Allegato B
Seduta n. 657 del 18/7/2005


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INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA

ANNUNZIATA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della salute, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, definisce i livelli essenziali di assistenza in materia di Sanità pubblica;
l'allegato 1 del suddetto decreto definisce i tre livelli essenziali di assistenza (macroaree) in cui sono riconducibili le prestazioni di assistenza sanitaria garantite dal servizio sanitario nazionale;
il livello 1, riferito all'Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, indica alla lettera A, tra le relative competenze, la profilassi delle malattie infettive parassitarie;
in ossequio al suddetto decreto, la quasi totalità delle ASL, comprese quelle delle province di Napoli, Caserta, Avellino e Benevento, ha provveduto, e provvede ancora oggi, a bandire apposite gare per la bonifica ambientale (disinfestazione, derattizzazione e disinfezione) del territorio di loro competenza;
il Direttore Generale della ASL Salerno 2, con delibera n. 916 del 31 ottobre 2002, dismetteva il servizio di bonifica ambientale gestito fino ad allora con proprio personale, automezzi ed attrezzature, stabilendo con autonoma interpretazione del succitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che le operazioni di disinfestazione, derattizzazione e disinfezione, dovevano essere effettuate direttamente dai comuni con propri fondi;
contro tale provvedimento alcuni dei comuni interessati opponevano ricorso davanti al TAR Campania - Sezione di Salerno, ottenendo la sospensiva della suddetta delibera;
a seguito di tale decisione la ASL SA 2 ricorreva al Consiglio di Stato, ottenendo annullamento della sospensiva del TAR;
successivamente anche l'ASL SA 3 provvedeva alla sospensione del servizio di bonifica ambientale già affidato, in vigenza del succitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con regolare gara d'appalto e relativo contratto ad una ditta privata, nelle more di una decisione della regione Campania - Assessorato alla Sanità, la quale non ha mai ritenuto di rispondere alle numerose richieste di chiarimenti appositamente avanzate dalla stessa ASL SA 3, da comuni e da privati direttamente interessati;
avverso tale ennesima controversa decisione, molti comuni interessati proponevano ricorso ai TAR di Salerno e Napoli - 1 sezione, ottenendo in entrambi i casi la sospensiva della delibera dell'ASL SA 3 di interruzione del servizio;
in ottemperanza a tali provvedimenti di sospensiva, il Direttore Generale della ASL SA 3 invitava la ditta incaricata a riprendere le attività di Bonifica in attesa delle decisioni di merito assunte dai TAR interpellati;


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successivamente, forse a conoscenza dell'orientamento precedentemente espresso dal Consiglio di Stato in merito al ricorso presentato dall'ASL SA 2, anche il Direttore Generale della ASL SA 3 inoltrava ricorso al Consiglio di Stato avverso le decisioni di sospensiva dei TAR Campania, ottenendo anche in questo caso il relativo annullamento;
qualora l'orientamento assunto dal Consiglio di Stato dovesse risultare definitivamente efficace, la totalità delle aziende private del settore, già in avanzato stato di crisi a causa dei notevoli ritardi di pagamento delle rispettive spettanze, si vedranno costrette a chiudere la propria attività o a dichiarare fallimento, con drammatiche conseguenze occupazionali;
infatti, i comuni che non hanno provveduto ad iscrivere nei rispettivi bilanci le relative spese in quanto ritenute di competenza delle ASL di appartenenza, non potranno effettuare, almeno per l'anno in corso e con grosse incertezze per gli anni successivi, alcun servizio di bonifica igienico-sanitaria per la prevenzione delle malattie infettive, stante anche l'impreparazione tecnica delle maestranze comunali e l'assordante silenzio delle regioni su questa materia -:
se il Governo, ed in particolare il Ministro della salute, sono a conoscenza dei fatti esposti;
se non si ritenga urgente ed essenziale provvedere alla emanazione di opportune note esplicative in ordine all'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, al fine di definire in maniera certa ed inequivocabile le effettive competenze in materia di bonifica ambientale, fornendo ai comuni e alle Aziende private le necessarie garanzie operative ed ai cittadini quelle della suprema tutela della loro salute.
(4-08925)

Risposta. - Il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 29 novembre 2001 definisce i Livelli essenziali di assistenza garantiti dal Servizio sanitario nazionale (allegato 1 A); in particolare, nell'ambito della prima delle tre macroaree individuate («Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro»), e inclusa la «Profilassi delle malattie infettive e parassitarie».
Lo stesso provvedimento, nell'effettuare la «Ricognizione della normativa vigente, con l'indicazione delle prestazioni erogabili, delle strutture di offerta e delle funzioni» (allegato 1 B), inserisce, nell'ambito della suddetta macroarea, la «Prevenzione collettiva», con la precisazione che la lista delle relative prestazioni «non è riportata in atti normativi» e che «convenzionalmente può essere condivisa la lista di cui alle pagine seguenti».
La «Prevenzione collettiva» ricomprende la funzione dell'«Igiene e sanità pubblica», nella quale e prevista la «Profilassi delle malattie infettive e diffusive», con le prestazioni seguenti:
controllo delle malattie infettive e bonifica focolai;
interventi di profilassi e di educazione per prevenire il diffondersi delle malattie infettive;
medicina del viaggiatore;
vigilanza igienica sulle attività di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione.

Dalla lettura delle prestazioni connesse all'«Igiene e sanità pubblica - Profilassi delle malattie infettive e diffusive», appare possibile trarre la conclusione, a cui sono pervenute, peraltro, le strutture sanitarie segnalate dall'interrogante, che le attività di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione non rientrino nei compiti istituzionalmente conferiti alle Aziende sanitarie locali, dovendosi imputare a quest'ultime le sole funzioni di vigilanza sulle attività menzionate.
Va, tuttavia, precisato che risulta deducibile da più elementi la non esaustività dell'elencazione menzionata, come appare dalla stessa premessa che precede l'elenco delle funzioni, le quali sono estrapolate dalla totalità delle prestazioni previste dal diritto vigente («Tutte le funzioni previste dalla normativa vigente, tra cui...»).


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La conferma di quanto sopra esposto si può leggere nella frase, inserita nella presentazione dell'allegato 1.B, che esprime un atteggiamento di cautela nei confronti di ogni rischio di imprecisioni o di incompletezze che avrebbero potuto connotare il provvedimento («La ricognizione della normativa vigente, per quanto possibile, è presentata...»).
La precisazione che il decreto presidenziale menzionato effettui una mera «ricognizione della normativa vigente», esclude, di per sé, che l'inserimento, (o meno), di una prestazione nei livelli essenziali di assistenza sia il risultato di specifiche e nuove valutazioni. Il decreto si limita ad attribuire un ordine sistematico alle varie disposizioni concernenti le prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale, non intendendo modificare l'assetto normativo preesistente.
La mancata inclusione di una prestazione sanitaria negli elenchi del provvedimento in questione non può, tuttavia, legittimare la sospensione
ex abrupto dell'erogazione della prestazione stessa da parte delle strutture sanitarie pubbliche.
Nell'ipotesi, peraltro, in cui il decreto presidenziale ha inteso escludere, dal regime dei livelli essenziali di assistenza, specifiche prestazioni, lo ha sancito esplicitamente, ricomprendendole in appositi elenchi (Allegato 2A Prestazioni totalmente escluse dai Lea-Allegato 2B Prestazioni parzialmente escluse dai Lea, in quanto erogabili solo secondo specifiche indicazioni cliniche).
Il Sottosegretario di Stato per la salute: Domenico Zinzi.

ANNUNZIATA e FANFANI. - Al Ministro della giustizia, al Ministro per la funzione pubblica. - Per sapere - premesso che:
in data 15 luglio 2004 il Ministero della Giustizia ha stipulato una convenzione con le Poste Italiane SpA in relazione alla gestione integrata degli avvisi di ricevimento delle notificazioni a mezzo del servizio postale;
la convenzione, si è prefissato l'obiettivo di ridurre la durata dei tempi di definizione del processi a causa di numerosi rinvii per la mancata restituzione, all'ufficio giudiziario, della cartolina di ritorno della notificazione a mezzo del servizio postale;
la suddetta convenzione prevede, tra l'altro:
l'obbligo per l'Ufficiale Giudiziario di notificare a mezzo posta atti, a richiesta dell'autorità giudiziaria, da eseguirsi fuori del comune sede dell'ufficio anche quando a volte il costo del servizio postale è dieci volte superiore all'indennità di trasferta per la notifica a mani;
un costo di 8,37 euro per destinatario oltre al costo dei servizio di imbustamento e di eventuali varianti organizzative o tecnologiche;
la facoltà di recedere tre mesi prima dello scadere dell'anno, ma in caso di recesso da parte dell'amministrazione dovrà tenere indenne poste delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno;
la sostituzione della firma sull'originale atto dell'Ufficiale Giudiziario con la firma digitale;
che gli atti vanno consegnati dall'Ufficiale Giudiziario alle poste trenta giorni prima dell'udienza;
che la convenzione possa essere estesa anche agli atti civili su richiesta di parte privata, previo parere del consiglio nazionale forense;
che l'ufficiale Giudiziario sia distaccato presso un presidio U.N.E.P. nei centri servizi delle poste al fine di sorvegliare che gli impiegati postali rispettano la riservatezza nel trattamento dei dati;
in Italia la media delle notificazioni a mezzo del servizio postale ammontano a 2.500.000 atti circa annualmente, mentre il preventivo di spesa per il triennio è stato calcolato complessivamente in euro


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13.601.250 pari a 1.625.000 atti (125.000 nel 2004, 500.000 nel 2005 e 1.000.000 nel 2006);
a seguito dell'espletamento delle formalità relative all'assunzione dei vincitori del concorso a 445 posti di ufficiale giudiziario, stante la dichiarata mancanza di fondi, è stata prevista per l'anno 2004 un'assunzione parziale di sole 248 unità (800 circa sono i vincitori ed idonei del concorso) -:
se, in riferimento a quanto sopra premesso i ministri in indirizzo, ciascuno per le rispettive competenze, intendano chiarire i seguenti aspetti;
quali siano le ragioni per cui, stante l'inaffidabilità del servizio delle Poste nel recapitare in tempo utile le cartoline di ritorno il ministero della giustizia ha inteso ricorrere alla suddetta convenzione;
quali siano le ragioni per cui come avviene in quasi tutti i paesi europei, non si è ritenuto di incentivare la notificazione a mano eseguita dall'Ufficiale Giudiziario, stante le maggiori garanzie di tutela e difesa del destinario dell'atto, specialmente quando si tratta di atti giudiziari;
quali siano le ragioni per cui l'Ufficiale Giudiziario, rappresentante dello Stato e quindi obbligato ad operare nell'interesse dello Stato, viene obbligato a notificare per posta gli atti di cui al punto 1 della premessa, tenuto conto del maggior aggravio di spesa per l'erario;
perché nel determinare il costo unitario medio per raccomandata di 8,37 euro non sia stata esclusa la provvigione che il ministero paga alle poste, pari al 15 per cento mensile sul pagamento differito delle raccomandate che se tramutata in tasso di interesse risulta pari al 180 per cento;
perché non è stata fatta una gara di appalto prima della convenzione;
quali sono i vantaggi per le poste di espletare un servizio al medesimo prezzo di quello già svolto in via esclusiva, considerando i costi aggiuntivi di personale, mezzi, cauzione, penali, eccetera;
perché, in caso di recesso di servizio inaffidabile da parte delle poste l'amministrazione è tenuta al pagamento delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno;
perché la convenzione limita la consegna di atti 30 giorni prima dell'udienza senza considerare la natura dell'atto (civile o penale) e gli atti giudiziari privi di udienza;
quale vantaggio si ricava a che la convenzione sia estesa anche agli atti civili su richiesta privata;
quale tipo di attività svolgerà l'Ufficiale Giudiziario presso il presidio U.N.E.P. nel centro servizi delle poste;
se la firma digitale possa essere utilizzata dall'Ufficiale Giudiziario su documenti informatici, in che modo può la stessa sostituire la firma apposta sull'originale dell'atto giudiziario cartaceo;
quali siano le ragioni per cui se la notifica telematica è un atto esclusivo dell'Ufficiale Giudiziario, su richiesta della parte e diretta ad un destinatario, essa è stata inserita nella convenzione, tenuto conto che non può esservi interferenza in questa attività da parte di terzi e tanto meno dalle poste;
quali siano le ragioni per cui nel preventivo di spesa del triennio non sono stati considerati 7.500.000 di atti per una spesa complessiva di euro 62.775.000, ma solo 13.601.250 euro;
perché non si è ritenuto di investire il denaro destinato alle poste per informatizzare gli uffici UNEP e cercare delle soluzioni per incentivare la notifica a mano fatta dall'Ufficiale Giudiziario;
perché non si ritenga di revocare la convenzione e assumere oltre il resto dei vincitori anche gli idonei del concorso a copertura di tutti i posti in organico, al fine di incentivare la notificazione fatta a mano, tenuto conto che sono giovani laureati e sono in grado di offrire al cittadino maggiori informazioni sui contenuti dell'atto giudiziario contrariamente a quello


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che può fare un portalettere che consegna una busta chiusa;
se, inoltre, in considerazione delle tante riserve e perplessità suscitate da questa convenzione, non si ritenga necessario considerare l'ipotesi di una sua opportuna revoca e assumere, invece, oltre il resto dei vincitori anche gli idonei del concorso da Ufficiale Giudiziario a copertura di tutti i posti in organico, al fine di incentivare la notificazione fatta a mano, tenuto conto che un Ufficiale Giudiziario di nuova nomina costa allo Stato 24.535 euro all'anno, pari a 70 euro al giorno, cioè il costo di circa 7 raccomandate previste dalla convenzione e che questi giovani laureati sono certamente in grado di offrire ai cittadino maggiori informazioni sui contenuti dell'atto giudiziario contrariamente a quello che può fare un portalettere che consegna una busta chiusa;
se, infine, non si ritenga opportuno provvedere all'assunzione degli idonei del concorso da Ufficiale Giudiziario anche per coprire la cronica carenza degli uffici di cancelleria, cosi come prevedono le norme in materia di concorsi unici.
(4-11305)

Risposta. - Prima di passare all'analisi dei quesiti posti dall'interrogante si rende opportuno precisare che non vi è alcun nesso di causalità e, quindi, nessun collegamento si può operare tra la stipula della convenzione con l'ente Poste Italiane e la mancata assunzione di tutti i 443 vincitori del concorso a ufficiale giudiziario C1.
Va, inoltre, precisato che nessun obbligo discende dalla convenzione in ordine al ricorso al mezzo postale. Peraltro, stante la sua natura contrattuale, va evidenziato che non si è voluto creare una nuova tipologia di notifiche e non si è nemmeno voluto introdurre per l'organo notificatore un vincolo diverso da quello discendente dalla norma, relativamente all'adozione di una, piuttosto che di un'altra modalità di notificazione.
Dunque, non sono contenuti in convenzione né principi innovativi sotto il profilo strettamente procedurale, né meccanismi incentivanti, che possano portare a una residualità della notifica a mani.
Infatti, la notificazione a mezzo del servizio postale non è un
quid novis nel nostro panorama normativo, né in quello operativo. Essa è prevista dai codici di rito agli articoli 149 del codice di procedura civile e 170 del codice di procedura penale e compiutamente e organicamente disciplinata dalla legge n. 890 del 1982. Inoltre, è una modalità di notificazione di cui si fa largo uso nella prassi operativa, principalmente per scelta della struttura Unep deputata alla funzione, che gode in materia di ampia discrezionalità.
Giova ribadire, infatti, che l'unico vincolo all'uso del mezzo postale, che riguarda peraltro i soli atti in materia civile e amministrativa da notificare fuori dal Comune, discende per l'ufficiale giudiziario direttamente dalla legge e non già dalla convenzione.
Inoltre, dalle rilevazioni statistiche, risulta che un elevato numero di atti giudiziari viene attualmente notificato a mezzo posta ed appare del tutto evidente l'interesse di quest'Amministrazione all'adozione di sistemi di lavorazione che, grazie anche all'apporto di strumenti informatici, consentano di migliorare un procedimento di notifica di largo uso, intervenendo, in particolare, su alcune criticità rilevate, quali quelle connesse alla certezza dell'esito della notificazione, che possono avere effetti negativi sui tempi del processo.
Pertanto, si tratta di intervenire su una attività che costituisce esercizio della funzione giudiziaria e i cui punti deboli sono ascrivibili alla complessità del procedimento.
Non va dimenticato, infatti, che la notifica a mezzo posta è una fattispecie a formazione progressiva, che si articola in varie fasi e vede l'intervento di organi diversi, segnatamente, l'ufficiale giudiziario che certifica la rituale spedizione dell'atto e l'ufficiale postale che ne certifica la rituale consegna.
È del tutto evidente quindi che tale forma di notificazione, proprio per il coinvolgimento di organi e uffici diversi, necessita


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di un monitoraggio più articolato e di un sistema in grado di creare un raccordo tra le varie fasi del procedimento, nonché tra gli uffici richiedenti e i diversi soggetti che concorrono a formarla, al fine di evitare tutti quegli slittamenti processuali purtroppo abbastanza frequenti, dovuti all'incertezza degli esiti delle notificazioni.
Questa, in sintesi, la sfera d'intervento della convenzione, stipulata non per cedere funzioni a enti esterni ma, al contrario, per migliorare in termini di efficacia una modalità di notifica, rispetto alla quale, vale la pena di sottolineare, l'ufficiale giudiziario non è affatto un soggetto estraneo, ma è anzi
dominus del procedimento, poiché da lui partono gli atti di impulso e di prima attuazione delle notificazioni di cui trattasi.
Alla luce di ciò, si coglie come la convenzione con l'ente Poste, non renda affatto superflua l'assunzione dei 443 vincitori del concorso a ufficiale giudiziario C1, né faccia venire meno l'impegno di quest'Amministrazione in tal senso, ferma restando la necessità delle autorizzazioni di legge.
Per quanto attiene al paventato aumento della spesa pubblica determinato dalla Convenzione si precisa che il costo concordato, di euro 8,37 ad atto, non determina rispetto al pregresso variazioni di spesa in aumento; lo stesso è infatti un costo globale, comprensivo anche di eventuali seconde raccomandate per comunicazioni di avvenuto deposito, stimate come necessarie in almeno un terzo dei casi e che, attualmente, hanno un costo autonomo, pari a quello delle altre raccomandate per atti giudiziari.
Si precisa, inoltre, che il costo concordato è fisso a prescindere dal peso del piego, mentre il costo delle raccomandate fuori convenzione varia, in aumento, in ragione di esso.
Si fa presente, altresì, che lo stesso è assorbente del 15 per cento delle spese per tenuta del conto di credito, che finora è stato sopportato come costo autonomo.
Pertanto, può ragionevolmente affermarsi che, lungi dal far lievitare i costi, si è pervenuti semmai, con l'accordo in questione, a una semplificazione e razionalizzazione della spesa pubblica, con conseguenti benefici, in termini di facilità di monitoraggio e controllo dei livelli di impegno economico.
Quanto detto basterebbe a giustificare la convenienza economica della pattuizione e pur tuttavia non può sottacersi, nella valutazione di essa, del risparmio di spesa che deriverebbe dall'evitare i numerosi rinvii processuali, che tristemente caratterizzano il nostro panorama processuale.
In realtà, alla luce di quanto esposto, l'accordo concluso con Poste Italiane risulta vantaggioso in quanto consente di migliorare una funzione indispensabile all'attività giudiziaria, con un impegno di spesa che globalmente considerato risulta quantomeno pari a quello sostenuto in precedenza.
In materia di spesa va ancora evidenziato l'errore di metodo che consiste nel rapportare il costo della notifica a mani con quello a mezzo posta. È del tutto evidente che la notifica a mani, essendo effettuata esclusivamente con una struttura propria ha un costo apparente inferiore, se nella valutazione di esso si tiene conto esclusivamente del costo della trasferta e non di quello del lavoro.
Se poi si considera che il servizio di Poste Italiane copre capillarmente tutto il territorio, finanche nei comuni più piccoli, la notifica a mezzo posta è da considerare, allo stato, una modalità di notifica fondamentale e irrinunciabile, la cui ottimizzazione è esattamente conforme all'etica di una funzione di giustizia che vuole essere rapida, certa ed efficiente.
Per quanto attiene ad eventuali varianti organizzative e tecnologiche, si puntualizza che le stesse, potrebbero intanto non rendersi necessarie, ma qualora lo fossero, non è detto che debbano implicare aumenti di spesa.
In tutti i casi anche laddove divenisse necessario adottarle, le varianti in questione dovrebbero comunque essere oggetto di ulteriore apposita pattuizione.
Relativamente poi al servizio di imbustamento, offerto gratuitamente per i primi sei mesi, va evidenziato che, anche in regime ordinario, le spese del materiale per l'imbustamento non sono comprese nel costo della raccomandata, ma vengono sopportate


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come costi aggiuntivi a carico del fondo spese d'ufficio degli Unep.
Per quanto riguarda il procedimento di formazione del contratto, segnatamente, il mancato espletamento della gara d'appalto, si precisa che Poste Italiane espleta in modo esclusivo i servizi postali di base, quale titolare del servizio universale di riserva, come definito dal decreto legislativo n. 261/1999 ed, in particolare, svolge, ai sensi della legge n. 890 del 1982, l'attività di notificazione a mezzo posta.
Pertanto, in conformità al disposto dell'articolo 7 comma 2 lettera
b) del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157, l'aggiudicazione è legittimamente avvenuta a trattativa privata, non sussistendo nel caso di specie l'obbligo di pubblicazione del bando di gara.
Per quanto attiene al volume di atti notificati a mezzo posta, attualmente stimato in 2.500.000, va chiarito che i volumi indicati in convenzione all'articolo 11 (125.000 atti nel II semestre 2004, 500.000 atti nel 2005 e 1000.000 di atti nel 2006), sono frutto di una stima presuntiva, tenuto conto di possibili flessioni dovute sia all'esigenza di adeguamento al nuovo sistema, che di solito implica una certa gradualità di avvio, sia alla possibilità di un impatto che sui volumi di atti potrebbe avere la discrezionalità dell'ufficiale giudiziario, nella scelta della modalità di notifica.
Si è poi fondamentalmente considerato che, con l'avvio del nuovo servizio e la conseguente ottimizzazione della funzione, saranno evitati i rinvii di udienza, con conseguente positiva riduzione dell'attività di notificazione. Va comunque ribadito che sono stime presunte e qualora si fosse assunto a parametro di riferimento il volume attuale di atti, la spesa ipotizzata, come già ampiamente argomentato, non si sarebbe discostata da quella attualmente sostenuta.
Per quanto concerne le problematiche connesse all'uso della firma digitale, si precisa che, allo stato e in attesa dell'attuazione delle norme in materia, l'uso della firma digitale non rientra tra le specifiche previsioni del sistema adottato in convenzione, che per il momento andrà a regime con la firma dell'ufficiale giudiziario apposta in originale.
In proposito va comunque sottolineato che, contrariamente a quanto affermato dall'interrogante nella notificazione a mezzo posta, la relazione di notificazione dell'ufficiale giudiziario è atto esterno e non ha come destinatario Poste Italiane, ma il soggetto al quale la notifica è diretta, pertanto, non si coglie quale dovrebbe essere l'impedimento, per l'adozione in futuro della sottoscrizione con firma digitale.
Per quanto attiene alla costituzione dei presidi Unep presso i centri di raccolta dati, va premesso che, nel rispetto degli articoli 29 e 30 del decreto legislativo n. 196/2003, Poste Italiane è stata designata responsabile del trattamento dei dati, per tutta la fase della procedura nella quale ha la disponibilità degli atti.
Ciò premesso, va tuttavia evidenziato che titolare del trattamento resta questa Amministrazione, la quale, tramite gli ufficiali giudiziari a ciò appositamente incaricati, eserciterà tutte le facoltà e i poteri che competono al titolare, onde assicurare che il trattamento dei dati avvenga nel rispetto delle garanzie di legge.
Per quanto riguarda l'esercizio del diritto di recesso, va rilevato che «il servizio inaffidabile», così come presunto dall'interrogante non determinerebbe l'esercizio del diritto di recesso, ma semmai darebbe luogo alla risoluzione per inadempimento. In tal caso a Poste Italiane non sarebbe dovuto alcun indennizzo e quest'Amministrazione avrebbe diritto al risarcimento del danno.
Il recesso unilaterale, di cui all'articolo 19 della Convenzione, ricorre invece nell'ipotesi in cui venga meno l'interesse di questa Amministrazione alle prestazioni dedotte in contratto e ciò, per fatti non addebitabili alla condotta della controparte contrattuale, a prescindere dal suo inadempimento.
Qualche breve cenno va fatto anche per il termine dei 30 giorni anteriori all'udienza, previsto in convenzione, per la prima consegna degli atti a Poste spa. Detto termine non ha alcuna valenza processuale, né in nessun modo incide sul rispetto dei


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termini di notifica, è ritenuto congruo, nella maggior parte dei casi, per consentire i tempi necessari per le previste attività di scansione e stampa.
Infatti, come si evince dallo stesso tenore letterale della disposizione che parla di consegna «almeno 30 giorni prima», nulla osta a che gli atti vengano consegnati con maggior anticipo, se ciò è reso necessario dai tempi di scadenza dello stesso.
Per quanto attiene, infine, alle assunzioni dei 443 vincitori di concorso a ufficiale giudiziario C1, bandito con P.D.G. 8 novembre 2002, si comunica che la Direzione Generale del Personale e della Formazione di questo ministero ha proceduto all'assunzione nell'anno 2004 di parte dei vincitori, per un totale di 248 unità.
La scelta dei distretti, per l'assunzione delle 248 unità autorizzate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, è stata effettuata prendendo in considerazione la situazione delle vacanze nella figura professionale di ufficiale giudiziario C1. Difatti, sono stati individuati i distretti di Torino, Milano-Brescia, Trento-Trieste-Venezia e Genova, ove maggiori erano le carenze del suddetto personale.
Peraltro, detta situazione si era ulteriormente aggravata all'esito dell'interpello straordinario del 20 gennaio 2004 per coprire i posti vacanti nella figura professionale di ufficiale giudiziario C1, pubblicato ai sensi dell'articolo 19 dell'accordo sulla mobilità interna del 28 luglio 1998, propedeutico all'assunzione dei vincitori.
Poiché 10 unità delle 248 menzionate non hanno assunto servizio, per non lasciare inutilizzate le unità, già autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, si è proceduto con l'assunzione dei primi 10 vincitori del distretto di Firenze, che presentava una maggiore percentuale di scopertura degli organici dopo i citati distretti.
Va precisato che nonostante l'articolo 1 comma 95 della Legge Finanziaria 2005 prevede il blocco delle assunzioni per gli anni 2005-2006-2007, il successivo comma 97 ha previsto la prioritaria immissione in servizio per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1, dei vincitori del citato concorso pubblico.
Pertanto, coloro che non sono stati assunti nell'anno 2004 potranno essere convocati per la stipula del contratto individuale di lavoro, solo dopo l'autorizzazione all'assunzione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

BELLILLO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
al termine della scorsa legislatura è stata approvata la legge 8 marzo 2001, n. 40 dal titolo: «Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori»;
la legge, presentata nel marzo del 1997, ha introdotto l'istituto della carcerazione domiciliare speciale nell'abitazione della detenuta o, in alternativa, in strutture di cura, assistenza ed accoglienza, nei casi di detenute madri con figli minori di dieci anni;
la legge ha stabilito che tutte le detenute, anche quelle che hanno compiuto reati gravi, possono beneficiare del nuovo istituto, purché abbiano scontato almeno un terzo della pena, ed in caso di ergastolo, abbiano scontato almeno 15 anni;
a due anni dall'entrata in vigore della legge la stessa risulta largamente inapplicata ed è difficile stabilire con certezza il numero delle detenute madri con figli attualmente presenti all'interno delle strutture penitenziarie, essendo anche i dati pubblicati sul sito del ministero della giustizia fermi al dicembre 2001 -:
quale sia effettivamente il numero delle detenute madri che al momento non beneficiano dell'applicazione della legge 8 marzo 2001, n. 40;


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per quale motivo si registri ancora, a due anni dall'entrata in vigore della legge «Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori», la presenza all'interno delle carceri di minori di dieci anni figli di detenute che non beneficiano delle misure stabilire dalla legge.
(4-05915)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, si rappresenta che la legge 8 marzo 2001 n. 40 (Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2001, n. 56), destinata alla tutela di un rapporto qualificato quale è quello genitore-figlio, di cui innova la relativa disciplina, amplia l'ambito di operatività degli istituti del differimento dell'esecuzione della pena e della detenzione domiciliare - applicabili fino ad ora il primo in maniera discrezionale e il secondo in casi limitati - introducendo i due nuovi istituti della detenzione domiciliare speciale e dell'assistenza all'esterno di figli minori (articolo 47 quinquies, sexies e articolo 21-bis ordinamento penitenziario), con lo scopo di dare compiuta attuazione al principio costituzionale di cui all'articolo 31 della Costituzione.
La concessione di tali benefici non è automatica, dovendo essere valutata caso per caso, in quanto subordinata all'assenza di un pericolo concreto di reiterazione del reato commesso.
Le più recenti rilevazioni statistiche fornite dall'Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del Sistema Informativo Automatizzato del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, aggiornate alla data del 31 gennaio 2005, registrano negli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale un numero di presenze detentive femminili pari a 2.627 donne, su un totale di 56.289 detenuti.
Una percentuale di presenze detentive è rappresentata da straniere (1.221 detenute), con prevalenza di donne dell'area dell'Africa nord orientale. La maggiore percentuale si registra tra le nigeriane (185), le rumene (165) e le jugoslave (147).
Le stesse rilevazioni statistiche sopra citate, aggiornate al mese di gennaio 2005, registrano un numero di donne con prole pari a 49 unità, così distribuite: C.C. Avellino 9; C.C. Bologna 0; C.C. Como 1; C.C. Firenze Sollicciano 5; C.C. Lecce 1; C.C. Milano S. Vittore 3; C.C. Perugia 4; C.R. Roma Rebibbia 12; C.C. Teramo 0; C.C. Torino Lorusso e Cotugno 6; C.C. Venezia 4; C.C. Genova Pontedecimo 1; C.C. Messina 3.
Il dato sopra indicato relativo alla presenza di detenute con prole ha carattere fluttuante, essendo generalmente la permanenza dei bambini nelle strutture penitenziarie legata soltanto ai tempi tecnici necessari per la concessione delle misure alternative alle madri detenute, ai sensi della legge 8 marzo 2001, n. 40.
Peraltro, all'esito di una complessa ed approfondita attività di ricognizione sul territorio nazionale effettuata dalla competente Direzione Generale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il numero di donne che, nel corso dell'anno 2004, ha fruito dei benefici di cui agli articoli 47
quinquies ordinamento penitenziario e 21 bis ordinamento penitenziario, è pari a 27 unità, articolate nel modo che segue: C.C. Torino Lorusso e Cotugno 19; C.C. Avellino (Sez. femm.) 1; C.C. Bologna 1; C.F.R. Trani 1; C.C. Bergamo 1; C.C. Milano S. Vittore 3; C.C. Milano Opera 1.
Dal confronto dei dati relativi all'anno in corso, con quelli relativi agli anni precedenti e, in particolare, a partire dal 2001, anno di entrata in vigore della citata legge, emerge che la presenza media delle detenute con prole e dei bambini in istituto è progressivamente diminuita (alla data del 31 dicembre 2001 le donne detenute con figli in istituto erano 61 e i bambini minori di 3 anni 63, mentre alla data del 31 dicembre 2003 le donne detenute madri con figli in istituto erano 53 e i bambini minori di tre anni 56).
Tale dato è più evidente se lo si pone a confronto con quello relativo al numero complessivo delle donne detenute che, negli ultimi anni, al contrario, è andato progressivamente crescendo.
I penitenziari femminili italiani che ospitano detenute madri sono in totale 20, di questi solo due (Roma e Venezia) sono istituti femminili, mentre gli altri sono sezioni femminili di istituto.


