Allegato A
Seduta n. 659 del 20/7/2005


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DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 2005, N. 112, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA MISSIONE INTERNAZIONALE IN IRAQ (A.C. 5949)

(A.C. 5949 - Sezione 1)

PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo è assicurato ogni contributo al fine di garantire il rispetto dei diritti umani.
1. 8. Molinari, Minniti, Ranieri, Pinotti, Pisa, Ruzzante, Angioni, Luongo, Lumia, De Brasi, Rotundo, Santino Adamo Loddo, Rocchi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. In relazione alle esigenze connesse alle attività di supporto alle Forze armate impiegate nelle missioni internazionali e ai conseguenti carichi di lavoro derivanti dalle nuove funzioni assegnate al personale civile inquadrato nell'area A1, in servizio presso il Ministero della difesa, è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per finanziare l'inquadramento nell'area B1 del predetto personale con le modalità previste dalla legge 16 luglio 1997, n. 265.
1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 7. Pisa, Minniti, Ranieri, Molinari, Pinotti, Angioni, Lumia, Ruzzante, Santino Adamo Loddo, De Brasi, Luongo, Rotundo, Rocchi.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. (Profili d'ingaggio e operatività della missione). - 1. Gli appartenenti alle Forze armate e all'Arma del carabinieri impegnate fuori dai confini della Repubblica in missioni e operazioni militari non finalizzate alla difesa del territorio nazionale possono, in qualsiasi momento, per intervenuto contrasto tra i profili d'ingaggio e il contesto operativo della missione, chiedere di rientrare in Italia, restando a disposizione dell'Arma di appartenenza o congedandosi.
6. 01. Deiana, Mantovani, Folena, Cima.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. (Prevenzione sanitaria). - 1. Al personale impiegato nelle missioni militari all'estero è fatto obbligo, nel corso di tutte le operazioni, di usare gli strumenti di protezione necessari ad evitare il contatto, l'inalazione e l'ingestione di sostanze


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chimiche o radioattive prodotte da uranio impoverito o altri agenti o sostanze nocive.
8. 01. Deiana, Mantovani, Folena, Cima, Pisa, Grandi, Crucianelli.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. (Prevenzione sanitaria). - 1. Il personale civile e militare che, a seguito delle indagini predisposte da apposita commissione medica, risulti affetto da patologie connesse alla contaminazione di uranio impoverito, sono riconosciuti i benefici di cui al decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369.
8. 02. Deiana, Mantovani, Folena, Cima, Pisa, Grandi, Crucianelli.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. (Militari di leva e di carriera caduti o infortunati durante il servizio o nelle missioni internazionali). - 1. L'articolo 1 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 1. - 1. Sono destinatari delle norme di cui alla presente legge i militari e gli agenti in servizio di leva, in ferma annuale, in ferma pluriennale, in ferma breve, in ferma prefissata ovvero trattenuti o raffermati o i richiamati nelle Forze armate, nei Corpi armati e nei Corpi militarmente ordinati, i sergenti di complemento, gli allievi carabinieri, gli allievi della Guardia di finanza, gli allievi agenti di polizia, gli allievi del Corpo di Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, gli allievi di prima classe dell'Accademia navale, gli allievi delle scuole e collegi militari, i quali subiscano, per causa di servizio o durante il periodo di servizio, un evento dannoso che ne provochi la morte o che comporti una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B, annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni».

2. All'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. I benefici di cui al presente articolo si applicano a domanda degli aventi diritto, anche per gli eventi verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge ed i relativi benefici hanno effetto con decorrenza dal 1o gennaio 1974, in analogia con quanto previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai Corpi di polizia».

