Allegato A
Seduta n. 660 del 21/7/2005


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(A.C. 5973 - Sezione 6)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Lotta agli incendi boschivi).

Sopprimere il comma 1.
*1. 1. Folena, Russo Spena.

Sopprimere il comma 1.
*1. 2. Lion.

Al comma 1, dopo le parole: Consiglio dei Ministri aggiungere le seguenti: , d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
**1. 3. Folena, Russo Spena.

Al comma 1, dopo le parole: Consiglio dei Ministri aggiungere le seguenti: , d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
**1. 4. Lion.

Sopprimere il comma 2.
1. 5. Folena, Russo Spena.

Al comma 2, sopprimere le parole: , anche sulla base di ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
1. 6. Lion.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Agli obblighi in materia di installazione degli elementi si provvede prioritariamente nella fase di manutenzione, nell'ambito delle risorse ordinarie destinate allo scopo.
1. 7. Lion.

Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: previamente, aggiungere le seguenti: d'intesa con le amministrazioni interessate,
*1. 8. Folena, Russo Spena.


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Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: previamente, aggiungere le seguenti: d'intesa con le amministrazioni interessate,
*1. 9. Lion.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di assicurare elevati livelli di prestazioni nella lotta attiva agli incendi boschivi, il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce ulteriori iniziative per potenziare l'attività di previsione e prevenzione, con particolare riferimento alle azioni di vigilanza e monitoraggio a terra mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio. A tale scopo la Conferenza unificata predispone le linee guida per il miglior coordinamento delle associazioni di volontariato.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 8.
1. 10. Lion.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta le iniziative di ulteriore potenziamento delle attività di previsione e prevenzione con particolare attenzione alla vigilanza e al monitoraggio sulla base anche di un efficace coordinamento con le associazioni di volontariato, al fine di annullare le cause e il potenziale innesco di incendi.
1. 11. Folena, Russo Spena.

ART. 2.
(Emergenza ambientale in Calabria).

Sopprimerlo.
*2. 1. Lion.

Sopprimerlo.
*2. 25. Folena, Russo Spena.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Commissario deve essere nominato tra personalità di riconosciuta esperienza ed aventi competenze specifiche tecniche nel settore ambientale relative alla realtà territoriale della Calabria.
2. 4. Lion.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Commissario deve essere nominato tra personalità di riconosciuta e comprovata esperienza ed avente competenze specifiche nel settore ambientale.
2. 5. Folena, Russo Spena.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di garantire un più efficiente recupero delle risorse di cui al presente articolo e di prevenire situazioni di contenzioso, la ricognizione della situazione debitoria deve essere svolta dal Commissario delegato in accordo con i comuni interessati.
2. 6. Lion.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Il Commissario delegato effettua la ricognizione debitoria di ogni singolo comune in accordo con il comune medesimo, sulla base di documenti certi e legittimi e ne definisce l'importo con ordinanza commissariale, previa approvazione dell'organo comunale competente a norma del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Con la stessa ordinanza è definita la quota dovuta da ciascuno dei comuni interessati, in base alla popolazione residente, compresi quelli nel


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cui territorio non siano attivi impianti di depurazione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dell'ordinanza ministeriale 31 maggio 1999, n. 2984, nonché dell'articolo 6, comma 2, dell'ordinanza ministeriale 20 febbraio 2001, n. 3106, così come modificato dall'articolo 3, comma 4, dell'ordinanza ministeriale 7 maggio 2001, n. 3132, nonché della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
3-ter. Per far fronte alla situazione debitoria accertata in accordo con i comuni, come stabilito al comma 3-bis, i comuni medesimi sono autorizzati ad accendere mutui decennali con la Cassa depositi e prestiti anche in deroga ad ogni disposizione restrittiva stabilita da leggi statali e regionali, compreso il patto di stabilità.
3-quater. All'ammortamento dei mutui di cui al comma 3-ter lo Stato e la regione concorrono con quote percentuali adeguate.
3-quinquies. È istituito un Fondo ammortamento mutui di cui al comma 3-quater che ammonta a 60 milioni di euro per dieci anni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*2. 8. Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Il Commissario delegato effettua la ricognizione debitoria di ogni singolo comune in accordo con il comune medesimo, sulla base di documenti certi e legittimi e ne definisce l'importo con ordinanza commissariale, previa approvazione dell'organo comunale competente a norma del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni. Con la stessa ordinanza è definita la quota dovuta da ciascuno dei comuni interessati, in base alla popolazione residente, compresi quelli nel cui territorio non siano attivi impianti di depurazione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dell'ordinanza ministeriale 31 maggio 1999, n. 2984, nonché dell'articolo 6, comma 2, dell'ordinanza ministeriale 20 febbraio 2001, n. 3106, così come modificato dall'articolo 3, comma 4, dell'ordinanza ministeriale 7 maggio 2001, n. 3132, nonché della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
3-ter. Per far fronte alla situazione debitoria accertata in accordo con i comuni, come stabilito al comma 3-bis, i comuni medesimi sono autorizzati ad accendere mutui decennali con la Cassa depositi e prestiti anche in deroga ad ogni disposizione restrittiva stabilita da leggi statali e regionali, compreso il patto di stabilità.
3-quater. All'ammortamento dei mutui di cui al comma 3-ter lo Stato e la regione concorrono con quote percentuali adeguate.
3-quinquies. È istituito un Fondo ammortamento mutui di cui al comma 3-quater che ammonta a 60 milioni di euro per dieci anni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e


