Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Benvenuto, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Bressa, Bricolo, Brugger, Burani Procaccini, Caligiuri, Carli, Carrara, Cicu, Colucci, Gianfranco Conte, Contento, Cordoni, Cusumano, D'Alia, Delfino, Dell'Elce, Di Virgilio, Dozzo, Giuseppe Drago, Fini, Fiori, Galati, Gibelli, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, La Malfa, Landolfi, Manzini, Maroni, Martinat, Martinelli, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Micciché, Molgora, Moroni, Patria, Pecoraro Scanio, Pecorella, Antonio Pepe, Pescante, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Raisi, Ramponi, Romani, Romano, Rosso, Santelli, Saponara, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tanzilli, Tortoli, Tremaglia, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali, Zacchera, Zeller.
Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Bressa, Bricolo, Brugger, Caligiuri, Carli, Carrara, Cicu, Colucci, Gianfranco Conte, Contento, Cordoni, Cusumano, D'Alia, Delfino, Dell'Elce, Di Virgilio, Dozzo, Giuseppe Drago, Fini, Fiori, Galati, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, La Malfa, Landolfi, Manzini, Maroni, Martinat, Martinelli, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Moroni, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Raisi, Ramponi, Romani, Romano, Rosso, Santelli, Saponara, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tanzilli, Tortoli, Tremaglia, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali, Zacchera, Zeller.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
SANDI: «Disposizioni in favore delle province a specificità montana» (5926) Parere delle Commissioni V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
VI Commissione (Finanze):
D'AGRÒ ed altri: «Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n 446, in materia di aliquota IRAP per gli enti pubblici istituiti esclusivamente per l'esercizio di attività assistenziali e sanitarie» (5919) Parere delle Commissioni I, V e XII.
VII Commissione (Cultura):
VERNETTI: «Istituzione del Museo del Palio di Asti» (5832) Parere delle Commissioni I, V, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
X Commissione (Attività produttive):
RUZZANTE: «Introduzione dell'obbligo di esposizione del prezzo all'origine dei prodotti ortofrutticoli» (5947) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XII Commissione (Affari sociali):
PERROTTA: «Disposizioni concernenti lo sconto minimo da applicare sui farmaci di classe C» (5944) Parere delle Commissioni I, V, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XIII Commissione (Agricoltura):
BELLOTTI: «Modifiche al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in materia di attività degli imprenditori agricoli nel campo della protezione civile e della salvaguardia del territorio» (5851) Parere delle Commissioni I, V, VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni permanenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
sentenza n. 243 del 20-24 giugno 2005 (doc. VII, n. 658)
con la quale:
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge della regione Veneto 28 dicembre 1999, n. 62 (Individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e delle città d'arte ai fini delle deroghe agli orari di vendita), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 97 e 117 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale del Veneto;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della medesima legge, sollevata in riferimento all'articolo 117 della Costituzione;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo articolo 2 sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione;
4) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del medesimo articolo 2 sollevata in riferimento all'articolo 97 della Costituzione:
alla X Commissione permanente (Attività produttive);
sentenza n. 244 del 20-24 giugno 2005 (doc. VII, n. 659)
con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17 della legge della regione Molise 8 luglio 2002, n. 12 (Riordino e ridefinizione delle comunità montane) sollevata, in relazione agli articoli 3, 5, 97, 114, 117, secondo comma, lettera p), e 123 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per il Molise:
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);
sentenza n. 249 del 20 giugno 2005, 1 luglio 2005 (doc. VII, n. 660)
con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 2, lettera f) della legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione), sollevata, in riferimento agli articoli
2, 4, 15, 16, 92 e 102 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), agli articolo 1, comma 1, prima frase, e 3-quater, comma 1, del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni di lingua ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento), ed agli articoli 3, primo comma, e 6 della Costituzione, dalla provincia autonoma di Trento:
alle Commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti);
sentenza n. 263 del 23 giugno 2005-7 luglio 2005 (doc. VII, n. 661)
con la quale:
dichiara che non spetta allo Stato il potere di disciplinare con regolamento ministeriale i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione da parte delle Province autonome di Trento e di Bolzano dei finanziamenti previsti dall'articolo 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2001);
