Allegato B
Seduta n. 659 del 20/7/2005


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ATTIVITĄ PRODUTTIVE

Interrogazione a risposta immediata:

LADU, SORO e TONINO LODDO. - Al Ministro delle attività produttive. - Per sapere - premesso che:
nel luglio 1996 la produzione delle fibre acriliche dello stabilimento di Ottana veniva ceduta, nell'ambito di un processo di privatizzazione, dalla Enichem alla Montefibre spa;
dopo una prima fase a ritmi normali, negli anni successivi all'acquisizione, Montefibre ridurrà progressivamente la capacità produttiva, fino a chiudere definitivamente gli impianti a far data dal 27 aprile 2003;
in tale occasione invierà lettera di licenziamento ai 251 lavoratori impiegati presso lo stabilimento di Ottana;
dopo un periodo di lotte e di rivendicazioni, che vedrà la mobilitazione dell'intero territorio provinciale, con il coinvolgimento da parte delle forze sindacali, delle istituzioni e del complesso delle rappresentanze politiche, in data 14 luglio 2003 venivano siglate a Palazzo Chigi fra Governo centrale, regione Sardegna, organizzazioni sindacali e forze produttive due intese aventi quale oggetto:
a) un accordo di programma per la riqualificazione dei poli chimici della Sardegna;
b) un protocollo, collegato all'accordo di cui sopra, che impegnava la società Montefibre a ritirare le lettere di licenziamento e a richiedere per le maestranze l'adozione di un provvedimento di cassa integrazione della durata di un anno;
l'accordo di programma, oltre a prevedere l'impegno per la ricollocazione dei dipendenti della Montefibre, individuava, a carico del bilancio statale, la somma di 100 milioni di curo (a valere sulle dotazioni finanziarie stanziate per gli interventi a favore delle aree sottoutilizzate), allo scopo di sviluppare all'interno del compendio produttivo di Ottana un complesso di azioni;
nello specifico:
a) la reindustrializzazione dell'area produttiva, da realizzarsi con il supporto delle società: Sviluppo Italia, Syndial, Polimeri Europa, Territorio e impresa del gruppo Eni, oltre che degli osservatori


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nazionale e regionale della chimica e di Federchimica. Detta azione sarebbe dovuta indirizzarsi alla valorizzazione delle produzioni chimiche esistenti ed all'individuazione di nuove produzioni nel settore della chimica intermedia e della chimica fine, che potessero essere sviluppate all'interno dell'area produttiva;
b) il repowering della centrale termoelettrica allora gestita dalla società Aes corporation (recentemente ceduta al gruppo industriale Clivati), prefigurando forme innovative di autoproduzione finalizzate all'abbattimento dei costi energetici delle imprese presenti nel sito;
c) l'innovazione dell'impianto Pta e Pet, come previsto da una proposta progettuale presentata dalla società Equipolimers (già gruppo Dow chimical - Inca), da realizzarsi attraverso la formula del contratto di programma;
d) lo sviluppo e l'innovazione degli altri impianti chimici esistenti;
e) l'allargamento della base produttiva locale attraverso la promozione di una azione di scouting, tesa all'individuazione di nuove iniziative da insediare nel sito industriale di Ottana;
veniva, altresì, preso l'impegno dal Governo di favorire l'interessamento di possibili acquirenti per il mantenimento ad Ottana della produzione delle fibre acriliche, oltre che un complesso di interventi da realizzarsi sul piano della tutela dell'ambiente attraverso azioni di messa in sicurezza e di bonifica dei siti, attraverso la creazione di un sistema integrato per il monitoraggio ambientale e la gestione del rischio industriale e delle emergenze;
per la realizzazione delle linee strategiche ed operative dell'accordo venivano individuati, come principali strumenti di attuazione:
a) il «contratto di programma» per gli investimenti che avrebbero dovuto salvaguardare e sviluppare le filiere produttive esistenti;
b) il «contratto di localizzazione» e le agevolazioni derivanti dai benefici previsti dalla legge n. 181 del 1989 (estesa anche alle aree della chimica) per gli interventi di reindustrializzazione;
in data 19 dicembre 2003, sempre presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, si svolgeva una riunione di verifica degli accordi sottoscritti in data 14 luglio 2003 alla presenza del Sottosegretario Letta, del Ministro interrogato, del Ministro per le politiche comunitarie Buttiglione, del Sottosegretario per l'interno D'Alì, del presidente della regione Sardegna Masala e delle organizzazioni sindacali e produttive. In tale occasione il Governo emetteva un verbale di riunione attraverso il quale riconfermava gli impegni sottoscritti attraverso l'accordo di programma per la riqualificazione della chimica sarda;
nei mesi successivi venivano presentati al ministero delle attività produttive progetti da parte della società Equipolimers, del consorzio di imprese denominato Creo - Consorzio per la reindustrializzazione dell'area di Ottana - (parte delle quali già presenti nell'area ed operanti nell'ambito della filiera chimica: Lorica, Mini Tow, Antica fornace Villa di Chiesa ed altre) e della società Cfp Pakaging, interessata alla realizzazione di uno stabilimento ex novo che andrebbe a verticalizzare le produzioni della Equipolimers, attraverso la produzione di pellicole per alimenti;
il consorzio Creo andava a ricomprendere al suo interno anche due realtà produttive appartenenti al settore lapideo e delle pietre ornamentali, due realtà appartenenti alla categoria merceologica biomedicale, oltre al gruppo tessile Legler presente ad Ottana e gravato da una pesante crisi del settore;
in data 22 febbraio 2005, in considerazione dei ritardi in capo all'attuazione del predetto accordo di programma, che non consentivano la rioccupazione delle maestranze Montefibre, veniva sottoscritto presso il comitato per l'occupazione della


