Allegato A
Seduta n. 660 del 21/7/2005


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(A.C. 5973 - Sezione 5)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando il rispetto dei princìpi comunitari in materia di appalti di forniture».

All'articolo 2:
al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«In tali poteri sono ricompresi quelli concernenti le emergenze ambientali relative alla bonifica e al risanamento dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione»;
al comma 2, dopo le parole: «del 20 settembre 2004,», sono inserite le seguenti: «che cessa contestualmente dalle sue funzioni,».

All'articolo 3:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole:
«30 luglio 1999, n. 303,», sono inserite le seguenti: «fino al limite di dodici unità,»;
il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, nel limite complessivo massimo di euro 200.000 per l'anno 2005 e di euro 800.000 annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, nel limite massimo di spesa di euro 5.900.000 a decorrere dall'anno 2005, si


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provvede mediante utilizzo delle risorse finanziarie previste dall'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

All'articolo 7, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Con successivo regolamento del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati modalità, termini e procedure per l'elargizione.
2-bis. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato il limite massimo di spesa di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2005 a valere sul Fondo per la protezione civile.
2-ter. Il Fondo per la protezione civile è corrispondentemente incrementato di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».