Allegato A
Seduta n. 659 del 20/7/2005


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DISEGNO DI LEGGE: S. 1296-B - DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO DI CUI AL REGIO DECRETO 30 GENNAIO 1941, N. 12, PER IL DECENTRAMENTO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PER LA MODIFICA DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA CORTE DEI CONTI E IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHÉ PER L'EMANAZIONE DI UN TESTO UNICO (RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA) (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 4636-BIS-D)

(A.C. 4636-bis-D - Sezione 1)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
la popolazione detenuta femminile in Italia oscilla da sempre tra il 4 e il 5 per cento del totale, non superando mai questa soglia;
le donne detenute in Italia si trovano allocate in sette istituti femminili (Trani, Pozzuoli, Rebibbia, Perugia, Empoli, Genova, Venezia) e in 62 sezioni all'interno di carceri maschili;
circa 70 bambini al di sotto dei tre anni di età si trovano in carcere con le loro madri, tanto in prigioni interamente femminili quanto in sezioni ospitate all'interno di prigioni maschili;
le donne detenute devono in media scontare pene di lunghezza molto inferiore a quelle degli uomini, la maggior parte non superando i cinque anni;
l'ordinamento penitenziario prevede una serie di strutture specifiche per le carceri e le sezioni femminili, come ad esempio gli asili nido laddove l'istituto o la sezione ospiti gestanti o madri con bambini;
l'associazione Antigone ha reso noti, attraverso una pubblicazione e alcuni seminari, i risultati di una ricerca transnazionale cui l'associazione stessa ha preso parte sul reinserimento socio-lavorativo delle donne ex detenute, dalla quale emergono i seguenti punti:
1) nonostante l'esiguo numero di donne detenute in Italia e negli altri Paesi europei, la maggior parte dei problemi che esse si trovano ad affrontare durante la detenzione e al momento del loro reingresso in società è diretta conseguenza del sovraffollamento di cui soffrono i sistemi penitenziari europei, sovraffollamento determinato in massima parte dalle presenze maschili e tuttavia subito anche dalle donne medesime a causa della gestione amministrativa unitaria di prigioni e sezioni maschili e femminili;
2) le donne detenute ed ex detenute presentano problematiche peculiari legate alla loro condizione di genere - prime fra tutte, ma non unicamente, quelle sanitarie e quelle legate alla maternità - per far fronte alle quali si rivelano inadeguati gli strumenti utilizzati per gli uomini;
3) la frammentazione della popolazione detenuta femminile, ospitata spesso in piccole sezioni all'interno di prigioni maschili (in molte delle quali si trovano non più di due o tre detenute),


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determina una tendenza a trascurare tali sezioni, destinando alla detenzione maschile la quasi totalità delle risorse economiche e umane. Tale problema non si risolve eliminando le sezioni femminili all'interno degli istituti maschili e contenendo l'intera popolazione detenuta femminile nelle poche prigioni interamente destinate ad essa, in quanto così facendo si costringerebbe la maggior parte delle donne a scontare la pena lontano dal luogo di residenza del proprio nucleo familiare,

impegna il Governo

nell'ambito della prevista riorganizzazione del Ministero della giustizia, ad adottare opportune iniziative volte ad istituire un apposito ufficio del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che si occupi specificamente del trattamento delle donne detenute.
9/4636-bis-D/1.Cima, Cento, Boato, Bulgarelli, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella, Ciro Alfano, Angioni, Bandoli, Carboni, Calzolaio, Damiani, Folena, Grillini, Lucidi, Montecchi, Pistone, Rosato, Russo Spena, Trantino, Guido Giuseppe Rossi, Lussana, Benvenuto.

La Camera,
premesso che:
il Senato, in occasione dell'esame del disegno della legge finanziaria del 2003, ha approvato un ordine del giorno presentato da senatori di maggioranza ed opposizione volto ad impegnare il Governo a ritenere provvisoria l'elevazione da 72 a 75 anni dell'età per il mantenimento in servizio dei magistrati, in attesa dell'approvazione della riforma dell'ordinamento giudiziario;
pertanto, la facoltà di permanere in servizio a richiesta dell'interessato fino a 75 anni si correla ad una disposizione di natura provvisoria in ordine alla quale il Governo si è già impegnato ad adottare le iniziative volte alla sua abrogazione;
proprio in ragione di tale provvisorietà e del relativo impegno assunto dal Governo, il disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario, nel sancire la temporaneità degli incarichi direttivi, prevede che gli stessi, a seconda che siano di legittimità o di merito, possano essere conferiti soltanto a magistrati che, tenuto conto anche dell'eventuale esercizio della facoltà di permanere in servizio fino al settantaduesimo anno di età, abbiano prima della data di ordinario collocamento a riposo un periodo di servizio pari alla durata dell'incarico stesso;
ai fini di una corretta applicazione della riforma, occorre abrogare la disposizione provvisoria che ha consentito di permanere in servizio a richiesta dell'interessato fino al settantacinquesimo anno di età, anche in ragione del fatto che la carenza di organico che si trovava all'origine di detta norma è in via di definizione a seguito dell'espletamento di concorsi straordinari,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure idonee al fine di portare nuovamente a 72 anni il limite massimo di età per il mantenimento in servizio dei magistrati oltre l'età di ordinario collocamento a riposo.
9/4636-bis-D/2.Perlini.

