limiti di impegno quindicennali per complessivi 56,05 milioni di euro all'anno per il finanziamento di opere infrastrutturali sugli aeroporti nazionali, con stanziamento sull'apposito capitolo di bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il successivo trasferimento all'ENAC quale ente attuatore;
la legge 30 dicembre 2004, n. 311, (legge finanziaria 2005) ha previsto il trasferimento di soli 23,74 milioni di euro a favore dell'ENAC per investimenti atti a garantire negli aeroporti nazionali elevati standard di sicurezza in attuazione di normative internazionali, nonché il completamento dei lavori in corso;
l'inadeguatezza dello stanziamento, per l'anno 2005, pari a 32,3 milioni di euro, non consente di far fronte ai pagamenti relativi a mutui già contratti con le banche e di attuare i programmi di investimento già varati, oggetto di convenzioni di finanziamento con le società di gestione aeroportuale, aventi la finalità della messa in sicurezza degli aeroporti anche nell'ambito di accordi Stato-regioni,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché vengano rapidamente ripristinati gli originari stanziamenti annuali previsti da vigenti leggi a carattere pluriennale per il finanziamento di opere infrastrutturali sugli aeroporti nazionali.
9/6016/8. Reduzzi, Pasetto, Rosato, Carbonella

La Camera,
premesso che:
molti comuni hanno beneficiato delle anticipazioni a valere sul Fondo rotativo per la progettualità ai sensi della legge n. 549 del 1995 e dell'articolo 8 della legge n. 135 del 1997;
i provvedimenti con cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. ha provveduto alle somministrazioni delle somme concesse prevedono il rimborso delle anticipazioni in unica soluzione o attraverso la trasformazione in mutuo;
diversi comuni devono rimborsare, nell'anno in corso, le anticipazioni di cui hanno beneficiato ai sensi delle leggi richiamate, senza poter ricorrere all'accensione di mutui in quanto il loro limite di indebitamento è superiore al 12 per cento previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 311 del 2004;


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al momento della richiesta alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. di poter accedere alla concessione di anticipazioni a valere sul Fondo rotativo per la progettualità, non esistevano, né erano prevedibili, i vincoli ed i limiti attualmente vigenti in materia di indebitamento dei comuni,

impegna il Governo

ad assumere, con urgenza, le iniziative e gli atti, anche normativi, necessari per autorizzare la Cassa depositi e prestiti S.p.A. ad accogliere le domande di trasformazione dei prestiti, concessi ai sensi della legge n. 549 del 1995, in mutui pluriennali da concedere in deroga alle vigenti disposizioni (articolo 1, comma 4, della legge n. 311 del 2004), onde evitare di pregiudicare il già difficile equilibrio economico-finanziario dei comuni che, nel momento in cui hanno beneficiato delle anticipazioni a valere sul Fondo rotativo per la progettualità, non potevano prevedere l'introduzione degli attuali limiti alla loro capacità di indebitamento.
9/6016/9. Crisci, Mariotti, Borrelli.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 14-vicies septies del disegno di legge in esame considera la necessità di ridurre il contenzioso dell'INAIL, tenuto conto che esso è basato anche sulle aliquote applicate alle singole imprese per la copertura assicurativa dei propri dipendenti;
il decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 2000, n. 38, ha stabilito che le tariffe di assicurazioni INAIL per l'industria siano ripartite in base alle sottosezioni industria, artigianato, terziario ed altre attività;
dall'esame dei dati 2000-2004 emerge come i tassi applicati al settore artigianato siano di gran lunga superiori ai sinistri pagati, tanto che nel 2003 la sola gestione artigiani, a fronte di un introito di 1.813,2 milioni di euro, ha avuto un margine positivo per l'INAIL di ben 1.211,1 milioni di euro,

impegna il Governo

ad intervenire affinché, di concerto con l'INAIL, siano determinati tassi alle imprese artigiane più in linea con le percentuali di sinistri effettivamente liquidati per determinare una maggiore equità contributiva e portando conseguentemente ad una riduzione del costo del lavoro al fine di salvaguardare il comparto artigiano, determinante ai fini dell'economia nazionale.
9/6016/10. Zacchera.