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Il numero delle donne recluse non ha mai superato la soglia della normale capienza di tollerabilità; pertanto, a differenza di quanto accade per le sezioni maschili, non si riscontrano particolari problemi di affollamento.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

BOCCHINO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
con decreto ministeriale dell'8 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 13 dicembre 2002, è stato indetto un concorso pubblico distrettuale per la copertura di 443 posti vacanti nella figura professionale di ufficiale giudiziario, area funzionale C - posizione economica C1 del personale del ministero della giustizia - amministrazione giudiziaria, disponibili negli uffici notificazioni esecuzioni e protesti;
in base a quanto disposto dall'articolo 1 del bando di concorso «le assunzioni in servizio dei vincitori saranno subordinate all'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica»;
la procedura concorsuale si concludeva, su tutto il territorio nazionale, prima dell'estate del corrente anno, con un totale di 443 vincitori e 753 idonei;
già con nota del 1 aprile 2004 il ministero della giustizia richiedeva alla Presidenza del Consiglio l'autorizzazione ad assumere 445 ufficiali giudiziari, sottolineando peraltro che la grave carenza d'organico si riverberava sull'efficienza del servizio svolto dalla suddetta categoria professionale, attirando le lamentele sia degli uffici giudiziari sia dei vari Ordini degli avvocati;
con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, si autorizzava il Ministro della giustizia ad assumere, per l'anno in corso, il contingente di soli 154 ufficiali giudiziari C1;
con nota del 28 settembre 2004, il capo dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi comunicava la decisione di incrementare le assunzioni di ulteriori 94 unità, per un totale di 248 unità assunte, nonostante la grave carenza di organico che interessa tutti gli UNEP;
sempre nella nota del 28 settembre 2004 si prevedeva che le 248 assunzioni fossero tutte autorizzate per i soli distretti di Corte d'appello del Nord e, in particolare, 66 posti a concorso per Torino, 94 posti per Milano e Brescia, 58 posti complessivi per Trento, Trieste e Venezia, e 30 posti a concorso per Genova, escludendo, di fatto, dalle assunzioni i vincitori di concorso dei restanti distretti di Corte d'appello, almeno per il corrente anno;
secondo notizie di stampa, il Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi presso il Ministero della giustizia ha affermato che la decisione di privilegiare le assunzioni nelle Corti d'appello del settentrione è stata dettata dalla «maggiore carenza percentuale di uffici giudiziari» (da Il Messaggero del 14 ottobre 2004) e che, comunque, gli altri distretti «potranno trarre beneficio dall'avvio della mobilità dai distretti che usufruiranno delle nuove assunzioni»;
nonostante tali dichiarazioni, i vincitori del concorso e i dichiarati idonei esclusi dalle assunzioni, riunitisi in un comitato, hanno rivendicato la legittima aspettativa all'assunzione acquisita dalla vincita del concorso pubblico, sottolineando che la decisione assunta difficilmente si concilia con le carenze organiche denunciate nelle Corti d'appello del Meridione;
sempre secondo notizie di stampa, i posti previsti dall'attuale pianta organica degli uffici giudiziari C1 ammonterebbero a 2289, e di questi sarebbero coperti attualmente 1468, per una scopertura di circa 821 posti, salvo pensionamenti;
si segnala che, anche qualora si decidesse di assumere i vincitori oggi esclusi,


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si avrebbe comunque per loro una penalizzazione dovuta alla minore anzianità di servizio rispetto agli attuali già immessi in ruolo;
il 15 luglio 2004 il ministero della giustizia ha inoltre concluso una convenzione con Poste Italiane S.p.A. avente ad oggetto «la gestione integrata degli esiti delle notificazioni a mezzo posta», convenzione che, secondo le associazioni di categoria degli ufficiali giudiziari, comporterebbe, oltre alla gravissima conseguenza della perdita delle garanzie circa l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, anche un aumento dei costi sostenuti dallo Stato per le notificazioni degli atti giudiziari, tradizionalmente affidati dal legislatore (ex articolo 148 c.p.p. e articolo 137 c.p.c.) agli ufficiali giudiziari senza costi aggiuntivi;
tale convenzione darebbe attuazione a un accordo di programma stipulato il 10 maggio 2001 dall'Esecutivo di sinistra allora in carica;
secondo agenzie di stampa, data la forte carenza di personale, oggi il 90 per cento delle notifiche in materia penale sono nel Mezzogiorno consegnate da agenti di pubblica sicurezza e da carabinieri, distratti dai loro compiti di ordine pubblico (da ANSA del 15 ottobre 2004) -:
quali iniziative intenda assumere il Ministro interrogato per chiarire la vicenda sintetizzata in premessa, al fine di ripristinare il normale andamento delle attività giusprocedurali, posto che le delicatissime mansioni svolte dagli Ufficiali Giudiziari, sia nell'ambito del processo che in ambito stragiudiziale, sono indispensabili per coadiuvare l'operato degli organi giudiziari;
se in particolare il Ministro interrogato, nel rispetto dell'alto principio del buon andamento e dell'imparzialità della Pubblica amministrazione, non ritenga opportuno che si proceda all'assunzione di tutti i 443 vincitori di concorso pubblico, al fine di evitare quella che appare una ingiustificata disparità di trattamento;
quali siano in particolare le ragioni per le quali non si è provveduto alla assunzioni in misura proporzionale ai posti vacanti nei vari distretti di Corte d'appello al fine di garantire parità di trattamento tra tutti i vincitori;
se siano da ritenere più onerose per lo Stato le notificazioni eseguite a cura di Poste Italiane S.p.A. secondo la convenzione riportata, e se siano fondate le osservazioni secondo cui tali notificazioni così effettuate comporterebbero minore affidabilità del servizio, posto il fondamentale principio che la comunicazione di un atto giudiziario è garanzia di difesa di ogni cittadino italiano.
(4-11687)

Risposta. - Prima di passare all'analisi dei quesiti posti dall'interrogante, si rende opportuno precisare che non vi è alcun nesso di causalità e, quindi, nessun collegamento si può operare tra la stipula della convenzione con l'ente Poste Italiane e la mancata assunzione di tutti i 443 vincitori del concorso a ufficiale giudiziario C1.
Va, inoltre, precisato che nessun obbligo discende dalla convenzione in ordine al ricorso al mezzo postale. Peraltro, stante la sua natura contrattuale, va evidenziato che non si è voluto creare una nuova tipologia di notifiche e non si è nemmeno voluto introdurre per l'organo notificatore un vincolo diverso da quello discendente dalla norma, relativamente all'adozione di una, piuttosto che di un'altra modalità di notificazione.
Dunque, non sono contenuti in convenzione né principi innovativi sotto il profilo strettamente procedurale, né meccanismi incentivanti, che possano portare a una residualità della notifica a mani.
Infatti, la notificazione a mezzo del servizio postale non è un
quid novis nel nostro panorama normativo, né in quello operativo. Essa è prevista dai codici di rito agli articoli 149 codice di procedura civile e 170 codice di procedura penale e compiutamente e organicamente disciplinata dalla legge n. 890 del 1982. Inoltre, è una modalità di notificazione di cui si fa largo uso nella prassi operativa, principalmente


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per scelta della struttura Unep deputata alla funzione, che gode in materia di ampia discrezionalità.
Giova ribadire, infatti, che l'unico vincolo all'uso del mezzo postale, che riguarda peraltro i soli atti in materia civile e amministrativa da notificare fuori dal comune, discende per l'ufficiale giudiziario direttamente dalla legge e non già dalla convenzione.
Ciò detto e considerato che, come confermato dalle rilevazioni statistiche, un elevato numero di atti giudiziari, viene attualmente notificato a mezzo posta, appare del tutto evidente l'interesse di quest'Amministrazione all'adozione di sistemi di lavorazione che, grazie anche all'apporto di strumenti informatici, consentano di migliorare un procedimento di notifica di largo uso, intervenendo, in particolare, su alcune criticità rilevate, quali quelle connesse alla certezza dell'esito della notificazione, che possono riverberare effetti negativi sui tempi del processo.
Pertanto, si tratta di intervenire su una attività che costituisce esercizio della funzione giudiziaria e i cui punti deboli sono ascrivibili alla complessità del procedimento.
Non va dimenticato, infatti, che la notifica a mezzo posta è una fattispecie a formazione progressiva, che si articola in varie fasi e vede l'intervento di organi diversi, segnatamente, l'ufficiale giudiziario che certifica la rituale spedizione dell'atto e l'ufficiale postale che ne certifica la rituale consegna.
È del tutto evidente quindi che tale forma di notificazione, proprio per il coinvolgimento di organi e uffici diversi, necessita di un monitoraggio più articolato e di un sistema in grado di creare un raccordo tra le varie fasi del procedimento, nonché tra gli uffici richiedenti e i diversi soggetti che concorrono a formarla, al fine di evitare tutti quegli slittamenti processuali purtroppo abbastanza frequenti, dovuti all'incertezza degli esiti delle notificazioni.
Questa, in sintesi, la sfera d'intervento della convenzione, stipulata non per cedere funzioni a enti esterni ma, al contrario, per migliorare in termini di efficacia una modalità di notifica, rispetto alla quale, vale la pena di sottolineare, l'ufficiale giudiziario non è affatto un soggetto estraneo, ma è anzi dominus del procedimento, poiché da lui partono gli atti di impulso e di prima attuazione delle notificazioni di cui trattasi.
Alla luce di ciò, si coglie come la convenzione con l'ente Poste, non renda affatto superflua l'assunzione dei 443 vincitori del concorso a ufficiale giudiziario C1, né faccia venire meno l'impegno di quest'Amministrazione in tal senso, ferma restando la necessità delle autorizzazioni di legge.
Per quanto attiene al paventato aumento della spesa pubblica determinato dalla Convenzione si precisa che il costo concordato, di euro 8,37 ad atto, non determina rispetto al pregresso variazioni di spesa in aumento; lo stesso è infatti un costo globale, comprensivo anche di eventuali seconde raccomandate per comunicazioni di avvenuto deposito, stimate come necessarie in almeno un terzo dei casi e che, attualmente, hanno un costo autonomo, pari a quello delle altre raccomandate per atti giudiziari.
Si precisa, inoltre, che il costo concordato è fisso a prescindere dal peso del piego, mentre il costo delle raccomandate fuori convenzione varia, in aumento, in ragione di esso.
Si fa presente, altresì, che lo stesso è assorbente del 15 per cento delle spese per tenuta del conto di credito, che finora è stato sopportato come costo autonomo.
Pertanto, può ragionevolmente affermarsi che, lungi dal far lievitare i costi, si è pervenuti semmai, con l'accordo in questione, a una semplificazione e razionalizzazione della spesa pubblica, con conseguenti benefici, in termini di facilità di monitoraggio e controllo dei livelli di impegno economico.
Quanto detto basterebbe a giustificare la convenienza economica della pattuizione e pur tuttavia non può sottacersi, nella valutazione di essa, del risparmio di spesa che deriverebbe dall'evitare i numerosi rinvii processuali, che tristemente caratterizzano il nostro panorama processuale.
In realtà, alla luce di quanto esposto, l'accordo concluso con Poste Italiane risulta vantaggioso in quanto consente di


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migliorare una funzione indispensabile all'attività giudiziaria, con un impegno di spesa che globalmente considerato risulta quantomeno pari a quello sostenuto in precedenza.
In materia di spesa va ancora evidenziato l'errore di metodo che consiste nel rapportare il costo della notifica a mani con quello a mezzo posta. È del tutto evidente che la notifica a mani, essendo effettuata esclusivamente con una struttura propria ha un costo apparente inferiore, se nella valutazione di esso si tiene conto esclusivamente del costo della trasferta e non di quello del lavoro.
Se poi si considera che il servizio di Poste Italiane copre capillarmente tutto il territorio, finanche nei comuni più piccoli, la notifica a mezzo posta è da considerare, allo stato, una modalità di notifica fondamentale e irrinunciabile, la cui ottimizzazione è esattamente conforme all'etica di una funzione di giustizia che vuole essere rapida, certa ed efficiente.
Per quanto attiene, infine, alle assunzioni dei 443 vincitori di concorso a ufficiale giudiziario C1, bandito con P.D.G. 8 novembre 2002, si comunica che la Direzione Generale del Personale e della Formazione di questo ministero ha proceduto all'assunzione nell'anno 2004 di parte dei vincitori, per un totale di 248 unità.
La scelta dei distretti, per l'assunzione delle 248 unità autorizzate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, è stata effettuata prendendo in considerazione la situazione delle vacanze nella figura professionale di ufficiale giudiziario C1. Difatti, sono stati individuati i distretti di Torino, Milano-Brescia, Trento-Trieste-Venezia e Genova, ove maggiori erano le carenze del suddetto personale.
Peraltro, detta situazione si era ulteriormente aggravata all'esito dell'interpello straordinario del 20 gennaio 2004 per coprire i posti vacanti nella figura professionale di ufficiale giudiziario C1, pubblicato ai sensi dell'articolo 19 dell'accordo sulla mobilità interna del 28 luglio 1998, propedeutico all'assunzione dei vincitori.
Poiché 10 unità delle 248 menzionate non hanno assunto servizio, per non lasciare inutilizzate le unità, già autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, si è proceduto con l'assunzione dei primi 10 vincitori del distretto di Firenze, che presentava una maggiore percentuale di scopertura degli organici dopo i citati distretti.
Va precisato che nonostante l'articolo 1 comma 95 della Legge Finanziaria 2005 prevede il blocco delle assunzioni per gli anni 2005-2006-2007, il successivo comma 97 ha previsto la prioritaria immissione in servizio per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1, dei vincitori del citato concorso pubblico.
Pertanto, coloro che non sono stati assunti nell'anno 2004 potranno essere convocati per la stipula del contratto individuale di lavoro, solo dopo l'autorizzazione all'assunzione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

CARBONI. - Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. - Per sapere - premesso che:
note diffuse da agenzie di stampa riferiscono che è stato firmato un accordo fra il ministero della giustizia e quello dell'ambiente e tutela del territorio con l'obiettivo di definire dei progetti di lavoro dei detenuti nei parchi nazionali ivi compresi quelli di Pianosa e dell'Asinara ove già esistevano le strutture penitenziarie dismesse nel 1998;
l'accordo riguarderebbe in particolare 22 parchi e 25 aree marine;
non risulta che in alcuno dei parchi e delle aree indicate, con esclusione delle isole di Pianosa e de l'Asinara vi siano strutture che consentono l'apertura di istituti penitenziari seppur destinati ad ospitare detenuti a basso tasso di pericolosità o ammessi a misure alternative alla detenzione;


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il progetto pertanto pare finalizzato solamente alla riattivazione degli istituti penitenziari di Pianosa e de l'Asinara -:
se le notizie diffuse dalle agenzie abbiano fondamento di verità;
se siano stati coinvolti i comuni e le regioni nel cui ambito ricadono i territori di Pianosa e de l'Asinara;
quali benefici il ministro dell'ambiente ritenga possano derivare dalla presenza di strutture penitenziarie nelle isole ormai totalmente destinate a parco ed alla fruizione pubblica;
quali siano i costi di riattivazione delle strutture a Pianosa ed a l'Asinara;
quali siano i costi per la realizzazione delle strutture da realizzare negli altri parchi ed aree marine.
(4-13761)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame relativa all'utilizzo del complesso immobiliare sito sull'isola di Pianosa, già adibito a colonia penale, si comunica che dopo la chiusura nel 1997 dell'Istituto Penitenziario dell'isola il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha mantenuto il controllo di alcune strutture, nelle more della dismissione del compendio demaniale.
A seguito del protocollo d'intesa sottoscritto l'8 giugno 2004, dai Ministri della giustizia e dell'ambiente, che prevede esperienze innovative di recupero di detenuti e di reinserimento di
ex detenuti in attività di salvaguardia e di riqualificazione di aree di particolare valore ambientale, è stato avviato un progetto specifico per l'isola di Pianosa, inserita nella riserva Naturale dell'arcipelago Toscano.
Il ministero dell'ambiente ha comunicato agli Enti Parco Nazionale, ai soggetti gestori delle aree marine protette ed alla Federparchi il citato protocollo d'intesa.
In particolare, è stato ritenuto che il passaggio delle aree già di pertinenza del ministero della giustizia, ove erano esistenti sedi carcerarie, al ministero dell'ambiente possa costituire oggi un valore aggiunto del territorio dei Parchi Nazionali in termini turistici, divulgativi e didattici con particolare riguardo alla formazione delle scolaresche.
Si è, altresì, inteso incentivare e stimolare la produzione di prodotti biologici e la diffusione e lo sviluppo dell'agricoltura biologica - anche attraverso la promozione di specifici servizi di formazione, assistenza tecnica, promozione - per lo sviluppo culturale ed etico dei produttori sempre con particolare riguardo al territorio del sistema nazionale delle aree protette.
Il ministero dell'ambiente ha, comunque, precisato che con il protocollo di cui trattasi, si è inteso promuovere azioni ed iniziative per la valorizzazione delle aree naturali protette ed i territori contigui nonché consentire, ai soggetti detenuti o sottoposti a misure alternative di prestare il proprio lavoro, al fine di favorire il trattamento intramurario, l'inserimento o il reinserimento sociale.
Per la concretizzazione di tale esperienza il ministero dell'ambiente ha assicurato una prima disponibilità di euro 150.000,00.
Il Provveditorato Regionale competente ha formulato una proposta di utilizzazione della somma suindicata per sostenere i costi di impiego graduale di 18 detenuti, ammessi ad un programma di trattamento di lavoro esterno, da impiegare in lavori di pulizia e di manutenzione degli edifici, degli spazi urbani pertinenti, dei percorsi e delle aree verdi, secondo un programma di sviluppo sostenibile e di riqualificazione dell'isola.
In particolare, il piano di lavoro prevede:
a) la pulizia generale dell'ambiente, il rifacimento di tratti stradali pedonali e carrabili della zona portuale, disconnessi e pericolosi;
b) la pulizia esterna di alcuni edifici della zona portuale con il rifacimento di alcune parti dell'intonaco e della tinteggiatura;
c) la pulizia dei sentieri principali dell'isola dalla vegetazione cresciuta lungo il ciglio dei sentieri per renderli praticabili e sicuri ai numerosi turisti e frequentatori dell'isola;


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d) la raccolta e lo smaltimento del numeroso materiale fuori uso esistente sull'isola;
e) interventi di pulizia e manutenzione ordinaria su altri edifici esistenti sull'isola sia nella zona cittadella che nella zona detentiva, finalizzati al definitivo recupero in vista di futuri progetti specifici, quali la stalla dei bovini e quella dei cavalli, a ridosso della Sezione Sembolello, che meglio si presta ad interventi rapidi ed economici per la ristrutturazione definitiva in linea con il progetto generale di «Comunità per l'esecuzione penale esterna».

La competente Direzione Generale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha assicurato la copertura finanziaria per i 50.000,00 euro richiesti dal Provveditorato per l'acquisto dei materiali necessari all'esecuzione dei suindicati interventi, mirati alla manutenzione ed alla conservazione delle strutture e delle infrastrutture realizzate nell'isola durante l'utilizzazione penitenziaria, che peraltro ha garantito, come in altre parallele esperienze (ad es. Asinara in Sardegna), la salvaguardia, nel tempo, di un contesto naturale, ambientale e paesaggistico di rara bellezza.
Il 2 dicembre 2004, si è tenuta a Livorno una Conferenza di Servizi tra le amministrazioni interessate nel corso della quale è stata sottolineata, da parte del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, la necessità di rilanciare l'isola di Pianosa non come realtà penitenziaria, ma come una particolare area ambientale, aperta alla popolazione, che unisca finalità di valorizzazione del territorio a finalità di recupero sociale.
Dopo un primo intervento di ripulitura ambientale si potrà avviare la realizzazione di un progetto generale di valorizzazione ambientale rispetto al quale si attendono proposte da tutti gli enti coinvolti, nell'ambito delle specifiche competenze e rispetto agli impegni che potranno essere assunti reciprocamente.
Nonostante il finanziamento da parte del ministero dell'ambiente sia pervenuto di recente, sono stati già realizzati i lavori urgenti di ripulitura generale e sono stati, altresì, ultimati i lavori di pulizia di alcune zone, in particolare, della zona del porto, del viale Regina Margherita con asportazione delle ringhiere in cemento, di gran parte dei margini delle strade interne interessate dal circuito turistico, della zona Sembolello e della vecchia
ex stalla adiacente.
Inoltre, sono stati realizzati anche i seguenti lavori:
a) smaltimento di una enorme quantità di materiali fuori uso (non ancora ultimato);
b) ritiro tramite ditta specializzata del materiale in eternit presente in grandi quantità in zona porto;
c) pulizia di un lungo tratto di spiaggia;
d) ristrutturazione, ancora in corso, della sezione Sembolello per dare ospitalità ai primi detenuti e ad alcuni servizi (detentivi e di sorveglianza).

Allo stato attuale sono presenti sull'isola di Pianosa 17 detenuti, impegnati in attività lavorativa, di cui 4 alle dipendenze della Cooperativa San Giacomo e il personale di Polizia penitenziaria in servizio è di 5 unità.
Per quanto riguarda l'isola di Asinara, si precisa che non è al momento coinvolta nel progetto di recupero ambientale avviato ai sensi del protocollo d'intesa sottoscritto l'8 giugno 2004, tra il ministero della giustizia e quello dell'ambiente.
In ogni caso, ai sensi di una recente circolare emanata dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, si ritiene di poter prevedere che in futuro si possano realizzare anche sull'isola sarda analoghi interventi di recupero e di rivalutazione ambientale con il necessario coinvolgimento ed il concerto di tutti gli enti a vario titolo competenti.
Si rappresenta, infine, che l'amministrazione penitenziaria ha restituito al Demanio tutti gli immobili di tipo detentivo dell'isola dell'Asinara, mentre sono rimasti in uso governativo soltanto alcuni fabbricati non


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attinenti ad attività penitenziarie (alloggi demaniali e servizi vari).
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

CENTO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
secondo quanto emerge da un articolo del quotidiano Il Tirreno dei primi giorni di settembre 2004, un ex detenuto del carcere Sughere di Livorno avrebbe dichiarato di essere stato anche lui come altri in una particolare cella detta cella «liscia»;
in detta cella si sconterebbe un'ulteriore punizione poiché i detenuti verrebbero denudati e lasciati in un materasso senza poter uscire o parlare con qualcuno e addirittura ad ogni tentativo di reclamo verrebbero malmenati dalle guardie -:
se il ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti e se questi corrispondano al vero;
quali provvedimenti intenda intraprendere per verificare l'esistenza di questa particolare cella di isolamento e se non ritenga che questo tipo di carcere punitivo violi l'integrità fisica e i diritti dei detenuti stessi.
(4-10946)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame si rappresenta che presso l'istituto penitenziario di Livorno non esistono locali qualificati come «cella liscia».
Deve farsi tuttavia presente che talvolta si può imporre la necessità di ubicare temporaneamente il detenuto in una camera priva di suppellettili perché lo stesso risulta estremamente agitato e, pertanto, potrebbe compiere atti di autolesionismo.
In tal caso, previa certificazione sanitaria, viene predisposta una specifica forma di «tutela» che, va precisato, è adottata al solo fine di salvaguardare l'incolumità del detenuto; da una camera ordinaria viene tolto, per lo stretto tempo necessario, fino alla normalizzazione dei comportamenti del detenuto, tutto ciò che potrebbe causare pregiudizio alla salute dello stesso.
Ciò, in osservanza del principio fissato dall'articolo 32 delle Costituzione che garantisce la salute, come fondamentale diritto dell'individuo.
Va, infine, rilevato che la normalizzazione dei citati comportamenti posti in essere dai detenuti avviene solo ed esclusivamente tramite adeguati ed individualizzati trattamenti, psicologici e/o psichiatrici del disagio e del disturbo rilevati, in conformità alle direttive emanate, con diverse circolari, dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, sia in materia di tutela della vita e della salute delle persone detenute che di prevenzione degli atti di autolesionismo e dei suicidi in ambiente penitenziario.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

CENTO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
gli ufficiali giudiziari, in tutta Europa, rappresentano una figura istituzionale di riferimento per il buon funzionamento della giustizia, in quanto sono l'organo che più d'ogni altro rappresenta «l'effettività» della legge, in Italia invece, la tendenza è quella di far scomparire questa figura, in particolare nelle regioni meridionali come la Campania, privatizzando i servizi a costi elevatissimi per il cittadino;
il buon funzionamento della giustizia è carente proprio per la mancata notificazione degli atti giudiziari dovuta al personale insufficiente, tanto che alcuni uffici di ricezione degli atti da notificare risultano aperti addirittura per una sola ora al giorno, con un prevedibile danno per gli operatori del diritto e la conseguente necessità, nel campo della giustizia penale, che le notifiche siano effettuate da agenti di polizia e carabinieri;
in data 3 agosto 2004 il Consiglio dei ministri ha deciso di procedere all'assunzione


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di soli 154 vincitori di concorso sui 443 aventi diritto;
tutto ciò è accaduto subito dopo la convenzione che il Ministero della giustizia ha sottoscritto con le Poste Italiane SpA per quanto riguarda le notificazioni a mezzo del servizio postale in materia civile e penale;
detta convenzione produrrà, secondo l'interrogante, costi certamente più alti per le finanze pubbliche e non risolverà assolutamente i problemi d'efficienza del settore, andando semmai ad aggravare la validità del servizio postale e quello dell'emergenza lavoro in Italia -:
se non ritenga che sarebbe stato meno oneroso per lo Stato procedere all'assunzione dei vincitori e degli idonei al concorso per Ufficiale Giudiziario con vantaggi immediati per il servizio notifiche poiché questo ultimo è fornito a pagamento senza oneri aggiuntivi e con un notevole risparmio di spesa pubblica.
(4-11012)