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Presidenza del Consiglio dei ministri un accordo per la concessione di una proroga della cassa integrazione guadagni fino al 31 dicembre 2005. L'accordo interesserà 148 lavoratori, avendo, nel frattempo, 103 cassintegrati raggiunto i limiti per il trattamento di quiescenza;
in data 4 novembre 2004 la giunta regionale della Sardegna, dietro richiesta del ministero delle attività produttive, emetteva una delibera in ordine alla compatibilità dei progetti Equipolimers, Cfp e del consorzio Creo con il programma di sviluppo produttivo ipotizzato per la regione Sardegna;
da allora il Cipe ha solo recentemente deliberato il finanziamento a favore del progetto della società Equipolimers, concedendo un finanziamento di 36 milioni di euro -:
quali iniziative il Governo intenda assumere al fine di salvaguardare i diritti, la dignità e le professionalità dei lavoratori del settore, in particolare per assicurare la rioccupazione dei 142 lavoratori della Montefibre, attualmente in cassa integrazione, considerato che il loro licenziamento avrebbe pesanti ricadute economiche e sociali non solo sull'area interessata, ma su tutta la Sardegna.
(3-04929)

Interrogazioni a risposta in Commissione:

BENVENUTO. - Al Ministro delle attività produttive. - Per sapere - premesso che:
le organizzazioni sindacali degli agenti di assicurazione - SNA e UNAPASS - hanno recentemente espresso le più vive preoccupazioni per la notizia secondo cui l'ISVAP, come peraltro implicitamente confermato in un incontro del 21 giugno 1995, avrebbe autorizzato la compagnia BPB Assicurazioni alla vendita di polizze Rca e rischi diversi auto attraverso le tabaccherie;
le organizzazioni di categoria considerano la suddetta iniziativa come contraria alla vigente legislazione sulla distribuzione delle polizze, dannosa per l'intera categoria professionale degli agenti di assicurazione e potenzialmente rischiosa per il consumatore;
tali preoccupazioni sono condivise dagli interroganti -:
se effettivamente la compagnia BPB Assicurazioni è stata autorizzata alla vendita di polizze Rca e rischio diversi auto attraverso le tabaccherie;
in caso affermativo, quali sono i motivi di tale innovativa autorizzazione;
se non ritiene frattanto opportuno intervenire presso l'Isvap affinché sia sospesa temporaneamente l'iniziativa, in attesa dei necessari approfondimenti giuridico-legislativi.
(5-04644)

OLIVIERI. - Al Ministro delle attività produttive. - Per sapere - premesso che:
la provincia autonoma di Trento da diversi anni ha sviluppato significative esperienze di politica del lavoro, dotandosi di due strumenti principali:
a) l'occupazione dei soggetti deboli, attraverso l'attivazione di iniziative di utilità collettiva promosse da Enti locali e dalle IPAB ed iniziative innovative in materia di lavori di pubblica utilità finanziati dall'Agenzia del lavoro della provincia autonoma di Trento;
b) l'occupazione di lavoratori assunti nell'ambito delle iniziative di sostegno occupazionale promosse e finanziate dal Servizio ripristino e valorizzazione ambientale della provincia autonoma di Trento, in base alla legge provinciale del 27 novembre 1990, n. 32 - lavoratori espulsi dai processi produttivi per esubero;
entrambe le tipologie sono riconducibili al concetto di lavori socialmente utili di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196 e dal conseguente decreto legislativo n. 468 del 1997;
nell'attuazione di entrambi gli strumenti, la Provincia autonoma di Trento si


