Allegato A
Seduta n. 656 del 14/7/2005


Pag. 7


INTERPELLANZE URGENTI

(Sezione 1 - Gara di appalto indetta dall'Italferr per il raddoppio della tratta ferroviaria San Felice sul Panaro-Poggio Rusco)

A)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:
c'è voluta, purtroppo, la tragedia di Crevalcore del 7 gennaio 2005, costata la vita a 17 persone, pendolari, macchinisti e passeggeri, per accelerare finalmente gli interventi per il completamento del raddoppio e della messa in sicurezza della linea ferroviaria Bologna-Verona;
secondo gli impegni assunti dal Ministro Lunardi e da Rete ferroviaria italiana s.p.a., all'indomani del tragico incidente, l'integrale realizzazione di tali interventi è stata prevista entro il 2008, con il completamento dei segmenti Poggio Rusco-Nogara e San Felice sul Panaro-Poggio Rusco;
proprio con riferimento a quest'ultima tratta, gli onorevoli Albonetti e Raffaldini avevano presentato il 7 aprile 2005 l'atto di sindacato ispettivo n. 5-04187, con il quale avevano segnalato quanto segue:
a) con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, l'Italferr s.p.a., in nome e per conto di Rete ferroviaria italiana s.p.a., aveva indetto una gara di appalto, espletata nel dicembre 2004, con la procedura della licitazione privata ed il criterio dell'offerta al prezzo più basso, per il raddoppio della tratta ferroviaria S. Felice sul Panaro-Poggio Rusco (PA-838), comprendente il «viadotto Tramuschio», per l'importo complessivo stimato di 84.707.878,72 euro;
b) tra le partecipanti, la costituenda associazione temporanea di impresa tra la Cooperativa di costruzioni soc. coop., la V.I.P.P. Lavori s.p.a. e C.L.F. - Costruzioni linee ferroviarie s.p.a. (di seguito, C.d.C. - C.L.F. - V.I.P.P. Lavori), che aveva presentato il massimo ribasso del 16,26 per cento, era stata esclusa per aver inserito, nella propria offerta, prezzi verificati e ritenuti, dalla committente, non congrui;
c) l'appalto era stato affidato all'associazione temporanea di impresa costituita dalle ditte Baldassini-Tognozzi Costruzioni Generali s.p.a. e Locatelli Geom. Gabriele s.p.a. (di seguito, Baldassini-Tognozzi), divenuta aggiudicataria provvisoria, che aveva offerto un ribasso del 7,8942 per cento;
d) contro il provvedimento di esclusione, la costituenda associazione temporanea di impresa C.d.C.-C.L.F.-V.I.P.P. Lavori aveva presentato ricorso dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio, in quanto, a suo giudizio:
1) le modalità di verifica della congruità dei prezzi, adottate da Italferr, disattendevano platealmente quanto prescritto dall'articolo 30, n. 4, della direttiva 93/37/CEE e dal consolidato orientamento della Corte di giustizia europea (sentenza del 27 novembre 2001 resa nei procedimenti


