Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di procedere alla stabilizzazione del personale del Ministero per i beni e della attività culturali con rapporto di lavoro a tempo determinato, stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, il medesimo Ministero è autorizzato all'assunzione a tempo indeterminato del predetto personale, a decorrere dal 1o gennaio 2006, con immissione nei ruoli del personale di vigilanza e custodia, per un contingente massimo di 1.500 unità.
4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, quantificati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni sul personale della scuola e dei beni culturali, nonché sulla direzione della scuola superiore della pubblica amministrazione.
3. 9. Colasio, Rusconi, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. II personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni comunali, in possesso del diploma di abilitazione o maturità magistrale, che presta servizio per le scuole elementari statali, è trasferito alle dipendenze dello Stato ed inquadrato, a decorrere dal 1o settembre 2005, nei ruoli provinciali del personale insegnante delle scuole elementari statali. Al predetto personale sono riconosciuti, agli effetti giuridici ed economici, l'anzianità di servizio maturata e la rivalutazione di punteggio vigente per il personale statale per gli anni di servizio prestato presso le amministrazioni
comunali, nonché i titoli valutabili posseduti all'atto dei trasferimento nei ruoli dello Stato.
Il trasferimento per personale di cui all'articolo 1 avviene previa richiesta da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Nell'assegnazione della sede di servizio si tiene conto delle preferenze espresse dal predetto personale.
3. 57. Grignaffini, Sasso,Capitelli, Martella, Tocci, Carli, Lolli.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3.1. (Disposizioni concernenti il personale dell'Ente dell'Aviazione Civile italiana). - 1. In relazione alla specifica professionalità acquisita dal personale con contratto a tempo determinato presso l'Ente Nazionale Aviazione Civile, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nonché avuto riguardo alla professionalità specialistica richiesta per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 265 del 9 novembre 2004, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il personale di cui all'articolo 4, comma 3-bis, della legge n. 265 del 9 novembre 2004, è assunto a tempo indeterminato ed inquadrato nei ruoli dell'ENAC nella qualifica corrispondente, qualora lo stesso abbia prestato servizio presso l'Ente per almeno dodici mesi consecutivi, previa presentazione di apposita domanda, entro dieci giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede con le risorse proprie dell'Ente di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 250 del 25 luglio 1997, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
3. 01. Pasetto, Rosato, Carbonella, Tuccillo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per l'anno scolastico 2005/2006 le graduatorie provinciali per gli incarichi annuali di presidenza nel settore formativo degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado sono riformulate in ambito regionale, al fine di garantire il buon andamento della direzione degli istituti stessi. La stessa disposizione vale ai fini delle conferme degli incarichi previste dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
3-bis. 18. Rodeghiero, Luciano Dussin.
Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:
Art. 3-ter. (Compenso per la funzione tutoriale nel primo ciclo di istruzione) - 1. Al fine di remunerare la funzione tutoriale di cui all'articolo 7, comma 5, e all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, espletata nell'anno scolastico 2004-2005, e in attesa della definizione, in sede negoziale, del compenso spettante per la medesima funzione, tale compenso è fissato, in ragione di una funzione per classe, nella misura annua di euro 368 per la scuola primaria e di euro 505 per la scuola secondaria di primo grado. I predetti importi sono comprensivi degli oneri riflessi a carico dello Stato.
2. Gli Uffici scolastici regionali assegnano alle scuole, funzionanti nella Regione, le risorse finanziarie necessarie per remunerare la funzione tutoriale relativa alle classi in cui la stessa è stata espletata.
3. All'onere derivante dal presente articolo, quantificato nella misura massima di euro 63.810.000 per l'anno 2005, si provvede mediante l'utilizzo delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'unità previsionale di base n. 3, al capitolo 1284, per l'importo di euro 21.270.000, e per l'importo di euro 42.540.000 mediante utilizzazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3-bis. 01. Governo.
Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:
Art. 3-ter. (Gestione del personale in disponibilità). - 1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al comma 95, secondo periodo, dopo le parole: «il divieto si applica anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali» sono aggiunte le seguenti: «fatte salve, ai fini della programmazione degli ingressi e della gestione del personale in disponibilità, le procedure di accesso già avviate mediante corso-concorso selettivo, ed ancora in atto, ai sensi dell' articolo 17, comma 74, della legge 15 maggio 1997, n. 127».
3-bis. 02. Iannuzzi.
Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:
Art. 3-ter. - 1. Al fine di garantire la funzionalità delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca è autorizzato ad assumere con contratto a tempo indeterminato per l'anno accademico 2005-2006 e nel limite massimo di 900 unità, il personale tecnico-amministrativo in servizio, a seguito di procedure selettive pubbliche, sui posti di organico vacanti nelle Istituzioni. È altresì autorizzata l'assunzione con contratto a tempo indeterminato nel limite massimo di 100 unità del personale docente inserito nelle graduatorie di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
3-bis. 050. Cusumano
Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:
Art. 3-ter. - 1. Al fine di garantire la funzionalità delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca è autorizzato ad assumere con contratto a tempo indeterminato per l'anno accademico 2005-2006 e nel limite massimo di 900 unità, il personale tecnico-amministrativo in servizio, a seguito di procedure selettive pubbliche, sui posti di organico vacanti nelle Istituzioni. È altresì autorizzata l'assunzione con contratto a tempo determinato nel limite massimo di 100 unità del personale docente inserito nelle graduatorie di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
3-bis. 03. Titti De Simone, Mascia.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità dell'Amministrazione giudiziaria). - 1. L'articolo 24, comma 1-bis, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito con modificazioni dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, si interpreta nel senso che:
a) l'amministrazione deve coprire sia la metà dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della legge 19 gennaio 2001, n. 4, sia la metà dei posti che, nell'arco di validità delle graduatorie, si rendono vacanti successivamente all'entrata in vigore della stessa legge;
b) l'amministrazione, nel calcolare i posti vacanti deve tenere conto di tutti i posti privi di titolare senza operare decurtazioni a nessun titolo;
c) per i posti che si rendono vacanti dopo l'entrata in vigore della legge 19 gennaio 2001, n. 4, l'amministrazione provvede alla relativa copertura di volta in volta al verificarsi delle vacanze.
*4. 01. Misuraca, Fontana.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità dell'Amministrazione giudiziaria). - 1. L'articolo 24, comma
1-bis, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito con modificazioni dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, si interpreta nel senso che:
a) l'amministrazione deve coprire sia la metà dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della legge 19 gennaio 2001, n. 4, sia la metà dei posti che, nell'arco di validità delle graduatorie, si rendono vacanti successivamente all'entrata in vigore della stessa legge;
b) l'amministrazione, nel calcolare i posti vacanti deve tenere conto di tutti i posti privi di titolare senza operare decurtazioni a nessun titolo;
c) per i posti che si rendono vacanti dopo l'entrata in vigore della legge 19 gennaio 2001, n. 4, l'amministrazione provvede alla relativa copertura di volta in volta al verificarsi delle vacanze.
*4. 04. Migliori, Giorgio Conte, Nespoli.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. All'articolo 230 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto in fine il seguente comma: «2-ter. Il Governo, sulla base del Rapporto sullo stato della sicurezza stradale redatto annualmente al Parlamento dal CNEL, finanzia ulteriormente l'apposito fondo previsto dalla legge 17 maggio 1999, n. 144, al fine di migliorare la sicurezza sulle strade. Gli enti proprietari o concessionari di strade che non forniscono regolarmente ed esaustivamente i dati sulla sicurezza stradale secondo le indicazioni tecniche ricevute dall'ISTAT, sono esclusi dalla possibilità di usufruire dei fondi di cui al presente comma».
4. 02. Pasetto, Rosato, Lusetti, Tuccillo, Giachetti.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Misure per incrementare l'attività di prevenzione, vigilanza e repressione delle infrazioni al codice della strada). - 1. Per l'attività della Polizia stradale e dell'Arma dei Carabinieri di prevenzione, vigilanza e repressione delle infrazioni al codice della strada, per l'incremento del numero delle pattuglie su strada, anche attraverso la copertura e il potenziamento della pianta organica della Polizia stradale di almeno il 30 per cento, per l'acquisto di dispositivi tecnici per l'accertamento di determinate infrazioni, per la formazione e l'aggiornamento professionale degli addetti, è autorizzata per ognuno degli anni 2005, 2006 e 2007 la spesa di ulteriori 150 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in 150 milioni di euro per ognuno degli anni 2005, 2006 e 2007 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
4. 03. Pasetto, Rosato, Realacci, Giachetti, Lusetti.
Dopo il comma 01, aggiungere il seguente:
01.1. All'articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «c-bis) anni 17 per guidare autovetture, purché la conduzione di tali veicoli avvenga con accanto un genitore in possesso della patente di guida da almeno dieci anni e a condizione che il genitore medesimo si impegni a impartire al figlio diciassettenne lezioni di guida, in attesa del compimento del diciottesimo anno di età, richiedendo, a nome del figlio, presso il Dipartimento dei trasporti terrestri il rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione alla guida;».
5. 4. Luciano Dussin, Fontanini, Guido Dussin.
Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 142:
1) al comma 8, dopo la parola: «chiunque» sono aggiunte le seguenti: «al di fuori dei centri abitati»;
2) al comma 8, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Chiunque, nei centri abitati, supera di oltre 20 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 286 a euro 573. Chiunque, nei centri abitati, supera di oltre 10 km/h e di non oltre 20 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 286».
b) alla tabella dei punteggi di cui all'articolo 126-bis, alla voce: «Art. 142», dopo le parole: «comma 8» sono aggiunte le seguenti: «primo e secondo periodo».
5. 3. Luciano Dussin, Fontanini, Guido Dussin.
Dopo l'articolo 5, sono aggiunti i seguenti:
Art. 5.1. (Modifiche al Titolo II del codice della strada). - 1. Allo scopo di consentire agli enti proprietari di strade una più efficace azione di contrasto al danneggiamento del patrimonio stradale e per la conservazione di esso, al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le sanzioni pecuniarie amministrative previste per le violazioni all'articolo 15, comma 2, sono elevate rispettivamente nel minimo e nel massimo ad euro 150 e ad euro 600 e quelle previste dal comma 3 da euro 500 ad euro 2.000;
b) le sanzioni pecuniarie amministrative previste per le violazioni agli articoli 16, comma 4, 18, comma 5, 20, comma 4, 22, comma 11, 29, comma 3, 31, comma 2, 32, comma 6 e 33, comma 7, sono elevate rispettivamente nel minimo e nel massimo ad euro 500 e ad euro 2.000;
c) le sanzioni pecuniarie amministrative previste per le violazioni agli articoli 17, comma 3, 23, comma 11 e 30, comma 8, sono elevate rispettivamente nel minimo e nel massimo ad euro 1.000 e ad euro 4.000;
d) le sanzioni pecuniarie amministrative previste per le violazioni all'articolo 34, comma 5 sono elevate rispettivamente nel minimo e nel massimo ad euro 250 e ad euro 1.000.
Art. 5.2. (Altre modifiche al codice della strada). - 1. L'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Art. 7. - (Regolamentazione della circolazione nei centri abitati). - 1. Nei centri abitati i comuni con ordinanza del sindaco possono, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
a) adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 6, commi 1 e 2;
b) limitare o vietare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 novembre 1997, n. 413 e del regolamento approvato con decreto ministeriale 21 aprile 1999, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle direttive ministeriali e della regione;
c) emanare le direttive per l'adozione delle ordinanze previste al comma 2, lettera b), n. 12), previa intesa con i soggetti interessati.