annulla, di conseguenza, gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 febbraio 2002, n. 70 (Regolamento Concernente condizioni e modalità per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di servizi di telefonia rivolti alle persone anziane), nella parte in cui si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano:
alla XII Commissione permanente (Affari sociali);
sentenza n. 264 del 23 giugno 2005-7 luglio 2005 (doc. VII, n. 662)
con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 32, commi 1, 2 e 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97, primo comma, della Costituzione, dal tribunale di Ancona;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 7-bis, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415 (Proroga dei termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85), convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1995, n. 507, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal medesimo tribunale di Ancona:
alla VIII Commissione permanente (Ambiente);
sentenza n. 265 del 23 giugno 2005-7 luglio 2005 (doc. VII, n. 663)
con la quale:
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 707 del codice penale, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 13, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 27, primo, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal tribunale di Viterbo:
alla II Commissione permanente (Giustizia);
sentenza n. 266 del 23 giugno 2005-7 luglio 2005 (doc. VII, n. 664)
con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della nota al numero d'ordine 16 della tariffa annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'articolo
3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158), sollevata, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, dal tribunale di Torino;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei numeri d'ordine 16 e 17 della tabella A, allegata alla legge della regione Piemonte 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), sollevate, in riferimento all'articolo 119 della Costituzione dal tribunale di Torino:
alla VI Commissione permanente (Finanze);
sentenza n. 267 del 23 giugno 2005-7 luglio 2005 (doc. VII, n. 665)
con la quale:
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Verona nei confronti del Senato della Repubblica:
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);
sentenza n. 275 del 4-12 luglio 2005 (doc. VII, n. 670)
con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi primo, secondo e terzo, del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19 (Individuazione dei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 1981, n. 128, sollevata - in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione - dalla Commissione tributaria centrale:
alla VI Commissione permanente (Finanze);
sentenza n. 276 del 4-12 luglio 2005 (doc. VII, n. 671)
con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Disposizioni in materia di occupazione e di previdenza), e 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino:
alla XI Commissione permanente (Lavoro).
La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
con lettera in data 27 giugno 2005, sentenza n. 242 del 20-24 giugno 2005 (doc. VII, n. 657);
con la quale:
dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 110, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2004), nella parte in cui non prevede che l'approvazione da parte del CIPE delle condizioni e delle modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi da 106 a 109 dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003 debba essere preceduta dall'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 106, 107, 108, 109 e 111 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sollevate,
in riferimento agli articoli 117, 118, 119 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla regione Emilia-Romagna:
alle Commissioni riunite V (Bilancio) e X (Attività produttive);
con lettera in data 7 luglio 2005, sentenza n. 270 del 23 giugno 2005-7 luglio 2005 (doc. VII, n. 666);
con la quale:
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 42, comma 1, lettera b) della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), limitatamente alle parole «Ministero della salute, regioni e comuni, con rappresentanza paritetica del Ministero della salute e della regione interessata»;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 42, comma 1, lettera p) della legge n. 3 del 2003, limitatamente alle parole «designati per la metà dal ministro della salute e per l'altra metà dal Presidente della regione» nonché, con riferimento al presidente dell'istituto, alle parole «nominato dal ministro della salute»;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3), limitatamente alle parole «e di controllo»;
4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 288 del 2003, limitatamente alle parole «dei quali tre designati dal ministro della salute, tre dal presidente delle regione e uno dal comune in cui insiste la sede prevalente di attività clinica e di ricerca, se si tratta di comune con più di diecimila abitanti, ovvero dalla conferenza dei sindaci, qualora il comune abbia dimensione demografica inferiore»;
5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 288 del 2003, limitatamente alle parole «nominati dal ministro della salute e dal presidente della regione competente»;
6) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 288 del 2003, limitatamente alle parole «di cui due designati dalla regione, uno designato dal ministro dell'economia e delle finanze, uno dal ministro della salute e uno dall'organismo di rappresentanza delle autonomie locali. In casi di strutture nelle quali insiste la prevalenza del corso formativo della facoltà di medicina e chirurgia ai sensi dell'articolo 13, comma 1, il membro designato dalle autonomie locali viene sostituito da un membro designato dal rettore dell'Università»;
