Allegato A
Seduta n. 660 del 21/7/2005


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(A.C. 5973 - Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla commissione di merito:
preso atto dei chiarimenti, del Governo per cui:
gli adempimenti previsti al comma 3 dell'articolo 1 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 rispondono ad esigenze di garanzia allo scopo di evitare che dall'applicazione


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del medesimo articolo 2 derivino effetti negativi per la finanza pubblica;
le assunzioni da effettuare ai sensi dell'articolo 3, nel numero massimo di 12 unità, corrispondono ai posti effettivamente disponibili e non determineranno inquadramenti in soprannumero;
alle spese derivanti dall'espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 si farà fronte nell'ambito delle risorse già a disposizione del Dipartimento della protezione civile, in base alla normativa vigente;
le risorse individuate al comma 7 del medesimo articolo 3 appaiono effettivamente disponibili e idonee ad essere utilizzate per finalità di copertura;
le risorse di cui all'articolo 4 si prevede l'utilizzo sono quelle iscritte sul Fondo di parte corrente della protezione civile;
la corresponsione del beneficio dì cui all'articolo 7 ha carattere facoltativo, anche per quanto concerne la determinazione dei relativi importi;
le indennità da corrispondere ai sensi dell'articolo 9 hanno carattere temporaneo, limitato al triennio in corso;

NULLA OSTA

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.7, 1.10, 1.11, 2.8, 2.9, 3.9, 3.10, 3.15, 3.16, 3.17, 6.25, 6.26, 7.2, 7.3, 7.4 e sugli articoli aggiuntivi 2.01, 3.01, 3.02, 3.030, 7.030, 7.031, 7.032, 7.033, 7.034, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.