2. I comuni possono inoltre:
a) con delibera della giunta comunale:
1) stabilire le aree di sosta e i parcheggi, anche diversificata per categoria di veicoli, libera, limitata o regolamentata, a titolo oneroso o gratuito. Tali aree
di sosta e parcheggi possono essere gestiti direttamente, in concessione o in affidamento. Il pagamento nelle aree di sosta, ove previsto, è limitato nei giorni feriali dalle 8.00 alle 20.00, salvo la possibilità di determinare orari, giorni e periodi diversi, per ragioni territoriali, di afflusso di traffico o per motivate esigenze locali;
2) fissare i corrispettivi dovuti al comune o al soggetto concessionario o affidatario del servizio di gestione. Per corrispettivo si intende il pagamento di una somma in ragione del tempo, del periodo, del tipo di veicolo, delle modalità di riscossione o di altro elemento differenziale, da applicarsi nei confronti degli utenti che utilizzano l'area di sosta o il parcheggio, finalizzato a favorire la rotazione della sosta dei veicoli;
3) stabilire le modalità e i dispositivi di controllo di durata della sosta e di riscossione dei corrispettivi;
4) individuare i parcheggi attrezzati da riservare alla sosta delle autocaravan di cui all'articolo 185, fissandone le condizioni, la durata e gli eventuali corrispettivi;
5) riservare strade, tratti di esse o corsie, alla circolazione dei veicoli adibiti ai servizi pubblici di trasporto nonché ai servizi di trasporto complementari o integrativi al trasporto pubblico locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, al fine di favorire la mobilità urbana;
6) approvare piani per la razionalizzazione della circolazione dei veicoli destinati alla distribuzione delle merci nelle aree urbane in modo da assicurare i necessari servizi di trasporto merci, minimizzando il numero dei veicoli a tal fine necessari, razionalizzandone l'esercizio e riducendo l'inquinamento atmosferico. A tal fine con il piano sono individuate le zone o le strade costituenti itinerario su cui possono essere effettuati il transito e la sosta dei veicoli destinati al trasporto di cose per effettuare operazioni di carico e scarico. Nello stesso piano possono essere fissati giorni e orari di svolgimento delle attività di trasporto delle merci, ivi comprese quelle effettuate con veicoli di massa complessiva inferiore a 6 tonnellate, assoggettandole al pagamento di un corrispettivo e predisponendo apposita segnaletica di instradamento;
7) provvedere, anche mediante la revisione delle aree di sosta e dei parcheggi esistenti, a reperire in maniera più razionale spazi per la sosta dei motocicli, dei ciclomotori, dei velocipedi e dei veicoli ad emissione zero, stabilendo anche particolari forme di agevolazioni tariffarie e modalità di pagamento;
8) stabilire, conformemente alle previsioni del piano urbano del traffico o dei programmi di interventi per la sicurezza stradale adottati ai sensi dell'articolo 36, le strade o i tratti di esse dove è possibile installare sistemi di controllo telematico a distanza della circolazione e di rilevamento delle violazioni con apparecchiature omologate secondo le norme previste nel regolamento;
b) con ordinanza dirigenziale:
1) adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 6, comma 4, eccetto quelli di cui alle lettere c) e d);
2) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di esse, ovvero in una determinata intersezione, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima;
3) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, dei vigili dei fuoco, dei servizi di soccorso sanitario, delle delegazioni diplomatiche accreditate, secondo i criteri che saranno definiti nel regolamento, di determinate utenze per esigenze di pubblico interesse o svolgenti servizi pubblici primari riconosciuti dall'ente locale, limitatamente allo svolgimento del servizio di emergenza, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con
limitata deambulazione o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale, ovvero ai servizi di linea per lo stazionamento ai capolinea, ai taxi e ai servizi di trasporto complementari o integrativi al trasporto pubblico locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ai servizi di car sharing di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 29 marzo 1998, per il servizio di noleggio senza conducente e per quello di parking valet, nonché per la sosta operativa di carico e scarico davanti ad alberghi o esercizi similari;
4) stabilire la disciplina del transito e della sosta nelle aree non di proprietà comunale e in quelle private aperte ad uso pubblico di interesse per la mobilità urbana realizzati conformemente agli strumenti urbanistico-edilizie, quali parchi, autoporti, università, ospedali, mercati e supermercati, impianti sportivi od ad uso ludico, parcheggi in strutture o in superficie aperti al pubblico, ivi compresi quelli destinati ai servizio di strutture ricettive, commerciali, di trasporto o economico-produttive;
5) stabilire orari e riservare aree per il transito e la sosta dei veicoli destinati al trasporto di cose, per le operazioni di carico e scarico;
6) prevedere l'installazione di dissuasori per l'accesso o per la sosta al fine di assicurare maggiore sicurezza e il più razionale utilizzo degli spazi destinati ai diversi utenti della strada;
7) adottare tutti gli altri provvedimenti comunque afferenti la disciplina della circolazione o della sosta ai tini della sicurezza e scorrevolezza del traffico;
8) adottare i provvedimenti attuativi del Piano urbano del traffico e del Programma di interventi per a sicurezza stradale, salvo quelle di competenza della giunta.
3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'articolo 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. Tutti gli altri provvedimenti sono di competenza del comune, che li adotta a norma del comma 2, sentito il parere dell'ente proprietario della strada che deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta; trascorso tale termine il parere si intende dato favorevolmente. Per i provvedimenti d'urgenza o di durata temporanea, comunque tino a trenta giorni, il parere non è obbligatorio, fermo restando l'obbligo di dame comunicazione all'ente proprietario e la facoltà di quest'ultimo di formulare le proprie osservazioni.
4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati da coloro che esercitano la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.
5. I divieti di sosta sulle strade urbane sono imposti di norma dalle ore 8,00 alle ore 20,00, salvo che, per esigenze di sicurezza o di scorrevolezza della circolazione, venga prevista durata diversa indicata sul relativo pannello integrativo.
6. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta e di riscossione dei corrispettivi sono stabiliti nel regolamento. Con direttiva dei Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 60 giorni sentita l'ANCI, sono stabilite le caratteristiche dei segnali stradali da utilizzare per la regolamentazione
e la limitazione della sosta nelle aree e nei parcheggi tariffati ai sensi del comma 2, lettera a), n. 1).
7. Le strutture di parcheggio devono essere realizzate in sito autonomo facente parte della strada e comunque non interferenti con le parti di essa destinate allo scorrimento dei veicoli o ai transito dei pedoni. Le aree di sosta, comunque limitate o regolamentate, devono essere realizzate fuori dalla carreggiata e in modo che i veicoli in sosta non costituiscano impedimento o limitazione alla circolazione dei pedoni e dei veicoli.
8. I proventi delle aree di sosta e dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati all'allestimento e alla gestione di aree di sosta, nonché alla costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento, da realizzare anche con il concorso di altri fondi dei comuni e, mediante apposita convenzione, dei privati. I proventi eventualmente eccedenti sono destinati ad altri interventi per migliorare la mobilità urbana.
9. La sosta a pagamento su strada e nei parcheggi in struttura o in superficie, ivi compresi quelli privati aperti all'uso pubblico, si intende senza custodia del veicolo ancorché gestita direttamente dal comune o da soggetto concessionario o affidatario. La gestione diretta, in concessione o in affidamento della sosta, all'interno dei parcheggi in strutture o in superficie, non è considerato ad ogni effetto attività di autorimessa. Qualora il comune disponga, l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta a pagamento, su parte della stessa area o su altra area nelle immediate vicinanze, deve essere riservata una adeguata area di sosta senza pagamento di corrispettivo, anche se a durata limitata. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'articolo 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché per quelle di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate secondo le direttive previste al comma 12, nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.
10. Il comune o il soggetto concessionario o affidatario possono esercitare tutte le azioni dirette al recupero delle evasioni o elusioni del corrispettivo, compreso il rimborso delle spese e delle penali ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, nella misura non superiore, per queste ultime, al decuplo del corrispettivo orario previsto. Per il mancato pagamento del corrispettivo, qualora lo stesso si ripeta nel tempo, superando cumulativamente l'importo di cinquecento euro, il comune o il soggetto concessionario o affidatario possono inoltre agire a norma del terzo comma dell'articolo 2756 del codice civile.
11. I comuni provvedono a delimitare le aree pedonali, le zone a traffico limitato e le zone a velocità limitata, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica di cui al quarto periodo del comma 9, nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.
12. I comuni, con i piani del traffico e nel rispetto delle norme che ne regolano l'autonomia di organizzazione e gestione, istituiscono l'ufficio tecnico del traffico, prevedendo, all'interno dello stesso, il coordinamento dei piani degli spostamenti casa-lavoro delle aziende, pubbliche e private, residenti nel territorio del comune (mobility manager di area), nonché progettare, organizzare e gestire servizi complementari
al trasporto pubblico locale, secondo modalità e criteri stabiliti nel regolamento.
13. I comuni possono prevedere l'installazione e l'esercizio di impianti per il controllo degli accessi dei veicoli nelle zone a traffico limitato, nelle corsie riservate e nelle aree destinate al carico e scarico delle merci, ai finì del controllo e dell'accertamento delle violazioni. Nel regolamento sono stabilite le norme per l'installazione, a la rilevazione, l'utilizzazione e il trattamento dei dati, anche per finalità diverse da quelle predette, le modalità di esercizio dell'impianto, le caratteristiche e i criteri per l'omologazione degli impianti stessi.
14. Le zone di cui al comma 11 sono indicate mediante appositi segnali.
15. Nell'ambito delle zone di cui al comma 11 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nel medesimo comma, i comuni hanno facoltà di riservare aree di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.
16. Per le città metropolitane le competenze previste dal presente articolo sono esercitate secondo le previsioni dello statuto e dei regolamenti in materia.
17. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione emanati a norma del comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro centocinquanta ad euro seicento. In tali casi si applica anche l'articolo 6, comma 15, eccetto l'ultimo periodo.
18. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alle sanzioni amministrative stabilite nell'articolo 146. Limitatamente ai divieto di sosta, se la violazione è commessa con un velocipede o con un ciclomotore a due ruote, a condizione che la sosta non costituisca intralcio alla circolazione dei pedoni, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma pari al 50 per cento della corrispondente sanzione per un autoveicolo.
19. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 652 a euro 2.620. Se nell'attività sono impiegati minori la somma è raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
20. Quando la sosta è limitata ad un periodo di tempo prefissato, il superamento dello stesso per oltre quindici minuti comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a venti euro; tale sanzione si applica per ciascuno dei periodi successivi per i quali si protrae la violazione, comunque per non più di dieci periodi. La sanzione si applica con le stesse modalità anche nei casi di sosta tariffata.
21. Ferma restando l'applicazione della sanzione prevista dal comma 20, in caso di mancata segnalazione dell'ora di arrivo o di mancato azionamento del dispositivo di controllo della durata della sosta, si applica la sanzione prevista all'articolo 157, comma 8.
22. Chiunque rende in tutto o in parte non visibile o non leggibile la targa del veicolo, al fine di eludere il controllo all'accesso o al transito ai varchi delle zone a traffico limitato o delle altre zone controllate con sistemi automatici di rilevamento del passaggio del veicolo, salvo che il fatto costituisca reato e salvo l'eventuale sanzione prevista dall'articolo 102, comma 7, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquecento ad euro duemila. Della violazione risponde, in concorso con il conducente, il proprietario del veicolo o gli altri soggetti previsti dall'articolo 196, comma 1.
23. Chiunque, autorizzato a circolare o solamente a sostare nelle zone a traffico limitato o nelle altre zone regolamentate in deroga alla disciplina stabilita dal comune, è tenuto ad esporre all'interno del
veicolo in modo ben visibile il permesso o il contrassegno previsto. Alla mancata esposizione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquanta ad euro duecento.
24. Chiunque omette il pagamento del corrispettivo della sosta determinato a norma del comma 2, punto 2), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro trentacinque ad euro centoquaranta. Se l'omesso pagamento della tariffa viene effettuato nelle 24 ore feriali successive all'ora di fine sosta, nelle forme stabilite dal comune, la sanzione si applica nella misura pari alla metà. Si applicano inoltre, se previste, le maggiorazioni di cui al comma 10, ridotte alla metà».
2. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è aggiunto il seguente:
Art. 12-bis. (Servizi e soggetti ausiliari di polizia stradale). - 1. I comuni, con provvedimento del sindaco, possono conferire, ai soggetti di cui al comma 3, previa abilitazione, la qualifica per svolgere le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni nelle materie previste al comma 2. Ai predetti soggetti è attribuita la qualifica di «ausiliari del traffico».
2. Gli ausiliari del traffico possono procedere alla prevenzione, accertamento, contestazione e applicazione delle sanzioni accessorie delle violazioni in materia di:
a) divieto di fermata e dl sosta dei veicoli;
b) regolamentazione e gestione dei parcheggi e aree di sosta, nonché collaborazione con i gestori per l'esercizio di tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e delle penali;
c) disciplina della circolazione nelle strade e nelle corsie riservate ai veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico di persone;
d) controllo degli accessi nelle aree pedonali o zone a traffico limitato.
3. La qualifica di cui al comma 1 può essere conferita:
a) ai dipendenti comunali;
b) ai dipendenti delle aziende affidatarie o concessionarie della gestione dei parcheggi o aree di sosta;
c) ai dipendenti delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 112 e 133 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
d) al personale assunto a tempo determinato dai comuni, per far fronte a particolari situazioni di carenza del personale ordinario o di eventi eccezionali.
4. La competenza del personale di cui al comma 3 lettera b), è limitata alle strade con sosta limitata o regolamentata ed alle aree di sosta o parcheggi in concessione, per le violazioni previste al comma 2, lettere a) e b).
5. Alla procedura sanzionatoria provvede l'ufficio o comando di polizia municipale o altro ufficio a ciò preposto dal comune. L'attività amministrativa relativa può essére affidata a soggetti terzi con contratto di servizio, anche se trattasi di violazioni accertate dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12.
3. Sono abrogati i commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
4. All'articolo 138, comma 11, sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché ai veicoli dei corpi e servizi di polizia provinciale e municipale previsti dall'articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e)). Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, sentiti l'UPI e l'ANCI, adotta le disposizioni regolamentari per l'attuazione ditale norma. A decorrere dal 1o gennaio 2006 a tali veicoli non si applica la tassa prevista dall'articolo 5, comma 31, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53».
5. 01. Rosato, Pasetto, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5.1. (Altre modifiche al codice della strada). - 1. L'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Art. 7. - (Regolamentazione della circolazione nei centri abitati). - 1. Nei centri abitati i comuni con ordinanza del sindaco possono, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
a) adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 6, commi 1 e 2;
b) limitare o vietare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 novembre 1997, n. 413 e del regolamento approvato con decreto ministeriale 21 aprile 1999, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle direttive ministeriali e della regione;
c) emanare le direttive per l'adozione delle ordinanze previste al comma 2, lettera b), n. 12), previa intesa con i soggetti interessati.
