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PRESIDENTE. L'onorevole Ranieli ha facoltà di
MICHELE RANIELI. Signor Presidente, l'interrogazione in esame trae origine dal fatto che solitamente, per quanto ci è dato sapere, nelle ASL, i revisori dei conti vengono nominati, uno dal Consiglio regionale, un altro dal Ministero della salute, un altro ancora, infine, dal Ministero dell'economia e delle finanze. Abbiamo potuto constatare che il Ministero della salute, oggettivamente, si limita a nominare, nell'ambito della stessa regione, figure professionali appartenenti agli ordini professionali del territorio regionale. Tutto ciò privilegia gli ordini professionali del territorio, e costituisce altresì oggetto di risparmio economico per quanto riguarda le trasferte che prevedono lunghe distanze.
PRESIDENTE. Onorevole Ranieli, concluda!
MICHELE RANIELI. Se ciò dovesse corrispondere a verità, chiediamo al ministro interrogato di correggere tale metodo di lavoro.
PRESIDENTE. Il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Giovanardi, ha facoltà di
CARLO GIOVANARDI, Ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, il collegio sindacale delle aziende sanitarie locali è composto, per la verità, da cinque componenti: due vengono designati dalla regione, uno è nominato dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno è designato dal Ministero della salute ed uno è nominato dalla conferenza dei sindaci. I componenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero della giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze che abbiano esercitato, per almeno tre anni, le funzioni di revisori dei conti o di componenti di collegi sindacali.
PRESIDENTE. L'onorevole Ranieli ha facoltà di
MICHELE RANIELI. Signor Presidente, ringrazio il ministro, avendo apprezzato anche la sua risposta così chiara; tuttavia, permangono ancora alcune perplessità in ordine al metodo adottato. Almeno per quanto è a mia conoscenza, infatti, il metodo di designazione comporta quasi sempre la scelta di dipendenti o di funzionari appartenenti all'amministrazione centrale dello Stato.
Parrebbe, invece, che il Ministero dell'economia e delle finanze provveda alla nomina dei revisori dei conti soltanto attraverso una selezione tra i propri funzionari e dirigenti. Tutto ciò crea, in sostanza, una discriminazione nei confronti dei tecnici locali e, in particolare, determina un aggravio di spesa.
Tale previsione, attraverso la nomina di propri rappresentanti negli organi interni di revisione o sindacali di enti ed organismi pubblici, consente di dare attuazione al disposto di cui all'articolo 3 della legge n. 1037 del 1939, che attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di verificare che la spesa pubblica proceda in conformità delle rispettive leggi e delle norme di attuazione nel modo più proficuo ai fini dello Stato.
In proposito, si fa presente che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 106 del 1987, ha fissato il principio secondo il quale il rappresentante dell'amministrazione del Tesoro in seno ai collegi dei revisori dei conti delle ex unità sanitarie locali è il diretto informatore dello Stato. Da ciò deriva l'esigenza, anche se non assoluta, di garantire la presenza - tra i cinque componenti - di un rappresentante ministeriale, legato ad un rapporto di dipendenza con l'amministrazione centrale, in seno al collegio stesso.
Peraltro, come ha giustamente evidenziato l'onorevole interrogante, su cinque componenti il collegio dei revisori dei conti, uno soltanto fa riferimento al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale, per prassi, sceglie un dirigente o un funzionario dello stesso dicastero, potendo le altre istituzioni provvedere alle designazioni di competenza attingendo agli altri albi professionali.
La scelta del Ministero dell'economia e delle finanze di avvalersi di propri funzionari o dirigenti avviene anche in conformità al consolidato orientamento della Corte dei conti, espresso in sede sia giurisdizionale, sia di controllo, secondo il quale, infatti, la rappresentanza degli interessi dell'amministrazione deve essere affidata ai funzionari incardinati nella struttura organizzativa che deve designare. Tale modalità di organizzazione, peraltro, dovrebbe consentire di raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica attribuiti alla stessa amministrazione.
Per ultimo, al fine di limitare gli oneri relativi agli spostamenti dalle sedi di lavoro alle sedi delle aziende sanitarie locali, il Ministero dell'economia e delle finanze, nella scelta dei revisori dei conti, si avvale anche dei dipendenti operanti presso le sue strutture periferiche (le ragionerie provinciali dello Stato). Si aggiunge, infine, che il rimborso delle spese connesse al raggiungimento dell'incarico compete sia ai rappresentanti ministeriali, sia ai liberi professionisti chiamati a ricoprire le medesime funzioni.
Ritengo che, se si tenesse quanto meno conto dei funzionari che operano ai diversi livelli regionali e provinciali, ciò non solo permetterebbe di contenere le spese, ma consentirebbe anche di avere un immediato riferimento sul territorio. Spesso, infatti, i revisori nominati dalle direzioni nazionali non partecipano neanche ai lavori del collegio, se non occasionalmente e di tanto in tanto, manifestando, quindi, anche una minore presenza. Tutto ciò, naturalmente, non consente di effettuare il monitoraggio e la verifica dei risultati, impedendo così al collegio dei revisori o dei sindaci di garantire la buona amministrazione della aziende sanitarie locali.
Per questi motivi, confido che il ministero interrogato possa applicare con maggiore rigidità, sotto il profilo metodologico, il principio di rivolgersi primariamente a funzionari o a dirigenti che operano nell'ambito della stessa provincia, o perlomeno della stessa regione, delle aziende sanitarie locali interessate.