Risposta. - Prima di passare all'analisi del quesito posto dall'interrogante, si rende opportuno precisare che non vi è alcun nesso di causalità e, quindi, nessun collegamento si può operare tra la stipula della convenzione con l'ente Poste Italiane e la mancata assunzione di tutti i 443 vincitori del concorso a ufficiale giudiziario C1.
Va, inoltre, precisato che nessun obbligo discende dalla convenzione in ordine al ricorso al mezzo postale. Peraltro, stante la sua natura contrattuale, va evidenziato che non si è voluto creare una nuova tipologia di notifiche e non si è nemmeno voluto introdurre per l'organo notificatore un vincolo diverso da quello discendente dalla norma, relativamente all'adozione di una, piuttosto che di un'altra modalità di notificazione.
Dunque, non sono contenuti in convenzione né principi innovativi sotto il profilo strettamente procedurale, né meccanismi incentivanti, che possano portare a una residualità della notifica a mani.
Infatti, la notificazione a mezzo del servizio postale non è un
quid novis nel nostro panorama normativo, né in quello operativo. Essa è prevista dai codici di rito agli articoli 149 codice di procedura civile e 170 codice di procedura penale e compiutamente e organicamente disciplinata dalla legge n. 890 del 1982. Inoltre, è una modalità di notificazione di cui si fa largo uso nella prassi operativa, principalmente per scelta della struttura Unep deputata alla funzione, che gode in materia di ampia discrezionalità.
Giova ribadire, infatti, che l'unico vincolo all'uso del mezzo postale, che riguarda peraltro i soli atti in materia civile e amministrativa da notificare fuori dal Comune, discende per l'ufficiale giudiziario direttamente dalla legge e non già dalla convenzione.
Ciò detto e considerato che, come confermato dalle rilevazioni statistiche, un elevato numero di atti giudiziari, viene attualmente notificato a mezzo posta, appare del tutto evidente l'interesse di quest'Amministrazione all'adozione di sistemi di lavorazione che, grazie anche all'apporto di strumenti informatici, consentano di migliorare un procedimento di notifica di largo uso, intervenendo, in particolare, su alcune criticità rilevate, quali quelle connesse alla certezza dell'esito della notificazione, che possono riverberare effetti negativi sui tempi del processo.
Pertanto, si tratta di intervenire su una attività che costituisce esercizio della funzione giudiziaria e i cui punti deboli sono ascrivibili alla complessità del procedimento.
Non va dimenticato, infatti, che la notifica a mezzo posta è una fattispecie a formazione progressiva, che si articola in varie fasi e vede l'intervento di organi diversi, segnatamente, l'ufficiale giudiziario che certifica la rituale spedizione dell'atto e l'ufficiale postale che ne certifica la rituale consegna.
È del tutto evidente quindi che tale forma di notificazione, proprio per il coinvolgimento di organi e uffici diversi, necessita di un monitoraggio più articolato e di un sistema in grado di creare un raccordo


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tra le varie fasi del procedimento, nonché tra gli uffici richiedenti e i diversi soggetti che concorrono a formarla, al fine di evitare tutti quegli slittamenti processuali purtroppo abbastanza frequenti, dovuti all'incertezza degli esiti delle notificazioni.
Questa, in sintesi, la sfera d'intervento della convenzione, stipulata non per cedere funzioni a enti esterni ma, al contrario, per migliorare in termini di efficacia una modalità di notifica, rispetto alla quale, vale la pena di sottolineare, l'ufficiale giudiziario non è affatto un soggetto estraneo, ma è anzi
dominus del procedimento, poiché da lui partono gli atti di impulso e di prima attuazione delle notificazioni di cui trattasi.
Alla luce di ciò, si coglie come la convenzione con l'ente Poste, non renda affatto superflua l'assunzione dei 443 vincitori del concorso a ufficiale giudiziario C1, né faccia venire meno l'impegno di quest'Amministrazione in tal senso, ferma restando la necessità delle autorizzazioni di legge.
Per quanto attiene al paventato aumento della spesa pubblica determinato dalla Convenzione si precisa che il costo concordato, di euro 8,37 ad atto, non determina rispetto al pregresso variazioni di spesa in aumento; lo stesso è infatti un costo globale, comprensivo anche di eventuali seconde raccomandate per comunicazioni di avvenuto deposito, stimate come necessarie in almeno un terzo dei casi e che, attualmente hanno un costo autonomo, pari a quello delle altre raccomandate per atti giudiziari.
Si precisa, inoltre, che il costo concordato è fisso a prescindere dal peso del piego, mentre il costo delle raccomandate fuori convenzione varia, in aumento, in ragione di esso.
Si fa presente, altresì, che lo stesso è assorbente del 15 per cento delle spese per tenuta del conto di credito, che finora è stato sopportato come costo autonomo.
Pertanto, può ragionevolmente affermarsi che, lungi dal far lievitare i costi, si è pervenuti semmai, con l'accordo in questione, a una semplificazione e razionalizzazione della spesa pubblica, con conseguenti benefici, in termini di facilità di monitoraggio e controllo dei livelli di impegno economico.
Quanto detto basterebbe a giustificare la convenienza economica della pattuizione e pur tuttavia non può sottacersi, nella valutazione di essa, del risparmio di spesa che deriverebbe dall'evitare i numerosi rinvii processuali, che tristemente caratterizzano il nostro panorama processuale. In realtà, alla luce di quanto esposto, l'accordo concluso con Poste Italiane risulta vantaggioso in quanto consente di migliorare una funzione indispensabile all'attività giudiziaria, con un impegno di spesa che globalmente considerato risulta quantomeno pari a quello sostenuto in precedenza.
In materia di spesa va ancora evidenziato l'errore di metodo che consiste nel rapportare il costo della notifica a mani con quello a mezzo posta. È del tutto evidente che la notifica a mani, essendo effettuata esclusivamente con una struttura propria ha un costo apparente inferiore, se nella valutazione di esso si tiene conto esclusivamente del costo della trasferta e non di quello del lavoro.
Se poi si considera che il servizio di Poste Italiane copre capillarmente tutto il territorio, finanche nei comuni più piccoli, la notifica a mezzo posta è da considerare, allo stato, una modalità di notifica fondamentale e irrinunciabile, la cui ottimizzazione è esattamente conforme all'etica di una funzione di giustizia che vuole essere rapida, certa ed efficiente.
Per quanto attiene, infine, alle assunzioni dei 443 vincitori di concorso a ufficiale giudiziario C1, bandito con PDG 8 novembre 2002, si comunica che la Direzione Generale del Personale e della Formazione di questo ministero ha proceduto all'assunzione nell'anno 2004 di parte dei vincitori, per un totale di 248 unità.
La scelta dei distretti, per l'assunzione delle 248 unità autorizzate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, è stata effettuata prendendo in considerazione la situazione delle vacanze nella figura professionale di ufficiale giudiziario C1. Difatti, sono stati individuati i distretti di Torino, Milano-Brescia, Trento-Trieste-Venezia e Genova, ove maggiori erano le carenze del suddetto personale.


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Peraltro, detta situazione si era ulteriormente aggravata all'esito dell'interpello straordinario del 20 gennaio 2004, per coprire i posti vacanti nella figura professionale di ufficiale giudiziario C1, pubblicato ai sensi dell'articolo 19 dell'accordo sulla mobilità interna del 28 luglio 1998, propedeutico all'assunzione dei vincitori.
Poiché 10 unità delle 248 menzionate non hanno assunto servizio, per non lasciare inutilizzate le unità, già autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, si è proceduto con l'assunzione dei primi 10 vincitori del distretto di Firenze, che presentava una maggiore percentuale di scopertura degli organici dopo i citati distretti.
Va precisato che nonostante l'articolo 1 comma 95 della legge finanziaria 2005 prevede il blocco delle assunzioni per gli anni 2005-2006-2007, il successivo comma 97 ha previsto la prioritaria immissione in servizio per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1, dei vincitori del citato concorso pubblico.
Pertanto, coloro che non sono stati assunti nell'anno 2004 potranno essere convocati per la stipula del contratto individuale di lavoro, solo dopo l'autorizzazione all'assunzione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

CHIANALE e PANATTONI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
l'ufficio giudiziario della procura di Ivrea, individuato nel 1999 come Procura sperimentale per l'attuazione della normativa sul giudice unico in ragione dei lusinghieri risultati già raggiunti in termini di efficienza e di operosità del personale amministrativo e dei magistrati, ha acquisito all'interno del proprio Circondario parte del territorio già appartenente alla Pretura di Rivarolo e al Tribunale di Torino. Tale ampliamento territoriale ha determinato un'estensione assai rilevante del numero di comuni compresi nel circondario di Ivrea (pari a 108), generando una struttura giudiziaria tra le più rilevanti del territorio nazionale dal punto di vista non solo del numero dei comuni, ma anche in riferimento all'estensione territoriale;
a tale estensione non è seguita una proporzionale rivisitazione della dotazione organica in quanto l'ampliamento della pianta organica è stato estremamente limitato e assolutamente insufficiente con riferimento alle posizioni apicali ove non è contemplata la figura del dirigente che appare adeguata alle dimensioni della nuova struttura;
la dimensione dei vuoti organici ha raggiunto alla data odierna una portata consistente e difficilmente sopportabile (su 19 posti in pianta organica attualmente sono presenti ed in servizio solo 10 unità con una percentuale di scopertura superiore al 45 per cento) anche alla luce delle nuove e complesse attribuzioni contabili recentemente disposte, risultando difficile in tali condizioni attendere anche al disimpegno dell'attività indifferibile ed urgente;
tale condizione di lavoro non consente un'adeguata preparazione dell'attività, costringe i dipendenti spesso a dover prolungare l'attività lavorativa oltre il termine contrattuale delle nove ore giornaliere, con conseguenze che si ripercuotono sull'orario settimanale di lavoro;
il ricorso al lavoro straordinario non retribuito per svariate ore settimanali, assume ormai carattere di abitualità, causando la necessità per il dipendente di fruire di riposi compensativi in luogo della retribuzione delle ore eccedenti, riposi che determina ulteriore aggravio di lavoro per le unità in servizio ed accumulo di lavoro arretrato per chi è assente, da recuperarsi attraverso il ricorso ad ulteriore lavoro straordinario;
la criticità di tale condizione appare ancora più evidente se si fa riferimento


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alla figura professionale del Cancelliere ove i vuoti organici hanno superato il 50 per cento dei posti disponibili (su un numero di Cancellieri contemplato in pianta organica pari a nove sono attualmente presenti solo 4 tutti interessati alle procedure di riqualificazione per le quali un'unità è stata già avviata) e ciò costringe i dipendenti di tale area a disimpegnare spesso mansioni non di loro competenza, dovendo gli stessi attendere a più servizi con evidente sovraccarico lavorativo e dovendo i predetti assumersi la responsabilità della sottoscrizione di atti non redatti dai medesimi senza poter esercitare quel compiuto controllo che sarebbe utile in questi casi;
quanto predetto è stato rilevato nella relazione ispettiva compilata ad esito dell'attività svolta dagli ispettori dal 17 settembre 2002 al 7 ottobre 2002, che ha dichiarato improcrastinabile la copertura del posto di Direttore di Cancelleria per evitare il sovraccarico delle competenze sul vertice amministrativo, evidenziandosi come successivamente alla predetta ispezione la situazione si è ulteriormente aggravata per il pensionamento di un Cancelliere B3 ed trasferimento di due Operatori B2 applicati in via continuativa, nonché per l'assenza dell'unica unità di Ausiliario A1 -:
se il Ministro sia a conoscenza di tale situazione critica, e come intenda attivarsi per ovviare al progressivo peggioramento dell'attività complessiva dell'ufficio, provocato dalla grave carenza di organico del Tribunale di Ivrea.
(4-09709)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, si rappresenta quanto segue.
La pianta organica, del personale amministrativo della procura della Repubblica presso il tribunale di Ivrea è stata oggetto, negli ultimi anni, di modifiche dalle quali è derivato, nel complesso, un ampliamento di quattro posti.
Nello specifico, con il decreto ministeriale 26 giugno 2000 sono state ampliate, per complessivi 5 posti, le dotazioni organiche dei cancellieri C1, degli operatori giudiziari B2 e B1 e degli ausiliari A1. Successivamente, con i decreti ministeriali 30 dicembre 2000 e 6 aprile 2001 questo ministero ha proceduto alla modifica delle dotazioni organiche degli uffici giudiziari. Così come per gli altri uffici, anche presso la procura della Repubblica presso il tribunale di Ivrea gli ampliamenti di maggiore consistenza hanno interessato i profili professionali di cancelliere C2, operatore giudiziario B3 ed ausiliario B1. Le contestuali riduzioni hanno riguardato le figure degli operatori giudiziari B2 e B1 e quelle degli ausiliari B1 (autisti) ed A1.
In particolare, con il decreto ministeriale 30 dicembre 2000, per una parte degli uffici giudiziari italiani e con il decreto ministeriale 6 aprile 2001, per i restanti uffici interessati, tra i quali la procura della Repubblica presso il tribunale di Ivrea, è stata istituita la nuova figura professionale dell'operatore giudiziario B3, che consentirà un significativo livello di riqualificazione del personale inquadrato nella posizione economica B2. Le contestuali riduzioni nell'ambito delle posizioni economiche B2, B1 e A1 sono state necessarie in quanto la ridefinizione della dotazione organica complessiva doveva, ai sensi della legge 19 gennaio 2001, n. 4, non comportare oneri aggiuntivi rispetto alla dotazione organica complessiva definita dai provvedimenti preesistenti.
Le seguenti tabelle riportano le variazioni di organico per effetto dei decreti ministeriali citati e la pianta organica attuale.
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea - Personale della Segreteria giudiziaria - Variazioni della pianta organica.
Con il decreto ministeriale 26 giugno 2000 si sono avute le seguenti variazioni della pianta organica:
per il profilo professionale di Cancelliere con posizione economica C1 è stata ampliata la pianta organica di una unità (da 2 a 3);
per il profilo professionale di Operatore Giudiziario con posizione economica


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B2 è stata ampliata la pianta organica di una unità (da 3 a 4);
per il profilo professionale di Operatore Giudiziario con posizione economica B1 è stata ampliata la pianta organica di due unità (da 1 a 3);
per il profilo professionale di Ausiliario con posizione economica A1 è stata ampliata la pianta organica di una unità (da 1 a 2).

Con il decreto ministeriale 30 dicembre 2000 si sono avute le seguenti variazioni della pianta organica:
per il profilo professionale di Cancelliere con posizione economica C2 è stata ampliata la pianta organica di una unità (da 1 a 2);
per il profilo professionale di Operatore Giudiziario con posizione economica B2 è stata diminuita la pianta organica di una unità (da 4 a 3);
per il profilo professionale di Operatore Giudiziario con posizione economica B1 è stata diminuita la pianta organica di una unità (da 3 a 2).

Con il decreto ministeriale del 6 aprile 2001, si sono avute le seguenti variazioni della pianta organica:
è stata istituita la figura professionale di Operatore Giudiziario posizione economica B3 con una unità (da 0 a 1);
è stata diminuita la figura professionale di Ausiliario (Autista) posizione economica B1 di una unità (da 3 a 2);
è stata istituita la figura professionale di Ausiliario posizione economica B1 con una unità (da 0 a 1); è stata diminuita la figura professionale di Ausiliario posizione economica A1 di una unità (da 2 a 1). Complessivamente si è registrato un aumento del personale di 4 unità.

Per quanto riguarda la pianta organica attuale: per il profilo professionale di direttore di cancelleria, con posizione economica C3, una unità; per il profilo professionale di cancelliere, con posizione economica C2, due unità; per il profilo professionale di cancelliere, con posizione economica C1, tre unità; per il profilo professionale di cancelliere, con posizione economica B3, tre unità; per il profilo professionale di operatore giudiziario, con posizione economica B3, una unità; per il profilo professionale di operatore giudiziario, con posizione economica B2, tre unità; per il profilo professionale di operatore giudiziario, con posizione economica B1, due unità; per il profilo professionale di ausiliario (autista), con posizione economica B1, due unità; per il profilo professionale di ausiliario, con posizione economica B1, una unità; per il profilo professionale di ausiliario, con posizione economica A1, una unità. In totale l'organico è composto da 19 unità.
Allo stato risultano presenti 13 unità ed emerge che le maggiori scoperture riguardano la figura del cancelliere.
La competente Direzione Generale ha impartito opportune disposizioni volte a garantirne la funzionalità.
In proposito appare opportuno precisare che il problema relativo alla carenza di personale delle posizioni apicali investe la maggior parte degli uffici del Paese e ciò in conseguenza dell'aumento dei relativi organici, attuato con il decreto ministeriale 6 aprile 2001, conformemente a quanto previsto nel Contratto Integrativo di Amministrazione del 5 aprile 2000, in funzione delle procedure di riqualificazione del personale.
Va evidenziato al riguardo che nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea con il citato decreto ministeriale 6 aprile 2001, è stato aumentato 1 posto di cancelliere C2 oltre ai 2 posti istituiti
ex novo di operatore giudiziario B3 ed ausiliario B1.
Ulteriore prova dell'attenzione rivolta da questa Amministrazione alla procura della Repubblica presso il tribunale di Ivrea, finalizzata a fronteggiare la temporanea carenza di personale, è da individuarsi nell'autorizzazione concessa al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino per l'assunzione, per


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l'anno 2004, di 27 unità di personale a tempo determinato, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368, da destinare agli uffici requirenti del distretto.
Inoltre, con PDG del 6 luglio 2004, è stato disposto il trasferimento presso il detto Ufficio di un direttore di cancelleria C3 proveniente dalla procura della Repubblica di Torino, a seguito di interpello locale ai sensi degli articoli 14 e 15 dell'accordo sulla mobilità interna del personale del 28 luglio 1998.
Per quanto riguarda le doglianze circa il «trasferimento di due operatori B2 applicati in via continuativa» va precisato che le applicazioni in ambito distrettuale sono disposte dagli uffici di vertice secondo quanto previsto dall'articolo 18 dell'accordo 28 luglio 1998, sopra citato. Nel caso di specie, qualora fosse ritenuto opportuno, il Procuratore Generale di Torino potrà disporre ulteriori applicazioni, garantendo, ove possibile, l'avvicendamento del personale applicato per non arrecare pregiudizio all'ufficio di appartenenza. In merito all'assenza dell'ausiliario A1 per maternità, si precisa che le assenze del personale per malattia, maternità, permessi studio, assistenza a familiari portatori di
handicap, sono riconducibili ad un costo sociale che afferendo a diritti del lavoratore e non essendo evidentemente programmabile, non può essere preventivamente distribuito tra più uffici.
Per quanto concerne la possibile soluzione prospettata dall'interrogante di coprire i posti vacanti con procedure di mobilità di personale di altre amministrazioni, si rappresenta che con PDG dell'11 giugno 2004, è stato disposto il passaggio per mobilità di un operatone giudiziario B2 proveniente da un ente locale, il quale ha assunto possesso il 1 ottobre 2004.
Relativamente al ricorso al lavoro straordinario da parte della procura della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea, si precisa che le autorizzazioni al lavoro straordinario e le relative assegnazioni di fondi vengono disposte, in corso di anno, dal ministero dell'economia e delle finanze e che questo ministero, ove necessario, ha sempre provveduto ad accreditare importi integrativi prelevati dal Fondo Unico di Amministrazione e, in tal senso, ritiene di aver soddisfatto buona parte delle esigenze manifestate.
Al riguardo, si specifica che, nel corso dell'anno 2003, sono stati assegnati alla procura generale presso la Corte di appello di Torino, da cui dipende la procura della Repubblica presso il tribunale di Ivrea, euro 102.885,00.
Si aggiunge infine che, a seguito della definizione del contratto integrativo 2003, con provvedimento del 24 giugno 2004, sono stati assegnati ulteriori fondi di euro 107.881,00.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

CIRIELLI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
in data 29 settembre 2004 vincitori di concorso per Ufficiale Giudiziario per n. 443 posti, bandito nel 2002, hanno manifestato a Roma per protestare contro la mancata assunzione in quanto una convenzione tra le Poste S.p.a. e il Ministero della Giustizia bloccherebbe le suddette assunzioni;
in una nota informativa distribuita nel corso della suddetta manifestazione dalla Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche, vengono indicate alcune motivazioni a favore dell'assunzione dei vincitori di concorso;
secondo quanto espressamente menzionato nella nota informativa, l'assunzione dei vincitori di concorso allieverebbe in misura ragguardevole i disservizi attualmente esistenti in materia di notifiche soprattutto perché esiste una carenza di organico e addirittura alcuni uffici al Sud Italia sono aperti solo un'ora al giorno e le notifiche penali sono svolte da Polizia e Carabinieri; la convenzione con le Poste S.p.a., invece, aumenterebbe i disagi e i disservizi per quanto concerne le notifiche di atti giudiziari;


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nella nota si legge che in Italia i codici prevedono, per la notifica fatta personalmente dall'Ufficiale Giudiziario, una serie di adempimenti tassativi specialmente in assenza del destinatario presso la propria abitazione e, inoltre, il contatto diretto tra Ufficiale Giudiziario e il destinatario consente a quest'ultimo di ottenere tutte le informazioni relative alla notifica. La notifica a mezzo posta, invece, prevede un invito a ritirare l'atto presso l'ufficio postale causando ritardi e disservizi;
in relazione ai costi, dalla nota informativa si evince che il Ministero della Giustizia, nel quantificare i costi relativi al triennio della Convenzione con le Poste S.p.a., ha calcolato in maniera errata il numero di atti che verranno notificati a mezzo posta e, di conseguenza, ha previsto un costo non corrispondente al reale;
da quanto si evince dalla nota informativa, la convenzione tra il Ministero della Giustizia e le Poste S.p.a. obbliga l'Ufficiale Giudiziario ad utilizzare la posta per la notifica degli atti a richiesta d'ufficio non in funzione della natura dell'atto ma in funzione della residenza del destinatario. Ciò comporta che se il destinatario è residente in un Comune a 20 km di distanza dalla sede dell'Ufficio Giudiziario l'Ufficiale è costretto a spedire l'atto per posta a un costo di euro 10 piuttosto che notificare a mano, con tutte le garanzie, ad un costo di euro 4 (civile) ed euro 1,20 (penale), facendo in questo modo l'interesse delle Poste S.p.a., anziché quello dello Stato -:
se intenda verificare se le asserzioni fatte dalla Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche, contenute nella nota informativa sopra menzionata, corrispondano al vero e, in caso affermativo, quali iniziative di propria competenza intenda adottare.
(4-11279)

Risposta. - Prima di passare all'analisi del quesito posto dall'interrogante, si rende opportuno precisare che non vi è alcun nesso di causalità e, quindi, nessun collegamento si può operare tra la stipula della convenzione con l'ente Poste Italiane e la mancata assunzione di tutti i 443 vincitori del concorso a ufficiale giudiziario C1.
Va, inoltre, precisato che nessun obbligo discende dalla convenzione in ordine al ricorso al mezzo postale. Peraltro, stante la sua natura contrattuale, va evidenziato che non si è voluto creare una nuova tipologia di notifiche e non si è nemmeno voluto introdurre per l'organo notificatore un vincolo diverso da quello discendente dalla norma, relativamente all'adozione di una, piuttosto che di un'altra modalità di notificazione.
Dunque, non sono contenuti in convenzione né principi innovativi sotto il profilo strettamente procedurale, né meccanismi incentivanti, che possano portare a una residualità della notifica a mani.
Infatti, la notificazione a mezzo del servizio postale non è un
quid novis nel nostro panorama normativo, né in quello operativo. Essa è prevista dai codici di rito agli articoli 149 codice di procedura civile e 170 codice di procedura penale e compiutamente e organicamente disciplinata dalla legge n. 890 del 1982. Inoltre, è una modalità di notificazione di cui si fa largo uso nella prassi operativa, principalmente per scelta della struttura Unep deputata alla funzione, che gode in materia di ampia discrezionalità.
Giova ribadire, infatti, che l'unico vincolo all'uso del mezzo postale, che riguarda peraltro i soli atti in materia civile e amministrativa da notificare fuori dal comune, discende per l'ufficiale giudiziario direttamente dalla legge e non già dalla convenzione.
Ciò detto e considerato che, come confermato dalle rilevazioni statistiche, un elevato numero di atti giudiziari, viene attualmente notificato a mezzo posta, appare del tutto evidente l'interesse di quest'amministrazione all'adozione di sistemi di lavorazione che, grazie anche all'apporto di strumenti informatici, consentano di migliorare un procedimento di notifica di largo uso, intervenendo, in particolare, su alcune criticità rilevate, quali quelle connesse alla certezza dell'esito della notificazione, che


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possono riverberare effetti negativi sui tempi del processo.
Pertanto, si tratta di intervenire su una attività che costituisce esercizio della funzione giudiziaria e i cui punti deboli sono ascrivibili alla complessità del procedimento.
Non va dimenticata, infatti, che la notifica a mezzo posta è una fattispecie a formazione progressiva, che si articola in varie fasi e vede l'intervento di organi diversi, segnatamente, l'ufficiale giudiziario che certifica la rituale spedizione dell'atto e l'ufficiale postale che ne certifica la rituale consegna.
È del tutto evidente quindi che tale forma di notificazione, proprio per il coinvolgimento di organi e uffici diversi, necessita di un monitoraggio più articolato e di un sistema in grado di creare un raccordo tra le varie fasi del procedimento, nonché tra gli uffici richiedenti e i diversi soggetti che concorrono a formarla, al fine di evitare tutti quegli slittamenti processuali purtroppo abbastanza frequenti, dovuti all'incertezza degli esiti delle notificazioni.
Si riferisce solo a titolo esemplificativo l'utilità che può derivare dalla tenuta di un archivio immagini aggiornato, al fine di acquisire certezza dell'avvenuta notifica. Infatti, se l'avviso di ricevimento è la prova documentale dell'avvenuta notifica e spesso, a causa di adempimenti burocratici, non viene immediatamente acquisito al fascicolo processuale, la sua visualizzazione e stampa attraverso l'archivio immagini può consentire al giudice la verifica della regolarità della notifica, nelle more dell'acquisizione dell'atto.
Questa, in sintesi, la sfera d'intervento della convenzione, stipulata non per cedere funzioni a enti esterni ma, al contrario, per migliorare in termini di efficacia una modalità di notifica, rispetto alla quale, vale la pena di sottolineare, l'ufficiale giudiziario non è affatto un soggetto estraneo, ma è anzi
dominus del procedimento, poiché da lui partono gli atti di impulso e di prima attuazione delle notificazioni di cui trattasi.
Alla luce di ciò, si coglie come la convenzione con l'ente Poste, non renda affatto superflua l'assunzione dei 443 vincitori del concorso a ufficiale giudiziario C1, né faccia venire meno l'impegno di quest'Amministrazione in tal senso, ferma restando la necessità delle autorizzazioni di legge.
Per quanto attiene al paventato aumento della spesa pubblica determinato dalla Convenzione si precisa che il costo concordato, di euro 8,37 ad atto, non determina rispetto al pregresso variazioni di spesa in aumento; lo stesso è infatti un costo globale, comprensivo anche di eventuali seconde raccomandate per comunicazioni di avvenuto deposito, stimate come necessarie in almeno un terzo dei casi e che, attualmente, hanno un costo autonomo, pari a quello delle altre raccomandate per atti giudiziari.
Si precisa, inoltre, che il costo concordato è fisso a prescindere dal peso del piego, mentre il costo delle raccomandate fuori convenzione varia, in aumento, in ragione di esso.
Si fa presente, altresì, che lo stesso è assorbente del 15 per cento delle spese per tenuta del conto di credito, che finora è stato sopportato come costo autonomo.
Pertanto, può ragionevolmente affermarsi che, lungi dal far lievitare i costi, si è pervenuti semmai, con l'accordo in questione, a una semplificazione e razionalizzazione della spesa pubblica, con conseguenti benefici, in termini di facilità di monitoraggio e controllo dei livelli di impegno economico.
Quanto detto basterebbe a giustificare la convenienza economica della pattuizione e pur tuttavia non può sottacersi, nella valutazione di essa, del risparmio di spesa che deriverebbe dall'evitare i numerosi rinvii processuali, che tristemente caratterizzano il nostro panorama processuale.
In realtà, alla luce di quanto esposto, l'accordo concluso con Poste Italiane risulta vantaggioso in quanto consente di migliorare una funzione indispensabile all'attività giudiziaria, con un impegno di spesa che globalmente considerato risulta quantomeno pari a quello sostenuto in precedenza.
In materia di spesa va ancora evidenziato l'errore di metodo che consiste nel rapportare il costo della notifica a mani con quello a mezzo posta. È del tutto


