![]() |
![]() |
![]() |
GIULIANA REDUZZI. Parlando a nome della Margherita, DL-L'Ulivo premetto che da parte nostra c'è sempre vivo interesse e atteggiamento favorevole per i provvedimenti che riguardano la protezione civile.
Siamo coscienti delle forti responsabilità e degli accresciuti compiti in capo al Dipartimento della protezione civile. Ci rendiamo conto che se è difficile fronteggiare situazioni di emergenza per «grandi eventi» più o meno prevedibili lo è ancora di più quando calamità naturali colpiscono in modo imprevedibile e con dimensioni drammaticamente gravi.
Siamo, quindi, convinti che la protezione civile abbisogna di un apparato efficiente, dotato di mezzi e di personale specializzato all'altezza delle più diverse situazioni di straordinaria emergenza che si verificano all'improvviso e che esigono interventi immediati, efficaci, coordinati al fine di contenere i danni e salvare il salvabile.
Ricordando le attività anche recenti della protezione civile, riconosciamo che il sistema ha dimostrato professionalità, efficienza, efficace capacità di coordinamento delle risorse a disposizione e di coinvolgimento del volontariato.
Riteniamo, quindi, condivisibili gli obiettivi del provvedimento che abbiamo discusso e che esplicita la volontà di potenziare le strutture operative del Dipartimento per la protezione civile come pure l'intento di incrementare e stabilizzare
in via permanente il livello di specializzazione e di professionalità del personale della struttura. Entrando, però, nel merito del testo legislativo in votazione si ribadiscono le perplessità già dichiarate in sede di discussione sulle linee generali.
Innanzitutto non comprendiamo il perché di un decreto a carattere d'urgenza in quanto gli incendi boschivi, che vengono assunti come motivo per giustificare la decretazione d'urgenza, sono fenomeni tutt'altro che imprevedibili.
Inoltre critichiamo la norma che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire programmi per gli interventi di spegnimento degli incendi boschivi, in quanto la norma non sembra rispettare pienamente le competenze delle regioni e degli enti locali in materia.
Ancora di più contestiamo le disposizioni contenute nell'articolo 3.
Il comma 2 di detto articolo, nel delineare le procedure da seguire per l'assunzione di personale a livello dirigenziali del Dipartimento della protezione civile, si pone in contrasto con quanto affermato dalla Corte costituzionale in materia di accesso al pubblico impiego.
Mi riferisco alla recente sentenza n. 190 del 2005, con la quale la Consulta precisa che «il concorso rappresenta la forma generale ed ordinaria di reclutamento del personale nelle pubbliche istituzioni».
Il decreto-legge non contiene, a nostro avviso, neppure i requisiti qualificati come indispensabili dalla Corte costituzionale per derogare alla legge ordinaria vigente.
Avallare le procedure definite dall'articolo significherebbe contribuire a creare un precedente pericoloso di ingiustizia nei confronti di altre categorie di dipendenti pubblici che potrebbero pretendere lo stesso trattamento.
Concludendo: purtroppo l'esame degli emendamenti e la discussione in aula non hanno portato ad alcuna sia pure minima modifica. Perciò il nostro voto non può essere che contrario.
MARISA ABBONDANZIERI. Le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 90 fanno riferimento sostanzialmente ad una nozione «ampia» di protezione civile, molto ampia che include interventi di bonifica dei siti inquinati, emergenze ambientali in materia di rifiuti nella regione Calabria, incendi boschivi e la sistemazione spregiudicata delle assunzioni fatte in questi quattro anni al Dipartimento della Protezione civile, nell'ordine di circa duecento unità in deroga alle norme che valgono per altri settori della pubblica amministrazione: in deroga prima, in deroga dopo.
Nel merito: in primo luogo, il provvedimento è preso in assenza di qualsiasi situazione emergenziale che possa giustificare il ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza; esso infatti reca norme prevalentemente di natura ordinamentale, come del resto è riconosciuto nella relazione tecnica del Governo, e sono del tutto ignorate le competenze legislative attribuite alle regioni ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, in materia di governo del territorio e protezione civile, non essendo previsto alcun coinvolgimento degli enti territoriali, neanche in forma consultiva, con riguardo alle questioni trattate dall'articolo 1,dall'articolo 5 e dall'articolo 8 in particolare.
Per esempio, noi riteniamo che l'articolo 1 sulla lotta agli incendi boschivi avesse dovuto contenere il riferimento al fatto che la definizione dei programmi di spegnimento degli incendi boschivi da parte del Presidente del Consiglio dei ministri dovesse essere fatta d'intesa con le regioni e gli enti locali, peraltro già prevista da decreto-legge n. 343 del 2001 per una ragione di base: la protezione civile è ambito di materia concorrente.