La Camera,
premesso che all'articolo 2 sono previsti i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), deve attenersi nel disciplinare i concorsi per uditore giudiziario, la disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati e le competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari,

impegna il Governo

ad aumentare il ruolo organico del personale della magistratura complessivamente di mille unità, delle quali trecento


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da destinare alla trattazione delle controversie di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni, così come previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, «Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura».
9/4636-bis-D/3.Magnolfi.

La Camera,
premesso che all'articolo 2 sono previsti i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo, nell'esercizio della delega di cui all' articolo 1, comma 1, lettera a), deve attenersi nel disciplinare i concorsi per uditore giudiziario, la disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati e le competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari,

impegna il Governo

ad adottare eventuali ulteriori iniziative normative volte a prevedere che i magistrati ad ogni quadriennio dalla nomina siano sottoposti a valutazioni di professionalità.
9/4636-bis-D/4.Bonito.

La Camera,
premesso che all'articolo 2 sono previsti i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), deve attenersi nel disciplinare i concorsi per uditore giudiziario, la disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati e le competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari,

impegna il Governo

ad adottare eventuali ulteriori iniziative normative volte a prevedere valutazioni di professionalità quadriennali fondate su criteri di capacità organizzativa, diligenza, impegno e attitudine alla dirigenza.
9/4636-bis-D/5.Carboni.

La Camera,
premesso che all'articolo 2 sono previsti i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), deve attenersi nel disciplinare i concorsi per uditore giudiziario, la disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati e le competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari,

impegna il Governo

a prevedere che i concorsi per gli incarichi direttivi e semi direttivi si basino su una valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura.
9/4636-bis-D/6.Siniscalchi.

La Camera,
premesso che all'articolo 2 sono previsti i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), deve attenersi nel disciplinare i concorsi per uditore giudiziario, la disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati e le competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari,

impegna il Governo

a prevedere che la valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura per gli incarichi direttivi si basi sulla laboriosità del magistrato.
9/4636-bis-D/7.Finocchiaro.


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La Camera,
premesso che all'articolo 2 sono previsti i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), deve attenersi nel disciplinare i concorsi per uditore giudiziario, la disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati e le competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari,

impegna il Governo

a prevedere che la valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura per gli incarichi direttivi si basi sulle capacità organizzative del valutato.
9/4636-bis-D/8.Grillini.

La Camera,
premesso che all'articolo 2 sono previsti i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), deve attenersi nel disciplinare i concorsi per uditore giudiziario, la disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati e le competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari,

impegna il Governo

a prevedere che la progressione economica dei magistrati avvenga sulla base dell'anzianità, con riferimento alle funzioni di merito e di legittimità.
9/4636-bis-D/9.Kessler.

La Camera,
premesso che all'articolo 2 sono previsti i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), deve attenersi nel disciplinare i concorsi per uditore giudiziario, la disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati e le competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari,

impegna il Governo

a dare finalmente completa attuazione alla legge 13 febbraio 2001, n. 48, «Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura».
9/4636-bis-D/10.Lucidi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 2, comma 7, lettera m), n. 1, prevede che «il magistrato sottoposto a procedimento penale e cautelarmente sospeso abbia diritto ad essere reintegrato a tutti gli effetti nella situazione anteriore qualora sia prosciolto con sentenza irrevocabile ovvero sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione»;
la norma costituisce riaffermazione del generale principio contenuto nel decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, contenente «Interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento»;
nella relazione a detto decreto-legge ed in quella che accompagna il disegno di legge di conversione (A.S. n. 2841), in riferimento ai principi che hanno ispirato la novella legislativa, si precisa che «nei casi in cui il dipendente abbia diritto al ripristino o al prolungamento del rapporto [...] vada assicurato [...] il conferimento di qualifica e funzione corrispondenti a quella spettante al momento dell'interruzione del rapporto o che sarebbe spettata se tale interruzione non vi fosse stata» e che nei confronti dei magistrati ordinari, prosciolti con formula


