Allegato A
Seduta n. 660 del 21/7/2005


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(A.C. 5952 - Sezione 5)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: sulla base della sua specifica competenza professionale.
1. 4. Lucchese.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Qualora, ai sensi del comma 1 ovvero dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, il medico apponga sulla ricetta l'indicazione della non sostituibilità del medicinale, è tenuto a riportare sulla ricetta medesima la relativa motivazione. In assenza della motivazione, il medicinale prescritto è comunque sostituibile.
*1. 16. Moroni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Qualora, ai sensi del comma 1 ovvero dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, il medico apponga sulla ricetta l'indicazione della non sostituibilità del medicinale, è tenuto a riportare sulla ricetta medesima la relativa motivazione. In assenza della motivazione, il medicinale prescritto è comunque sostituibile.
*1. 28. Bindi, Labate, Dorina Bianchi, Burtone, Giacco, Mosella, Meduri, Molinari.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: l'elenco dei farmaci aggiungere le seguenti: appartenenti alla classe di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, ivi compresi i medicinali senza obbligo di prescrizione medica (SOP).
**1. 6. Lucchese.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: l'elenco dei farmaci aggiungere le seguenti: appartenenti alla classe di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, ivi compresi i medicinali senza obbligo di prescrizione medica (SOP).
**1. 17. Moroni.


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Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: l'elenco dei farmaci aggiungere le seguenti: appartenenti alla classe di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, ivi compresi i medicinali senza obbligo di prescrizione medica (SOP).
**1. 47. Labate, Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Bolognesi, Galeazzi, Giacco, Turco, Zanotti, Burtone, Dorina Bianchi, Mosella, Meduri, Fioroni, Molinari.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 9, primo periodo, dell'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le parole da: «ad esclusione» fino a: «30 dicembre 1992, n. 539» sono soppresse.
*1. 7. Lucchese.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 9, primo periodo, dell'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le parole da: «ad esclusione» fino a: «30 dicembre 1992, n. 539» sono soppresse.
*1. 18. Moroni.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 9, primo periodo, dell'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le parole da: «ad esclusione» fino a: «30 dicembre 1992, n. 539» sono soppresse.
*1. 29. Bindi, Labate, Burtone, Giacco, Mosella, Meduri, Molinari.

Sopprimere il comma 3.
1. 40. Bindi, Labate, Maura Cossutta, Zanella, Bolognesi, Galeazzi, Giacco, Turco, Zanotti, Burtone, Dorina Bianchi, Mosella, Meduri, Fioroni, Molinari.

Sostituire i commi da 3 a 6 con il seguente:
3. Il prezzo al pubblico dei medicinali senza obbligo di prescrizione medica (SOP) e dei farmaci di automedicazione è ridotto del 10 per cento. L'onere della riduzione è a esclusivo carico della farmacia.
1. 21. Moroni.

Sostituire i commi da 3 a 6 con i seguenti:
3. Entro il 30 settembre 2005 l'AIFA sottopone a regime di sorveglianza i prezzi dei medicinali appartenenti alle classi di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo modalità comparative, rivolte a determinare il non superamento del prezzo dei suddetti farmaci, rapportato alla media dei prezzi risultanti per prodotti con medesimo principio attivo, forma farmaceutica e dosaggio, di almeno quattro paesi dell'Unione europea che presentino indicatori economico-sanitari simili a quelli italiani.
4. Fino all'entrata in vigore del nuovo regime dei prezzi, il prezzo al pubblico dei medicinali senza obbligo di prescrizione medica (SOP) e dei farmaci di automedicazione è ridotto del 10 per cento.
1. 44. Bindi, Labate, Maura Cossutta, Zanella, Bolognesi, Galeazzi, Giacco, Turco, Zanotti, Burtone, Dorina Bianchi, Mosella, Meduri, Fioroni, Molinari.

