Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 656 del 14/7/2005
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Si riprende lo svolgimento di interpellanze urgenti.

PRESIDENTE. Colleghi, riprendiamo lo svolgimento delle interpellanze urgenti iscritte all'ordine del giorno.

(Iniziative per garantire l'autonomia di scelta degli organi dirigenti dei partiti politici nella predisposizione delle liste dei candidati - n. 2-01604)

PRESIDENTE. L'onorevole Mastella ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-01604 (vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 5).

MARIO CLEMENTE MASTELLA. Signor Presidente, alle elezioni regionali di cinque anni fa, al mio partito si presentò un signore che, alla fine, non fu candidato in quanto, a seguito di diversi riscontri, risultò che il soggetto in questione, sul piano del rigore morale, a nostro avviso non era irreprensibile.
Questa fu la ragione per la quale tale persona fu esclusa dalla lista, a parte il fatto che, dal punto di vista dell'autonomia dei partiti, rivendico l'insindacabilità del giudizio reso dagli organi di partito. Se un partito decide di non candidare, ciò non compromette assolutamente il rapporto; non si tratta di un contratto di natura particolare, non è una sorta di logica mercantile quella che presiede al rapporto tra eventuali aderenti al perimetro elettorale e le decisioni assunte dalla direzione di un partito.
Nel caso specifico, la direzione non aveva mai deliberato in ordine alla concessione del diritto alla candidatura. Nella sentenza del magistrato si afferma che tale soggetto aveva parlato con un funzionario del partito, mentre sappiamo bene che è la direzione del partito a decidere i candidati sulla base di un giudizio politico. A ciò si


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aggiunge il fatto che avevamo rilevato nella persona in oggetto l'esistenza di carenze dal punto di vista morale; questa è stata la ragione fondamentale del nostro diniego alla candidatura.
Nel caso di specie sono state emesse due sentenze, in considerazione del fatto che il soggetto in questione si era rivolto sia al giudice penale sia a quello civile. Il giudice penale ci ha dato ragione, in quanto l'esclusione è avvenuta sulla base di motivazioni ineccepibili, al contrario il giudice civile ci ha condannati al pagamento di 120 mila euro.
Pertanto, per quanto sia possibile nell'ambito dell'autonomia riconosciuta ai magistrati, chiedo l'intervento ispettivo del Governo con contestuale trasmissione degli atti al Consiglio superiore della magistratura, perché intendo capire in virtù di quale principio questo magistrato possa intervenire in una logica democratica di partito.
Inoltre, vorrei sapere se, sulla base di tale giudizio, si possano candidare i camorristi - come autorizzato dalla sentenza - e chiunque, avendo avuto un qualsiasi rapporto con un funzionario anche periferico di partito, ritenga di essere candidato.
Voglio capire se questo magistrato civile - che certamente di logiche di partito conosce poco - contribuisce alla pedagogia democratica, incentivando logiche per le quali nelle liste devono essere inseriti i mascalzoni. Questo è il criterio con il quale abbiamo inteso svolgere la nostra opposizione.
Signor Presidente, in questo caso non mi interessano tanto i soldi che vengono bloccati, perché si tratta di un problema di democrazia. A mio avviso, un magistrato non può entrare nel merito del giudizio dei partiti con una sentenza. Nutro grande rispetto per la categoria e anche oggi le esprimo solidarietà, tuttavia ritengo che quanto fatto dal magistrato in questione denoti una stonatura democratica e che egli vada perseguito perché non riconoscere l'autonomia esistente in questa struttura democratica del paese. Questo magistrato non può intervenire dicendo quello che dobbiamo o non dobbiamo fare!
E se un partito decidesse di non candidare nessuno o non fosse in grado di presentare le liste? Cosa si fa? In questi casi sarei comunque dovuto comparire di fronte ad un magistrato e magari pagare una penale perché non avrei potuto ottemperare alla richiesta dell'escluso di comparire all'interno delle liste, in una vicenda democratica elettorale risalente a cinque anni fa? Francamente, si tratta di qualcosa non che non si può accettare e che quindi non accettiamo. Inoltre, si creano problemi al rapporto - che non deve essere distonico, bensì corretto - tra i vari poteri istituzionali del paese. Infatti, tutto questo desta numerose perplessità e pertanto chiedo che sia effettuato qualche tipo di censura.
Insomma, signor Presidente, qualcosa va fatto e non me ne resterò tranquillo ma per quanto possibile garantirò in tutte le sedi il dato imprescindibile in una struttura democratica: la democrazia del paese è fondata sui partiti e la loro autonomia è un principio sacro che nessun magistrato può mettere in discussione, neppure questo «singolarissimo personaggio» di cui non conosco neppure il nome. Anzi, non voglio proprio sapere come si chiama perché mi verrebbe un violento mal di stomaco. Quindi, non voglio neppure sapere chi sia, ma credo che sia un atto di giustizia quello di ritenere insindacabile il corso e la natura del giudizio politico.
I partiti hanno il dovere di candidare persone in grado di assicurare requisiti di serietà. Può capitare di candidare persone che ne sono prive e magari alcuni lo fanno di proposito. Tuttavia, io non volevo farlo e non capisco perché mi si imponga di candidare persone non irreprensibili e sottoposte a giudizio, come ha riconosciuto la sentenza del giudice penale, secondo la quale era giusto che non lo candidassi. Vorrei sapere perché il giudice civile interviene in merito e perché non si mettono d'accordo tra di loro. È chiaro che questo fa gridare vendetta contro un modo di fare giustizia che, francamente, non mi piace.


