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RSI, tra i quali i famigerati collaborazionisti della Guardia Nazionale Repubblicana;
dalle voci che concorrono a formare il trattamento economico complessivo del personale in s.p.e.;
sono continui gli assalti alle forze di polizia nella città di Napoli;
negli uffici di polizia centinaia di poliziotti svolgono mansioni amministrative sottraendo personale prezioso al controllo del territorio;
le forze armate dispongono di personale addestrato anche amministrativamente -:
se non intendano porre in essere iniziative volte ad inviare personale amministrativo negli uffici periferici e non, della Polizia di Stato e dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, onde sostituire il loro personale amministrativo per permettere agli stessi di scendere al fianco dei colleghi per la prevenzione sul territorio della provincia di Napoli.
(3-04915)
lo Stato maggiore dell'Esercito con foglio d'ordini in via di diramazione ai reparti, ha deciso di modificare le mostrine indossate dagli appartenenti al 9o reggimento d'assalto «Col Moschin», sostituendo quelle tipiche della specialità paracadutisti con mostrine nere a doppia punta sovrastate dall'ala, dal paracadute e dal gladio dei reparti paracadutisti;
un'immagine delle stesse mostrine appare anche sul sito dell'Esercito, alla pagina dedicata al reggimento «Col Moschin», di fatto confermandone l'adozione come simbolo ufficiale del reparto;
le mostrine nere a doppia punta («fiamme nere»), benché nate durante la prima guerra mondiale per gli appartenenti ai reparti «arditi», sono state per molti anni adottate quale segno di riconoscimento dei reparti fascisti della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale e successivamente ad alcuni reparti della
la fiamma nera è dunque saldamente associata al fascismo e all'uso di simboli presi a prestito da altre tradizioni; basti pensare al fascio littorio, che nell'antica Roma rappresentava il potere dei magistrati, ma che nessuno potrebbe immaginare di ripristinare sulla base di questa considerazione, cancellando cosa abbia invece significato per molti anni nella recente storia italiana;
inoltre, a prescindere dall'uso da parte delle milizie fasciste della fiamma nera, il cosiddetto «ardissimo» italiano che è sempre stato associato nella storia recente dell'Italia a movimenti ed organizzazioni della destra estrema, che ha preso a prestito una cultura deteriore (basti pensare alle parole dell'inno dell'Ardito: «Fiamme Nere avanguardia di morte, siam vessillo di lotta e di orror»), non certo idonea a caratterizzare un reparto altamente professionale e specializzato delle nostre Forze armate -:
se corrisponda al vero che lo Stato maggiore dell'Esercito ha deciso di ripristinare l'uso delle mostrine nere a due fiamme che già appartennero agli Arditi, alla MVSN e alla GNR della Repubblica sociale italiana;
in caso affermativo, se non ritenga di dover immediatamente disporre la cancellazione del provvedimento.
(5-04624)
secondo quanto disposto da un decreto del Ministero della difesa del 27 maggio 2005, dal 2006 il reclutamento di personale femminile nelle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica e Arma dei Carabinieri), condizionato finora da tetti variabili a seconda dei concorsi, avverrà senza limitazioni;
dal prossimo anno quindi la partecipazione femminile nelle Forze Armate potrà avvenire senza alcuno sbarramento percentuale per tutti i ruoli, corpi, categorie, specialità e specializzazioni, con l'unico criterio della meritevolezza);
risulta necessario, dopo questo ulteriore passo, garantire al personale femminile la effettiva parità di diritti e doveri in rapporto alla loro appartenenza al mondo militare -:
se il Ministro intenda provvedere all'adozione di norme, con lo strumento che ritenga più opportuno, a garanzia di un'adeguata presenza di personale femminile anche nelle rappresentanze militari.