Sostituire i commi da 3 a 6 con i seguenti:
3. Entro il 30 settembre 2005 i prezzi dei medicinali appartenenti alle classi di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla legge


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30 dicembre 2004, n. 311, sono sottoposti a regime di sorveglianza secondo le modalità indicate dall'Agenzia italiana del farmaco e non possono superare la media dei prezzi risultanti per prodotti con medesimo principio attivo, forma farmaceutica e dosaggio nell'ambito di almeno 4 Paesi dell'Unione europea che presentino indicatori economico-sanitari simili a quelli italiani.
4. Fino all'entrata in vigore del nuovo regime di prezzi, il prezzo al pubblico dei medicinali senza obbligo di prescrizione medica (SOP) e dei farmaci di automedicazione è ridotto del 10 per cento.
1. 22. Moroni.

Sostituire i commi da 3 a 6 con i seguenti:
3. Entro il 30 settembre 2005 l'AIFA sottopone a regime di sorveglianza i prezzi dei medicinali appartenenti alle classi di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo modalità comparative, rivolte a determinare il non superamento del prezzo dei suddetti farmaci, rapportato alla media dei prezzi risultanti per prodotti con medesimo principio attivo, forma farmaceutica e dosaggio, di almeno quattro Paesi dell'Unione europea che presentino indicatori economico-sanitari simili a quelli italiani.
4. Fino all'entrata in vigore del nuovo regime dei prezzi, il prezzo al pubblico dei medicinali senza obbligo di prescrizione medica (SOP) e dei farmaci di automedicazione è ridotto del 20 per cento.
1. 43. Labate, Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Bolognesi, Galeazzi, Giacco, Turco, Zanotti, Burtone, Dorina Bianchi, Mosella, Meduri, Fioroni, Molinari.

Sostituire i commi da 3 a 6 con i seguenti:
3. Entro il 30 settembre 2005 l'AIFA sottopone a regime di sorveglianza i prezzi dei medicinali appartenenti alle classi di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo modalità comparative, rivolte a determinare il non superamento del prezzo dei suddetti farmaci, rapportato alla media dei prezzi risultanti per prodotti con medesimo principio attivo, forma farmaceutica e dosaggio, di almeno quattro Paesi dell'Unione europea che presentino indicatori economico-sanitari simili a quelli italiani.
4. A partire dal 1o gennaio 2007 tali prezzi possono essere modificati in aumento soltanto nel mese di gennaio di ciascun anno successivo in misura non superiore al tasso di inflazione reale dell'anno precedente. L'AIFA vigila sul rispetto di quanto previsto dal presente comma.
1. 45. Labate, Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Bolognesi, Galeazzi, Giacco, Turco, Zanotti, Burtone, Dorina Bianchi, Mosella, Meduri, Fioroni, Molinari.

Sostituire i commi da 3 a 6 con i seguenti:
3. Entro il 30 settembre 2005 i prezzi dei medicinali appartenenti alle classi di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono sottoposti a regime di sorveglianza secondo le modalità indicate dal1'Agenzia italiana del farmaco e non possono superare la media dei prezzi risultanti per prodotti con medesimo principio attivo, forma farmaceutica e dosaggio nell'ambito di almeno quattro Paesi dell'Unione europea che presentino indicatori economico-sanitari simili a quelli italiani.
4. A partire dal 1o gennaio 2007 tali prezzi possono essere modificati in aumento soltanto nel mese di gennaio di ciascun anno in misura non superiore al


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tasso di inflazione reale dell'anno precedente. L'Agenzia italiana del farmaco è incaricata di verificare il rispetto di quanto previsto dal presente comma.
1. 20. Moroni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il prezzo al pubblico dei medicinali senza obbligo di prescrizione medica (SOP) e dei farmaci di automedicazione è ridotto del 10 per cento. L'onere della riduzione è a esclusivo carico della farmacia.