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delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*2. 9. Lion.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. (Interventi presso il comune di Potenza). - 1. Al fine di consentire la ricostruzione del borgo denominato «Bosco piccolo» nel territorio comunale di Potenza, interessato nel febbraio 2005 da un grave episodio franoso, è autorizzata per l'anno 2005 la spesa straordinaria di 7 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e trasporti.
2. 01. Molinari.

ART. 3.
(Personale del Dipartimento della protezione civile).

Sopprimerlo.
*3. 1. Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Sopprimerlo.
*3. 2. Folena, Russo Spena.

Sopprimerlo.
*3. 3. Lion.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: Capo del Dipartimento, su delega del.
3. 4. Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , e stante l'inapplicabilità del disposto di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. 5. Lion.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e stante l'inapplicabilità del disposto con le seguenti: esaurite le procedure.
3. 6. Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
*3. 7. Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
*3. 8. Lion.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: del quaranta per cento, con le seguenti: del settanta per cento,

Conseguentemente, al medesimo comma:
lettera
b), primo periodo, sostituire le parole da: del quaranta per cento, fino a: ventiquattro mesi con le seguenti: del trenta per cento tramite concorso riservato, per titoli ed esame, al personale di ruolo della pubblica amministrazione in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso il Dipartimento della protezione civile, munito di diploma


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di laurea rilasciato da università statali, dotato di sei anni di servizio, o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di almeno cinque anni di servizio. I predetti periodi di servizio, di cui almeno quarantotto mesi;
sopprimere la lettera c).
3. 9. Lion.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: del quaranta per cento, con le seguenti: dell'ottanta per cento,

Conseguentemente, al medesimo comma:
lettera
b), primo periodo, sostituire le parole: del quaranta per cento, con le seguenti: del venti per cento;
sopprimere la lettera c).
3. 10. Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 2, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: sette anni

Conseguentemente, alla medesima lettera b):
al primo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni;
al secondo periodo, sostituire le parole: ventiquattro mesi, con le seguenti: quattro anni.
3. 11. Lion.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: nove mesi con le seguenti: dodici mesi.
3. 12. Lion.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: o di diversi fino alla fine della lettera, con le seguenti: munito di diploma di laurea rilasciato da università statali o dotato di almeno sei anni di lavoro nel peculiare settore della protezione civile.
3. 13. Lion.

Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le parole: della durata di almeno cinque anni.
3. 14. Lion.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: nel limite di ottanta posti fino alla fine del comma, con le seguenti: a domanda da prodursi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in base alle qualifiche funzionali, ai profili professionali e all'anzianità posseduti al momento della presentazione della domanda, anche utilizzando le procedure di cui all'articolo 38, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali, sono definite le aree e le posizioni di inquadramento.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, valutati in 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle


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finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 15. Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:
4. Il personale con contratto a tempo determinato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso il Dipartimento della protezione civile, è inquadrato, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nel ruolo speciale di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti alle prestazioni indicate nel contratto.
4-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 16. Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Analoghe procedure in base agli specifici ordinamenti sono adottate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente periodo, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 17. Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Sopprimere i commi 5 e 6.
3. 18. Lion.

Sopprimere il comma 5.
3. 19. Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Sopprimere il comma 6.
3. 20. Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. In relazione alle esigenze di gestione delle emergenze nel territorio dei comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e San Felice a Cancello colpiti dagli eventi alluvionali e dai dissesti idrogeologici del 5 e del 6 maggio 1998, nonché nel territorio delle regioni Marche ed Umbria colpite dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, il Ministero dell'interno, in deroga alle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di assunzioni, è autorizzato, per la copertura dei corrispondenti posti vacanti nelle