(5-04625)
al personale militare, dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che si trova nella condizione di servizio volontario non viene corrisposta, dall'Amministrazione della Difesa, la relativa contribuzione ai fini previdenziali in favore dell'I.N.P.D.A.P.;
a detto personale è richiesto il pagamento del riscatto ai fini previdenziali e di buonuscita, dei periodi di servizio volontario svolto, all'atto del transito in servizio permanente, nonostante il consolidato orientamento giurisprudenziale ritenga che al pari di qualsiasi rapporto previdenziale, anche quello nel quale è parte l'I.N.P.D.A.P. è distinto ed autonomo rispetto al rapporto di impiego, nel senso che non ha origine contrattuale ma sorge ope legis al verificarsi del presupposto di legge, che è costituito dallo svolgimento, da parte del militare, di attività lavorativa a favore dell'amministrazione ed in posizione di subordinazione rispetto ad essa, indipendentemente dal fatto che detta attività sia svolta in posizione di ruolo o non di ruolo e a tempo determinato o indeterminato;
alla nascita del rapporto di impiego con l'amministrazione statale si accompagna quindi la contestuale costituzione del correlativo rapporto previdenziale, che è rapporto unitario anche se complesso, perché comprensivo di due relazioni fondamentali: la prima, intercorrente fra l'amministrazione statale datrice di lavoro e l'Istituto di previdenza e avente ad oggetto l'iscrizione al Fondo di previdenza e il pagamento del relativo contributo; la seconda, intercorrente fra l'Istituto di previdenza e il dipendente statale avente ad oggetto il pagamento dell'indennità di buonuscita al verificarsi delle condizioni previste dalla legge. Giurisprudenza e dottrina hanno da tempo chiarito che l'unitarietà del rapporto previdenziale discende dal nesso di interdipendenza (o di sinallagmaticità), genetico e funzionale, che intercorre fra le due relazioni fondamentali; in altri termini, l'obbligazione avente ad oggetto la prestazione in tanto sussiste in quanto ricorra, a monte, l'obbligazione contributiva (sinallagma genetico); la stessa obbligazione in tanto deve essere adempiuta in quanto sia stato pagato (o, quanto meno, sia dovuto) il contributo previdenziale (sinallagma funzionale);
l'unitarietà del rapporto previdenziale comporta quindi che un solo fatto è alla base della sua costituzione e della contestuale nascita delle relative obbligazioni a carico dei soggetti ad esse tenute (amministrazione datrice di lavoro e Istituto di previdenza) e cioè l'esistenza di un rapporto d'impiego alle dipendenze dell'amministrazione statale;
non varrebbe opporre che la norma in questione si riferisce al contenzioso in materia di indennità, laddove la materia del contendere riguarda l'obbligo di iscrizione al Fondo di previdenza e di pagamento del contributo;
è agevole infatti osservare che il legislatore del 1980 ha richiamato l'indennità di buonuscita come elemento di individuazione dell'intero rapporto previdenziale che ad essa è strutturalmente e funzionalmente preordinato;
nelle numerose controversie nella quale si discute del diritto del militare all'iscrizione al Fondo di previdenza è indubbio che contraddittore necessario è innanzi tutto l'amministrazione di appartenenza, che per legge è obbligata a chiederla all'Istituto di previdenza e a pagare il relativo contributo, ove ricorra il presupposto di legge (l'esistenza di un rapporto di pubblico impiego);
a differenza del servizio militare di leva, nel quale la costituzione del rapporto avviene per atto coattivo dell'amministrazione militare (la chiamata alle armi), nel servizio svolto in posizione di ferma e di rafferma la costituzione del rapporto non può prescindere dalla dichiarata disponibilità dell'interessato, onde la denominazione legale di servizio volontario (articoli 38 e seguenti, legge 31 luglio 1954 n. 599);
detto servizio, che costituisce ancora oggi per il personale militare la strada normale di accesso al servizio permanente effettivo, presenta tutti gli elementi che da tempo giurisprudenza e dottrina individuano come caratterizzanti il rapporto di pubblico impiego, e cioè:
a) la sua correlazione con i fini istituzionali dell'amministrazione militare, al cui perseguimento il militare in posizione di ferma e rafferma attende in maniera immediata e diretta;
b) la professionalità, conseguente al fatto che il militare è considerato in ogni momento in attività di servizio;
c) la continuità del servizio, in quanto il militare è assunto non per una singola opera, ma per esigenze di carattere durevole;
d) l'obbligatorietà della prestazione a favore dell'amministrazione, atteso che il militare «è vincolato, per obbligo assunto, a prestare servizio per un periodo di tempo determinato» (articolo 38 citato legge n. 599 del 1954);
e) la predeterminazione della retribuzione a lui spettante, che è costituita
f) la subordinazione gerarchica, che intuitivamente è più incisiva di quella alla quale è tenuto il personale civile;
g) l'occupazione di un posto di organico;
h) lo svolgimento di una carriera, sia pure limitata, che costituisce il presupposto necessario per l'instaurazione del successivo rapporto d'impiego a tempo indeterminato;
il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n. 1032, nell'individuare i dipendenti aventi titolo all'iscrizione al Fondo di previdenza già gestito dall'E.N.P.A.S., e ora dall'I.N.P.D.A.P., ricomprende fra essi i militari delle forze armate senza ulteriori specificazioni (articolo 1) se non che siano in servizio «continuativo», che è posizione in cui si trovano i militari in ferma e rafferma;
lo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1032, al successivo articolo 2, elenca le categorie non aventi diritto all'iscrizione, e fra questi non compaiono i soggetti di cui si discute;
pertanto è indubbio che il rapporto di lavoro del personale in ferma e rafferma assume in sé tutte le connotazioni del pubblico impiego e realizza quindi il presupposto di legge per la costituzione automatica del rapporto previdenziale avente ad oggetto l'obbligo contributivo e l'indennità di buonuscita. In materia il corrente orientamento giurisprudenziale conferma l'obbligo per il ministero della difesa di provvedere all'iscrizione del personale militare in servizio permanente al Fondo di previdenza e di versare all'I.N.P.D.A.P. il contributo afferente al periodo di volontariato, limitatamente all'importo che ad esso fa carico e contestualmente dichiara l'obbligo per l'I.N.P.D.A.P. di restituire al personale militare le somme che abbia già provveduto a versare a titolo di contributo di riscatto -:
se il Ministro sia a conoscenza di tale complesso di elementi e quali disposizioni abbia impartito od intenda impartire affinché siano puntualmente applicate le disposizioni di legge in materia previdenziale, anche alla luce dei consolidati orientamenti dei giudici amministrativi e del sempre crescente contenzioso in materia che vede puntualmente la soccombenza del ministero della difesa;
se, non intenda avviare le relative indagini all'interno del suo dicastero affinché sia accertato dall'autorità competente l'eventuale danno erariale prodottosi a seguito del vasto contenzioso che ha visto il ministero della difesa soccombere in ogni sede di giudizio e in conseguenza siano individuati e perseguiti a norma di legge i responsabili.