La Camera,
premesso che:
con decreto ministeriale dell'8 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 13 dicembre 2002 è stato indetto un concorso distrettuale per 443 posti di ufficiale giudiziario;
sono risultati 443 vincitori e 743 idonei;
ad ottobre il Ministero della giustizia decide di assumere solo 248 vincitori, tutti appartenenti ai distretti di Lombardia, Liguria, Piemonte e Veneto;
a seguito di 10 rinunce verificatesi tra i distretti di Lombardia, Liguria, Piemonte e Veneto si è proceduto all'assunzione dei primi 10 del distretto della Toscana;
a tutt'oggi si è in attesa dell'autorizzazione all'assunzione dei restanti vincitori da parte del Dipartimento della funzione pubblica ed i successivi decreti di nomina del Ministero della giustizia;
all'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, (legge finanziaria 2005) è previsto che «nell'ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione all'assunzione di cui al comma 96 è prioritariamente considerata l'immissione in


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servizio [...] c) per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri C1 dell'amministrazione giudiziaria, dei vincitori e degli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella gazzetta ufficiale, 4o serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002»;
tale previsione permetterebbe di coprire le drammatiche carenze delle piante organiche del Ministero della giustizia, pari a un terzo di quelle previste con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 dicembre 2002;
tali carenze penalizzano gravemente il corretto funzionamento della amministrazione giudiziaria sottraendo tempo e personale ai corpi della polizia di stato, dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia penitenziaria, impropriamente chiamati a svolgere compiti di notifica di pertinenza degli ufficiali giudiziari;
il Ministro della funzione pubblica, in seguito all'incontro tenutosi con il comitato idonei concorso ufficiale giudiziario (CICUG) in data 19 maggio 2005, ha manifestato la chiara intenzione del Governo di assumere i restanti vincitori delle altre regioni e una parte degli idonei già entro i mesi di settembre e ottobre 2005;
il sistema retributivo degli ufficiali giudiziari differisce notevolmente da quello di qualsiasi altro impiegato dello Stato, in quanto (ai sensi dell'articolo 122 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959 e dell'articolo 3 del CCNL 24 aprile 2002 - «Norme di raccordo al CCNL del 16 febbraio 1999» - lo stipendio degli stessi è interamente finanziato dai diritti che vengono percepiti sugli atti e sulle commissioni inerenti il loro ufficio;
soltanto qualora il finanziamento dei diritti e compensi non raggiunga il minimo garantito dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro (articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959 e successive modifiche e articolo 4 del CCNL 24 aprile 2002 - «Norme di raccordo al CCNL del 16 febbraio 1999») lo Stato assicura il trattamento economico minimo (pari a euro 1.487,93); in pratica, lo Stato integra la differenza;
laddove la quota dei «diritti» annualmente percepita è superiore all'importo previsto per lo stipendio tabellare e la tredicesima mensilità, ben il 95 per cento dell'eccedenza viene versato a favore dell'erario;
da una indagine effettuata presso numerosi uffici giudiziari risulta che lo stipendio dell'ufficiale giudiziario grava a carico dell'erario nella misura orientativa del solo 50 per cento circa dell'importo totale, quota che è destinata a diminuire se si considerano anche gli uffici in cui lo stipendio non solo non deve essere integrato, ma addirittura si applica il versamento del 95 per cento di cui sopra;
appare evidente che il costo per l'ingresso in servizio di un ufficiale giudiziario debba essere considerato ridotto del 50 per cento circa rispetto ad altre figure di dipendenti statali;
la previsione di uscita annua per un nuovo assunto è stimata in circa 27.000 euro e, considerato l'abbattimento percentuale del 50 per cento per l'assunzione di un ufficiale giudiziario, è lecito ritenere che l'impegno economico per le assunzioni di tutti i vincitori (185) e di tutti gli idonei (743) per un totale di 928 unità, incida solamente per una cifra complessiva di 12.528.000 euro annui. Cifra, questa, che presumibilmente è destinata ancora a ridursi nell'ipotesi non improbabile di rinunce spontanee degli aventi diritto;
se lo Stato agisse sulla percentuale dei «diritti» percepiti dall'ufficiale giudiziario potrebbero verificarsi le condizioni per un'ulteriore riduzione dell'integrazione (eventuale) a carico dell'erario;
l'organico degli ufficiali giudiziari rimarrebbe comunque estremamente precario anche dopo l'assunzione di tutti i vincitori del concorso;


