Allegato A
Seduta n. 651 del 6/7/2005


Pag. 29


...

(A.C. 5263 - Sezione 7)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 5263 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 5.
(Scambio di dati con la Banca d'Italia).

1. L'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento può richiedere alla Banca d'Italia l'accesso all'archivio di cui all'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, introdotto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, per la consultazione dei dati sulle carte di pagamento rubate o smarrite.
2. La Banca d'Italia, nell'esercizio della funzione prevista dall'articolo 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, può richiedere all'Ufficio di cui al comma 1 aggregazioni fra i dati contenuti nell'archivio informatizzato di cui all'articolo 1, comma 4.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.
(Scambio di dati con la Banca d'Italia).

Al comma 2, dopo le parole: aggregazioni fra i dati aggiungere le seguenti: e le informazioni relative al rischio di frode.
5. 1. Crisci, Benvenuto, Fluvi, Nannicini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché ogni altra informazione relativa al rischio di frode.
5. 2. Lettieri, Pinza, Santagata, Giacomelli.