(4-15978)
lo Stato maggiore dell'Esercito con foglio d'ordini in via di diramazione ai reparti, ha deciso di modificare le mostrine indossate dagli appartenenti al 9o reggimento d'assalto «Col Moschin», sostituendo quelle tipiche della specialità paracadutisti con mostrine nere a doppia punta sovrastate dall'ala, dal paracadute e dal gladio dei reparti paracadutisti;
un'immagine delle stesse mostrine appare anche sul sito dell'Esercito, alla pagina dedicata al reggimento «Col Moschin», di fatto confermandone l'adozione come simbolo ufficiale del reparto;
le mostrine nere a doppia punta («fiamme nere»), benché nate durante la prima guerra mondiale per gli appartenenti ai reparti «arditi», sono state per molti anni adottate quale segno di riconoscimento dei reparti fascisti della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale e successivamente ad alcuni reparti della RSI, tra i quali i famigerati collaborazionisti della Guardia Nazionale Repubblicana;
la fiamma nera è dunque saldamente associata al fascismo e all'uso di simboli presi a prestito da altre tradizioni; basti pensare al fascio littorio, che nell'antica Roma rappresentava il potere dei magistrati, ma che nessuno potrebbe immaginare di ripristinare sulla base di questa considerazione, cancellando cosa abbia invece significato per molti anni nella recente storia italiana;
inoltre, a prescindere dall'uso da parte delle milizie fasciste della fiamma nera, il cosiddetto «arditismo» italiano che è sempre stato associato nella storia recente dell'Italia a movimenti ed organizzazioni della destra estrema, che ha preso a prestito una cultura deteriore (basti pensare alle parole dell'inno dell'Ardito: «Fiamme Nere avanguardia di morte, siam vessillo di lotta e di orror»), non certo idonea a caratterizzare un reparto altamente professionale e specializzato delle nostre Forze Armate -:
se corrisponda al vero che lo Stato maggiore dell'Esercito abbia deciso di ripristinare l'uso delle mostrine nere a due fiamme che già appartennero agli Arditi, alla MVSN e alla GNR della Repubblica sociale italiana;
se non ritenga in tal caso di dover immediatamente disporre la cancellazione del provvedimento.
(4-15991)
la ricerca scientifica relativa alla difesa riveste un ruolo strategico per l'intera economia nazionale, grazie alle positive «ricadute» che determina in numerosi settori economici;
nei documenti che integrano le informazioni risultanti dal bilancio di previsione del Ministero della Difesa per l'anno 2005 - la nota integrativa e la relazione concernente la destinazione del Fondo per gli investimenti - sono indicati esclusivamente i programmi militari sui quali dovrebbero svilupparsi le attività di ricerca e le direzioni generali competenti a gestirne i fondi, senza alcuna precisazione sull'effettiva destinazione dei fondi stessi e sui risultati conseguiti in passato -:
se il Ministro, attesa la rilevanza delle citate informazioni, intenda fornire elementi dettagliati in merito:
1) ai progetti di ricerca in corso, ai soggetti che ne sono affidatari, ai risultati raggiunti - distintamente per settore di intervento - con le ricerche avviate negli anni passati;
2) alle procedure sulla base delle quali vengono assegnati i contratti che costituiscono il Piano Nazionale della ricerca militare (PNRM) e sul coinvolgimento nelle procedure stesse dei centri pubblici di eccellenza del settore, quali l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, il CNR e l'Enea.
(4-15992)