2. I comuni possono inoltre:
a) con delibera della giunta comunale:
1) stabilire le aree di sosta e i parcheggi, anche diversificata per categoria di veicoli, libera, limitata o regolamentata, a titolo oneroso o gratuito. Tali aree di sosta e parcheggi possono essere gestiti direttamente, in concessione o in affidamento, il pagamento nelle aree di sosta, ove previsto, è limitato nei giorni feriali dalle 8.00 alle 20.00, salvo la possibilità di determinare orari, giorni e periodi diversi, per ragioni territoriali, di afflusso di traffico o per motivate esigenze locali;
2) fissare i corrispettivi dovuti al comune o al soggetto concessionario o affidatario del servizio di gestione. Per corrispettivo si intende il pagamento di una somma in ragione del tempo, del periodo, del tipo di veicolo, delle modalità di riscossione o di altro elemento differenziale, da applicarsi nei confronti degli utenti che utilizzano l'area di sosta o il parcheggio, finalizzato a favorire la rotazione della sosta dei veicoli;
3) stabilire le modalità e i dispositivi di controllo di durata della sosta e di riscossione dei corrispettivi;
4) individuare i parcheggi attrezzati da riservare alla sosta delle autocaravan di cui all'articolo 185, fissandone le condizioni, la durata e gli eventuali corrispettivi;
5) riservare strade, tratti di esse o corsie, alla circolazione dei veicoli adibiti ai servizi pubblici di trasporto nonché ai servizi di trasporto complementari o integrativi al trasporto pubblico locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, al fine di favorire la mobilità urbana;
6) approvare piani per la razionalizzazione della circolazione dei veicoli destinati alla distribuzione delle merci nelle aree urbane in modo da assicurare i necessari servizi di trasporto merci, minimizzando il numero dei veicoli a tal fine necessari, razionalizzandone l'esercizio e riducendo l'inquinamento atmosferico. A tal fine con il piano sono individuate le zone o le strade costituenti itinerario su cui possono essere effettuati il transito e la sosta dei veicoli destinati al trasporto di cose per effettuare operazioni di carico e scarico. Nello stesso, piano possono essere fissati giorni e orari di svolgimento delle attività di trasporto delle merci, ivi comprese quelle effettuate con veicoli di massa complessiva inferiore a 6 tonnellate, assoggettandole al pagamento di un corrispettivo e predisponendo apposita segnaletica di instradamento;
7) provvedere, anche mediante la revisione delle aree di sosta e dei parcheggi esistenti, a reperire in maniera più razionale spazi per la sosta dei motocicli, dei ciclomotori, dei velocipedi e dei veicoli
ad emissione zero, stabilendo anche particolari forme di agevolazioni tariffarie e modalità di pagamento;
8) stabilire, conformemente, ed alle previsioni del piano urbano del traffico o dei programmi di interventi per la sicurezza stradale adottati ai sensi dell'articolo 36, le strade o i tratti di esse dove è possibile installare sistemi di controllo telematico a distanza della circolazione e di rilevamento delle violazioni con apparecchiature omologate secondo le norme previste nel regolamento;
b) con ordinanza dirigenziale:
1) adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 6, comma 4, eccetto quelli di cui alle lettere c) e d);
2) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di esse, ovvero in una determinata intersezione, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima;
3) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, dei vigili dei fuoco, dei servizi di soccorso sanitario, delle delegazioni diplomatiche accreditate, secondo i criteri che saranno definiti nel regolamento, di determinate utenze per esigenze di pubblico interesse o svolgenti servizi pubblici primari riconosciuti dall'ente locale, limitatamente allo svolgimento del servizio di emergenza, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata deambulazione o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale, ovvero ai servizi di linea per lo stazionamento ai capolinea, ai taxi e ai servizi di trasporto complementari o integrativi al trasporto pubblico locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ai servizi di car sharing di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 29 marzo 1998, per il servizio di noleggio senza conducente e per quello di parking valet, nonché per la sosta operativa di carico e scarico davanti ad alberghi o esercizi similari;
4) stabilire la disciplina del transito e della sosta nelle aree non di proprietà comunale e in quelle private aperte ad uso pubblico di interesse per la mobilità urbana realizzati conformemente agli strumenti urbanistico-edilizie, quali parchi, autoporti, università, ospedali, mercati e supermercati, impianti sportivi od ad uso ludico, parcheggi in strutture o in superficie aperti al pubblico, ivi compresi quelli destinati ai servizio di strutture ricettive, commerciali, di trasporto o economico-produttive;
5) stabilire orari e riservare aree per il transito e la sosta dei veicoli destinati al trasporto di cose, per le operazioni di carico e scarico;
6) prevedere l'installazione di dissuasori per l'accesso o per la sosta al fine di assicurare maggiore sicurezza e il più razionale utilizzo degli spazi destinati ai diversi utenti della strada;
7) adottare tutti gli altri provvedimenti comunque afferenti la disciplina della circolazione o della sosta ai tini della sicurezza e scorrevolezza del traffico;
8) adottare i provvedimenti attuativi del Piano urbano del traffico e del Programma di interventi per a sicurezza stradale, salvo quelle di competenza della giunta.
3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'articolo 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. Tutti gli altri provvedimenti sono di competenza del comune, che li adotta a norma del comma 2, sentito il parere dell'ente proprietario della strada che deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta; trascorso tale termine il parere si intende dato favorevolmente. Per i provvedimenti d'urgenza o di durata temporanea, comunque fino a
trenta giorni, il parere non è obbligatorio, fermo restando l'obbligo di dame comunicazione all'ente proprietario e la facoltà di quest'ultimo di formulare le proprie osservazioni.
4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati da coloro che esercitano la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.
5. I divieti di sosta sulle strade urbane sono imposti di norma dalle ore 8,00 alle ore 20,00, salvo che, per esigenze di sicurezza o di scorrevolezza della circolazione, venga prevista durata diversa indicata sul relativo pannello integrativo.
6. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta e di riscossione dei corrispettivi sono stabiliti nel regolamento. Con direttiva dei Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 60 giorni sentita l'ANCI, sono stabilite le caratteristiche dei segnali stradali da utilizzare per la regolamentazione e la limitazione della sosta nelle aree e nei parcheggi tariffati ai sensi del comma 2, lettera a), n. 1).
7. Le strutture di parcheggio devono essere realizzate in sito autonomo facente parte della strada e comunque non interferenti con le parti di essa destinate allo scorrimento dei veicoli o ai transito dei pedoni. Le aree di sosta, comunque limitate o regolamentate, devono essere realizzate fuori dalla carreggiata e in modo che i veicoli in sosta non costituiscano impedimento o limitazione alla circolazione dei pedoni e dei veicoli.
8. I proventi delle aree di sosta e dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati all'allestimento e alla gestione di aree di sosta, nonché alla costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento, da realizzare anche con il concorso di altri fondi dei comuni e, mediante apposita convenzione, dei privati. I proventi eventualmente eccedenti sono destinati ad altri interventi per migliorare la mobilità urbana.
9. La sosta a pagamento su strada e nei parcheggi in struttura o in superficie, ivi compresi quelli privati aperti all'uso pubblico, si intende senza custodia del veicolo ancorché gestita direttamente dal comune o da soggetto concessionario o affidatario. La gestione diretta, in concessione o in affidamento della sosta, all'interno dei parcheggi in strutture o in superficie, non è considerato ad ogni effetto attività di autorimessa. Qualora il comune disponga, l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta a pagamento, su parte della stessa area o su altra area nelle immediate vicinanze, deve essere riservata una adeguata area di sosta senza pagamento di corrispettivo, anche se a durata limitata. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'articolo 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché per quelle di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate secondo le direttive previste al comma 12, nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.
10. Il comune o il soggetto concessionario o affidatario possono esercitare tutte le azioni dirette al recupero delle evasioni o elusioni del corrispettivo, compreso il rimborso delle spese e delle penali ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, nella misura non superiore, per queste ultime, al decuplo del corrispettivo orario previsto. Per il mancato pagamento del corrispettivo, qualora lo stesso si ripeta nel tempo, superando cumulativamente l'importo
di cinquecento euro, il comune o il soggetto concessionario o affidatario possono inoltre agire a norma del terzo comma dell'articolo 2756 del codice civile.
11. I comuni provvedono a delimitare le aree pedonali, le zone a traffico limitato e le zone a velocità limitata, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica di cui al quarto periodo del comma 9, nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.
12. I comuni, con i piani del traffico e nel rispetto delle norme che ne regolano l'autonomia di organizzazione e gestione, istituiscono l'ufficio tecnico del traffico, prevedendo, all'interno dello stesso, il coordinamento dei piani degli spostamenti casa-lavoro delle aziende, pubbliche e private, residenti nel territorio del comune (mobility manager di area), nonché progettare, organizzare e gestire servizi complementari al trasporto pubblico locale, secondo modalità e criteri stabiliti nel regolamento.
13. I comuni possono prevedere l'installazione e l'esercizio di impianti per il controllo degli accessi dei veicoli nelle zone a traffico limitato, nelle corsie riservate e nelle aree destinate al carico e scarico delle merci, ai finì del controllo e dell'accertamento delle violazioni. Nel regolamento sono stabilite le norme per l'installazione, a la rilevazione, l'utilizzazione e il trattamento dei dati, anche per finalità diverse da quelle predette, le modalità di esercizio dell'impianto, le caratteristiche e i criteri per l'omologazione degli impianti stessi.
14. Le zone di cui al comma 11 sono indicate mediante appositi segnali.
15. Nell'ambito delle zone di cui al comma 11 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nel medesimo comma, i comuni hanno facoltà di riservare aree di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.
16. Per le città metropolitane le competenze previste dal presente articolo sono esercitate secondo le previsioni dello statuto e dei regolamenti in materia.
17. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione emanati a norma del comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro centocinquanta ad euro seicento. In tali casi si applica anche l'articolo 6, comma 15, eccetto l'ultimo periodo.
18. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alle sanzioni amministrative stabilite nell'articolo 146. Limitatamente ai divieto di sosta, se la violazione è commessa con un velocipede o con un ciclomotore a due ruote, a condizione che la sosta non costituisca intralcio alla circolazione dei pedoni, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma pari al 50 per cento della corrispondente sanzione per un autoveicolo.
19. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 652 a euro 2.620. Se nell'attività sono impiegati minori la somma è raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
20. Quando la sosta è limitata ad un periodo di tempo prefissato, il superamento dello stesso per oltre quindici minuti comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a venti euro; tale sanzione si applica per ciascuno dei periodi successivi per i quali si protrae la violazione, comunque per non più di dieci periodi. La sanzione si applica con le stesse modalità anche nei casi di sosta tariffata.
21. Ferma restando l'applicazione della sanzione prevista dal comma 20, in caso di mancata segnalazione dell'ora di arrivo o di mancato azionamento del dispositivo di controllo della durata della sosta, si applica la sanzione prevista all'articolo 157, comma 8.
22. Chiunque rende in tutto o in parte non visibile o non leggibile la targa del veicolo, al fine di eludere il controllo all'accesso o al transito ai varchi delle zone a traffico limitato o delle altre zone controllate con sistemi automatici di rilevamento del passaggio del veicolo, salvo che il fatto costituisca reato e salvo l'eventuale sanzione prevista dall'articolo 102, comma 7, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquecento ad euro duemila. Della violazione risponde, in concorso con il conducente, il proprietario del veicolo o gli altri soggetti previsti dall'articolo 196, comma 1.
23. Chiunque, autorizzato a circolare o solamente a sostare nelle zone a traffico limitato o nelle altre zone regolamentate in deroga alla disciplina stabilita dal comune, è tenuto ad esporre all'interno del veicolo in modo ben visibile il permesso o il contrassegno previsto. Alla mancata esposizione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquanta ad euro duecento.
24. Chiunque omette il pagamento del corrispettivo della sosta determinato a norma del comma 2, punto 2), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro trentacinque ad euro centoquaranta. Se l'omesso pagamento della tariffa viene effettuato nelle 24 ore feriali successive all'ora di fine sosta, nelle forme stabilite dal comune, la sanzione si applica nella misura pari alla metà. Si applicano inoltre, se previste, le maggiorazioni di cui al comma 10, ridotte alla metà».
2. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è aggiunto il seguente:
Art. 12-bis. (Servizi e soggetti ausiliari di polizia stradale). - 1. I comuni, con provvedimento del sindaco, possono conferire, ai soggetti di cui al comma 3, previa abilitazione, la qualifica per svolgere le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni nelle materie previste al comma 2. Ai predetti soggetti è attribuita la qualifica di «ausiliari del traffico».
2. Gli ausiliari del traffico possono procedere alla prevenzione, accertamento, contestazione e applicazione delle sanzioni accessorie delle violazioni in materia di:
a) divieto di fermata e dl sosta dei veicoli;
b) regolamentazione e gestione dei parcheggi e aree di sosta, nonché collaborazione con i gestori per l'esercizio di tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e delle penali;
c) disciplina della circolazione nelle strade e nelle corsie riservate ai veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico di persone;
d) controllo degli accessi nelle aree pedonali o zone a traffico limitato.
3. La qualifica di cui al comma 1 può essere conferita:
a) ai dipendenti comunali;
b) ai dipendenti delle aziende affidatarie o concessionarie della gestione dei parcheggi o aree di sosta;
c) ai dipendenti delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 112 e 133 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
d) al personale assunto a tempo determinato dai comuni, per far fronte a particolari situazioni di carenza del personale ordinario o di eventi eccezionali.
4. La competenza del personale di cui al comma 3 lettera b), è limitata alle strade con sosta limitata o regolamentata ed alle aree di sosta o parcheggi in concessione, per le violazioni previste al comma 2, lettere a) e b).
5. Alla procedura sanzionatoria provvede l'ufficio o comando di polizia municipale o altro ufficio a ciò preposto dal comune. L'attività amministrativa relativa può essére affidata a soggetti terzi con contratto di servizio, anche se trattasi di violazioni accertate dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12.