7) dichiara, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 288 del 2003 limitatamente alle parole «In caso di riconoscimento di strutture nelle quali insiste la prevalenza del corso formativo della Facoltà di medicina e chirurgia e per le quali l'Università contribuisce in misura pari ad almeno un terzo del patrimonio indisponibile della costituenda Fondazione, il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 3, comma 2, è composto da due componenti designati dal ministro della salute, due dal presidente della regione, due dal rettore dell'Università e uno dal comune in cui insiste la sede prevalente di attività clinica e di ricerca, se trattasi di comune con più di diecimila abitanti, ovvero dalla conferenza dei sindaci, qualora il comune abbia dimensione demografica inferiore. In caso di presenza di soggetti rappresentativi degli interessi originari e/o di soggetti partecipanti, ai sensi dall'articolo 2, comma 1, il numero dei consiglieri è elevabile fino a nove per consentire l'elezione di un rappresentante degli interessi originari e di uno dei soggetti partecipanti»;
8) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 288 del 2003;
9) dichiara estinti, per rinuncia accettata dalla controparte, i giudizi promossi dalla regione siciliana con i ricorsi nn. 30 e 98 del 2003 e dalla regione Veneto con il ricorso n. 31 del 2003, quest'ultimo limitatamente agli articoli 42 e 43 nei confronti della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
10) dichiara inammissibili le questioni proposte dalla regione Marche nei confronti degli articoli 1, comma 2, 2, commi 1, 2 e 3, 7, commi 1, 2, 3 e 4, 8, 11, commi 1 e 2, 12, comma 2, del decreto legislativo n. 288 del 2003, per violazione degli articoli 117, terzo comma, e 118 della Costituzione;
11) dichiara inammissibili le questioni proposte dalla regione Emilia-Romagna, nei confronti dell'articolo 42, comma 1, lettera c) della legge n. 3 del 2003 e dell'articolo 11, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 288 del 2003, in relazione all'articolo 3 della Costituzione;
12) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 42, comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), i), m) ed n) della legge n. 3 del 2003, per violazione degli articoli 117, terzo comma, 118, 119 della Costituzione, sollevate dalla regione Emilia-Romagna e dalla regione Marche;
13) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 43, della legge n. 3 del 2003, per violazione degli articoli 117, terzo e sesto comma e 118 della Costituzione, sollevate dalle regioni Emilia-Romagna e Marche;
14) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1, 2 e 3; dell'articolo 3, commi 1, 4, 5 e 6; dell'articolo 4, commi 1, 2, 4, 5 e 6; dell'articolo 5; dell'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4; dell'articolo 8; dell'articolo 10, comma 1; dell'articolo 11, commi 1 e 2; dell'articolo 12, comma 2; dell'articolo 14; dell'articolo 15 commi 1 e 2; dell'articolo 16, commi 3 e 4; dell'articolo 17, comma 2; dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 288 del 2003, per violazione degli articoli 117, terzo, quarto e sesto comma, 118 primo e secondo comma, 119 della Costituzione, sollevate dalle regioni Emilia-Romagna e Marche;
15) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 236, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2004), per violazione degli articoli 117, terzo e sesto comma, e 118 della Costituzione, sollevate dalla regione Emilia-Romagna:
alla XII Commissione permanente (Affari sociali);
con lettera in data 7 luglio 2005, sentenza n. 271 del 23 giugno 2005- 7 luglio 2005 (doc. VII, n. 667);
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12 della legge della regione Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione);
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 1, della legge della regione Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11, nella parte in cui non richiama il rispetto della legislazione statale in materia di protezione dei dati personali;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 13, commi 2 e 3, e 14 della legge della regione Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'articolo 117 della Costituzione:
alla II Commissione permanente (Giustizia);
con lettera in data 7 luglio 2005, sentenza n. 272 del 23 giugno 2005-7 luglio 2005 (doc. VII, n. 668),
con la quale:
dichiara estinti per rinuncia i giudizi di cui ai ricorsi numeri 26, 37 e 41 del 1997; 3, 19 e 38 del 1998; 15 e 19 del 1999; 10 e 14 del 2000, ricorsi tutti proposti dalla regione Veneto;