3. All'articolo 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«3. Ai familiari dei destinatari di cui all'articolo 1, deceduti durante il periodo di servizio, che non abbiano beneficiato di alcun risarcimento o che abbiano beneficiato di un risarcimento inferiore, è corrisposto, a domanda degli aventi diritto, uno speciale indennizzo. L'indennizzo è pari a 50 mila euro, comprensivo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, per coloro che non abbiano beneficiato di alcun risarcimento, e pari alla cifra residua per coloro che abbiano beneficiato di risarcimenti inferiori. Tali benefici decorrono dal 1o gennaio 1969, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 280»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Ai destinatari delle disposizioni di cui al presente articolo è attribuito, ove più favorevole rispetto al trattamento di pensione in godimento, il trattamento di pensione di cui all'articolo 3, da liquidare con i criteri e le modalità ivi previsti».
4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998,


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n. 407, e successive modificazioni, sono estese al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli conviventi ed a carico qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o divenuto inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni di natura violenta riportate nell'espletamento dell'attività di servizio.
5. Agli oneri di cui al presente articolo pari, nel triennio 2005-2007, ad una spesa annuale di 500.000 euro si provvede mediante equivalente riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri previsto dal Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e finanze nello stesso triennio.
8. 03. Ruzzante, Minniti, Molinari, Grandi, Pinotti, Pisa, Lumia, Angioni, Luongo, De Brasi, Rotundo, Santino Adamo Loddo, Rocchi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Non è punibile il militare che rifiuta di fare uso delle armi quando non ne ritiene giustificato l'uso per ragioni di coscienza.
9. 3. Deiana, Mantovani, Folena, Cima.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. (Commissioni interministeriali di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria). - 1. È istituita una commissione scientifica con esperti dell'APAT, dell'ISS, del CNR, dell'ENEA per valutare l'inquinamento chimico, fisico e radioattivo di armamenti ad uranio impoverito nei conflitti militari successivi al 1990 e per accertare le cause di malattie e decessi di militari italiani impegnati in missioni all'estero dal 1990 al 2004, anche in relazione a patologie riscontrate tra la popolazione civile dei Paesi interessati e al lavoro svolto dalla Commissione istituita dal Ministro dell'ambiente nell'anno 2000.
2. La Commissione è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri della difesa, degli affari esteri, dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute, e termina i propri lavori con una relazione al Governo e al Parlamento entro il 30 giugno 2005.
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.3 «Fondo speciale» di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9. 03. Calzolaio, Pisa, Minniti, Ranieri, Molinari, Pinotti, Ruzzante, Angioni, Luongo, Lumia, De Brasi, Rotundo, Santino Adamo Loddo, Rocchi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. (Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria). - 1. La sanità militare assume l'oggettiva responsabilità della tutela della salute del personale militare inviato in missioni militari all'estero. Essa, al fine di prevenire e ridurre i rischi derivanti, nelle varie condizioni di impiego operativo, dal contatto o dall'esposizione a sostanze o situazioni potenzialmente patogene, si avvale delle competenze e delle capacità di misurazione e controllo esistenti nei reparti e negli enti militari e predispone apposite convenzioni per operare congiuntamente con esperti dell'APAT, dell'ISS, del CNR, dell'ENEA e delle università pubbliche.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato


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ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9. 02. Calzolaio, Pisa, Minniti, Ranieri, Molinari, Pinotti, Ruzzante, Angioni, Luongo, Lumia, De Brasi, Rotundo, Santino Adamo Loddo, Rocchi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. (Misure per la tutela della salute). - 1. Al personale civile e militare che, a seguito di indagini, risulti affetto da patologie potenzialmente connesse alla contaminazione da uranio impoverito, o ad altre sostanze patogene, sono riconosciuti i benefici di cui al decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005-2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9. 01. Pinotti, Minniti, Molinari, Ranieri, Calzolaio, Pisa, Ruzzante, Angioni, Luongo, Lumia, De Brasi, Rotundo, Santino Adamo Loddo, Rocchi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. - (Misure di prevenzione e sostegno). - 1. Il Ministro della difesa con proprio provvedimento dispone l'erogazione di contributi, a carico di Difeassist, a favore dei militari e delle loro famiglie che, a seguito di indagini epidemiologiche, risultino o dovessero risultare affetti o deceduti per linfoma di Hodgkin o altre forme tumorali associabili a contaminazione da uranio impoverito o da altri agenti cancerogeni.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 7.1.3.3 «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
9. 015. Molinari, Minniti, Ruzzante, Ranieri, Pisa, Pinotti, Lumia, Angioni, De Brasi, Tanoni, Luongo, Santino Adamo Loddo, Rotundo, Intini, Rocchi.