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evidente che la notifica a mani, essendo effettuata esclusivamente con una struttura propria ha un costo apparente inferiore, se nella valutazione di esso si tiene conto esclusivamente del costo della trasferta e non di quello del lavoro.
Se poi si considera che il servizio di Poste Italiane copre capillarmente tutto il territorio, finanche nei comuni più piccoli, la notifica a mezzo posta è da considerare, allo stato, una modalità di notifica fondamentale e irrinunciabile, la cui ottimizzazione è esattamente conforme all'etica di una funzione di giustizia che vuole essere rapida, certa ed efficiente.
Per quanto attiene, infine, alle assunzioni dei 443 vincitori di concorso a ufficiale giudiziario C1, bandito con PDG 8 novembre 2002, si comuni a che la Direzione Generale del Personale e della Formazione di questo ministero ha proceduto all'assunzione nell'anno 2004 di parte dei vincitori, per un totale di 248 unità.
La scelta dei distretti, per l'assunzione delle 248 unità autorizzate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, è stata effettuata prendendo in considerazione la situazione delle vacanze nella figura professionale di ufficiale giudiziario C1. Difatti, sono stati individuati i distretti di Torino, Milano-Brescia, Trento-Trieste-Venezia e Genova, ove maggiori erano le carenze del suddetto personale.
Peraltro, detta situazione si era ulteriormente aggravata all'esito dell'interpello straordinario del 20 gennaio 2004 per coprire i posti vacanti nella figura professionale di ufficiale giudiziario C1, pubblicato ai sensi dell'articolo 19 dell'accordo sulla mobilità interna del 28 luglio 1998, propedeutico all'assunzione dei vincitori.
Poiché 10 unità delle 248 menzionate non hanno assunto servizio, per non lasciare inutilizzate le unità, già autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, si è proceduto con l'assunzione dei primi 10 vincitori del distretto di Firenze, che presentava una maggiore percentuale di scopertura degli organici dopo i citati distretti.
Va precisato che nonostante l'articolo 1 comma 95 della Legge Finanziaria 2005 prevede il blocco delle assunzioni per gli anni 2005-2006-2007, il successivo comma 97 ha previsto la prioritaria immissione in servizio per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1, dei vincitori del citato concorso pubblico.
Pertanto, coloro che non sono stati assunti nell'anno 2004 potranno essere convocati per la stipula del contratto individuale di lavoro, solo dopo l'autorizzazione all'assunzione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

DELL'ANNA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
nelle giornate di venerdì 12 e sabato 13 novembre 2004 tutto il Salento è stato colpito da un'eccezionale e violenta ondata di maltempo e che il continuo imperversare di straordinarie, copiose e violente piogge accompagnate da forti venti di scirocco ha provocato in molti comuni danni incalcolabili;
risultano distrutte molte colture agricole stagionali e danneggiati diversi allevamenti zootecnici, seriamente compromesse infrastrutture civili, rurali, industriali, condotte idriche, reti elettriche, telefoniche e del gas, strade principali e secondarie, e buona parte del patrimonio paesaggistico e culturale;
in alcuni comuni del versante ionico salentino come Sannicola, Nardò, Galatone, Aradeo, Gallipoli, Leverano, Copertino, Porto Cesareo, Seclì, Neviano, risulta che i centri abitati sono allagati, le campagne sono sommerse dalle acque, gli opifici di aziende artigiane-industriali, commerciali e turistiche hanno subito ingenti danni;
tutti i corsi ed i canali d'acqua naturali ed artificiali esistenti hanno superato e rotto gli argini invadendo aree


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artigianali, industriali, agricole e compromettendo irrevocabilmente attrezzature, impianti, scorte di magazzino;
l'eccezionalità e la violenza dell'evento ha provocato un vero e proprio dissesto idrogeologico -:
quali iniziative e provvedimenti specifici urgenti il Governo intende adottare in favore delle popolazioni e delle attività produttive danneggiate al fine di assicurare immediati aiuti economici ai cittadini che hanno subìto danni alle abitazioni civili e rurali in cui risiedono, per favorire l'immediata ripresa dell'attività di molte aziende agricole, commerciali, artigiane, turistiche e dell'industria che hanno subìto danni agli impianti, alle strutture, alle macchine, per sostenere i lavoratori e le imprese che a causa della calamità sono senza lavoro, per ripristinare impianti ed infrastrutture di interesse pubblico compromessi ed inutilizzabili e per avviare un valido programma di iniziative che consenta di studiare e risolvere il grave stato di emergenza ambientale in cui versano i territori colpiti dal devastante evento meteorologico.
(4-11659)

Risposta. - In riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame si rappresenta quanto segue.
Nei giorni 12, 13 e 14 novembre 2004, la regione Puglia è stata interessata da eccezionali eventi alluvionali che hanno causato l'esondazione di corsi d'acqua, allagamenti e frane provocando ingenti danni alla viabilità, agli edifici pubblici, privati e di culto, agli impianti depurativi, alle aziende agricole ed alle colture determinando una situazione di pericolo per la pubblica e la privata incolumità.
Già prima del verificarsi dell'ondata di maltempo, il Dipartimento della protezione civile aveva allertato la regione Puglia con l'emissione degli avvisi di condizioni meteorologiche avverse ed aveva monitorato, attentamente ed in tempo reale, l'evoluzione degli eventi.
Per quanto riguarda la zona della provincia di Foggia, l'evento meteorologico ha colpito sopratutto la località Punta Pietre Nere, nel comune di Lesina, dove si è verificata una mareggiata dovuta a raffiche di vento comprese tra forza sette e forza otto (vento forte e burrasca), registrate utilizzando, come riferimento, la scala Beaufort che classifica la velocità del vento in termini di una intensità progressiva che si articola su dodici gradi.
La provincia di Brindisi, invece, sulla base dei dati forniti dall'Ufficio Idrografico di Bari, non è stata una delle zone più colpite dall'alluvione mentre, sono state segnalate notevoli precipitazioni nel comune di San Vito dei Normanni dove, in dodici ore, si sono registrati 90 mm di pioggia.
Decisamente più colpite dalle intense piogge sono state le zone del Salento, ed in particolare il versante ionico centro-meridionale, il Gargano, la parte occidentale della provincia di Taranto ed il settore meridionale della provincia di Bari.
Infatti nel Salento l'ondata di maltempo è stata particolarmente intensa. Sulla base dei dati pluviometrici del predetto Ufficio Idrografico risulta che la provincia di Lecce si è distinta per la violenza delle precipitazioni ed, in alcuni casi, l'evento ha assunto le caratteristiche di un vero e proprio nubifragio.
Inoltre l'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce ha segnalato al Dipartimento della protezione civile allagamenti nei comuni di Lecce, Nardò, Alezio, San Nicola, Lizzanello, Aradeo, Gallipoli, Seclì, Monteroni, Surbo, Leverano, esondazioni del canale Asso a Galatone, allagamenti di terreni agricoli, sedi stradali e smottamenti nei comuni di Copertino, Neviano e Lequile.
In conseguenza di questi eccezionali eventi alluvionali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 2002, n. 225 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 novembre 2004 a cui ha fatto seguito, in data 18 febbraio 2005, l'emanazione dell'ordinanza n. 3401 recante «primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della provincia di Matera


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e della regione Puglia nei giorni 12, 13 e 14 novembre 2004, ed il territorio della regione Calabria nel periodo dal 3 al 13 novembre 2004».
Con tale provvedimento normativo, i Prefetti delle province delle regioni interessate sono stati nominati Commissari delegati per l'attuazione, negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, dei primi interventi urgenti diretti al soccorso della popolazione, alla rimozione delle situazioni di pericolo nonché a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici di cui si argomenta.
In particolare ai Commissari delegati è stato attribuito il compito di provvedere alla puntuale ricognizione dei comuni che sono stati colpiti dall'alluvione ed alla stima complessiva dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati; al ripristino, in condizioni di sicurezza e di ottimale fruibilità del territorio, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, alla pulizia ed alla manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua ed alla stabilizzazione dei versanti, nonché alla realizzazione di adeguati interventi, anche non infrastrutturali, di prevenzione dei rischi idrogeologici ed idraulici.
Inoltre spetta ai Commissari provvedere all'erogazione dei primi contributi per l'immediata ripresa delle attività produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione, anche mediante provvidenze per il ristoro dei danni ai beni mobili registrati ed ai beni immobili, secondo voci di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative fissate dai Commissari stessi.
Per raggiungere gli obiettivi previsti, questi ultimi sono stati autorizzati, ove ritenuto indispensabile e sulla base di una specifica motivazione, a derogare alle norme specificate nell'articolo 4 dell'ordinanza 3401, sempre nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004.
La somma complessiva destinata per la realizzazione degli interventi è di complessivi 10 milioni di euro da ripartire tra le regioni interessate, con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, sulla base di una proposta congiunta delle regioni Puglia, Calabria e Basilicata.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giovanardi.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
l'introduzione della patente a punti, ancorché negli ultimi mesi sembri leggermente allentata l'attenzione degli automobilisti, ha significativamente ridotto il numero degli incidenti stradali, e segnatamente degli incidenti mortali;
il continuo rincaro delle polizze Rc auto era conseguenza diretta e primaria, a dire delle compagnie di assicurazione, della insostenibilità dei risarcimenti determinati dall'infortunistica stradale;
a fronte della sensibile riduzione degli incidenti stradali, peraltro, non è seguita, almeno sino ad oggi, una riduzione, neppure in misura simbolica, dei premi che gli automobilisti debbono pagare in ragione della legge sull'assicurazione obbligatoria (legge 24 dicembre l969 n. 990 e successive modificazioni) -:
se, alla luce dei positivi e confortanti risultati ottenuti dall'introduzione della patente a punti, non ritenga legittimo richiedere, all'associazione che rappresenta e raggruppa le imprese di assicurazione, una riduzione del premio che gli automobilisti debbono pagare per rinnovare la polizza Rc auto.
(4-11988)

Risposta. - Dalle indagini statistiche condotte sul settore Rc auto dall'Istituto e aggiornate all'annualità 2004, nell'allegato n. 1, si riportano i dati concernenti la frequenza sinistri e il costo medio relativi ai tre principali settori tariffari (autovetture, ciclomotori e motocicli) per gli esercizi dal 2001 al 2004.
Nell'allegato n. 2, si riportano, altresì, i dati forniti dall'Isvap, desunti dai bilanci di


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esercizio, relativi al costo medio dell'intero ramo «Rc auto e natanti». Questi ultimi si riferiscono agli esercizi 2001-2003, in quanto non sono ancora disponibili le informazioni relative al bilancio 2004.
In particolare, esaminando i dati relativi al periodo successivo all'introduzione della patente a punti, emerge che per le autovetture la variazione percentuale della frequenza dei sinistri dell'anno 2003 rispetto a quella rilevata nel 2002 è stata pari a -2,6 per cento e che si è riscontrata una ulteriore riduzione, pari a -0,6 per cento della variazione della frequenza dei sinistri dell'anno 2004 rispetto al 2003.
Per quanto concerne i dati relativi ai costi delle tariffe Rc auto, si precisa che la legge 12 dicembre 2002, n. 273, ha dettato nuove disposizioni in materia di Rc auto. In particolare, tale legge ha previsto, all'articolo 21, l'istituzione di un comitato di esperti in materia di assicurazioni Rc auto con lo scopo di osservare l'andamento degli incrementi tariffari praticati dalle imprese di assicurazione operanti nel territorio della Repubblica.
I dati contenuti nelle relazioni predisposte a cura del predetto comitato, istituito nel luglio 2003, mostrano con chiarezza l'andamento dei premi Rc auto nei periodi successivi all'introduzione della patente a punti.
Dalla relazione del citato comitato, relativa alla rilevazione sull'andamento dei premi Rc auto, datata 21 aprile 2004, predisposta sulla base dei dati Istat e Isvap si evince che nella seconda parte del 2003, quindi subito dopo l'introduzione della patente predetta, i premi della Rc auto, in media, sono cresciuti secondo variazioni di minore entità, rispetto ai periodi precedenti, fino ad arrivare ad un livello di crescita inferiore a quello dell'inflazione nella prima parte del 2004.
Tale minore incremento tariffario, secondo quanto contenuto nella predetta relazione, appare di particolare significato in quanto notoriamente il settore Rc auto risulta sovraesposto all'andamento dell'inflazione, a causa, principalmente, della forte incidenza della manodopera sul costo dei sinistri.
Lo stesso comitato, sia nella relazione sull'andamento dei premi Rc auto relativa al quarto trimestre 2004 che in quella relativa al primo trimestre 2005, riferisce che il livello medio delle variazioni percentuali dei premi Rc auto ha continuato a mantenersi, nei periodi considerati, al di sotto di quello dell'indice generale dei prezzi al consumo.
Il comitato, nelle predette relazioni, constata che dai dati disponibili emerge chiaramente la generale tendenza alla stabilizzazione dei premi, ad eccezione di alcune categorie (il diciottenne neopatentato) per le quali il mercato appare ancora molto prudente.
Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive: Roberto Cota.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. - Al Ministro delle attività produttive. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 11 della legge n. 26 del 1986 prevede l'obbligo, per il Ministro delle attività produttive, di trasmettere al Parlamento, alla data del 31 dicembre di ogni anno, la relazione sull'utilizzo e sugli effetti delle provvidenze per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e di Gorizia;
la scadenza del 31 dicembre 2004 non è stata osservata;
la relazione è significativa per verificare l'efficienza e l'efficacia degli interventi a sostegno dell'economia delle due province orientali della nostra Repubblica, caratterizzate da problemi particolarissimi e dunque non a caso prese in considerazione da una legge ad hoc come la legge n. 26 del 1986 -:
quali siano le ragioni del ritardo nella trasmissione delle relazione al Parlamento, così come previsto dall'articolo 11 della legge n. 26 del 1986.
(4-13055)

Risposta. - Si fa presente che la relazione inerente alla gestione degli incentivi


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per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia di cui alla legge n. 26 del 1986 relativa al triennio 2001-2003, è stata trasmessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in data 19 maggio 2005.
Il predetto documento, è stato elaborato sulla base dei dati e delle notizie fornite dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura delle citate città.
Al riguardo, si fa presente che:
per quanto concerne la provincia di Gorizia, la legge individua nella Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura l'organismo unico di riferimento per la sua attuazione;
le somme stanziate ai sensi dell'articolo 6, comma
c), volte ad incrementare il cosiddetto fondo Gorizia, continuano ad essere prelevate annualmente dal capitolo 7380 dello stato di previsione delle spese del Ministero delle attività produttive ed assegnate direttamente alla predetta Camera di CIAA.

Per quanto riguarda, invece, la provincia di Trieste, gli interventi finanziari volti ad incrementare il relativo fondo Trieste, previsti dalla medesima legge n. 26 del 1986 sono da tempo terminati.
Detto fondo è, tuttavia, alimentato dalle leggi finanziarie annuali che, sulla base della preesistente legge che lo istituiva, continuano a destinargli risorse economiche.
Le relative provvidenze sono direttamente trasferite da un capitolo di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al commissariato del governo nella regione Friuli-Venezia Giulia e distribuite da tale commissariato ad una pluralità di organismi attuatori.
Per quanto sopra esposto, si precisa che, mentre per Gorizia, il Ministero delle attività produttive ha provveduto ad elaborare la richiesta relazione, per Trieste, fatta una breve premessa, redatta sulla base delle notizie fornite dalla C.C.I.A.A di Trieste, il ministero delle attività produttive, non disponendo di un canale istituzionale mirato al monitoraggio dell'attività del fondo, ha provveduto a trasmettere il rendiconto dei contributi concessi dal commissariato del Governo attraverso il fondo Trieste, fatto pervenire dall'organo camerale.
Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive: Roberto Cota.

DILIBERTO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
in data 24 gennaio 2002, il T.A.R. Campania, V sezione, pronunciava l'ordinanza n. 648/02, n. registro generale 11155/2001, disponendo l'ammissione con riserva ad un successivo corso di formazione, sotto condizione dell'esito favorevole dell'accertamento della riacquisita idoneità fisica, del signor Rosario Improta nato a Portici (Napoli) il 4 gennaio 1971, ed ivi residente alla via Ernesto Della Torre n. 28;
con nota 19 febbraio 2002, il d.a.p. ottemperava l'ordinanza n. 648 del 2002 convocando l'esponente signor Improta, presso la direzione della scuola di formazione aggiornamento centro di reclutamento di Roma, via di Brava n. 99, per sottoporlo da accertamenti dei requisiti psicofisici;
in data 12 marzo 2002, la commissione medica riunitasi, ai sensi dell'articolo 106 decreto legislativo n. 443 del 1992, alla scuola di Roma di via di Brava 99, riconvocava l'esponente signor Improta ad ulteriori accertamenti giudicandolo non idoneo ai sensi del decreto legislativo 123 lettera (M). In riferimento al giudizio della commissione medica, il signor Improta, in data 15 marzo 2002, inviava una missiva raccomandata, al capo del d.a.p., ai sensi della legge n. 241/1990, dove si richiedeva che venisse svolta una controperizia medica, come previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo n. 443 del 1992, la stessa richiesta veniva reiterata con le raccomandate, datate 5 agosto 2002, e 17 ottobre 2002;


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nonostante il signor Improta, avesse più volte richiesto alla pubblica amministrazione di essere sottoposto a una visita di seconda istanza mai effettuata, dottor Mario Silla, con nota datata 14 novembre 2002, protocollo n. 0494993-2002, asseriva erroneamente di aver dato riscontro con la nota del 9 aprile 2002, protocollo n. 0161894 del 2002;
il signor Improta, asserisce che la nota datata 9 aprile 2002, protocollo n. 0161894, era il riscontro, del fax inviato dall'ufficio postale di Portici (Napoli) dallo stesso Improta al signor ministro della giustizia, datato Portici (Napoli), il 5 marzo 2002. Inoltre il signor Improta, asserisce come da relazione scritta dal dottor Paolo Capri, che pur essendo stato illeggittimamente sottoposto a un test, più difficile al suo grado di scolarità, ha fornito risposte che comprovano il personale equilibrio psicologico, sottolineando che la scelta e il giudizio formulati dalla commissione medica riunitasi ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 443 del 1992, alla scuola di polizia di via di Brava 99 Roma, confermano sotto altro aspetto la pregiudizialità manifesta dall'amministrazione nei confronti del signor Improta;
secondo l'interrogante, nel caso di specie, sarebbero state violate le disposizioni di cui agli articoli 16 della legge n. 205 del 2000, nn. 123, 106, 107 del decreto legislativo n. 443 dal 1992, nonché le disposizioni di cui alla legge n. 241 del 1990 -:
se non ritenga opportuno attivarsi affinché sia riammesso in servizio al primo corso successivo il signor Improta, che tutt'oggi è disoccupato e senza alcune fonte di reddito, a carico di sua madre vedova con pensione minima Inps.
(4-12523)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, si rappresenta quanto segue.
Il signor Rosario Improta veniva convocato in data 12 marzo 1994 per partecipare al 133o corso di formazione presso la Scuola Allievi Agenti di Polizia Penitenziaria di Roma.
La direzione della scuola suindicata, con nota del 3 agosto 1994, trasmetteva al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria l'istanza dell'allievo Improta con la quale lo stesso chiedeva di essere dimesso a domanda dal corso per motivi personali e con P.D.G. in pari data la richiesta veniva accolta.
Con istanza del 26 luglio 1995 l'Improta richiedeva la riammissione al corso, ma il competente ufficio del citato dipartimento comunicava con nota in pari data che, come previsto dalla normativa vigente, non era possibile adottare alcun provvedimento favorevole in quanto la dimissione dal corso, peraltro adottata a seguito di specifica richiesta, comportava la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.
In data 2 dicembre 1995 l'Improta proponeva ricorso avverso la suindicata comunicazione.
Il Consiglio di Stato dopo pregressa, sfavorevole, pronuncia del tribunale amministrativo regionale della Campania con sentenza n. 1346 del 1999 dell'11 maggio 1999, accoglieva il ricorso in appello del ricorrente.
Con nota del 26 gennaio 2000 l'Improta, in esecuzione della prefata sentenza, veniva ammesso alla frequenza del 147o corso di formazione presso la Scuola di Roma - Via di Brava.
In data 15 giugno 2001, perveniva dalla predetta Scuola una nota riservata con la quale venivano richieste al competente ufficio del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria determinazioni nei confronti dell'Improta in relazione al comportamento tenuto dal medesimo durante il corso di formazione; determinazioni, peraltro, sollecitate in data 19 giugno 2001 dal direttore dell'ufficio centrale della formazione e aggiornamento del personale.
A seguito della suddetta richiesta, il competente ufficio rappresentava all'Istituto d'Istruzione che possibili provvedimenti, eventualmente di concerto con il preposto controllo medico ove ricorressero i presupposti di cui all'articolo 129 del decreto


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legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, erano di competenza del direttore della scuola di formazione di Roma.
L'Improta in data 26 giugno 2001, giusta disposizione del direttore della scuola e previa richiesta del medico incaricato, veniva inviato, ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo n. 443 del 1992, presso la commissione) medico ospedaliera di Roma al fine di accettarne l'idoneità psico-fisica al servizio.
La citata commissione, benché nella data sopra indicata abbia sottoposto a visita medica l'Improta, previa richiesta dell'interessato, in data 2 luglio 2001, verbalmente disponeva un ulteriore accertamento sanitario in presenza del suo medico di fiducia.
In pari data l'Improta, anziché presentarsi presso la citata C.M.O., consegnava a mano presso la scuola di formazione richiesta di sospensione del giudizio medico ospedaliero «in attesa di indagini amministrative», dallo stesso richieste al competente ufficio in data 29 giugno 2001.
In data 3 luglio 2001 la commissione medico ospedaliera comunicava che la pratica sanitaria era stata inviata presso la commissione di II istanza di Roma per l'ulteriore seguito, in quanto l'interessato non accettava la temporanea inidoneità al servizio per giorni 40 (quaranta) concessagli dalla C.M.O.
Con nota in data 10 luglio 2001 veniva trasmessa dal direttore della scuola di formazione una relazione del comandante di reparto all'ufficio del personale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria inerente i fatti in argomento citati.
Con successiva nota del 27 luglio 2001, il direttore della scuola di formazione avanzava proposta di dimissione dell'Improta, ai sensi dell'articolo 7 comma 4 del decreto legislativo n. 443 del 1992, per aver superato il limite massimo di assenze [articolo 7, comma 1, lettera
d)].
Con nota del 7 agosto 2001 la direzione della scuola di Roma comunicava che l'interessato, dopo essere stato invitato dalla stessa a presentarsi a visita medica presso la competente C.M.O., si rifiutava di ritirare la documentazione di rito per adempiere a quanto sopra indicato.
La commissione medica di II istanza, con nota del 6 agosto 2001, restituiva la pratica medico legale alla direzione del centro militare di medicina legale di Roma, in quanto l'interessato, più volte invitato presso la stessa commissione per essere sottoposto ad ulteriori accertamenti, non si era mai presentato a visita.
Con provvedimento del 22 agosto 2001 del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria venivano disposte le dimissioni dal corpo di polizia penitenziaria dell'Improta per aver superato il limite massimo di assenze dal corso.
In data 23 agosto 2001 veniva trasmessa alla procura della Repubblica di Roma relazione di contenuto analogo.
L'interessato in data 28 agosto 2001 proponeva istanza di riammissione nel corpo di polizia penitenziaria ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 443 del 1992 e dell'articolo 132 del testo unico n. 3/57.
Il consiglio di amministrazione, in data 6 novembre 2001, dichiarava di non dar luogo a deliberare in ordine alla succitata istanza, demandando ogni ulteriore determinazione all'amministrazione penitenziaria.
Si rappresenta, inoltre, che avverso il provvedimento di esclusione l'Improta proponeva ricorso al tribunale amministrativo regionale Campania, che con ordinanza del 24 gennaio 2002 disponeva l'ammissione con riserva del ricorrente ad un successivo corso di formazione per allievi agenti, sotto condizione dell'esito favorevole dell'accertamento della riacquistata idoneità psicofisica da effettuarsi a cura dell'amministrazione competente.
In esecuzione della prefata ordinanza l'Improta è stato sottoposto a nuovi accertamenti psicofisici venendo giudicato, in data 19 marzo 2002, non idoneo.
Avverso suddetto ultimo giudizio di non idoneità l'Improta proponeva ricorso al T.A.R. Campania, che con ordinanza n. 2680 del 2002 del 30 maggio 2002 lo respingeva.


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Infine, con ordinanza n. 4725 del 2004 il Consiglio di Stato respingeva l'appello proposto avverso la prefata ordinanza del T.A.R.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

GAMBALE. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
è stato bandito e concluso un concorso per ufficiali giudiziari, per 443 posti;
in data 15 luglio 2004 il ministero della giustizia ha sottoscritto con le Poste Italiane Spa una convenzione sulle notificazioni a mezzo del servizio postale degli atti giudiziari in materia civile e penale;
in data 29 luglio 2004 il Consiglio dei ministri, ha bloccato le assunzioni degli ufficiali giudiziari limitando l'assunzione per l'anno 2004 a soli 154 ufficiali, per poi comunicare con nota del ministero della giustizia del 28 settembre 2004, prot. 119/5/1239/T.E./I, l'ampliamento del numero da 154 a 248 ufficiali su 443 vincitori, motivando tale limitazione per l'anno 2004, con la mancanza di fondi;
il ruolo di ufficiale giudiziario rappresenta una figura istituzionale di riferimento per il buon funzionamento della giustizia, in quanto è l'organo che più di ogni altro rappresenta l'effettività della legge, attraverso la certificazione, sulla base della titolarità dell'istituto ad essi riconosciuto per legge, che gli atti abbiano raggiunto la sfera di conoscenza del destinatario;
si registrano nei distretti di tutta Italia considerevoli vacanze di organico;
l'assegnazione degli incarichi ha registrato la preferenza dei distretti con sede al nord Italia, prescindendo da una verifica effettiva dei casi di maggiore necessità di organico (Roma, Napoli, Palermo, Milano, Torino), a danno dei giovani meridionali vincitori ed idonei del concorso ad ufficiale giudiziario;
l'accordo con le Poste italiane S.p.A. prevede un costo medio a destinatario della raccomandata dell'atto giudiziario di circa 10 euro, che sicuramente, considerando i milioni di atti giudiziari emessi in Italia, inciderà sul bilancio statale molto di più di quanto non verrebbe a costare il disbrigo del servizio da parte dei legittimi vincitori idonei del concorso (da 0,33 ad un massimo di 1,20 euro in materia penale);
la delega delle attività di notifiche alle poste, non assicura la garanzia della effettività della conoscenza legale degli atti, in quanto tale requisito può essere certificato solo dagli ufficiali giudiziari, previa ricerca e consegna dell'atto all'effettivo destinatario -:
se il Ministro della giustizia non ritenga necessario predisporre un approfondimento sulla vicenda che ha interessato gli idonei vincitori al concorso per ufficiali giudiziari, in modo da ripristinare le condizioni di effettività della legge e della giustizia.
(4-11366)

Risposta. - Prima di passare all'analisi del quesito posto dall'interrogante, si rende opportuno precisare che non vi è alcun nesso di causalità e, quindi, nessun collegamento si può operare tra la stipula della convenzione con l'ente Poste Italiane e la mancata assunzione di tutti i 443 vincitori del concorso a ufficiale giudiziario C1.
Va, inoltre, precisato che nessun obbligo discende dalla convenzione in ordine al ricorso al mezzo postale. Peraltro, stante la sua natura contrattuale, va evidenziato che non si è voluto creare una nuova tipologia di notifiche e non si è nemmeno voluto introdurre per l'organo notificatore un vincolo diverso da quello discendente dalla norma, relativamente all'adozione di una, piuttosto che di un'altra modalità di notificazione.
Dunque, non sono contenuti in convenzione né principi innovativi sotto il profilo strettamente procedurale, né meccanismi incentivanti, che possano portare a una residualità della notifica a mani.
Infatti, la notificazione a mezzo del servizio postale non è un
quid novis nel