dichiara estinto per rinuncia limitatamente all'impugnazione dell'articolo 7 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11 (Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura), nel testo anteriore alla legge di conversione 28 marzo 1997, n. 81 il giudizio di cui al ricorso n. 25 del 1997, proposto dalla regione Lombardia;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11 (Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura), aggiunto dalla legge di conversione 28 marzo 1997, n. 81;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 38, 40, 41, 42, 43 e 44, del citato decreto-legge n. 11 del 1997, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 81 del 1997, proposte in riferimento agli articoli 3, 5, 11, 41, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, al principio di leale cooperazione tra lo Stato e le regioni, nonché all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed infine agli articoli 66 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 dalla regione Lombardia, con il ricorso n. 36 del 1997;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1o dicembre 1997, n. 411 (Misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1998, n. 5, proposta in riferimento agli articoli 3, 5, 41, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione dalla regione Lombardia, con i ricorsi numeri 4 e 18 del 1998;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge n. 411 del 1997, comma aggiunto dalla legge di conversione n. 5 del 1998, proposta in riferimento agli articoli 3, 5, 77, 115, 117 e 118 della Costituzione dalla regione Lombardia, con il ricorso n. 18 del 1998;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998, proposta in riferimento agli articoli 5, 117 e 118 della Costituzione dalla regione Lombardia, con i ricorsi numeri 4 e 18 del 1998;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 6 e 8 del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998, proposta sotto il profilo della mancanza di copertura finanziaria dalla regione Lombardia, con il ricorso n. 18 del 1998;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 1o marzo 1999, n. 43 (Disposizioni urgenti per il settore lattiero caseario), convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1999, n. 118, nella parte in cui «non determinerebbe i criteri in base ai quali i dati non possono essere considerati certi», proposta in riferimento agli articoli 3, 5, 77, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione dalla regione Lombardia, con i ricorsi numeri 14 e 18 del 1999;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1999, proposta in riferimento agli articoli 3, 5, 24, 97, 113, 115, 117 e 118 della Costituzione dalla regione Lombardia, con i ricorsi numeri 14 e 18 del 1999;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 17 e 18, del decreto-legge n. 43 del
1999, convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1999, nella parte in cui «ignorerebbero la posizione dei produttori che non hanno proposto ricorso di riesame o che hanno proposto ricorsi irricevibili, con ciò escludendoli dalla possibilità di sanare eventuali pregresse irregolarità nelle dichiarazioni», proposta in riferimento agli articoli 3, 24, 115, 117 e 118 della Costituzione dalla regione Lombardia, con i ricorsi numeri 14 e 18 del 1999;
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, commi 1 e 3, del già citato decreto-legge n. 11 del 1997, questione proposta in riferimento agli articoli 3, 5, 11, 41, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, al principio di leale collaborazione tra lo Stato e le regioni, nonché all'articolo 12 della legge n. 400 del 1988 ed agli articoli 66 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 dalla regione Lombardia, con il ricorso n. 25 del 1997;
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 15, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1999, proposta in riferimento agli articoli 3, 81, 97, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione dalla regione Lombardia, con il ricorso n. 14 del 1999;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 11 del 1997, aggiunto dalla legge di conversione n. 81 del 1997, proposta in riferimento agli articoli 5, 11, 41, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione tra lo Stato e le regioni dalla regione Lombardia, con il ricorso n. 36 del 1997;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 36, 37 e 39, del decreto-legge n. 11 del 1997, aggiunti dalla legge di conversione n. 81 del 1997, proposta in riferimento agli articoli 3, 5, 11, 41, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione tra lo Stato e le regioni e all'articolo 12 della legge n. 400 del 1988, oltre che agli articoli 66 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 dalla regione Lombardia, con il ricorso n. 36 del 1997;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intero testo del decreto-legge n. 411 del 1997, proposta in riferimento agli articoli 5, 77, 115, 117 e 118 della Costituzione dalla regione Lombardia, con i ricorsi numeri 4 e 18 del 1998;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intero testo del decreto-legge n. 411 del 1997, proposta in riferimento agli articoli 5, 11, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, nonché al principio di leale cooperazione ed all'articolo 12 della legge n. 400 del 1988 dalla regione Lombardia, con i ricorsi numeri 4 e 18 del 1998;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998, proposta in riferimento agli articoli 3, 5, 41, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione dalla regione Lombardia, con i ricorsi numeri 4 e 18 del 1998;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge n. 411 del 1997, comma aggiunto dalla legge di conversione n. 5 del 1998, proposta in riferimento agli articoli 3, 5, 41, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione dalla regione Lombardia, con il ricorso n. 18 del 1998;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998, proposta in riferimento agli articoli 3, 5, 41, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione dalla regione Lombardia, con il ricorso n. 18 del 1998;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2,
comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998, proposta - in riferimento agli articoli 3, 5, 41, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione - dalla regione Lombardia, con i ricorsi numeri 4 e 18 del 1998;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998, proposta - in riferimento agli articoli, 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione - dalla regione Lombardia, con i ricorsi numeri 4 e 18 del 1998;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 3, lettera c), del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998, proposta - in riferimento agli articoli 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione - dalla regione Lombardia, con i ricorsi numeri 4 e 18 del 1998;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998, proposta - in riferimento agli articoli 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione - dalla regione Lombardia, con i ricorsi numeri 4 e 18 del 1998;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 5, 6, 8, 9 e 10, del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998, proposta - in riferimento agli articoli 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione - dalla regione Lombardia, con i ricorsi numeri 4 e 18 del 1998;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 6 e 8 del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998, proposta - in riferimento all'articolo 97 della costituzione, ed all'articolo 14, lettera a), e), p) e q), del regio-decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, come attuato dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 218 - dalla regione siciliana, con il ricorso n. 16 del 1998;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 8- bis, del decreto-legge n. 411 del 1997, aggiunto dalla legge di conversione n. 5 del 1998, proposta - in riferimento agli articoli 3, 5, 97, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione - dalla regione Lombardia, con il ricorso n. 18 del 1998;
dichiara non fondata questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998, proposta - in riferimento agli articoli 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione - dalla regione Lombardia, con i ricorsi numeri 4 e 18 del 1998;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge n. 411 del 1997, comma aggiunto dalla legge di conversione n. 5 del 1998, proposta - in riferimento agli articoli 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione - dalla regione Lombardia, con il ricorso n. 18 del 1998;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 4, commi 1 e 2, e 5, comma 1, del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998, proposta - in riferimento agli articoli, 5, 117 e 118 della Costituzione, nonché alla legge 28 marzo 1997, n. 81, alla legge 3 luglio 1997, n. 204, al decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 ed alla relativa legge di delega 15 marzo 1997, n. 59 - dalla regione Lombardia, con i ricorsi numeri 4 e 18 del 1998;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4-bis
del decreto-legge n. 411 del 1997, aggiunto dalla legge di conversione n. 5 del 1998, proposta - in riferimento agli articoli 3, 5, 11, 41, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione - dalla regione Lombardia, con il ricorso n. 18 del 1998;
dichiara non fondata la questione di legittimità dell'intero decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1999, proposta - in riferimento agli articoli 3, 5, 77, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione - dalla regione Lombardia, con i ricorsi numeri 14 e 18 del 1999;
dichiara non fondata la questione di legittimità dell'intero decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1999, proposta - in riferimento agli articoli 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, al principio di leale collaborazione tra lo Stato e le regioni, all'articolo 12 della legge n. 400 del 1988 nonché all'articolo 2 del decreto legislativo n. 143 del 1997 - dalla regione Lombardia, con i ricorsi numeri 14 e 18 del 1999;
dichiara non fondata la questione di legittimità dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1999, proposta - in riferimento agli articoli 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione - dalla regione Lombardia, con i ricorsi numeri 14 e 18 del 1999;
dichiara non fondata la questione di legittimità dell'articolo 1, commi 2 e 14, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1999, proposta - in riferimento agli articoli 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione - dalla regione Lombardia, con i ricorsi numeri 14 e 18 del 1999;
dichiara non fondata la questione di legittimità dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1999, proposta - in riferimento agli articoli 3, 5, 117 e 118 della Costituzione - dalla regione Lombardia, con i ricorsi numeri 14 e 18 del 1999;
dichiara non fondata la questione di legittimità dell'articolo 1, commi 3, lettera b), 3-bis, 3-ter e 4-bis, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1999, proposta - in riferimento agli articoli 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione - dalla regione Lombardia, con il ricorso n. 18 del 1999;
dichiara non fondata la questione di legittimità dell'articolo 1, commi 5, 10 e 19, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1999, proposta - in riferimento agli articoli 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione - dalla regione Lombardia, con i ricorsi numeri 14 e 18 del 1999;