3. Sono abrogati i commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
4. All'articolo 138, comma 11, sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché ai veicoli dei corpi e servizi di polizia provinciale e municipale previsti dall'articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e)). Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, sentiti l'UPI e l'ANCI, adotta le disposizioni regolamentari per l'attuazione ditale norma. A decorrere dal 1o gennaio 2006 a tali veicoli non si applica la tassa prevista dall'articolo 5, comma 31, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53».
*5. 03. Rosato, Pasetto, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5.1. (Altre modifiche al codice della strada). - 1. L'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Art. 7. - (Regolamentazione della circolazione nei centri abitati). - 1. Nei centri abitati i comuni con ordinanza del sindaco possono, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
a) adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 6, commi 1 e 2;
b) limitare o vietare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 novembre 1997, n. 413 e del regolamento approvato con decreto ministeriale 21 aprile 1999, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle direttive ministeriali e della regione;
c) emanare le direttive per l'adozione delle ordinanze previste al comma 2, lettera b), n. 12), previa intesa con i soggetti interessati.
2. I comuni possono inoltre:
a) con delibera della giunta comunale:
1) stabilire le aree di sosta e i parcheggi, anche diversificata per categoria di veicoli, libera, limitata o regolamentata, a titolo oneroso o gratuito. Tali aree di sosta e parcheggi possono essere gestiti direttamente, in concessione o in affidamento, il pagamento nelle aree di sosta, ove previsto, è limitato nei giorni feriali dalle 8.00 alle 20.00, salvo la possibilità di determinare orari, giorni e periodi diversi, per ragioni territoriali, di afflusso di traffico o per motivate esigenze locali;
2) fissare i corrispettivi dovuti al comune o al soggetto concessionario o affidatario del servizio di gestione. Per corrispettivo si intende il pagamento di una somma in ragione del tempo, del periodo, del tipo di veicolo, delle modalità di riscossione o di altro elemento differenziale, da applicarsi nei confronti degli utenti che utilizzano l'area di sosta o il parcheggio, finalizzato a favorire la rotazione della sosta dei veicoli;
3) stabilire le modalità e i dispositivi di controllo di durata della sosta e di riscossione dei corrispettivi;
4) individuare i parcheggi attrezzati da riservare alla sosta delle autocaravan di cui all'articolo 185, fissandone le condizioni, la durata e gli eventuali corrispettivi;
5) riservare strade, tratti di esse o corsie, alla circolazione dei veicoli adibiti ai servizi pubblici di trasporto nonché ai servizi di trasporto complementari o integrativi al trasporto pubblico locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, al fine di favorire la mobilità urbana;
6) approvare piani per la razionalizzazione della circolazione dei veicoli destinati alla distribuzione delle merci nelle aree urbane in modo da assicurare i necessari servizi di trasporto merci, minimizzando il numero dei veicoli a tal fine necessari, razionalizzandone l'esercizio e riducendo l'inquinamento atmosferico. A tal fine con il piano sono individuate le zone o le strade costituenti itinerario su cui possono essere effettuati il transito e la sosta dei veicoli destinati al trasporto di cose per effettuare operazioni di carico e scarico. Nello stesso, piano possono essere fissati giorni e orari di svolgimento delle attività di trasporto delle merci, ivi comprese quelle effettuate con veicoli di massa complessiva inferiore a 6 tonnellate, assoggettandole al pagamento di un corrispettivo e predisponendo apposita segnaletica di instradamento;
7) provvedere, anche mediante la revisione delle aree di sosta e dei parcheggi esistenti, a reperire in maniera più razionale spazi per la sosta dei motocicli, dei ciclomotori, dei velocipedi e dei veicoli ad emissione zero, stabilendo anche particolari forme di agevolazioni tariffarie e modalità di pagamento;
8) stabilire, conformemente, ed alle previsioni del piano urbano del traffico o dei programmi di interventi per la sicurezza stradale adottati ai sensi dell'articolo 36, le strade o i tratti di esse dove è possibile installare sistemi di controllo telematico a distanza della circolazione e di rilevamento delle violazioni con apparecchiature omologate secondo le norme previste nel regolamento;
b) con ordinanza dirigenziale:
1) adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 6, comma 4, eccetto quelli di cui alle lettere c) e d);
2) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di esse, ovvero in una determinata intersezione, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima;
3) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, dei vigili dei fuoco, dei servizi di soccorso sanitario, delle delegazioni diplomatiche accreditate, secondo i criteri che saranno definiti nel regolamento, di determinate utenze per esigenze di pubblico interesse o svolgenti servizi pubblici primari riconosciuti dall'ente locale, limitatamente allo svolgimento del servizio di emergenza, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata deambulazione o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale, ovvero ai servizi di linea per lo stazionamento ai capolinea, ai taxi e ai servizi di trasporto complementari o integrativi al trasporto pubblico locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ai servizi di car sharing di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 29 marzo 1998, per il servizio di noleggio senza conducente e per quello di parking valet, nonché per la sosta operativa di carico e scarico davanti ad alberghi o esercizi similari;
4) stabilire la disciplina del transito e della sosta nelle aree non di proprietà comunale e in quelle private aperte ad uso pubblico di interesse per la mobilità urbana realizzati conformemente agli strumenti urbanistico-edilizie, quali parchi, autoporti, università, ospedali, mercati e supermercati, impianti sportivi od ad uso ludico, parcheggi in strutture o in superficie aperti al pubblico, ivi compresi quelli
destinati ai servizio di strutture ricettive, commerciali, di trasporto o economico-produttive;
5) stabilire orari e riservare aree per il transito e la sosta dei veicoli destinati al trasporto di cose, per le operazioni di carico e scarico;
6) prevedere l'installazione di dissuasori per l'accesso o per la sosta al fine di assicurare maggiore sicurezza e il più razionale utilizzo degli spazi destinati ai diversi utenti della strada;
7) adottare tutti gli altri provvedimenti comunque afferenti la disciplina della circolazione o della sosta ai tini della sicurezza e scorrevolezza del traffico;
8) adottare i provvedimenti attuativi del Piano urbano del traffico e del Programma di interventi per a sicurezza stradale, salvo quelle di competenza della giunta.
3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'articolo 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. Tutti gli altri provvedimenti sono di competenza del comune, che li adotta a norma del comma 2, sentito il parere dell'ente proprietario della strada che deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta; trascorso tale termine il parere si intende dato favorevolmente. Per i provvedimenti d'urgenza o di durata temporanea, comunque tino a trenta giorni, il parere non è obbligatorio, fermo restando l'obbligo di dame comunicazione all'ente proprietario e la facoltà di quest'ultimo di formulare le proprie osservazioni.
4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati da coloro che esercitano la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.
5. I divieti di sosta sulle strade urbane sono imposti di norma dalle ore 8,00 alle ore 20,00, salvo che, per esigenze di sicurezza o di scorrevolezza della circolazione, venga prevista durata diversa indicata sul relativo pannello integrativo.
6. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta e di riscossione dei corrispettivi sono stabiliti nel regolamento. Con direttiva dei Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 60 giorni sentita l'ANCI, sono stabilite le caratteristiche dei segnali stradali da utilizzare per la regolamentazione e la limitazione della sosta nelle aree e nei parcheggi tariffati ai sensi del comma 2, lettera a), n. 1).
7. Le strutture di parcheggio devono essere realizzate in sito autonomo facente parte della strada e comunque non interferenti con le parti di essa destinate allo scorrimento dei veicoli o ai transito dei pedoni. Le aree di sosta, comunque limitate o regolamentate, devono essere realizzate fuori dalla carreggiata e in modo che i veicoli in sosta non costituiscano impedimento o limitazione alla circolazione dei pedoni e dei veicoli.
8. I proventi delle aree di sosta e dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati all'allestimento e alla gestione di aree di sosta, nonché alla costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento, da realizzare anche con il concorso di altri fondi dei comuni e, mediante apposita convenzione, dei privati.
I proventi eventualmente eccedenti sono destinati ad altri interventi per migliorare la mobilità urbana.
9. La sosta a pagamento su strada e nei parcheggi in struttura o in superficie, ivi compresi quelli privati aperti all'uso pubblico, si intende senza custodia del veicolo ancorché gestita direttamente dal comune o da soggetto concessionario o affidatario. La gestione diretta, in concessione o in affidamento della sosta, all'interno dei parcheggi in strutture o in superficie, non è considerato ad ogni effetto attività di autorimessa. Qualora il comune disponga, l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta a pagamento, su parte della stessa area o su altra area nelle immediate vicinanze, deve essere riservata una adeguata area di sosta senza pagamento di corrispettivo, anche se a durata limitata. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'articolo 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché per quelle di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate secondo le direttive previste al comma 12, nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.
10. Il comune o il soggetto concessionario o affidatario possono esercitare tutte le azioni dirette al recupero delle evasioni o elusioni del corrispettivo, compreso il rimborso delle spese e delle penali ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, nella misura non superiore, per queste ultime, al decuplo del corrispettivo orario previsto. Per il mancato pagamento del corrispettivo, qualora lo stesso si ripeta nel tempo, superando cumulativamente l'importo di cinquecento euro, il comune o il soggetto concessionario o affidatario possono inoltre agire a norma del terzo comma dell'articolo 2756 del codice civile.
11. I comuni provvedono a delimitare le aree pedonali, le zone a traffico limitato e le zone a velocità limitata, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica di cui al quarto periodo del comma 9, nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.
12. I comuni, con i piani del traffico e nel rispetto delle norme che ne regolano l'autonomia di organizzazione e gestione, istituiscono l'ufficio tecnico del traffico, prevedendo, all'interno dello stesso, il coordinamento dei piani degli spostamenti casa-lavoro delle aziende, pubbliche e private, residenti nel territorio del comune (mobility manager di area), nonché progettare, organizzare e gestire servizi complementari al trasporto pubblico locale, secondo modalità e criteri stabiliti nel regolamento.
13. I comuni possono prevedere l'installazione e l'esercizio di impianti per il controllo degli accessi dei veicoli nelle zone a traffico limitato, nelle corsie riservate e nelle aree destinate al carico e scarico delle merci, ai finì del controllo e dell'accertamento delle violazioni. Nel regolamento sono stabilite le norme per l'installazione, a la rilevazione, l'utilizzazione e il trattamento dei dati, anche per finalità diverse da quelle predette, le modalità di esercizio dell'impianto, le caratteristiche e i criteri per l'omologazione degli impianti stessi.
14. Le zone di cui al comma 11 sono indicate mediante appositi segnali.
15. Nell'ambito delle zone di cui al comma 11 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nel medesimo comma, i comuni
hanno facoltà di riservare aree di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.
16. Per le città metropolitane le competenze previste dal presente articolo sono esercitate secondo le previsioni dello statuto e dei regolamenti in materia.
17. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione emanati a norma del comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro centocinquanta ad euro seicento. In tali casi si applica anche l'articolo 6, comma 15, eccetto l'ultimo periodo.
18. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alle sanzioni amministrative stabilite nell'articolo 146. Limitatamente ai divieto di sosta, se la violazione è commessa con un velocipede o con un ciclomotore a due ruote, a condizione che la sosta non costituisca intralcio alla circolazione dei pedoni, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma pari al 50 per cento della corrispondente sanzione per un autoveicolo.
19. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 652 a euro 2.620. Se nell'attività sono impiegati minori la somma è raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
20. Quando la sosta è limitata ad un periodo di tempo prefissato, il superamento dello stesso per oltre quindici minuti comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a venti euro; tale sanzione si applica per ciascuno dei periodi successivi per i quali si protrae la violazione, comunque per non più di dieci periodi. La sanzione si applica con le stesse modalità anche nei casi di sosta tariffata.
21. Ferma restando l'applicazione della sanzione prevista dal comma 20, in caso di mancata segnalazione dell'ora di arrivo o di mancato azionamento del dispositivo di controllo della durata della sosta, si applica la sanzione prevista all'articolo 157, comma 8.
22. Chiunque rende in tutto o in parte non visibile o non leggibile la targa del veicolo, al fine di eludere il controllo all'accesso o al transito ai varchi delle zone a traffico limitato o delle altre zone controllate con sistemi automatici di rilevamento del passaggio del veicolo, salvo che il fatto costituisca reato e salvo l'eventuale sanzione prevista dall'articolo 102, comma 7, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquecento ad euro duemila. Della violazione risponde, in concorso con il conducente, il proprietario del veicolo o gli altri soggetti previsti dall'articolo 196, comma 1.
23. Chiunque, autorizzato a circolare o solamente a sostare nelle zone a traffico limitato o nelle altre zone regolamentate in deroga alla disciplina stabilita dal comune, è tenuto ad esporre all'interno del veicolo in modo ben visibile il permesso o il contrassegno previsto. Alla mancata esposizione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquanta ad euro duecento.
24. Chiunque omette il pagamento del corrispettivo della sosta determinato a norma del comma 2, punto 2), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro trentacinque ad euro centoquaranta. Se l'omesso pagamento della tariffa viene effettuato nelle 24 ore feriali successive all'ora di fine sosta, nelle forme stabilite dal comune, la sanzione si applica nella misura pari alla metà. Si applicano inoltre, se previste, le maggiorazioni di cui al comma 10, ridotte alla metà.
2. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è aggiunto il seguente:
Art. 12-bis. (Servizi e soggetti ausiliari di polizia stradale). - 1. I comuni, con
provvedimento del sindaco, possono conferire, ai soggetti di cui al comma 3, previa abilitazione, la qualifica per svolgere le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni nelle materie previste al comma 2. Ai predetti soggetti è attribuita la qualifica di «ausiliari del traffico».
