Allegato A
Seduta n. 651 del 6/7/2005


Pag. 31


...

(A.C. 5263 - Sezione 12)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
le carte di pagamento si distinguono in «carte di credito» e «carte di debito»;
secondo la definizione della Banca d'Italia, la «carta di credito» è uno strumento che abilita il titolare ad effettuare acquisti di beni e servizi, oppure prelievi di contante, con pagamento differito presso qualsiasi esercizio convenzionato con l'emittente;


Pag. 32


il regolamento contabile da parte del titolare della carta avviene a cadenza predefinita, di norma mensile, in unica soluzione e in forma rateale, con addebito in conto corrente bancario (preautorizzato dal titolare stesso) o con altre modalità (ad esempio assegno o vaglia);
le carte che prevedono la possibilità di fare acquisti senza la preventiva copertura e attraverso il rimborso con rate mensili sono sempre più diffuse e sono conosciute come carte «revolving»;
l'utilizzo del credito accordato è regolato da tassi di interesse mensili che mediamente si aggirano intorno all'1,20 per cento e che corrispondono a tassi di interesse effettivi annui pari a circa il 16 per cento;
al titolare della carta «revolving», oltre all'interesse maturato sulle somme utilizzate, sono addebitate le commissioni, l'imposta di bollo e le eventuali altre spese reclamate dalla banca;
il tasso di interesse legale è attualmente del 2,50 per cento, il tasso di riferimento della Banca centrale europea è del 2 per cento; il «prime-rate» ABI al 31 dicembre 2004 era del 7,125 per cento e il tasso minimo applicato sui libretti di deposito a risparmio è pari allo 0,10 per cento al lordo della ritenuta fiscale pro tempore vigente;
la legge bancaria del 1936 prevede la possibilità di intervenire in materia di prezzi dei servizi offerti dalle banche alla clientela al dettaglio;
secondo il dettato dell'articolo 47 della Costituzione italiana, la Repubblica disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito;
un'iniziativa in materia di condizioni praticate dagli istituti di credito è possibile e non è da ritenersi lesiva delle regole della concorrenza e dell'autonomia imprenditoriale delle banche,

impegna il Governo

a valutare ogni opportuna iniziativa volta a favorire una sostanziale riduzione dei tassi praticati dalle banche italiane attraverso il sistema delle «carte revolving», che penalizzano fortemente i piccoli clienti, che sono spesso vittime inconsapevoli di un sistema creditizio solo formalmente trasparente e concorrenziale.
9/5263/1.(Testo modificato nel corso della seduta)Crisci, Benvenuto, Fluvi, Nannicini, Grandi, Tolotti.