dichiara non fondata la questione di legittimità dell'articolo 1, commi 6, 8 e 9, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1999, proposta - in riferimento agli articoli 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione - dalla regione Lombardia, con i ricorsi numeri 14 e 18 del 1999;
dichiara non fondata la questione di legittimità dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1999, proposta - relativamente alla censura di violazione del principio di leale cooperazione tra lo Stato e le regioni - dalla regione Lombardia, con i ricorsi numeri 14 e 18 del 1999;
dichiara non fondata la questione di legittimità dell'articolo 1, comma 12, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1999, proposta - in riferimento agli articoli 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione - dalla regione Lombardia, con i ricorsi numeri 14 e 18 del 1999;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1999, proposta - in riferimento agli articoli 3, 5, 24, 97, 113, 115,
117 e 118 della Costituzione - dalla regione Lombardia, con i ricorsi numeri 14 e 18 dal 1999;
dichiara non fondata la questione di legittimità dell'articolo 1, commi 17 e 18, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1999, nella parte in cui «attribuirebbero all'AIMA la conduzione dei procedimenti di sanatoria», proposta - in riferimento agli articoli 3, 24, 115, 117 e 118 della Costituzione - dalla regione Lombardia, con i ricorsi numeri 14 e 18 del 1999;
dichiara non fondata la questione di legittimità dell'articolo 1, comma 20, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1999, proposta - in riferimento agli articoli 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione - dalla regione Lombardia, con i ricorsi numeri 14 e 18 del 1999;
dichiara non fondata la questione di legittimità dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1999, proposta - in riferimento agli articoli 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione - dalla regione Lombardia, con i ricorsi numeri 14 e 18 del 1999;
dichiara non fondata la questione di legittimità dell'articolo 1, comma 21-bis, del decreto-legge n. 43 del 1999, comma aggiunto dalla legge di conversione n. 118 del 1999, proposta - in riferimento agli articoli 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione - dalla regione Lombardia, con il ricorso n. 18 del 1999;
dichiara non fondata la questione di legittimità dell'articolo 1, comma 21-ter, del decreto-legge n. 43 del 1999, comma aggiunto dalla legge di conversione n. 118 del 1999, proposta - in riferimento agli articoli 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione - dalla regione Lombarda, con il ricorso n. 18 del 1999:
alla XIII Commissione permanente (Agricoltura);
con lettera in data 12 luglio 2005, sentenza n. 274 del 4-12 luglio 2005 (doc. VII, n. 669),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui si riferisce alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributario previsti dalla legge:
alla II Commissione permanente (Giustizia).
La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 7 luglio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della fondazione «La Quadriennale di Roma» per gli esercizi dal 2002 al 2004.
Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 328).
Questa documentazione sarà stampata, distribuita e trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).
La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 8 luglio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito
sulla gestione finanziaria del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) per gli esercizi 2002 e 2003.
Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 329).
Questa documentazione sarà stampata, distribuita e trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).
La Corte dei conti - sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato - con lettera in data 11 luglio 2005, ha trasmesso una errata corrige, per la sostituzione delle tabelle allegate alla delibera 15/2005/G concernente l'indagine su «Edilizia penitenziaria: programmi di investimento, di ristrutturazione e di dismissione».
Questa documentazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia), alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).
La Corte dei conti - sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato - con lettera in data 11 luglio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione 17/2005/G e la relativa relazione, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 1o luglio 2005, concernente «attuazione delle disposizioni sulla riutilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata - legge 7 marzo 1996, n. 109».
Questa documentazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia) e alla V Commissione (Bilancio).
Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 11 luglio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, ultimo comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, la relazione conclusiva sullo stato del programma di costruzione di nuove sedi di servizio per l'Arma dei Carabinieri.
Questa documentazione sarà trasmessa alla IV Commissione (Difesa) e alla VIII Commissione (Ambiente).
Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 12 luglio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, la relazione sulle operazioni di cessione delle partecipazioni in società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, riferita all'anno 2004, in particolare la relazione contiene anche i dati relativi alle operazioni di dismissione effettuate da FINTECNA nello stesso periodo (doc. XCIX, n. 6).
Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.