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molti uffici giudiziari sono talmente carenti di dotazione organica che sovente i magistrati capi degli uffici si vedono costretti a rivolgersi a carabinieri e poliziotti per la notifica di atti con ovvia distrazione da altri compiti istituzionali;
da anni non vengono più banditi concorsi per ufficiale giudiziario B3 ed operatori B2, indispensabili supporti per l'attività degli ufficiali giudiziari C1,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative, anche normative, volte a prevedere, a fronte di una continua diminuzione del personale mai reintegrato e del continuo aumento dell'attività giudiziaria in tutti i distretti del territorio nazionale, l'assunzione, in deroga al blocco delle medesime, come previsto dalla legge finanziaria per il 2005, nel più breve tempo possibile, di tutti gli idonei del citato concorso per ufficiali giudiziari onde affrontare la drammatica situazione ad oggi esistente che, oltre a rallentare vistosamente il normale corso della giustizia, arreca un danno grave alla crescita del Paese.
9/6016/11. Dell'Anna, Emerenzio Barbieri, Mancini, Santori, Caminiti, Leccisi, Lazzari, Lisi.

La Camera,
premesso che l'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 ha disposto il trasferimento del personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali nei ruoli del personale ATA statale, inquadrandolo nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di assumere un'iniziativa normativa volta a consentire che il personale di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, che abbia svolto le funzioni di ruolo amministrativo per almeno un quinquennio continuativo e che in tale periodo era già in possesso di laurea quadriennale, venga assunto nei ruoli di D.S.G.A., previa frequentazione di un apposito corso di formazione.
4/6016/12. (Testo modificato nel corso della seduta). Palma.

La Camera,
visto l'articolo 14-duodevicies dell'Atto Camera 6016;
preso atto che il prossimo 20 settembre 2005 a Madrid l'unione ciclistica internazionale è chiamata a decidere l'assegnazione della sede dei campionati mondiali di ciclismo del 2008,

impegna il Governo

a sostenere con ogni iniziativa la candidatura per il 2008 della città di Varese, assicurando una contribuzione secondo i parametri utilizzati per analoghi eventi sportivi, per utlimo a Verona.
9/6016/13.(Testo modificato nel corso della seduta) Bianchi Clerici, Guido Dussin.

La Camera,
premesso che:
il sistema universitario della Basilicata deve poter espandere la sua offerta formativa verso nuove facoltà per attrarre la domanda presente in regione per promuovere una maggior integrazione tra territorio e università;
più volte è stata avanzata dagli enti locali, dagli organismi amministrativi, dalle forze sociali della regione la richiesta di istituire nuove facoltà di rilievo a partire


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dalla facoltà di medicina; l'istituzione della facoltà di medicina presso l'Università degli studi di Basilicata rappresenterebbe una importante opportunità per il territorio e per il sistema sanitario regionale a partire dal polo ospedaliero del San Carlo di Potenza considerate le professionalità e le eccellenze presenti,

impegna il Governo

nel pieno rispetto dell'autonomia spettante alle università, ad attribuire all'ateneo lucano le disponibilità finanziarie per provvedere all'istituzione, a partire dal prossimo anno accademico, della facoltà di medicina presso l'Università degli studi di Basilicata con sede a Potenza.
9/6016/14. Molinari.

La Camera,
considerando che:
gli enti locali e le province hanno denunciato la difficile situazione finanziaria che si è venuta a creare nella gestione dei loro bilanci a seguito dell'applicazione delle nuove modalità per il calcolo del patto di stabilità interno con la legge finanziaria 2005;
questa condizione come è noto impone un tetto alla spesa degli enti locali indipendentemente dalla quantità di risorse proprie o trasferite da altri enti ha creato una paradossale situazione per cui molti enti locali dispongono di risorse proprie o trasferite, ma non possono utilizzarle, pena lo sfondamento dei limiti imposti dalla legislazione nazionale;
con queste disposizioni la situazione tenderà ad aggravarsi nel corso del 2006;
in taluni casi addirittura la penalizzazione è aggravata dalla virtuosa scelta di alcune regioni di procedere nella politica dì trasferimento di deleghe e funzioni agli enti locali ma con il paradosso dell'impossibilità del mantenimento della spesa per le funzioni trasferite;
in questa situazione si trovano molti enti locali che hanno iniziato importanti investimenti in viabilità, trasporti locali, demanio idrico e altre opere pubbliche e che adesso sono costretti a interrompere i pagamenti per le fasi di avanzamento dei lavori o nella migliore delle ipotesi a rinviarli al bilancio successivo con gravi ripercussioni sull'equilibrio delle imprese interessate e in particolare della tenuta dell'occupazione;
è da ricordare che la mole complessiva degli investimenti degli enti locali rappresentano il 70 per cento degli investimenti nazionali e conseguentemente sostiene l'occupazione in molti settori produttivi e dei servizi;

impegna il Governo

a studiare la possibilità di prevedere nella finanziaria 2006 lo scorporo degli investimenti degli enti locali dal patto di stabilità interno a partire dall'anno 2005.
9/6016/15.(Testo modificato nel corso della seduta) Bellini.