2. Gli ausiliari del traffico possono procedere alla prevenzione, accertamento, contestazione e applicazione delle sanzioni accessorie delle violazioni in materia di:
a) divieto di fermata e dl sosta dei veicoli;
b) regolamentazione e gestione dei parcheggi e aree di sosta, nonché collaborazione con i gestori per l'esercizio di tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e delle penali;
c) disciplina della circolazione nelle strade e nelle corsie riservate ai veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico di persone;
d) controllo degli accessi nelle aree pedonali o zone a traffico limitato.
3. La qualifica di cui al comma 1 può essere conferita:
a) ai dipendenti comunali;
b) ai dipendenti delle aziende affidatarie o concessionarie della gestione dei parcheggi o aree di sosta;
c) ai dipendenti delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 112 e 133 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
d) al personale assunto a tempo determinato dai comuni, per far fronte a particolari situazioni di carenza del personale ordinario o di eventi eccezionali.
4. La competenza del personale di cui al comma 3 lettera b), è limitata alle strade con sosta limitata o regolamentata ed alle aree di sosta o parcheggi in concessione, per le violazioni previste al comma 2, lettere a) e b).
5. Alla procedura sanzionatoria provvede l'ufficio o comando di polizia municipale o altro ufficio a ciò preposto dal comune. L'attività amministrativa relativa può essére affidata a soggetti terzi con contratto di servizio, anche se trattasi di violazioni accertate dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12.
3. Sono abrogati i commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
4. All'articolo 138, comma 11, sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché ai veicoli dei corpi e servizi di polizia provinciale e municipale previsti dall'articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e)). Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, sentiti l'UPI e l'ANCI, adotta le disposizioni regolamentari per l'attuazione ditale norma. A decorrere dal 1o gennaio 2006 a tali veicoli non si applica la tassa prevista dall'articolo 5, comma 31, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53».
*5. 030. Osvaldo Napoli.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5.1. (Modifiche al Titolo II del codice della strada). - 1. Allo scopo di consentire agli enti proprietari di strade una più efficace azione di contrasto al danneggiamento del patrimonio stradale e per la conservazione di esso, al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le sanzioni pecuniarie amministrative previste per le violazioni all'articolo 15, comma 2, sono elevate rispettivamente nel minimo e nel massimo ad euro 150 e ad euro 600 e quelle previste dal comma 3 da euro 500 ad euro 2.000;
b) le sanzioni pecuniarie amministrative previste per le violazioni agli articoli 16 comma 4, 18 comma 5, 20 comma 4, 22 comma 11, 29 comma 3, 31 comma 2, 32
comma 6 e 33 comma 7, sono elevate rispettivamente nel minimo e nel massimo ad euro 500 e ad euro 2.000;
c) le sanzioni pecuniarie amministrative previste per le violazioni agli articoli 17 comma 3, 23 comma 11 e 30 comma 8, sono elevate rispettivamente nel minimo e nel massimo ad euro 1.000 e ad euro 4.000;
d) le sanzioni pecuniarie amministrative previste per le violazioni all'articolo 34, comma 5 sono elevate rispettivamente nel minimo e nel massimo ad euro 250 e ad euro 1.000.
**5. 02. Rosato, Pasetto, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5.1. (Modifiche al Titolo II del codice della strada). - 1. Allo scopo di consentire agli enti proprietari di strade una più efficace azione di contrasto al danneggiamento del patrimonio stradale e per la conservazione di esso, al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le sanzioni pecuniarie amministrative previste per le violazioni all'articolo 15, comma 2, sono elevate rispettivamente nel minimo e nel massimo ad euro 150 e ad euro 600 e quelle previste dal comma 3 da euro 500 ad euro 2.000;
b) le sanzioni pecuniarie amministrative previste per le violazioni agli articoli 16 comma 4, 18 comma 5, 20 comma 4, 22 comma 11, 29 comma 3, 31 comma 2, 32 comma 6 e 33 comma 7, sono elevate rispettivamente nel minimo e nel massimo ad euro 500 e ad euro 2.000;
c) le sanzioni pecuniarie amministrative previste per le violazioni agli articoli 17 comma 3, 23 comma 11 e 30 comma 8, sono elevate rispettivamente nel minimo e nel massimo ad euro 1.000 e ad euro 4.000;
d) le sanzioni pecuniarie amministrative previste per le violazioni all'articolo 34, comma 5 sono elevate rispettivamente nel minimo e nel massimo ad euro 250 e ad euro 1.000.
**5. 031. Osvaldo Napoli.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5.1. (Altre modifiche al codice della strada in materia di limiti di velocità). - 1. Il comma 1 dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 100 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali.
5. 04. Pasetto, Rosato, Tuccillo, Carbonella, Giachetti.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5.1. (Istituzione della Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale). 1. Per la lotta contro la violenza stradale, in coerenza con l'obiettivo di dimezzare il numero delle vittime della strada a livello comunitario entro il 2010, contenuto nel Libro bianco sulla politica dei trasporti della Commissione europea, per il rafforzamento dell'attività delle forze dell'ordine di vigilanza, prevenzione e repressione delle infrazioni al codice della strada e per la sua piena attuazione, nonché per il coordinamento delle funzioni attinenti alla sicurezza stradale previste dalla legislazione
vigente è istituita, presso il ministero dell'interno, la Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale.
2. La nomina dei componenti della Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale è disposta con decreto dei Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il decreto di cui al comma 2, che contiene anche disposizioni sull'organizzazione e il funzionamento della Sala unificata di cui al comma 1, è emanato previo parere delle commissioni parlamentari competenti e previa intesa acquisita in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni-Città-Autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
4. Con successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, i compensi spettanti ai componenti della Sala unificata di cui al comma 1.
5. La Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale è così composta:
a) un rappresentante della Polizia di Stato proposto dal Capo della polizia;
b) un rappresentante dell'Arma dei Carabinieri proposto dal Comandante dell'Arma;
c) un rappresentante della Guardia di finanza proposto dal Comandante della Guardia di finanza;
d) un rappresentante dei corpi dei vigili urbani proposto dall'ANCI, un rappresentante del ministero dell'interno e un rappresentante del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, indicati, rispettivamente, dal Ministro dell'interno e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
e) un rappresentante della Conferenza unificata Stato-Regioni-Città-Autonomie locali;
f) un rappresentante dell'Anas designato dal Ministro delle infrastrutture e trasporti;
g) due rappresentanti delle società concessionarie di autostrade designati dal Ministro delle infrastrutture e trasporti;
h) due rappresentanti delle associazioni delle vittime della strada proposti dalla Consulta nazionale sulla sicurezza stradale;
6. La Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale svolge i seguenti compiti:
a) raccoglie, con cadenza settimanale, dati sui flussi di traffico e sull'incidentalità stradale e li elabora al fine di predisporre una carta dei rischi riferita alla rete delle strade statali, principali e secondarie, e delle autostrade. Tale elaborazione è finalizzata al rapido e capillare intervento da parte delle Forze dell'ordine nell'attività di vigilanza sul rispetto dei limiti di velocità e di regolazione dei flussi di traffico, in particolare nei giorni festivi;
b) fornisce informazioni, anche attraverso gli strumenti del servizio pubblico radiotelevisivo, ai cittadini, agli utenti e alle aziende circa gli eventi che modificano, limitano o comunque condizionano la fruizione della rete stradale e autostradale;
c) elabora e diffonde, con cadenza mensile, dati sugli incidenti stradali su scala nazionale e regionale;
d) redige ogni anno, entro il 31 dicembre, sulla base dei dati forniti, entro il 31 ottobre di ogni anno, da regioni, province e comuni, dall'Anas e dalle società concessionarie autostradali, l'elenco delle strade urbane, delle strade extraurbane e delle autostrade più a rischio di incidenti stradali;
e) individua, sulla base degli elaborati e delle informazioni di cui alle lettere a), c) e d), gli interventi prioritari di manutenzione e messa in sicurezza delle strade più a rischio di incidenti stradali;
f) individua, sulla base degli elaborati e delle informazioni di cui alle lettere a), c) e d), gli interventi prioritari di potenziamento dell'illuminazione delle gallerie e delle strade più a rischio di incendi stradali;
g) individua nuove modalità d'intervento, anche mediante l'utilizzazione di strumenti ad alta tecnologia, per ridurre il numero degli incendi stradali;
h) predispone e coordina campagne di educazione stradale e di comunicazione sui rischi legati alla violazione delle norme di comportamento di cui al titolo V del Codice della strada;
i) dispone e coordina l'installazione, nelle sole strade extraurbane, di sagome, a dimensione e forma umana, in corrispondenza dei luoghi dove si sono verificati incidenti mortali al fine di sensibilizzare gli utenti della strada ad un maggior rispetto delle norme a tutela della sicurezza stradale e di indurli a maggiore prudenza.
7. Per il funzionamento della Sala unificata di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ognuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 5.000.000 di euro per ognuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero dell'interno.
5. 05. Realacci, Pasetto, Rosato.
Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 171, comma 1-bis, lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «nonché il conducente dei ciclomotori con motore elettrico di potenza massima di 1 Kw e con velocità massima di costruzione di 18 Km/h».
5-bis. 2. Realacci.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-bis) all'articolo 226:
1) al comma 6, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Inoltre l'archivio nazionale deve ricevere le notizie contenute negli archivi tenuti, anche in base alla normativa comunitaria, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP)»;
2) al comma 7, dopo le parole: «dalle compagnie di assicurazione», sono aggiunte le seguenti: «e dall'ISVAP».
5-bis. 54. Duca, Raffaldini, Mazzarello, Albonetti, Susini.
Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:
Art. 5-ter. (Disposizioni in materia di assicurazione automobilistica e di responsabilità). 1. Il contraente dell'assicurazione per la responsabilità civile automobilistica deve essere l'intestatario, vivente nel caso di persona fisica, del veicolo, come individuato dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e con la residenza o la sede risultante dalla carta di circolazione regolarmente aggiornata.
2. Per ragioni di corretta individuazione delle responsabilità di circolazione non sono consentite cointestazioni dei veicoli stradali che non siano omogenee nella natura dei soggetti e dei diritti sul bene.
3. Per stipulare il contratto è necessario l'atto o la dichiarazione che documentino il diritto di proprietà o di godimento o di disponibilità annotabili sulla carta di circolazione, ovvero l'esibizione della ricevuta di cui all'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264, a condizione, in quest'ultimo
caso, che l'atto o la dichiarazione di cui sopra siano formati entro dieci giorni dalla data di rilascio della menzionata ricevuta.
5-bis. 050. Raffaldini, Duca, Mazzarello, Albonetti, Susini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Dall'ambito dei provvedimenti interdettivi, anche giudiziari, emessi nei confronti di imprenditori, relativi ad agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi a carico della finanza pubblica sono esclusi i trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, con pagamento diretto ai lavoratori, nonché i trattamenti di mobilità, di disoccupazione o inoccupazione dei lavoratori.
*7. 1. Misuraca, Fontana.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Dall'ambito dei provvedimenti interdittivi, anche giudiziari, emessi nei confronti di imprenditori, relativi ad agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi a carico della finanza pubblica sono esclusi i trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, con pagamento diretto ai lavoratori, nonché i trattamenti di mobilità, di disoccupazione o inoccupazione dei lavoratori.
*7. 2. Delbono, Duilio.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le misure interdettive amministrative e giurisdizionali, assunte a titolo cautelare o definitivo nell'ambito di procedimenti penali nei confronti di imprese o dei loro titolari riguardanti agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi erogati o da erogare da parte dello Stato e da enti pubblici in genere, non precludono la concessione né la interrompono, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria con pagamento diretto ai lavoratori, né i trattamenti di mobilità né qualsiasi ammortizzatore sociale a favore dei lavoratori dipendenti.
7. 50. Giacomo Ventura, Misuraca.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1. - (Mobilità per il personale delle aziende di trasporto pubblico locale). - 1. È prevista la costituzione di un apposito fondo per attuare processi di mobilità del personale in esubero nelle aziende di trasporto pubblico locale verso amministrazioni pubbliche e aziende pubbliche o private.
2. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri e le modalità per l'attuazione dei processi di mobilità previsti dal comma 1.
3. La dotazione del Fondo di cui al comma 1, per ciascuno degli anni del triennio 2005-2007, è pari a 5 milioni di euro. La dotazione del Fondo può essere integrata mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
7. 01. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - (Disposizioni per garantire l'attuazione delle norme in materia di trattamento di malattia degli autoferrotramvieri) - 1. Per garantire la piena attuazione dell'articolo 1, comma 148, della l. 30 dicembre 2004, n. 311, sono stanziati ulteriori 50 milioni di euro nell'ambito delle risorse annualmente trasferite alle regioni in attuazione del d. lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del d. lgs. 28 agosto 1997, n. 281, provvede con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di vigore della presente legge, alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma. Tale ripartizione è effettuata ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni.
7. 050. Pasetto, Rosato, Tuccillo, Carbonella.
Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:
Art. 7-ter. - (Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276). - 1. All'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunta la seguente lettera:
«f) dell'esecuzione di lavori agricoli di breve durata stagionali o a carattere saltuario».
7-bis. 01. Dario Galli, Didonè, Fontanini, Luciano Dussin.
Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:
Art. 7-ter. - 1. Ai comuni sperimentatori è autorizzata la proroga del reddito minimo di inserimento come misura di contrasto alla povertà e alla esclusione sociale fino al 31 dicembre 2006.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2005 e 50 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2005-2007 nell'ambito della unità previsionale di base di parte corrente «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro della economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio
7-bis. 03. Bindi, Burtone, Meduri, Molinari, Annunziata.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Le disposizioni del titolo VI del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e dei relativi regolamenti attuativi, si applicano, anche tramite procedure telematiche, a tutte le controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili, incluse quelle aventi natura internazionale.
