Allegato A
Seduta n. 660 del 21/7/2005


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(A.C. 5952 - Sezione 6)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame introduce misure intese a favorire il contenimento della spesa per farmaci a carico del cittadino;
i farmaci di automedicazione - di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c-bis) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come introdotta dall'articolo 1, comma 166, della legge n. 311 del 2004 - rappresentano l'opzione terapeutica più indicata per il trattamento delle lievi patologie e hanno il prezzo medio più basso tra tutti i medicinali;
un corretto e appropriato ricorso ai farmaci di automedicazione costituisce una misura in grado di contribuire realmente al contenimento della spesa per farmaci a carico del cittadino, in piena attuazione degli obiettivi previsti dal decreto-legge in esame;
sarebbe opportuno addivenire ad un uso moderno ed esteso dei marchi dei medicinali, e consentire alle imprese la possibilità di informare direttamente i cittadini circa il prezzo dei medicinali di automedicazione,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, eventualmente di carattere normativo, anche di intesa con l'associazione nazionale dell'industria farmaceutica dell'automedicazione, al fine di consentire la contestuale registrazione in Italia di medicinali che già sono considerati di automedicazione in almeno due paesi dell'Unione Europea.
* 9/5952/1. Bindi, Rocchi, Burtone, Fioroni, Meduri, Mosella, Bianchi Dorina, Molinari.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame introduce misure intese a favorire il contenimento della spesa per farmaci a carico del cittadino;
i farmaci di automedicazione - di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c-bis) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come introdotta dall'articolo 1, comma 166, della legge n. 311 del 2004 - rappresentano l'opzione terapeutica più indicata per il trattamento delle lievi patologie e hanno il prezzo medio più basso tra tutti i medicinali;


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un corretto e appropriato ricorso ai farmaci di automedicazione costituisce una misura in grado di contribuire realmente al contenimento della spesa per farmaci a carico del cittadino, in piena attuazione degli obiettivi previsti dal decreto-legge in esame;
sarebbe opportuno addivenire ad un uso moderno ed esteso dei marchi dei medicinali, e consentire alle imprese la possibilità di informare direttamente i cittadini circa il prezzo dei medicinali di automedicazione,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, eventualmente di carattere normativo, anche di intesa con l'associazione nazionale dell'industria farmaceutica dell'automedicazione, al fine di consentire la contestuale registrazione in Italia di medicinali che già sono considerati di automedicazione in almeno due paesi dell'Unione Europea.
* 9/5952/2. Anna Maria Leone.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame introduce misure intese a favorire il contenimento della spesa per farmaci a carico del cittadino;
i farmaci di automedicazione - di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c-bis) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come introdotta dall'articolo 1, comma 166, della legge n. 311 del 2004 - rappresentano l'opzione terapeutica più indicata per il trattamento delle lievi patologie e hanno il prezzo medio più basso tra tutti i medicinali;
un corretto e appropriato ricorso ai farmaci di automedicazione costituisce una misura in grado di contribuire realmente al contenimento della spesa per farmaci a carico del cittadino, in piena attuazione degli obiettivi previsti dal decreto-legge in esame;
sarebbe opportuno addivenire ad un uso moderno ed esteso dei marchi dei medicinali, e consentire alle imprese la possibilità di informare direttamente i cittadini circa il prezzo dei medicinali di automedicazione,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, eventualmente di carattere normativo, anche di intesa con l'associazione nazionale dell'industria farmaceutica dell'automedicazione, al fine di consentire la contestuale registrazione in Italia di medicinali che già sono considerati di automedicazione in almeno due paesi dell'Unione Europea.
* 9/5952/3. Bolognesi, Labate, Giacco.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame prevede, all'articolo 1-quater, che sulle confezioni o sui contenitori dei prodotti farmaceutici, compresi quelli omeopatici, debba essere riportato in caratteri Braille il nome commerciale del prodotto;
l'attuale produzione di prodotti omeopatici è tale per cui oltre il 70 per cento degli stessi è di piccole o piccolissime dimensioni, senza astuccio di cartone esterno, etichettati manualmente, direttamente sul contenitore primario. Nell'80 per cento dei casi, poi, dato il numero limitato dei pezzi che compongono il lotto di produzione, l'etichetta relativa al prodotto viene stampata all'atto del confezionamento;
l'articolo 1, comma 31, della legge 23 dicembre1996, n. 662, che disciplina l'uso dell'alfabeto Braille nei prodotti farmaceutici, specifica che deve esserci una compatibilità con la dimensione della confezione;
la gran parte dei farmaci omeopatici prevedono una procedura semplificata di registrazione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185,