La Camera,
considerato che il decreto-legge in esame prevede norme per alcuni settori della pubblica amministrazione tra cui il settore dell'istruzione;
considerato che è necessario riassumere in servizio il personale dirigenziale delle istituzioni scolastiche, nonché il personale amministrativo di cui ai decreto-legge 136/2004, convertito nella legge 186/2004,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di riammettere in servizio il personale dirigenziale delle istituzioni scolastiche andato in quiescenza, nonché il personale amministrativo di cui alla legge 186/2004.
9/6016/16.(Testo modificato nel corso della seduta) Brusco, Ranieli.


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La Camera,
considerato che il fondo per l'occupazione, finalizzato alla copertura degli ammortizzatori sociali, non è affatto sufficiente a soddisfare le continue ed impellenti domande dei lavoratori delle numerosissime aziende in crisi, specie nei settori del tessile e dell'abbigliamento, per la concessione e la proroga di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale,

impegna il Governo

a valutare la possibililtà di una nuova normativa relativa alle entrate comunali derivanti dagli «autovelox», in modo che almeno i due terzi siano di competenza statale con l'esclusiva finalità di incrementare il fondo per l'occupazione (articolo 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148).
9/6016/17.(Testo modificato nel corao della seduta) Ruggeri, Frigato.

La Camera,
esaminando il provvedimento A.C. 6016 e gli emendamenti presentati nella parte in cui si riferiscono anche alla disciplina delle società affiliate agli ordinamenti sportivi,
alla luce dei recentissimi accadimenti relativi alla vicenda delle mancate iscrizioni ai campionati di società di calcio professionistiche per la stagione 2005-2006, decretata dagli organi della F.I.G.C. e del C.O.N.I.
premesso che la ratio della autonomia del diritto sportivo conferita dal legislatore all'intero settore si giustifica in ragione dell'interesse della comunità a potenziare massimamente i valori dello sport, anche in ragione del rilevante significato sociale che da sempre gli è stato attribuito;
nell'ambito della suddetta valorizzazione dei valori sportivi, parametro indefettibile e centrale di ogni valutazione afferente la legittimità e la coerenza sistemica delle norme autonome del settore è rappresentato dal risultato maturato nel corso della competizione;
il risultato o il titolo sportivo conseguito dalla squadra nel corso del campionato e maturato in assenza di illeciti o di adulterazioni delle prestazioni, rappresenta il punto di riferimento per la difesa dei valore espresso dalla competizione;
la previsione di sanzioni da parte degli organismi federali per il mancato soddisfacimento di parametri economici ritenuti decisivi per la garanzia dei debiti contratti dalle società calcistiche non può discostarsi dal richiamato parametro di riferimento;
quanto avvenuto in relazione alla situazione del Torino calcio rappresenta un caso emblematico di omessa valutazione della primaria finalità rappresentata dal rispetto del risultato sportivo maturato sul campo;
la squadra granata, con cento anni di storia calcistica di livello professionistico alle spalle, nel corso della stagione 2004-2005, ha raggiunto la promozione in serie A al termine di un campionato terminato soltanto in data 26 giugno 2005;
successivamente, asserite assenze di requisiti attestanti la garanzia patrimoniale nei confronti di determinati debiti maturati in particolare nei confronti dell'erario, hanno determinato una «bocciatura» da parte della Covisoc, confermata in appello e ribadita nel giro di pochissimi giorni, dal Consiglio Federale prima e dalla camera arbitrale del C.O.N.I. poi;
la società Torino calcio non è stata dichiarata fallita dal competente Tribunale né vi è notizia che siano mai cominciate procedure giudiziarie volte all'ottenimento della richiamata pronuncia;
proprio la mancata iscrizione al campionato di calcio di serie A determinerebbe l'inevitabile fallimento della società,