8. 51. Benvenuto, Lettieri, Pistone, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Dopo l'articolo 2645-bis del codice civile è aggiunto il seguente:
«Art. 2645-ter. - (Trascrizione di atti di destinazione) - Gli atti risultanti da atto pubblico ovvero da contratto di intestazione ad una società fiduciaria autorizzata ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere
opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo».
8. 52. Benvenuto, Lettieri, Pistone, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-ter. L'indennità di cui all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, corrisposta ai giudici di pace nominati tra gli avvocati iscritti al relativo albo professionale è considerata a tutti gli effetti previdenziali quale reddito professionale forense.
2-quater. Il Ministero della giustizia provvede al rimborso, direttamente all'avvocato, dei contributi soggettivi, integrativi e di maternità, commisurati alla indennità dallo stesso versati alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, di seguito denominata «Cassa forense», e comunque entro il massimo di 1.500 euro mensili ed in misura non superiore al 9 per cento dei compensi corrisposti mensilmente a ciascun giudice di pace.
2-quinques. I contributi soggettivi, integrativi e di maternità dovuti alla Cassa forense devono essere versati secondo le modalità, i termini e la periodicità previsti dalla normativa vigente in materia.
2-sexies. Entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i giudici di pace iscritti alla Cassa forense possono chiedere il computo, ai fini dell'accreditamento della relativa contribuzione, delle indennità percepite anteriormente e comunque entro il limite massimo di otto anni.
2-septies. La domanda di cui al comma 2-sexies deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dalla certificazione delle indennità ricevute in pagamento per i singoli anni. Ad essa deve seguire, a pena di decadenza del diritto, entro sei mesi dalla data di comunicazione della delibera di accoglimento dell'istanza da parte della Cassa forense, il pagamento in unica soluzione e nei modi previsti dall'articolo 18, terzo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, per ogni anno dei contributi soggettivi, integrativi e di maternità dovuti in base alle disposizioni vigenti alla medesima data della comunicazione.
2-octies. I giudici di pace, con esclusione degli iscritti all'albo professionale degli avvocati, sono tenuti all'iscrizione in un'apposita gestione previdenziale istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
2-nonies. Il contributo alla gestione di cui al comma 2-octies è pari al contributo pensionistico corrisposto alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dai soggetti non iscritti ad altra forma di previdenza.
2-decies. Il Ministero della giustizia provvede al rimborso, direttamente ai soggetti iscritti, dei contributi, commisurati all'indennità di cui all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, corrisposta ai giudici di pace entro il limite massimo di 1.500 euro mensili ed in misura non superiore al 9 per cento dei compensi corrisposti mensilmente a ciascun giudice di pace.
2-undecies. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili, relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, i soggetti che hanno corrisposto un contributo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. In caso di contribuzione annua inferiore a tale importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione della somma versata. I contributi determinati ai sensi del presente comma sono attribuiti temporalmente all'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno.
2-duodecies. Per il versamento del contributo di cui ai commi 2-novies e 2-undecies si applicano le modalità e i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2-terdecies. Ai soggetti di cui al comma 2-octies si applicano esclusivamente le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di calcolo del trattamento pensionistico previsti dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995.
2-quaterdecies. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 2-octies comunicano all'INPS, entro il 30 settembre 2005, ovvero dalla data di inizio della funzione, se posteriore, i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio domicilio.
2-quinquiesdecies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito l'assetto organizzativo e funzionale della gestione del rapporto assicurativo, ai sensi della legge 9 marzo 1989, n. 88, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni.
2-sexiesdecies. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione per gli iscritti alla Cassa nazionale le norme di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, e per gli iscritti alla Gestione separata INPS la legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nonché le norme sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi e sulla totalizzazione.
2-septiesdecies. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1991, n. 374, le parole: «4.700 posti» sono sostituite dalle seguenti: «3.800 posti».
2-duodevicies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 2-ter a 2-septiesdecies, pari a 6.441.200 euro, si provvede, con i risparmi di spesa derivanti dalla riduzione dell'organico di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, come modificato dal comma 2-septiesdecies.
2-undevicies. All'articolo 11, comma 3, della legge 21 novembre 1991, n. 374, le parole: «di effettivo servizio» sono soppresse.
9. 50. Benvenuto, Lettieri, Pistone, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10.1. - 1. Ai fini dell'incremento dei livelli occupazionali stabilizzati nelle aree individuate dall'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260 del 1999 deI Consiglio, del 21 giugno 1999, ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, che, dal 1o luglio 2004 sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano avviato con esito positivo iniziative per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con i lavoratori socialmente utili, individuati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è erogato un contributo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2005 e di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, ripartito proporzionalmente tra i comuni interessati. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero dell'interno sulla base dei dati certificati dai comuni interessati, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono esclusi i comuni che abbiano già goduto di analogo beneficio. Al relativo onere si provvede:
a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
b) quanto a 18 milioni di euro a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione rispettivamente, per 8 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e, per 10 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito (IRE).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
10. 01. Giudice.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10.1. (Disposizioni in materia di agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate). - 1. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che non si considera destinazione a struttura produttiva diversa la locazione a terzi degli immobili strumentali per natura, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, costituenti un complesso immobiliare unitario polifunzionale destinato allo svolgimento di attività commerciale, a condizione che gli stessi vengano destinati allo svolgimento di attività d'impresa ai sensi dell'articolo 53 del medesimo testo unico.
10. 02. Giudice.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis. (Incentivi fiscali per la mobilità sostenibile). - 1. Al testo unico delle imposte sul redditi, di cui al decreto del Presidente dalla Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, dopo la lettera c-ter), è aggiunta la seguente:
«c-quater) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero quelle sostenute nell'ambito dei piani degli spostamenti casa-lavoro ai sensi dei decreti del Ministro dell'ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000, con l'esclusione di quelle sostenute singolarmente per autovetture e motocicli usati personalmente»;
b) all'articolo 51, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti o anche se rese attraverso titoli di legittimazioni allo scopo destinati ed i valori dei servizi erogati dal datore di lavoro nell'ambito delle misure attuative del piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente di cui ai decreti dei Ministro dell'ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000».
2. Le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti o anche se rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati ed i valori dei servizi erogati nell'ambito delle misure attuative del piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000 sono detraibili dall'imponibile complessivo determinato per l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP.
11. 01. Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.(Disposizioni relative al Comando Carabinieri politiche agricole). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2006 la dotazione complessiva del Comando Carabinieri
politiche agricole, alle dipendenze funzionali del Ministro delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, è incrementata di 37 unità in soprannumero rispetto all'organico dell'Arma dei Carabinieri, secondo la tabella allegata alla presente legge. Al fine di consentire la progressiva alimentazione del Comando, l'Arma dei Carabinieri, in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è autorizzata ad effettuare arruolamenti straordinari per un numero corrispondente di unità di personale. Ai relativi oneri, pari 1,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2006 e 2007 dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2005-2007 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero politiche agricole e forestali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
12. 01. de Ghislanzoni Cardoli.
Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:
Art. 13-quater. - 1. L'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall'articolo 5, comma 2-quater, della legge 31 marzo 2005, n. 43, si interpreta nel senso che tra il personale destinatario delle disposizioni ivi contenute deve intendersi anche il personale regionale di cui all'articolo 12, comma 4, della legge 28 agosto 1988, n. 400.
13-ter. 01. Antonio Leone.
Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:
Art. 13-quater. - 1. All'articolo 5, primo comma, della legge 15 luglio 2002, n. 145, dopo le parole: «il personale di cui all'articolo 69, terzo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» aggiungere le seguenti: «ed il personale idoneo dei concorsi per esami e per titoli ed esami a dirigente, banditi ai sensi della legge 10 luglio 1984, n. 301, le cui graduatorie siano state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale a decorrere dal 1o gennaio 1995».
13-ter. 02. Di Giandomenico.
Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:
Art. 13-quater. - 1. L'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, a seguito della soppressione della progressione economica per classi di stipendio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, e al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, e della conseguente istituzione del sistema retributivo per aree di cui all'articolo 13 del C.C.N.L. del comparto ministeri 1998/2001 sottoscritto il 16 febbraio 1999, si interpreta nel senso che il servizio militare di leva si somma, per una sola volta nella carriera, con l'esperienza professionale nella posizione economica di appartenenza ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per la partecipazione ai corsi-concorsi per il passaggio da un'area all'altra ed ai percorsi di qualificazione da una posizione economica all'altra.
13-ter. 03. Di Giandomenico.
Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:
Art. 13-quater. - 1. La norma di cui all'articolo 30 comma 2-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, così come introdotto dall'articolo 5, comma 1-quater, della legge 31 marzo 2005, n. 43, si applica anche al personale di cui all'articolo 12, comma 4, della legge 23 agosto 1988,
n, 400 e cioè al personale regionale già incluso nel contingente della Segreteria della Conferenza Stato Regioni.
13-ter. 04. Di Giandomenico.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14.1. - 1. Al fine di migliorare l'efficienza del sistema per l'identificazione e la registrazione degli animali e la tracciabilità dei prodotti alimentari, il Ministero della salute ed il Ministero delle politiche agricole e forestali si avvalgono della Società consortile «Consorzio anagrafi animali» quale ente strumentale di assistenza tecnica al sistema nazionale delle anagrafi animali e della tracciabilità degli alimenti, anche ai fini della promozione internazionale del sistema Italia di tracciabilità degli alimenti e degli animali. I Ministeri suddetti assegnano direttamente alla Società consortile «Consorzio anagrafi animali», con provvedimenti amministrativi, funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti.
2. La Società consortile «Consorzio anagrafi animali» assicura, nello svolgimento della funzione di cui al comma 1 e sulla base delle indicazioni formulate dai Ministeri competenti, il coordinamento, la realizzazione e la gestione degli interventi necessari a dare piena attuazione agli adempimenti connessi. Per la promozione e la gestione di attività riconducibili a quanto previsto dal comma 1, anche altre amministrazioni ed enti dello Stato possono avvalersi della Società consortile «Consorzio anagrafi animali», d'intesa con il Ministero della salute ed il Ministero delle politiche agricole e forestali.
3. Ai fini del potenziamento delle attività internazionali di ricerca, di cooperazione e di formazione del personale delle istituzioni pubbliche e private e degli enti comunque denominati e dell'erogazione di servizi nelle materie della sicurezza degli alimenti, della profilassi internazionale veterinaria e in quelle correlate, in particolare nel bacino Mediterraneo e nell'area dei Balcani, l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» è riconosciuto quale ente strumentale di rilievo nazionale e strumento operativo d'eccellenza del Ministro della salute per le attività comunitarie e internazionali di cooperazioni ed alta formazione. Restano fermi i compiti e le funzioni istituzionali già svolte dallo stesso Istituto zooprofilattico sperimentale ai sensi della legislazione vigente. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della salute provvede a definire la sostituzione di ogni altra disciplina preesistente, l'organizzazione e quant'altro necessario al funzionamento dell'ente, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentite le regioni Abruzzo e Molise.
4. Quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura della Società consortile «Consorzio anagrafi animali», per lo svolgimento della funzione di ente strumentale di assistenza tecnica, il Ministero della salute e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, assegnano alla Società consortile l'importo annuo di euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2006. A tale onere si provvede mediante il trasferimento in apposito capitolo di euro 500.000 annui derivati dal capitolo 4391 del Ministero della salute e mediante il versamento dell'importo della quota di contributo di euro 500.000 dell'AGEA alla Società consortile a valere sui fondi del bilancio annuale di previsione dell'Agenzia. Per il solo anno 2005 il contributo agli oneri di cui sopra è stabilito nella misura di euro 500.000 da ripartirsi, con le medesime modalità sopra stabilite, in pari misura fra il Ministero della salute e l'AGEA.
5. Quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale», il Ministero della salute assegna all'Istituto zooprofilattico l'importo annuo di euro 12.000.000 a decorrere dall'anno 2005. A tale onere si provvede mediante il trasferimento in apposito capitolo di euro 10.000.000 annui derivati dal capitolo 4391 del Ministero della salute e di euro
2.000.000 annui per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
14. 02. Castellani, Nespoli, Migliori.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14.1. (Razionalizzazione dei termini). 1. All'articolo 1, comma 29, della legge 23 agosto 2004, n. 239, le parole da: «entro trenta giorni» a: «del mercato» sono sostituite dalle seguenti: «entro sei mesi dell'autorizzazione delle autorità antitrust competenti nazionali o comunitarie».
14. 03. Polledri, Didonè.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14.1. (Razionalizzazione dei termini). 1. All'articolo 1, comma 29, della legge 23 agosto 2004, n. 239, le parole da: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi.
14. 04. Polledri, Didonè.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14.1. (Disposizioni in materia di organizzazione dell'Ispettorato centrale repressione frodi). - 1. Al fine di incrementare l'efficacia dell'azione di controllo svolta dall'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero dello politiche agricole e forestali, l'Ispettorato medesimo, a decorrere dal 1o gennaio 2006, è organizzato in struttura dipartimentale, che si articola nelle seguenti direzioni generali: Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi; Direzione generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio. La dotazione organica della qualifica dirigenziale - dirigente di prima fascia - di cui alla tabella A, quadri «Amministrazione centrale» e «Riepilogo nazionale», allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 aprile 2005, è elevata a tre unità. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di invarianza della spesa, il relativo onere, pari a 360.000 euro annui, è compensato mediante contestuale riduzione di complessive n. 10 unità dell'Area funzionale C, posizione economica C3, effettivamente coperte nella dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2005.