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.
1. 32. Bindi, Labate, Burtone, Dorina Bianchi, Mosella, Meduri, Fioroni, Molinari.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Entro il 30 settembre 2005 i prezzi dei medicinali appartenenti alle classi di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono sottoposti a regime di sorveglianza secondo le modalità indicate dall'Agenzia italiana del farmaco e non possono superare la media dei prezzi risultanti per prodotti con medesimo principio attivo, forma farmaceutica e dosaggio nell'ambito di almeno quattro Paesi dell'Unione europea che presentino indicatori economico-sanitari simili a quelli italiani. Fino all'entrata in vigore del nuove regime di prezzi, il prezzo al pubblico dei medicinali senza obbligo di prescrizione medica (SOP) e dei farmaci di automedicazione è ridotto del 10 per cento.

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.
1. 31. Bindi, Labate, Burtone, Dorina Bianchi, Mosella, Meduri, Fioroni, Molinari.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Entro il 30 settembre 2005 i prezzi dei medicinali appartenenti alle classi di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono sottoposti a regime di sorveglianza secondo le modalità indicate dall'Agenzia italiana del farmaco e non possono superare la media dei prezzi risultanti per prodotti con medesimo principio attivo, forma farmaceutica e dosaggio nell'ambito di almeno quattro Paesi dell'Unione europea che presentino indicatori economico-sanitari simili a quelli italiani. A partire dal 1o gennaio 2007 tali prezzi possono essere modificati in aumento soltanto nel mese di gennaio di ciascun anno in misura non superiore al tasso di inflazione reale dell'anno precedente. L'Agenzia italiana del farmaco è incaricata di verificare il rispetto di quanto previsto dal presente comma.

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.
1. 30. Bindi, Labate, Burtone, Dorina Bianchi, Mosella, Meduri, Fioroni, Molinari.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro delle attività produttive, su proposta dell'AIFA, negozia, entro il mese di gennaio, con i titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci, appartenenti alle classi di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, a seconda del volume di vendita dei predetti farmaci e del tasso di inflazione reale dell'anno precedente, margini di sconto per determinare il prezzo di vendita al pubblico entro un tetto massimo del 20 per cento.
1. 41. Labate, Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Bolognesi, Galeazzi, Giacco, Turco, Zanotti, Burtone, Dorina Bianchi, Mosella, Meduri, Fioroni, Molinari.


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Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: nel mese di gennaio di ogni anno dispari con le seguenti: a partire dal gennaio 2007 e nel mese di gennaio di ogni anno successivo.
1. 39. Labate, Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Bolognesi, Galeazzi, Giacco, Turco, Zanotti, Burtone, Dorina Bianchi, Mosella, Meduri, Fioroni, Molinari.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: nel mese di gennaio di ogni anno dispari con le seguenti: a partire dal gennaio 2007.
*1. 2. Ercole.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: nel mese di gennaio di ogni anno dispari con le seguenti: a partire dal gennaio 2007.
*1. 9. Lucchese.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: nel mese di gennaio di ogni anno dispari con le seguenti: a partire dal gennaio 2007.
*1. 70. Rocchi, Mosella.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: per i farmaci senza obbligo di prescrizione medica (SOP) e.
Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: i farmaci senza obbligo di prescrizione medica (SOP) e.
**1. 19. Moroni.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: per i farmaci senza obbligo di prescrizione medica (SOP) e.

Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: i farmaci senza obbligo di prescrizione medica (SOP) e.
**1. 46. Bindi, Labate, Maura Cossutta, Zanella, Bolognesi, Galeazzi, Giacco, Turco, Zanotti, Burtone, Dorina Bianchi, Mosella, Meduri, Fioroni, Molinari.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: massimo.
1. 48. Bindi, Labate, Maura Cossutta, Zanella, Bolognesi, Galeazzi, Giacco, Turco, Zanotti, Burtone, Dorina Bianchi, Mosella, Meduri, Fioroni, Molinari.