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impossibilitata a svolgere l'attività e, conseguentemente, a maturare introiti di alcun tipo;
l'iscrizione del Torino calcio alla serie A, anche in ragione della salvaguardia del risultato sportivo maturato sul campo, consentirebbe certamente alla società di disporre - prescindendo dalle garanzie patrimoniali ad oggi presentate dagli attuali azionisti - di ottenere rilevanti introiti relativi, solo per citare alcune voci a scopo esemplificativo, dalla vendita di calciatori, dai diritti televisivi, dagli sponsor commerciali, dagli sponsor di materiali tecnici, dagli incassi (in quota abbonamento ed in quota «paganti botteghino»);
la mancata disponibilità di tali rilevanti somme determinerebbe un inevitabile pregiudizio per l'Erario e per gli altri creditori (fornitori, dipendenti, eccetera);
i provvedimenti di «mancata iscrizione» a fronte di censure di tal fatta si evidenziano massimamente in contrasto con la salvaguardia del risultato sportivo (e, come detto, dello «spirito autentico» dell'autonomia dell'intero settore) con la più efficace tutela del creditori, con la tutela del numerosi sostenitori:
la situazione determinatasi in relazione al Torino calcio, prescindendo dalla naturale peculiarità che contraddistingue soggettivamente ogni società, si sta rilevando di preoccupante attualità anche in relazione ad altre realtà e rischia di caratterizzare, anche per l'avvenire, l'inizio di ogni campionato professionistico:

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare adeguate iniziative normative affinché, nell'ambito delle valutazioni e delle regolamentazioni F.I.G.C. e C.O.N.I. e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento in materia i diritto societario, siano scongiurate le seguenti conseguenze di carattere generale:
il ribaltamento dei risultato sportivo «maturato sul campo» in assenza di adulterazioni delle prestazioni o di illeciti;
la sostanziale carenza di garanzie reali per i creditori ed in particolare per l'Erario e per il diritto al compenso maturato dal lavoratori;
le sconvenienti conseguenze di carattere fallimentare nelle sedi giurisdizionali competenti, proprio in ragione dei provvedimenti adottati nell'ambito sportivo;
i continui stati di precarietà e di confusione nell'intero settore proprio a causa dello straripamento di competenze ed alla mancata salvaguardia dei risultati maturati sul campo;
disparità di trattamento relative a quanto determinatosi in relazione a società di calcio già investite da difficili congiunture economiche e ben più complesse e consistenti esposizioni patrimoniali anche nei confronti dell'Erario;
l'inevitabile e generalizzato stato di confusione e di disorientamento che si determina nell'intera comunità - e non solo nelle realtà territoriali più direttamente interessate - in ragione della precarietà che, in virtù della natura dirompente delle sanzioni, porta ad alimentare una singolare «ingegneria» delle classifiche e dei calendari, determinando il pieno ribaltamento dei «risultati sportivi»
9/6016/18. (Testo modificato nel corso della seduta) Merlo, Nigra.

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge A.C. 6016 di conversione del decreto-legge n. 115 del 2005 «Funzionalità di settori della pubblica amministrazione»,
premesso che:
l'articolo 1 comma 2 del disegno di legge A.C. 6016 di conversione del decreto-legge n. 115 del 2005 prevede l'aumento dell'organico degli ambasciatori dagli attuali 22 a 28, decisione non legata ad alcuna esigenza funzionale del Ministero degli affari esteri;


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l'incremento prevede la suddivisione in due tranches di tre unità all'anno nel 2006-2007 e l'aumento di 10 unità dell'organico dei consiglieri d'Ambasciata e verrebbe finanziato a valere sulla Tabella A della legge finanziaria (fondi per applicazioni leggi ed accordi internazionali);
l'articolo 13 prevede uno stanziamento per il rinnovo contrattuale della sola carriera diplomatica di 12.000.000 di euro complessivi, che corrisponde ad un aumento di circa il 20 per cento pro-capite;
così come è stato approvato questo provvedimento rende ancora più acuta la diversità di trattamento del personale MAE e ne aumenta la conflittualità, mentre infatti le aree funzionali attendono ancora di poter ricevere gli incentivi del 2004 e un adeguamento degli stessi incentivi per il 2005 e gli anni successivi e veder realizzate le riqualificazioni concordate, per la carriera diplomatica si è scelta una corsia preferenziale;
risulta inoltre inopportuna la scelta di attingere fondi dalla Tabella A della legge finanziaria, strumento indispensabile per onorare gli impegni istituzionali ed internazionali del Governo;
ad oltre cinque anni dalla riforma del Ministero degli affari esteri occorre una profonda riflessione sulle strutture e su tutte le carriere del MAE;

impegna il Governo,

a rispondere alle sollecitazioni del personale del Ministero degli affari esteri, che chiede di poter aprire urgentemente un tavolo di confronto sulle prospettive nazionali ed internazionali in cui deve operare il Ministero.
9/6016/19. (Testo modificato nel corso della seduta) Cima, Zanella, Lion, Buemi.

