Allegato A
Seduta n. 660 del 21/7/2005


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(A.C. 5470 - Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Riqualificazione urbana dei centri storici).

1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali di determinati territori, lo Stato favorisce interventi per la riqualificazione urbana dei centri storici, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
2. I comuni possono individuare, all'interno del perimetro dei centri storici, le zone di particolare pregio dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, in cui realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana.
3. Gli interventi integrati di cui al comma 2, approvati dal comune con propria deliberazione in base alle vigenti leggi regionali, prevedono il risanamento e il recupero del patrimonio edilizio da parte di privati, la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, compresa la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale, nonché il miglioramento e l'adeguamento dei servizi urbani.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente


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legge, sono individuati antichi insediamenti urbanistici in comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, da equiparare ai centri storici ai fini dell'applicazione della presente legge e ai quali assegnare il marchio di «borghi antichi d'Italia». L'assegnazione del marchio di cui al presente comma non comporta il riconoscimento dell'interesse culturale o paesaggistico dei beni o delle aree compresi negli insediamenti urbanistici interessati, che rimane disciplinato dalle vigenti disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.
(Riqualificazione urbana dei centri storici).

Al comma 2, dopo le parole: del perimetro dei centri storici aggiungere le seguenti: e negli insediamenti urbanistici individuati con il decreto di cui al comma 4.
1. 1. (Testo modificato nel corso della seduta) Folena, Russo Spena.
(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: le zone aggiungere le seguenti: e il patrimonio edilizio.
1. 2. Folena, Russo Spena.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e alla tutela, al risanamento e riuso compatibile con le tipologie e le strutture originarie.
1. 15. Lion, Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 3, dopo le parole: la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico aggiungere le seguenti: finalizzate al recupero e al risanamento ambientale.
1. 16. Lion, Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici.
1. 17. (Testo modificato nel corso della seduta) Lion, Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.
(Approvato)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: di concerto fino alla fine del comma con le seguenti: d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli insediamenti urbanistici cui è riconosciuto il marchio di cui all'articolo 1-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:
Art. 1-bis. (Istituzione del marchio «Borghi più belli d'Italia»). - 1. È istituito il marchio «Borghi più belli d'Italia», riservato ad antichi insediamenti urbanistici.
2. Ai fini del riconoscimento del marchio di cui al comma 1, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottata una apposita carta di qualità in cui sono indicati i parametri qualitativi di natura storica, urbanistica, paesaggistica cui devono corrispondere i borghi, tenendo conto in particolare dello stato di


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conservazione, originalità e tipicità del complesso degli edifici e della struttura urbanistica degli insediamenti.
3. Il riconoscimento del marchio di cui al comma 1 è rilasciato, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), sulla base dei parametri indicati nella carta di qualità di cui al comma 2. Qualora vengano meno i suddetti requisiti, la commissione può procedere alla revoca del marchio.
Art. 1-ter. (Programmi regionali). - 1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le regioni adottano propri provvedimenti di programmazione degli interventi di salvaguardia e valorizzazione dei borghi, anche ai fini di un'azione coordinata con le disposizioni di cui alla presente legge.
2. Con legge regionale sono disciplinate in particolare le modalità di valutazione dei progetti ammessi ai contributi di cui alla presente legge, di redazione e presentazione dei progetti stessi, le eventuali misure di sostegno finanziario regionale, nonché le eventuali deroghe che possono essere concesse, per i borghi di cui all'articolo 1-bis, comma 1.
3. Le risorse finanziarie statali sono riservate, nella misura minima del 75 per cento, ai comuni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1-bis, comma 3.
1. 7. Coluccini, Vigni.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: sei mesi fino a: individuati antichi con le seguenti: tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati.
1. 50. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: antichi insediamenti urbanistici aggiungere le seguenti: , compresi eventuali insediamenti le cui strutture unitarie o frammentarie, anche se parzialmente conservate, abbiano un particolare interesse storico-artistico, storico-testimoniale, archeologico, urbanistico o ambientale,
1. 18. Lion, Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 3.000 abitanti con le seguenti: 5.000 abitanti.
1. 19. Folena, Russo Spena.
(Approvato)

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: , da equiparare fino alla fine del comma.
1. 20. Coluccini, Vigni.

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), definisce i relativi parametri qualitativi di natura storica, architettonica e urbanistica.
1. 51. La Commissione.
(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. I privati che realizzano il risanamento e il recupero del patrimonio edilizio, usufruendo dei contributi e delle agevolazioni di cui all'articolo 2, ovvero delle agevolazioni o dei contributi eventualmente stabiliti dalla regione, non possono procedere ad alienazione totale o parziale dell'immobile oggetto del risanamento o del recupero di cui alla presente legge.
1. 5. Folena, Russo Spena.