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nostro panorama normativo, né in quello operativo. Essa è prevista dai codici di rito agli articoli 149 del codice di procedura civile e 170 del codice di procedura penale e compiutamente e organicamente disciplinata dalla legge n. 890 del 1982. Inoltre, è una modalità di notificazione di cui si fa largo uso nella prassi operativa, principalmente per scelta della struttura Unep deputata alla funzione, che gode in materia di ampia discrezionalità.
Giova ribadire, infatti, che l'unico vincolo all'uso del mezzo postale, che riguarda peraltro i soli atti in materia civile e amministrativa da notificare fuori dal comune, discende per l'ufficiale giudiziario direttamente dalla legge e non già dalla convenzione.
Ciò detto e considerato che, come confermato dalle rilevazioni statistiche, un elevato numero di atti giudiziari, viene attualmente notificato a mezzo posta, appare del tutto evidente l'interesse di quest'Amministrazione all'adozione di sistemi di lavorazione che, grazie anche all'apporto di strumenti informatici, consentano di migliorare un procedimento di notifica di largo uso, intervenendo, in particolare, su alcune criticità rilevate, quali quelle connesse alla certezza dell'esito della notificazione, che possono riverberare effetti negativi sui tempi del processo.
Pertanto, si tratta di intervenire su una attività che costituisce esercizio della funzione giudiziaria e i cui punti deboli sono ascrivibili alla complessità del procedimento.
Non va dimenticato, infatti, che la notifica a mezzo posta è una fattispecie a formazione progressiva, che si articola in varie fasi e vede l'intervento chi organi diversi, segnatamente, l'ufficiale giudiziario che certifica la rituale spedizione dell'atto e l'ufficiale postale che ne certifica la rituale consegna.
È del tutto evidente quindi che tale forma di notificazione, proprio per il coinvolgimento di organi e uffici diversi, necessita di un monitoraggio più articolato e di un sistema in grado di creare un raccordo tra le varie fasi del procedimento, nonché tra gli uffici richiedenti e i diversi soggetti che concorrono a formarla, al fine di evitare tutti quegli slittamenti processuali purtroppo abbastanza frequenti, dovuti all'incertezza degli esiti delle notificazioni.
Questa, in sintesi, la sfera d'intervento della convenzione, stipulata non per cedere funzioni a enti esterni ma, al contrario, per migliorare in termini di efficacia una modalità di notifica, rispetto alla quale, vale la pena di sottolineare, l'ufficiale giudiziario non è affatto un soggetto estraneo, ma è anzi
dominus del procedimento, poiché da lui partono gli atti di impulso e di prima attuazione delle notificazioni di cui trattasi.
Alla luce di ciò, si coglie come la convenzione con l'ente Poste, non renda affatto superflua l'assunzione dei 443 vincitori del concorso a ufficiale giudiziario C1, né faccia venire meno l'impegno di quest'Amministrazione in tal senso, ferma restando la necessità delle autorizzazioni di legge.
Per quanto attiene al paventato aumento della spesa pubblica determinato dalla Convenzione si precisa che il costo concordato, di euro 8,37 ad atto, non determina rispetto al pregresso variazioni di spesa in aumento; lo stesso è infatti un costo globale, comprensivo anche di eventuali seconde raccomandate per comunicazioni di avvenuto deposito, stimate come necessarie in almeno un terzo dei casi e che, attualmente, hanno un costo autonomo, pari a quello delle altre raccomandate per atti giudiziari.
Si precisa, inoltre, che il costo concordato è fisso a prescindere dal peso del piego, mentre il costo delle raccomandate fuori convenzione varia, in aumento, in ragione di esso.
Si fa presente, altresì, che lo stesso è assorbente del 15 per cento delle spese per tenuta del conto di credito, che finora è stato sopportato come costo autonomo.
Pertanto, può ragionevolmente affermarsi che, lungi dal far lievitare i costi, si è pervenuti semmai, con l'accordo in questione, a una semplificazione e razionalizzazione della spesa pubblica, con conseguenti benefici, in termini di facilità di monitoraggio e controllo dei livelli di impegno economico.
Quanto detto basterebbe a giustificare la convenienza economica della pattuizione e


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pur tuttavia non può sottacersi, nella valutazione di essa, del risparmio di spesa che deriverebbe dall'evitare i numerosi rinvii processuali, che tristemente caratterizzano il nostro panorama processuale.
In realtà, alla luce di quanto esposto, l'accordo concluso con Poste Italiane risulta vantaggioso in quanto consente di migliorare una funzione indispensabile all'attività giudiziaria, con un impegno di spesa che globalmente considerato risulta quantomeno pari a quello sostenuto in precedenza.
In materia di spesa va ancora evidenziato l'errore di metodo che consiste nel rapportare il costo della notifica a mani con quello a mezzo posta. È del tutto evidente che la notifica a mani, essendo effettuata esclusivamente con una struttura propria ha un costo apparente inferiore, se nella valutazione di esso si tiene conto esclusivamente del costo della trasferta e non di quello del lavoro.
Se poi si considera che il servizio di Poste Italiane copre capillarmente tutto il territorio, finanche nei comuni più piccoli, la notifica a mezzo posta è da considerare, allo stato, una modalità di notifica fondamentale e irrinunciabile, la cui ottimizzazione è esattamente conforme all'etica di una funzione di giustizia che vuole essere rapida, certa ed efficiente.
Per quanto attiene, infine, alle assunzioni dei 443 vincitori di concorso a ufficiale giudiziario C1, bandito con P.D.G. 8 novembre 2002, si comunica che la Direzione Generale del Personale e della Formazione di questo ministero ha proceduto all'assunzione nell'anno 2004 di parte dei vincitori, per un totale di 248 unità.
La scelta dei distretti, per l'assunzione delle 248 unità autorizzate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, è stata effettuata prendendo in considerazione la situazione delle vacanze nella figura professionale di ufficiale giudiziario C1. Difatti, sono stati individuati i distretti di Torino, Milano-Brescia, Trento-Trieste-Venezia e Genova, ove maggiori erano le carenze del suddetto personale.
Peraltro, detta situazione si era ulteriormente aggravata all'esito dell'interpello straordinario del 20 gennaio 2004 per coprire i posti vacanti nella figura professionale di ufficiale giudiziario C1, pubblicato ai sensi dell'articolo 19 dell'accordo sulla mobilità interna del 28 luglio 1998, propedeutico all'assunzione dei vincitori.
Poiché 10 unità delle 248 menzionate non hanno assunto servizio, per non lasciare inutilizzate le unità, già autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, si è proceduto con l'assunzione dei primi 10 vincitori del distretto di Firenze, che presentava una maggiore percentuale di scopertura degli organici dopo i citati distretti.
Va precisato che nonostante l'articolo 1 comma 95 della Legge Finanziaria 2005 prevede il blocco delle assunzioni per gli anni 2005-2006-2007, il successivo comma 97 ha previsto la prioritaria immissione in servizio per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1, dei vincitori del citato concorso pubblico.
Pertanto, coloro che non sono stati assunti nell'anno 2004 potranno essere convocati per la stipula del contratto individuale di lavoro, solo dopo l'autorizzazione all'assunzione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

LOLLI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
dal 26 giugno 1967 il signor Ettorre Arnaldo ha usufruito della pensione privilegiata a vita;
nel 1989 il signor Ettorre chiedeva il ricongiungimento di due servizi prestati alle dipendenze dello Stato (Ministero della difesa e Ministero di grazia e giustizia);
nell'occasione della riliquidazione della pensione, dopo il ricongiungimento dei servizi, con il decreto n. 85671 datato 28 aprile 1988 il Ministero di grazia e


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giustizia liquidava pensione normale e non più privilegiata;
sul ricorso del signor Ettorre datato 25 settembre 1989 la sezione regionale giurisdizionale d'Abruzzo della Corte dei conti si pronunciava con la sentenza 57/C/95 in data 14 dicembre 1994 in senso favorevole alle istanze del signor Ettorre chiedendo la messa in esecuzione in termini di legge e il conseguente ripristino della pensione privilegiata;
in data 11 settembre 1995 il Ministero di giustizia impugnava la suddetta sentenza chiedendo la sospensiva della esecutività della sentenza stessa;
in seguito alla sospensione della esecutività della sentenza si sono succeduti ricorsi e denuncie relative a vari aspetti formali della causa;
il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all'articolo 139 recita «la pensione privilegiata o l'assegno rinnovabile sono cumulabili con un trattamento di attività ovvero con altro trattamento pensionistico derivante da un rapporto di servizio diverso da quello che ha dato luogo alla pensione o assegno anzidetti»;
nessun atto ha mai ufficialmente revocato la pensione privilegiata del signor Ettorre che è indicata come «a vita» -:
cosa intenda fare il ministro per verificare le motivazioni che hanno spinto il Ministero ad impugnare la sentenza della sezione regionale giurisdizionale della Corte dei conti;
cosa intenda fare il Ministro per poter ripristinare l'erogazione della pensione privilegiata in oggetto.
(4-11540)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, si rappresenta quanto segue.
Dalla documentazione contenuta nel fascicolo personale ed in quello pensionistico del signor Arnaldo Ettorre, già coadiutore dattilografo giudiziario, risulta che la direzione generale del personale e della formazione di questo ministero ha provveduto a collocare a riposo l'interessato, per dimissioni, a decorrere dal 1o dicembre 1979 ed a liquidare il trattamento definitivo di pensione normale diretta, con P.D.U 28 aprile 1988 registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1989, computando, ai fini del conseguimento di un unico trattamento di quiescenza, sulla base della totalità dei servizi prestati, a seguito di istanza di riunione dei servizi presentata dall'interessato in data 30 settembre 1978 ai sensi dell'articolo 151 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973.
Con lo stesso provvedimento è stata disposta la conseguente cessazione ed imputazione della pensione privilegiata ordinaria in godimento liquidata, a decorrere dal 23 giugno 1967, dal ministero della difesa con decreto ministeriale n. 1312 del 12 giugno 1974, con recupero della somme corrisposte.
Il signor Ettorre ha impugnato, in data 25 settembre 1989, il suddetto provvedimento con ricorso proposto alla Corte dei conti, Sezione regionale Abruzzo, la quale lo ha accolto, con sentenza 57/95/C depositata il 12 aprile 1995.
In data 23 giugno 1995 questa amministrazione ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, che è stato accolto dalla Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale, con sentenza n. 60/96 del 7 marzo 1996.
Per quanto concerne i successivi ricorsi per revocazione, proposti dall'interessato in data 15 maggio 1996, la Corte dei Conti, Sezione III giurisdizionale, con sentenza n. 432 del 1996 depositata il 21 novembre 1996, lo ha respinto e la Corte Suprema di Cassazione, con ordinanza n. 525 del 1998 depositata il 5 giugno 1998, lo ha dichiarato inammissibile.
Anche l'ulteriore ricorso per revocazione, proposto dal signor Ettorre in data 15 maggio 1997, avverso la suddetta sentenza n. 432 del 1996, è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 526 del 1998 depositata il 5 giugno 1998.
Si rappresenta, quindi, che l'erogazione della pensione privilegiata, già in godimento dal signor Ettorre, allo stato, non può


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essere ripristinata, in quanto l'anzianità di servizio prestato alle dipendenze del ministero della difesa, è stata computata ai fini dell'attribuzione della pensione normale diretta, così come richiesto dall'interessato con la citata istanza del 30 settembre 1978.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

MANINETTI. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
il piano di riorganizzazione e razionalizzazione del servizio messo in atto dalla Società Poste Italiane a seguito della privatizzazione sta causando in alcuni centri della provincia di Brescia una serie di notevoli disagi per la popolazione;
da quanto si apprende da organi di stampa locali, a Lumezzane e Ghedi, in provincia di Brescia, e nell'intera Valtrompia, le riorganizzazioni e le ristrutturazioni attuate dalla Società Poste Italiane hanno di fatto comportato la riduzione degli sportelli con conseguente aumento delle file e del tempo di attesa per effettuare qualsiasi operazione, il ritardo o la mancata consegna della corrispondenza, e disservizi in generale sull'intera attività svolta dalla Società Poste Italiane;
notevoli sono i disagi per la popolazione e in particolare per i pensionati costretti a lunghe ore di attesa spesso fuori dagli uffici e al freddo, e per le tante piccole imprese artigiane della zona che fanno un notevole uso dei servizi postali, sia per le spedizioni che per il ritiro della posta in casella;
si consideri inoltre che il bacino di utenza è notevolmente ampio, visto che solo la zona di Ghedi conta più di 17.000 abitanti;
i cittadini e gli amministratori pubblici hanno più volte espresso il loro disappunto contro i disservizi anche con pubbliche manifestazioni: sabato 8 gennaio 2004 a Ghedi circa 200 pensionati organizzati da Cgil Cisl e Uil si sono riuniti davanti all'ufficio postale per protestare;
le esigenze di riorganizzazione e di bilancio della Società, pur comprensibili, non devono sacrificare i diritti dei cittadini relativi all'erogazione di un servizio pubblico che deve rispettare determinati standard di qualità ed efficienza;
è grave che in un'ampia comunità come Radamello Sotto (BS) venga soppresso del tutto lo sportello postale, considerato che è soprattutto nelle piccole comunità che l'ufficio postale rappresenta per i cittadini una presenza indispensabile -:
se il Ministro non ritenga opportuno attivarsi presso la Società Poste italiane al fine di porre rimedio alla situazione descritta in premessa a tutela dei cittadini.
(4-12633)

Risposta. - Al riguardo si ritiene opportuno precisare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste italiane in società per azioni, la gestione aziendale rientra nella competenza degli organi statutari della società.
Il servizio di liberalizzazione del servizio postale attuato in relazione alle indicazioni della direttiva 97/67/CE, recepita con decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, ha imposto al fornitore del servizio universale l'adozione di misure idonee al conseguimento dell'equilibrio gestionale.
Ciò è contemplato anche dal vigente contratto di programma 2003-2005 (articolo 6 comma 1), stipulato fra il ministero delle comunicazioni e la società Poste italiane, che impegna la società stessa ad attuare gli interventi programmati nel piano d'impresa per completare il riassetto ed il rilancio dell'azienda, con particolare riguardo al contenimento dei costi connessi all'erogazione del servizio postale universale. Fanno parte del generale programma di risanamento, previsto nel piano d'impresa, la riorganizzazione aziendale e la razionalizzazione della rete degli uffici postali.
Il ministero delle comunicazioni - quale Autorità nazionale di regolamentazione


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del settore postale - ha tra i propri compiti quello di verificare il corretto espletamento del servizio universale erogato da Poste italiane.
Tale attività è volta ad accertare che la qualità del servizio svolto su tutto il territorio nazionale risponda ai parametri fissati dalla normativa comunitaria e nazionale, recepiti nel contratto di programma, e ad adottare idonei strumenti sanzionatori nel caso in cui si dovesse verificare il mancato rispetto degli standard qualitativi fissati.
Ciò premesso, allo scopo di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'interrogante, si è provveduto ad interessare la società Poste italiane la quale ha comunicato quanto segue.
Nella Val Trompia (BS) sono collocati 28 uffici postali per i quali l'azienda, dal 2001 ad oggi, non ha avviato alcun intervento di razionalizzazione che abbia determinato «una riduzione degli sportelli».
Secondo quanto precisato, i provvedimenti che la società Poste italiane ha adottato in riferimento ai predetti uffici postali hanno riguardato, unicamente, un bilanciamento del rapporto domanda/offerta dei servizi, circoscritto ai soli mesi estivi, dovuto al sensibile calo dei flussi di traffico ricorrente in tale periodo.
La stessa società ha, poi, reso noto, in relazione particolare al comune di Lumezzane, che i tre uffici postali ivi ubicati (Lumezzane Piave, Lumezzane Sant'Apollonio e Lumezzane San Sebastiano; i primi due con turno di lavoro unico, e il terzo con doppio turno lavorativo), risultano assicurare un'adeguata risposta alla richiesta di servizi da parte della clientela.
Per quanto riguarda l'ufficio postale di Ghedi, la concessionaria ha dichiarato che l'azienda, da tempo, è impegnata in un'attività di promozione dei suoi prodotti, evidenziando i molteplici vantaggi derivanti dall'apertura del conto bancoposta e dalle offerte commerciali
(Pt business) rivolte sia ai singoli sia alle imprese.
Secondo quanto riferito, recentemente l'azienda ha, anche, provveduto ad una diversa e più efficace organizzazione del personale all'interno dell'ufficio, per consentire allo stesso lo svolgimento delle attività lavorative in modo sempre più rispondente alle esigenze della clientela.
Per quanto attiene al servizio di recapito dei comuni di Lumezzane e Ghedi, la società Poste italiane ha precisato di aver intrapreso mirati interventi gestionali consistenti nella scelta di «capisquadra» con il compito di analizzare, coordinare ed ottimizzare il lavoro di ciascun portalettere.
Non risulta alla società - secondo quanto riferito - l'insorgenza di particolari disagi presso gli sportelli della provincia di Brescia. La medesima società ha dichiarato che la concentrazione dell'afflusso della clientela e la conseguente formazione di file, in particolari giornate, non è stato mai sottovalutato dall'azienda, che ha costantemente ricercato ogni iniziativa atta ad alleviare il fenomeno, tanto che il sistema gestione code, nei mesi di gennaio e febbraio 2005, ha registrato tempi di attesa inferiori allo standard prefissato.
A completamento d'informazione, la società Poste, italiane ha precisato che nel comune di Remedello sono operativi i due uffici postali di Remedello e di Remedello Sotto. Quest'ultimo, nel mese di dicembre 2004, è stato trasformato in modulare, cioè collegato ad un ufficio madre.
Tale trasformazione riguarda il mero aspetto organizzativo e gestionale e non attiene all'offerta dei servizi alla clientela che, in tale ufficio, sono rimasti invariati, sia per quanto riguarda le risorse applicate, sia per ciò che concerne l'orario di apertura al pubblico.
Il Ministro delle comunicazioni: Mario Landolfi.

MASCIA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il cittadino italiano Nicola Cortese, condannato a tre anni di reclusione per un reato commesso in Spagna, è attualmente detenuto nel penitenziario spagnolo di Albolote (Granada);
nel mese di aprile 2004 il sig. Nicola Cortese in applicazione della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate,


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adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983, ha presentato istanza di trasferimento al fine di scontare in Italia la pena inflittagli dallo Stato spagnolo;
non risulta al momento che l'istanza di trasferimento sia stata accolta -:
quali iniziative siano state compiute dallo Stato italiano per dare corso all'istanza di trasferimento presentata dal detenuto Nicola Cortese;
quali siano le cause del ritardo, considerato che l'interessato dopo mesi non ha avuto alcun riscontro in merito all'istanza di trasferimento.
(4-11345)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, si comunica che presso la competente articolazione ministeriale è stato aperto un fascicolo a nome del signor Cortese e immediatamente sono stati richiesti i certificati di rito e al ministero della giustizia di Madrid la documentazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 6 paragrafo 2 della Convenzione di Strasburgo, sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983.
Il 20 ottobre 2004, a seguito di vari solleciti, è pervenuta la documentazione richiesta al ministero della giustizia spagnolo che è stata mandata subito in traduzione e, restituita il 10 novembre 2004, è stato preparato il provvedimento di riconoscimento della sentenza penale straniera.
Il provvedimento di richiesta di riconoscimento della sentenza penale straniera nei confronti del signor Cortese è stato firmato in data 15 novembre 2004 e in pari data è stato trasmesso alla procura generale di Catanzaro. In data 20 novembre 2004 il procuratore generale ha inviato la requisitoria e la relativa documentazione alla locale Corte d'Appello, competente per il riconoscimento.
La Corte d'Appello di Catanzaro fisserà ora un'udienza per il riconoscimento ed emetterà la sentenza. Dopo il passaggio in giudicato della stessa, gli atti saranno rinviati al Procuratore Generale che emetterà l'ordine di esecuzione della pena con il quale questo ministero autorizzerà il trasferimento del detenuto.
Tale autorizzazione sarà comunicata alla Spagna, al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, per l'assegnazione del carcere in Italia, all'Interpol che curerà di contattare l'Interpol Spagnolo per definire il giorno e l'ora della consegna del signor Cortese in Italia.
Per quanto riguarda l'informazione al detenuto, il competente ufficio ministeriale ha riferito che ad essa procede al momento del riconoscimento. Tuttavia, se l'interessato lo richiede nel corso dell'iter del procedimento, questo viene sempre e velocemente notiziato. Nel caso in esame è stato riferito che non vi è stata nessuna richiesta in tal senso da parte del signor Cortese.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

MAURANDI e CARBONI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
nel dicembre 2002 è stato bandito un concorso nazionale, su base distrettuale, per 443 ufficiali giudiziari, distribuiti fra 13 distretti di Corte d'Appello, al fine di coprire in parte i posti vacanti nei suddetti distretti;
le prove concorsuali si sono concluse nel giugno del 2004 e il Ministero della Giustizia ha in corso di pubblicazione le relative graduatorie;
da fonti di stampa si apprende che il Ministero avrebbe deciso di assumere solo 248 ufficiali giudiziari invece dei 443 previsti, coprendo i posti dei distretti con maggiori carenze;
il risultato è che verranno assunti i vincitori di concorso per i distretti di Torino, Milano, Brescia, Trento, Trieste, Venezia, Genova, mentre tutti i distretti del Centro Sud e delle isole più quelli di Bologna e di Firenze, non avranno alcun miglioramento nelle dotazioni di posti di ufficiale giudiziario;
il risultato è anche che i vincitori di concorso nei diversi distretti potranno essere


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superati nell'assunzione da altri vincitori, che hanno riportato un punteggio inferiore;
il bando di concorso prevedeva la possibilità di criteri di scaglionamento, ma non prevedeva che essi potessero riferirsi ai distretti piuttosto che ai posti da coprire nei singoli distretti o ai singoli concorrenti;
il fatto che lo scaglionamento per distretti non sia previsto dal bando ma sia il frutto di una decisione successiva alla conclusione dei concorsi, ha impedito ai concorrenti di poter decidere eventualmente se concorrere per i distretti con maggiori carenze di organico -:
quali siano le motivazioni che inducono il Ministero a non coprire interamente i posti messi a concorso;
se non ritenga che il criterio di scaglionamento per distretti costituisca una grave turbativa della procedura concorsuale, che interviene pesantemente sulle aspettative dei vincitori di concorso;
se non ritenga di dover modificare quel criterio, prevedendo una copertura parziale dei posti in più distretti, al fine di evitare discriminazioni fra i distretti stessi e fra i vincitori del concorso nei diversi distretti.
(4-11371)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, si comunica che la direzione generale del personale e della formazione di questo ministero ha proceduto all'assunzione nell'anno 2004 di parte dei vincitori del concorso a ufficiale giudiziario C1, bandito con P.D.G. 8 novembre 2002, per un totale di 248 unità.
La scelta dei distretti, per l'assunzione delle 248 unità autorizzate dal dipartimento della funzione pubblica, è stata effettuata prendendo in considerazione la situazione delle vacanze nella figura professionale di ufficiale giudiziario C1. Difatti, sono stati individuati i distretti di Torino, Milano-Brescia, Trento-Trieste-Venezia e Genova, ove maggiori erano le carenze del suddetto personale.
Peraltro, detta situazione si era ulteriormente aggravata all'esito deil'interpello straordinario del 20 gennaio 2004 per coprire i posti vacanti nella figura professionale di ufficiale giudiziario C1, pubblicato ai sensi dell'articolo 19 dell'accordo sulla mobilità interna del 28 luglio 1998, propedeutico all'assunzione dei vincitori.
Poiché 10 unità delle 248 menzionate non hanno assunto servizio, per non lasciare inutilizzate le unità, già autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, si è proceduto con l'assunzione dei primi 10 vincitori del distretto di Firenze, che presentava una maggiore percentuale di scopertura degli organici dopo i citati distretti.
Va precisato che nonostante l'articolo 1, comma 95 della Legge Finanziaria 2005 prevede il blocco delle assunzioni per gli anni 2005-2006-2007, il successivo comma 97 ha previsto la prioritaria immissione in servizio per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1, dei vincitori del citato concorso pubblico.
Pertanto, coloro che non sono stati assunti nell'anno 2004 potranno essere convocati per la stipula del contratto individuale di lavoro, solo dopo l'autorizzazione all'assunzione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

MILIOTO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
con provvedimento del direttore generale dell'8 novembre 2002, pubblicato in GURI n. 98 del 13 dicembre 2002, è stato indetto un concorso pubblico distrettuale per la copertura di 443 posti vacanti nella figura professionale di ufficiale giudiziario, area funzionale C-inquadramento economico C1 del personale del ministero della giustizia, amministrazione giudiziaria, disponibili negli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti;


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nel bando veniva indicato il numero di posti a concorso nei diversi distretti e veniva altresì specificato che i concorrenti avrebbero potuto presentare domanda in uno solo di essi;
salvo previsione di un possibile scaglionamento degli ingressi, nulla veniva previsto in ordine ad eventuali precedenze nelle assunzioni, facendo così implicitamente prediligere i distretti dove i singoli candidati risiedevano;
le prove concorsuali in Sicilia sono state espletate con esemplare rapidità, terminando già nel mese di febbraio 2004 mentre nel successivo mese di aprile veniva approvata la graduatoria;
in fase di completamento della procedura concorsuale nei diversi distretti, il ministero della giustizia, con nota del 1 aprile 2004, del Capo dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, personale e servizi, direttore generale del personale e della formazione, Ufficio III Concorsi ed assunzioni, chiedeva alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ufficio programmazione pubblica amministrazione, l'assunzione dei 443 vincitori del concorso suindicato, sottolineando la grave carenza di organico nell'ambito di tale figura (817 posti vacanti su 2289) con conseguente pregiudizio alla tutela di diritti dei cittadini;
con decreto del Presidente della Repubblica. 25 agosto 2004, il Ministro della giustizia è stato autorizzato ad assumere per l'anno in corso, il contingente di soli 154 ufficiali giudiziari C1;
con nota del 28 settembre 2004, il capo dipartimento dell'organizzazione giuziaria del Personale e dei Servizi, comunicava la decisione di incrementare le assunzioni di ulteriori 94 unità, mediante utilizzo della quasi totalità della somma già stanziata per le assunzioni consentite dalla legge finanziaria 2003;
il ministero della giustizia, nonostante la grave carenza di organico che interessa tutti gli UNEP, decide di destinare le 248 assunzioni autorizzate ai soli distretti del Nord, ovvero ai distretti di Torino, Milano, Brescia, Trento, Trieste, Venezia e Genova col presupposto che questi ultimi hanno gravissime carenze di personale, aggiungendo tuttavia nella già citata nota del 28 settembre 2004 che: «non saranno contestualmente dimenticate le esigenze degli altri distretti che potranno trarre beneficio dall'avvio della mobilità dai distretti che usufruiranno delle nuove assunzioni»;
la vicenda ha trovato un rilevante, come non poteva essere altrimenti, interesse sugli organi di stampa;
i vincitori del concorso in Sicilia, come in altre regioni, reclamano correttamente il rispetto ad un diritto acquisito, in virtù di un concorso pubblico correttamente espletato;
all'interrogante appaiono quanto meno contraddittori, quando non palesemente discriminanti, gli sviluppi e le decisioni prese a seguito del concorso stesso, a deciso vantaggio di alcuni partecipanti rispetto ad altri;
altrettanto complessa e di difficile comprensione, appare all'interrogante la decisione, per cui le esigenze dei distretti discriminati, per i quali non sarebbe possibile procedere alle nuove assunzioni, dovrebbero essere corrisposte grazie all'avvio delle procedure di mobilità dai distretti che invece potranno usufruire delle nuove assunzioni -:
quali iniziative intenda adottare il Ministero per chiarire una vicenda che ha assunto connotazione discutibili e per molti versi controversi per ripristinare il pieno rispetto del diritto e la naturale esigenza di chiarezza e giustizia di molti cittadini italiani, per rispondere con uguale prontezza alle difficoltà di tutti i distretti UNEP italiani, secondo principi di imparzialità ed efficienza e per evitare l'affermarsi dell'insopportabile dubbio di odiose discriminazioni nell'erogazione dei servizi ai cittadini e nel loro corretto accesso al lavoro;


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se non ritenga che, alla luce di quanto esposto, sarebbe stato e sarebbe più comprensibile secondo principi di logicità, equità, imparzialità e parità di trattamento, in considerazione del limite posto, richiedere una distribuzione delle assunzioni tra tutti i distretti in misura proporzionale ai posti vacanti e banditi in concorso, dando così agli uffici con maggior carenza di organico la possibilità di usufruire di un maggior numero di assunzioni.
(4-11403)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, si comunica che la direzione generale del personale e della formazione di questo ministero ha proceduto all'assunzione nell'anno 2004 di parte dei vincitori del concorso a ufficiale giudiziario C1, bandito con P.D.G. 8 novembre 2002, per un totale di 248 unità.
La scelta dei distretti per l'assunzione delle 248 unità autorizzate dal dipartimento della funzione pubblica, è stata effettuata prendendo in considerazione la situazione delle vacanze nella figura professionale di ufficiale giudiziario C1. Difatti, sono stati individuati i distretti di Torino, Milano-Brescia, Trento-Trieste-Venezia e Genova, ove maggiori erano le carenze del suddetto personale.
Peraltro, detta situazione si era ulteriormente aggravata all'esito dell'interpello straordinario del 20 gennaio 2004 per coprire i posti vacanti nella figura professionale di ufficiale giudiziario C1, pubblicato ai sensi dell'articolo 19 dell'accordo sulla mobilità interna del 28 luglio 1998, propedeutico all'assunzione dei vincitori.
Poiché 10 unità delle 248 menzionate non hanno assunto servizio, per non lasciare inutilizzate le unità, già autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, si è proceduto con l'assunzione dei primi 10 vincitori del distretto di Firenze, che presentava una maggiore percentuale di scopertura degli organici dopo i citati distretti.
Va precisato che nonostante l'articolo 1, comma 95 della Legge Finanziaria 2005 prevede il blocco delle assunzioni per gli anni 2005-2006-2007, il successivo comma 97 ha previsto la prioritaria immissione in servizio per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1, dei vincitori del citato concorso pubblico.
Pertanto, coloro che non sono stati assunti nell'anno 2004 potranno essere convocati per la stipula del contratto individuale di lavoro, solo dopo l'autorizzazione all'assunzione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

