Allegato A
Seduta n. 648 del 30/6/2005


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(A.C. 5736 - Sezione 9)

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 23.
(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276).

1. Il comma 1 dell'articolo 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:
«1. Salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo stipulato da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, durante il rapporto di apprendistato la categoria di inquadramento del lavoratore non può essere inferiore, per più di due
livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto».
2. All'articolo 70, comma 1, lettera e-bis), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dall'articolo 1-bis, comma 1, lettera d), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con


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modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo la parola: «limitatamente» sono inserite le seguenti: «all'artigianato,».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 23.
(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276).

Sopprimerlo.
23. 3. Guerzoni, Delbono, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Boato, Zanella, Cordoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Motta, Camo, Bottino, Bellini, Trupia, Rainisio, Diana, Michele Ventura, Sciacca.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Fino alla data di entrata in vigore di norme regionali che disciplinino la materia, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano solo in presenza di una convenzione tra una o più agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, anche attraverso le associazioni di rappresentanza e con l'ausilio di agenzie tecniche strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e i comuni, le province o le regioni stesse».
23. 6. Delbono, Guerzoni, Alfonso Gianni, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Boato, Zanella, Cordoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Motta, Camo, Bottino, Bellini, Trupia, Rainisio, Diana, Michele Ventura, Sciacca.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 34 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il contratto di lavoro intermittente può essere altresì concluso anche per prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento, anche pensionati».
23. 5. Guerzoni, Delbono, Alfonso Gianni, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Boato, Cordoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Motta, Camo, Bottino, Bellini, Trupia, Rainisio, Zanella, Diana, Michele Ventura, Sciacca.

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole da: Salve specifiche fino a: o territoriale.
23. 200. Guerzoni, Gasperoni, Motta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole da: «, salvo non esista diversa previsione» fino alla fine del comma sono soppresse.
23. 7. Delbono, Guerzoni, Alfonso Gianni, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Boato, Cordoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Motta, Zanella, Camo, Bottino, Bellini, Trupia, Rainisio, Diana, Michele Ventura, Sciacca.


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Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera e-bis) è soppressa;
b) il comma 2-bis è abrogato.
23. 8. Guerzoni, Delbono, Alfonso Gianni, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Boato, Cordoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Motta, Camo, Bottino, Bellini, Trupia,Zanella, Rainisio, Diana, Michele Ventura, Sciacca.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis. - 1. Sono escluse dall'imponibile fiscale e contributivo le prestazioni di lavoro straordinario rese, nei settori di attività privati, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
23. 01. Maninetti, Peretti.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis. - 1. Sono escluse dall'imponibile fiscale, entro il limite massimo del 3 per cento della retribuzione contrattuale percepita, le erogazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
23. 02. Maninetti, Peretti.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis. - 1. La percentuale di decontribuzione del 3 per cento delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, come modificato dall'articolo 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è incrementata di un punto percentuale.
*23. 04. Peretti, Di Giandomenico, D'Agrò, Maninetti.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis. - 1. La percentuale di decontribuzione del 3 per cento delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, come modificato dall'articolo 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è incrementata di un punto percentuale.
*23. 017. Pagliarini, Polledri, Didoné.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis. - 1. All'articolo 2, comma 19, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il periodo: «Per le imprese industriali tale misura è elevata del 10 per cento per le ore eccedenti le 44 ore e al 15 per cento, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, per quelle eccedenti le 48 ore» è soppresso.
23. 014. Peretti, Di Giandomenico, Maninetti.