Pag. 8

C-285/99 e C-286/99): difatti, l'esclusione della costituenda associazione temporanea di impresa C.d.C.-C.L.F.-V.I.P.P. Lavori era avvenuta in ragione della ritenuta incongruità di pochissime voci di prezzo, mai oggetto di contraddittorio tra le parti;
2) inoltre, un lavoro simile (l'appalto PA-568), comprendente la realizzazione del «Viadotto Crocetta», il cui cantiere è a pochi chilometri di distanza dai lavori riguardanti l'appalto in questione (PA-838), era stato affidato, nel 2002, a prezzi ancor più convenienti alla stessa C.d.C. e da questa regolarmente eseguito con buoni esiti e con piena soddisfazione di Italferr;
3) infine, le opere oggetto degli appalti PA-568 e PA-838, vale a dire il «Viadotto Crocetta» ed il «Viadotto Tramuschio», sono identici e gli stessi prezzi valutati positivamente nel primo appalto sono stati poi ritenuti incongrui nel secondo appalto;
ciò premesso, nel citato atto di sindacato ispettivo, gli onorevoli Albonetti e Raffaldini concludevano evidenziando che il comportamento tenuto da Italferr, nella qualità di stazione appaltante, rischiava di causare:
a) un grave danno economico alla parte pubblica, quantificabile in euro 7.000.000 circa, in ragione della differenza tra l'offerta dell'associazione temporanea di impresa Baldassini-Tognozzi e quella della costituenda associazione temporanea di impresa C.d.C.-C.L.F.-V.I.P.P. Lavori;
b) un altrettanto grave ritardo nella realizzazione del raddoppio della linea Bologna-Verona, in ragione del contenzioso amministrativo innescato da tale comportamento, con conseguente messa a repentaglio della qualità del servizio ferroviario e della vita stessa degli utenti;
nel denunciare il fatto grave della mancata risposta da parte del Governo all'atto di sindacato ispettivo n. 5-4187 del 7 aprile 2005, gli odierni interpellanti segnalano che dopo quella data sono intervenuti i seguenti fatti contraddittori ed insieme preoccupanti:
a) Italferr, considerato che il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha «ritenuto che ricorrono i presupposti del terzo comma dell'articolo 23-bis della legge n. 1034 del 1971, introdotto dalla legge n. 205 del 2000, consistenti nella ravvisabilità prima facie dell'illegittimità dell'atto impugnato e della sussistenza di un danno grave ed irreparabile», ha annullato con provvedimento del 26 aprile 2005, in via di autotutela, il precedente atto di esclusione dalla gara di appalto della costituenda associazione temporanea di impresa C.d.C.-C.L.F.-V.I.P.P. Lavori ed il conseguente atto di aggiudicazione della stessa gara all'associazione temporanea di impresa Baldassini-Tognozzi;
b) con successiva nota del 12 maggio 2005, Italferr ha formalmente riaperto il procedimento di valutazione di congruità dell'offerta presentata dalla costituenda associazione temporanea di impresa C.d.C.-C.L.F.-V.I.P.P. Lavori, richiedendo ad essa la presentazione di documentazione giustificativa della congruità dei prezzi;
sbaglierebbe, tuttavia, secondo gli interpellanti, chi volesse leggere in questi ultimi atti la volontà di Italferr di tornare ad un comportamento pienamente rispettoso del dettato normativo, nonché dell'assoluta necessità di portare a compimento nel più breve tempo possibile l'opera appaltata;
il contenuto della nota del 12 maggio 2005 evidenzia, infatti, e questo è particolarmente grave a giudizio degli interpellanti, la persistenza nel comportamento di Italferr degli stessi profili di illegittimità che avevano provocato l'apertura del contenzioso amministrativo ed il blocco delle attività necessarie alla realizzazione dell'opera, che è fin troppo facile prevedere si produrranno nuovamente. In particolare, nella citata nota Italferr:
1) continua ad ignorare l'essenziale circostanza consistente nel fatto che la


Pag. 9

costituenda associazione temporanea di impresa C.d.C.-C.L.F.-V.I.P.P. Lavori sta già realizzando, come sopra ricordato e nella medesima zona, un'opera pressoché identica, con prezzi addirittura più bassi rispetto a quelli oggetto oggi della disposta verifica di congruità;
2) richiede, inoltre, alla costituenda associazione temporanea di impresa C.d.C.-C.L.F.-V.I.P.P. Lavori, in aperto contrasto con il dettato della legge n. 109 del 1994, del bando di gara e della lettera di invito, «analisi e relativi giustificativi dei prezzi relativi al 25 per cento dell'importo dell'appalto di cui non si era richiesta giustificazione preventiva», ponendo a carico della medesima associazione temporanea di impresa un imponente lavoro meramente cartaceo, assolutamente incongruo rispetto alla risibilità dell'importanza di tali giustificativi nel complesso dell'appalto;
3) concede, infine, dopo aver dilapidato 150 giorni (tale è la distanza temporale tra l'esclusione della costituenda associazione temporanea di impresa C.d.C.-C.L.F.-V.I.P.P. Lavori e la riapertura del procedimento di valutazione di congruità della sua offerta), soltanto 18 giorni per la presentazione dell'ingentissima documentazione giustificativa richiesta, indicando enfaticamente il termine delle «ore 12,00 del giorno 30 maggio 2005»;
gli odierni interpellanti ribadiscono il severo giudizio critico sul comportamento di Italferr formulato dagli onorevoli Albonetti e Raffaldini in occasione della presentazione dell'atto di sindacato ispettivo n. 5-04187 -:
quali iniziative vogliano intraprendere nei confronti degli amministratori di Italferr, responsabili delle condotte sopra descritte, per tutelare gli interessi economici della parte pubblica non adeguatamente salvaguardati dai medesimi rappresentanti;
se non ritengano necessario riconsiderare complessivamente l'operato di Italferr nella vicenda in esame, per verificare se esso risponda a quei principi di legittimità, di efficacia, di efficienza e di economicità, ai quali esso dovrebbe essere immancabilmente improntato;
se non ritengano che il comportamento di Italferr sia incongruo ed inadeguato, quando non addirittura contrario, all'effettivo conseguimento dell'unico obiettivo che sta a cuore degli interpellanti e che il Ministro Lunardi ha solennemente, più volte pubblicamente, assunto in questi mesi, del raddoppio e della messa in sicurezza, entro il 2008, della linea ferroviaria Bologna-Verona.
(2-01581) «Innocenti, Raffaldini, Violante, Manzini».