Allegato A
Seduta n. 660 del 21/7/2005


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(Sezione 6 - Diniego di autorizzazione ad una manifestazione della Guardia nazionale padana)

GIBELLI, DARIO GALLI, CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, LUCIANO DUSSIN, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
la guardia nazionale padana, associazione onlus di protezione civile, chiedeva in data 28 giugno 2005 alla questura di Vicenza di poter eseguire una manifestazione sulla sicurezza lungo alcune vie del centro abitato di Vicenza;
la questura di Vicenza chiedeva, a causa della concomitanza con una manifestazione organizzata dagli immigrati e dai centri sociali, di spostare il sopralluogo ad un giorno successivo a quello inizialmente indicato (2 luglio 2005), ottenendo la massima disponibilità da parte della guardia nazionale padana;
il responsabile della guardia nazionale padana, Simonetto Gianmarco, convocato in questura, dopo aver spiegato dettagliatamente ai dirigenti della Questura di Vicenza (signori De Leo, Marchese e Sulcis) le modalità di svolgimento del percorso, riceveva rassicurazioni circa l'insussistenza di qualsiasi impedimento alla manifestazione;
il questore di Vicenza, il 9 luglio 2005, notificava al responsabile della guardia nazionale padana un'ordinanza, con la quale vietava lo svolgersi dell'iniziativa, adducendo che si trattava di una manifestazione illegittima, in quanto consistente in attività riservata esclusivamente agli organi istituzionali all'uopo preposti;
a sostegno dell'ordinanza si adducevano, inoltre, delle situazioni di pericolo che avrebbero potuto derivare per l'ordine pubblico dalla circostanza che i partecipanti all'iniziativa sarebbero stati riconoscibili dal particolare abbigliamento tipico della guardia nazionale padana e a causa di non meglio precisate tensioni derivanti da notizie di stampa relative all'effettuazione di «ronde padane»;
la guardia nazionale padana eseguì un'identica manifestazione nel 2002 e in quella occasione non vi furono assolutamente problemi per ottenere le autorizzazioni, che, peraltro, continuano ad essere accordate per analoghe iniziative in altri comuni;
il provvedimento del questore di Vicenza appare agli interroganti lesivo del diritto garantito dalla Costituzione ad ogni cittadino di manifestare liberamente le proprie opinioni e risulta, secondo gli interroganti, destituito di ogni fondamento di fatto e di diritto -:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti sopra descritti, se non ritenga di dover porre in essere, nell'ambito delle proprie competenze, le iniziative necessarie al fine di accertare eventuali responsabilità per i fatti denunciati e se non ritenga conseguentemente di assumere i dovuti provvedimenti.
(3-04931)
(20 luglio 2005)