MINNITI. - Al Ministro delle comunicazioni, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
presso il Ministero della giustizia è in fase avanzata la predisposizione di una convenzione tra l'Amministrazione giudiziaria e le Poste italiane spa per il conferimento e la gestione diretta da parte di quest'ultima del servizio notificazione a mezzo del servizio postale degli atti giudiziari in materia penale e civile la cui notifica è competenza degli uffici giudiziari;
oggi la notificazione degli atti richiesti dagli uffici giudiziari, è gestita direttamente dall'Ufficio Notificazioni, Esecuzioni e Protesti, istituito presso ciascun ufficio giudiziario;
il costo massimo di una notifica «a mani» è di euro 1,33, mentre le spese postali per una notifica ammontano ad euro 5,16 o euro 5,53 a seconda del peso della copia dell'atto da notificare;
in materia di giustizia civile la percentuale degli atti notificati personalmente è maggiore rispetto al penale;
le notifiche in materia penale eseguite personalmente da parte degli ufficiali giudiziari sono state il 62 per cento delle richieste totali di notificazione mentre sono stati notificati a mezzo del servizio postale 654.000 atti (dati del Ministero della giustizia per l'anno 2000);


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la convenzione conferirebbe, in regime di monopolio, la gestione del servizio di notificazione degli atti penali ad una società privata che gestisce un pubblico servizio;
gli operatori e gli studiosi del diritto, hanno da tempo individuato univocamente proprio nelle notificazioni eseguite a mezzo del servizio postale uno dei punti maggiormente critici rispetto ai tempi del processo penale e, pertanto, se lo scopo primario è quello di restituire celerità e certezza ai tempi del processo penale e civile, l'obiettivo dell'amministrazione giudiziaria dovrebbe essere quello di incentivare la notificazione personale proponendo una modifica all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 1229/590 che obbliga gli UNEP a spedire per posta tutti gli atti fuori del Comune ove ha sede l'Ufficio;
a quanto sembra le Amministrazioni responsabili, non tengono conto del fatto che per avere certezza degli esiti delle notificazioni postali, per la trasparenza del processo di notificazione e per la possibilità di effettuare controlli, Poste italiane spa, ha messo a disposizione degli utenti il servizio di tracciamento della corrispondenza semplicemente chiamando le utenze telefoniche 803160 e 800000160 oltre che sul sito www.poste.it -:
come i Ministri interessati, ciascuno per la parte di propria competenza, valutino la situazione descritta in premessa tenendo conto della forte e motivata critica avanzata dagli ambienti giudiziari interessati al progetto che il Governo intende approvare;
quali vantaggi ne deriverebbero al sistema giustizia e se invece tutto ciò non comporterebbe un ulteriore appesantimento dei procedimenti;
se non ritengono in fine di dover coinvolgere in uno progetto così delicato le competenze e le conoscenze degli ufficiali giudiziari per trovare una soluzione che possa ritenersi veramente di pubblica utilità.
(4-09218)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, va premesso che la convenzione con le Poste Italiane spa, ha per oggetto la fornitura di servizi amministrativi informatizzati, per la gestione integrata degli esiti delle notificazioni a mezzo posta.
Va, inoltre, precisato che nessun obbligo discende dalla convenzione in ordine al ricorso al mezzo postale. Peraltro, stante la sua natura contrattuale, va evidenziato che non si è voluto creare una nuova tipologia di notifiche e non si è nemmeno voluto introdurre per l'organo notificatore un vincolo diverso da quello discendente dalla norma, relativamente all'adozione di una, piuttosto che di un'altra modalità di notificazione.
Dunque, non sono contenuti in convenzione né principi innovativi sotto il profilo strettamente procedurale, né meccanismi incentivanti, che possano portare a una residualità della notifica a mani.
Infatti, la notificazione a mezzo del servizio postale non è un quid novis nel nostro panorama normativo, né in quello operativo. Essa è prevista dai codici di rito agli articoli 149 del codice di procedura civile e 170 del codice di procedura penale e compiutamente e organicamente disciplinata dalla legge n. 890 del 1982. Inoltre, è una modalità di notificazione di cui si fa largo uso nella prassi operativa, principalmente per scelta della struttura Unep deputata alla funzione, che gode in materia di ampia discrezionalità.
Giova ribadire, infatti, che l'unico vincolo all'uso del mezzo postale, che riguarda peraltro i soli atti in materia civile e amministrativa da notificare fuori dal comune, discende per l'ufficiale giudiziario direttamente dalla legge e non già dalla convenzione.
Inoltre, dalle rilevazioni statistiche, risulta che un elevato numero di atti giudiziari viene attualmente notificato a mezzo posta ed appare del tutto evidente l'interesse di quest'amministrazione all'adozione di sistemi di lavorazione che, grazie anche all'apporto di strumenti informatici, consentano di migliorare un procedimento di notifica di largo uso, intervenendo, in particolare, su alcune criticità rilevate, quali


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quelle connesse alla certezza dell'esito della notificazione, che possono avere effetti negativi sui tempi del processo.
Pertanto, si tratta di intervenire su una attività che costituisce esercizio della funzione giudiziaria e i cui punti deboli sono ascrivibili alla complessità del procedimento.
Non va dimenticato, infatti, che la notifica a mezzo posta è una fattispecie a formazione progressiva, che si articola in varie fasi e vede l'intervento di organi diversi, segnatamente, l'ufficiale giudiziario che certifica la rituale spedizione dell'atto e l'ufficiale postale che ne certifica la rituale consegna.
È del tutto evidente quindi che tale forma di notificazione, proprio per il coinvolgimento di organi e uffici diversi, necessita di un monitoraggio più articolato e di un sistema in grado di creare un raccordo tra le varie fasi del procedimento, nonché tra gli uffici richiedenti e i diversi soggetti che concorrono a formarla, al fine di evitare tutti quegli slittamenti processuali purtroppo abbastanza frequenti, dovuti all'incertezza degli esiti delle notificazioni.
Questa, in sintesi, la sfera d'intervento della convenzione, stipulata non per cedere funzioni a enti esterni ma, al contrario, per migliorare in termini di efficacia una modalità di notifica, rispetto alla quale, vale la pena di sottolineare, l'ufficiale giudiziario non è affatto un soggetto estraneo, ma è anzi
dominus del procedimento, poiché da lui partono gli atti di impulso e di prima attuazione delle notificazioni di cui trattasi.
Per quanto attiene al paventato aumento della spesa pubblica determinato dalla Convenzione si precisa che il costo concordato, di euro 8,37 ad atto, non determina rispetto al pregresso variazioni di spesa in aumento; lo stesso è infatti un costo globale, comprensivo anche di eventuali seconde raccomandate per comunicazioni di avvenuto deposito, stimate come necessarie in almeno un terzo dei casi e che, attualmente, hanno un costo autonomo, pari a quello delle altre raccomandate per atti giudiziari.
Si precisa, inoltre, che il costo concordato è fisso a prescindere dal peso del piego, mentre il costo delle raccomandate fuori convenzione varia, in aumento, in ragione di esso.
Si fa presente, altresì, che lo stesso è assorbente del 15 per cento delle spese per tenuta del conto di credito, che finora è stato sopportato come costo autonomo.
Pertanto, può ragionevolmente affermarsi che, lungi dal far lievitare i costi, si è pervenuti semmai, con l'accordo in questione, a una semplificazione e razionalizzazione della spesa pubblica, con conseguenti benefici, in termini di facilità di monitoraggio e controllo dei livelli di impegno economico.
Quanto detto basterebbe a giustificare la convenienza economica della pattuizione e pur tuttavia non può sottacersi, nella valutazione di essa, del risparmio di spesa che deriverebbe dall'evitare i numerosi rinvii processuali, che tristemente caratterizzano il nostro panorama processuale. In realtà, alla luce di quanto esposto, l'accordo concluso con Poste Italiane risulta vantaggioso in quanto consente di migliorare una funzione indispensabile all'attività giudiziaria, con un impegno di spesa che globalmente considerato risulta quantomeno pari a quello sostenuto in precedenza.
In materia di spesa va ancora evidenziato l'errore di metodo che consiste nel rapportare il costo della notifica a mani con quello a mezzo posta. È del tutto evidente che la notifica a mani, essendo effettuata esclusivamente con una struttura propria ha un costo apparente inferiore, se nella valutazione di esso si tiene conto esclusivamente del costo della trasferta e non di quello del lavoro.
Se poi si considera che il servizio di Poste Italiane copre capillarmente tutto il territorio, finanche nei comuni più piccoli, la notifica a mezzo posta è da considerare, allo stato, una modalità di notifica fondamentale e irrinunciabile, la cui ottimizzazione è esattamente conforme all'etica di una funzione di giustizia che vuole essere rapida, certa ed efficiente.
Per quanto attiene al volume di atti notificati a mezzo posta, attualmente stimato in 2.500.000, va chiarito che i volumi indicati in convenzione all'articolo 11


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(125.000 atti nel II semestre 2004, 500.000 atti nel 2005 e 1.000.000 di atti nel 2006), sono frutto di una stima presuntiva, tenuto conto di possibili flessioni dovute sia all'esigenza di adeguamento al nuovo sistema, che di solito implica una certa gradualità di avvio, sia alla possibilità di un impatto che sui volumi di atti potrebbe avere la discrezionalità dell'ufficiale giudiziario, nella scelta della modalità di notifica.
Si è poi fondamentalmente considerato che, con l'avvio del nuovo servizio e la conseguente ottimizzazione della funzione, saranno evitati i rinvii di udienza, con conseguente positiva riduzione dell'attività di notificazione. Va comunque ribadito che sono stime presunte e qualora si fosse assunto a parametro di riferimento il volume attuale di atti, la spesa ipotizzata, come già ampiamente argomentato, non si sarebbe discostata da quella attualmente sostenuta.
Per quanto attiene alla costituzione dei presidi Unep presso i centri di raccolta dati, va premesso che, nel rispetto degli articoli 29 e 30 del decreto legislativo n. 196/2003, Poste Italiane è stata designata responsabile del trattamento dei dati, per tutta la fase della procedura nella quale ha la disponibilità degli atti.
Ciò premesso, va tuttavia evidenziato che titolare del trattamento resta questa amministrazione, la quale, tramite gli ufficiali giudiziari a ciò appositamente incaricati, eserciterà tutte le facoltà e i poteri che competono al titolare, onde assicurare che il trattamento dei dati avvenga nel rispetto delle garanzie di legge.
Il mistero delle comunicazioni ha confermato quanto sopra esposto sottolineando che, a seguito della stipula della convenzione, il costo totale del servizio è stato calcolato aggiungendo all'attuale costo dell'atto giudiziario, il costo forfetizzato della comunicazione di avvenuto deposito e di una serie di altri servizi aggiuntivi, quali ad esempio la stampa, l'imbustamento, la rendicontazione esiti, l'archiviazione elettronica e fisica delle immagini degli avvisi di ricevimento e degli eventuali plichi inusitati.
Per le spedizioni di atti giudiziari da parte di Poste è, inoltre, previsto l'utilizzo di un plico brevettato, già impiegato per servizi svolti a favore di altri soggetti pubblici, la cui particolarità consiste nell'approvazione di un codice a barre sui quattro oggetti in esso contenuti, che diventano in tal modo tutti riconducibili all'atto originario, consentendo di mettere facilmente in relazione la comunicazione di avvenuto deposito con il destinatario dell'atto.
Ad avviso della società tale convenzione dovrebbe comportare facilitazioni a favore di ciascuno dei soggetti interessati (Uffici Unep, tribunali) quali, ad esempio, la certezza dell'esito delle notifiche, l'aumento della trasparenza del processo di notificazione, la possibilità di ricondurre con maggiore celerità e precisione le spese di notifica a ciascun procedimento.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

PATARINO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
nei giorni scorsi il SAPPE, sindacato autonomo di polizia penitenziaria, attraverso un comunicato stampa del segretario regionale della Puglia, ha lanciato l'allarme per le condizioni di assoluta invivibilità registrate nel carcere di Taranto, a causa dell'insostenibile sovraffollamento;
la situazione nel penitenziario del capoluogo Jonico è diventata difficilissima sia per gli agenti, sia per i detenuti;
l'istituto può ospitare non più di 350 detenuti ed attualmente ne ospita circa 650, dei quali 200 reclusi ad «alta sicurezza», senza che nel frattempo sia stato aumentato il numero degli agenti;
in celle nate per ospitare un solo detenuto (celle di due metri per tre e anche meno) sono ristretti fino a cinque detenuti sistemati in letti a castello che arrivano sino al terzo piano;
ogni poliziotto è costretto a lavorare in sezioni detentive con 90 detenuti;
le condizioni strutturali del carcere non sono meno preoccupanti: il muro di


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cinta, diventato peggio di un campo minato con buche su tutto il perimetro, mette a grave rischio l'incolumità del personale;
le garitte sono senza riscaldamento e con molte infiltrazioni di acqua;
la grave crisi non è ancora esplosa solo perché finora è prevalso il senso di sacrificio e di abnegazione dei tanti poliziotti che stanno rinunciando a diritti,quali riposi e congedi per mantenere a galla una struttura ormai al collasso -:
se non ritenga di intervenire con le più opportune iniziative per destinare:
a) un numero maggiore di agenti, sì da far fronte all'alta presenza di detenuti, che continua a crescere costantemente, anche a seguito di ripetuti e più serrati controlli effettuati dalle forze dell'ordine;
b) fondi per mettere in stato di sicurezza la struttura e, di conseguenza, l'incolumità degli agenti che all'interno della stessa svolgono con alto senso del dovere il proprio servizio, mettendo a rischio la propria vita.
(4-11680)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, si ritiene opportuno evidenziare che L'affollamento della casa circondariale di Taranto si è determinato in concomitanza della momentanea chiusura della casa circondariale di Trani, interessata da lavori di ristrutturazione, e della sezione Alta Sicurezza della casa circondariale di Brindisi.
Ciò ha prodotto la necessità di utilizzare, nell'immediatezza, le strutture penitenziarie limitrofe, tra cui quella di Taranto.
Peraltro, la popolazione detenuta di quest'ultima struttura è aumentata anche a causa dell'assegnazione temporanea, per giustizia, di un consistente numero di detenuti, in occasione delle udienze di alcuni maxi processi.
Si segnala, inoltre, che recentemente la Puglia è stata interessata da operazioni di polizia che hanno portato all'emanazione di numerosi provvedimenti di custodia cautelare, con il conseguente ingresso in carcere, dal mese di giugno 2004 ad oggi, di circa 400 detenuti.
Il competente Provveditore Regionale nel corso del 2004 ha già disposto lo spostamento da Taranto di 115 detenuti comuni e fra breve procederà al trasferimento di altri 50.
Un ulteriore intervento deflattivo, in ambito regionale, sarà effettuato con l'utilizzazione, a pieno regime, dell'istituto di Spinazzola, recentemente aperto.
In ogni caso, la situazione viene costantemente tenuta sotto controllo dalla competente Direzione Generale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che provvederà ai necessari sfollamenti, compatibilmente con la disponibilità di posti a livello nazionale nelle altre sezioni di Alta Sicurezza.
Per quanto concerne la struttura, si rappresenta che i lavori di risanamento conservativo del muro di cinta con adeguamento degli impianti tecnologici di sicurezza dell'istituto di Taranto, il cui progetto è stato redatto dal servizio tecnico della competente Direzione Generale, era stato inizialmente inserito nel programma lavori di quest'anno, per una spesa di circa euro 2.500.000,00.
Tuttavia, a causa delle riduzioni apportate con la legge di bilancio anche ai fondi destinati all'edilizia penitenziaria, la realizzazione dell'opera dovrà essere posticipata ad esercizi successivi.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

PERROTTA. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
come si evince da un comunicato Ansa del 25 novembre 2004, il turismo cinese, in Italia, è a rischio flop a causa della legge Bossi-Fini;
in base alla legge di cui sopra i turisti extracomunitari che arrivano nel nostro Paese possono fermarsi al massimo sei


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giorni, trascorsi i quali debbono chiedere il permesso di soggiorno;
una simile norma penalizza fortemente gli operatori turistici che puntano sul mercato cinese;
l'allarme è stato lanciato dal direttore generale dell'Enit, Piergiorgio Togni, in occasione dell'apertura del Citm, China International Travel Market -:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto denunciato e quali iniziative intenda in proposito adottare per far fronte all'allarme di cui sopra così da rassicurare tutti gli operatori turistici.
(4-11920)

Risposta. - Con l'obiettivo non solo di incrementare il turismo cinese in Italia, ma anche di intensificare gli scambi nei settori di collaborazione bilaterale e in particolare nel campo economico, culturale e scientifico, è stata avviata da alcuni mesi una politica attiva per agevolare il rilascio dei visti d'ingresso. Particolarmente significativa è stata, infatti, la crescita della domanda di visti turistici, dovuta in gran parte all'entrata in vigore lo scorso settembre dell'accordo ADS (Authorizes Destination Status) tra Unione Europea e Cina, che consente il rilascio dei visti a gruppi di turisti cinesi diretti in Europa tramite le agenzie turistiche locali.
L'Ambasciata d'Italia a Pechino si è, altresì, attivata, in coordinamento con il ministero delle attività produttive, il ministero degli esteri, l'Enit (Ente nazionale italiano per il turismo), l'Ice (Istituto commercio estero), in un'azione mirata a cogliere le enormi opportunità offerte da un settore turistico verso l'estero, quale quello cinese, che sta attraversando una fase di crescita esponenziale destinata ad irrobustirsi ulteriormente nei prossimi anni.
A tal fine, si ricorda qui a titolo esemplificativo, tra l'altro, l'avvenuto rafforzamento, con personale Enit, degli Uffici consolare a Pechino, Shanghai e Canton, l'impegno a sviluppare contatti continuativi e sistematici con
tour operator cinesi, l'azione di promozione dell'immagine turistica italiana presso le catene dei grandi alberghi presenti in Cina e l'impegno a realizzare guide turistiche sull'Italia per i turisti cinesi.
Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive: Battista Caligiuri.

PERROTTA. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle attività produttive, al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
a seguito di una segnalazione pervenutami da parte dell'Assoconsum di Messina, alcuni deodoranti per la casa risultano cancerogeni;
alcune analisi effettuate è emerso che dietro il profumo, spesso, ci sono sostanze tossiche, chimiche ed irritanti capaci di provocare allergie e non solo;
su un test di 76 prodotti, di cui 27 presenti sul mercato italiano, sono stati fatti degli esami che hanno portato alla scoperta di sostanze cancerogene -:
se il Ministro interrogato ritenga di dover intervenire affinché siano ritirati immediatamente dal mercato tutti i prodotti ritenuti pericolosi;
se ritenga di dover adottare iniziative volte a far sì che sui prodotti messi in vendita siano, chiaramente, evidenziate le caratteristiche del prodotto stesso ed i suoi componenti;
se ritenga di doversi adoperare affinché vengano effettuati controlli maggiori sui prodotti messi sul mercato.
(4-12390)

Risposta. - L'Associazione indipendente di consumatori altroconsumo, con nota del 22 novembre 2004, indirizzata ai ministri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio, ha comunicato di aver condotto un'inchiesta finalizzata a misurare il livello delle sostanze organiche volatili (Voc), presenti nell'ambiente domestico a seguito dell'utilizzo di deodoranti per ambienti.


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Da detta inchiesta sarebbero emersi due problemi, il primo relativo alla presenza di alcune sostanze cancerogene, di perturbatori endocrini, di allergeni e di irritanti; (altro riguarda il contenuto delle indicazioni riportate sulle etichette, carenti dal punto di vista informativo e fuorvianti sulle effettive proprietà del prodotto.
D'utilizzo di sostanze nei deodoranti è disciplinato in modo organico e dettagliato da diverse disposizioni comunitarie e nazionali: la direttiva 76/769/CEE e la direttiva 92/332/CEE, recepite con il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 57, concernenti la classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e preparati, pericolosi, la direttiva 99/45/CE sui preparati pericolosi, recepita con il decreto legislativo 11 marzo 2003, n. 65, che prevede, tra l'altro, l'indicazione in etichetta degli ingredienti allergizzanti, qualora presenti in quantità superiori allo 0,1 per cento. Inoltre, le norme Ifra (
international fragrance association) prevedono, per i deodoranti ambientali in confezione aerosol, l'applicazione di criteri specifici per la valutazione degli aspetti tossicologici e di sicurezza degli ingredienti dei profumi e fragranze.
Per quanto riguarda le fragranze viene seguito anche un codice di autoregolamentazione, aggiornato costantemente; che prevede che tutti gli ingredienti utilizzati per la preparazione delle fragranze siano sottoposti ad un'approfondita valutazione della sicurezza, per l'uso nei cosmetici, detersivi e altri prodotti per la casa, fra i quali i deodoranti per ambienti domestici. Tale valutazione si avvale dello specifico programma di sicurezza, condotto dal
Research institute of fragrance materials (Rifm), dal quale risulta che l'uso di impiego e il dosaggio, nei prodotti profumati destinati al consumatore, quali fragranze, muschi artificiali, acetaldeide; dietilftalato e potenziali allergeni della pelle, sono conformi agli standard regolamentari. In un contesto più generale di sicurezza ed informazione del consumatore, sono applicabili anche ai prodotti in esame le disposizioni del decreto legislativo 25 maggio 2004, n. 172, sulla sicurezza generale dei prodotti e del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa.
Quanto sopra conferma l'attenzione del legislatore nella definizione di un quadro normativo esauriente per la tutela della sicurezza e salute dei consumatori.
Riguardo quanto segnalato nell'atto parlamentare, il ministero della salute non è in possesso dei dati originali sulle indagini analitiche svolte dalla associazione altroconsumo: non si dispone, pertanto, di elementi certi di conoscenza sulle sostanze rilevate per ciascuna tipologia di prodotto, le metodiche adottate e i quantitativi riscontrati. Si ritiene che le sostanze in questione possano essere ricondotte a due tipologie di esposizione all'uomo:
a) sostanze contenute in prodotti destinati a deodorare gli ambienti, il cui rilascio nell'ambiente avviene con tecniche diverse (spray, diffusori o altro);
b) sostanze prodotte dalla combustione di particolari prodotti (bastoncini di incenso, candele profumate o altro).

Nel primo caso, pur trattandosi di prodotti di libera vendita, sono comunque applicabili le norme di classificazione/etichettatura di pericolo, in funzione del contenuto, nonché le norme di divieto d'uso di particolari componenti, come il divieto d'uso di sostanze classificate cancerogene di categoria 1 e 2 nei prodotti venduti al consumo.
Appare improbabile che in prodotti di questo tipo possano essere contenute in quantità significativa sostanze particolarmente pericolose per l'uomo.
Il secondo caso è, invece, sicuramente più complesso, poiché riguarda i prodotti di combustione. Nel caso dei bastoncini di incenso, dati di letteratura scientifica riportano informazioni sulla composizione delle emissioni, a seguito di combustione: viene rilevata, in effetti, la presenza nel fumo di PM2.5 (Materiale particolato con diametro aerodinamico <2.5 um), di formaldeide, acetaldeide, acroleina e di PAH (Idrocarburi policiclici aromatici) (Guo Z et al., 2004; Ho SS et al., 2002; Jetter J.J. et al.,


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2002). Le quantità rilasciate sono, tuttavia, molto basse, e le concentrazioni che si possono rilevare negli ambienti dipendono in maniera determinante dalle condizioni di utilizzo, ossia dalle quantità di prodotto sottoposto a combustione, rispetto alle dimensioni dell'ambiente interno nel quale si opera.
Non appare pertanto, proponibile sottoporre a
test tossicologico tutte le sostanze contenute nei prodotti deodoranti per ambienti, né quelle che si possono formare per combustione, poiché nella maggior parte dei casi si tratta di sostanze le cui proprietà sono note.
È, invece, necessario effettuare una valutazione quantitativa del rischio, per stabilire se, in condizioni di uso prolungato e in ambienti confinati, esista un rischio concreto per l'uomo; inoltre, norme di etichettatura più mirate saranno certamente utili per evitare utilizzazioni potenzialmente a rischio.
A seguito alla segnalazione dell'Associazione Altroconsumo, la competente Direzione generale del Ministero della Salute ha avviato un indagine conoscitiva, attualmente in corso, finalizzata a conoscere:
a) I nominativi dei produttori o degli importatori di tali preparati;
b) La composizione chimica quali-quantitativa di ogni preparazione, eventualmente notificata come pericolosa in base all'articolo 15 del Decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, avvalendosi della banca dati sui preparati pericolosi dell'Istituto Superiore di Sanità;
c) La composizione delle etichette utilizzate per confezionare ogni singolo preparato.

Nel confermare la costante collaborazione del ministero della salute con l'Istituto superiore di sanità e con gli altri ministeri interessati, finalizzata all'esecuzione di controlli e azioni correttive del mercato, è opportune sottolineare come un dialogo e un confronto più diretto tra le parti interessate, sia a livello nazionale che europeo, renda più efficace ed incisiva l'attività di vigilanza e prevenzione, fornendo; inoltre, un'informazione appropriata e corretta ai consumatori.
Il Sottosegretario di Stato per la salute: Domenico Zinzi.

