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1. L'articolo 404 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 404. - (Offese a confessioni religiose mediante vilipendio di cose). - Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate
al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro.
Chiunque pubblicamente ed intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni».
Al comma 1, capoverso Art. 404, sopprimere il primo comma.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire la rubrica con la seguente: Danneggiamento di oggetti di culto.
6. 21. Finocchiaro, Bonito, Siniscalchi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. All'articolo 406, primo comma, del codice penale, la parola: «, 404» è soppressa.
6. 20. Bonito, Finocchiaro.