La norma introdotta dal Senato relativamente alle procedure per l'acquisto di beni e servizi per l'adeguamento tecnologico e operativo della componente aerea nel settore della lotta agli incendi boschivi, ha aggiustato il tiro e ha indicato al dipartimento la strada che si deve seguire, ovvero il rispetto dei principi comunitari in materia di appalti e forniture.
C'è anche il problema della quantificazione dei costi per la flotta aerea che non è poi così irrilevante.
Negli ultimi anni i cosiddetti grandi eventi, molti dei quali assolutamente preventivabili, hanno purtroppo consentito troppe deroghe nelle procedure per l'acquisto di beni e servizi. Vi assicuro che parliamo di cifre considerevoli.
Sull'articolo 2, che condividiamo, ci sembrava opportuno aggiungere una disposizione sulle procedure nell'accertamento della ricognizione debitoria da parte dei comuni al fine di operare sulla base di necessarie certezze e per consentire l'attivazione dei mutui decennali con la Cassa depositi e prestiti anche in deroga al patto di stabilità.
Tale aggiunta avrebbe comportato certezza e assunzione di responsabilità a partire dai comuni e dalla regione.
Sull'articolo 3 noi riteniamo che si è andati oltre un ragionevole utilizzo di personale specializzato e competente di tipo dirigenziale e non dirigenziale, in posizione di comando o in servizio con contratto a tempo determinato, in servizio al dipartimento e in via di sistemazione con questo decreto-legge.
Chi ha scelto le figure, chi garantisce che non siamo di fronte ad un'infornata di stampo clientelare nella pubblica amministrazione?
Permetteteci di coltivare i nostri dubbi e le nostre opinioni.
In primo luogo perché è inapplicabile l'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e perché si deve derogare all'articolo 3 comma 59 della legge finanziaria 2004 che prevedeva l'espletamento di concorsi pubblici per l'assunzione di 180 unità?
Perché si deve chiarire l'interpretazione dei commi 95, 96 e 97 dell'articolo 1 della finanziaria 2005 che già consentiva alcune deroghe nelle assunzioni comprese le dotazioni della protezione civile, dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato?
Perché si vuole questa sorta di benedizione parlamentare ad operazioni che avete costruito sotto la vostra discrezionalità e scelta?
Noi crediamo che l'operazione è troppo spregiudicata e le procedure sembrano particolari se non anche calzate su misura: basta leggersi il comma 2 dell'articolo 3 in questione.
Un ulteriore appesantimento deriva dal comma 3 del medesimo articolo, il comma che si riferisce al personale di livello non dirigenziale che alla data del 1 giugno 2005 risulti in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in posizione di comando o di fuori ruolo: il comma ne dispone l'immissione, entro il limite di 80 posti, nel ruolo speciale tecnico amministrativo del personale non dirigenziale.
Nella relazione che accompagna il decreto legge si dice che la necessità di effettuare le procedure di mobilità previste dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 impedirebbe di avviare i concorsi per reperire personale altamente specializzato nel peculiare settore della protezione civile e quindi si procederebbe all'immissione in ruolo a domanda dell'interessato, previa valutazione comparativa, nella qualifica funzionale della carriera immediatamente superiore, senza inquadramento soprannumerario nelle aree e nelle posizioni economiche che saranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Scusate se è poco!
Il comma 4 non ci risparmia un'altra perla: esso dispone l'assunzione di altre cento unità tra coloro che sono in servizio con contratto a tempo determinato sempre alla data del 1 giugno 2005.
Noi non abbiamo nessun amore per la precarietà e i contratti a tempo determinato: ma questa è l'assunzione di cento persone che non hanno fatto nessun percorso di concorso pubblico e che sono state scelte e baciate dalla fortuna; non mi pare lo si possa ritenere un buon metodo, tanto meno per i benpensanti che ritengono che la pubblica amministrazione era così solo nella prima Repubblica, almeno un po' di coerenza a partire dal Presidente
del Consiglio (che sognava il dimezzamento dei suoi dipendenti a Palazzo Chigi!) e che è capo della protezione civile.
Dulcis in fundo il comma 5 stabilisce che i rapporti di collaborazione con il Dipartimento e i commissari delegati prescindono dalle esigenze emergenziali per le quali sono stati convenzionati. Ci sembra quanto meno una norma inopportuna che consolida rapporti per le finalità istituzionali del dipartimento sui quali in ragione della trasparenza e della spesa bisognerebbe essere molto più cauti e circoscritti nel tempo.
Altrimenti poi rifarete un'altra sanatoria!
L'articolo 3 in sostanza determinerà il nostro atteggiamento sull'intero provvedimento. Anche perché, negli ultimi mesi, molte sono state le dichiarazioni di stato di emergenza e calamità assolutamente inesistenti o insufficienti i fondi erogati dalla protezione civile, con la precisazione che non ci sono le risorse.
Troppo grande la sperequazione!
Inoltre la diversità di trattamento riservata al problema posto dalle regioni ci sembra incomprensibile.
