...
1. L'articolo 658 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 658 - (Procurato allarme presso l'Autorità). - Chiunque annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con la sanzione amministrativa da 2.500 euro a 10.000 euro».
Sopprimerlo.
7. 1. Finocchiaro, Siniscalchi, Bonito.
(Approvato)
Al comma 1, capoverso Art. 658, sostituire le parole: la sanzione amministrativa da 2.500 euro a 10.000 euro con le seguenti: l'ammenda da 5.000 euro a 20.000 euro.
7. 20. Fanfani, Annunziata, Mantini.
Alla lettera a), sostituire le parole da: multa da 2000 euro fino a: o sull' con le seguenti: reclusione fino a un anno o con la multa da 2000 euro a 6000 euro chi propaganda l'.
0. 7. 050. 1. La Commissione.
Alla lettera a), dopo le parole: con la aggiungere le seguenti: reclusione fino a un anno o con la.
0. 7. 050. 2. La Commissione.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - 1. All'articolo 3, comma 1, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:
«a)con la multa da 2000 euro a 6000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico;
a-bis) con la reclusione fino a tre anni chi istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;».
7. 050. La Commissione
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - 1. All'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, le parole: «reclusione sino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «multa da 2000 a 6000 euro».
7. 020. Guido Giuseppe Rossi.
Sostituire la parola: o con la parola: e.
0. 7. 052. 1. Boccia.
Art. 7-bis. - 1. All'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, le parole: sino a tre anni sono sostituite dalle seguenti: sino ad un anno e sei mesi o con la multa sino a 6000 euro.
7. 052. La Commissione.
(Approvato)
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - 1. All'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, le parole: «diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita» sono sostituite dalle seguenti: «istiga all'odio razziale o etnico ovvero istiga».
7. 0101. Guido Giuseppe Rossi.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - 1. All'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, le parole: «diffonde in qualsiasi modo» sono sostituite dalla seguente: «propaganda».
7. 021. Guido Giuseppe Rossi.
(Approvato)
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - 1. All'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, la parola: «incita» è sostituita dalla seguente: «istiga».
7. 022. Guido Giuseppe Rossi.
(Approvato)
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - 1. All'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, la parola: «incita» è sostituita dalla seguente: «istiga».
7. 023. Guido Giuseppe Rossi.
(Approvato)