2. Con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede alla revisione complessiva degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Ispettorato centrale repressione frodi.
*14. 05. Luciano Dussin, Fontanini.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14.1. (Disposizioni in materia di organizzazione dell'Ispettorato centrale repressione frodi). - 1. Al fine di incrementare l'efficacia dell'azione di controllo svolta dall'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero dello politiche agricole e forestali, l'Ispettoratomedesimo, a decorrere dal 1o gennaio 2006, è organizzato in struttura dipartimentale, che si articola nelle seguenti direzioni generali: Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi; Direzione generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del
personale e del bilancio. La dotazione organica della qualifica dirigenziale - dirigente di prima fascia - di cui alla tabella A, quadri «Amministrazione centrale» e «Riepilogo nazionale», allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 aprile 2005, è elevata a tre unità. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di invarianza della spesa, il relativo onere, pari a 360.000 euro annui, è compensato mediante contestuale riduzione di complessive n. 10 unità dell'Area funzionale C, posizione economica C3, effettivamente coperte nella dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2005.
2. Con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede alla revisione complessiva degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Ispettorato centrale repressione frodi.
*14. 06. Misuraca, Fontana.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14.1. (Disposizioni in materia di organizzazione dell'Ispettorato centrale repressione frodi). - 1. Al fine di incrementare l'efficacia dell'azione di controllo svolta dall'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero dello politiche agricole e forestali, l'Ispettorato medesimo, a decorrere dal 1o gennaio 2006, è organizzato in struttura dipartimentale, che si articola nelle seguenti direzioni generali: Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi; Direzione generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio. La dotazione organica della qualifica dirigenziale - dirigente di prima fascia - di cui alla tabella A, quadri «Amministrazione centrale» e «Riepilogo nazionale», allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 aprile 2005, è elevata a tre unità. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di invarianza della spesa, il relativo onere, pari a 360.000 euro annui, è compensato mediante contestuale riduzione di complessive n. 10 unità dell'Area funzionale C, posizione economica C3, effettivamente coperte nella dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2005.
2. Con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede alla revisione complessiva degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Ispettorato centrale repressione frodi.
*14. 052. Governo.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14.1. (Disposizioni in materia di organizzazione dell'Ispettorato centrale repressione frodi). - 1. Al fine di incrementare l'efficacia dell'azione di controllo svolta dall'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero dello politiche agricole e forestali, l'Ispettorato medesimo, a decorrere dal 1o gennaio 2006, è organizzato in struttura dipartimentale, che si articola nelle seguenti direzioni generali: Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi; Direzione generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio. La dotazione organica della qualifica dirigenziale - dirigente di prima fascia - di cui alla tabella A, quadri «Amministrazione centrale» e «Riepilogo nazionale», allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 aprile 2005, è elevata a tre unità. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di invarianza della spesa, il relativo onere, pari a 360.000 euro annui, è compensato mediante contestuale riduzione di complessive n. 10 unità dell'Area funzionale C, posizione economica C3, effettivamente coperte nella dotazione organica
dell'Ispettorato centrale repressione frodi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2005.
2. Con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede alla revisione complessiva degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Ispettorato centrale repressione frodi.
*14. 053. De Laurentiis.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14.1. (Misure per la semplificazione degli adempimenti amministrativi). 1. L'AGEA nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, costituisce una società a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria, alla quale affidare la gestione e lo sviluppo del SIAN. La scelta del socio privato avviene mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Per la costituzione della parte pubblica di capitale sociale, pari a 1,2 milioni di euro, il Ministero delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a trasferire all'AGEA la predetta somma, utilizzando le disponibilità di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.
14. 07. Rava, Preda, Rosiello, Sedioli.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14.1. (Misure per la semplificazione degli adempimenti amministrativi). - 1. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente: «10-bis. L'AGEA, nell'ambito delle ordinarie datazioni di bilancio, costituisce una società a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria, alla quale affidare la gestione e lo sviluppo del SIAN. La scelta del socio privato avviene mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Per la costituzione della parte pubblica di capitale sociale, pari a 1,2 milioni di euro, il Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzata a trasferire all'AGEA la predetta somma, utilizzando le disponibilità di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499».
*14. 08. Santino Adamo Loddo.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14.1. (Misure per la semplificazione degli adempimenti amministrativi). - 1. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente: «10-bis. L'AGEA, nell'ambito delle ordinarie datazioni di bilancio, costituisce una società a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria, alla quale affidare la gestione e lo sviluppo del SIAN. La scelta del socio privato avviene mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Per la costituzione della parte pubblica di capitale sociale, pari a 1,2 milioni di euro, il Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzata a trasferire all'AGEA la predetta somma, utilizzando le disponibilità di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499».
*14. 051. Governo.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14.1. (Misure per la semplificazione degli adempimenti amministrativi). - 1. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente: «10-bis. L'AGEA, nell'ambito delle ordinarie datazioni di bilancio, costituisce una società a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria, alla quale affidare la gestione e lo sviluppo del SIAN. La scelta del socio privato avviene mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Per la costituzione della parte pubblica di capitale sociale, pari a 1,2 milioni di euro, il Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzata a trasferire all'AGEA la predetta somma, utilizzando le disponibilità di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499».
*14. 054. De Laurentiis.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14.1. (Osservatorio nazionale del trasporto pubblico locale). - 1. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Osservatorio nazionale del trasporto pubblico locale, al quale sono affidati compiti di monitoraggio e di controllo sull'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale, sull'andamento dei relativi costi di produzione e delle tariffe praticate. In particolare, è affidato all'Osservatorio il compito di formulare annualmente la proposta di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o da un suo delegato. Oltre che dal presidente, l'Osservatorio è composto da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante del Ministero dell'economia, un rappresentante dei comuni designato dall'ANCI, un rappresentante delle province designato dall'UPI, un rappresentante delle regioni designato dalla Conferenza delle regioni, due rappresentanti delle imprese esercenti i servizi di trasporto pubblico locale designati dalle organizzazioni nazionali di categoria e da tre rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
3. L'organizzazione e l'attività dell'Osservatorio sono disciplinate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
14. 09. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14.1. (Investimenti per lo sviluppo del trasporto pubblico locale). - 1. Al fine di contribuire allo sviluppo del trasporto pubblico locale, al potenziamento del trasporto rapido di massa, al riordino delle infrastrutture di servizio alla mobilità e all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ai sensi dell'articolo 23, comma 3-bis, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, è autorizzata la spesa di 350 milioni di euro per l'anno 2005, di 370 milioni di euro per l'anno 2006 e di 650 milioni di euro per l'anno 2007 a valere sulle risorse finanziarie annualmente trasferite alle regioni in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, alla ripartizione delle risorse di cui al presente articolo. Tale ripartizione è effettuata ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondenti riduzioni per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
14. 010. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14.1. (Rafforzamento dell'attività di semplificazione e di monitoraggio). - 1. Al fine di garantire il rafforzamento delle attività di semplificazione delle norme e delle procedure amministrative e di monitoraggio dei servizi resi dalla pubblica amministrazione alle imprese e ai cittadini, nonché delle attività connesse alla gestione del personale in eccedenza di cui agli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica si avvale, per un periodo non superiore a quattro anni, di un contingente di personale di trenta unità.
2. Alla copertura del contingente si provvede attraverso l'utilizzo temporaneo dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, già in posizione di disponibilità, ai sensi dell'articolo 101 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e con invarianza del trattamento economico complessivo. L'utilizzo temporaneo cessa nel caso di conferimento di incarico ai segretari da parte di un comune o di una provincia.
3. Le modalità di utilizzo temporaneo dei segretari comunali e provinciali dl cui al comma 2 e di trasferimento delle relative risorse sono disciplinate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
14. 011. Governo.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis. (Semplificazione del procedimento amministrativo per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori agricoli). - 1. Al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, lettera a), numero 3, sostituire le parole: «75 per cento della propria produzione», con le seguenti: «51 per cento della propria produzione effettivamente commercializzata»;
b) all'articolo 4, comma 5:
1) dopo le parole: «nella misura di 1.500 euro.», sono aggiunte le seguenti: «Le predette associazioni devono raggiungere i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), numero 3 entro il 31 dicembre 2006.»;
2) dopo le parole: «in mancanza di trasformazione», sono aggiunte le seguenti: «o di mancato raggiungimento, alla data prevista, dei predetti requisiti,».
14. 050. Governo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 9, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) per le autorità portuali di Manfredonia, Salerno e di Taranto, dal presidente della giunta regionale della Basilicata o da un suo delegato».
14-bis. 1. Lettieri, Antonio Leone.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. Gli interessi sui mutui richiesti alla Cassa depositi e prestiti dagli enti locali per il rimborso delle anticipazioni concesse a valere sul Fondo rotativo per la progettualità ai sensi dell'articolo 1, commi 54, 55, 56, 56-bis, 57 e 58 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono esclusi dal computo del limite di indebitamento di cui all'articolo 1, commi 44 e 45, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis si provvede, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
14-ter. 50. Crisci.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. All'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «250 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «403 milioni»;
b) al secondo periodo, le parole: «10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «16 milioni».
1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rifinanziato dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Conseguentemente, all'articolo 14-duodevicies:
al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: di euro 153 milioni per l'anno 2005;
al comma 2, sopprimere le parole: a euro 153 milioni per l'anno 2005,
14-ter. 51. Stradiotto.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Coloro che hanno svolto funzioni dirigenziali per oltre cinque anni sono inseriti automaticamente nei ruolidella dirigenza dell'amministrazione di appartenenza, purché senza oneri aggiuntivi.
14-sexies. 4. D'Agrò, Di Giandomenico.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «il personale volontario di leva» sono aggiunte le seguenti: «nonché del personale di livello dirigenziale del ruoli della Presidenza del Consiglio del Ministri».
14-sexies. 6. Sgobio.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. In relazione al divieto di assunzioni di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, limitatamente all'anno 2005, le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo per l'assolvimento di inderogabili esigenze di servizio, non altrimenti fronteggiabili, possono conferire incarichi di funzione dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oltre i contingenti ivi previsti,
aumentati rispettivamente del 5 per cento della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e dell'8 per cento della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia. Gli incarichi di cui al presente comma possono essere conferiti subordinatamente al rispetto dei limiti finanziari di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
14-sexies. 7. Moroni.
Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 38, comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La delibera relativa alla sostituzione di consiglieri incompatibili, ai sensi dell'articolo 64, è atto dovuto del consiglio. La votazione sulla delibera di sostituzione di consiglieri incompatibili non può impedire il funzionamento o l'insediamento del consiglio medesimo ed impedire la nomina del consigliere subentrante».
14-undecies. 2. Carbonella.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. I distributori consentono la proiezione cinematografica dei film nella lingua delle minoranze linguistiche riconosciute anche nel caso in cui la versione italiana dello stesso film verrà proiettata per la prima volta solo successivamente, fermo restando i diritti economici della casa distributrice.
14-vicies-ter. 1. Zeller, Brugger, Widmann, Collé, Detomas.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 449 è abrogato.
14-vicies septies. 50. Benvenuto, Lettieri, Pistone, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.
Dopo l'articolo 14-duodetricies, aggiungere il seguente:
Art. 14-undetricies. - (Nuove norme per la rideterminazione dei canoni demaniali marittimi). - 1. I commi 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Cessa altresì di avere efficacia il comma 4 dell'articolo 18 della legge 1o dicembre 1986, n. 870.
2. Per consentire il completamento degli accertamenti tecnici in corso, d'intesa con le regioni e le organizzazioni sindacali delle categorie interessate, relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al numero, all'estensione ed alle tipologie delle concessioni esistenti ed all'abusivismo, il termine di cui all'articolo 2, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è differito al 31 dicembre 2005.
3. Entro il termine di cui al comma 2, il Ministro delle infrastrutture, di intesa con il Ministro dell'economia e finanze, emana un decreto secondo i seguenti criteri:
a) a decorrere dal 1o gennaio 2004, per le concessioni di beni di cui agli articoli 28 e 29 del codice della navigazione e di specchi acquei, assentite per utilizzazioni turistiche o ricreative ad uso pubblico, aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1997, la misura del canone annuo è determinata esclusivamente in funzione dei metri quadrati di area concessa, nelle misure di cui alla tabella A allegata;
b) per le concessioni rilasciate per il mantenimento di manufatti, quali chioschi e simili, adibiti all'esercizio in forma autonoma di attività commerciali e/o di somministrazione di alimenti o bevande il canone è determinato nella misura minima di euro 2.500;
c) i canoni annui sono rapportati alla effettiva utilizzazione del bene oggetto della concessione se l'utilizzazione è inferiore
all'anno, purché non sussistano strutture che permangano oltre la durata della concessione stessa;
d) per le imprese turistico-ricreative sono definitivi gli importi dei canoni versati fino al 31 dicembre 2003 e le misure annuali decorrenti dall'anno 2004 non potranno essere inferiori ad euro 1.000;
e) nel caso in cui nell'ambito della concessione demaniale marittima siano presenti immobili incamerati dallo Stato ai sensi dell'articolo 49 del codice della navigazione riguardante le pertinenze, la misura dei canoni è definita applicando il valore per metro quadrato e per anno di euro 7,50 per la media/bassa valenza turistica e di euro 15 per l'alta valenza turistica;
f) i canoni sono aggiornati ogni anno con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori turistici del settore dei concessionari demaniali marittimi, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
g) è consentita la regolarizzazione e l'adeguamento delle aree maggiormente occupate sia coperte che scoperte nelle attuali concessioni attraverso la formula dell'autocertificazione nella misura massima del 20 per cento dell'area precedente dichiarata;
h) l'accertamento dei requisiti di alta valenza e normale valenza turistica di cui al comma 1, in relazione alle specifiche aree richieste in concessione ovvero in relazione a concessioni in essere, nonché la fissazione della misura di riduzione dei canoni disposta dal presente comma sono riservate alle regioni, di concerto con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale dei concessionari demaniali marittimi operanti nel settore turistico-ricreativo.