PERROTTA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il tribunale di Napoli, per l'enorme numero di processi ha bisogno di continue «copie di atti»;
per le stesse è necessario pagare marche da bollo;
i cittadini e gli avvocati, devono recarsi negli uffici, chiedere le copie, scendere al piano terra, uscire dal tribunale e fare circa duecento metri per comprare le marche, ritornare indietro e pagare;
nel tribunale c'è necessità di una rivendita di bolli, carte bollate e sigarette -:
per quale motivo non vi sia una rivendita di bolli, carte da bollo e tabacchi.
(4-13501)

Risposta. - Come è noto, il Palazzo di giustizia di Napoli è un edificio di notevolissime dimensioni la cui estensione è pari a circa 250.000 mq.
Al suo interno sono concentrate, ormai, tutte le attività giudiziarie cittadine di natura penale che, precedentemente, erano svolte in vari edifici, ed a breve la struttura ospiterà altresì il polo civile.
Ciò ha comportato, ed ulteriormente comporterà, il concentrarsi nella nuova sede di un copioso flusso di utenza alla quale, considerate le dimensioni dell'immobile e la sua collocazione sul territorio, risulta disagevole il reperimento delle marche e delle carte fiscali necessarie agli adempimenti processuali.
Per tale motivo, la Direzione Generale per la gestione e la manutenzione degli edifici giudiziari di Napoli, pur esulando la fattispecie dalle competenze istituzionali ad essa attribuite, da tempo ha considerato con favore all'istituzione di un punto vendita di valori bollati, all'interno del Nuovo Palazzo


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Giudiziario (NPG), prospettandone l'allocazione agli uffici finanziari competenti.
A tal fine, la citata Direzione Generale ha indirizzato ai predetti uffici le pregresse richieste di privati, tendenti all'assegnazione di un punto vendita di valori bollati e generi di monopolio all'interno del NPG di Napoli.
Allo stato, si rappresenta che nessuna determinazione può essere assunta al riguardo da questa Amministrazione, se non previo impulso da parte dell'Agenzia del Demanio - Filiale di Napoli - nonché della Direzione Regionale delle Entrate - Sezione distaccata di Napoli - titolari delle potestà autorizzative e concessione nella particolare materia.
La competente Direzione Generale ha manifestato peraltro, sin da ora, la propria disponibilità alla individuazione dei locali eventualmente occorrenti.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

PERROTTA. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
la dissidenza cubana è tornata a denunciare le violenze nelle carceri e le violazioni dei diritti dei prigionieri;
il signor Elizardo Sanchez, presidente della Commissione per i diritti umani e la riconciliazione nazionale, ha denunciato la morte di tre detenuti in seguito ad una protesta repressa nel sangue dalle forze speciali di sicurezza;
sempre a detta del signor Sanchez, il governo non informa la popolazione sulle condizioni di vita «inumane» presenti nelle carceri -:
se il Ministro intenda intervenire, presso il governo cubano, al fine di evitare che altre vite siano spente all'interno delle carceri;
di quali informazioni disponga circa le responsabilità emerse e gli eventuali provvedimenti assunti.
(4-13971)

Risposta. - Le informazioni disponibili in merito alle presunte violenze di recente verificatesi nelle carceri cubane sono state diffuse dalla principale fonte di informazione indipendente cubana, la «Commissione cubana per i diritti umani e riconciliazione nazionale».
La nostra Rappresentanza diplomatica accreditata a Cuba riferisce, infatti, che né le autorità né la stampa locale hanno fornito alcuna notizia su tali tragici avvenimenti, anche se il Ministro degli esteri cubano li ha successivamente confermati in una conferenza stampa, su richiesta della stampa estera.
Secondo quanto appreso, le due rivolte del 19 marzo e del 4 aprile scorso, scoppiate nel carcere di Combinado del Este, avrebbero provocato il ferimento di diverse decine di detenuti e la successiva morte di tre di loro a seguito di bruciature causate da materassi dati alle fiamme dai detenuti stessi (i decessi, quindi, non sarebbero stati causati, almeno direttamente, da azioni repressive della polizia). All'origine della rivolta le cattive condizioni di detenzione del sistema carcerario cubano, peraltro non dissimile, in questo, dai sistemi carcerari di molti altri Paesi latino-americani, nei quali le rivolte in carcere sono episodi frequenti.
Molto preoccupante è, in effetti, il quadro generale delle condizioni delle carceri cubane, secondo guanto emerge - da ultimo - dal rapporto per i diritti umani nell'isola presentato dal Rappresentante Personale dell'Alto Commissario per i Diritti Umani a Cuba, la giurista francese Christine Chanet, per la sessantunesima sessione della Commissione per i Diritti umani (marzo-aprile 2005). Nel rapporto la Chanet esprime preoccupazione per le denunce ricevute dai parenti dei prigionieri sulle deprecabili condizioni detentive: l'alimentazione e l'igiene sono insufficienti, l'assistenza medica è inesistente o carente, diversi detenuti vengono tenuti in isolamento totale, umiliazioni e percosse vengono inflitte ai detenuti ad opera delle guardie carcerarie; le famiglie infine incontrano serie difficoltà per rendere visita ai parenti nelle carceri, spesso detenuti in luoghi lontani da dove risiedono. La signora


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Chanet chiede quindi alle Autorità cubane di adottare provvedimenti adeguati a porre fine a tale situazione.
Arche a seguito della situazione denunciata dal Rappresentante Chanet, la Commissione per i diritti Umani delle Nazioni Unite ha approvato, su iniziativa americana, una risoluzione di condanna della situazione dei diritti umani a Cuba, nella quale il Governo cubano viene invitato a consentire lo sviluppo di istituzioni democratiche e a garantire l'esercizio delle libertà civili. La risoluzione chiede in particolare alle Autorità de L'Avana di collaborare con la signora Chanet, impossibilitata sino ad oggi a recarsi nel Paese per espletare le funzioni inerenti al mandato conferitole dalla Cdu, a causa del rifiuto opposto alla sua visita da parte del Governo cubano. L'Italia e tutti gli altri paesi dell'Unione Europea hanno cosponsorizzato tale risoluzione.
La difficile situazione dei detenuti a Cuba è peraltro confermata anche dai Capi Missione UE accreditati a L'Avana, secondo i quali le condizioni delle carceri non riflettono gli standard minimi stabiliti dalle Nazioni Unite in merito al trattamento dei prigionieri.
Occorre infine ricordare come l'Italia sia da lungo tempo impegnata, di concerto con i partner dell'Unione Europea, nell'attuazione di una strategia intesa a stimolare un maggior rispetto dei diritti umani da parte del Governo cubano, subordinando a ciò la possibilità di una più intensa cooperazione europea con quel Paese.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Giampaolo Bettamio.

PISA, AMICI, PINOTTI, RUZZANTE, ANGIONI, LUMIA, LUONGO, ROTUNDO e LUCIDI. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
viene diffuso in questi giorni un manifesto nel quale si invitano i cittadini italiani ad onorare «65 giovani Italiani caduti sul fronte di Nettuno, nei reparti di Fanteria, di Marina, che lì si batterono durante gli eventi bellici del 1944»;
a fianco di tale indicazione compare la foto di un combattente della R.S.I. sottotitolata con le seguenti parole: «in grigio verde e col tricolore combatterono e caddero per difendere i confini della patria e le genti italiane. Da Fondi alla Garfagnana, dal Friuli all'Istria, alla Dalmazia, ai confini della Val d'Aosta, 600 mila in armi, oltre 30.000 caduti in combattimento, contro lo straniero nemico»;
completa il suddetto manifesto, pubblicato anche nell'ultima pagina di Latina Oggi dell'11 giugno 2005, una didascalia che specifica come «la cerimonia, gestita dal Ministero della Difesa - «Onore ai caduti», strettamente militare e di onori militari resi dai reparti della Fanteria e della Marina avrà luogo giovedì 16 giugno 2005 alle ore 10.30 presso il Cimitero «Campo della Memoria» in Nettuno;
non è intenzione degli interroganti entrare nel merito di tale iniziativa per discuterne i contenuti essendo nota la posizione assunta pubblicamente ed anche in sede parlamentare sui vari tentativi di revisionismo in atto nei confronti della Repubblica di Salò -:
se il Ministro della difesa è al corrente della iniziativa e qualora essa risulti organizzata nei modi con cui viene pubblicizzata in che cosa consista l'intervento del Ministero della difesa che - a detta degli organizzatori - arriverebbe addirittura a prevedere una partecipazione di reparti delle Forze Armate della Repubblica per la resa di onori militari.
(4-15365)

Risposta. - Il Commissariato generale onoranze caduti in guerra, sin dalla sua istituzione, nel 1919, come Commissione nazionale per le onoranze ai militari d'Italia e dei paesi alleati caduti in guerra, ha sempre provveduto a ricercare ed a dare dignitosa sistemazione, non solo ai resti dei caduti italiani, ma anche a quelli dei caduti appartenenti alla Forze armate avversarie. Ciò non solo in forza del diritto internazionale, ma


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anche e soprattutto nel rispetto di quanti sono caduti al servizio della Patria.
In ossequio a tale principio, il Commissariato in parola ha realizzato alla fine della prima guerra mondiale e cura tuttora i Sacrari ed i Cimiteri militari austro-ungarici, mentre nel secondo dopoguerra ha provveduto alle sepolture dei militari tedeschi caduti sul suolo nazionale, di cui poi si è sempre occupato direttamente il Governo tedesco.
Analogo criterio hanno sempre seguito i Paesi di civiltà occidentale.
Il citato Commissariato generale, quindi, provvede, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 204 del 1951, «alla sistemazione delle Salme degli italiani appartenenti a Forze Armate operanti al servizio della sedicente repubblica sociale italiana».
In tale contesto, aderentemente alle norme vigenti in materia, il predetto Commissariato, nell'ottobre del 1997, ha avviato le pratiche per acquisire al Demanio militare un cimitero realizzato dall'Associazione «Campo della Memoria», al fine di trasferirvi i resti mortali di alcuni militari appartenenti alla X MAS, caduti sul fronte di Nettuno nel 1944. Tale
iter si è concluso nel 2001 con il decreto del Prefetto di Roma che ha autorizzato la realizzazione del cimitero militare denominato «Campo della Memoria».
Ciò premesso, con specifico riguardo alla cerimonia citata dagli interroganti relativa al trasporto delle urne dei 65 caduti dal cimitero del Verano al «Campo della Memoria» per la definitiva tumulazione, il dicastero della Difesa in coordinamento con la Presidenza del consiglio dei ministri ha effettuato le attività propedeutiche a:
l'impiego dei mezzi militari e del personale per la movimentazione delle urne dal Sacrario Militare del Verano a Nettuno;
l'organizzazione della traslazione delle urne al Sacrario di Nettuno;
la viabilità;
l'impiego di un picchetto con trombettiere per la relativa resa degli Onori Militari.
Il Ministro della difesa: Antonio Martino.

PISAPIA e RUSSO SPENA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il servizio notificazioni curato dagli ufficiali giudiziari ha raggiunto da tempo in alcuni uffici notevoli livelli di inefficienza, dovuta soprattutto alla carenza di organico;
più volte il Ministro in indirizzo ha rassicurato il Paese sul miglioramento del servizio non appena fossero terminate le prove selettive del concorso per ufficiale giudiziario bandito nel 2002;
tuttavia, il Consiglio dei Ministri, in data 3 agosto 2004, ha approvato il decreto del Presidente della Repubblica di autorizzazione all'assunzione per il corrente anno di soli 154 ufficiali giudiziari a fronte dei 443 vincitori ed idonei al concorso che si è concluso nei primi mesi del 2004;
l'autorizzazione all'assunzione solo parziale degli aventi diritto (pari al 25 per cento circa del totale) sarebbe stata dettata dalla necessità di contenimento della spesa pubblica;
tutti i 443 vincitori, avendo superato il concorso, hanno comunque maturato il diritto di venire assunti dall'amministrazione;
ciò considerato, vi è da notare che, nel luglio 2004, il Ministero della giustizia, nell'ottica di accelerare il servizio notificazioni, ha stipulato una convenzione con le Poste italiane Spa per la gestione integrata degli esiti delle notificazioni a mezzo del servizio degli atti giudiziari in materia civile e penale;
indipendentemente dai motivi che hanno indotto il Ministero a stipulare la convenzione, è indubbio che questa, comportando costi molto elevati per lo Stato, ha determinato l'assunzione solo di una piccola percentuale di quanti risultati vincitori al concorso per ufficiale giudiziario, e non invece della totalità degli aventi diritto;
tale situazione, oltre che ingiusta rispetto a chi, pur essendo risultato vincitore


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del concorso, non è stato assunto, non risolve neppure i problemi derivanti dalla carenza di organico degli ufficiali giudiziari in quanto, da un lato, vi sono notificazioni che non possono essere delegate a chi non ha una specifica preparazione e, dall'altro, gli ufficiali giudiziari hanno anche compiti, peraltro particolarmente delicati, diversi dalle notifiche di atti giudiziari -:
se il Ministro non ritenga di dover procedere al più presto all'assunzione di tutti i 443 vincitori del concorso per ufficiale giudiziario conclusosi nei primi mesi del corrente anno, sia per evitare una ingiustificata disparità di trattamento, sia per rendere più efficiente e più garantita la delicata attività svolta dagli ufficiali giudiziari.
(4-11428)

Risposta. - Prima di passare all'analisi del quesito posto dall'interrogante, si rende opportuno precisare che non vi è alcun nesso di causalità e, quindi, nessun collegamento si può operare tra la stipula della convenzione con l'ente Poste Italiane e la mancata assunzione di tutti i 443 vincitori del concorso a ufficiale giudiziario C1.
Va, inoltre, precisato che nessun obbligo discende dalla convenzione in ordine al ricorso al mezzo postale. Peraltro, stante la sua natura contrattuale, va evidenziato che non si è voluto creare una nuova tipologia di notifiche e non si è nemmeno voluto introdurre per l'organo notificatore un vincolo diverso da quello discendente dalla norma, relativamente all'adozione di una, piuttosto che di un'altra modalità di notificazione.
Dunque, non sono contenuti in convenzione né principi innovativi sotto il profilo strettamente procedurale, né meccanismi incentivanti, che possano portare a una residualità della notifica a mani.
Infatti, la notificazione a mezzo del servizio postale non è un
quid novis nel nostro panorama normativo, né in quello operativo. Essa è prevista dai codici di rito agli articoli 149 del codice di procedua civile e 170 del codice di procedura penale e compiutamente e organicamente disciplinata dalla legge n. 890 del 1982. Inoltre, è una modalità di notificazione di cui si fa largo uso nella prassi operativa, principalmente per scelta della struttura Unep deputata alla funzione, che gode in materia di ampia discrezionalità.
Giova ribadire, infatti, che l'unico vincolo all'uso del mezzo postale, che riguarda peraltro i soli atti in materia civile e amministrativa da notificare fuori dal comune, discende per l'ufficiale giudiziario direttamente dalla legge e non già dalla convenzione.
Ciò detto e considerato che, come confermato dalle rilevazioni statistiche, un elevato numero di atti giudiziari, viene attualmente notificato a mezzo posta, appare del tutto evidente l'interesse di quest'amministrazione all'adozione di sistemi di lavorazione che, grazie anche all'apporto di strumenti informatici, consentano di migliorare un procedimento di notifica di largo uso, intervenendo, in particolare, su alcune criticità rilevate, quali quelle connesse alla certezza dell'esito della notificazione, che possono riverberare effetti negativi sui tempi del processo.
Pertanto, si tratta di intervenire su una attività che costituisce esercizio della funzione giudiziaria e i cui punti deboli sono ascrivibili alla complessità del procedimento.
Non va dimenticato, infatti, che la notifica a mezzo posta è una fattispecie a formazione progressiva, che si articola in varie fasi e vede l'intervento di organi diversi, segnatamente, l'ufficiale giudiziario che certifica la rituale spedizione dell'atto e l'ufficiale postale che ne certifica la rituale consegna.
È del tutto evidente quindi che tale forma di notificazione, proprio per il coinvolgimento di organi e uffici diversi, necessita di un monitoraggio più articolato e di un sistema in grado di creare un raccordo tra le varie fasi del procedimento, nonché tra gli uffici richiedenti e i diversi soggetti che concorrono a formarla, al fine di evitare tutti quegli slittamenti processuali purtroppo abbastanza frequenti, dovuti all'incertezza degli esiti delle notificazioni.


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Questa, in sintesi, la sfera d'intervento della convenzione, stipulata non per cedere funzioni a enti esterni ma, al contrario, per migliorare in termini di efficacia una modalità di notifica, rispetto alla quale, vale la pena di sottolineare, l'ufficiale giudiziario non è affatto un soggetto estraneo, ma è anzi
dominus del procedimento, poiché da lui partono gli atti di impulso e di prima attuazione delle notificazioni di cui trattasi.
Alla luce di ciò, si coglie come la convenzione con l'ente Poste, non renda affatto superflua l'assunzione dei 443 vincitori del concorso a ufficiale giudiziario C1, né faccia venire meno l'impegno di quest'amministrazione in tal senso, ferma restando la necessità delle autorizzazioni di legge.
Per quanto attiene al paventato aumento della spesa pubblica determinato dalla Convenzione si precisa che il costo concordato, di euro 8,37 ad atto, non determina rispetto al pregresso variazioni di spesa in aumento; lo stesso è infatti un costo globale, comprensivo anche di eventuali seconde raccomandate per comunicazioni di avvenuto deposito, stimate come necessarie in almeno un terzo dei casi e che, attualmente, hanno un costo autonomo, pari a quello delle altre raccomandate per atti giudiziari.
Si precisa, inoltre, che il costo concordato è fisso a prescindere dal peso del piego, mentre il costo delle raccomandate fuori convenzione varia, in aumento, in ragione di esso.
Si fa presente, altresì, che lo stesso è assorbente del 15 per cento delle spese per tenuta del conto di credito, che finora è stato sopportato come costo autonomo.
Pertanto, può ragionevolmente affermarsi che, lungi dal far lievitare i costi, si è pervenuti semmai, con l'accordo in questione, a una semplificazione e razionalizzazione della spesa pubblica, con conseguenti benefici, in termini di facilità di monitoraggio e controllo dei livelli di impegno economico.
Quanto detto basterebbe a giustificare la convenienza economica della pattuizione e pur tuttavia non può sottacersi, nella valutazione di essa, del risparmio di spesa che deriverebbe dall'evitare i numerosi rinvii processuali, che tristemente caratterizzano il nostro panorama processuale.
In realtà, alla luce di quanto esposto, l'accordo concluso con Poste Italiane risulta vantaggioso in quanto consente di migliorare una funzione indispensabile all'attività giudiziaria, con un impegno di spesa che globalmente considerato risulta quantomeno pari a quello sostenuto in precedenza.
In materia di spesa va ancora evidenziato l'errore di metodo che consiste nel rapportare il costo della notifica a mani con quello a mezzo posta. È del tutto evidente che la notifica a mani, essendo effettuata esclusivamente con una struttura propria ha un costo apparente inferiore, se nella valutazione di esso si tiene conto esclusivamente del costo della trasferta e non di quello del lavoro.
Se poi si considera che il servizio di Poste Italiane copre capillarmente tutto il territorio, finanche nei comuni più piccoli, la notifica a mezzo posta è da considerare, allo stato, una modalità di notifica fondamentale e irrinunciabile, la cui ottimizzazione è esattamente conforme all'etica di una funzione di giustizia che vuole essere rapida, certa ed efficiente.
Per quanto attiene, infine, alle assunzioni dei 443 vincitori di concorso a ufficiale giudiziario C1, bandito con P.D.G. 8 novembre 2002, si comunica che la Direzione Generale del Personale e della Formazione di questo Ministero ha proceduto all'assunzione nell'anno 2004 di parte dei vincitori, per un totale di 248 unità.
La scelta dei distretti, per l'assunzione delle 248 unità autorizzate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, è stata effettuata prendendo in considerazione la situazione delle vacanze nella figura professionale di ufficiale giudiziario C1. Difatti, sono stati individuati i distretti di Torino, Milano-Brescia, Trento-Trieste-Venezia e Genova, ove maggiori erano le carenze del suddetto personale.
Peraltro, detta situazione si era ulteriormente aggravata all'esito dell'interpello straordinario del 20 gennaio 2004 per coprirei posti vacanti nella figura professionale di ufficiale giudiziario C1, pubblicato


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ai sensi dell'articolo 19 dell'accordo sulla mobilità interna del 28 luglio 1998, propedeutico all'assunzione dei vincitori.
Poiché 10 unità delle 248 menzionate non hanno assunto servizio, per non lasciare inutilizzate le unità, già autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, si è proceduto con l'assunzione dei primi 10 vincitori del distretto di Firenze, che presentava una maggiore percentuale di scopertura degli organici dopo i citati distretti.
Va precisato che nonostante l'articolo 1 comma 95 della Legge Finanziaria 2005 prevede il blocco delle assunzioni per gli anni 2005-2006-2007, il successivo comma 97 ha previsto la prioritaria immissione in servizio per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1, dei vincitori del citato concorso pubblico.
Pertanto, coloro che non sono stati assunti nell'anno 2004 potranno essere convocati per la stipula del contratto individuale di lavoro, solo dopo l'autorizzazione all'assunzione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

PISCITELLO. - Al Ministro della giustizia, al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
è in fase avanzata la predisposizione di una convenzione fra Ministero della giustizia e Poste Italiane Spa con l'obiettivo di trasferire a quest'ultima l'intera gestione del servizio di notificazione degli atti giudiziari;
allo stato attuale tale servizio è gestito presso ciascun ufficio giudiziario dall'Ufficio Notificazioni, Esecuzioni e Protesti (UNEP) che si avvale dell'opera di ufficiali giudiziari, pubblici ufficiali dipendenti del Ministero di giustizia, ai quali è affidata dai codici di procedura penale e civile (CPC articolo 137-153; CPP articolo 151-163) l'attività di notifica;
circa il 60 per cento delle notifiche è consegnato direttamente «a mano», mentre per la parte restante l'atto viene preparato dall'ufficiale giudiziario e spedito per posta;
è convinzione comune e predominante presso gli operatori e gli studiosi del diritto che sia da individuare proprio nella notificazione tramite servizio postale degli atti giudiziari una delle principali cause di dilatazione dei tempi dei processi e pertanto non sembra che possano essere valutazioni di efficienza a spingere verso l'attuazione della convenzione, efficienza che sarebbe al contrario maggiormente garantita da un potenziamento della gestione delle notifiche da parte dei UNEP;
la ragione di un progetto di tal genere non sembra neanche da ricercare in questioni concernenti il bilancio statale se è vero che la spesa a carico del Ministero è attualmente compresa fra i 0,33 e gli 1,22 euro se la notifica viene effettuata a mano, mentre, come si deduce accedendo semplicemente al sito internet di Poste Italiane spa, con il servizio di Raccomandate online il costo lievita fino ai 4,50-5,10 euro per l'utente privato. La convenzione in esame prevede inoltre un ulteriore aumento della spesa a carico del Ministero di giustizia;
considerazioni riguardanti il miglioramento del servizio derivanti dall'eventuale attuazione di detta convenzione non paiono tali da giustificare un aggravio dei costi così rilevante, se si considera che la possibilità di controllare la certezza e la trasparenza del tracciato degli atti trasmessi a mezzo posta, uno dei motivi ispiratori della riforma, è già disponibile tramite semplice accesso al sito di poste italiane o utilizzando apposito numero verde;
l'ufficiale giudiziario, in quanto pubblico ufficiale, è obbligato a garantire terzietà, segretezza e rispetto della privacy (DL 196/03), condizioni che sarebbero messe seriamente a rischio nell'affidare ad un soggetto privato la gestione diretta ed esclusiva delle notifiche giudiziarie -:


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quali vantaggi effettivi, secondo i ministri interessati, dovrebbero derivare dall'attuazione della convenzione in questione a fronte di un aumento della spesa stimabile ben oltre il 300 per cento per ogni singola notifica non più gestita dagli UNEP;
se non ritengano opportuno il coinvolgimento nella definizione di tale progetto della rappresentanza degli ufficiali giudiziari, categoria che sarebbe fortemente colpita oltre ad essere quella maggiormente competente in materia.
(4-09547)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, va premesso che la convenzione con le Poste Italiane spa ha per oggetto la fornitura di servizi amministrativi informatizzati, per la gestione integrata degli esiti delle notificazioni a mezzo posta.
Va, inoltre, precisato che nessun obbligo discende dalla convenzione in ordine al ricorso al mezzo postale. Peraltro, stante la sua natura contrattuale, va evidenziato che non si è voluto creare una nuova tipologia di notifiche e non si è nemmeno voluto introdurre per l'organo notificatore un vincolo diverso da quello discendente dalla norma, relativamente all'adozione di una, piuttosto che di un'altra modalità di notificazione.
Dunque, non sono contenuti in convenzione né principi innovativi sotto il profilo strettamente procedurale, né meccanismi incentivanti, che possano portare a una residualità della notifica a mani.
Infatti, la notificazione a mezzo del servizio postale non è un
quid novis nel nostro panorama normativo, né in quello operativo. Essa è prevista dai codici di rito agli articoli 149 del codice di procedure civile e 170 del codice di procedura penale e compiutamente e organicamente disciplinata dalla legge n. 890 del 1982. Inoltre, è una modalità di notificazione di cui si fa largo uso nella prassi operativa, principalmente per scelta della struttura Unep deputata alla funzione, che gode in materia di ampia discrezionalità.
Giova ribadire, infatti, che l'unico vincolo all'uso del mezzo postale, che riguarda peraltro i soli atti in materia civile e amministrativa da notificare fuori dal comune, discende per l'ufficiale giudiziario direttamente dalla legge e non già dalla convenzione.
Inoltre, dalle rilevazioni statistiche, risulta che un elevato numero di atti giudiziari viene attualmente notificato a mezzo posta ed appare del tutto evidente l'interesse di quest'amministrazione all'adozione di sistemi di lavorazione che, grazie anche all'apporto di strumenti informatici, consentano di migliorare un procedimento di notifica di largo uso, intervenendo, in particolare, su alcune criticità rilevate, quali quelle connesse alla certezza dell'esito della notificazione, che possono avere effetti negativi sui tempi del processo.
Pertanto, si tratta di intervenire su una attività che costituisce esercizio della funzione giudiziaria e i cui punti deboli sono ascrivibili alla complessità del procedimento.
Non va dimenticato, infatti, che la notifica a mezzo posta è una fattispecie a formazione progressiva, che si articola in varie fasi e vede l'intervento di organi diversi, segnatamente, l'ufficiale giudiziario che certifica la rituale spedizione dell'atto e l'ufficiale postale che ne certifica la rituale consegna.
È del tutto evidente quindi che tale forma di notificazione, proprio per il coinvolgimento di organi e uffici diversi, necessita di un monitoraggio più articolato e di un sistema in grado di creare un raccordo tra le varie fasi del procedimento, nonché tra gli uffici richiedenti e i diversi soggetti che concorrono a formarla, al fine di evitare tutti quegli slittamenti processuali purtroppo abbastanza frequenti, dovuti all'incertezza degli esiti delle notificazioni.
Questa, in sintesi, la sfera d'intervento della convenzione, stipulata non per cedere funzioni a enti esterni ma, al contrario, per migliorare in termini di efficacia una modalità di notifica, rispetto alla quale, vale la pena di sottolineare, l'ufficiale giudiziario non è affatto un soggetto estraneo, ma è anzi
dominus del procedimento, poiché da lui partono gli atti di impulso e di prima attuazione delle notificazioni di cui trattasi.


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Per quanto attiene al paventato aumento della spesa pubblica determinato dalla Convenzione si precisa che il costo concordato, di euro 8,37 ad atto, non determina rispetto al pregresso variazioni di spesa in aumento; lo stesso è infatti un costo globale, comprensivo anche di eventuali seconde raccomandate per comunicazioni di avvenuto deposito, stimate come necessarie in almeno un terzo dei casi e che, attualmente, hanno un costo autonomo, pari a quello delle altre raccomandate per atti giudiziari.
Si precisa, inoltre, che il costo concordato è fisso a prescindere dal peso del piego, mentre il costo delle raccomandate fuori convenzione varia, in aumento, in ragione di esso.
Si fa presente, altresì, che lo stesso è assorbente del 15 per cento delle spese per tenuta del conto di credito, che finora è stato sopportato come costo autonomo.
Pertanto, può ragionevolmente affermarsi che, lungi dal far lievitare i costi, si è pervenuti semmai, con l'accordo in questione, a una semplificazione e razionalizzazione della spesa pubblica, con conseguenti benefici, in termini di facilità di monitoraggio e controllo dei livelli di impegno economico.
Quanto detto basterebbe a giustificare la convenienza economica della pattuizione e pur tuttavia non può sottacersi, nella valutazione di essa, del risparmio di spesa che deriverebbe dall'evitare i numerosi rinvii processuali, che tristemente caratterizzano il nostro panorama processuale.
In realtà, alla luce di quanto esposto, l'accordo concluso con Poste Italiane risulta vantaggioso in quanto consente di migliorare una funzione indispensabile all'attività giudiziaria, con un impegno di spesa che globalmente considerato risulta quantomeno pari a quello sostenuto in precedenza.
In materia di spesa va ancora evidenziato l'errore di metodo che consiste nel rapportare il costo della notifica a mani con quello a mezzo posta. È del tutto evidente che la notifica a mani, essendo effettuata esclusivamente con una struttura propria ha un costo apparente inferiore, se nella valutazione di esso si tiene conto esclusivamente del costo della trasferta e non di quello del lavoro.
Se poi si considera che il servizio di Poste Italiane copre capillarmente tutto il territorio, finanche nei comuni più piccoli, la notifica a mezzo posta è da considerare, allo stato, una modalità di notifica fondamentale e irrinunciabile, la cui ottimizzazione è esattamente conforme all'etica di una funzione di giustizia che vuole essere rapida, certa ed efficiente.
Per quanto attiene al volume di atti notificati a mezzo posta, attualmente stimato in 2.500.000, va chiarito che i volumi indicati in convenzione all'articolo 11 (125.000 atti nel II semestre 2004, 500.000 atti nel 2005 e 1.000.000 di atti nel 2006), sono frutto di una stima presuntiva, tenuto conto di possibili flessioni dovute sia all'esigenza di adeguamento al nuovo sistema, che di solito implica una certa gradualità di avvio, sia alla possibilità di un impatto che sui volumi di atti potrebbe avere la discrezionalità dell'ufficiale giudiziario, nella scelta della modalità di notifica.
Si è poi fondamentalmente considerato che, con l'avvio del nuovo servizio e la conseguente ottimizzazione della funzione, saranno evitati i rinvii di udienza, con conseguente positiva riduzione dell'attività di notificazione. Va comunque ribadito che sono stime presunte e qualora si fosse assunto a parametro di riferimento il volume attuale di atti, la spesa ipotizzata, come già ampiamente argomentato, non si sarebbe discostata da quella attualmente sostenuta.
Per quanto attiene alla costituzione dei presidi Unep presso i centri di raccolta dati, va premesso che, nel rispetto degli articoli 29 e 30 del decreto legislativo n. 196/2003, Poste Italiane è stata designata responsabile del trattamento dei dati, per tutta la fase della procedura nella quale ha la disponibilità degli atti.
Ciò premesso, va tuttavia evidenziato che titolare del trattamento resta questa amministrazione, la quale, tramite gli ufficiali giudiziari a ciò appositamente incaricati, eserciterà tutte le facoltà e i poteri che competono al titolare, onde assicurare