Sopprimere il comma 4.
1. 49. Labate, Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Bolognesi, Galeazzi, Giacco, Turco, Zanotti, Burtone, Dorina Bianchi, Mosella, Meduri, Fioroni, Molinari.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Il prezzo di vendita al pubblico dei farmaci senza obbligo di prescrizione medica (SOP) e dei farmaci di automedicazione è ridotto del 15 per cento; l'onere della riduzione è ad esclusivo carico del farmacista.
1. 50. Bindi, Labate, Maura Cossutta, Zanella, Bolognesi, Galeazzi, Giacco, Turco, Zanotti, Burtone, Dorina Bianchi, Mosella, Meduri, Fioroni, Molinari.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: operando fino alla fine del comma con le seguenti: applicando al pubblico il prezzo determinato dalla negoziazione effettuata dal Ministero della salute, d'intesa con il Ministero delle attività produttive, su proposta dell'AIFA, con i titolari dell'autorizzazione all'ammissione in commercio dei farmaci appartenenti alla classe di cui alle lettere c) e c-bis) del


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comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311.
1. 42. Bindi, Labate, Maura Cossutta, Zanella, Bolognesi, Galeazzi, Giacco, Turco, Zanotti, Burtone, Dorina Bianchi, Mosella, Meduri, Fioroni.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: fino al 20 per cento fino alla fine del comma con le seguenti: del 15 per cento sul prezzo massimo stabilito dall'azienda titolare. Lo sconto verrà così suddiviso: 5 per cento a carico del farmacista, 5 per cento a carico del produttore e 5 per cento a carico del grossista.
1. 80. Valpiana.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per le farmacie dei comuni fino a 5.000 abitanti, che documentino alla propria amministrazione comunale l'effettuazione degli sconti di cui al comma 4, il Servizio sanitario nazionale procede, entro trenta giorni, alla corresponsione di quanto dovuto per i farmaci collocati nella classe A di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
1. 51. Labate, Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Bolognesi, Galeazzi, Giacco, Turco, Zanotti, Burtone, Dorina Bianchi, Mosella, Meduri, Fioroni, Molinari.

Al comma 5, dopo le parole: deve essere riportata aggiungere le seguenti: , a cura dell'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
1. 52. Bindi, Labate, Maura Cossutta, Zanella, Bolognesi, Galeazzi, Giacco, Turco, Zanotti, Burtone, Dorina Bianchi, Mosella, Meduri, Fioroni, Molinari.

Al comma 5, dopo le parole: deve essere riportata aggiungere le seguenti: , a cura del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
*1. 11. Lucchese.

Al comma 5, dopo le parole: deve essere riportata aggiungere le seguenti: , a cura del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
*1. 23. Moroni.

Al comma 5, dopo le parole: deve essere riportata aggiungere le seguenti: , a cura del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
*1. 34. Bindi, Labate, Burtone, Bianchi, Giacco, Mosella, Meduri, Molinari.

Sopprimere il comma 6-bis.
**1. 12. Dorina Bianchi.

Sopprimere il comma 6-bis.
**1. 24. Moroni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-ter. L'Agenzia italiana del farmaco individua le categorie terapeutiche per le quali, in via sperimentale, a decorrere dal 1o gennaio 2006, il medico è tenuto a indicare sulla ricetta, in luogo del nome commerciale, esclusivamente il principio attivo.
*1. 27. Moroni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-ter. L'Agenzia italiana del farmaco individua le categorie terapeutiche per le quali, in via sperimentale, a decorrere dal 1o gennaio 2006, il medico è tenuto a