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in virtù di alcune caratteristiche di sicurezza, a salvaguardia della loro innocuità nei confronti dell'utilizzatore. Tali caratteristiche riguardano l'estrema diluizione dei materiali di partenza e il divieto di recare indicazioni terapeutiche, vista anche la non convenzionalità del tipo di preparazioni;
altra cosa sono quei medicinali omeopatici che, invece, non godono della procedura semplificata di registrazione in quanto sprovvisti dei requisiti di innocuità propri dei farmaci di cui al capoverso precedente (elevatissima diluizione e assenza di indicazioni terapeutiche), e che, pertanto, devono registrarsi secondo le procedure proprie delle specialità medicinali,

impegna il Governo

ad adottare le ulteriori opportune iniziative normative volte a prevedere per i farmaci omeopatici assoggettati a procedura semplificata di registrazione in ragione della loro nota sicurezza e dell'assenza di indicazioni terapeutiche, la non applicazione delle norme di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge in esame, fino alla definizione delle possibili modalità tecniche di adempimento individuate dal Ministero della salute di intesa con le rappresentanze dei produttori e dei soggetti non vedenti o ipovedenti.
9/5952/4. Cima, Zanella, Boato.

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a rinviare la definizione della modalità di applicazione delle indicazioni in Braille sulle confezioni dei rimedi omeopatici e fitoterapici fino al recepimento della direttiva 2004/27/Ce e, nel contempo, a convocare i rappresentanti dell'industria omeopatica, dell'industria fitoterapica e dei soggetti non vedenti o ipovedenti, per definire le modalità stesse di applicazione del Braille sulle confezioni.
9/5952/5. Giacco, Labate, Galeazzi, Bolognesi, Zanotti.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame introduce misure intese a favorire il contenimento della spesa per farmaci a carico del cittadino,
i farmaci di automedicazione - di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c-bis) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come introdotta dall'articolo 1, comma 166, della legge n. 311 del 2004 - rappresentano l'opzione terapeutica più indicata per il trattamento delle lievi patologie e hanno il prezzo medio più basso tra tutti i medicinali,
un corretto e appropriato ricorso ai farmaci di automedicazione costituisce una misura in grado di contribuire realmente al contenimento della spesa per farmaci a carico del cittadino, in piena attuazione degli obiettivi previsti dal decreto-legge in esame;
sarebbe opportuno addivenire ad un uso moderno ed esteso dei marchi dei medicinali, e consentire alle imprese la possibilità di informare direttamente i cittadini circa il prezzo dei medicinali di automedicazione;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, eventualmente di carattere normativo, anche di intesa con l'associazione nazionale dell'industria farmaceutica dell'automedicazione, al fine di consentire la contestuale registrazione in Italia di medicinali che già sono considerati di automedicazione in almeno due paesi dell'Unione europea.
9/5952/6. Francesca Martini.