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dotazioni organiche, alla trasformazione, immediata e diretta, da tempo determinato a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro del personale dei servizi amministrativi, tecnici e informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assunto ai sensi delle ordinanze del Ministero dell'interno del 27 giugno 1998, n. 2794 e del 5 agosto 1998, n. 2823.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, nel limite di spesa di 155.000 euro per l'anno 2005 e di 266.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006, mediante utilizzo delle risorse finanziarie previste dall'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. 01. Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Sereni, Bandoli, Chianale, Dameri, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Personale specializzato di protezione civile delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano). - 1. Per le medesime finalità di cui all'articolo 3, in deroga a quanto stabilito dall'articolo l, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al fine di consentire di fronteggiare le molteplici situazioni di emergenza in atto sull'intero territorio nazionale che abbiano fatto oggetto di provvedimenti legislativi o per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le regioni che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per esigenze connesse con le attività di protezione civile e di messa in sicurezza del territorio, si avvalgono di personale tecnico e amministrativo per l'espletamento delle attività di gestione tecnico-amministrativa dei processi di superamento delle emergenze di cui all'articolo 108, comma 1, lettera a), numeri 3) e 4), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e per le attività di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, della legge 3 agosto 1998, n. 267, assunto per le predette finalità ai sensi di ordinanze di protezione civile emanate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, possono procedere, a condizione che risulti assicurato il rispetto di procedure selettive volte all'accertamento della specifica professionalità richiesta e che garantiscano in misura adeguata anche l'accesso dall'esterno, alla trasformazione dei predetti rapporti di lavoro, nel limite massimo costituito dal numero delle unità in servizio presso ciascuna regione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in rapporti a tempo indeterminato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno del personale o le proprie dotazioni organiche, senza oneri per lo Stato e rimanendo a carico delle disponibilità dei rispettivi bilanci.
*3. 02. Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Personale specializzato di protezione civile delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano). - 1. Per le medesime finalità di cui all'articolo 3, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al fine di consentire di fronteggiare le molteplici situazioni di emergenza in atto sull'intero territorio nazionale che abbiano fatto oggetto di provvedimenti legislativi o per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le regioni che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per esigenze connesse con le attività di protezione civile e di messa in sicurezza del territorio, si avvalgono di personale tecnico e amministrativo per l'espletamento delle attività di gestione tecnico-amministrativa dei processi di superamento delle emergenze di cui all'articolo 108,


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comma 1, lettera a), numeri 3) e 4), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e per le attività di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, della legge 3 agosto 1998, n. 267, assunto per le predette finalità ai sensi di ordinanze di protezione civile emanate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, possono procedere, a condizione che risulti assicurato il rispetto di procedure selettive volte all'accertamento della specifica professionalità richiesta e che garantiscano in misura adeguata anche l'accesso dall'esterno, alla trasformazione dei predetti rapporti di lavoro, nel limite massimo costituito dal numero delle unità in servizio presso ciascuna regione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in rapporti a tempo indeterminato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno del personale o le proprie dotazioni organiche, senza oneri per lo Stato e rimanendo a carico delle disponibilità dei rispettivi bilanci.
*3. 030. Rosato.

ART. 4.
(Disciplina e potenziamento del Dipartimento della protezione civile).

Sopprimerlo.
*4. 1. Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Sopprimerlo.
*4. 2. Lion.

Sopprimere i commi 1 e 2.
4. 3. Lion.

Sopprimere il comma 1.
4. 4. Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Sopprimere il comma 2.
4. 5. Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Sopprimere il comma 3.
4. 6. Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Sopprimere il comma 4.
4. 7. Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

ART. 5.
(Bonifica del bacino idrografico del fiume Sarno).

Sopprimerlo.
5. 1. Folena, Russo Spena.

Al comma 1, sopprimere le parole: , in deroga alla normativa vigente,
5. 2. Folena, Russo Spena.

ART. 6.
(Ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali).

Al comma 1, sopprimere le parole da: , nel rispetto fino alla fine del comma.
6. 25. Lettieri, Boccia, Molinari, Luongo, Potenza.


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Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, al fine di consentire la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti dal terremoto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i contributi di cui al medesimo comma 1 possono essere utilizzati per il rinnovo delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e dell'articolo 2, comma 4, del citato decreto-legge n. 132 del 1999.
6. 26. Boccia, Lettieri, Luongo, Molinari, Potenza.

ART. 7.
(Norme a favore delle vittime delle calamità naturali).

Al comma 1, dopo la parole: appartenenti aggiungere le seguenti: e non.
7. 3. Folena, Russo Spena.

Dopo il comma 2-quater, aggiungere i seguenti:
2-quinquies. Per la prosecuzione degli interventi a favore dei soggetti danneggiati dalle avversità atmosferiche verificatesi il giorno 8 settembre 2003, nel territorio della provincia di Taranto, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro.
2-sexies. Per l'erogazione delle risorse si tiene conto della disciplina prevista nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 novembre 2003, n. 3323 e successive modificazioni. L'onere è posto a carico dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero per l'anno 2005.
7. 4. Patarino.