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piena ai sensi del comma 57 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 («legge finanziaria 2004»), la misura riparatrice «ha la funzione di indennizzare almeno in parte il grave pregiudizio morale subito dagli interessati, che consiste soprattutto nell'essere stati scavalcati, senza alcuna colpa, da colleghi che erano a loro posposti nel ruolo organico»;
il riferimento contenuto nella norma in esame (articolo 2 citato) al «diritto» del magistrato «ad essere reintegrato a tutti gli effetti nella situazione anteriore» deve pertanto essere armonizzato - in sede di decreti attuativi - al detto principio: evitare lo scavalcamento di coloro che sono stati sospesi da parte di quanti «erano a loro posposti nel ruolo organico»;
tale armonizzazione è resa necessaria non soltanto dal valore di legge speciale del citato decreto-legge rispetto alla legge di delega per la riforma dell'ordinamento giudiziario, ma anche dall'esigenza di interdire prassi applicative, peraltro già inaugurate dal Consiglio superiore della magistratura che rischiano di sterilizzare la portata dell'iniziativa riformatrice;
la reintegrazione «nella situazione anteriore», nell'unica interpretazione razionale e conforme a Costituzione, deve tendere a rafforzare e rendere ancor più cogente il principio, indiscusso nel rapporto di pubblico impiego, secondo il quale l'Amministrazione ha il dovere di adottare - nei confronti del pubblico dipendente inquisito penalmente e riconosciuto innocente - tutti i provvedimenti idonei ad elidere le conseguenze di danno che egli abbia eventualmente subito ed a ristorarne le legittime aspettative di progressione in carriera;
tale norma non può pertanto significare che la riparazione si esaurisca nel restituire il magistrato sospeso nell'originaria posizione di ruolo, posizione che oltre tutto - già a normativa vigente - non subisce alcuna modificazione, dal momento che il magistrato, pur sospeso, continua ad «avanzare» nel ruolo, a mano a mano che ne escono - per le più diverse ragioni (raggiunti limiti di età, dimissioni, destituzione, morte) - coloro che lo precedono;
la sospensione incide invece - ed in maniera determinante - sulla progressione del magistrato nelle funzioni. A causa della sospensione, infatti, egli perde ogni chance di carriera, non può partecipare ad alcun concorso per il conferimento di funzioni più elevate e neppure soltanto diverse da quelle esercitate e subisce quegli «scavalcamenti» che la decretazione d'urgenza ha voluto impedire;
il «diritto ad essere reintegrato a tutti gli effetti nella situazione anteriore», previsto dalla norma delegante (articolo 2 citato) non può dunque che significare che al magistrato sospeso e poi riconosciuto pienamente innocente deve essere garantita la stessa progressione di carriera e di funzioni goduta dai colleghi che lo seguivano nel ruolo;
tale risultato può agevolmente conseguirsi ancorando la misura reintegratrice ad un criterio oggettivo e di univoca interpretazione, quale il conferimento al magistrato danneggiato di funzioni di livello almeno pari alla funzione più elevata tra quelle assegnate agli altri magistrati che lo seguivano nel ruolo al momento della sospensione cautelare;
rilevato ancora che il comma 45 della legge di delega, destinato ad essere applicato anche alle procedure in corso all'entrata in vigore della legge stessa, nel fissare i requisiti per il conferimento degli incarichi direttivi di merito e di legittimità, fa riferimento alla data di ordinario collocamento a riposo prevista dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511;
il citato decreto-legge, sancisce (articolo 1) il «diritto» del pubblico dipendente, sospeso dal servizio o dalla funzione a seguito di processo penale conclusosi in maniera ampiamente liberatoria, di ottenere il prolungamento del rapporto d'impiego «anche oltre i limiti di età


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previsti dalla legge, comprese eventuali proroghe per un periodo pari a quello della sospensione ingiustamente subita»;
ancorché non sia ragionevolmente dubitabile che quest'ultima norma, per il ricordato carattere di legge speciale, debba trovare comunque piena applicazione, appare nondimeno opportuno - per dirimere in radice ogni tentativo di eludere il preciso comando normativo, frutto di un complesso ed articolato dibattito parlamentare e di una ponderata scelta assunta dal Governo con la decretazione d'urgenza - che in sede di decreti applicativi sia reso esplicito che la data di «ordinario collocamento a riposo» indicata nel comma 45 deve essere calcolata, nei casi di prolungamento del rapporto d'impiego a mente della disposizione del citato articolo 1 del decreto-legge, aggiungendo al limite del settantesimo anno di età un «periodo pari a quello della sospensione ingiustamente subita» dal magistrato,

impegna il Governo

a provvedere, in attuazione della delega che gli è conferita per la riforma dell'ordinamento giudiziario, nei sensi di cui alle premesse.
9/4636-bis-D/11.Taormina.