La Camera,
esaminato il disegno di legge n. 6016, recante disposizioni per la «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative»;
tenuto conto che l'articolo 1-bis reca interventi urgenti per l'università;
tenuto conto che i professori idonei non strutturali (PINS) sono studiosi esterni all'università risultati idonei in concorsi per professore universitario di I e II fascia;
tenuto conto che i PINS sono mediamente più giovani rispetto ai pari ruolo già strutturati nelle università italiane e molti sono già da anni docenti a contratto; inoltre, hanno spesso esperienze di studio e di ricerca conseguite all'estero in prestigiose istituzioni internazionali o in qualificati enti pubblici di ricerca;
tenuto conto che l'immissione nei ruoli universitari di docenti esterni apporta linfa nuova ed esperienze professionali diverse, e contribuisce ad arricchire l'ambiente universitario, con una forte azione di rinnovamento e di competitività degli atenei;
tenuto conto che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha reso disponili, attraverso il decreto ministeriale n. 139 del 2005, gli incentivi volti a facilitare l'assunzione di idonei esterni;
tenuto conto che l'università che, in base al predetto decreto ministeriale n. 139, assume un PINS nel periodo primo gennaio-primo novembre 2005 riceve un incentivo economico e che ciò è possibile, a differenza dello scorso anno, per tutte le sedi di facoltà, stante il fatto che è stato


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eliminato il criterio di esclusione basato sul rapporto studenti/docenti di ruolo che ne limitava la fruizione;
tenuto conto che alcune delle idoneità dei PINS scadono nei prossimi mesi, ben prima della scadenza del primo novembre 2005 ai fini dell'ottenimento degli incentivi, rendendo in tal modo, e con questi tempi, difficilissimo per un ateneo procedere all'assunzione di PINS e al conseguente incentivo economico;
tenuto conto che risulta quindi fondamentale garantire la proroga della scadenza delle idoneità dei PINS fino a fine anno 2005, al fine di mettere le università nella condizione di poter assumere i PINS e conseguentemente accedere agli incentivi predisposti dal Ministero;

impegna il Governo

ad adottare le misure e i provvedimenti necessari ad assicurare la sospensione della scadenza delle idoneità dei professori idonei non strutturati (PINS) sino al 31 dicembre 2005.
9/6016/20. Fontanini.

La Camera,
date le funzioni istituzionalmente affidate all'ente e considerato l'aggravio delle stesse,

impegna il Governo

a studiare la possibilità di assicurare al CAI (Club alpino italiano) il personale necessario per realizzare le sue attività.
9/6016/21. (Testo modificato nel corso della seduta) Quartiani, Olivieri, Sandi.

La Camera,
premesso che:
l'ordinanza del MIUR n. 1 del 2 gennaio 2001 prevedeva, ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, il possesso del requisito del servizio di almeno 360 giorni nel periodo 1989-1990 e 27 aprile 2000;
l'articolo 2, comma 7-bis del decreto-legge n. 97 del 2004 ha esteso il suddetto riconoscimento a tutti i docenti che avevano maturato l'anzianità di 360 giorni di servizio entro il 28 luglio 2000;
tale disposizione appare discriminante nei confronti degli insegnanti che hanno maturato il requisito dell'anzianità predetta successivamente alla data di entrata in vigore della legge

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative normative volte a riconoscere l'abilitazione, o l'idoneità, anche ai docenti che hanno maturato i 360 giorni di insegnamento alla data di entrata in vigore della legge n. 143 del 2004.
9/6016/22. Antonio Barbieri.