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avvale della collaborazione di diverse cooperative di lavoro che, in convenzione con l'ente pubblico, impiegano un numero considerevole di lavoratori in mobilità o in cassa integrazione guadagni, disoccupati o in esubero specificatamente individuati da Enti committenti e/o finanziatori, secondo dei requisiti stabiliti per legge o per regolamento con l'istituzione di elenchi di persone da avviare all'occupazione nell'ambito dei progetti;
la Commissione provinciale per l'impiego confeziona le liste di mobilità e, le cooperative non partecipano assolutamente alla formazione di questi elenchi. Al termine dei periodi temporali è la Commissione a segnalare i nominativi al Servizio ripristino e valorizzazione ambientale della provincia autonoma di Trento ed è il Servizio, sulla base di una convenzione, a trasmettere alle cooperative le persone che devono essere assunte; dette assunzioni sono a tempo indeterminato;
lo stesso avviene per «Azione 10» che vede la segnalazione ai comuni e prevede un'assunzione stagionale;
l'articolo 2512 del codice civile, sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 in vigore dal primo gennaio 2004, definisce «Cooperative a mutualità prevalente» quelle che si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
il successivo articolo 2513, comma 1, lettera b) stabilisce quale criterio per la definizione della prevalenza, che il costo del lavoro dei soci sia superiore al 50 per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, B9;
risulta chiaro, che per la natura dei soggetti coinvolti, si rende assai problematico un loro coinvolgimento consapevole nella compagine sociale delle singole cooperative allo scopo di osservare i vincoli della «prevalenza» previsti dalla normativa citata;
l'articolo 9 del decreto legislativo sopraccitato ha anche previsto, introducendo l'articolo 111-undecies nel testo delle disposizioni transitorie per l'attuazione del codice civile, che il ministero delle attività produttive, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, stabilisce, con proprio decreto, regimi derogatori al requisito della prevalenza, così come definite dall'articolo 2513 del codice, in relazione alla struttura dell'impresa e del mercato in cui le cooperative operano, a specifiche disposizioni normative cui le cooperative devono uniformarsi e alla circostanza che la realizzazione del bene destinato allo scambio mutualistico richieda il decorso di un periodo di tempo superiore all'anno di esercizio;
poiché, in base all'articolo 223-duodecies disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle Cooperative a mutualità prevalente, risulta evidente come il mancato rispetto dei vincoli di prevalenza comporta un aggravio per le società operanti in queste particolari iniziative finanziate dall'Ente pubblico con un aggravio del costo di svolgimento del servizio che non potrà che gravare sulle amministrazioni coinvolte -:
se non ritenga opportuno nell'ambito del decreto che il ministero delle attività produttive emana di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze prevedere un regime derogatorio al regime della prevalenza, così come definito dall'articolo 2512 del codice civile, in relazione alla specifica situazione di queste Cooperative che svolgono una funzione assolutamente di rilievo sociale perché, altrimenti, sarebbero penalizzate portando come esempio la situazione delle Cooperative della provincia autonoma di Trento che impiegano questo personale - in modo obbligatorio - in base alla legge provinciale del 27 novembre 1990, n. 32;
se, alla luce di quanto descritto, non sia opportuno che, ai fini del calcolo del rapporto fra costo del lavoro del personale socio e, costo complessivo del lavoro di cui al punto b) dall'articolo 2513, non si tenga conto (né al numeratore, né al denominatore)


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del costo relativo dell'impiego di personale assunto nell'ambito di convenzioni e/o contratti con enti pubblici o comunque finanziati dagli enti pubblici con la sola finalità di sostegno occupazionale a soggetti deboli, appartenenti a categorie specificatamente individuate dai medesimi enti committenti e/o finanziatori;
se non sia opportuno, come nel caso di quanto avviene nella provincia autonoma di Trento, non tener conto del personale che le cooperative impiegano sulla base della legge provinciale del 27 novembre 1990 n. 32.
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