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1. L'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento può richiedere alla Banca d'Italia l'accesso all'archivio di cui all'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, introdotto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, per la consultazione dei dati sulle carte di pagamento rubate o smarrite.
2. La Banca d'Italia, nell'esercizio della funzione prevista dall'articolo 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, può richiedere all'Ufficio di cui al comma 1 aggregazioni fra i dati contenuti nell'archivio informatizzato di cui all'articolo 1, comma 4.
Al comma 2, dopo le parole: aggregazioni fra i dati aggiungere le seguenti: e le informazioni relative al rischio di frode.
5. 1. Crisci, Benvenuto, Fluvi, Nannicini.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché ogni altra informazione relativa al rischio di frode.
5. 2. Lettieri, Pinza, Santagata, Giacomelli.