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1. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2005, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: «nonché lire 100 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001» aggiungere le seguenti: «e 100 milioni di euro annui per gli anni 2005, 2006 e 2007».
1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis si provvede mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1-quater.
1-quater. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.
24. 1. Guerzoni, Delbono, Alfonso Gianni, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Boato, Cordoni, Gasperoni, Zanella, Lusetti, Innocenti, Motta, Camo, Bottino, Bellini, Trupia, Rainisio, Diana, Michele Ventura, Sciacca.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis. (Disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto). - 1. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
«10-bis. Ai fini della determinazione dell'imposta da applicare al trattamento di fine rapporto, ai sensi del comma 1 dell'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazione, si assume, se più favorevole, l'aliquota determinata in base alle disposizioni del medesimo testo unico in vigore al 31 dicembre 2002».
2. Le disposizioni del comma 10-bis dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai trattamenti di fine rapporto liquidati a decorrere dal 1o gennaio 2003.
3. Sono stabilite nella misura dell'aliquota applicabile al primo scaglione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, pari al 23 per cento, le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
c) articolo 2,del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
d) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazione dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
e) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
24. 02. Benvenuto, Lettieri, Pistone, Crisci, Fluvi, Nannicini.