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che il trattamento dei dati avvenga nel rispetto delle garanzie di legge.
Il ministero delle comunicazioni con nota del 16 febbraio 2005 ha confermato quanto sopra esposto sottolineando che, a seguito della stipula della convenzione, il costo totale del servizio è stato calcolato aggiungendo all'attuale costo dell'atto giudiziario, il costo forfetizzato della comunicazione di avvenuto deposito e di una serie di altri servizi aggiuntivi, quali ad esempio la stampa, l'imbustamento, la rendicontazione esiti, l'archiviazione elettronica e fisica delle immagini degli avvisi di ricevimento e degli eventuali plichi inusitati.
Per le spedizioni di atti giudiziari da parte di Poste è, inoltre, previsto l'utilizzo di un plico brevettato, già impiegato per servizi svolti a favore di altri soggetti pubblici, la cui particolarità consiste nell'approvazione di un codice a barre sui quattro oggetti in esso contenuti, che diventano in tal modo tutti riconducibili all'atto originario, consentendo di mettere facilmente in relazione la comunicazione di avvenuto deposito con il destinatario dell'atto.
Ad avviso della società tale convenzione dovrebbe comportare facilitazioni a favore di ciascuno dei soggetti interessati (Uffici Unep, tribunali) quali, ad esempio, la certezza dell'esito delle notifiche, l'aumento della trasparenza del processo di notificazione, la possibilità di ricondurre con maggiore celerità e precisione le spese di notifica a ciascun procedimento.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

SERGIO ROSSI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
nel periodo 1999-2004 si sono verificati episodi di grave truffa a danno dei risparmiatori italiani, in particolare nella Regione Lombardia, che hanno investito in prodotti di tale CTA Scandinavia Lind;
sarebbero molti i risparmiatori coinvolti, di cui alcuni hanno costituito il Comitato per la tutela e la promozione dei diritti degli investitori CTA SCANDINAVIA LIND & CO.AB;
i fatti dolosi sono stati oggetto di denunce, alcune delle quali inoltrate alla Stazione dei Carabinieri di Zanica-Regione Lombardia;
dalla ricostruzione dei fatti emerge che a Milano è stato aperto un ufficio di rappresentanza, affidato alla signora Katya Miraglia, della società CTA SCANDINAVIA LIND & CO AB, una società di investimento comunitaria;
in applicazione dell'articolo 27 del T.U. in materia di intermediazione finanziaria decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le imprese di investimento comunitarie possono stabilire succursali nel territorio nazionale, previa comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob da parte dell'autorità competente dello Stato di origine, e possono iniziare l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione predetta;
i prodotti finanziari della CTA, costituiti da gestioni individualizzate su base discrezionale di strumenti derivati sono stati venduti ai risparmiatori coinvolti, che hanno denunciato i fatti, da un tale Sig. Melani Maurizio, promotore finanziario prima per la società INA SIM e poi per la Banca Generali, in seguito all'incorporazione dell'INA SIM nel Gruppo Generali, avvenuta nell'anno 2002;
oltre il Sig. Melani i prodotti della CTA erano venduti già dal 2002 dalla società di intermediazione mobiliare FCB SIM, presso i cui uffici, siti in Via Borfuro, n. 8, Bergamo, aveva accesso e riceveva il medesimo sig. Melani, che si avvaleva anche degli uffici della Banca Generali di Bergamo;
già a decorrere dal 2003 i risparmiatori non hanno più ricevuto con regolarità la rendicontazione contabile dei propri investimenti, ma comunicazioni di gravi perdite, infatti nell'estate del 2004 hanno ricevuto comunicazione del fallimento della CTA LIND & CO SCANDINAVIA, avvenuto in data 16 giugno 2004 da parte dello studio ADVOKATFIRMAN NOVA;


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si è venuti a conoscenza anche che la signora Katya Miraglia in passato aveva già avuto una condanna con sentenza emessa dal tribunale di Stoccolma;
sia il TUB decreto legislativo 385/93 che il TUF decreto legislativo 58/98 prevedono ai rispettivi articoli 7 e 4 che la Banca d'Italia, la Consob, l'ISVAP, la COVIP e l'UIC collaborino fra di loro scambiandosi informazioni ed inoltre la medesima collaborazione è prevista fra la Banca d'Italia e le Autorità creditizie degli Stati comunitari al fine di agevolare le rispettive funzioni. Inoltre la Banca d'Italia può scambiare informazioni con autorità amministrative e giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento in Italia o all'estero di soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
l'articolo 31 (Promotori finanziari) del TUF prevede espressamente che «l'attività di promotore finanziario è svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto» ed inoltre «il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale» e che «la Consob ... può inoltre effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari»;
l'articolo 10 (Vigilanza ispettiva) prevede che «la Banca d'Italia e la Consob possono chiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso succursali di SIM, di SGR e di banche stabilite sui territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalità per le verifiche» e le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia e la Consob, possono ispezionare, anche tramite loro incaricati, le succursali di imprese di investimento, di banche comunitarie e di società di gestioni armonizzate dalle stesse autorizzate, stabilite nei territorio della Repubblica..»;
l'articolo 60 (Adesioni ai sistemi di indennizzo da parte di intermediari esteri) stabilisce che «le succursali di imprese di investimento, di società di gestione armonizzate o di banche comunitarie insediate in Italia possono aderire, al fine di integrare la tutela offerta da sistema di indennizzo dei Paese di origine, a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente all'attività svolta in Italia» e «salvo che aderiscano ad un sistema di indennizzo estero, le succursali..., devono aderire ad un sistema di indennizzo riconosciuto...» -:
se il Ministro interrogato ritenga di dover acquisire informazioni presso la Consob, in ordine ai gravi fatti di cui in premessa;
se il Ministro intenda promuovere iniziative e collaborare con le autorità svedesi per sostenere la protezione degli interessi dei risparmiatori italiani danneggiati e facilitare loro l'accesso al Fondo di Garanzia Deposit Guarantee Board;
se non ritenga opportuno adottare iniziative normative per modificare la disciplina degli articolo 27 e 41-bis del TUF, che consentono in modo quasi automatico alle società di intermediazione finanziaria estere di operare sul nostro territorio nazionale, senza che siano effettuati i dovuti controlli preventivi.
(4-13430)

Risposta. - Si risponde all'interrogazione in esame, con la quale, nel richiamare alcuni episodi di presunta truffa ai danni di risparmiatori italiani, in particolare della Regione Lombardia, che hanno investito nei prodotti della società svedese Cta Lind & Co. Scandinavia AB, si chiede quali iniziative si intendano assumere per sostenere la tutela dei risparmiatori e facilitare loro l'accesso al fondo di garanzia deposit guarantee board.
Al riguardo, si premette che la società
CTA Lind & Co. Scandinavia AB, impresa di investimento comunitaria svedese, ha effettuato in Italia il servizio di gestione, su base discrezionale ed individualizzata, di portafogli di investimento, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico in materia di intermediazione finanziaria) ed in linea con


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le previsioni della direttiva comunitaria n. 93/22/CEE, in materia di libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi.
Sulla questione la Banca d'Italia, tramite la segreteria del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, ha comunicato che le anomalie concernenti il collocamento in Italia dei prodotti finanziari in questione sono emerse in occasione degli accertamenti ispettivi di vigilanza condotti dalla stessa nei confronti della
Financial Consultants & Brokers Sim (Fcb) con sede in Mantova; quest'ultima, nell'ambito della propria attività di prestazione dei servizi di investimento, ha, infatti, distribuito in Italia, attraverso i propri promotori finanziari, le gestioni patrimoniali della «CTA».
Sulla base delle gravi irregolarità e violazioni normative riscontrate nel corso dei predetti accertamenti, la FCB Sim è stata posta in amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 56, comma 1, lettera
a) del decreto legislativo n. 58 del 1998, con provvedimento del ministero dell'economia e delle finanze del 7 aprile 2004 su proposta della Banca d'Italia e conforme parere della Consob.
Inoltre, sulla base della citata ispezione, con decreto ministeriale 12 novembre 2004 - emanato su proposta della Banca d'Italia - sono state erogate sanzioni, nei confronti degli esponenti della Sim per carenze riscontrate nell'assetto organizzativo, contabile e nei controlli interni.
In tale contesto, con particolare riferimento alla situazione venutasi a creare per i clienti della FCB - anche a seguito del fallimento della CTA dichiarato dal Tribunale di Stoccolma nel giugno del 2004 - gli organi straordinari hanno provveduto a comunicare, nel mese di luglio 2004, alla clientela della Sim l'intervenuta sentenza di fallimento della CTA. Nell'occasione, sono state illustrate sinteticamente le necessarie e opportune iniziative da assumere per la tutela delle pretese vantate nei confronti dell'intermediario svedese, nonché i termini e le modalità per attivare il sistema di indennizzo svedese.
Peraltro, gli organi straordinari, in relazione ai rischi gravanti sulla Sim, hanno avanzato alla Banca d'Italia istanza per la convocazione dell'assemblea straordinaria della Sim, la quale ha deliberato la conclusione della procedura di amministrazione straordinaria il successivo il 27 aprile 2005 ed il passaggio delle consegne agli organi liquidatori.
Con riferimento agli aspetti, di competenza della Consob, la stessa ha comunicato che l'autorità di vigilanza svedese, nell'ambito dei rapporti di collaborazione instaurati con la Commissione, ha segnalato l'intervenuto fallimento della CTA Scandinavia ed ha indicato i riferimenti utili ai clienti della società, anche italiani, per avvalersi dell'indennizzo previsto (fino ad un importo massimo di circa euro 27.000) dal locale sistema di garanzia per gli investitori
(Swedish Deposit Guarantee Board).
Tali informazioni sono state tempestivamente rese note al pubblico da parte della Consob, attraverso il proprio notiziario settimanale «Consob Informa» n. 26/2004 del 28 giugno 2004, consultabile sul sito
web dell'Istituto.
Inoltre, in relazione all'attività dell'impresa di investimento svedese, la Commissione ha promosso una specifica attività di cooperazione internazionale con la locale Autorità di vigilanza
(Finansinspektionen), della quale è stata tenuta informata anche la Banca d'Italia.
A seguito dell'emersione di elementi di possibile rilievo penale, già oggetto di attenzione da parte dello
«Swedish National Economie Crimes Bureau», i fatti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Milano, per le valutazioni di competenza.
Per quanto concerne, infine, il riferimento contenuto nell'interrogazione relativamente al promotore finanziario, la Consob ha precisato di aver avviato nei suoi confronti un procedimento amministrativo disciplinare, il quale si è concluso con l'archiviazione degli atti, non essendo emersa la violazione dalla documentazione acquisita.
Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Maria Teresa Armosino.


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RUSSO SPENA. - Al Ministro della salute, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. - Per sapere - premesso che:
da oltre 4 anni, nella zona falcata del Porto di Messina, dove insistono i cantieri navali della SMEB SpA e della Rodriguez SpA, l'arsenale militare, Marinarsen, eccetera, ed in alcuni quartieri cittadini si avvertono strane ammorbanti esalazioni;
l'8 settembre del 2000 iniziano i controlli sulla qualità dell'aria da parte della Provincia regionale di Messina, la cui relazione afferma: «Si ritiene che l'area dello stabilimento in cui ricadono le vasche a cielo aperto, contenenti acque sporche stagnanti non movimentate né trattate, sia di fatto a rischio igienico-sanitario per quanti sostano nelle immediate vicinanze (lavoratori) e nel contempo le esalazioni che si sprigionano dalla superficie, in particolari condizioni metereologiche, possono determinare alterazioni della qualità dell'area e conseguentemente pregiudizio alla salute della popolazione...». Viene aperta un'inchiesta da parte del Procuratore della Repubblica di Messina che porta, il 16 marzo 2001, al sequestro dell'area della degassifica. Nell'area vengono trovati 839 fusti deteriorati di 200/220 litri di sostanze non ben identificate, una vasca di 130 metri quadri di liquami di idrocarburi ed altro materiale di scarto;
il primo troncone dell'inchiesta porta alla condanna di un amministratore delegato della SMEB e del responsabile dell'impianto, per violazione della normativa sui rifiuti e sulle emissioni in atmosfera e lo scarico a mare;
nel periodo febbraio/marzo 2004 la Magistratura sequestra nuovamente l'impianto di degassifica (ed una ulteriore area di 700 mq limitrofa alla SMEB per presenza materiale tossico), perché vengono trovati 400 kg di amianto puro allo stato friabile;
il 27 maggio 2004, è svolto un vertice all'ASI con l'assessore regionale all'industria Noè e l'Ufficio del Commissario straordinario per l'emergenza rifiuti, nel quale si decide di affidare la bonifica Sviluppo Italia;
il preventivo di Sviluppo Italia per bonificare SMEB è di 14 milioni di euro;
da ottobre ad oggi nuove esalazioni ammorbanti nella zona falcata costringono i lavoratori ad abbandonare il posto di lavoro ed a recarsi presso gli ospedali cittadini a causa di disturbi respiratori e di bruciore agli occhi e alla gola -:
sarebbe opportuno effettuare controlli sulle acque utilizzate per uso potabile nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni circostanti la degassifica;
se sia stato avviato uno studio epidemiologico sulla zona ed in caso affermativo quale ne sia stato l'esito;
quali iniziative si intendano assicurare, nel più breve tempo possibile, per dare tranquillità a quanti lavorano e vivono nella zona falcata.
(4-11646)

Risposta. - Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame sulla base degli elementi acquisiti, presso le autorità regionali, dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Messina e dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (Apat).
Nel Porto di Messina, zona Falcata, è ubicato lo stabilimento dell'azienda «Smeb cantieri navali di Messina S.p.A.», dichiarata fallita nell'ottobre 2003 e sottoposta a curatela fallimentare.
La Società operava principalmente nel settore delle riparazioni navali, concernenti la degassifica, la pulizia delle cisterne e il recupero dei prodotti petroliferi.
Il sito della Smeb, con un'estensione complessiva pari a circa 5 ettari, è suddiviso in quattro parti:
1) Area degassifica;
2) Area opificio dei cantieri navali;
3) Area di deposito doganale (adiacente stabilimento Ecobunker);
4) Bacino di carenaggio.


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L'attività è stata dismessa dal febbraio 2001 e, da allora, l'area non è stata più utilizzata.
L'intera zona è stata sottoposta nel marzo 2001 a sequestro preventivo dall'autorità giudiziaria, a seguito di indagini svolte dalla locale Procura della Repubblica, per la situazione di rischio e di emergenza ambientale creatasi, con esalazioni maleodoranti avvertite dai lavoratori delle aziende limitrofe, che hanno dovuto far ricorso alle cure mediche.
La critica situazione ambientale per i lavoratori esposti e per la cittadinanza ha dato origine ad alcune manifestazioni di protesta organizzate dalle rappresentanze sindacali provinciali.
Il comune di Messina ha adottato l'ordinanza n. 61 del 4 maggio 2004, diffidando il curatore fallimentare della Smeb, l'Ente autonomo portuale di Messina e l'Assessorato regionale all'Industria a procedere alle operazioni di messa in sicurezza d'emergenza del sito, richiedendo, inoltre, l'intervento dell'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia.
In data 26 maggio 2004, si è tenuta una riunione per gli interventi da effettuare nel sito.
Il Commissario delegato ha richiesto alla Società pubblica sviluppo Italia aree produttive S.p.a. (Siap) una proposta operativa per la messa in sicurezza della zona.
La richiesta d'intervento riguarda le aree della degassifica, dell'opificio e del deposito doganale, mentre il bacino di carenaggio è sottoposto al provvedimento di curatela fallimentare dello stabilimento Smeb.
Il 18 giugno 2004 la Siap ha trasmesso una proposta operativa per la messa in sicurezza d'emergenza del sito, corredata dalla descrizione analitica degli interventi da eseguire, per un importo complessivo di euro 12.766.000, oltre IVA.
Il piano si sviluppa in 10 fasi, che ricomprendono indagini radiometriche, campionamento dei materiali inquinanti; svuotamento delle vasche, smaltimento dei fusti contenenti materiali residui, ripristino e completamento della recinzione lato mare, installazione di sistemi di sconfinamento, eccetera.
Gli interventi proposti sono volti principalmente a mettere in sicurezza il sito, tramite l'asportazione di materiali pericolosi, prevalentemente liquidi, presenti nell'area inquinata.
Con ordinanza n. 921 del 12 luglio 2004, il Commissario delegato ha conferito alla Siap l'incarico di redigere il progetto per la messa in sicurezza d'emergenza del sito.
Successivamente, la Siap ha svolto le attività di campionamento e analisi, ed alcuni interventi urgenti di messa in sicurezza, trasmettendo al Commissario delegato, in data 16 settembre 2004, la descrizione, le specifiche tecniche ed il computo metrico estimativo degli interventi urgenti da realizzarsi parallelamente all'esecuzione delle indagini sui materiali presenti in loco.
Con ordinanza n. 1256 del 29 settembre 2004, il Commissario delegato ha stanziato la somma di euro 52.761,42, esclusa l'IVA, per gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, i quali non necessitino di specifiche indagini preliminari e possano mitigare, anche parzialmente, il livello di pericolosità del sito.
La Siap ha affidato detti interventi ad una ditta specializzata, a seguito di una procedura di gara: i relativi lavori sono iniziati il giorno 8 novembre 2004.
Alcune delle attività di campionamento della qualità dell'aria sono state espletate dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa Messina); inoltre, il dipartimento provinciale di Messina dell'Arpa Sicilia ha avviato una campagna di monitoraggio della qualità dell'aria della zona Falcata, mirata all'identificazione dei microinquinanti aerodispersi responsabili delle esalazioni avvertite nei dintorni.
A tal fine, il 28 ottobre 2004 sono stati posizionati nella zona interessata n. 4 apparecchiature per il prelievo dell'aria (Canister): l'indagine ha consentito di accertare una notevole presenza di composti solforati (mercaptani totali), provenienti da un serbatoio


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in cemento, ed una modesta presenza degli stessi in prossimità di una vasca coperta.
In base a quanto riferito dal citato dipartimento provinciale, la causa degli odori molesti è da attribuirsi ai composti solforati, i quali si propagano nella zona in condizioni meteorologiche e climatiche favorevoli.
Va segnalato che le acque destinate al consumo umano, distribuite nella zona, provenienti dalla rete idrica comunale, controllata dal Servizio igiene pubblica dell'Azienda Usl n. 5 di Messina, vengono analizzate giornalmente presso il dipartimento provinciale di Messina dell'Arpa Sicilia e non presentano indici chimici di inquinamento, poiché non hanno alcuna relazione con il sito menzionato.
La Prefettura di Messina ha promosso; con l'Azienda sanitaria competente e con le Aziende ospedaliere di Messina e della provincia, una prima indagine sullo stato di salute dei lavoratori interessati, al fine di verificare e quantificare, nell'immediato, i fenomeni morbosi ed individuare la reale causa dei sintomi.
Il Sottosegretario di Stato per la salute: Domenico Zinzi.

TIDEI. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
l'Ufficio Postale di Santa Marinella situato in Via Aurelia è quotidiano motivo di contestazione dei cittadini costretti ad affollarlo e ad attendervi molto tempo prima di poter accedere ai soli due sportelli di cui è dotato, aperti al pubblico;
tale condizione peggiora altresì ogni volta che, per qualsiasi ragione operativa - tecnica, di personale, per lavori di manutenzione, eccetera -, questo unico ufficio deve ulteriormente ridurre la propria attività, aggravando oltre ogni limite sopportabile, la propria dimostrata inadeguatezza per le esigenze di una città di oltre 16.000 residenti, cui si aggiunge normalmente una quota di villeggianti, da tenere in considerazione;
alle periodiche scadenze dei pagamenti delle bollette ENEL, Telecom, Italgas, ICI e di altre imposte e tasse locali e nazionali, l'angusto ambiente diventa irrespirabile, causando le legittime reazioni dei cittadini accalcati e purtroppo indecorosamente trattati;
Comune, Sindacati, Dipendenti, Direzione, hanno più volte in vari momenti segnalato al Governo e alla Regione la grave situazione, suggerendo di ovviare con l'apertura di un secondo ufficio postale che soddisfi anche la peculiarità urbanistica di Santa Marinella, che è un Comune a dimensione longitudinale di alcuni chilometri e che, pertanto, merita per il secondo Ufficio Postale una collocazione che sia rispettosa della residenzialità distribuita dei suoi cittadini -:
se, il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto sta accadendo nell'ufficio postale di Santa Marinella, in quale è insufficiente e inadeguato sotto vari profili e causa di quotidiane esasperazioni;
se, non ritenga di dover urgentemente intervenire presso Poste italiane spa per sollecitare l'adozione di misure di pronta attuazione ed esecutività per l'ufficio attuale di via Aurelia anche rappresentando la necessaria apertura di un secondo ufficio postale, la cui ubicazione sia consona alla conformazione urbanistica della città.
(4-12630)

Risposta. - Al riguardo si ritiene opportuno precisare che, a seguito della trasformazione dell'ente poste italiane in società per azioni, la gestione aziendale rientra nella competenza degli organi statutari della società.
Il processo di liberalizzazione del servizio postale universale, attuato in relazione alle indicazioni della direttiva 97/67/CE, recepita con decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, ha imposto al fornitore dello stesso servizio l'adozione di misure idonee al conseguimento dell'equilibrio gestionale; fanno parte del generale programma di risanamento, previsto nel piano d'impresa,


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la riorganizzazione aziendale e la razionalizzazione della rete degli uffici postali.
Il ministero delle comunicazioni - quale autorità nazionale di regolamentazione del settore postale - ha tra i propri compiti quello di verificare il corretto espletamento del servizio universale erogato da poste italiane.
Tale attività è volta ad accertare che la qualità del servizio svolto su tutto il territorio nazionale risponda ai parametri fissati dalla normativa comunitaria e nazionale, recepiti nel contratto di programma, e a adottare idonei strumenti sanzionatori nel caso in cui si dovesse verificare il mancato rispetto degli standard qualitativi fissati.
Ciò premesso, allo scopo di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'interrogante, si è provveduto ad interessare la società poste italiane la quale ha comunicato quanto segue.
A seguito dei lavori, ultimati lo scorso dicembre 2004, l'ufficio postale di Santa Marinella, è stato ristrutturato e reso più moderno e confortevole secondo il noto progetto
layout.
Stando a quanto precisato, gli interventi eseguiti hanno portato, tra l'altro, un ampliamento degli spazi dedicati alla sportelleria e il contestuale trasferimento dei portalettere in nuovi locali utilizzati allo stesso fine anche dall'ufficio postale di Santa Severa, ubicato nello stesso comune.
Secondo quanto riferito, il monitoraggio costantemente eseguito dall'azienda sui dati di traffico locale, ha evidenziato, dopo le migliorie riferite, un sostanziale equilibrio nel rapporto domanda/offerta dei servizi, anche per l'inserimento, nell'ufficio in questione, di un'ulteriore unità che ha elevato l'organico presente a complessive dieci unità.
La società poste italiane ha, poi, reso noto che, attualmente, i due uffici postali del comune mettono a disposizione dei circa 16.000 abitanti un totale di nove sportelli attrezzati, una sala consulenza ed un postamat.
A completamento d'informazione, la concessionaria ha manifestato la disponibilità all'apertura al pubblico, anche durante le ore pomeridiane, dell'ufficio postale di Santa Marinella per far fronte al fisiologico incremento della domanda di servizi da parte della clientela tipico del periodo estivo.
Il Ministro delle comunicazioni: Mario Landolfi.

ZACCHERA. - Al Ministro degli affari esteri, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
cresce la preoccupazione tra centinaia di migliaia di piccoli risparmiatori italiani sul futuro dei «bond» argentini a suo tempo sottoscritti;
alla domanda circa le iniziative del Governo per tutelare adeguatamente i 450 mila risparmiatori italiani acquirenti dei «bond» argentini, l'onorevole Follini ha recentemente dichiarato: «Noi abbiamo il dovere di rappresentare con molta forza e severità a Buenos Aires questo punto di vista: che il Governo argentino si sta ponendo fuori dalle regole della finanza internazionale. Lo abbiamo più volte detto al presidente argentino, ma sarà il caso di tornarci sopra con forza, perché il presidente Nestor Kirchner prenda finalmente atto che la linea su cui si è attestato stride con le regole fondamentali di un'economia internazionale. E che non può scivolare lungo la china del Far West» -:
quali iniziative si intendano perseguire con il Governo argentino, in merito alla vicenda delineata in premessa;
se, congiuntamente alla posizione critica nei confronti del Governo argentino, il Governo italiano abbia rappresentato - o intenda rappresentare - al sistema bancario il dovere di meditare seriamente sulla opportunità di rimborsare almeno parzialmente i possessori di «bond», tenuto conto della prime pronunce delle corti di merito riportate dalla stampa nazionale e dalle agenzie di stampa (sentenze del tribunale di Venezia e tribunale di Cremona) che condannano istituti di credito a rimborsare i risparmiatori per difetto di informazione adeguata


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al momento dell'acquisto dei «bond».
(4-12944)

Risposta. - Per quanto di competenza del Ministero degli esteri, si forniscono i seguenti elementi conoscitivi in merito alle prospettive riguardanti i risparmiatori che non hanno aderito all'Offerta Pubblica di Scambio (OPS) promossa dalla Repubblica Argentina sul proprio debito in cessazione di pagamenti.
Sin dal principio del
default argentino, nel dicembre 2001, il Governo italiano ha seguito con grande attenzione ogni passo del processo di ristrutturazione. Il Governo italiano ha sempre considerato che la natura del problema richiedesse una ricerca di soluzioni in ambito multilaterale ed in particolare con il concorso del Fondo Monetario Internazionale. L'ampiezza del default ed il coinvolgimento di risparmiatori in numerosi Paesi rendono infatti l'ambito multilaterale il più adatto alla ricerca di una soluzione. Il default argentino era pari, prima della conclusione dell'operazione di concambio, a oltre 80 miliardi di dollari (in sola linea capitale e quindi esclusi gli interessi dovuti a partire dalla dichiarazione di cessazione di pagamenti), dei quali 14 miliardi collocati presso risparmiatori italiani.
L'Italia ha sempre sostenuto che la Repubblica Argentina avrebbe potuto contare sul sostegno del FMI a condizione di avviare a soluzione il problema del
default dialogando con i proprio creditori. Questa posizione coincide, del resto, con la disciplina conosciuta come «lending into arrears policy» (LIA) che prevede che il FMI non possa concedere la propria assistenza a paesi in cessazione di pagamenti, se non a fronte di azioni del paese in default volte ad individuare una soluzione in buona fede con i propri creditori. È noto che le condizioni imposte dalla LIA policy sono all'origine della sospensione, a partire dall'agosto del 2004, del programma stand-by di finanziamento concluso dall'Argentina nel settembre 2003 con il FMI. Da ultimo ed anche grazie all'azione del Governo italiano che ha favorito uno stretto coordinamento in ambito G7, i vertici delle Istituzioni finanziarie internazionali sono tornati ripetutamente a richiamare le autorità argentine all'esigenza di risolvere il problema del default residuo di 20 miliardi di dollari, tuttora in cessazione di pagamenti anche dopo la chiusura dell'operazione di concambio. Dei 20 miliardi di dollari di residuo default, 8 miliardi risultano collocati sul mercato italiano, 5 miliardi sul mercato USA, 3 miliardi sul mercato svizzero, 800 milioni su quello tedesco. Per le stesse ragioni sopra evocate, il quadro multilaterale continua ad essere quello più idoneo per cercare di risolvere anche il problema dell'ultima tranche del default. Su questa linea si è raggiunto un consenso che va oltre i membri del G7 e coinvolge gli stessi paesi emergenti.
In occasione della riunione primaverile 2005 del FMI, Gordon Brown, Ministro del tesoro britannico, Presidente
pro-tempore dell'International Monetary and Financial Committe (IMFC), ha richiamato l'Argentina ad avviare a soluzione il problema dei risparmiatori che non hanno aderito all'offerta pubblica di scambio, in linea con la disciplina sopra evocata del «lending into arrears». L'IMFC è l'organo che detta i grandi indirizzi del FMI.
La valenza cruciale delle sue determinazioni deriva dal fatto che al suo interno sono rappresentati non solo i paesi industrializzati ma, appunto, anche le economie emergenti. In un eventuale nuovo programma di aiuto del Fondo alla Repubblica Argentina, di cui il Paese, peraltro, necessita per rendere sostenibile il servizio del proprio debito, un elemento di condizionalità sarà rappresentato dai progressi sul fronte dei rapporti con i risparmiatori che non hanno aderito all'operazione di concambio (c.d.
holdouts). Analogo messaggio è stato recentemente ribadito alle autorità argentine da parte del Direttore generale del FMI, Rodrigo Rato e dal Presidente della Banca Mondiale.
In conclusione, il messaggio della comunità internazionale alle autorità argentine è chiaro. Confidiamo che esse riconoscano che la soluzione del problema degli
holdouts è innanzitutto nell'interesse di una piena reintegrazione dell'Argentina ai


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flussi internazionali di risparmio ed investimento, che tutti auspichiamo.
Per quanto concerne la posizione italiana nei confronti del sistema bancario, non risulta a questa Amministrazione che iniziative di sgravio fiscale siano attualmente all'esame del competente ministero dell'economia e delle finanze, con il quale la tematica potrà peraltro essere utilmente approfondita.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Giampaolo Bettamio.