Dopo il comma 2-quater, aggiungere i seguenti:
2-quinquies. In applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 191 del 2005, i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, cessano di avere efficacia a decorrere dal 1o agosto 2005.
2-sexies. A coloro che alla data del 16 marzo 2000 abbiano fatto valere in via retroattiva il termine decennale previsto per la rettifica delle prestazioni erogate per errore dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), anche nel caso di provvedimenti adottati nel vigore della precedente disciplina, sebbene coperti da prescrizione o giudicato, l'INAIL riconosce, a domanda, in luogo della rendita e delle altre prestazioni accessorie in godimento, un assegno speciale assistenziale, pari all'importo delle prestazioni godute alla data del 31 luglio 2005.
2-septies. L'assegno speciale assistenziale di cui al comma 2-sexies è pagato dall'INAIL in rate mensili anticipate, rivalutabili annualmente secondo la procedura prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
2-octies. L'INAIL, sulla base delle domande pervenute, procede all'erogazione delle prestazioni, a tal uopo parzialmente utilizzando le somme già necessarie per l'attuazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, senza ulteriori oneri per lo Stato.
7. 2. Lettieri.