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indicare sulla ricetta, in luogo del nome commerciale, esclusivamente il principio attivo.
*1. 53. Bindi, Labate, Maura Cossutta, Zanella, Bolognesi, Galeazzi, Giacco, Turco, Zanotti, Dorina Bianchi, Burtone, Mosella, Meduri, Fioroni, Molinari, Valpiana.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2006, per i medicinali appartenenti alla classe di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con obbligo di ricetta medica, il medico è tenuto ad indicare sulla ricetta, in luogo del nome commerciale, esclusivamente il principio attivo.
1. 3. Ercole.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-ter. Il Ministro della salute, con proprio decreto, individua le condizioni alle quali il farmacista può consegnare, in assenza dalla prevista prescrizione medica, un medicinale nella confezione con il minor numero di unità posologiche, annotando l'avvenuta consegna in un apposito registro.
*1. 25. Moroni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-ter. Il Ministro della salute, con proprio decreto, individua le condizioni alle quali il farmacista può consegnare, in assenza dalla prevista prescrizione medica, un medicinale nella confezione con il minor numero di unità posologiche, annotando l'avvenuta consegna in un apposito registro.
*1. 36. Bindi, Labate, Dorina Bianchi, Giacco, Mosella, Meduri, Molinari, Fioroni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-ter. Il Ministro della salute, su proposta dell'AIFA, individua con proprio decreto le modalità con le quali il farmacista può consegnare, in assenza della prevista prescrizione medica, un medicinale nella confezione con il minor numero di unità posologiche, annotando l'avvenuta consegna in un apposito registro.
1. 54. Labate, Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Bolognesi, Galeazzi, Giacco, Turco, Zanotti, Burtone, Dorina Bianchi, Mosella, Meduri, Fioroni, Molinari.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-ter. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, il secondo periodo è soppresso.
*1. 15. Lucchese.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-ter. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, il secondo periodo è soppresso.
*1. 26. Moroni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-ter. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, il secondo periodo è soppresso.
*1. 55. Labate, Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Bolognesi, Galeazzi, Giacco, Turco, Zanotti, Burtone, Dorina Bianchi, Mosella, Meduri, Fioroni, Molinari.


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Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro della salute, di concerto con i soggetti interessati, provvede con proprio provvedimento ad individuare le opportune misure coerenti con le finalità del decreto in favore di farmacie e cittadini nei comuni con meno di diecimila abitanti in cui vi è una sola farmacia.
1. 35. Burtone, Bindi, Molinari.

ART. 1-bis.

Sopprimerlo.
1-bis. 1. Bindi, Labate, Maura Cossutta, Zanella, Bolognesi, Galeazzi, Giacco, Turco, Zanotti, Burtone, Dorina Bianchi, Mosella, Meduri, Fioroni, Molinari.

Al comma 1, sostituire la parola: equivalenti con la seguente: sostituibili.

Conseguentemente, al comma 2:
sostituire la parola:
equivalenti con la seguente: sostituibili;
sostituire la parola: equivalente con la seguente: sostituibile.
1-bis. 2. Lucchese.

ART. 1-ter.

Al comma 1, sostituire le parole da: tra i farmaci fino alla fine del comma con le seguenti: i farmaci per i quali i medici possono prescrivere «confezioni d'avvio» per terapie usate per la prima volta verso i cittadini e pertanto predispone l'elenco dei farmaci per i quali sono autorizzate la prescrizione e la vendita per unità posologiche al fine di verificarne la tollerabilità e 1'efficacia.
1-ter. 1. Lucchese.

ART. 1-quater.

Al comma 1, dopo le parole: sotto qualsiasi forma aggiungere le seguenti: , ad esclusione dei medicinali di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539.
1-quater. 1. Labate, Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Bolognesi, Galeazzi, Giacco, Turco, Zanotti, Burtone, Dorina Bianchi, Mosella, Meduri, Fioroni, Molinari.

Al comma 1, sopprimere le parole: , nonché dei rimedi fitoterapici ed omeopatici in qualunque forma presentati,
*1-quater. 2. Bindi, Labate, Maura Cossutta, Zanella, Bolognesi, Galeazzi, Giacco, Turco, Zanotti, Burtone, Dorina Bianchi, Mosella, Meduri, Fioroni, Molinari.

Al comma 1, sopprimere le parole: , nonché dei rimedi fitoterapici ed omeopatici in qualunque forma presentati,
*1-quater. 8. Lucchese.

Al comma 1, sostituire le parole: ed omeopatici con le seguenti: e dei medicinali omeopatici autorizzati con procedura di registrazione non semplificata ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185,
1-quater. 10. Zanella, Cima, Boato.