4. Sono abrogati l'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e qualsiasi altra norma in contrasto con il presente decreto.
5. Le maggiori entrate a copertura degli effetti prodotti sulla finanza pubblica dalle norme di cui al comma 1 per l'anno 2004 e parte dell'anno 2005, sono assicurate dall'applicazione della disciplina recata al comma 3 e dalle entrate provenienti dagli accertamenti sull'evasione dei canoni concessori, da effettuarsi da parte del Ministro delle infrastrutture entro il 31 dicembre 2005.
Conseguentemente, dopo l'Allegato 1, aggiungere il seguente:
ALLEGATO 2
Tabella A
(articolo 3-ter, comma 3, lettera a).
Fino a mq. 1000 | ||
Da 1001 a 3000 mq | ||
Da 3001 a 5000 mq | ||
Da 5001 a 50.000 mq | ||
Oltre 50.000 mq |
Dopo l'articolo 14-duodetricies aggiungere il seguente:
Art. 14-undetricies. - 1. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo la lettera q) è aggiunta la seguente:
«q-bis) l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di
cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
14-duodetricies. 01. Governo.
Dopo l'articolo 14-duodetricies aggiungere il seguente:
Art. 14-undetricies. - (Promozione e sviluppo delle professionalità). - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 238 è sostituito dal seguente:
«238. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 luglio 2005, è stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione di cui all'articolo 18 della legge 1o dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari ad almeno 24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Le predette maggiori entrate sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e destinate, quanto a 16,5 milioni di euro, alla copertura delle spese di funzionamento della struttura tecnica di missione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 e, quanto a 7,5 milioni di euro, all'avvio di un processo di riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riguardo alle politiche del personale e alla promozione e sviluppo delle professionalità. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'assegnazione in termini di competenza e cassa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti degli stanziamenti di cui al presente comma.»
14-duodetricies. 02. Governo.
Dopo l'articolo 14-duodetricies aggiungere il seguente:
Art. 14-undetricies. - 1. Al comma 3 dell'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai componenti di detti organi è riconosciuto il compenso determinato ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 2001, con imputazione a carico del bilancio del RID, fatto salvo, ove dipendenti di pubbliche amministrazioni collocati in posizione di aspettativa senza assegni da parte dell'amministrazione di appartenenza, esclusivamente il trattamento economico già in godimento».
14-duodetricies 03. Governo.
Dopo l'articolo 14-duodetricies aggiungere il seguente:
Art. 14-undetricies. (Misure urgenti per la funzionalità del registro italiano dighe). - 1. Al Registro italiano dighe è consentito eccedere i limiti di spesa previsti dall'articolo 1, comma 37, della legge 20 dicembre 2004, n. 311, nella misura corrispondente all'importo complessivo delle quote di iscrizione versate al medesimo ente ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136. Tali risorse possono essere destinate, in deroga all'articolo 1, comma 11, della citata legge n. 311 del 2004, anche per attività di studio, consulenza e ricerca nonché per la realizzazione di progetti finalizzati per migliorare la produttività, l'efficacia e l'efficienza dell'azione tecnico-amministrativa nel settore della sicurezza delle dighe.
2. Dopo il comma 119 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è inserito il seguente:
«119-bis). Il Registro italiano dighe può procedere ad assunzione di personale a tempo determinato, con convenzione o con altra forma di flessibilità e di collaborazione
nel limite massimo di euro 2.500.000. I relativi oneri sono posti a carico del Registro italiano dighe».
3. All'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) per la copertura dighe delle vacanze organiche nei ruoli del registro italiano».
4. Al fine di consentire la messa in sicurezza delle grandi dighe di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28 maggio 2004. n. 139, è autorizzata, in deroga all'articolo 1 comma 5 della legge n. 311 del 2004, l'assunzione, da parte del Registro italiano dighe, dei mutui previsti dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 119 del 2004.
14-duodetricies 04. Governo.
Dopo l'articolo 14-duodetricies aggiungere il seguente:
Art. 14-undetricies. (Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee). 1. Per il completamento degli interventi di ristrutturazione del complesso sede del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee di Roma, istituito dall'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, è autorizzato un contributo pluriennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2005.
2. Agli interventi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 5 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1o agosto 2002, n. 166, come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
14-duodetricies 05. Il Governo.
Dopo l'articolo 14-duodetricies aggiungere il seguente:
Art. 14-undetricies. (Gestione economico-finanziaria dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti). - 1 Alla gestione economico-finanziaria dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, istituiti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184. si applicano le disposizioni di cui alla legge 17 agosto 1960, n. 908.
14-duodetricies 06. Il Governo.
Dopo l'articolo 14-duodetricies aggiungere il seguente:
Art. 14-undetricies. - 1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:
1) all'articolo 1, sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Ai fini della presente legge l'attività di autoriparazione si distingue nelle attività di:
a) tecnico d'auto, che comprende l'attività di meccanica, motoristica ed elettrauto;
b) carrozzeria;
c) gommista».
2) Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis. (Disposizione transitoria). - 1. Le imprese che all'entrata in vigore della presente legge risultino iscritte come imprese svolgenti attività di meccanico oppure elettrauto vengono iscritte d'ufficio come tecnico d'auto».
14-duodetricies 07. Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collé.
Dopo l'articolo 14-duodetricies aggiungere il seguente:
Art. 14-undetricies. - 1. All'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
«7-bis. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 6 i contribuenti che nell'anno solare effettuano operazioni intracomunitarie di valore complessivo inferiore a euro 2.000.»
14-duodetricies 08. Brugger, Zeller, Detomas, Widmann, Collé.
Dopo l'articolo 14-duodetricies aggiungere il seguente:
Art. 14-undetricies. - 1. Il regime di cui all'articolo 27 e seguenti della legge del 27 luglio 1978, n. 392 non si applica alle aree site nei territori montani adibite all'esercizio delle piste da sci.
14-duodetricies 09. Brugger, Zeller, Detomas, Widmann, Collé.
Dopo l'articolo 14-duodetricies aggiungere il seguente:
Art. 14-undetricies. - 1. All'articolo 4-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«5. Il presente articolo non si applica nei territori montani.»
2. Alla tabella relativa agli atti per quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo l'articolo 10, è aggiunto il seguente:
«Art. 10-bis. - 1. Rapporti di affitto di fondi rustici siti in zona montana con canone annuo inferiore a euro 500.».
14-duodetricies 010. Brugger, Zeller, Detomas, Widmann, Collé.
Dopo l'articolo 14-duodetricies aggiungere il seguente:
Art. 14-undetricies. - 1. Il comma 3 dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 è sostituito dal seguente: «3. Le agevolazioni fiscali e la riduzione degli onorari notarili a un sesto previste in materia di compendio unico, si applicano comunque anche ai trasferimenti a qualsiasi titolo per atto tra vivi o mortis causa, di immobili agricoli con relative pertinenze e diritti connessi, ivi compresi i fabbricati, facenti parte di masi chiusi di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano del 28 novembre 2001, n. 17; a tal fine l'assuntore, con dichiarazione da inserire in atto o da presentare in sede di registrazione, deve impegnarsi a coltivare direttamente ed a non alienare volontariamente il maso per almeno dieci anni; inoltre è tenuto a presentare entro 2 anni all'agenzia delle entrate competente idoneo certificato sulla natura agricola dei beni rilasciato dall'Ispettorato per l'agricoltura. Nel caso di violazione dell'impegno assunto o della mancata presentazione del certificato il ricorrente decade dalle agevolazioni fiscali con recupero delle imposte e degli interessi. Sono considerati assuntori ai sensi del presente comma i discendenti, il coniuge, i genitori, i fratelli o le sorelle o i loro discendenti del cedente nonché i parenti entro il sesto grado».
14-duodetricies 011. Brugger, Zeller, Detomas, Widmann, Collé.
Dopo l'articolo 14-duodetricies aggiungere il seguente:
Art. 14-undetricies. - 1. All'articolo 88, comma 3, lettera b) ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917, dopo le parole: «dalle regioni e province autonome per» è aggiunta la seguente: «l'acquisto».
14-duodetricies 012. Brugger, Zeller, Detomas, Widmann, Collé.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 dicembre 1992, n. 546, in materia di assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Sono abilitati all'assistenza
tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e periti commerciali, nonché i consulenti del lavoro e i revisori contabili purché non dipendenti di pubbliche amministrazioni»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta relativi alle ritenute medesime,» sono soppresse.
Dis. 1. 50. Benvenuto, Lettieri, Pistone, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Ferma restando la facoltà della dogana di effettuare comunque i controlli ritenuti necessari, il comma 1 dell'articolo 2 della legge 25 luglio 2000, n. 213 si interpreta nel senso che il potere di asseverazione attribuito agli spedizionieri doganali e agli altri soggetti abilitati può essere esercitato anche successivamente all'espletamento dell'operazione doganale. Il comma 5 del medesimo articolo si interpreta nel senso che l'attestazione contenuta nell'asseverazione riguarda sia la completezza documentale e la regolarità formale, sia tutti gli aspetti di regolarità sostanziale dell'operazione doganale. I soggetti che esercitano il potere di asseverazione di cui al medesimo articolo 2 della citata legge n. 213 del 2000 assumono la veste di persona incaricata di pubblico
servizio ai sensi dell'articolo 358 del codice penale.
Dis. 1. 51. Benvenuto, Lettieri, Pistone, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Entro il medesimo termine indicato nel periodo precedente il contribuente può richiedere all'ufficio la rateazione del pagamento secondo le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dai benefici della rateazione e l'importo ancora dovuto è immediatamente iscritto a ruolo con l'applicazione della sanzione e degli interessi previsti nei periodi precedenti.»
Dis. 1. 52. Benvenuto, Lettieri, Pistone, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, comma 2:
1) alla lettera a), le parole: «dodicesimo» e «sesto» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «quarto» e «terzo»;
2) alla lettera d-bis), dopo la parola: «segnalazioni», sono aggiunte le seguenti: «di azioni esecutive e cautelari»;
b) all'articolo 20, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato a campione, sulla base dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore»;
c) all'articolo 70, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale regione può, comunque:
a) escludere dagli elementi da valutare necessariamente ai fini dell'affidamento
della concessione le percentuali di ribasso dell'aggio di cui all'articolo 17, comma 1;
b) affidare direttamente la concessione del citato servizio ad una società per azioni a partecipazione pubblica, anziché scegliere il concessionario con la procedura di cui all'articolo 3; in tal caso, non si applicano, limitatamente ai dipendenti della Regione siciliana, le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 5, lettera c).»;
8-ter. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 118:
1) le parole: «Nell'anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2004, 2005 e 2006»;
2) dopo le parole: «un importo» è aggiunta la seguente: «annuo»;
b) al comma 119, la parola: «2004» è sostituita dalle seguenti: «degli anni 2004, 2005 e 2006».
8-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-ter, pari a 470 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
8-quinquies. All'articolo 1, comma 420, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono soppresse le parole: «del comma 416, lettera a), e».
Dis. 1. 53. Benvenuto, Lettieri, Pistone, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Ai proventi realizzati dalle casse previdenziali di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, derivanti dagli investimenti patrimoniali degli enti, si applica il regime di tassazione previsto per i fondi pensione complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni.
8-ter. I contributi previdenziali, dovuti sui redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, o assimilati, prodotti da iscritti agli albi professionali, confluiscono alle rispettive casse previdenziali di categoria indipendentemente dall'imputazione fiscale di tali redditi operata dal professionista.
Dis. 1. 54. Benvenuto, Lettieri, Pistone, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Le penalità previste a carico dei soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2004, sono ridotte ad una somma pari al 10 per cento della sanzione minima prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241. Tale beneficio si applica a condizione che il versamento della penalità ridotta avvenga: a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro trenta giorni dalla data medesima; b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate. Il beneficio stesso non si applica alle penalità già versate alla data di entrata in vigore della presente legge.
8-ter. Per le dichiarazioni di cui al comma 8, per le quali i soggetti incaricati della trasmissione abbiano effettuato il pagamento delle penalità ridotte, non trovano applicazione l'articolo 19, comma 1, del decreto ministeriale 31 luglio 1998, e l'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
Dis. 1. 55. Benvenuto, Lettieri, Pistone, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. I componenti dei Garanti del contribuente, di cui all'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino al 31 dicembre 2005. Entro il 31 ottobre 2005, i presidenti delle commissioni tributarie competenti provvedono al rinnovo dell'incarico a favore dei soggetti di cui al primo periodo, che abbiano previamente dichiarato la loro disponibilità o, in difetto, procedono alla nomina dei nuovi Garanti. Tutti i componenti dei Garanti del contribuente, confermati o di nuova nomina, entrano contestualmente in funzione il 1o gennaio 2006 e cessano dall'incarico il 31 dicembre 2009.
Dis. 1. 56. Benvenuto, Lettieri, Pistone, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.