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Signor sottosegretario, sono consapevole che lei può rispondere ben poco in proposito, e sarebbe difficile attendersi il contrario. Comunque, vorrei precisare che nella mia interpellanza non è riportato che il giudice penale mi ha dato giustamente ragione. Quindi, perlomeno esiste un «giudice a Berlino» che fa giustizia su un fatto che fa gridare vendetta al cospetto di qualsiasi divinità, minore o maggiore che sia, della giustizia italiana.

PRESIDENTE. Onorevole Mastella, lei sa che la buonanima di Montesquieu in questo periodo spesso ha dei sussulti...
Il sottosegretario per la giustizia, senatore Giuliano, ha facoltà di rispondere.

PASQUALE GIULIANO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, con riferimento all'interpellanza in discussione posso comunicare quanto segue, precisando peraltro che alcune circostanze esposte dall'onorevole Mastella non erano contenute nel testo dell'interpellanza. Quindi, chiaramente la mia risposta fa riferimento al contenuto letterale dell'interpellanza di cui egli è primo firmatario insieme ad altri colleghi.
Gli interroganti pongono all'attenzione del ministro della giustizia l'asserita abnormità della sentenza n. 17791/2004 con cui la terza sezione civile del Tribunale di Roma ha condannato il partito politico denominato UDEUR al risarcimento del danno aquiliano, ex articolo 2043 del codice civile, in favore di Saracino Carmelo, sul rilievo che quest'ultimo, iscritto all'anzidetta formazione politica, fosse stato illegittimamente escluso dalla lista dei candidati che il suddetto partito politico aveva presentato in vista delle elezioni amministrative regionali del 2000.
Gli interpellanti, in particolare, lamentano che in capo al Saracino sia stata riconosciuta la titolarità di una situazione soggettiva tutelabile, ovvero di un'aspettativa giuridicamente rilevante a prender parte all'allora imminente competizione elettorale, con conseguente risarcimento del danno in seguito all'ingiusta esclusione del candidato.
Le competenti articolazioni ministeriali, investite al riguardo, hanno escluso che nella vicenda posta all'attenzione del ministro ricorrano profili disciplinarmente rilevanti, e ciò sulla base del rilievo che le censure formulate attengono al merito dell'attività giurisdizionale, come tale insindacabile nella sede endo-disciplinare. La disamina della sentenza menzionata, infatti, non rivela alcuna anomalia, essendo ammessa (tanto in dottrina quanto in giurisprudenza) la risarcibilità del danno a seguito della perdita di una chance (la cosiddetta chance delusa). Pertanto, la sentenza in questione, non presentando alcun profilo di abnormità, è censurabile soltanto mediante l'esperimento degli ordinari mezzi di impugnazione che, ovviamente, possono essere fatti valere dalla parte soccombente, non essendo emersi, per come già detto, profili tali da consentire l'adozione delle iniziative richieste dagli interpellanti.
Quanto, infine, al quesito specifico riguardante l'esistenza di altre decisioni analoghe a quella citata, si fa presente che il Ministero della giustizia non provvede al monitoraggio dei provvedimenti di condanna al risarcimento del danno, riguardanti la specifica materia menzionata nell'interpellanza, e, pertanto, non possono essere forniti i dati richiesti.