La Camera,
premesso che:
all'articolo 7 del presente decreto legge è previsto un incremento delle risorse e un differimento al 10 agosto per la definizione di concessioni di ammortizzatori sociali per settori in crisi;
tra le domande presentate entro il 30 giugno vi è anche quella formulata dalle organizzazioni sindacali per quanto concerne i lavoratori PNT, Calzaturificio Valbasento, Nylstar in Basilicata;
tali lavoratori attendono di poter essere reinseriti al lavoro in base alle nuove iniziative di Nuova Valsud da finanziare con le risorse della legge n. 181 del 1990,

impegna il Governo

in base all'articolo 7 ad adottare iniziative volte a concedere la copertura degli ammortizzatori sociali in favore dei lavoratori


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di cui nelle premesse in attesa che i progetti industriali di Nuova Valsud possano diventare operativi.
9/6016/23. (Testo modificato nel corso della seduta) Potenza, Molinari.

La Camera,
per sopperire alle esigenze dell'Università di Feltre in provincia di Belluno, Facoltà di pubbliche relazioni IULM, unica università nel nord del Veneto,

impegna il Governo

a ricercare tutte le condizioni per il proseguimento di detta università, presente a Feltre da 34 anni e ormai facente parte del tessuto scolastico, culturale e sociale della provincia di Belluno.
9/6016/24. (Nuova formulazione) Sandi.

La Camera,

impegna il Governo,

anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001 n. 333 a riconoscere la decorrenza giuridica ed economica dal 1o settembre 2005 per tutte le nomine a tempo indeterminato di cui al precedente decreto.
9/6016/25. Sasso, Rusconi, Titti De Simone.

La Camera,
considerato che il percorso di statalizzazione dell'Università di Urbino «Carlo Bo» comporta tempi procedurali e la necessità di verificare l'effettivo stato finanziario della stessa e che a questo scopo vengono stanziati 30 miliardi di euro per gli anni 2005 e 2006 per far fronte alle esigenze di bilancio ancorché parziali;
assunto che con la risoluzione n. 6-00103 del 6 aprile 2005 votata in assemblea all'unanimità con il parere favorevole del Governo

impegna il Governo,

ad adottare le opportune iniziative volte ad accelerare i tempi necessari all'espletamento delle procedure e degli adempimenti necessari alla realizzazione della statalizzazione dell'Università «Carlo Bo» di Urbino.
9/6016/26. Gasperoni.

La Camera,
considerato che gli articoli 6 e 6-bis del presente decreto-legge 115/2005, oggi convertito in legge, concernono aspetti rilevanti nel mondo sportivo professionistico e dilettantistico;
tutte le recenti normative sullo sport dilettantistico, pur risolvendo aspetti di emergenza, non definiscono ancora un quadro normativo organico della materia;
la VII Commissione cultura della Camera ha già da tempo presentato un'indagine conoscitiva sul calcio in Italia;
gli ultimi episodi di illecito sportivo configurano un quadro drammatico della situazione finanziaria ed etica delle nostre società di calcio, riflettendo una immagine negativa del nostro Paese nella comunità internazionale;

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di ridefinire, con apposito ed organico provvedimento legislativo, l'intera materia dello sport professionistico e dilettantistico, anche in coerenza con la normativa U.E., facendo salvo il principio di autonomia dello sport e delle relative Federazioni.
9/6026/27. (Testo modificato nel corso della seduta) Spina Diana, Garagnani, Sterpa, Carlucci, Campa, Previti, Liscastro Scardino, Parodi.


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La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, non ha sanato l'anomalia determinatasi con il bando di concorso riservato di cui al decreto dirigenziale del 17 dicembre 2002 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 100 del 30 dicembre 2002) limitando il beneficio della sanatoria a determinati soggetti ed escludendo poche decine di aspiranti (sembrerebbero 79 in tutta Italia);
il recupero di questi soggetti esclusi non comporterebbe un aggravio di spesa in quanto, come previsto dall'articolo 1-sexies della predetta legge, gli eventuali esclusi sono mantenuti in servizio e dovranno acquisire l'idoneità attraverso un nuovo corso-concorso riservato, comportando un ulteriore aggravio di spesa per l'amministrazione;

impegna il Governo,

ad adottare iniziative volte ad eliminare questa grave disparità di trattamento sia per evitare un esborso inutile di risorse finanziarie da parte dell'amministrazione, tenuto conto che questi soggetti hanno conseguito l'idoneità prevista già con il corso-concorso precedentemente espletato.
9/6016/28. Giuseppe Gianni, Emerenzio Barbieri.