Per quanto riguarda l'articolo 4, ci sembrava opportuno, al di là di tutto, chiarire qual è il ruolo del ministro dell'interno e quindi delle sue emanazioni, alla luce delle competenze regionali e delle «ricollocate» competenze prefettizie.
La parte riguardante la disciplina delle emergenze all'estero è una problematica importante, ma forse meriterebbe una riflessione maggiore tenendo conto che comunque è bene rimanere nel perimetro dell'approntamento di strutture sanitarie di base e distribuzione di soccorsi umanitari.
L'articolo 6 è indispensabile, ma si tratta di poche risorse, già lo avevamo detto in relazione alla legge Finanziaria ma almeno saranno attivabili.
Infine il decreto-legge non si pone il problema del limite delle ordinanze per i grandi eventi, sollevato per altro dall'Unione europea.
ANTONIO MEREU. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che oggi ci accingiamo ad approvare, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile, s'inserisce nel progetto del Governo di procedere ad una complessiva riorganizzazione legislativa della materia, in modo tale da prospettare un quadro organico di interventi della protezione civile, dando seguito all'opera di ricostruzione del Dipartimento iniziata nel 2001.
La legge n. 225 del 1992, che senza dubbio ha rappresentato un positivo salto di qualità anche rispetto alla legislazione dei paesi più sviluppati, necessita di essere modificata.
La necessità e l'urgenza della revisione della materia e, quindi, del provvedimento, è giustificata da due ordini di ragioni.
Da un lato, per un'esigenza di chiarezza normativa, in quanto i numerosi decreti ed ordinanze emanati in questi tredici anni, modificando ed adattando alcuni aspetti della materia, senza rivederne il quadro organico d'insieme, hanno reso la produzione normativa complessa e farraginosa.
Dall'altro, la necessità e l'urgenza del provvedimento, si rendono necessarie a seguito della recente riforma del Titolo V della Costituzione che, con la previsione della protezione civile tra le materie concorrenti, impone una revisione sistematica della normativa di settore, che sia in grado di distinguere e definire chiaramente le competenze dello Stato e delle regioni.
La definizione delle competenze, orizzontali e verticali, in materia di protezione civile è dunque un requisito imprescindibile per un'azione efficace ove lo Stato si doti di strutture, mezzi, uomini e anche di procedure atte a fronteggiare calamità di notevole rilevanza, e la regione intervenga per affrontare autonomamente eventi senza dover ricorrere agli aiuti dello Stato.
Per poter garantire la massima efficienza operativa della protezione civile occorre oggi migliorare l'attuale normativa della materia.
Nell'ambito di tale esigenza, il decreto-legge disciplina aspetti volti ad incrementare la funzionalità e a favorire una più
efficace azione della protezione civile, affinché sia in grado di fronteggiare le emergenze, favorendo gli interventi in diversi settori, dalla lotta agli incendi boschivi, all'emergenza ambientale in atto nella regione Calabria, sino al consolidamento dell'opera di ricostruzione del Dipartimento della protezione civile - che, ricordiamo, è iniziata con la legge n. 401 del 2001 - con il potenziamento delle strutture operative, rappresentato dal reclutamento di risorse umane altamente esperte e specializzate che devono essere responsabilizzate e guidate a seconda della presenza dei rischi nelle varie parti del territorio nazionale.
Il settore della Protezione civile ha dimostrato di svolgere in questi anni un ruolo autorevole ed essenziale nella gestione dei grandi eventi sia a livello nazionale - dove tempestiva e lodevole è stata la gestione dei soccorsi in occasione di eventi calamitosi e drammatici, quali l'alluvione del Piemonte ed il terremoto in Molise - sia a livello internazionale, ove unanime è l'apprezzamento riscosso dall'operato della nostra organizzazione, come, da ultimo, hanno dimostrato gli aiuti offerti alle popolazioni colpite dalla furia devastante dello tzunami, ove la protezione civile si è distinta per aver svolto con rapidità ed efficienza i soccorsi, pur operando in un territorio completamente sconosciuto e drammaticamente devastato come quello del sud-est asiatico.
E proprio per favorire il coordinamento delle azioni della protezione civile attraverso la collaborazione con i paesi esteri, nel decreto è contenuto un altro aspetto molto importante, e cioè l'applicazione anche in questi paesi delle stesse procedure utilizzate per fronteggiare le emergenze ed i grandi eventi nazionali interni al nostro paese.
Alla luce di quanto illustrato, riteniamo che le disposizioni contenute nel decreto in esame, frutto di una attenta valutazione di tutti gli aspetti, anche costituzionali, rappresentino la soluzione migliore a far sì che la protezione civile possa svolgere la propria attività in maniera più incisiva e più concreta, capace di rispondere alle problematiche del paese servendosi di una normativa più rispondente alle proprie esigenze. Per tali ragioni, a nome del gruppo Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro, esprimo voto favorevole al provvedimento.
![]() |
![]() |
![]() |