PRESIDENTE. L'onorevole Mastella ha facoltà di replicare.

MARIO CLEMENTE MASTELLA. Signor Presidente, alla sentenza replico che l'esclusione non mi pare ingiusta, visti i motivi che hanno viziato la scelta e l'opzione in favore dell'eventuale presumibile candidato. Sottolineo inoltre che non ho dato né promesso alcuna chance: è infatti la direzione del partito che garantisce le chance, che si hanno se si è candidati. Nel caso specifico, la direzione del partito non lo ha mai candidato: non vi è alcun atto in tal senso. Voglio sapere dal magistrato qual è l'atto prodotto dalla direzione politica del partito che sancisce la candidatura: non vi è alcun atto.
Questo illustre e sapiente magistrato, come riconosce la validità dei propri atti


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giudiziari, dovrebbe anche riconoscere che esiste una disciplina e una moralità dei partiti, alla quale presiedono alcuni organismi. L'organismo decisorio del mio partito - pur essendo tutti i partiti, per la verità, un po' monocratici nelle decisioni! - è la direzione.
Il magistrato deve chiarire, e le chiedo, signor sottosegretario, di promuovere accertamenti al riguardo, quando vi è stata una decisione della direzione del mio partito, con la quale si sanciva che questo candidato aveva una chance per poter essere eletto. Ciò senza tener conto del fatto che tra la chance e l'elezione vi è differenza, non essendo il nostro partito particolarmente presente nella realtà di Roma (questo il magistrato non è tenuto a saperlo sul piano della dottrina e della giurisprudenza, semmai sul piano del buonsenso, ma non gli si chiede il buonsenso, dal momento che non lo ha applicato in questa circostanza...)

PRESIDENTE. Il buonsenso fa parte della qualità...

MARIO CLEMENTE MASTELLA. Voglio dunque capire qual è la chance che avrei negato, e per quale motivo si è messa in piedi una macchina così forte.
Peraltro - come dice Marx, la storia si ripete, come tragedia o come farsa... - siamo persone che hanno a che fare con il consenso: ma vi pare, signor Presidente, onorevoli colleghi, che se questo tale che intendeva candidarsi avesse avuto probabilità così forti di incentivare con un consenso rilevantissimo la mia lista, l'avrei eliminato dalla scena politica? Avrei fatto valere ragioni ciniche, che pure non mi appartengono! Non l'ho fatto, in quanto non ritenevo avesse né la probità né un consenso così massiccio da poter far «esplodere» la mia lista a Roma: non aveva né l'una né l'altra possibilità, e, dunque, nessuna chance.
Ribadisco dunque la richiesta di inviare, ove possibile, gli atti al CSM. Se ciò è possibile, mi farò assistere dal mio ufficio, in quanto ritengo giusto rilevare situazioni che debbono essere rilevate. Non so se la sentenza sia censurabile, né se sia possibile anche un intervento della Corte costituzionale. Si è fatto riferimento a un dato di natura mercantile: vi è una logica mercantile nella disciplina relativa alle candidature? Qual è la logica in virtù della quale un partito può o meno decidere nella sua autonomia? Dove termina l'autonomia e la potestà del partito nell'azione decisoria e inizia invece un danneggiamento nei confronti di altri? Se così fosse, i danneggiamenti sarebbero costanti: nelle prossime elezioni, chiunque, avendo trattato marginalmente con qualche funzionario, potrà proporre ricorso, e si determinerà un contenzioso incredibile. La sentenza, infatti, se non verrà riformata, costituirà giurisprudenza, e si determinerà un problema per la democrazia nel suo complesso. Ritengo si tratti di un rischio esistente, così come ritengo che il magistrato, forte della sua sentenza, sarà contento se dalle mie parti qualche camorrista in più entrerà in qualche lista.

PRESIDENTE. Mi auguro che questa sua ultima ipotesi non abbia a verificarsi. Sarebbe grave.
Saluto alcuni rappresentanti del settore vivaistico di Pistoia, che stanno assistendo ai nostri lavori dalle tribune (Applausi). Si tratta di rappresentanti di un settore (uno dei pochi) che mantiene alta la nostra economia; li saluto quindi volentieri, anche in virtù delle loro comuni origini con l'onorevole Innocenti.

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