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La Camera,
in relazione all'A.C. 5952 «Disposizioni urgenti per il prezzo dei farmaci non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale»;
tenuto conto delle recenti osservazioni pervenute dall'autorità Garante della comunicazione e del mercato, da altre associazioni e dalla Commissione della Comunità europea;
valutato che in altri paesi come la Francia, la realtà delle farmacie non convenzionate è consolidata e queste contribuiscono in maniera consistente al contenimento dei prezzi;

impegna il Governo

a valutare attentamente l'adozione delle opportune iniziative, anche normative, volte a consentire la possibilità, per tanti professionisti farmacisti, di esercitare la propria professione in strutture autonomamente gestite.
9/5952/7. Ercole.

La Camera,
in relazione all'A.C. 5952 «Disposizioni urgenti per il prezzo dei farmaci non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale»,

impegna il Governo

a riferire al Parlamento entro il 31 dicembre di ogni anno, l'andamento applicativo del decreto-legge n. 87 del 2005, al fine di verificarne l'efficacia nei confronti dei cittadini e le modalità attuative su tutto il territorio nazionale.
9/5952/8. (Testo modificato nel corso della seduta) Labate, Giacco, Putrella, Bolognesi, Galeazzi, Zanotti.

La Camera,
premesso che la direttiva 2004/27/CE, per la prima volta, ha definito in modo chiaro, univoco e concordato a livello europeo il termine: «medicinale generico»;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a recepire la citata direttiva, con particolare riferimento alla denominazione «medicinale generico», al fine di armonizzare la normativa nazionale con quella comunitaria, evitando anche l'avvio delle relative procedure di infrazione.
9/5952/9. (Testo modificato nel corso della seduta) Zanotti, Labate, Giacco, Bolognesi, Galeazzi, Petrella.

La Camera,
premesso che all'articolo 1-quater del presente provvedimento è previsto che sulle confezioni esterne e sui contenitori debbono essere riportati in carattere Braille il nome commerciale del prodotto;
considerato che si dovrà intervenire sia sulle confezioni esterne e sui foglietti illustrativi delle confezioni farmaceutiche;
tenuto presente che il 10 per cento dei sinistri stradali è provocato dall'effetto di medicinali (sedativi, ipnotici, tranquillanti, antidepressivi, antistaminici, cardiovascolari, ormoni, medicinali per la vista, antinfiammatori, anfetamine, diuretici) che inducono sonnolenza, disturbi dell'equilibrio e del movimento, della vista o dell'udito, sensazioni di ebbrezza, o creano interferenza con l'alcol;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché, così come già avviene in alcuni paesi a livello europeo (Francia, Austria, Danimarca, Finlandia, Svezia, Norvegia) le confezioni farmaceutiche e i foglietti illustrativi contengano l'indicazione di un'auto


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stilizzata riportata all'interno di un triangolo rosso recante la dicitura «attenti alla guida», al fine di segnalare la situazione di pericolo.
9/5952/10. Lucchese.

La Camera,
premesso che il decreto-legge in esame introduce alcune misure intese a favorire il contenimento della spesa per i farmaci a carico del cittadino che potrebbero meglio raggiungere il risultato sperato se integrate da altre misure sinergiche,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative normative volte a rivedere la disciplina sulla formazione dei prezzi dei farmaci prevedendo la partecipazione di tutti gli operatori coinvolti nel settore: produttori, distributori intermedi e finali, anche al fine di ridistribuire il riporto dei relativi corrispettivi e uniformare l'onere per il fruitore finale sia esso amministrazione pubblica che singolo utente;
ad avviare con la Conferenza Stato-regioni un «osservatorio delle prescrizioni» per una costante verifica dell'appropriatezza delle prescrizioni anche nel confronto tra regioni.
9/5952/11. (Testo modificato nel corso della seduta) Valpiana.

La Camera,
in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 87 del 27 maggio 2005,

impegna il Governo

a prendere gli opportuni provvedimenti affinché, a decorrere dal 1o gennaio 2006, per i medicinali appartenenti alla classe di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con obbligo di ricetta medica, il medico è tenuto ad indicare sulla ricetta, in luogo del nome commerciale, esclusivamente il principio attivo.
9/5952/12.Castellani.