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La Camera,
premesso che:
l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, detta ulteriori misure urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni
conseguenti ai gravi eventi sismici e vulcanici del 29 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Catania;
il provvedimento intende sanare una serie di situazioni che - anche a causa di inesattezze e di errori contenuti in precedenti atti normativi - hanno sino ad oggi ingenerato confusione tra i cittadini e gli stessi addetti ai lavori con conseguenti comportamenti difformi;
dalla lettura delle disposizioni - alcune delle quali in realtà ancora caratterizzate da una certa vaghezza e imprecisione - si evince un netto cambiamento di rotta rispetto al passato relativamente all'individuazione del territorio interessato, ai soggetti beneficiari e alle modalità della riscossione;
l'ordinanza n. 3442 del 2005 nel risolvere alcune questioni di fondamentale importanza finisce in realtà con lasciarne aperte delle altre - se non ne crea addirittura delle nuove - le quali richiedono una rapida soluzione al fine di non aggravare ulteriormente la situazione dei cittadini già danneggiati dal terremoto;
l'articolo 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3254 del 2003 stabiliva che i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali erano sospesi nei confronti dei soggetti residenti, aventi sede legale od operativa nel territorio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2002, ossia «nel territorio della provincia di Catania» ove veniva dichiarato lo stato di emergenza;
l'ordinanza attuale - contrariamente a quanto più volte affermato da autorevoli rappresentanti delle istituzioni - circoscrive l'ambito territoriale solo ad alcuni comuni compresi in un elenco che appare, peraltro, diverso da quello fornito con la circolare INPS n. 41 del 26 febbraio 2003;
non si comprendono le ragioni di tale diversità e, soprattutto, i motivi per cui sono stati esclusi dei comuni che hanno subito danni conseguenti all'attività dell'Etna (piogge di ceneri vulcaniche, sabbia lavica e lapilli);
ci si chiede, inoltre, come si debbono ora comportare i contribuenti dì quei comuni precedentemente ammessi nell'elenco e che già si erano avvalsi della sospensione a seguito della circolare INPS;
un'altra questione riguarda i soggetti beneficiari; a tal fine l'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza n. 3442 del 2005 stabilisce che la sospensione dei versamenti dei contributi e premi prevista dall'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002 n. 3254, e successive modificazioni, si applica nei confronti dei «datori di lavoro privati» aventi sede legale od operativa nei comuni interessati;
il successivo articolo 2, comma 2, si riferisce invece ai soggetti diversi dai datori di lavoro privati ma non chiarisce se vi rientrano i lavoratori autonomi, che risultano tra coloro che hanno subito più danni, e i soggetti pubblici, come per esempio i dipendenti dell'Arma dei carabinieri, dell'Aeronautica militare, della Marina militare e della Camera di commercio cui erano state applicate le modalità operative previste dalle circolari degli enti previdenziali;
ci si chiede, inoltre, perché i datori di lavoro privati godono di un trattamento diverso, più restrittivo, rispetto a quello riservato agli altri soggetti per i quali si prevede che i contributi e i premi sospesi sono oggetto di ripetizione sulla base di un apposito piano di rientro della durata massima di 24 mesi;
è con riferimento soprattutto alle modalità di riscossione dei contributi che l'ordinanza del 10 giugno 2005 finisce col provocare un altro «terremoto»;
nelle premesse dell'ordinanza n. 3442 del 2005 si evidenzia che tra gli obiettivi proposti vi è, tra l'altro, quello di evitare un insostenibile indebitamento degli enti previdenziali;
il ministro dell'economia e delle finanze ha rilevato - in ordine agli effetti prodotti dai provvedimenti adottati in materia di sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali - che dette determinazioni hanno causato una cospicua dilatazione temporale del recupero delle somme non introitate, con effetti finanziari insostenibili sulla finanza pubblica;
conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, si stabilisce che gli enti previdenziali disciplinano le modalità di recupero dei contributi sospesi - che devono essere restituiti da parte dei datori di lavoro privati aventi sede legale od operativa nei comuni interessati - «mediante rate mensili pari al numero dei mesi interi di durata della sospensione»;
l'ordinanza - al successivo comma 3 - abroga espressamente le disposizioni previste dall'articolo 5 della precedente ordinanza n. 3254 del 2002 che determinava le modalità della riscossione dei contributi previdenziali in «rate mensili pari a otto volte i mesi interi di durata della sospensione»;
di fatto si è passati da 136 rate mensili a solo 17 (da novembre 2002 a marzo 2004 sono 17 mesi e quindi 17 rate);
ci si chiede come debbono comportarsi coloro i quali avevano già cominciato a pagare i debiti sospesi in centotrentasei rate;
in Molise, per il terremoto che ha colpito nel medesimo periodo la provincia di Campobasso rimangono ferme le disposizioni in base alle quali la riscossione dei contributi previdenziali - sospesi fino al 31 dicembre 2005 a differenza della provincia di Catania dove il termine è scaduto il 31 marzo 2004 - avviene tramite «rate mensili pari a otto volte i mesi interi di durata della sospensione»;
queste incongruenze certo non rendono un buon servizio né allo Stato né allo sfortunato cittadino-contribuente, ricadendo peraltro tutte le problematiche operative sui professionisti e gli addetti ai lavori che in queste condizioni non sanno e non possono dare le giuste indicazioni;
al di là dei problemi di cassa dello Stato, non si capisce come lo stato di emergenza sia stato disposto fino al 31 dicembre 2005, la sospensione dei tributi fino al 15 dicembre 2005 e la sospensione dei contributi sia rimasta ferma al 31 marzo 2004;
qualsiasi persona di buon senso si chiederebbe per quali motivi un imprenditore, un artigiano o un commerciante - che vive ed opera in un territorio oggetto di calamità naturale - prima ancora che finisca lo stato di emergenza, debba adempiere alle obbligazioni pecuniarie di cui aveva ottenuto la sospensione con disparità di trattamento e soprattutto con tempi e scadenze notevolmente diverse, come se si trattasse di soggetti che operano in ambienti socio-economici interessati da eventi diversi,
ad assumere ogni iniziativa diretta a ripristinare per le popolazioni della provincia di Catania colpite dai terremoto del 29 ottobre 2002 le precedenti modalità di riscossione dei contributi previdenziali e assistenziali («rate mensili pari a otto volte i mesi interi di durata della sospensione»), ciò al fine di evitare una grave e ingiustificata discriminazione anche in considerazione del fatto che agli abitanti della provincia di Campobasso colpiti dal sisma del medesimo periodo (31 ottobre 2002) è stata riconosciuta la sospensione dei contributi al 31 dicembre 2005 - a fronte del termine del 31 marzo 2004 previsto per i comuni siciliani - nonché una rateizzazione più dilazionata nel tempo.
9/5973/1.(Nuova formulazione) . Catanoso.
La Camera,
premesso che:
in contrada Bosco Piccolo in agro di Potenza in Basilicata si è verificato un vasto movimento franoso a seguito delle abbondanti precipitazioni atmosferiche di questo inverno;
a seguito del movimento franoso sono state sgomberate ben 18 famiglie e sono andati distrutti ricoveri per mezzi e animali considerato che si tratta di una contrada rurale;
ad oggi le famiglie sono in pieno stato di emergenza;
l'amministrazione comunale di Potenza e l'amministrazione regionale di Basilicata hanno fronteggiato la situazione di emergenza in attesa di interventi e finanziamenti anche del governo nazionale;
sarebbero necessari 7 milioni di euro per far fronte ai problemi di ricostruzione e messa in sicurezza del territorio interessato;
ad adottare le opportune iniziative volte ad individuare nell'ambito della prossima finanziaria 2006 di concerto con gli enti interessati le risorse necessarie al programma di ricostruzione e messa in sicurezza di Bosco Piccolo.
9/5973/2. Molinari.