Dopo il comma 2-quater, aggiungere i seguenti:
2-quinquies. In applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 191 del 2005, i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, cessano di avere efficacia a decorrere dal 1o agosto 2005.
2-sexies. A coloro che alla data del 16 marzo 2000 abbiano fatto valere in via retroattiva il termine decennale previsto per la rettifica delle prestazioni erogate per errore dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), anche nel caso di provvedimenti adottati nel vigore della precedente disciplina, sebbene coperti da prescrizione o giudicato, l'INAIL riconosce, a domanda, in luogo della rendita e delle altre prestazioni accessorie in godimento, un assegno speciale assistenziale, pari all'importo delle prestazioni godute alla data del 31 luglio 2005.
2-septies. L'assegno speciale assistenziale di cui al comma 2-sexies è pagato dall'INAIL in rate mensili anticipate, rivalutabili annualmente secondo la procedura prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
2-octies. L'INAIL, sulla base delle domande pervenute, procede all'erogazione delle prestazioni, a tal uopo parzialmente utilizzando le somme già necessarie per l'attuazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, senza ulteriori oneri per lo Stato.
7. 2. Lettieri.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - (Interventi urgenti a favore dei comuni della provincia di Catania interessati dal terremoto del 29 ottobre 2002). - 1. Ai fini della sospensione dei versamenti


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dei contributi e premi prevista dall'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002, n. 3254, e successive modificazioni, l'elenco dei comuni della Regione siciliana interessati dagli eventi calamitosi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2002 è il seguente:
Belpasso;
Castiglione di Sicilia;
Linguaglossa;
Nicolosi;
Ragalna;
Acireale;
Milo;
Piedimonte Etneo;
Santa Venerina;
Zafferana Etnea;
Giarre;
Sant'Alfio;
Acicatena;
Aci Sant'Antonio;
Fiumefreddo di Sicilia;
Trecastagni.

2. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente articolo.
7. 033. Catanoso.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - (Interventi urgenti a favore dei comuni della provincia di Catania interessati dal terremoto del 29 ottobre 2002). - 1. La sospensione dei versamenti dei contributi e premi prevista dall'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002, n. 3254, e successive modificazioni, si applica nei confronti dei soggetti pubblici e privati che alla data del 29 ottobre 2002 erano residenti, avevano sede legale od operativa ovvero esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei seguenti comuni:
Belpasso;
Castiglione di Sicilia;
Linguaglossa;
Nicolosi;
Ragalna;
Acireale;
Milo;
Piedimonte Etneo;
Santa Venerina;
Zafferana Etnea;
Giarre;
Sant'Alfio;
Acicatena;
Aci Sant'Antonio;
Fiumefreddo di Sicilia;
Trecastagni.

2. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente articolo.
7. 034. Catanoso.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - (Interventi urgenti a favore dei comuni della provincia di Catania interessati dal terremoto del 29 ottobre 2002). - 1. Ai fini della sospensione dei versamenti dei contributi e premi prevista dall'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002, n. 3254, e successive modificazioni, il territorio della Regione siciliana interessato dagli eventi calamitosi dell'ottobre 2002 è quello della provincia di Catania individuato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2002.
2. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente articolo.
7. 031. Catanoso.


Pag. 48


Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - (Interventi urgenti a favore dei comuni della provincia di Catania interessati dal terremoto del 29 ottobre 2002). - 1. La sospensione dei versamenti dei contributi e premi prevista dall'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002, n. 3254, e successive modificazioni, si applica nei confronti dei soggetti pubblici e privati che alla data del 29 ottobre 2002 erano residenti, avevano sede legale od operativa ovvero esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nella provincia di Catania.
2. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente articolo.
7. 030. Catanoso.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - (Interventi urgenti a favore dei comuni della provincia di Catania interessati dal terremoto del 29 ottobre 2002). - 1. La riscossione dei contributi previdenziali e assistenziali non corrisposti per effetto della sospensione di cui all'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002, n. 3254, e successive modificazioni, avviene mediante rate mensili pari a otto volte i mesi interi della durata della sospensione.
2. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente articolo.
7. 032. Catanoso.

ART. 8.
(Indirizzi operativi in materia di volontariato).

Sopprimerlo.
8. 1. Lion.

Al comma 1, dopo le parole: Consiglio dei Ministri, aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
*8. 2. Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 1, dopo le parole: Consiglio dei Ministri, aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
*8. 3. Folena, Russo Spena.

Al comma 1, dopo le parole: Consiglio dei Ministri, aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.
*8. 4. Lion.

ART. 9.
(Disposizioni per il Ministero degli affari esteri).

Sopprimerlo.
9. 1. Lion.