Al comma 1, dopo la parola: omeopatici aggiungere le seguenti: , tranne per quei prodotti presenti sul mercato prima del 30 ottobre 2005,
1-quater. 5. Labate, Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Bolognesi, Galeazzi, Giacco, Turco, Zanotti, Burtone, Dorina Bianchi, Mosella, Meduri, Fioroni, Molinari.


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Al comma 1, dopo la parola: omeopatici aggiungere le seguenti: , tranne quelli soggetti a procedura semplificata di registrazione,
1-quater. 3. Labate, Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Bolognesi, Galeazzi, Giacco, Turco, Zanotti, Burtone, Dorina Bianchi, Mosella, Meduri, Fioroni, Molinari.

Al comma 1, dopo la parola: omeopatici aggiungere le seguenti: , tranne i prodotti omeopatici in confezioni uguali o inferiori a 20 grammi o a 20 millilitri,
1-quater. 4. Bindi, Labate, Maura Cossutta, Zanella, Bolognesi, Galeazzi, Giacco, Turco, Zanotti, Burtone, Dorina Bianchi, Mosella, Meduri, Fioroni, Molinari.

Al comma 3, sostituire le parole da: la medesima fino alla fine del comma con le seguenti: l'AIFA verifica con le aziende produttrici le possibili modalità di informazione dei soggetti non vedenti e ipovedenti, valevoli per tali confezioni di prodotti, tenendo conto dell'andamento dei prezzi di tali prodotti, dei costi di produzione delle possibili modalità informative al fine di non provocare turbative di mercato e danno per il consumatore finale.
1-quater. 7. Labate, Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Bolognesi, Galeazzi, Giacco, Turco, Zanotti, Burtone, Dorina Bianchi, Mosella, Meduri, Fioroni, Molinari.

Al comma 3, sopprimere la parola: pieghevole.
1-quater. 9. Valpiana.

Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:
Art. 1-quater.1. - 1. I farmaci di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, possono essere venduti anche al di fuori delle farmacie, pubbliche e private, aperte al pubblico sul territorio nazionale.
2. La vendita dei farmaci di cui al comma 1 può essere effettuata in appositi esercizi commerciali, denominati «farmservices». La titolarità degli esercizi commerciali di cui al precedente periodo può essere assunta solo da coloro che siano o siano stati:
a) titolari o direttori di una farmacia rurale da almeno 3 anni;
b) titolari o direttori di farmacie urbane o collaboratori presso farmacie da almeno 5 anni;
c) professori universitari titolari di cattedra della facoltà di farmacia;
d) aiuti e assistenti ordinari, straordinari o volontari di detta facoltà con 5 anni di anzianità;
e) farmacisti che abbiano trasferito la propria titolarità dopo 10 anni dall'atto del trasferimento;
f) farmacisti direttori di cooperative farmaceutiche e farmacisti collaboratori scientifici dell'industria farmaceutica iscritti all'albo professionale con 5 anni di anzianità.

3. La titolarità degli esercizi commerciali di cui al comma 2 è preclusa a coloro che siano titolari o direttori di una farmacia urbana o rurale.
4. Con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da stipularsi ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono


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definiti i requisiti strutturali e funzionali degli esercizi commerciali di cui al comma 2.
1-quater. 01. Ercole.

ART. 1-quinquies.

Sopprimerlo.
1-quinquies. 1. Valpiana.

Dopo l'articolo 1-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 1-sexies. - 1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«s-bis) l'indicazione di un'auto stilizzata riportata all'interno di un triangolo rosso e recante la dicitura »Attenti alla guida« al fine di segnalare la situazione pericolo. Tale indicazione deve essere, altresì, riportata sul foglietto illustrativo del medicinale. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, in particolare, ai farmaci sedativi, ipnotici, tranquillanti, antidepressivi, antistaminici, cardiovascolari, agli ormoni, nonché ai farmaci per la vista, antinfiammatori, alle anfetamine e ai diuretici».
1-quinquies. 01. Lucchese.