1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi nei comuni di cui all'articolo 1, fatta eccezione per quelli di cui all'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per il recupero e la tutela dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità per il riparto delle risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1. Le risorse sono destinate, fino al 25 per cento del totale complessivo, agli interventi per i borghi antichi di cui all'articolo 1, comma 4.
3. Per gli anni 2005, 2006 e 2007, la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è determinata in 25 milioni di euro annui. A decorrere dall'anno 2008, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
4. All'onere derivante dal comma 3, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Al comma 1, sostituire la parola: quelli con le seguenti: i comuni capoluogo delle città metropolitane.
2. 15. Parolo, Guido Dussin.
(Approvato)
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e dei trasporti aggiungere le seguenti: , da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 50. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: al 25 per cento con le seguenti: ad un terzo.
2. 51. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 50 per cento.
*2. 2. Parolo, Guido Dussin.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 50 per cento.
*2. 16. Perrotta.